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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/03/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1361/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 4/03/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1361/2022 promossa
DA in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. MANSUTTI MAURIZIO, giusta procura in atti
-opponente-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. TORRIERO MARCO, giusta procura CP_1
in atti
-opposto-
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 82/2022 dando lettura dei presenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della presente opposizione è la domanda di annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo n. 82/2022 emesso dal Tribunale di Latina in data 25/2/2022 e notificato unitamente all'atto di precetto il 21.3.2022 con il quale è stato ingiunto alla società opponente di pagare in favore di la somma di €10.244,29 in ragione di crediti CP_1
maturati da quest'ultimo nel corso del rapporto di lavoro, oltre interessi, spese e compensi professionali.
In particolare, l'opponente ha dedotto di aver corrisposto in epoca antecedente al deposito ed alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, la retribuzione per il mese di luglio 2021 nonché gli importi a titolo di ANF;
che, il lavoratore essendosi dimesso senza preavviso, era tenuto a corrispondere in favore della società una “sanzione” quantificata in €400,00; inoltre, poiché costui aveva danneggiato l'apparato Dinamometro Elettronico in dotazione della società, era anche tenuto al correlativo risarcimento del danno, da quantificarsi in sede giudiziale. La società ha inoltre eccepito la parziale compensazione del credito avendo dedotto che il lavoratore, durante il rapporto lavorativo, aveva chiesto ed ottenuto una sovvenzione finanziaria di € 3.000,00, impegnandosi alla sua restituzione, tuttavia, mai avvenuta.
Nel costituirsi in giudizio l'opposto ha preliminarmente confermato di aver ricevuto da parte della società, la retribuzione per la mensilità di Luglio 2021 (importi che infatti erano stati decurtati dall'atto di precetto notificato unitamente al decreto ingiuntivo il 21.3.2022); ha poi contestato quanto ulteriormente dedotto dall'opponente chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del decreto ingiuntivo opposto previa decurtazione delle somme già corrisposte dalla società
All' odierna udienza – in esito al deposito delle note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc - la causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione
****
1. Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito esposti.
2. In via preliminare si osserva che nel processo instaurato mediante opposizione a decreto ingiuntivo – che introduce un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa vantata -, il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro In ragione di ciò, l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, deve avere il contenuto della memoria difensiva di cui all'art. 416 c.p.c., essendo la stessa finalizzata a negare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda.
In altre parole, quindi il debitore opponente deve dedurre tutti quei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, allegando elementi precisi idonei a contestare la pretesa creditoria.
3. Ciò detto, la società opponente deduce e prova l'estinzione parziale della propria posizione debitoria, per aver già corrisposto in favore del lavoratore l'importo di €1.765,00
a titolo di retribuzione per il mese di luglio 2021 e a titolo di ANF mediante due bonifici bancari rispettivamente del 27.08.2021 e del 24.09.2021 in data antecedente al deposito del ricorso monitorio (cfr. doc. n. 3 all.to sub ricorso).
La società ha dunque fornito la prova del fatto estintivo eccepito (verificatosi anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo qui opposto) solo in relazione ad una parte del credito rivendicato con il monitorio.
Quanto alla restante parte di €8.479,29 (€10.244,19 - €1.765,00) ancora dovuta, il datore di lavoro - la cui debenza non ha contestato - non ha allegato alcuna circostanza che rendesse verosimile l'avvenuto pagamento degli emolumenti in contestazione, né ha dimostrato - come era suo onere fare- l'effettiva corresponsione delle spettanze retributive (per l'intero) così come rivendicate dall'ex dipendente.
3.1 Sul punto appare sufficiente osservare che l'estinzione fisiologica dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento della retribuzione, è l'adempimento della stessa da parte del soggetto obbligato, ossia del datore di lavoro, tramite il pagamento di quanto dovuto. Di tale pagamento, per la regola generale di cui all'art. 2697 cc, deve dar prova lo stesso datore di lavoro ove, a fronte del diritto vantato dal lavoratore, abbia sollevato l'eccezione di pagamento.
Ed infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, che questo Giudice condivide e dal quale non ha motivo di discostarsi, la “normale documentazione liberatoria” con la quale il datore di lavoro prova l'avvenuta corresponsione della retribuzione, è proprio integrata dalla produzione “delle regolamentari buste-paga recanti la firma dell'accipiente” (Cass. n. 4512/1992 e Cass. n. 1484/1986).
Pertanto in applicazione dei principi innanzi esposti, deve concludersi che l'opposto ha fornito la prova della fonte dell'obbligazione allegando la circostanza dell'inadempimento
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro della controparte, diversamente, la parte opponente non ha fornito, come era suo onere, la prova dell'adempimento dell'obbligazione e della effettiva corresponsione delle (residue) retribuzioni rivendicate (cfr. ex multis , Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 4. Quanto alle ulteriori doglianze sollevate dalla società opponente esse appaiono tutte infondate.
5. Lo è in primo luogo la richiesta a titolo sanzionatorio dell'importo di €400,00 per il mancato preavviso offerto dal lavoratore dimissionario, non risultando dedotto ma nemmeno provato o chiesto di provare, il danno che la società avrebbe subito in esito alle predette dimissioni. La società infatti non ha chiesto la corresponsione in suo favore dell'indennità sostituiva del preavviso che ha invece natura retributiva, non avendo nemmeno depositato il ccnl di categoria applicabile al rapporto di lavoro.
6. Manifestamente infondata è l'ulteriore domanda risarcitoria avanzata in termini inammissibilmente astratti e generici
In tema infatti di responsabilità contrattuale del lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni, occorre richiamare gli artt. 2104 c.c e 1176 c.c. a mente dei quali il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione e deve, inoltre, osservare le comuni regole di prudenza e diligenza, quest'ultima intesa, trattandosi di responsabilità contrattuale come lo sforzo volitivo e tecnico per realizzare l'interesse altrui. Ne consegue che le norme richiamate impongono al lavoratore di eseguire la propria prestazione secondo la particolare qualità dell'attività dovuta, risultante dalle mansioni e dai profili professionali che le definiscono ed in ogni caso di osservare tutti quegli obblighi accessori di protezione che integrano il rapporto, sebbene non espressamente richiamati nel regolamento contrattuale.
Si aggiunga inoltre, che nel contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non è tenuto al raggiungimento di un risultato ma, trattandosi di un'obbligazione di mezzi, lo stesso deve, nell'esecuzione della prestazione, rispettare i canoni sopra richiamati e, di conseguenza, è il datore che intenda far valere l'insufficienza della prestazione lavorativa ad essere onerato della dimostrazione di un colpevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore.
Deve infatti osservarsi in ossequio ai principi giurisprudenziali consolidati in materia che
“ai fini dell'affermazione della responsabilità del lavoratore, verso il datore di lavoro, per un evento dannoso verificatosi nel corso dell'espletamento delle mansioni affidategli,
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro grava sul datore di lavoro (anche nel caso in cui dette mansioni richiedano un dovere di custodia) la prova che l'evento dannoso sia correlato ad una condotta del lavoratore per violazione degli obblighi di fedeltà e di diligenza (artt. 2104 e 2105 c.c.) restando al lavoratore la dimostrazione della non imputabilità dell'inadempimento” (ex multis Cass.,
23 agosto 2006 n.18375).
Se è vero, infatti, che l'art. 1218 c.c. - in tema di onere probatorio in materia di responsabilità da inadempimento dell'obbligazione - consente al creditore di allegare l'inadempimento ed impone diversamente al debitore di provare l'esatto adempimento o la causa non imputabile, in applicazione del principio di persistenza del diritto inadempiuto, è anche vero che nel caso di domanda volta da ottenere il risarcimento del danno, cagionato da taluno, nell'esecuzione di un'obbligazione di mezzi, è necessario che il creditore quantomeno indichi, da un lato, la regola cautelare violata e, dall'altro, alleghi l'inadempimento mediante almeno la descrizione del comportamento scorretto e negligente tenuto dal debitore, al fine di limitare l'oggetto del giudizio, onde consentire in ultimo (ma non in ordine di importanza) a questi di potersi difendersi.
Sul punto la Cassazione ha specificato infatti che “ ..Nella responsabilità contrattuale del lavoratore a causa di danni arrecati al bene affidatogli per lo svolgimento della prestazione, è, in coerenza con l'art. 1218 c.c., l'onere del datore di lavoro provare il danno e il rapporto di causalità con la materiale (anche omissiva) condotta del lavoratore ed è onere del lavoratore, in coerenza con l'art. 2104 c.c., provare di aver adottato la diligenza normativamente richiesta e, più in generale, la propria assenza di colpa.” (cfr. ex multis Cass., n.13530/2008)
6.1 In applicazione dei suddetti principi, nel caso di specie, la società non ha fornito alcuna prova circa la condotta asseritamente colposa posta in essere dal dipendente a cui correlare il dedotto evento dannoso.
Parte datoriale si è infatti limitata ad una generica allegazione del fatto-inadempimento, come si evince già dalla narrativa del ricorso e dalla terminologia usata non avendo neanche dato una collocazione temporale all'inadempimento stesso. In tal senso non può infatti onerarsi il lavoratore, per i principi sopra invocati, di dimostrare di aver eseguito correttamente giorno, dopo giorno, la prestazione lavorativa.
La società, sul punto, ha articolato mezzi di prova del tutto esplorativi ed inammissibilmente generici (Vero che malaccortamente ha rotto e reso inservibile il
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro dinamometro elettronico a tripla scala di proprietà e, di conseguenza, non ha potuto Pt_1
provare quanto genericamente dedotto in ricorso.
La domanda inoltre è totalmente sfornita della prova del danno e del nesso di causalità che deve legare il primo all'inadempimento. Infatti, manca l'allegazione del tipo e dell'entità del pregiudizio subìto, nonché ogni indicazione circa i parametri idonei a quantificare lo stesso.
In altri termini, l'accertamento del fatto produttivo del pregiudizio - nella specie costituito dall'asserito inadempimento dell'obbligazione di diligenza “malaccorta condotta” - non è, di per sé, sufficiente a giustificare una pronuncia di condanna al risarcimento, occorrendo in primo luogo che il pregiudizio economico, del quale la parte lamenta il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass. n. 3794/2008).
7. Parimenti da rigettare è l'ulteriore domanda di compensazione con il credito asseritamente vantato dalla società per aver anticipato in favore del lavoratore la somma di
€3.000, risultando tale circostanza una mera e apodittica allegazione priva di ogni riscontro probatorio.
8. In definitiva in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto, che comprendeva somme maggiori rispetto a quelle riconosciute, deve essere revocato e la società deve essere condannata a corrispondere in favore dell'opposto la Pt_1 complessiva somma lorda di €8.479,29 ( a titolo di ferie, permessi e festività non godute, di
13° mensilità nonché a titolo di TFR quest'ultimo pari ad €3.425,39) oltre al pagamento della rivalutazione monetaria e gli interessi legali l'una agli indici ISTAT della scadenza, gli altri sui ratei via via rivalutati, e ciò dal giorno di maturazione del credito la rivalutazione sino ad oggi e gli interessi sino al soddisfo.
9. Da ultimo, in merito al regime processuale delle spese, va evidenziato come “nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con
l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio;
ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse esser poste legittimamente a suo carico,
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito” (ex multis Cass. n. 14818/02).
Le spese di lite, tenuto conto che una parte della retribuzione rivendicata risulta versata in favore dell'opposto in data antecedente al deposito del ricorso monitorio ed alla sua notifica devono essere compensate per 1/3, mentre i restanti 2/3 – liquidati nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 come modificati dal
DM 147/2022 in considerazione del valore della causa (scaglione €5.200/€26.000) e dell'attività processuale svolta (in assenza di attività istruttoria) e con applicazione dei valori tariffari medi diminuiti della metà stante la non complessità delle questioni trattate - sono posti a carico della società opponente in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 82/2022 e condanna la società opponente – in persona del legale rapp.te p.t. - al pagamento, in favore di parte opposta, della residua somma di
€8.479,29 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in motivazione;
2) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna la società opponente a rimborsare al lavoratore i restanti 2/3, liquidati in complessivi €1.406,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge
Latina, 5/03/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 4/03/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1361/2022 promossa
DA in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. MANSUTTI MAURIZIO, giusta procura in atti
-opponente-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. TORRIERO MARCO, giusta procura CP_1
in atti
-opposto-
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 82/2022 dando lettura dei presenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della presente opposizione è la domanda di annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo n. 82/2022 emesso dal Tribunale di Latina in data 25/2/2022 e notificato unitamente all'atto di precetto il 21.3.2022 con il quale è stato ingiunto alla società opponente di pagare in favore di la somma di €10.244,29 in ragione di crediti CP_1
maturati da quest'ultimo nel corso del rapporto di lavoro, oltre interessi, spese e compensi professionali.
In particolare, l'opponente ha dedotto di aver corrisposto in epoca antecedente al deposito ed alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, la retribuzione per il mese di luglio 2021 nonché gli importi a titolo di ANF;
che, il lavoratore essendosi dimesso senza preavviso, era tenuto a corrispondere in favore della società una “sanzione” quantificata in €400,00; inoltre, poiché costui aveva danneggiato l'apparato Dinamometro Elettronico in dotazione della società, era anche tenuto al correlativo risarcimento del danno, da quantificarsi in sede giudiziale. La società ha inoltre eccepito la parziale compensazione del credito avendo dedotto che il lavoratore, durante il rapporto lavorativo, aveva chiesto ed ottenuto una sovvenzione finanziaria di € 3.000,00, impegnandosi alla sua restituzione, tuttavia, mai avvenuta.
Nel costituirsi in giudizio l'opposto ha preliminarmente confermato di aver ricevuto da parte della società, la retribuzione per la mensilità di Luglio 2021 (importi che infatti erano stati decurtati dall'atto di precetto notificato unitamente al decreto ingiuntivo il 21.3.2022); ha poi contestato quanto ulteriormente dedotto dall'opponente chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del decreto ingiuntivo opposto previa decurtazione delle somme già corrisposte dalla società
All' odierna udienza – in esito al deposito delle note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc - la causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione
****
1. Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito esposti.
2. In via preliminare si osserva che nel processo instaurato mediante opposizione a decreto ingiuntivo – che introduce un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa vantata -, il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro In ragione di ciò, l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, deve avere il contenuto della memoria difensiva di cui all'art. 416 c.p.c., essendo la stessa finalizzata a negare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda.
In altre parole, quindi il debitore opponente deve dedurre tutti quei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, allegando elementi precisi idonei a contestare la pretesa creditoria.
3. Ciò detto, la società opponente deduce e prova l'estinzione parziale della propria posizione debitoria, per aver già corrisposto in favore del lavoratore l'importo di €1.765,00
a titolo di retribuzione per il mese di luglio 2021 e a titolo di ANF mediante due bonifici bancari rispettivamente del 27.08.2021 e del 24.09.2021 in data antecedente al deposito del ricorso monitorio (cfr. doc. n. 3 all.to sub ricorso).
La società ha dunque fornito la prova del fatto estintivo eccepito (verificatosi anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo qui opposto) solo in relazione ad una parte del credito rivendicato con il monitorio.
Quanto alla restante parte di €8.479,29 (€10.244,19 - €1.765,00) ancora dovuta, il datore di lavoro - la cui debenza non ha contestato - non ha allegato alcuna circostanza che rendesse verosimile l'avvenuto pagamento degli emolumenti in contestazione, né ha dimostrato - come era suo onere fare- l'effettiva corresponsione delle spettanze retributive (per l'intero) così come rivendicate dall'ex dipendente.
3.1 Sul punto appare sufficiente osservare che l'estinzione fisiologica dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento della retribuzione, è l'adempimento della stessa da parte del soggetto obbligato, ossia del datore di lavoro, tramite il pagamento di quanto dovuto. Di tale pagamento, per la regola generale di cui all'art. 2697 cc, deve dar prova lo stesso datore di lavoro ove, a fronte del diritto vantato dal lavoratore, abbia sollevato l'eccezione di pagamento.
Ed infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, che questo Giudice condivide e dal quale non ha motivo di discostarsi, la “normale documentazione liberatoria” con la quale il datore di lavoro prova l'avvenuta corresponsione della retribuzione, è proprio integrata dalla produzione “delle regolamentari buste-paga recanti la firma dell'accipiente” (Cass. n. 4512/1992 e Cass. n. 1484/1986).
Pertanto in applicazione dei principi innanzi esposti, deve concludersi che l'opposto ha fornito la prova della fonte dell'obbligazione allegando la circostanza dell'inadempimento
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro della controparte, diversamente, la parte opponente non ha fornito, come era suo onere, la prova dell'adempimento dell'obbligazione e della effettiva corresponsione delle (residue) retribuzioni rivendicate (cfr. ex multis , Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 4. Quanto alle ulteriori doglianze sollevate dalla società opponente esse appaiono tutte infondate.
5. Lo è in primo luogo la richiesta a titolo sanzionatorio dell'importo di €400,00 per il mancato preavviso offerto dal lavoratore dimissionario, non risultando dedotto ma nemmeno provato o chiesto di provare, il danno che la società avrebbe subito in esito alle predette dimissioni. La società infatti non ha chiesto la corresponsione in suo favore dell'indennità sostituiva del preavviso che ha invece natura retributiva, non avendo nemmeno depositato il ccnl di categoria applicabile al rapporto di lavoro.
6. Manifestamente infondata è l'ulteriore domanda risarcitoria avanzata in termini inammissibilmente astratti e generici
In tema infatti di responsabilità contrattuale del lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni, occorre richiamare gli artt. 2104 c.c e 1176 c.c. a mente dei quali il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione e deve, inoltre, osservare le comuni regole di prudenza e diligenza, quest'ultima intesa, trattandosi di responsabilità contrattuale come lo sforzo volitivo e tecnico per realizzare l'interesse altrui. Ne consegue che le norme richiamate impongono al lavoratore di eseguire la propria prestazione secondo la particolare qualità dell'attività dovuta, risultante dalle mansioni e dai profili professionali che le definiscono ed in ogni caso di osservare tutti quegli obblighi accessori di protezione che integrano il rapporto, sebbene non espressamente richiamati nel regolamento contrattuale.
Si aggiunga inoltre, che nel contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non è tenuto al raggiungimento di un risultato ma, trattandosi di un'obbligazione di mezzi, lo stesso deve, nell'esecuzione della prestazione, rispettare i canoni sopra richiamati e, di conseguenza, è il datore che intenda far valere l'insufficienza della prestazione lavorativa ad essere onerato della dimostrazione di un colpevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore.
Deve infatti osservarsi in ossequio ai principi giurisprudenziali consolidati in materia che
“ai fini dell'affermazione della responsabilità del lavoratore, verso il datore di lavoro, per un evento dannoso verificatosi nel corso dell'espletamento delle mansioni affidategli,
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro grava sul datore di lavoro (anche nel caso in cui dette mansioni richiedano un dovere di custodia) la prova che l'evento dannoso sia correlato ad una condotta del lavoratore per violazione degli obblighi di fedeltà e di diligenza (artt. 2104 e 2105 c.c.) restando al lavoratore la dimostrazione della non imputabilità dell'inadempimento” (ex multis Cass.,
23 agosto 2006 n.18375).
Se è vero, infatti, che l'art. 1218 c.c. - in tema di onere probatorio in materia di responsabilità da inadempimento dell'obbligazione - consente al creditore di allegare l'inadempimento ed impone diversamente al debitore di provare l'esatto adempimento o la causa non imputabile, in applicazione del principio di persistenza del diritto inadempiuto, è anche vero che nel caso di domanda volta da ottenere il risarcimento del danno, cagionato da taluno, nell'esecuzione di un'obbligazione di mezzi, è necessario che il creditore quantomeno indichi, da un lato, la regola cautelare violata e, dall'altro, alleghi l'inadempimento mediante almeno la descrizione del comportamento scorretto e negligente tenuto dal debitore, al fine di limitare l'oggetto del giudizio, onde consentire in ultimo (ma non in ordine di importanza) a questi di potersi difendersi.
Sul punto la Cassazione ha specificato infatti che “ ..Nella responsabilità contrattuale del lavoratore a causa di danni arrecati al bene affidatogli per lo svolgimento della prestazione, è, in coerenza con l'art. 1218 c.c., l'onere del datore di lavoro provare il danno e il rapporto di causalità con la materiale (anche omissiva) condotta del lavoratore ed è onere del lavoratore, in coerenza con l'art. 2104 c.c., provare di aver adottato la diligenza normativamente richiesta e, più in generale, la propria assenza di colpa.” (cfr. ex multis Cass., n.13530/2008)
6.1 In applicazione dei suddetti principi, nel caso di specie, la società non ha fornito alcuna prova circa la condotta asseritamente colposa posta in essere dal dipendente a cui correlare il dedotto evento dannoso.
Parte datoriale si è infatti limitata ad una generica allegazione del fatto-inadempimento, come si evince già dalla narrativa del ricorso e dalla terminologia usata non avendo neanche dato una collocazione temporale all'inadempimento stesso. In tal senso non può infatti onerarsi il lavoratore, per i principi sopra invocati, di dimostrare di aver eseguito correttamente giorno, dopo giorno, la prestazione lavorativa.
La società, sul punto, ha articolato mezzi di prova del tutto esplorativi ed inammissibilmente generici (Vero che malaccortamente ha rotto e reso inservibile il
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro dinamometro elettronico a tripla scala di proprietà e, di conseguenza, non ha potuto Pt_1
provare quanto genericamente dedotto in ricorso.
La domanda inoltre è totalmente sfornita della prova del danno e del nesso di causalità che deve legare il primo all'inadempimento. Infatti, manca l'allegazione del tipo e dell'entità del pregiudizio subìto, nonché ogni indicazione circa i parametri idonei a quantificare lo stesso.
In altri termini, l'accertamento del fatto produttivo del pregiudizio - nella specie costituito dall'asserito inadempimento dell'obbligazione di diligenza “malaccorta condotta” - non è, di per sé, sufficiente a giustificare una pronuncia di condanna al risarcimento, occorrendo in primo luogo che il pregiudizio economico, del quale la parte lamenta il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass. n. 3794/2008).
7. Parimenti da rigettare è l'ulteriore domanda di compensazione con il credito asseritamente vantato dalla società per aver anticipato in favore del lavoratore la somma di
€3.000, risultando tale circostanza una mera e apodittica allegazione priva di ogni riscontro probatorio.
8. In definitiva in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto, che comprendeva somme maggiori rispetto a quelle riconosciute, deve essere revocato e la società deve essere condannata a corrispondere in favore dell'opposto la Pt_1 complessiva somma lorda di €8.479,29 ( a titolo di ferie, permessi e festività non godute, di
13° mensilità nonché a titolo di TFR quest'ultimo pari ad €3.425,39) oltre al pagamento della rivalutazione monetaria e gli interessi legali l'una agli indici ISTAT della scadenza, gli altri sui ratei via via rivalutati, e ciò dal giorno di maturazione del credito la rivalutazione sino ad oggi e gli interessi sino al soddisfo.
9. Da ultimo, in merito al regime processuale delle spese, va evidenziato come “nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con
l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio;
ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse esser poste legittimamente a suo carico,
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito” (ex multis Cass. n. 14818/02).
Le spese di lite, tenuto conto che una parte della retribuzione rivendicata risulta versata in favore dell'opposto in data antecedente al deposito del ricorso monitorio ed alla sua notifica devono essere compensate per 1/3, mentre i restanti 2/3 – liquidati nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 come modificati dal
DM 147/2022 in considerazione del valore della causa (scaglione €5.200/€26.000) e dell'attività processuale svolta (in assenza di attività istruttoria) e con applicazione dei valori tariffari medi diminuiti della metà stante la non complessità delle questioni trattate - sono posti a carico della società opponente in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 82/2022 e condanna la società opponente – in persona del legale rapp.te p.t. - al pagamento, in favore di parte opposta, della residua somma di
€8.479,29 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in motivazione;
2) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna la società opponente a rimborsare al lavoratore i restanti 2/3, liquidati in complessivi €1.406,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge
Latina, 5/03/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro