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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 22/07/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione n. 1573/2025, istaurata da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Loris Mastrantoni, per procura congiunta al ricorso;
e
, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rodolfo Mauti, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso congiunto le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare la loro separazione personale alle condizioni espresse nel ricorso.
A tal fine le parti hanno esposto che le stesse, in data 08.06.2019, contraevano matrimonio civile in
VE (FR); dalla loro unione nascevano due figli, , nella data dell'11.07.2019, e , Per_1 Per_2 nella data del 23.04.2022; la casa coniugale, sita nel Comune di VE (FR), Viale Europa n.12, era condotta in locazione, al canone mensile di euro 450,00; il svolgeva l'attività di operaio edile, Pt_1 con reddito mensile di circa € 1.400,00; la che aveva in precedenza svolto lavori CP_1 saltuari, si era poi impiegata presso la “Casa Di Riposo DO UI e AR Scaccia” sita in VE
(FR), con contratto di lavoro a tempo indeterminato part -time del 01°.02.2023, come categoria di operaia, qualifica di assistente domiciliare, percependo reddito mensile di euro 489,00; era venuta la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché gli stessi erano giunti alla decisione di chiedere la separazione consensuale.
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. e di cui all'art. 473 bis.51. c.p.c..
D'altronde, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime espresso nel ricorso, su cui le parti hanno manifestato adesione con le note in sostituzione dell'udienza dell'8.07.2025.
In particolare, si presenta congrua la regolamentazione dei figli minori concordata dalle parti.
Nello specifico, infatti, l'accordo prevede l'affidamento condiviso dei figli minori e Persona_3
il contributo paterno al sostentamento dei figli minori nella misura mensile di euro Persona_4
175,00 per ciascun figlio, per un totale di euro 350,00, con sperse straordinarie al 50%; l'integrale percezione dell'assegno unico universale da parte della la frequentazione del padre CP_1 con i figli minori due pomeriggi a settimane, di martedì e giovedì, dall'uscita da scuola sino alle
19.00, a fine settimana alternati, dal sabato fino alla domenica, alternativamente in occasione delle festività natalizie e pasquali, ciascun genitore per 15 giorni consecutivamente durante il periodo estivo;
l'assegnazione alla madre della casa coniugale sita nel Comune di VE (FR), Viale Europa
n.12, rimettendo ad essa il pagamento del canone di locazione, con iscrizione dei figli presso i plessi scolastici del paese.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 69 d.p.r. 396/2000.
4. Il governo delle spese di lite deve essere affidato al criterio della compensazione, stante la natura costitutivo-necessaria delle domande elevate e la promozione congiunta del ricorso.
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VE (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 12, parte I, serie Ufficio, anno 2019); − conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione nelle note di trattazione scritta dell'udienza dell'8.07.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 16.07.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione n. 1573/2025, istaurata da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Loris Mastrantoni, per procura congiunta al ricorso;
e
, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rodolfo Mauti, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso congiunto le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare la loro separazione personale alle condizioni espresse nel ricorso.
A tal fine le parti hanno esposto che le stesse, in data 08.06.2019, contraevano matrimonio civile in
VE (FR); dalla loro unione nascevano due figli, , nella data dell'11.07.2019, e , Per_1 Per_2 nella data del 23.04.2022; la casa coniugale, sita nel Comune di VE (FR), Viale Europa n.12, era condotta in locazione, al canone mensile di euro 450,00; il svolgeva l'attività di operaio edile, Pt_1 con reddito mensile di circa € 1.400,00; la che aveva in precedenza svolto lavori CP_1 saltuari, si era poi impiegata presso la “Casa Di Riposo DO UI e AR Scaccia” sita in VE
(FR), con contratto di lavoro a tempo indeterminato part -time del 01°.02.2023, come categoria di operaia, qualifica di assistente domiciliare, percependo reddito mensile di euro 489,00; era venuta la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché gli stessi erano giunti alla decisione di chiedere la separazione consensuale.
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. e di cui all'art. 473 bis.51. c.p.c..
D'altronde, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime espresso nel ricorso, su cui le parti hanno manifestato adesione con le note in sostituzione dell'udienza dell'8.07.2025.
In particolare, si presenta congrua la regolamentazione dei figli minori concordata dalle parti.
Nello specifico, infatti, l'accordo prevede l'affidamento condiviso dei figli minori e Persona_3
il contributo paterno al sostentamento dei figli minori nella misura mensile di euro Persona_4
175,00 per ciascun figlio, per un totale di euro 350,00, con sperse straordinarie al 50%; l'integrale percezione dell'assegno unico universale da parte della la frequentazione del padre CP_1 con i figli minori due pomeriggi a settimane, di martedì e giovedì, dall'uscita da scuola sino alle
19.00, a fine settimana alternati, dal sabato fino alla domenica, alternativamente in occasione delle festività natalizie e pasquali, ciascun genitore per 15 giorni consecutivamente durante il periodo estivo;
l'assegnazione alla madre della casa coniugale sita nel Comune di VE (FR), Viale Europa
n.12, rimettendo ad essa il pagamento del canone di locazione, con iscrizione dei figli presso i plessi scolastici del paese.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 69 d.p.r. 396/2000.
4. Il governo delle spese di lite deve essere affidato al criterio della compensazione, stante la natura costitutivo-necessaria delle domande elevate e la promozione congiunta del ricorso.
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VE (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 12, parte I, serie Ufficio, anno 2019); − conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione nelle note di trattazione scritta dell'udienza dell'8.07.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 16.07.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema