Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 2537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2537 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO Sezione SETTIMA civile
VERBALE DELLA CAUSA N. 38154 DELL'ANNO 2024
FRA
CIL Controparte_1
[...]
[...] Controparte_2
[...]
Oggi 26/03/2025 innanzi al G.U. dott. Mauro Pacifico sono comparsi: per parte attrice l'avv. Maura Carpentieri in sostituzione dell'avv. NAPOLITANO
IVAN; per parte convenuta opposta l'avv. Alice Sanson in sostituzione dell'avv. BIANCHI
MARCO.
E' presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
L'avv. Carpentieri conclude riportandosi alle conclusioni rese nell'atto di citazione in opposizione.
L'avv. Sanson conclude riportandosi alle conclusioni rese nel foglio di precisazione depositato in data 6.3.2025.
Le procuratrici presenti discutono la causa riportandosi ai precedenti scritti difensivi.
Il Giudice, udita la discussione, alle ore 11:10, pronuncia la sentenza che segue, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione facenti parte integrante del presente verbale.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Mauro Pacifico, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 38154/2024 avente ad oggetto: somministrazione di lavoro
TRA
), in persona del Parte_1 P.IVA_1 suo l.r.p.t., rappr.ta e difesa dall'avv. Ivan Napolitano del Foro di Napoli
ATTRICE OPPONENTE
E
), in persona del suo l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappr.ta e difesa dall'avv. Marco Bianchi del Foro di Busto Arsizio CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'odierna udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Su ricorso della il Tribunale ingiungeva alla Controparte_1 [...] il pagamento della somma di € 167.237,77, oltre Parte_1 interessi e spese, a titolo di corrispettivo dovuto in relazione alla somministrazione di lavoratori.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la Parte_1 si opponeva al decreto ingiuntivo notificatole, deducendo unicamente la
[...] mancanza di prova del credito il cui pagamento le era stato ingiunto, non potendo la stessa prova essere costituita unicamente dalle fatture prodotte in atti dalla controparte.
La costituitasi, instava per il rigetto dell'opposizione, Controparte_1 ribadendo la piena sussistenza del proprio complessivo credito e della relativa pagina2 di 4 prova e rilevando come il medesimo credito avesse, in realtà, in precedenza, formato oggetto di espresso riconoscimento da parte della Parte_1
[...]
Ciò premesso, l'opposizione proposta non può dirsi fondata e va, pertanto, respinta.
Deve, infatti, rilevarsi che l'attrice opponente (come già sopra riportato) si è limitata ad una mera generica deduzione dell'assenza di prova del credito il cui pagamento le è stato ingiunto senza avanzare alcuna specifica contestazione né in ordine ai titoli negoziali posti a sostegno della domanda monitoria, né in ordine alla correttezza dell'esecuzione del contratto da parte né in ordine alla quantificazione del credito domandato in Controparte_1 monitorio.
Ed, allora, ricordato che “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass., ord., n.
17889/2020), già questo solo sarebbe sufficiente a determinare l'infondatezza della proposta opposizione.
A ciò si aggiunga: a) che l'opposta ha, in ogni caso, ampiamente provato la provato la propria pretesa creditoria attraverso il deposito dei contratti di somministrazione di lavoro e dei fogli di presenza relativi ai lavoratori somministrati sottoscritti in nome e per conto della società opponente;
b) che risulta ex actis che la società opponente, nel sottoscrivere un accordo per il pagamento “a stralcio” e rateale del proprio complessivo debito, ha espressamente riconosciuto il medesimo debito.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice opponente e si liquidano, in relazione al valore della controversia, in € 8.920,00, oltre accessori per legge dovuti, per compensi professionali di avvocato.
Va, infine, accolta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta opposta.
Ed, invero, in relazione alla condotta processuale dell'attrice opponente, la quale ha proposto una generica opposizione senza tenere in alcun conto il contenuto di contrarie risultanze probatorie scritte ed il proprio precedente riconoscimento di debito ed indicando un'udienza di prima comparizione di ben 428 giorni successiva alla notifica dell'atto di citazione in opposizione, si ravvisano gli estremi, quanto meno, della colpa grave.
La va, pertanto, condannata, ai sensi dell'art. 96 Parte_1
c.p.c., al pagamento, in favore della di una somma che si Controparte_1 ritiene equo determinare nella misura della metà di quanto liquidato a titolo di spese di lite e, dunque, in € 4.460,00.
P.Q.M.
pagina3 di 4 Il Tribunale di Milano definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta, contrariis reiectis, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta dalla e, Parte_1 per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 12484/2024;
2. condanna la al rimborso, in favore della Parte_1
delle spese di lite, liquidate in € 8.920,00, oltre Controparte_1 accessori per legge dovuti, per compensi professionali di avvocato;
3. condanna la al pagamento, in favore Parte_1 della ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c., Controparte_1 della somma di € 4.460,00.
Così deciso in Milano addì 26.3.2025
Il Giudice
(dott. Mauro Pacifico)
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