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13 luglio 2011
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19 aprile 2016
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Art. 68. Rilascio della autorizzazione
(art. 10, commi 1, 2, 3, e 4 d.P.R. n. 34/2000) 1. Lo svolgimento da parte delle SOA dell'attivita' di attestazione della qualificazione ai sensi del presente titolo e' subordinato alla autorizzazione dell'Autorita'.
2. La SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dai seguenti documenti:
a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale;
b) l'elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di controllo o di collegamento;
c) l'organigramma della SOA, comprensivo del curriculum dei soggetti che ne fanno parte;
d) la dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con le forme previsti dalle vigenti leggi, circa l'inesistenza delle situazioni previste dall'articolo 64, comma 6, in capo alla SOA, ai suoi amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 67, comma 2;
e) certificato del casellario giudiziale relativo agli amministratori, legali rappresentanti, direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 67, comma 2;
f) un documento contenente la descrizione delle procedure che, conformemente a quanto stabilito dall'Autorita', saranno utilizzate per l'esercizio dell'attivita' di attestazione;
g) una polizza assicurativa stipulata con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura del rischio cui si riferisce l'obbligo, per la copertura delle responsabilita' conseguenti all'attivita' svolta, avente massimale non inferiore a sei volte il volume di affari prevedibile.
3. L'Autorita' ai fini istruttori puo' chiedere ulteriori informazioni ed integrazioni alla documentazione fornita dalla SOA istante, e conclude il procedimento entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il tempo necessario all'Autorita' per acquisire le richieste integrazioni non si computa nel termine.
4. Il diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una nuova istanza.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
(art. 10, commi 1, 2, 3, e 4 d.P.R. n. 34/2000) 1. Lo svolgimento da parte delle SOA dell'attivita' di attestazione della qualificazione ai sensi del presente titolo e' subordinato alla autorizzazione dell'Autorita'.
2. La SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dai seguenti documenti:
a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale;
b) l'elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di controllo o di collegamento;
c) l'organigramma della SOA, comprensivo del curriculum dei soggetti che ne fanno parte;
d) la dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con le forme previsti dalle vigenti leggi, circa l'inesistenza delle situazioni previste dall'articolo 64, comma 6, in capo alla SOA, ai suoi amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 67, comma 2;
e) certificato del casellario giudiziale relativo agli amministratori, legali rappresentanti, direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 67, comma 2;
f) un documento contenente la descrizione delle procedure che, conformemente a quanto stabilito dall'Autorita', saranno utilizzate per l'esercizio dell'attivita' di attestazione;
g) una polizza assicurativa stipulata con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura del rischio cui si riferisce l'obbligo, per la copertura delle responsabilita' conseguenti all'attivita' svolta, avente massimale non inferiore a sei volte il volume di affari prevedibile.
3. L'Autorita' ai fini istruttori puo' chiedere ulteriori informazioni ed integrazioni alla documentazione fornita dalla SOA istante, e conclude il procedimento entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il tempo necessario all'Autorita' per acquisire le richieste integrazioni non si computa nel termine.
4. Il diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una nuova istanza.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
Commentari • 34
- 1. Delibera n. 413 del 6 settembre 2022Autorità nazionale anticorruzione · 6 settembre 2022 · 70.141235
[…] Visto, il d.p.r. 207/2010 e successive modificazioni recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nella parte in vigore nel periodo transitorio concernente il sistema di qualificazione delle imprese e SOA;
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Giurisprudenza • 34
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza breve 03/02/2025, n. 2325Provvedimento: […] nonché del verbale di seduta riservata, n. 6 tris del 4 marzo 2024, unitamente alla tabella C, nella parte in cui si attribuiscono illegittimamente punti 12 per il criterio C “attuazione del protocollo di legalità” al R.T.I Castiglia s.r.l. (mandataria) – Ecotherm s.r.l. (mandante), Generale Smontaggi S.p.A. (mandante) Marazzato Soluzioni Ambientali s.r.l. (mandante), al R.T.I., […] OG12 VIII, prodotta in giudizio e con validità fino al 27.7.2025, compendiata – come sopra detto – dalla certificazione ISO 9001:2015 con validità fino al 15.12.2025 e dalla certificazione ISO 14001:2015 con validità al 22.12.2025: dunque da credenziali che autorizzano la progettazione e l'esecuzione di servizi.Leggi di più...
- appalto integrato·
- soccorso istruttorio·
- aggiudicazione definitiva·
- principio di proporzionalità·
- intervento ad adiuvandum·
- responsabilità solidale·
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