Articolo 78 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 77Articolo 79
Versione
13 luglio 1980
Art. 78. (Area di applicazione)

Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano al personale non docente delle Universita', degli Istituti di istruzione universitaria, degli Osservatori astronomici astrofisici, vulcanologici e vesuviano e, fino all'effettivo inquadramento previsto dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642 , al personale delle Opere universitarie.
Il personale non docente gia' appartenente alla soppressa Opera, universitaria dell'Universita' degli studi della Calabria, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978, n. 632 , dal 1 novembre 1978, e' inquadrato nei ruoli del personale non docente delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria mediante incremento delle dotazioni organiche dei rispettivi ruoli fino alla concorrenza delle unita' di personale da immettere in ruolo.
Al predetto personale si applicano le norme della presente legge.
Il personale medesimo viene inquadrato nelle corrispondenti qualifiche funzionali del personale non docente universitario, sulla base del trattamento economico come previsto dai commi primo e secondo dell'articolo 83 in godimento alla data del 1 marzo 1978.
Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 80 il servizio prestato presso le Opere e' considerato corrispondente a quello prestato presso le Universita' e gli Istituti di istruzione universitaria.
Entrata in vigore il 13 luglio 1980
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