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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/04/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di NI – seconda sezione civile
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1093/24 R.G., avente come oggetto: Azione revocatoria ordinaria
TRA
-cod.fisc. residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
Gregorio di NI via Sgroppillo 131, ME BE -cod.fisc. residente in [...]
129, ME CH -cod.fisc. residente in CodiceFiscale_3
Augusta Contrada Arcile Giardini di Arcile, tutte elettivamente domiciliate in
NI P.zza S. Maria della Guardia 28 presso lo studio dell'Avv. Silvestro
Vitale ( ), che le rappresenta e difende giusta procura C.F._4
in atti;
- Appellanti -
CONTRO
c.f. e p. i.v.a in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Curatore Fallimentare avv. rappresentato e difeso, giusta Controparte_2 procura in atti, dall'avv. Cristina Fanara ( ) del Foro di C.F._5
NI, presso il cui Studio in NI, via Gabriele D'Annunzio n. 67, è elettivamente domiciliato;
-Appellata-
All'udienza del 15/4/25, a seguito di discussione orale la causa veniva posta in decisione. Corte di Appello di NI – seconda sezione civile
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_2
conveniva in giudizio le odierne appellanti, onde sentire
[...]
accertare la simulazione relativa (in quanto dissimulante un atto di donazione) e, in ogni caso, l'inefficacia relativa nei propri confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto pubblico di compravendita del 07.09.2020 in notar di NI (rep. 55098, racc. 33813), con cui Persona_1 [...]
, riservandosi il diritto vitalizio di abitazione, ha venduto alle Parte_1
proprie figlie BE ME e CH ME la piena proprietà della metà indivisa dei beni inizialmente pignorati e poi esclusi da un precedente pignoramento immobiliare e precisamente:
a) unità immobiliare in NI, viale Africa n. 170, al piano quarto scala D, riportata al Catasto Fabbricati foglio 69, particella 19261, sub. 68;
b) unità immobiliare in NI, viale Africa n. 170, al piano quinto scala D, riportata al Catasto Fabbricati foglio 69, particella 19261, sub. 71;
c) unità immobiliare in San Gregorio di NI, via Sgroppillo n. 131, al piano terra e primo, risultante nel Catasto Fabbricati al foglio 4, particella 56, sub. 6 - 9 – 13 - 15 – 16, particella 175 sub. 1 - 2 - 3 - 4, e al catasto terreni foglio 4 particelle - 1135 - 1138 - 1145 - 1330 - 1333 - 1334.
In particolare, la attrice deduceva la sussistenza di una propria Pt_2
ragione di credito nei confronti della convenuta per complessivi Parte_1
€.469.588,72 (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria), a titolo di risarcimento dei danni da mala gestio, portata dalla sentenza del Tribunale di
NI n. 4453/2006 del 10/10/2006. Per tale ragione, agiva in revocatoria ordinaria, deducendo la sussistenza sia dei requisiti oggettivi che soggettivi di cui all'art. 2901 c.c.
Si costituivano in giudizio le convenute, contestando la fondatezza delle domande di parte attrice e chiedendone il rigetto.
Espletata l'istruttoria della causa, con sentenza n. 3029/24 pubbl. il 18/6/24, il Tribunale di NI così statuiva:” 1) Rigetta la domanda di accertamento della simulazione relativa dell'atto pubblico di compravendita del
07.09.2020; Corte di Appello di NI – seconda sezione civile
3
2) in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della Parte_2
l'atto pubblico di compravendita del 07.09.2020 in notar
[...]
di NI (rep. 55098, racc. 33813); Persona_1
3) condanna , CH ME e BE ME, in Parte_1
solido tra loro, alla refusione in favore della Parte_2 delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi €.
[...]
22.426,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali al 15%, Iva e
CPA come per legge. Dispone che il pagamento della somma sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30.5.2002 n. 115”.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 30/7/24, proponevano appello, , ME BE e ME CH, deducendone Parte_1
l'erroneità dei motivi decisionali e chiedendone la riforma, con il rigetto della domanda, per le ragioni esposte in seno all'appello ed il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva la curatela del fallimento resistendo all'appello, del Pt_2
quale chiedeva il rigetto, con il favore delle spese.
All'udienza del 15/4/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avanzata dall'appellata.
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata Corte di Appello di NI – seconda sezione civile
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e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” ( Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n.
27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicchè nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai Corte di Appello di NI – seconda sezione civile
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passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, n. 21336/2017).
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice;
conclusioni, queste da ritenersi valide anche relativamente al nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., introdotto dal D.lgs n.
149/22 e applicabile ratione temporis.
2.) Con la proposta impugnazione le appellanti lamentano l'errata ricostruzione e/o valutazione degli atti di causa e dei documenti posti alla base della decisione – errata valutazione circa la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., nonché l'erroneità della condanna alle spese di giudizio che appare eccessivamente punitiva.
2.1) L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
L'azione revocatoria ordinaria è prevista dagli artt. 2901-2904 c.c..; non è un caso che essa sia collocata nel codice tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale.
La ratio sottesa alla disciplina tratteggiata nei predetti articoli è, infatti, la creazione di uno strumento diretto alla tutela del diritto del creditore, cioè volto alla conservazione della generica garanzia, rappresentata per il creditore, dal patrimonio del debitore, ai sensi e agli effetti dell'art. 2740 c.c.
Per l'art. 2740 c.c., infatti, il debitore “risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”; ciò significa che i suoi beni vengono a trovarsi in una condizione - sia pur potenziale - di soggezione, in cui si manifesta la responsabilità patrimoniale, e che costituisce il presupposto dell'azione esecutiva .
Tale responsabilità, non priva il debitore del potere di disporre dei propri beni, ed è per questo motivo che gli atti di disposizione compiuti sono in linea di principio pienamente validi ed efficaci, anche nei confronti dei creditori. Corte di Appello di NI – seconda sezione civile
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E' chiaro che non è praticabile la via di un indiscriminato divieto per il debitore di compiere atti di disposizione del proprio patrimonio, pena un'inaccettabile diminuzione della libertà negoziale.
Una cosa, tuttavia, è vendere un immobile, un'altra provvedere all'alienazione sistematica, anche se a titolo oneroso e per un prezzo corrispondente al valore di mercato, del proprio patrimonio immobiliare, fino al punto da mettere in pericolo il soddisfacimento dei propri creditori.
L'azione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., pertanto, presuppone l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, la ricorrenza, in capo al debitore stesso della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori e la consapevolezza del pregiudizio, da parte del terzo acquirente, nel caso di atti a titolo oneroso.
In considerazione del fatto che il creditore è soggetto terzo rispetto all'atto dispositivo di cui chiede l'inefficacia, risultando problematico offrire attraverso mezzi probatori diretti la dimostrazione dell' atteggiamento soggettivo del debitore e eventualmente del terzo, richiesto nel caso in cui si tratti di atto a titolo oneroso, la prova del consilium fraudis, così come dello stato psicologico del terzo (scienza damni e partecipatio fraudis), può essere fornita attraverso l'utilizzo di elementi presuntivi e la valutazione del giudice su tali presunzioni semplici (conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto), se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.
E' orientamento consolidato della Suprema Corte, ritenere integrato il presupposto del consilium fraudis del debitore e della partecipatio fraudis del terzo, solo ed esclusivamente nel caso in cui risulti provata la sussistenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali cioè da essere considerati alla stregua di presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2729 c.c..
In linea generale possono essere considerati elementi indiziari dai quali i desumere l'elemento soggettivo in capo al debitore e al terzo ( in caso di atto Corte di Appello di NI – seconda sezione civile
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a titolo oneroso) : - peculiari rapporti che legano i soggetti dell'atto dispositivo, di parentela (come nel caso di trasferimento da padre a figlio), di affinità o di convivenza, rapporti lavorativi - le ambigue modalità di pagamento, ovvero se non sia stata data prova del pagamento;
- sperequazione tra prezzo pattuito e valore di mercato (prezzo irrisorio o esiguo rispetto al valore del bene); - anomalie temporali, ad es. la tempestività con cui il debitore si spoglia dell'intero compendio immobiliare per sottrarlo all'aggressione dei creditori o lo stretto intervallo tra la messa in mora da parte del creditore e la disposizione del patrimonio da parte del debitore;
- concatenazione temporale tra vari eventi per il breve periodo in cui sono stati compiuti e la vendita contestuale di una pluralità di beni;
in tale ipotesi si afferma che l'esistenza e la consapevolezza del pregiudizio sono in re ipsa ( ex plurimis Cass n. 22824/2022).
Nel caso che ci occupa, dalla documentazione in atti risulta che il credito della curatela, odierna appellata, nasce con la sentenza n. 4453/2006, passata in giudicato, che ha condannato , responsabile ex art. 146 Parte_1
legge fallimentare, al pagamento in favore del a titolo di Parte_2 risarcimento danni di € 469.588,72, oltre rivalutazione monetaria dal 12 novembre 1998 al 10 ottobre 2006, gli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata sino al soddisfo, le spese processuali liquidate in complessivi
€ 13.975,78, oltre iva e cpa come per legge, e le spese di consulenza tecnico- contabile sostenute.
Il detto credito, calcolando tutte le voci sopra indicate, ammonta, ad oggi, a €.
950.263,24.
In data 7/9/20 veniva rogato l'atto pubblico di compravendita con cui
[...]
, riservandosi il diritto vitalizio di abitazione, ha venduto alle Parte_1
proprie figlie BE ME e CH ME la piena proprietà della metà indivisa dei beni inizialmente pignorati e poi esclusi da un precedente pignoramento immobiliare e precisamente:
a) unità immobiliare in NI, viale Africa n. 170, al piano quarto scala D, riportata al Catasto Fabbricati foglio 69, particella 19261, sub. 68; Corte di Appello di NI – seconda sezione civile
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b) unità immobiliare in NI, viale Africa n. 170, al piano quinto scala D, riportata al Catasto Fabbricati foglio 69, particella 19261, sub. 71;
c) unità immobiliare in San Gregorio di NI, via Sgroppillo n. 131, al piano terra e primo, risultante nel Catasto Fabbricati al foglio 4, particella 56, sub. 6 - 9 – 13 - 15 – 16, particella 175 sub. 1 - 2 - 3 - 4, e al catasto terreni foglio 4 particelle - 1135 - 1138 - 1145 - 1330 - 1333 - 1334.
Le odierne appellanti deducono che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere il patrimonio della , residuato dopo l'atto dismissivo impugnato, Parte_1 insufficiente a garantire l'integrale soddisfacimento del diritto di credito del
. Parte_2
Riguardo all'eventus damni, per come sovente ribadito dalla Cassazione, il suo accertamento non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore
(ex plurimis Cass n. 26310/2021).
Incombe, pertanto, sul debitore l'onere probatorio di dimostrare che il patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. n. 16221/19).
Sul punto la Suprema Corte ha ribadito che:” Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito”. ( Cass. 2530/15,
32595/22).
Nel caso che ci occupa, le appellanti, ritengono che i crediti vantati dalla
Curatela siano stati già abbondantemente garantiti dalle procedure esecutive, intentate dal fallimento pertanto, in seno all'atto di appello, Pt_2
testualmente asseriscono che: ”Sulla base del riepilogo contabile sopra esposto con riferimento ad entrambe le procedure esecutive, il patrimonio totale, immobiliare e monetario, assoggettato al vincolo pignoratizio in Corte di Appello di NI – seconda sezione civile
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favore esclusivamente della è pertanto pari ad Parte_2 euro 694.536,91”.
Evidentemente, ammontando il credito della curatela a oltre €. 900.000,00, come sopra specificato, lo stesso non è totalmente garantito dalle procedure esecutive la vendita degli immobili per cui è causa rende certamente più incerto e difficile il suo integrale soddisfacimento.
Sarebbe stato onere della provare l'insussistenza di tale rischio, in Parte_1
ragione di ampie residualità patrimoniali, prova questa che non è stata fornita, alla luce, soprattutto dell'entità del credito.
Per quanto attiene all'elemento soggettivo, la , non poteva non Parte_1
essere consapevole del pregiudizio che avrebbe arrecato ai propri creditori attraverso la vendita dei 3 immobili, a nulla rilevando la sua asserita buona fede, in quanto, come correttamente ritenuto dal primo giudice, nessuna valenza può essere attribuita alla circostanza dell'avvenuta riduzione del pignoramento, con liberazione dal vincolo procedurale dei beni immobili successivamente oggetto di compravendita, atteso che tutte le statuizioni e valutazioni del giudice dell'esecuzione hanno natura meramente endo- esecutiva e non rivestono rilevanza al di fuori della procedura medesima.
Per quanto attiene all'elemento soggettivo del terzo, appare logicamente presumibile che le figlie, acquirenti degli immobili, fossero a conoscenza della situazione debitoria della madre, atteso lo stretto grado di parentela, a prescindere dalla convivenza o meno delle stesse con la madre, circostanza, questa non contestata in primo grado.
Per quanto attiene alle spese liquidate dal Tribunale le stesse sono corrette, secondo i parametri del D.M. 147/2022, applicabile ratione temporis, considerando il valore del credito azionato (Cass. Civ. 13.02.2020 n. 3697); anzi, il primo giudice ha ritenuto applicare i minimi per la fase istruttoria trattandosi di giudizio esclusivamente documentale.
3.) Alla luce di quanto fin qui argomentato, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
Le spese, seguono la soccombenza;
giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della Corte di Appello di NI – seconda sezione civile
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controversia (da €. 520.001 a €. 1.000.000,00) della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n.
31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
, ME BE e ME CH, avverso la sentenza n. 3029/24
[...]
emessa dal Tribunale di NI in data 18/6/24, che conferma;
condanna le appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, nei confronti dell'appellata, che si liquidano in complessivi €.
13.078,00, di cui €. 2.853,00 per la fase di studio, €. 1.659,00 fase introduttiva, €. 3.822,00 fase di trattazione ed €. 4.744,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, disponendo che il pagamento della somma sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.P.R.
30.5.2002 n. 115. dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico delle appellanti, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in NI il giorno 22/4/25 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro Corte di Appello di
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NI – seconda sezione civile
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1093/24 R.G., avente come oggetto: Azione revocatoria ordinaria
TRA
-cod.fisc. residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
Gregorio di NI via Sgroppillo 131, ME BE -cod.fisc. residente in [...]
129, ME CH -cod.fisc. residente in CodiceFiscale_3
Augusta Contrada Arcile Giardini di Arcile, tutte elettivamente domiciliate in
NI P.zza S. Maria della Guardia 28 presso lo studio dell'Avv. Silvestro
Vitale ( ), che le rappresenta e difende giusta procura C.F._4
in atti;
- Appellanti -
CONTRO
c.f. e p. i.v.a in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Curatore Fallimentare avv. rappresentato e difeso, giusta Controparte_2 procura in atti, dall'avv. Cristina Fanara ( ) del Foro di C.F._5
NI, presso il cui Studio in NI, via Gabriele D'Annunzio n. 67, è elettivamente domiciliato;
-Appellata-
All'udienza del 15/4/25, a seguito di discussione orale la causa veniva posta in decisione. Corte di Appello di NI – seconda sezione civile
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_2
conveniva in giudizio le odierne appellanti, onde sentire
[...]
accertare la simulazione relativa (in quanto dissimulante un atto di donazione) e, in ogni caso, l'inefficacia relativa nei propri confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto pubblico di compravendita del 07.09.2020 in notar di NI (rep. 55098, racc. 33813), con cui Persona_1 [...]
, riservandosi il diritto vitalizio di abitazione, ha venduto alle Parte_1
proprie figlie BE ME e CH ME la piena proprietà della metà indivisa dei beni inizialmente pignorati e poi esclusi da un precedente pignoramento immobiliare e precisamente:
a) unità immobiliare in NI, viale Africa n. 170, al piano quarto scala D, riportata al Catasto Fabbricati foglio 69, particella 19261, sub. 68;
b) unità immobiliare in NI, viale Africa n. 170, al piano quinto scala D, riportata al Catasto Fabbricati foglio 69, particella 19261, sub. 71;
c) unità immobiliare in San Gregorio di NI, via Sgroppillo n. 131, al piano terra e primo, risultante nel Catasto Fabbricati al foglio 4, particella 56, sub. 6 - 9 – 13 - 15 – 16, particella 175 sub. 1 - 2 - 3 - 4, e al catasto terreni foglio 4 particelle - 1135 - 1138 - 1145 - 1330 - 1333 - 1334.
In particolare, la attrice deduceva la sussistenza di una propria Pt_2
ragione di credito nei confronti della convenuta per complessivi Parte_1
€.469.588,72 (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria), a titolo di risarcimento dei danni da mala gestio, portata dalla sentenza del Tribunale di
NI n. 4453/2006 del 10/10/2006. Per tale ragione, agiva in revocatoria ordinaria, deducendo la sussistenza sia dei requisiti oggettivi che soggettivi di cui all'art. 2901 c.c.
Si costituivano in giudizio le convenute, contestando la fondatezza delle domande di parte attrice e chiedendone il rigetto.
Espletata l'istruttoria della causa, con sentenza n. 3029/24 pubbl. il 18/6/24, il Tribunale di NI così statuiva:” 1) Rigetta la domanda di accertamento della simulazione relativa dell'atto pubblico di compravendita del
07.09.2020; Corte di Appello di NI – seconda sezione civile
3
2) in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della Parte_2
l'atto pubblico di compravendita del 07.09.2020 in notar
[...]
di NI (rep. 55098, racc. 33813); Persona_1
3) condanna , CH ME e BE ME, in Parte_1
solido tra loro, alla refusione in favore della Parte_2 delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi €.
[...]
22.426,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali al 15%, Iva e
CPA come per legge. Dispone che il pagamento della somma sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30.5.2002 n. 115”.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 30/7/24, proponevano appello, , ME BE e ME CH, deducendone Parte_1
l'erroneità dei motivi decisionali e chiedendone la riforma, con il rigetto della domanda, per le ragioni esposte in seno all'appello ed il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva la curatela del fallimento resistendo all'appello, del Pt_2
quale chiedeva il rigetto, con il favore delle spese.
All'udienza del 15/4/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avanzata dall'appellata.
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata Corte di Appello di NI – seconda sezione civile
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e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” ( Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n.
27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicchè nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai Corte di Appello di NI – seconda sezione civile
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passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, n. 21336/2017).
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice;
conclusioni, queste da ritenersi valide anche relativamente al nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., introdotto dal D.lgs n.
149/22 e applicabile ratione temporis.
2.) Con la proposta impugnazione le appellanti lamentano l'errata ricostruzione e/o valutazione degli atti di causa e dei documenti posti alla base della decisione – errata valutazione circa la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., nonché l'erroneità della condanna alle spese di giudizio che appare eccessivamente punitiva.
2.1) L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
L'azione revocatoria ordinaria è prevista dagli artt. 2901-2904 c.c..; non è un caso che essa sia collocata nel codice tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale.
La ratio sottesa alla disciplina tratteggiata nei predetti articoli è, infatti, la creazione di uno strumento diretto alla tutela del diritto del creditore, cioè volto alla conservazione della generica garanzia, rappresentata per il creditore, dal patrimonio del debitore, ai sensi e agli effetti dell'art. 2740 c.c.
Per l'art. 2740 c.c., infatti, il debitore “risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”; ciò significa che i suoi beni vengono a trovarsi in una condizione - sia pur potenziale - di soggezione, in cui si manifesta la responsabilità patrimoniale, e che costituisce il presupposto dell'azione esecutiva .
Tale responsabilità, non priva il debitore del potere di disporre dei propri beni, ed è per questo motivo che gli atti di disposizione compiuti sono in linea di principio pienamente validi ed efficaci, anche nei confronti dei creditori. Corte di Appello di NI – seconda sezione civile
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E' chiaro che non è praticabile la via di un indiscriminato divieto per il debitore di compiere atti di disposizione del proprio patrimonio, pena un'inaccettabile diminuzione della libertà negoziale.
Una cosa, tuttavia, è vendere un immobile, un'altra provvedere all'alienazione sistematica, anche se a titolo oneroso e per un prezzo corrispondente al valore di mercato, del proprio patrimonio immobiliare, fino al punto da mettere in pericolo il soddisfacimento dei propri creditori.
L'azione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., pertanto, presuppone l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, la ricorrenza, in capo al debitore stesso della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori e la consapevolezza del pregiudizio, da parte del terzo acquirente, nel caso di atti a titolo oneroso.
In considerazione del fatto che il creditore è soggetto terzo rispetto all'atto dispositivo di cui chiede l'inefficacia, risultando problematico offrire attraverso mezzi probatori diretti la dimostrazione dell' atteggiamento soggettivo del debitore e eventualmente del terzo, richiesto nel caso in cui si tratti di atto a titolo oneroso, la prova del consilium fraudis, così come dello stato psicologico del terzo (scienza damni e partecipatio fraudis), può essere fornita attraverso l'utilizzo di elementi presuntivi e la valutazione del giudice su tali presunzioni semplici (conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto), se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.
E' orientamento consolidato della Suprema Corte, ritenere integrato il presupposto del consilium fraudis del debitore e della partecipatio fraudis del terzo, solo ed esclusivamente nel caso in cui risulti provata la sussistenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali cioè da essere considerati alla stregua di presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2729 c.c..
In linea generale possono essere considerati elementi indiziari dai quali i desumere l'elemento soggettivo in capo al debitore e al terzo ( in caso di atto Corte di Appello di NI – seconda sezione civile
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a titolo oneroso) : - peculiari rapporti che legano i soggetti dell'atto dispositivo, di parentela (come nel caso di trasferimento da padre a figlio), di affinità o di convivenza, rapporti lavorativi - le ambigue modalità di pagamento, ovvero se non sia stata data prova del pagamento;
- sperequazione tra prezzo pattuito e valore di mercato (prezzo irrisorio o esiguo rispetto al valore del bene); - anomalie temporali, ad es. la tempestività con cui il debitore si spoglia dell'intero compendio immobiliare per sottrarlo all'aggressione dei creditori o lo stretto intervallo tra la messa in mora da parte del creditore e la disposizione del patrimonio da parte del debitore;
- concatenazione temporale tra vari eventi per il breve periodo in cui sono stati compiuti e la vendita contestuale di una pluralità di beni;
in tale ipotesi si afferma che l'esistenza e la consapevolezza del pregiudizio sono in re ipsa ( ex plurimis Cass n. 22824/2022).
Nel caso che ci occupa, dalla documentazione in atti risulta che il credito della curatela, odierna appellata, nasce con la sentenza n. 4453/2006, passata in giudicato, che ha condannato , responsabile ex art. 146 Parte_1
legge fallimentare, al pagamento in favore del a titolo di Parte_2 risarcimento danni di € 469.588,72, oltre rivalutazione monetaria dal 12 novembre 1998 al 10 ottobre 2006, gli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata sino al soddisfo, le spese processuali liquidate in complessivi
€ 13.975,78, oltre iva e cpa come per legge, e le spese di consulenza tecnico- contabile sostenute.
Il detto credito, calcolando tutte le voci sopra indicate, ammonta, ad oggi, a €.
950.263,24.
In data 7/9/20 veniva rogato l'atto pubblico di compravendita con cui
[...]
, riservandosi il diritto vitalizio di abitazione, ha venduto alle Parte_1
proprie figlie BE ME e CH ME la piena proprietà della metà indivisa dei beni inizialmente pignorati e poi esclusi da un precedente pignoramento immobiliare e precisamente:
a) unità immobiliare in NI, viale Africa n. 170, al piano quarto scala D, riportata al Catasto Fabbricati foglio 69, particella 19261, sub. 68; Corte di Appello di NI – seconda sezione civile
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b) unità immobiliare in NI, viale Africa n. 170, al piano quinto scala D, riportata al Catasto Fabbricati foglio 69, particella 19261, sub. 71;
c) unità immobiliare in San Gregorio di NI, via Sgroppillo n. 131, al piano terra e primo, risultante nel Catasto Fabbricati al foglio 4, particella 56, sub. 6 - 9 – 13 - 15 – 16, particella 175 sub. 1 - 2 - 3 - 4, e al catasto terreni foglio 4 particelle - 1135 - 1138 - 1145 - 1330 - 1333 - 1334.
Le odierne appellanti deducono che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere il patrimonio della , residuato dopo l'atto dismissivo impugnato, Parte_1 insufficiente a garantire l'integrale soddisfacimento del diritto di credito del
. Parte_2
Riguardo all'eventus damni, per come sovente ribadito dalla Cassazione, il suo accertamento non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore
(ex plurimis Cass n. 26310/2021).
Incombe, pertanto, sul debitore l'onere probatorio di dimostrare che il patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. n. 16221/19).
Sul punto la Suprema Corte ha ribadito che:” Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito”. ( Cass. 2530/15,
32595/22).
Nel caso che ci occupa, le appellanti, ritengono che i crediti vantati dalla
Curatela siano stati già abbondantemente garantiti dalle procedure esecutive, intentate dal fallimento pertanto, in seno all'atto di appello, Pt_2
testualmente asseriscono che: ”Sulla base del riepilogo contabile sopra esposto con riferimento ad entrambe le procedure esecutive, il patrimonio totale, immobiliare e monetario, assoggettato al vincolo pignoratizio in Corte di Appello di NI – seconda sezione civile
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favore esclusivamente della è pertanto pari ad Parte_2 euro 694.536,91”.
Evidentemente, ammontando il credito della curatela a oltre €. 900.000,00, come sopra specificato, lo stesso non è totalmente garantito dalle procedure esecutive la vendita degli immobili per cui è causa rende certamente più incerto e difficile il suo integrale soddisfacimento.
Sarebbe stato onere della provare l'insussistenza di tale rischio, in Parte_1
ragione di ampie residualità patrimoniali, prova questa che non è stata fornita, alla luce, soprattutto dell'entità del credito.
Per quanto attiene all'elemento soggettivo, la , non poteva non Parte_1
essere consapevole del pregiudizio che avrebbe arrecato ai propri creditori attraverso la vendita dei 3 immobili, a nulla rilevando la sua asserita buona fede, in quanto, come correttamente ritenuto dal primo giudice, nessuna valenza può essere attribuita alla circostanza dell'avvenuta riduzione del pignoramento, con liberazione dal vincolo procedurale dei beni immobili successivamente oggetto di compravendita, atteso che tutte le statuizioni e valutazioni del giudice dell'esecuzione hanno natura meramente endo- esecutiva e non rivestono rilevanza al di fuori della procedura medesima.
Per quanto attiene all'elemento soggettivo del terzo, appare logicamente presumibile che le figlie, acquirenti degli immobili, fossero a conoscenza della situazione debitoria della madre, atteso lo stretto grado di parentela, a prescindere dalla convivenza o meno delle stesse con la madre, circostanza, questa non contestata in primo grado.
Per quanto attiene alle spese liquidate dal Tribunale le stesse sono corrette, secondo i parametri del D.M. 147/2022, applicabile ratione temporis, considerando il valore del credito azionato (Cass. Civ. 13.02.2020 n. 3697); anzi, il primo giudice ha ritenuto applicare i minimi per la fase istruttoria trattandosi di giudizio esclusivamente documentale.
3.) Alla luce di quanto fin qui argomentato, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
Le spese, seguono la soccombenza;
giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della Corte di Appello di NI – seconda sezione civile
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controversia (da €. 520.001 a €. 1.000.000,00) della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n.
31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
, ME BE e ME CH, avverso la sentenza n. 3029/24
[...]
emessa dal Tribunale di NI in data 18/6/24, che conferma;
condanna le appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, nei confronti dell'appellata, che si liquidano in complessivi €.
13.078,00, di cui €. 2.853,00 per la fase di studio, €. 1.659,00 fase introduttiva, €. 3.822,00 fase di trattazione ed €. 4.744,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, disponendo che il pagamento della somma sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.P.R.
30.5.2002 n. 115. dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico delle appellanti, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in NI il giorno 22/4/25 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro Corte di Appello di
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