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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/08/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
-dott. Giovanni Salina -Presidente
-dott. ssa Silvia Romagnoli -Consigliere
-dott. ssa Antonella Romano -Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 514/2020 R.G.;
PROMOSSA DA
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Augusta Ciminelli (Pec: , dall'Avv. Gianluca Santoro (Pec: Email_1
e dall'Avv. Alexia Armaroli (PEC: Email_2
; Email_3
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Boldrini (Pec: CP_1 P.IVA_2
e dall'Avv. Moreno Pesaresi (Pec: Email_4
; Email_5
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del luglio 2016, (d'ora innanzi, per brevità, solo DC) Parte_1 adiva Tribunale di Bologna, chiedendo emettersi decreto ingiuntivo nei confronti della
[...]
per un importo di € 373.293,07. CP_1
Esponeva, a sostegno della sua richiesta, quanto segue:
-che essa ricorrente, sin dalla sua costituzione, risalente al 1998, aveva sempre svolto attività di trasposto e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari in esclusiva per la riminese CP_1
-che nel dicembre 2007 esse parti sottoscrivevano un contratto di fornitura di servizi di logistica e trasporto di generi alimentari;
-che vi apportavano poi delle variazioni con contratto del febbraio 2014, prevedendo un compenso minimo garantito annuo di € 450.000;
-che essa ricorrente, nel novembre 2015, intavolava con la delle trattative per ottenere CP_1 un adeguamento dei compensi;
-che la interrompeva arbitrariamente tali trattative e recedeva illegittimamente dal CP_1 contratto, con un preavviso di soli due giorni, il 16 maggio 2016;
-che tale risoluzione veniva impugnata da essa ricorrente in un separato giudizio;
-che, “ a prescindere dall'intervenuta proditoria risoluzione invocata dalla , essa CP_1 ricorrente era creditrice della dell'importo complessivo di € 373.293,07 oltre interessi, di CP_1 cui alle allegate fatture.
*
Le fatture poste a fondamento del ricorso erano le seguenti:
-la n. 29/20016 dell'importo di € 274.500 “per l'importo residuo per l'anno 2016” (cfr. pag. 3 del ricorso per decreto ingiuntivo);
-le nn. 23 e 25/2016 per complessivi € 34.413,07, relative alle “attività di lavorazione e servizi di distribuzione prestati nel corso del mese di maggio 2016”;
-le nn. 24 e 28/2016 per complessivi € 61.500“somma derivante dal minimo garantito per i servizi di picking per i mesi di maggio e giugno 2016”; le nn. 26 e 27 per l'importo di € 4.880, di cui non veniva indicata in ricorso la causale.
*
Ottenuto e notificato il richiesto decreto ingiuntivo, interponeva opposizione, CP_1
2 formulando anche domanda riconvenzionale.
Le sue conclusioni erano le seguenti: <voglia il tribunale adito, ogni diversa istanza disattesa, per le motivazioni sopra esposte, in
VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZALE - dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ex artt. 644 cpc e dunque revocarlo IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: - accertare e dichiarare, in forza della comunicazione in data 16.05.2016, l'intervenuta CP_1 risoluzione alla data del 17.05.2016 del Contratto di Servizi tra e CP_1 Parte_1 per grave inadempimento della stessa DC ex articolo 1456 c.c in relazione alla
[...] clausola risolutiva espressa di cui agli artt. 9 e 6 Contratto di Servizi ovvero, in subordine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1455 c.c. e comunque la sua definitiva cessazione;
- accertare e dichiarare che nulla deve a - revocare il CP_1 Parte_1 decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA RICONVENZIONALE - accertare e dichiarare che
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, è debitrice di Parte_1 [...] dell'importo di Euro 206.398,23 a titolo di indebito oggettivo ovvero di risarcimento del CP_1 danno;
- condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a corrispondere a l'importo di Euro 206.398,23, oltre interessi moratori CP_1 di legge>.
*
Espletata ctu contabile, con sentenza n. 278/2020, il Tribunale di Bologna, decidendo nel contraddittorio delle parti, revocava l'opposto decreto ingiuntivo e condannava l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, di € 206.398,23 oltre interessi e spese.
*
Avverso tale sentenza, proponeva appello formulando le seguenti Parte_1 conclusioni:
“a) respingere tutte le avverse domande avanzate in primo grado, perché infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate;
b) dato atto della inefficacia della risoluzione del Contratto di
Servizi comunicata da a DC in data 16 maggio 2016, condannare la medesima a CP_1 CP_1 corrispondere all'Appellante la complessiva somma di Euro 289.393,07, oltre interessi e rivalutazione monetaria, portata dalle detratti Euro 83.900,00 inerenti le rate residue di
Finanziamento maturate ad agosto e settembre 2016, a titolo di corrispettivo per l'attività eseguita da DC nel maggio 2016 e di minimo garantito per l'anno 2016”.
*
Resisteva la quale formulava appello incidentale condizionato, precisando le seguenti CP_1
3 conclusioni: < in ipotesi di accoglimento dell'appello principale proposto da DC, con particolare riguardo ai motivi I e V, anche in via incidentale ex artt. 343 e 344 c.p.c., accogliere le domande formulate da con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e dunque accertare e CP_1 dichiarare, in forza della comunicazione in data 16.05.2016, l'intervenuta CP_1 risoluzione alla data del 17.05.2016 del Contratto di Servizi tra e CP_1 Parte_1 per grave inadempimento della stessa DC ex articolo 1456 c.c. in relazione alla
[...] clausola risolutiva espressa di cui agli artt. 9 e 6 Contratto di Servizi ovvero, in subordine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1455 c.c. e comunque la sua definitiva cessazione” e di conseguenza accertare e dichiarare che in ogni caso nulla deve a CP_1 Parte_1
[...]
*
Precisate le conclusioni come in atti in relazione all'udienza cartolare del 12.12.2023, la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Rimessa la causa sul ruolo per il trasferimento di un membro del collegio, le parti precisavano le conclusioni, rinunciando a nuovi termini in relazione all'udienza cartolare del 25.1.2025. La causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Va, anzitutto, per esigenze di chiarezza, richiamato il nucleo centrale della motivazione dell'impugnata sentenza.
Il primo giudice poneva, anzitutto, in evidenza quanto riteneva e specificatamente:
-che le parti in data 13 dicembre 2007 avevano sottoscritto un contratto avente ad oggetto la fornitura, da parte di DC, in favore di di servizi di logistica e di trasporto di generi CP_1 alimentari per le provincie di Cosenza e Crotone, avente durata di sei anni con tacito rinnovo per ulteriori sei anni in mancanza di disdetta, il quale prevedeva il corrispettivo dovuto sulla base di tabelle allegate e la previsione di un «compenso minimo garantito annuo di € 350.000,00», con pagamento mensile alla presentazione di regolare fattura da parte dell'appaltatore;
4 -che il contratto era stato oggetto di variazione con accordo del 18 febbraio 2014, con il quale veniva aggiornato l'importo annuo del «compenso minimo garantito» in € 450.000;
-che il contratto era del 16 maggio 2016.
*
Il primo giudice chiariva, poi, quale fosse l'oggetto della controversia.
Scriveva che oggetto di controversia era soltanto se e in che misura sussistano i crediti vantati dall'opposta (per prestazioni eseguite in forza del detto contratto) e dall'opponente (a titolo di ripetizione di somme indebitamente anticipate alla controparte per prestazioni che sarebbero dovute essere eseguite in epoca successiva all'intervenuta cessazione del contratto)>.
*
Si soffermava, poi, ad esaminare le fatture della poste a fondamento dell'opposto decreto Pt_1 ingiuntivo, rilevando quanto segue: <l'opposta vanta crediti in parte riferibili a prestazioni che assume effettivamente eseguite
(fatture: n. 23/2016 - € 1.030,69 – per attività lavorazione maggio 2016; n. 24/2016 - € 40.750,00
– per servizi picking maggio 2016; n. 25/2016
- € 31.382,38 – per servizi distribuzione e consegna maggio 2016; n. 26/2016 - € 2.440,00 – per installazione adesivi su automezzi;
n. 27/2016 - € 2.440,00 – per rimozione adesivi CP_1 CP_1 su automezzi) e in parte a titolo di «compenso minimo garantito» per l'anno 2016 (fatture: n.
28/2016 - € 20.750,00 – per servizi picking giugno 2016; n. 29/2016 - € 274.500,00 – per servizi picking luglio - dicembre 2016)>
*
Così sintetizzava, nel proseguo, le argomentazioni della Marr: <l'opponente, per parte sua, non contesta che siano dovuti i corrispettivi di cui alle fatture n.
23/2016 (€ 1.030,69 – per attività lavorazione maggio 2016) e n. 25/2016 (€ 31.382,38 – per servizi distribuzione e consegna maggio 2016), né che sia dovuto il «compenso minimo garantito» maturato sino alla cessazione del contratto (16 maggio 2016, dunque in misura ridotta rispetto a quello indicato nella fattura n. 24 per tutto il mese di maggio), rilevando tuttavia d'avere già corrisposto un cospicuo anticipo pari a € 300.00,00 ed eccependo altresì come non sia certamente dovuto il detto «compenso minimo garantito» per il periodo successivo alla cessazione del contratto (oggetto delle fatture n. 28 e 29 e, parzialmente, n. 24) e come non risultino provate le prestazioni di cui alle fatture n. 26 e 27 (per importi esigui per installazione e rimozione di adesivi)>.
5 *
Tutto ciò premesso in relazione alle allegazioni delle parti, il giudice decideva, infine, la controversia, come segue: <non può dubitarsi, innanzitutto, che a prescindere dalle ragioni dello scioglimento del rapporto negoziale (risoluzione per inadempimento/recesso del committente) non sia dovuto alcun «compenso minimo garantito» per il periodo successivo alla sua cessazione.
In nessuna parte del regolamento contrattuale risulta invero che tale compenso fosse dovuto persino non in pendenza del rapporto contrattuale, circostanza del tutto inverosimile e che avrebbe necessitato di una specifica e univoca disposizione negoziale.
Tale «compenso» era previsto quale corrispettivo minimo per prestazioni effettivamente eseguite e non è chi non veda come lo stesso non possa essere riconosciuto per un periodo in cui vi è certezza che alcuna prestazione sia stata eseguita.
Ne consegue che non sono certamente sussistenti i crediti vantati nelle fatture n. 28/2016 (€
20.750,00 per servizi picking giugno 2016) e n. 29/2016 (€ 274.500,00 per servizi picking luglio
- dicembre 2016).
Inoltre, è solo parzialmente sussistente il credito di cui alla fattura n. 24/2016 (€ 40.750,00) per
«servizi picking maggio 2016» indicato per tutto il mese di maggio, atteso che il corrispettivo è maturato soltanto sino alla cessazione del contratto, avvenuta il 16 maggio 2016, sicché è pari a € 25.088,71, come correttamente indicato dal c.t.u..
-----Non risultano dovuti gli importi di cui alle fatture n. 26/2016 (€ 2.440,00) e n. 27/2016 (€
2.440,00) per la pretesa installazione e rimozione di «adesivi su automezzi» sia perché CP_1 dall'esame dei documenti versati in atti non emerge alcuna evidenza dell'esecuzione delle dette prestazioni, sia perché nel regolamento contrattuale non v'è traccia di un diritto al rimborso di tali spese.
-----È documentale e pacifico che l'opposta abbia versato all'opponente € 300.000,00, in due tranches in data 20 novembre 2015 e 10 marzo 2016, corrispondenti alle fatture di parte opposta n. 49/2015 e n. 12/2016.
Non è dubitabile che si sia trattato di anticipazioni rispetto al «compenso minimo garantito» annuo relativo al 2016, come si evince dalla stessa intestazione delle fatture dell'opposta
(«acconto servizi anno 2016» e «acconto sui servizi di picking di cui al contratto in essere»), che esclude senz'altro che si tratti di un “riconoscimento dei maggiori livelli di servizi resi negli anni pregressi” sulla base di pretesi accordi mai provati, né dimostrabili sulla base di prove orali del tutto inammissibili in ragione della loro palese genericità e del loro carattere valutativo (v il
6 capitolo «vero che il pagamento eseguito dalla nel mese di marzo 2016 di €. 150.000,00 CP_1 oggetto della fattura n. 12/2016 è stato erogato spontaneamente da quale acconto che la CP_1 medesima riconosceva, fino ad una concorrenza di €l. 400.00,00, per maggiori attività CP_1 prestate dalla dal 2012 in poi», del tutto fumoso e indeterminato non Parte_1 essendo state indicate né le persone fra cui sarebbe stata raggiunta la detta intesa avente a oggetto € 150.000, né i tempi né le modalità).
È documentale, inoltre, che una parte, pari a € 36.100,00, di tali anticipazioni sia stata compensata con crediti maturati dall'opponente o vada comunque a coprire i crediti maturati per il compenso minimo dovuto per il periodo gennaio-16 maggio 2016 sicché il credito attuale dell'opponente credito è pari a € 263.900,00.
-----In sintesi, è accertato il credito di parte opposta pari a € 57.501,78 (€ 1.030,69 di cui alla fattura n. 23/2016; € 31.382,38 di cui alla fattura n. 25/2016; € 25.088,71 di cui alla fattura n.
24/2016 per la parte accertata).
È altresì accertato il controcredito di parte opponente pari a € 263.900,00.
Per conseguenza, operata la compensazione, è accertato il credito residuo di parte opponente pari a € 206.398,22>.
2)Prima di passare all'esame dei motivi, va evidenziato, per esigenze di chiarezza, che col gravame DC non ha insistito per la conferma del decreto ingiuntivo, ma ha chiesto la condanna della al pagamento del minor importo di € 289.393,07. CP_1
3) Sempre in via preliminare e per esigenze di chiarezza, va evidenziato che non verrà seguito l'ordine espositivo di parte appellante, posto che le relative argomentazioni risultano spesso ripetute e sovrapposte in modo confusionario, sicchè si proseguirà, enucleando i motivi deducibili dall'atto di citazione in appello, seguendo un ordine logico e raggruppando le censure intrinsecamente connesse.
4) Con un primo motivo (primo in ordine logico), parte appellante contesta la nullità dell'impugnata sentenza, lamentando l'inadeguatezza e contraddittorietà della motivazione, nonché la circostanza che il primo giudice avrebbe demandato al ctu la decisione di questioni giuridiche, facendone proprie le conclusioni senza valutare le contestazioni di essa parte opposta.
Riguardo alle questioni giuridiche demandate al ctu, scrive, fra l'altro:
7 <le parti ……. nel corso di tutto il primo grado giudizio hanno ampiamente contraddetto, tra gli altri, su un aspetto fondamentale di questo procedimento: la corretta imputazione da attribuire al pagamento / anticipo di Euro 150.000,00 eseguito da in data 10 marzo 2016 CP_1
(non essendo stata a tale fine ritenuta dirimente la “descrizione” riportata nella fattura n.
12/2016). Da un lato DC ha sostenuto che detto pagamento inerisse “il giusto riconoscimento dei maggiori livelli di servizi” da essa prestati nel periodo 2012 – 2015 e che, dunque, detto pagamento non avrebbe potuto essere oggetto di compensazione con gli importi oggetto di ingiunzione. Dall'altro lato, invece, ha dedotto di avere eseguito tale versamento quale CP_1
“anticipo” per i servizi di picking relativi all'anno 2016, sostenendo che, in ragione della Cont anticipata (asserita) risoluzione del Contratto di Servizi, avrebbe dovuto provvedere alla restituzione di quanto a tale titolo incassato.
…………Orbene, come evidente, la suddetta questione, evidentemente preliminare alla determinazione dei rapporti di credito / debito tra le parti, avrebbe dovuto essere oggetto di accertamento da parte del Giudice adito, involgendo la stessa attività interpretative ed anche di corretta applicazione delle norme in tema di appalto di servizi, non certo demandabili al consulente tecnico……….>.
5) Il motivo in esame va rigettato, posto che la nullità della sentenza non è configurabile per le dedotte criticità.
Per mera esigenza di completezza va, peraltro, osservato che il primo giudice ha spiegato autonomamente e senza contraddizioni perché il pagamento in questione sia stato effettuato a titolo di acconto, con motivazione censurata con ulteriore motivo di gravame, che si esaminerà nel proseguo.
6) Con un ulteriore motivo, DC, diffusamente argomentando, lamenta come il primo giudice abbia erroneamente ritenuto che fosse pacifica, fra le parti, la cessazione del rapporto contrattuale e ciò a prescindere dalla relativa qualificazione giuridica.
Deduce specificatamente quanto segue:
“In primo luogo, fin dal ricorso monitorio – evidentemente presentato dalla Appellante per chiedere l'adempimento del Contratto di Servizi – DC ha recisamente contestato che il rapporto fosse “cessato” tra le parti e che la lettera inviata da il 16 maggio potesse aver avuto quale CP_1 effetto la risoluzione del Contratto di Servizi. Proprio sulla base della perdurante efficacia del contratto (pur dinanzi una controparte che ne impediva l'esecuzione), DC ha infatti emesso le
8 fatture per i compensi maturati nel 2016 (non solo fino alla data di invio della supposta lettera di risoluzione) e ne ha chiesto il pagamento. A contrario, non si rinviene nella Sentenza neppure una parvenza di motivazione del Giudice di prime cure circa la propria affermazione per la quale il Contratto di Servizi 52 sarebbe pacificamente cessato nel maggio 2016, né donde egli ha potuto trarre tale presunta concorde visione delle parti. Il punto peraltro è stato ben colto da controparte la quale, infatti, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ha chiesto, come prima cosa, accertarsi: “IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO - accertare e dichiarare, in forza della comunicazione IN DATA 16.05.2016, l'intervenuta risoluzione alla data del CP_1
17.05.2016 del Contratto di Servizi tra e per grave CP_1 Parte_1 inadempimento della stessa DC ex articolo 1456 c.c in relazione alla clausola risolutiva espressa di cui agli artt. 9 e 6 Contratto di Servizi…………”.
Lamenta, indi, come il primo giudice non si sia pronunciato sulla domanda di controparte, tesa ad accertare l'intervenuta risoluzione.
Illustra, diffusamente, i motivi per i quali tale domanda dovesse essere rigettata.
Osserva che l'accertamento dell'inefficacia della risoluzione si imponesse già a fronte delle sue domande, che logicamente lo presupponevano.
7)Il motivo va rigettato per le considerazioni di seguito esplicate.
Va, anzitutto, osservato che dell'omesso esame della domanda di accertamento della CP_1 potrebbe dolersi solo la che infatti l'ha riproposta, ma solo con appello incidentale CP_1 subordinato.
Va, poi, rilevato che, come esattamente rilevato da parte appellata, la DC in primo grado non aveva affatto dedotto il proprio diritto al pagamento per i mesi del 2016, successivi alla comunicazione di risoluzione, sul presupposto che tale risoluzione fosse inefficace, così richiedendo un accertamento incidentale al riguardo.
Al contrario, nel corso del procedimento di primo grado, esattamente al contrario di quanto ora deduce, DC ha espressamente e ripetutamente ribadito come la legittimità della risoluzione contrattuale operata da fosse tematica estranea alla materia del contendere CP_1
Nella comparsa di costituzione, scriveva infatti, quanto segue:
< Ma si ribadisce, a prescindere dalla risoluzione del contratto, come detto – a torto o a ragione
– avvenuta in data 16.05.2016, comunque la domanda del procedimento monitorio aveva ad oggetto il riconoscimento di un compenso minimo annuo garantito… Dunque a prescindere dall'intervenuta preditoria risoluzione invocata dalla Marr in data 16 maggio 2016, era comunque già intervenuto, per l'anno 2016, il diritto della DC a percepire il compenso minimo
9 garantito>.
8)Con un ulteriore motivo, coerente con l'impostazione del primo grado, parte appellante contesta l'erroneità della motivazione del primo giudice, nella parte in cui esclude il diritto al pagamento del minino garantito relativo, per il periodo successivo alla cessazione del rapporto contrattuale.
Ad avviso dell'appellante, invero, “Detto compenso, infatti, non era in alcun modo legato, né subordinato, alla concreta esecuzione da parte di DC dell'attività oggetto del Contratto di
Servizi, come invece sembrerebbe sostenere il Giudice di prime cure, e proprio per questo si definisce “minimo garantito”.
9) Il motivo in esame è, all'evidenza, infondato, perché il diritto al pagamento del minimo garantito presupponeva, a livello logico, la prosecuzione del rapporto contrattuale.
10)Con ulteriore motivo, parte appellante lamenta come erroneamente il primo giudice abbia riconosciuto il credito vantato da dell'importo di € 150.000, a seguito di anticipazioni CP_1 relative al 2016, rimaste prive di causa, a seguito della cessazione del rapporto, con la seguente motivazione, contestata solo in relazione alla fattura n. 12/2016:
-----È documentale e pacifico che l'opposta abbia versato all'opponente € 300.000,00, in due tranches in data 20 novembre 2015 e 10 marzo 2016, corrispondenti alle fatture di parte opposta n. 49/2015 e n. 12/2016.
Non è dubitabile che si sia trattato di anticipazioni rispetto al «compenso minimo garantito» annuo relativo al 2016, come si evince dalla stessa intestazione delle fatture dell'opposta
(«acconto servizi anno 2016» e «acconto sui servizi di picking di cui al contratto in essere»), che esclude senz'altro che si tratti di un “riconoscimento dei maggiori livelli di servizi resi negli anni pregressi” sulla base di pretesi accordi mai provati, né dimostrabili sulla base di prove orali del tutto inammissibili in ragione della loro palese genericità e del loro carattere valutativo (v il capitolo «vero che il pagamento eseguito dalla nel mese di marzo 2016 di €. 150.000,00 CP_1 oggetto della fattura n. 12/2016 è stato erogato spontaneamente da quale acconto che la CP_1 medesima riconosceva, fino ad una concorrenza di €l. 400.00,00, per maggiori attività CP_1 prestate dalla dal 2012 in poi», del tutto fumoso e indeterminato non Parte_1 essendo state indicate né le persone fra cui sarebbe stata raggiunta la detta intesa avente a oggetto € 150.000, né i tempi né le modalità).
10 11)Parte appellante, come già osservato, contesta la motivazione in esame, solo in relazione alla fattura n. 12/2016, continuando a ribadire, diffusamente argomentando, che in realtà il relativo pagamento non era indebito, in quanto effettuato da a titolo di integrazione dei pagamenti CP_1 relativi agli anni precedenti dal 2012 in poi.
Ribadisce la propria prospettazione, osservando, fra l'altro, quanto segue: < la fattura n. 12/2016………era stata emessa per il pagamento “dei maggiori livelli di servizio richiesti ed eseguiti, sin dall'anno 2012”, nell'ambito delle trattative tra le parti in essere “per gli adeguamenti contrattuali” richiesti da DC. In tal caso, infatti, le parti non avevano pattuito alcun “piano di rientro” per la restituzione di quanto versato, ciò evidentemente a conferma che detto pagamento “era da riferire ai pregressi maggiori livelli di servizi resi e per i quali si proponeva di spalmarli su esercizi successivi […]”.
Deduce come la causa del pagamento si deduca anche dalla mancata indicazione dell'anno di riferimento.
Lamenta come erroneamente il primo giudice non abbia ammesso l'interrogatorio formale e le prove testimoniali, richiesti per provare la causa di tale pagamento.
Insiste per la loro ammissione.
12)Il motivo in esame è palesemente infondato, se non temerario, e va rigettato, senza che occorra l'espletamento dell'interrogatorio formale e delle richieste prove testimoniali, per la tranciante considerazione, non giustificata da parte appellante, che fa mostra di non avvedersene, che essa stessa abbia specificato nel trasmettere la fattura de qua del 10.3.2016 che tale fattura era emessa a titolo di acconto, scrivendo testualmente quanto segue: servizi di picking di cui al contratto in essere>.
13)Con ulteriore motivo, parte appellante contesta come il primo giudice abbia erroneamente escluso che la dovesse corrispondere l'importo delle fatture emesse da DC a titolo di CP_1 rimborso delle spese sostenute per l'istallazione e rimozione degli adesivi sui propri mezzi CP_1 aziendali.
Deduce quanto segue: <…..dall'analisi della documentazione in atti risulta che, nel 2015 DC, su espressa richiesta di abbia istallato sui propri automezzi adesivi pubblicitari riportanti il marchio della CP_1 committente, che poi quest'ultima – a seguito della comunicata risoluzione – le ha ordinato di
11 immediatamente rimuovere finanche diffidando essa DC dall'utilizzare gli automezzi “finché portanti la scritta pubblicitaria . CP_1
A differenza dunque di quanto erroneamente evidenziato dal Giudice di prime cure, è provata sia l'esecuzione della prestazione della quale l'esponente ha chiesto il rimborso (essendo indubitabile l'intervenuta istallazione dei suddetti adesivi, né essendo comunque la questione oggetto di avversa contestazione), sia la circostanza per cui detta attività fosse stata espressamente domandata dalla committente, pur non essendo essa stata detta attività previamente regolata contrattualmente.
Né d'altra parte avrebbe dovuto rappresentare un ostacolo per il Tribunale la circostanza che il contratto non prevedesse in dettaglio tariffe per servizi aggiuntivi, stante il disposto dell'art. 1661 c.c.. che comunque sancisce il diritto al compenso dell'appaltatore per “i maggiori lavori eseguiti”.
14)Il motivo in esame è infondato, posto che l'installazione degli adesivi era necessaria per l'espletamento del servizio, dovendo emergere che la fornitrice era mentre nessuna CP_1 previsione contrattuale prevedeva un diritto al rimborso delle relative spese.
15)Con l'ultimo motivo, parte appellante si duole della regolamentazione delle spese operata dal primo giudice, evidenziando come tale giudice avesse comunque riconosciuto un suo credito complessivo dell'importo di €57.501,78, pur portato in compensazione, di talchè essa opposta non poteva ritenersi interamente soccombente.
Rileva, inoltre, come la liquidazione sia priva di motivazione, non indicando neppure lo scaglione tariffario applicabile.
16)Il motivo in esame va accolto, dovendosi tener conto del riconoscimento della pretesa al pagamento della suindicata somma di € 57.501,78.
Tenuto conto, tuttavia, della maggiore somma richiesta col ricorso per decreto ingiuntivo, pari a
€ 373.293,07, nonché del contro credito della pari ad € 286.260.27, la compensazione CP_1 va contenuta nella misura di un decimo.
17)Le spese, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'impegno profuso nelle articolate e puntuali difese avverse, seguono la soccombenza.
12
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n.514/2020 R.G., in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, compensa per un decimo le spese di lite e condanna alla refusione, in favore Parte_1 di delle restanti spese di lite, liquidate nella misura già ridotta di € 19.249 per il primo CP_1 grado e di € 19.800 per il grado di appello, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Pone le spese di ctu per un decimo in capo a e per il resto in capo a CP_1 Parte_1
[...]
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte d'appello in data 8.7.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
-dott. Giovanni Salina -Presidente
-dott. ssa Silvia Romagnoli -Consigliere
-dott. ssa Antonella Romano -Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 514/2020 R.G.;
PROMOSSA DA
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Augusta Ciminelli (Pec: , dall'Avv. Gianluca Santoro (Pec: Email_1
e dall'Avv. Alexia Armaroli (PEC: Email_2
; Email_3
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Boldrini (Pec: CP_1 P.IVA_2
e dall'Avv. Moreno Pesaresi (Pec: Email_4
; Email_5
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del luglio 2016, (d'ora innanzi, per brevità, solo DC) Parte_1 adiva Tribunale di Bologna, chiedendo emettersi decreto ingiuntivo nei confronti della
[...]
per un importo di € 373.293,07. CP_1
Esponeva, a sostegno della sua richiesta, quanto segue:
-che essa ricorrente, sin dalla sua costituzione, risalente al 1998, aveva sempre svolto attività di trasposto e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari in esclusiva per la riminese CP_1
-che nel dicembre 2007 esse parti sottoscrivevano un contratto di fornitura di servizi di logistica e trasporto di generi alimentari;
-che vi apportavano poi delle variazioni con contratto del febbraio 2014, prevedendo un compenso minimo garantito annuo di € 450.000;
-che essa ricorrente, nel novembre 2015, intavolava con la delle trattative per ottenere CP_1 un adeguamento dei compensi;
-che la interrompeva arbitrariamente tali trattative e recedeva illegittimamente dal CP_1 contratto, con un preavviso di soli due giorni, il 16 maggio 2016;
-che tale risoluzione veniva impugnata da essa ricorrente in un separato giudizio;
-che, “ a prescindere dall'intervenuta proditoria risoluzione invocata dalla , essa CP_1 ricorrente era creditrice della dell'importo complessivo di € 373.293,07 oltre interessi, di CP_1 cui alle allegate fatture.
*
Le fatture poste a fondamento del ricorso erano le seguenti:
-la n. 29/20016 dell'importo di € 274.500 “per l'importo residuo per l'anno 2016” (cfr. pag. 3 del ricorso per decreto ingiuntivo);
-le nn. 23 e 25/2016 per complessivi € 34.413,07, relative alle “attività di lavorazione e servizi di distribuzione prestati nel corso del mese di maggio 2016”;
-le nn. 24 e 28/2016 per complessivi € 61.500“somma derivante dal minimo garantito per i servizi di picking per i mesi di maggio e giugno 2016”; le nn. 26 e 27 per l'importo di € 4.880, di cui non veniva indicata in ricorso la causale.
*
Ottenuto e notificato il richiesto decreto ingiuntivo, interponeva opposizione, CP_1
2 formulando anche domanda riconvenzionale.
Le sue conclusioni erano le seguenti: <voglia il tribunale adito, ogni diversa istanza disattesa, per le motivazioni sopra esposte, in
VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZALE - dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ex artt. 644 cpc e dunque revocarlo IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: - accertare e dichiarare, in forza della comunicazione in data 16.05.2016, l'intervenuta CP_1 risoluzione alla data del 17.05.2016 del Contratto di Servizi tra e CP_1 Parte_1 per grave inadempimento della stessa DC ex articolo 1456 c.c in relazione alla
[...] clausola risolutiva espressa di cui agli artt. 9 e 6 Contratto di Servizi ovvero, in subordine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1455 c.c. e comunque la sua definitiva cessazione;
- accertare e dichiarare che nulla deve a - revocare il CP_1 Parte_1 decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA RICONVENZIONALE - accertare e dichiarare che
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, è debitrice di Parte_1 [...] dell'importo di Euro 206.398,23 a titolo di indebito oggettivo ovvero di risarcimento del CP_1 danno;
- condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a corrispondere a l'importo di Euro 206.398,23, oltre interessi moratori CP_1 di legge>.
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Espletata ctu contabile, con sentenza n. 278/2020, il Tribunale di Bologna, decidendo nel contraddittorio delle parti, revocava l'opposto decreto ingiuntivo e condannava l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, di € 206.398,23 oltre interessi e spese.
*
Avverso tale sentenza, proponeva appello formulando le seguenti Parte_1 conclusioni:
“a) respingere tutte le avverse domande avanzate in primo grado, perché infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate;
b) dato atto della inefficacia della risoluzione del Contratto di
Servizi comunicata da a DC in data 16 maggio 2016, condannare la medesima a CP_1 CP_1 corrispondere all'Appellante la complessiva somma di Euro 289.393,07, oltre interessi e rivalutazione monetaria, portata dalle detratti Euro 83.900,00 inerenti le rate residue di
Finanziamento maturate ad agosto e settembre 2016, a titolo di corrispettivo per l'attività eseguita da DC nel maggio 2016 e di minimo garantito per l'anno 2016”.
*
Resisteva la quale formulava appello incidentale condizionato, precisando le seguenti CP_1
3 conclusioni: < in ipotesi di accoglimento dell'appello principale proposto da DC, con particolare riguardo ai motivi I e V, anche in via incidentale ex artt. 343 e 344 c.p.c., accogliere le domande formulate da con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e dunque accertare e CP_1 dichiarare, in forza della comunicazione in data 16.05.2016, l'intervenuta CP_1 risoluzione alla data del 17.05.2016 del Contratto di Servizi tra e CP_1 Parte_1 per grave inadempimento della stessa DC ex articolo 1456 c.c. in relazione alla
[...] clausola risolutiva espressa di cui agli artt. 9 e 6 Contratto di Servizi ovvero, in subordine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1455 c.c. e comunque la sua definitiva cessazione” e di conseguenza accertare e dichiarare che in ogni caso nulla deve a CP_1 Parte_1
[...]
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Precisate le conclusioni come in atti in relazione all'udienza cartolare del 12.12.2023, la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Rimessa la causa sul ruolo per il trasferimento di un membro del collegio, le parti precisavano le conclusioni, rinunciando a nuovi termini in relazione all'udienza cartolare del 25.1.2025. La causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Va, anzitutto, per esigenze di chiarezza, richiamato il nucleo centrale della motivazione dell'impugnata sentenza.
Il primo giudice poneva, anzitutto, in evidenza quanto riteneva
-che le parti in data 13 dicembre 2007 avevano sottoscritto un contratto avente ad oggetto la fornitura, da parte di DC, in favore di di servizi di logistica e di trasporto di generi CP_1 alimentari per le provincie di Cosenza e Crotone, avente durata di sei anni con tacito rinnovo per ulteriori sei anni in mancanza di disdetta, il quale prevedeva il corrispettivo dovuto sulla base di tabelle allegate e la previsione di un «compenso minimo garantito annuo di € 350.000,00», con pagamento mensile alla presentazione di regolare fattura da parte dell'appaltatore;
4 -che il contratto era stato oggetto di variazione con accordo del 18 febbraio 2014, con il quale veniva aggiornato l'importo annuo del «compenso minimo garantito» in € 450.000;
-che il contratto era del 16 maggio 2016.
*
Il primo giudice chiariva, poi, quale fosse l'oggetto della controversia.
Scriveva che oggetto di controversia era soltanto se e in che misura sussistano i crediti vantati dall'opposta (per prestazioni eseguite in forza del detto contratto) e dall'opponente (a titolo di ripetizione di somme indebitamente anticipate alla controparte per prestazioni che sarebbero dovute essere eseguite in epoca successiva all'intervenuta cessazione del contratto)>.
*
Si soffermava, poi, ad esaminare le fatture della poste a fondamento dell'opposto decreto Pt_1 ingiuntivo, rilevando quanto segue: <l'opposta vanta crediti in parte riferibili a prestazioni che assume effettivamente eseguite
(fatture: n. 23/2016 - € 1.030,69 – per attività lavorazione maggio 2016; n. 24/2016 - € 40.750,00
– per servizi picking maggio 2016; n. 25/2016
- € 31.382,38 – per servizi distribuzione e consegna maggio 2016; n. 26/2016 - € 2.440,00 – per installazione adesivi su automezzi;
n. 27/2016 - € 2.440,00 – per rimozione adesivi CP_1 CP_1 su automezzi) e in parte a titolo di «compenso minimo garantito» per l'anno 2016 (fatture: n.
28/2016 - € 20.750,00 – per servizi picking giugno 2016; n. 29/2016 - € 274.500,00 – per servizi picking luglio - dicembre 2016)>
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Così sintetizzava, nel proseguo, le argomentazioni della Marr: <l'opponente, per parte sua, non contesta che siano dovuti i corrispettivi di cui alle fatture n.
23/2016 (€ 1.030,69 – per attività lavorazione maggio 2016) e n. 25/2016 (€ 31.382,38 – per servizi distribuzione e consegna maggio 2016), né che sia dovuto il «compenso minimo garantito» maturato sino alla cessazione del contratto (16 maggio 2016, dunque in misura ridotta rispetto a quello indicato nella fattura n. 24 per tutto il mese di maggio), rilevando tuttavia d'avere già corrisposto un cospicuo anticipo pari a € 300.00,00 ed eccependo altresì come non sia certamente dovuto il detto «compenso minimo garantito» per il periodo successivo alla cessazione del contratto (oggetto delle fatture n. 28 e 29 e, parzialmente, n. 24) e come non risultino provate le prestazioni di cui alle fatture n. 26 e 27 (per importi esigui per installazione e rimozione di adesivi)>.
5 *
Tutto ciò premesso in relazione alle allegazioni delle parti, il giudice decideva, infine, la controversia, come segue: <non può dubitarsi, innanzitutto, che a prescindere dalle ragioni dello scioglimento del rapporto negoziale (risoluzione per inadempimento/recesso del committente) non sia dovuto alcun «compenso minimo garantito» per il periodo successivo alla sua cessazione.
In nessuna parte del regolamento contrattuale risulta invero che tale compenso fosse dovuto persino non in pendenza del rapporto contrattuale, circostanza del tutto inverosimile e che avrebbe necessitato di una specifica e univoca disposizione negoziale.
Tale «compenso» era previsto quale corrispettivo minimo per prestazioni effettivamente eseguite e non è chi non veda come lo stesso non possa essere riconosciuto per un periodo in cui vi è certezza che alcuna prestazione sia stata eseguita.
Ne consegue che non sono certamente sussistenti i crediti vantati nelle fatture n. 28/2016 (€
20.750,00 per servizi picking giugno 2016) e n. 29/2016 (€ 274.500,00 per servizi picking luglio
- dicembre 2016).
Inoltre, è solo parzialmente sussistente il credito di cui alla fattura n. 24/2016 (€ 40.750,00) per
«servizi picking maggio 2016» indicato per tutto il mese di maggio, atteso che il corrispettivo è maturato soltanto sino alla cessazione del contratto, avvenuta il 16 maggio 2016, sicché è pari a € 25.088,71, come correttamente indicato dal c.t.u..
-----Non risultano dovuti gli importi di cui alle fatture n. 26/2016 (€ 2.440,00) e n. 27/2016 (€
2.440,00) per la pretesa installazione e rimozione di «adesivi su automezzi» sia perché CP_1 dall'esame dei documenti versati in atti non emerge alcuna evidenza dell'esecuzione delle dette prestazioni, sia perché nel regolamento contrattuale non v'è traccia di un diritto al rimborso di tali spese.
-----È documentale e pacifico che l'opposta abbia versato all'opponente € 300.000,00, in due tranches in data 20 novembre 2015 e 10 marzo 2016, corrispondenti alle fatture di parte opposta n. 49/2015 e n. 12/2016.
Non è dubitabile che si sia trattato di anticipazioni rispetto al «compenso minimo garantito» annuo relativo al 2016, come si evince dalla stessa intestazione delle fatture dell'opposta
(«acconto servizi anno 2016» e «acconto sui servizi di picking di cui al contratto in essere»), che esclude senz'altro che si tratti di un “riconoscimento dei maggiori livelli di servizi resi negli anni pregressi” sulla base di pretesi accordi mai provati, né dimostrabili sulla base di prove orali del tutto inammissibili in ragione della loro palese genericità e del loro carattere valutativo (v il
6 capitolo «vero che il pagamento eseguito dalla nel mese di marzo 2016 di €. 150.000,00 CP_1 oggetto della fattura n. 12/2016 è stato erogato spontaneamente da quale acconto che la CP_1 medesima riconosceva, fino ad una concorrenza di €l. 400.00,00, per maggiori attività CP_1 prestate dalla dal 2012 in poi», del tutto fumoso e indeterminato non Parte_1 essendo state indicate né le persone fra cui sarebbe stata raggiunta la detta intesa avente a oggetto € 150.000, né i tempi né le modalità).
È documentale, inoltre, che una parte, pari a € 36.100,00, di tali anticipazioni sia stata compensata con crediti maturati dall'opponente o vada comunque a coprire i crediti maturati per il compenso minimo dovuto per il periodo gennaio-16 maggio 2016 sicché il credito attuale dell'opponente credito è pari a € 263.900,00.
-----In sintesi, è accertato il credito di parte opposta pari a € 57.501,78 (€ 1.030,69 di cui alla fattura n. 23/2016; € 31.382,38 di cui alla fattura n. 25/2016; € 25.088,71 di cui alla fattura n.
24/2016 per la parte accertata).
È altresì accertato il controcredito di parte opponente pari a € 263.900,00.
Per conseguenza, operata la compensazione, è accertato il credito residuo di parte opponente pari a € 206.398,22>.
2)Prima di passare all'esame dei motivi, va evidenziato, per esigenze di chiarezza, che col gravame DC non ha insistito per la conferma del decreto ingiuntivo, ma ha chiesto la condanna della al pagamento del minor importo di € 289.393,07. CP_1
3) Sempre in via preliminare e per esigenze di chiarezza, va evidenziato che non verrà seguito l'ordine espositivo di parte appellante, posto che le relative argomentazioni risultano spesso ripetute e sovrapposte in modo confusionario, sicchè si proseguirà, enucleando i motivi deducibili dall'atto di citazione in appello, seguendo un ordine logico e raggruppando le censure intrinsecamente connesse.
4) Con un primo motivo (primo in ordine logico), parte appellante contesta la nullità dell'impugnata sentenza, lamentando l'inadeguatezza e contraddittorietà della motivazione, nonché la circostanza che il primo giudice avrebbe demandato al ctu la decisione di questioni giuridiche, facendone proprie le conclusioni senza valutare le contestazioni di essa parte opposta.
Riguardo alle questioni giuridiche demandate al ctu, scrive, fra l'altro:
7 <le parti ……. nel corso di tutto il primo grado giudizio hanno ampiamente contraddetto, tra gli altri, su un aspetto fondamentale di questo procedimento: la corretta imputazione da attribuire al pagamento / anticipo di Euro 150.000,00 eseguito da in data 10 marzo 2016 CP_1
(non essendo stata a tale fine ritenuta dirimente la “descrizione” riportata nella fattura n.
12/2016). Da un lato DC ha sostenuto che detto pagamento inerisse “il giusto riconoscimento dei maggiori livelli di servizi” da essa prestati nel periodo 2012 – 2015 e che, dunque, detto pagamento non avrebbe potuto essere oggetto di compensazione con gli importi oggetto di ingiunzione. Dall'altro lato, invece, ha dedotto di avere eseguito tale versamento quale CP_1
“anticipo” per i servizi di picking relativi all'anno 2016, sostenendo che, in ragione della Cont anticipata (asserita) risoluzione del Contratto di Servizi, avrebbe dovuto provvedere alla restituzione di quanto a tale titolo incassato.
…………Orbene, come evidente, la suddetta questione, evidentemente preliminare alla determinazione dei rapporti di credito / debito tra le parti, avrebbe dovuto essere oggetto di accertamento da parte del Giudice adito, involgendo la stessa attività interpretative ed anche di corretta applicazione delle norme in tema di appalto di servizi, non certo demandabili al consulente tecnico……….>.
5) Il motivo in esame va rigettato, posto che la nullità della sentenza non è configurabile per le dedotte criticità.
Per mera esigenza di completezza va, peraltro, osservato che il primo giudice ha spiegato autonomamente e senza contraddizioni perché il pagamento in questione sia stato effettuato a titolo di acconto, con motivazione censurata con ulteriore motivo di gravame, che si esaminerà nel proseguo.
6) Con un ulteriore motivo, DC, diffusamente argomentando, lamenta come il primo giudice abbia erroneamente ritenuto che fosse pacifica, fra le parti, la cessazione del rapporto contrattuale e ciò a prescindere dalla relativa qualificazione giuridica.
Deduce specificatamente quanto segue:
“In primo luogo, fin dal ricorso monitorio – evidentemente presentato dalla Appellante per chiedere l'adempimento del Contratto di Servizi – DC ha recisamente contestato che il rapporto fosse “cessato” tra le parti e che la lettera inviata da il 16 maggio potesse aver avuto quale CP_1 effetto la risoluzione del Contratto di Servizi. Proprio sulla base della perdurante efficacia del contratto (pur dinanzi una controparte che ne impediva l'esecuzione), DC ha infatti emesso le
8 fatture per i compensi maturati nel 2016 (non solo fino alla data di invio della supposta lettera di risoluzione) e ne ha chiesto il pagamento. A contrario, non si rinviene nella Sentenza neppure una parvenza di motivazione del Giudice di prime cure circa la propria affermazione per la quale il Contratto di Servizi 52 sarebbe pacificamente cessato nel maggio 2016, né donde egli ha potuto trarre tale presunta concorde visione delle parti. Il punto peraltro è stato ben colto da controparte la quale, infatti, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ha chiesto, come prima cosa, accertarsi: “IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO - accertare e dichiarare, in forza della comunicazione IN DATA 16.05.2016, l'intervenuta risoluzione alla data del CP_1
17.05.2016 del Contratto di Servizi tra e per grave CP_1 Parte_1 inadempimento della stessa DC ex articolo 1456 c.c in relazione alla clausola risolutiva espressa di cui agli artt. 9 e 6 Contratto di Servizi…………”.
Lamenta, indi, come il primo giudice non si sia pronunciato sulla domanda di controparte, tesa ad accertare l'intervenuta risoluzione.
Illustra, diffusamente, i motivi per i quali tale domanda dovesse essere rigettata.
Osserva che l'accertamento dell'inefficacia della risoluzione si imponesse già a fronte delle sue domande, che logicamente lo presupponevano.
7)Il motivo va rigettato per le considerazioni di seguito esplicate.
Va, anzitutto, osservato che dell'omesso esame della domanda di accertamento della CP_1 potrebbe dolersi solo la che infatti l'ha riproposta, ma solo con appello incidentale CP_1 subordinato.
Va, poi, rilevato che, come esattamente rilevato da parte appellata, la DC in primo grado non aveva affatto dedotto il proprio diritto al pagamento per i mesi del 2016, successivi alla comunicazione di risoluzione, sul presupposto che tale risoluzione fosse inefficace, così richiedendo un accertamento incidentale al riguardo.
Al contrario, nel corso del procedimento di primo grado, esattamente al contrario di quanto ora deduce, DC ha espressamente e ripetutamente ribadito come la legittimità della risoluzione contrattuale operata da fosse tematica estranea alla materia del contendere CP_1
Nella comparsa di costituzione, scriveva infatti, quanto segue:
< Ma si ribadisce, a prescindere dalla risoluzione del contratto, come detto – a torto o a ragione
– avvenuta in data 16.05.2016, comunque la domanda del procedimento monitorio aveva ad oggetto il riconoscimento di un compenso minimo annuo garantito… Dunque a prescindere dall'intervenuta preditoria risoluzione invocata dalla Marr in data 16 maggio 2016, era comunque già intervenuto, per l'anno 2016, il diritto della DC a percepire il compenso minimo
9 garantito>.
8)Con un ulteriore motivo, coerente con l'impostazione del primo grado, parte appellante contesta l'erroneità della motivazione del primo giudice, nella parte in cui esclude il diritto al pagamento del minino garantito relativo, per il periodo successivo alla cessazione del rapporto contrattuale.
Ad avviso dell'appellante, invero, “Detto compenso, infatti, non era in alcun modo legato, né subordinato, alla concreta esecuzione da parte di DC dell'attività oggetto del Contratto di
Servizi, come invece sembrerebbe sostenere il Giudice di prime cure, e proprio per questo si definisce “minimo garantito”.
9) Il motivo in esame è, all'evidenza, infondato, perché il diritto al pagamento del minimo garantito presupponeva, a livello logico, la prosecuzione del rapporto contrattuale.
10)Con ulteriore motivo, parte appellante lamenta come erroneamente il primo giudice abbia riconosciuto il credito vantato da dell'importo di € 150.000, a seguito di anticipazioni CP_1 relative al 2016, rimaste prive di causa, a seguito della cessazione del rapporto, con la seguente motivazione, contestata solo in relazione alla fattura n. 12/2016:
-----È documentale e pacifico che l'opposta abbia versato all'opponente € 300.000,00, in due tranches in data 20 novembre 2015 e 10 marzo 2016, corrispondenti alle fatture di parte opposta n. 49/2015 e n. 12/2016.
Non è dubitabile che si sia trattato di anticipazioni rispetto al «compenso minimo garantito» annuo relativo al 2016, come si evince dalla stessa intestazione delle fatture dell'opposta
(«acconto servizi anno 2016» e «acconto sui servizi di picking di cui al contratto in essere»), che esclude senz'altro che si tratti di un “riconoscimento dei maggiori livelli di servizi resi negli anni pregressi” sulla base di pretesi accordi mai provati, né dimostrabili sulla base di prove orali del tutto inammissibili in ragione della loro palese genericità e del loro carattere valutativo (v il capitolo «vero che il pagamento eseguito dalla nel mese di marzo 2016 di €. 150.000,00 CP_1 oggetto della fattura n. 12/2016 è stato erogato spontaneamente da quale acconto che la CP_1 medesima riconosceva, fino ad una concorrenza di €l. 400.00,00, per maggiori attività CP_1 prestate dalla dal 2012 in poi», del tutto fumoso e indeterminato non Parte_1 essendo state indicate né le persone fra cui sarebbe stata raggiunta la detta intesa avente a oggetto € 150.000, né i tempi né le modalità).
10 11)Parte appellante, come già osservato, contesta la motivazione in esame, solo in relazione alla fattura n. 12/2016, continuando a ribadire, diffusamente argomentando, che in realtà il relativo pagamento non era indebito, in quanto effettuato da a titolo di integrazione dei pagamenti CP_1 relativi agli anni precedenti dal 2012 in poi.
Ribadisce la propria prospettazione, osservando, fra l'altro, quanto segue: < la fattura n. 12/2016………era stata emessa per il pagamento “dei maggiori livelli di servizio richiesti ed eseguiti, sin dall'anno 2012”, nell'ambito delle trattative tra le parti in essere “per gli adeguamenti contrattuali” richiesti da DC. In tal caso, infatti, le parti non avevano pattuito alcun “piano di rientro” per la restituzione di quanto versato, ciò evidentemente a conferma che detto pagamento “era da riferire ai pregressi maggiori livelli di servizi resi e per i quali si proponeva di spalmarli su esercizi successivi […]”.
Deduce come la causa del pagamento si deduca anche dalla mancata indicazione dell'anno di riferimento.
Lamenta come erroneamente il primo giudice non abbia ammesso l'interrogatorio formale e le prove testimoniali, richiesti per provare la causa di tale pagamento.
Insiste per la loro ammissione.
12)Il motivo in esame è palesemente infondato, se non temerario, e va rigettato, senza che occorra l'espletamento dell'interrogatorio formale e delle richieste prove testimoniali, per la tranciante considerazione, non giustificata da parte appellante, che fa mostra di non avvedersene, che essa stessa abbia specificato nel trasmettere la fattura de qua del 10.3.2016 che tale fattura era emessa a titolo di acconto, scrivendo testualmente quanto segue: servizi di picking di cui al contratto in essere>.
13)Con ulteriore motivo, parte appellante contesta come il primo giudice abbia erroneamente escluso che la dovesse corrispondere l'importo delle fatture emesse da DC a titolo di CP_1 rimborso delle spese sostenute per l'istallazione e rimozione degli adesivi sui propri mezzi CP_1 aziendali.
Deduce quanto segue: <…..dall'analisi della documentazione in atti risulta che, nel 2015 DC, su espressa richiesta di abbia istallato sui propri automezzi adesivi pubblicitari riportanti il marchio della CP_1 committente, che poi quest'ultima – a seguito della comunicata risoluzione – le ha ordinato di
11 immediatamente rimuovere finanche diffidando essa DC dall'utilizzare gli automezzi “finché portanti la scritta pubblicitaria . CP_1
A differenza dunque di quanto erroneamente evidenziato dal Giudice di prime cure, è provata sia l'esecuzione della prestazione della quale l'esponente ha chiesto il rimborso (essendo indubitabile l'intervenuta istallazione dei suddetti adesivi, né essendo comunque la questione oggetto di avversa contestazione), sia la circostanza per cui detta attività fosse stata espressamente domandata dalla committente, pur non essendo essa stata detta attività previamente regolata contrattualmente.
Né d'altra parte avrebbe dovuto rappresentare un ostacolo per il Tribunale la circostanza che il contratto non prevedesse in dettaglio tariffe per servizi aggiuntivi, stante il disposto dell'art. 1661 c.c.. che comunque sancisce il diritto al compenso dell'appaltatore per “i maggiori lavori eseguiti”.
14)Il motivo in esame è infondato, posto che l'installazione degli adesivi era necessaria per l'espletamento del servizio, dovendo emergere che la fornitrice era mentre nessuna CP_1 previsione contrattuale prevedeva un diritto al rimborso delle relative spese.
15)Con l'ultimo motivo, parte appellante si duole della regolamentazione delle spese operata dal primo giudice, evidenziando come tale giudice avesse comunque riconosciuto un suo credito complessivo dell'importo di €57.501,78, pur portato in compensazione, di talchè essa opposta non poteva ritenersi interamente soccombente.
Rileva, inoltre, come la liquidazione sia priva di motivazione, non indicando neppure lo scaglione tariffario applicabile.
16)Il motivo in esame va accolto, dovendosi tener conto del riconoscimento della pretesa al pagamento della suindicata somma di € 57.501,78.
Tenuto conto, tuttavia, della maggiore somma richiesta col ricorso per decreto ingiuntivo, pari a
€ 373.293,07, nonché del contro credito della pari ad € 286.260.27, la compensazione CP_1 va contenuta nella misura di un decimo.
17)Le spese, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'impegno profuso nelle articolate e puntuali difese avverse, seguono la soccombenza.
12
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n.514/2020 R.G., in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, compensa per un decimo le spese di lite e condanna alla refusione, in favore Parte_1 di delle restanti spese di lite, liquidate nella misura già ridotta di € 19.249 per il primo CP_1 grado e di € 19.800 per il grado di appello, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Pone le spese di ctu per un decimo in capo a e per il resto in capo a CP_1 Parte_1
[...]
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte d'appello in data 8.7.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
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