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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/05/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
in esito all'udienza del 20 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter
c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 602/2024 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], c.f. , ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
via Santa Caterina, rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmo Pluchino giusta procura allegata al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Sergio Alessi giusta procura in notaio dr.ssa di Palermo del 19.1.2023, repertorio Persona_1
n. 2356 raccolta n. 1915. RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro - rendita unificata
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.2.2024 , premettendo di aver svolto attività Parte_1
lavorativa fino al dicembre 2020 quale titolare di impresa edile svolgendo le relative mansioni, esponeva che in data 23.11.2000 aveva subito un infortunio sul lavoro e che l' gli aveva CP_1 riconosciuto una menomazione psico-fisica nella misura del 10%. Riferiva che, successivamente, in data 17.4.2013, era rimasto vittima di altro infortunio sul lavoro e per tale evento l'istituto assicuratore gli aveva riconosciuto una menomazione dell'integrità psico-fisica del 10%.
Rilevava che l' , in sede di revisione, gli aveva riconosciuto, a causa delle lesioni CP_2
conseguenti agli infortuni subiti, una rendita unica per danno biologico nella misura complessiva del 18%.
Riferiva che, avverso tale provvedimento, aveva proposto opposizione, ai sensi dell'art. 104
T.U., che l' convenuto con nota del 22.1.2024 aveva respinto. CP_2
Contestava il provvedimento adottato dell' , rilevando che le lesioni da egli subite, in CP_1
occasione dei due distinti infortuni, determinavano una complessiva riduzione dell'integrità psico-fisica in misura pari al 23%.
Lamentava che l' convenuto avesse omesso di considerare la gravità delle lesioni da egli CP_2
patite. Evidenziava, altresì, che a seguito dell'infortunio e del conseguente riconoscimento dei postumi, il proprio stato di salute si era notevolmente aggravato, come attestato dai sanitari dell'ospedale Cannizzaro di Catania nel mese di gennaio 2023 e da una risonanza magnetica eseguita in data 6 marzo 2023 presso l'Istituto Iomi di Messina.
Deduceva, poi, che nel caso di specie trovava applicazione l'art.13 comma 5 del D. Lgs. 38 del
23.2.2000, che prevede “Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica”.
Assumendo che in esito all'infortunio sul lavoro del 17.4.2013 era residuato un danno biologico nella misura del 15%, o in quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, ne chiedeva l'accertamento e che, conseguentemente, fosse dichiarato che egli ricorrente aveva diritto alla costituzione di una rendita nella misura del 23%, o in quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, o alla liquidazione dell'indennizzo in capitale, tenendo conto anche degli esiti residuati per effetto dell'infortunio del 23.11.2000, con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento in suo favore delle somme dovute, oltre interessi legali e alla rivalutazione monetaria, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2 2. L' costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 10.4.2024, CP_1
contestava la fondatezza delle domande ex adverso proposte, di cui ne chiedeva conseguentemente il rigetto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3. Veniva disposta c.t.u. medico-legale.
Depositata la consulenza tecnica, l'udienza del 20.5.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte, in esito al deposito di esse, la causa veniva decisa.
4. La domanda attorea è solo in parte fondata e va pertanto accolta nei limiti di ragione.
Ed invero il c.t.u. nominato in corso di causa, dopo attenta indagine, ha motivatamente riconosciuto che il ricorrente, nell'infortunio sul lavoro del 17.4.2013, ha riportato: “limitazione algico-disfunzionale della spalla sinistra a seguito di tendinopatia della cuffia dei rotatori post traumatica;
soggetto già sottoposto a intervento artroscopico di debridement sopraspinoso spalla sinistra, capsulotomia, tenotomia del CLBB”.
Il c.t.u. ha quindi accertato che “Passando alla valutazione medico-legale del danno residuale, si possono prendere in considerazione i codici 36, - nella misura del due per cento- ed i codici
226 e 227 del DM 38/2000”.
Il consulente ha, poi, specificato che “nel caso di specie. Il complesso menomativo si attesta dunque nella misura del 12 per cento”.
Il consulente ha, pertanto, concluso affermando che “effettuando una valutazione globale della inabilità residuale, aggiungendo la percentuale già riconosciuta e preesistente del 10%, si può indicare una percentuale totale e complessiva del 20%, , ai sensi del DM 38/2000, ed a far tempo dal settembre 2023, data della visita di revisione”.
La quantificazione dei postumi nella misura del 20%, peraltro rimasta indenne da censure specifiche, è frutto di un'accurata analisi degli esami strumentali in atti nonché sorretta da congrue argomentazioni, sicché è pienamente condivisibile e può essere posto a fondamento della presente sentenza.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso, va riconosciuto il diritto di al conseguimento della rendita per gli infortuni subiti in Parte_1
data 23.11.2000 e in data 17.4.2013 nella misura del 20% a decorrere dal settembre 2023, con conseguente condanna dell' alla corresponsione in suo favore della differenza sui CP_1
relativi ratei con la suindicata decorrenza. Competono la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, trattandosi di credito previdenziale, in virtù della sentenza n. 156/1991 della Corte
3 Costituzionale. Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art. 16 legge 30.12.1991 n. 412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (Corte Cost. n. 394 del 7.10.1992)
6. Il limitato accoglimento della domanda attorea giustifica la compensazione tra le parti di metà delle spese giudiziali;
la restante quota si pone a carico dell' e si liquida in CP_1
favore del ricorrente come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità delle questioni affrontate.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati nel corso del giudizio come da separato provvedimento, si pongono definitivamente a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato in data 1.2.2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che a seguito degli Parte_1
infortuni sul lavoro subiti in data 23.11.2000 e in data 17.4.2013, ha riportato un danno biologico nella misura del 20% a decorrere da settembre 2023 e, per l'effetto, condanna l' alla costituzione della rendita unificata e al pagamento in suo favore dei CP_1
relativi ratei con la suindicata decorrenza, da maggiorarsi con rivalutazione monetaria e interessi legali salva l'applicazione dell'art. 16 legge n. 412/91dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo;
- condanna altresì l' alla rifusione di metà delle spese giudiziali in favore del CP_1
ricorrente, che liquida – già ridotte – in € 24,50 per metà contributo unificato ed in €
2.318,25 per metà compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Guglielmo
PLUCHINO, compensando la restante quota;
- pone definitivamente a carico dell' resistente gli esborsi relativi alla c.t.u., CP_2
liquidati con separato decreto.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Messina, lì 21 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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