Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 3 della Legge 14 luglio 1995, n. 319
Articolo 2
- Legge 14 luglio 1995, n. 319
Articolo 3 della Legge 14 luglio 1995, n. 319
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2 agosto 1995
2 agosto 1995
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