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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 13/10/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del 13.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 142 /2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv,SOATTINI PAOLO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.Iannetti CP_1
NA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha adito il Giudice del lavoro al fine di sentire accertare e dichiarare “….l'infondatezza del CP_ diniego dell al riconoscimento della malattia professionale in favore del ricorrente, e ritenere Parte_2
e ritenere che dall'attività lavorativa espletata è conseguita all'istante la malattia professionale denunciata, spondilodiscopatia del tratto lombare di origine professionale, meritevole di tutela assicurativa per una menomazione dell'integrità psico-fisica, nella misura del 12%, ovvero nella diversa misura accertanda, tenuto conto altresì delle eventuali preesistenze, previa C.T.U. medico legale e per l'effetto, condannare
a corrispondere al ricorrente la relativa prestazione economica ex Dgls. 38/2000 pari ad e. 22.365,54 CP_1 ovvero alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia all'esito di idonea istruttoria, tenuto conto delle eventuali preesistenze, con gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge sui singoli ratei della maturazione del diritto al saldo;
C. Con vittoria delle spese di lite e C.T.P. da estinguere in favore del sottoscritto procuratore antistatario e distrattario”.
Si costituiva l'istituto convenuto chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel corso dell'istruttoria veniva effettuata CTU medico legale sulla persona del ricorrente.
La domanda formulata dal ricorrente è risultata in gran parte fondata. Il CTU incaricato dott. ha accertato che: “ è affetto da Persona_1 Parte_3 spondilodiscopatia lombare rappresentata da ernia discale paramediana sinistra L2-L3 e protrusioni discali
L3-L4, L4-L5 ed L5-S1.
In considerazione dei dati storico-circostanziali, di quanto emerso all'esame della documentazione sanitaria
e con riguardo all'attuale situazione soggettiva-obiettiva, si ritiene tale patologia contratta per cause di lavoro e ravvisa un nesso di causa tra l'attività lavorativa svolta da ed il quadro Parte_3 patologico riscontrato. In particolare si ritiene che le attività lavorative succedutesi negli anni abbiano comportato movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci, tali per cui abbiano causalmente prodotto la patologia vertebro-discale denunciata.
Deve ragionevolmente essere espressa la valutazione del danno biologico permanente nella misura del 10%
(dieci per cento) con riferimento ai criteri previsti dal previsto dal D.lgs 38 del 23.02.00”.
La sussistenza del nesso di causalità con lo svolgimento dell'attività lavorativa è provata dalla CTU. La patologia del ricorrente, inoltre, è presente nella tabella di legge (D.M 9.4.2008- G.U.196 del 21.7.2008 modificato con Decreto 10 ottobre 2023 pubblicato in GU n. 270 del 18.11.2023 “Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura”.)
Non vi è prova della sussistenza di concause più rilevanti che possano aver determinato o accelerato l'insorgere della patologia. L'insorgenza della malattia è datata nel 2017.
Le spese di lite spese e quelle di CTu vanno poste a carico dell'istituto convenuto in quanto soccombente.
P.Q.M.
Accerta e dichiara la sussistenza dei postumi invalidanti per la rendita periodica da malattia professionale ed eventi policroni nella misura di 10 punti percentuali e per l'effetto, condanna l' in persona del CP_1 suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la relativa prestazione economica ex
Dgls. 38/2000 assumendo come parametro la percentuale di invalidità ai sensi dell'art. 80 T.U. del 10 % con decorrenza dl mese di maggio del 2017 , oltre interessi legali.
CP_ Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.800 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
CP_ Spese di CTU in via definitiva a carico di
Così deciso in data 13.10.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del 13.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 142 /2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv,SOATTINI PAOLO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.Iannetti CP_1
NA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha adito il Giudice del lavoro al fine di sentire accertare e dichiarare “….l'infondatezza del CP_ diniego dell al riconoscimento della malattia professionale in favore del ricorrente, e ritenere Parte_2
e ritenere che dall'attività lavorativa espletata è conseguita all'istante la malattia professionale denunciata, spondilodiscopatia del tratto lombare di origine professionale, meritevole di tutela assicurativa per una menomazione dell'integrità psico-fisica, nella misura del 12%, ovvero nella diversa misura accertanda, tenuto conto altresì delle eventuali preesistenze, previa C.T.U. medico legale e per l'effetto, condannare
a corrispondere al ricorrente la relativa prestazione economica ex Dgls. 38/2000 pari ad e. 22.365,54 CP_1 ovvero alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia all'esito di idonea istruttoria, tenuto conto delle eventuali preesistenze, con gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge sui singoli ratei della maturazione del diritto al saldo;
C. Con vittoria delle spese di lite e C.T.P. da estinguere in favore del sottoscritto procuratore antistatario e distrattario”.
Si costituiva l'istituto convenuto chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel corso dell'istruttoria veniva effettuata CTU medico legale sulla persona del ricorrente.
La domanda formulata dal ricorrente è risultata in gran parte fondata. Il CTU incaricato dott. ha accertato che: “ è affetto da Persona_1 Parte_3 spondilodiscopatia lombare rappresentata da ernia discale paramediana sinistra L2-L3 e protrusioni discali
L3-L4, L4-L5 ed L5-S1.
In considerazione dei dati storico-circostanziali, di quanto emerso all'esame della documentazione sanitaria
e con riguardo all'attuale situazione soggettiva-obiettiva, si ritiene tale patologia contratta per cause di lavoro e ravvisa un nesso di causa tra l'attività lavorativa svolta da ed il quadro Parte_3 patologico riscontrato. In particolare si ritiene che le attività lavorative succedutesi negli anni abbiano comportato movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci, tali per cui abbiano causalmente prodotto la patologia vertebro-discale denunciata.
Deve ragionevolmente essere espressa la valutazione del danno biologico permanente nella misura del 10%
(dieci per cento) con riferimento ai criteri previsti dal previsto dal D.lgs 38 del 23.02.00”.
La sussistenza del nesso di causalità con lo svolgimento dell'attività lavorativa è provata dalla CTU. La patologia del ricorrente, inoltre, è presente nella tabella di legge (D.M 9.4.2008- G.U.196 del 21.7.2008 modificato con Decreto 10 ottobre 2023 pubblicato in GU n. 270 del 18.11.2023 “Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura”.)
Non vi è prova della sussistenza di concause più rilevanti che possano aver determinato o accelerato l'insorgere della patologia. L'insorgenza della malattia è datata nel 2017.
Le spese di lite spese e quelle di CTu vanno poste a carico dell'istituto convenuto in quanto soccombente.
P.Q.M.
Accerta e dichiara la sussistenza dei postumi invalidanti per la rendita periodica da malattia professionale ed eventi policroni nella misura di 10 punti percentuali e per l'effetto, condanna l' in persona del CP_1 suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la relativa prestazione economica ex
Dgls. 38/2000 assumendo come parametro la percentuale di invalidità ai sensi dell'art. 80 T.U. del 10 % con decorrenza dl mese di maggio del 2017 , oltre interessi legali.
CP_ Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.800 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
CP_ Spese di CTU in via definitiva a carico di
Così deciso in data 13.10.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari