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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/04/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 6708/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luca Angioi, pronuncia la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta civile di primo grado iscritta al n. 6708 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), residente a [...]Parte_1 C.F._1
(CA) in via Santa Maria Navarrese n. 2, elettivamente domiciliata in Cagliari nella Via Messina n.
18/a, presso lo studio dell'avvocato Maria Bonaria Biumi (c.f. ), che la C.F._2
rappresenta e difende, in virtù di procura separata apposta in calce all'atto di citazione;
attore - opponente
contro
, nato a [...], il [...] (c.f. ), ed ivi residente CP_1 C.F._3
in via Balilla 31, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Valdés (c.f. C.F._4
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cagliari, in via Dante n. 72,
Convenuto - opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 23.10.2024, regolarmente notificato alla controparte, ha Parte_1 presentato atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- Dichiarare che l'attrice opponente mai si è sottratta a consentire l'accesso all'immobile sito in
AS (CA) nella via Santa Maria Navarrese n. 2, previsto in mediazione e che, per l'effetto, non
deve alcuna somma al IG. essendo l'atto di precetto infondato, dichiarando così CP_1
l'inefficacia del precetto opposto;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 4.2.2025, la parte convenuta,
effettuando una serie di precisazioni in punto di fatto, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
Pronunciare la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, dichiarare estinto
l'odierno procedimento, con compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio”.
3. Il Giudice, a séguito dell'emissione del decreto ex art. 171 bis c.p.c., all'udienza della prima comparizione ha preso atto che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in sede stragiudiziale. I difensori hanno pertanto chiesto concordemente l'emissione di una pronuncia di cessata materia del contendere, con spese processuali interamente compensate. Nella medesima sede hanno rinunciato alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il giudice, pertanto, ha tenuto la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza nei termini di legge.
****
4. Dev'essere dichiarata cessata la materia del contendere, per le ragioni che seguono.
Come detto nel punto 3. della parte espositiva che precede, all'udienza da ultimo citata i difensori delle parti hanno richiesto concordemente la declaratoria di cessazione della materia del contendere,
precisando testualmente di aver trovato una soluzione conciliativa.
Come infatti emerge dall'allegato 7 alla comparsa di costituzione del convenuto, in data 19.12.2024 le parti hanno stipulato un atto di atto di transazione, nella quale, dopo aver dato atto che tra le stesse era insorta una vertenza in relazione alla comproprietà dei beni immobili acquisiti durante il matrimonio (cessato con Sentenza del Tribunale di Cagliari n. 18512020 pubbl. il 2110112020 RG
n. 3909/2016), hanno definito l'accordo per definire le comproprietà ad oggi tra lo sussistenti come segue:
“1) La IG.ra acquista la quota di % della proprietà della casa di AS Via Santa Parte_1
Maria Navarrese n.2 (distinta al Catastato fabbricati al Fg.3, Part. 1284, sub.20 - pertinenze al Fg.
3,part.12g4, sub. 11 e Fg' 3, Part. 1284 sub. 12) dal IG. al quale corrisponderà, CP_1
come prezzo: € 25.000,00 mediante bonifico bancario entro un mese dal presente accordo;
la
propria quota di % del bene immobile sito in AR SAEN (distinto al catasto Terreni Fg. 55,
Mapp. 660, R. A. €. 0,10); ulteriori € 20.000,00 al momento della vendita della quota di U7
dell'immobile ereditato dalla stessa IG.ra dai propri genitori sito in Cagliari nella Parte_1
via pietro scomigiani n.2, p.t., distinto al catasto fabbricati al foglio N7, particella 3410, sub. 163,
zona l, cat. A"/3, classe 01, 7 vani) con obbligo di corrispondere detti ulteriori € 20.000,00 entro il
termine di 10 anni dal presente accordo, salvo dimostrazione di aver intrapreso da questo momento
in avanti qualsiasi iniziativa stragiudiziale e giudiziale senza ritardo e dimostrazione che l'ulteriore
allungamento delle tempistiche è attribuibile a forza maggiore o al tribunale e non
attribuibile/imputabili alla stessa IG.ra ; Parte_1
2) Le parti, obbligate come da punto 1), saranno disponibili reciprocamente a formalizzare gli
accordi di trasferimento delle quote dei beni immobili davanti a notaio a semplice richiesta della
controparte acquirente da comunicarsi con l5 giorni di preavviso;
3) Per effetto del suddetto accordo, ogni procedimento pendente tra le parti verrà conciliato a spese
compensate;
4) Il presente accordo non ha effetto novativo ed il suo mancato rispetto esporrà la parte
inadempiente a responsabilità per i danni cagionati alla controparte per la perdita della possibilità
di vendere I'immobile di AS via Santa Maria Navarrese n" 2 al compratore che in data 10.12.2024 ha presentato offerta formale di € 1g0.000,00 all'agenzia immobiliare incaricata
”. Pt_2
5. Deve rammentarsi che la dichiarazione di cessata materia del contendere è di carattere meramente processuale ed inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere in giudizio;
pertanto, la stessa acquista efficacia di giudicato sostanziale solo con riferimento alla mancanza di interesse, espressa dalle parti in causa, alla prosecuzione del giudizio (Cass. SS.UU. 28 settembre
2000 n. 1048; Cass. Civ. 25 marzo 2010 n. 7185), senza che neppure debba valutarsi “virtualmente”
la fondatezza o meno delle richieste avanzate. Nel caso in cui, poi, sia intervenuta una transazione/accordo conciliativo (giudiziale o stragiudiziale) nel corso del giudizio di merito, dovrà
essere senz'altro essere emessa dal Giudice la pronuncia in questione, essendo venuto meno l'interesse ad agire ed a contraddire tra le parti, cioè l'interesse a conseguire un risultato utile,
giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avuto riguardo all' azione proposta dall' attore ed alle difese svolte dal convenuto (si veda: Cass. Civ.
4714/2006).
6. Tanto premesso, la richiesta avanzata congiuntamente dalle parti avente ad oggetto la declaratoria di cessata materia del contendere merita senz'altro accoglimento, in quanto postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di atti volontari delle parti idonei ad eliminare la posizione di contrasto e ogni interesse alla prosecuzione della causa (v. atto di transazione cit.).
7. Le spese di lite del presente giudizio debbono essere interamente compensate tra le parti costituite,
tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso del giudizio e della concorde volontà
manifestata dalle stesse in tal senso.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. dichiara cessata la materia del contendere;
b. compensa interamente tra le parti costituite le spese di lite del presente giudizio;
Cagliari, 7 aprile 2025 Il giudice
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luca Angioi, pronuncia la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta civile di primo grado iscritta al n. 6708 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), residente a [...]Parte_1 C.F._1
(CA) in via Santa Maria Navarrese n. 2, elettivamente domiciliata in Cagliari nella Via Messina n.
18/a, presso lo studio dell'avvocato Maria Bonaria Biumi (c.f. ), che la C.F._2
rappresenta e difende, in virtù di procura separata apposta in calce all'atto di citazione;
attore - opponente
contro
, nato a [...], il [...] (c.f. ), ed ivi residente CP_1 C.F._3
in via Balilla 31, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Valdés (c.f. C.F._4
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cagliari, in via Dante n. 72,
Convenuto - opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 23.10.2024, regolarmente notificato alla controparte, ha Parte_1 presentato atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- Dichiarare che l'attrice opponente mai si è sottratta a consentire l'accesso all'immobile sito in
AS (CA) nella via Santa Maria Navarrese n. 2, previsto in mediazione e che, per l'effetto, non
deve alcuna somma al IG. essendo l'atto di precetto infondato, dichiarando così CP_1
l'inefficacia del precetto opposto;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 4.2.2025, la parte convenuta,
effettuando una serie di precisazioni in punto di fatto, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
Pronunciare la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, dichiarare estinto
l'odierno procedimento, con compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio”.
3. Il Giudice, a séguito dell'emissione del decreto ex art. 171 bis c.p.c., all'udienza della prima comparizione ha preso atto che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in sede stragiudiziale. I difensori hanno pertanto chiesto concordemente l'emissione di una pronuncia di cessata materia del contendere, con spese processuali interamente compensate. Nella medesima sede hanno rinunciato alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il giudice, pertanto, ha tenuto la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza nei termini di legge.
****
4. Dev'essere dichiarata cessata la materia del contendere, per le ragioni che seguono.
Come detto nel punto 3. della parte espositiva che precede, all'udienza da ultimo citata i difensori delle parti hanno richiesto concordemente la declaratoria di cessazione della materia del contendere,
precisando testualmente di aver trovato una soluzione conciliativa.
Come infatti emerge dall'allegato 7 alla comparsa di costituzione del convenuto, in data 19.12.2024 le parti hanno stipulato un atto di atto di transazione, nella quale, dopo aver dato atto che tra le stesse era insorta una vertenza in relazione alla comproprietà dei beni immobili acquisiti durante il matrimonio (cessato con Sentenza del Tribunale di Cagliari n. 18512020 pubbl. il 2110112020 RG
n. 3909/2016), hanno definito l'accordo per definire le comproprietà ad oggi tra lo sussistenti come segue:
“1) La IG.ra acquista la quota di % della proprietà della casa di AS Via Santa Parte_1
Maria Navarrese n.2 (distinta al Catastato fabbricati al Fg.3, Part. 1284, sub.20 - pertinenze al Fg.
3,part.12g4, sub. 11 e Fg' 3, Part. 1284 sub. 12) dal IG. al quale corrisponderà, CP_1
come prezzo: € 25.000,00 mediante bonifico bancario entro un mese dal presente accordo;
la
propria quota di % del bene immobile sito in AR SAEN (distinto al catasto Terreni Fg. 55,
Mapp. 660, R. A. €. 0,10); ulteriori € 20.000,00 al momento della vendita della quota di U7
dell'immobile ereditato dalla stessa IG.ra dai propri genitori sito in Cagliari nella Parte_1
via pietro scomigiani n.2, p.t., distinto al catasto fabbricati al foglio N7, particella 3410, sub. 163,
zona l, cat. A"/3, classe 01, 7 vani) con obbligo di corrispondere detti ulteriori € 20.000,00 entro il
termine di 10 anni dal presente accordo, salvo dimostrazione di aver intrapreso da questo momento
in avanti qualsiasi iniziativa stragiudiziale e giudiziale senza ritardo e dimostrazione che l'ulteriore
allungamento delle tempistiche è attribuibile a forza maggiore o al tribunale e non
attribuibile/imputabili alla stessa IG.ra ; Parte_1
2) Le parti, obbligate come da punto 1), saranno disponibili reciprocamente a formalizzare gli
accordi di trasferimento delle quote dei beni immobili davanti a notaio a semplice richiesta della
controparte acquirente da comunicarsi con l5 giorni di preavviso;
3) Per effetto del suddetto accordo, ogni procedimento pendente tra le parti verrà conciliato a spese
compensate;
4) Il presente accordo non ha effetto novativo ed il suo mancato rispetto esporrà la parte
inadempiente a responsabilità per i danni cagionati alla controparte per la perdita della possibilità
di vendere I'immobile di AS via Santa Maria Navarrese n" 2 al compratore che in data 10.12.2024 ha presentato offerta formale di € 1g0.000,00 all'agenzia immobiliare incaricata
”. Pt_2
5. Deve rammentarsi che la dichiarazione di cessata materia del contendere è di carattere meramente processuale ed inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere in giudizio;
pertanto, la stessa acquista efficacia di giudicato sostanziale solo con riferimento alla mancanza di interesse, espressa dalle parti in causa, alla prosecuzione del giudizio (Cass. SS.UU. 28 settembre
2000 n. 1048; Cass. Civ. 25 marzo 2010 n. 7185), senza che neppure debba valutarsi “virtualmente”
la fondatezza o meno delle richieste avanzate. Nel caso in cui, poi, sia intervenuta una transazione/accordo conciliativo (giudiziale o stragiudiziale) nel corso del giudizio di merito, dovrà
essere senz'altro essere emessa dal Giudice la pronuncia in questione, essendo venuto meno l'interesse ad agire ed a contraddire tra le parti, cioè l'interesse a conseguire un risultato utile,
giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avuto riguardo all' azione proposta dall' attore ed alle difese svolte dal convenuto (si veda: Cass. Civ.
4714/2006).
6. Tanto premesso, la richiesta avanzata congiuntamente dalle parti avente ad oggetto la declaratoria di cessata materia del contendere merita senz'altro accoglimento, in quanto postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di atti volontari delle parti idonei ad eliminare la posizione di contrasto e ogni interesse alla prosecuzione della causa (v. atto di transazione cit.).
7. Le spese di lite del presente giudizio debbono essere interamente compensate tra le parti costituite,
tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso del giudizio e della concorde volontà
manifestata dalle stesse in tal senso.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. dichiara cessata la materia del contendere;
b. compensa interamente tra le parti costituite le spese di lite del presente giudizio;
Cagliari, 7 aprile 2025 Il giudice