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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/04/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
R.G. 971/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. DO RO Presidente Rel.
Dott. Federico Bressan Consigliere
Dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 971/2024 R.G. promossa con atto di citazione d'appello da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante dott. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Lorenza Mel e Lorenza Bergamo, con
[...]
domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultima in Venezia Mestre, Piazza Ferretto, n. 55/a, come da procura alle liti allegata
Appellante contro
, in persona del presidente e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, iscritta nel Registro Commerciale della Provincia di US
(Siria) al n. 913 e (C.F. , entrambi Controparte_1 C.F._1
rappresentati e difesi in giudizio dagli avv.ti Federica Pizzolla e Giuseppe Duca, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo, come da procura alle liti allegata
Appellati
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del procuratore generale presso la corte d'appello
P.m. interveniente
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1256/2024 depositata il 2 maggio 2024 dal
Tribunale di Venezia.
-1-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza n. 1256/2024 del
Tribunale di Venezia emessa in data 9.4.2024, pubblicata il 2.5.2024:
Nel merito: accertarsi e dichiararsi la falsità e/o nullità per carenza di autografia, nonché la falsità del luogo e data di sottoscrizione e/o della certificazione di autentica, delle procure alle liti a nome del Sig. , in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_1
società depositate nel giudizio RG. 9015/2016 Parte_3
Tribunale di Venezia, e nello specifico la procura alle liti autenticata dall'Avv. Pizzolla in
Venezia il 11.8.2016 allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo datato
23.8.2016, nonché la procura alle liti autenticata dall'Avv. Giuseppe Duca, priva di data, allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore datata e depositata nel medesimo giudizio il 20.12.2016.
In ogni caso: rigettarsi tutte le domande ed eccezioni di parte appellata in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con condanna di parte appellata alla rifusione delle spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, nonché delle spese di C.T.U. e dell'ausiliario.
In via istruttoria: voglia l'On.le Corte di Appello adita ammettere le istanze istruttorie indicate nella 2° memoria ex art. 183 c.p.c. del 2.7.2021 che di seguito si riportano.
Ammettersi CTU grafologica diretta ad accertare, previo esame degli originali delle procure alle liti, nonché delle scritture di comparazione indicate in atti, ed eseguito il saggio grafico, la falsità della firma e/o sigla a nome del sig. apposta sulle procure alle Controparte_1
liti oggetto di causa.
A fin dell'espletamento della perizia richiesta, preso atto del deposito in cassaforte in data
10.2.2021 degli originali delle procure alle liti oggetto di causa, si chiede che l'On.le
Tribunale adito voglia ordinare ai convenuti e/a agli Avv.ti Pizzolla e Duca l'esibizione mediante produzione in giudizio degli originali delle scritture di comparazione prodotte in copia e di seguito indicate:
- passaporto rilasciato in data 16.6.2015 del (cfr. doc. 15); Controparte_1
- procura consolare rilasciata in data 20.11.2017 e legalizzata dall'Ambasciata Italiana in
Libano in data 23.11.2017 e prodotta nel giudizio di appello (cfr. doc. 16);
-2- - “Risposta ad una notifica attraverso il Notaio Giudiziale di US” del 3.7.2016 allegato sub doc. 3 all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (RG. 9015/2016 Tribunale di Venezia) (cfr. doc. 18);
- Procura Speciale per la compravendita e cessione di macchinari rilasciata dal Sig.
[...]
in data 4.10.10 in US (N. speciale 178, n. generale 16369 registro 1101); CP_1
l'odierna società attrice è in possesso della copia autentica in originale di tale procura (con traduzione asseverata) che chiede di produrre nei modi che l'On.le Tribunale vorrà indicare
(cfr. doc. 19);
- Procura Speciale per la compravendita e cessione di macchinari rilasciata dal Sig.
[...]
in data 4.10.10 in US (N. speciale 180, n. generale 16371 registro 1101). CP_1
L'odierna società attrice è in possesso della copia autentica in originale di tale procura (con traduzione asseverata) che chiede di produrre nei modi che l'On.le Tribunale vorrà indicare
(cfr. doc. 20). Ordinarsi altresì ai convenuti ovvero l'Avv. Daniela Polizzi con studio in
Mestre (VE), Viale San Marco n. 49/c, pec la Email_1
produzione in giudizio in originale della procura alle liti sottoscritta dal sig. CP_1
per la richiesta di visibilità del ricorso monitorio RG. 2640/2015 Tribunale di Venezia (cfr. doc. 17).
Si chiede inoltre l'acquisizione dell'originale del verbale d'udienza del 20.1.2020 relativo al giudizio di appello (RG. 4049/2017 Corte Appello Venezia) riportante la firma del sig. Pt_4
, ovvero autorizzarsi il CTU nominato alla visione in originale di tale verbale (cfr.
[...]
doc. 12).
Inoltre, attesa la contestazione avversaria delle dichiarazioni della Polizia di Frontiera e del
Dipartimento Immigrazione Siriano, si chiede che l'On.Le Tribunale voglia assumere informazioni presso l'Ambasciata d'Italia a Beirut (Libano – P.O. Box 40057 Baabda -
2902 2633 Baabda Rue du Palais Presidentiel email: e Email_2
competente per l'emissione di visti d'ingresso (cfr. doc. 24), circa il Email_3 rilascio del visto al sig. nell'anno 2016 ed in particolare da agosto a dicembre Parte_4
2016.
Si chiede l'ammissione di prova per interpello del sig. , in proprio e Parte_5
quale legale rappresentante della ditta sulle Parte_6 seguenti circostanze: 1) “Vero che Lei è il Sig. , nato in [...] il CP_1
-3- 25.4.62, titolare della carta di identità siriana e frontespizio del passaporto che si esibiscono
(cfr. doc. 14 e 15)”;
2) “Vero che il nome di suo padre è e Lei viene identificato in Siria con il nome CP_1 [...]
”; CP_1
3) “Vero che Lei è di nazionalità siriana e risiede abitualmente in Siria”;
4) “Vero che la società ha la sede legale ed operativa in Controparte_1
US (Siria)”;
5) “Vero che, fino al 2017, Lei ha effettuato i viaggi all'estero specificatamente indicati nella dichiarazione del Dipartimento Immigrazione e Passaporti della Repubblica Araba in Siria del 1.11.2017 che si esibisce (doc. 22)”;
6) “Vero che, prima del 2017, l'ultima volta che Lei usciva dal territorio della Siria è stato il
8.1.2014”;
7) “Vero che nel periodo dal 2014 al 2017, Lei non è uscito dalla Siria”;
8) “Vero che, prima del 2017, l'ultima volta che Lei è venuto in Italia è stato il 10.7.2008”;
9) “Vero che Lei si trovava in Siria nel periodo da agosto a dicembre 2016”;
10) “Vero che, nell'anno 2016, Lei non ha effettuato nessun viaggio in Italia”.
Per e : Controparte_1 Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia:
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art.
342 c.p.c. e/ o ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per i motivi tutti dedotti in narrativa.
Sempre in via preliminare si ripropone ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda introdotta con atto di citazione con cui la querela di falso è stata estesa alla “falsità del luogo e data di sottoscrizione e/o della certificazione di autentica”, debordando i limiti di quanto ritenuto ammissibile e rilevante dal giudice a quo, che ha circoscritto l'oggetto della querela alla contestazione circa l'autografia delle sottoscrizioni e delle relative attestazioni di autografia da parte dei difensori.
Nel merito: in via principale: rigettare l'appello promosso da in quanto infondato in fatto Parte_1
e in diritto, e le domande tutte dell'appellante, per le ragioni esposte nel presente atto o per quelle meglio viste dal Collegio, e confermarsi in ogni caso, in ogni suo capo, la sentenza
1256/2024 del Tribunale Civile di Venezia.
-4- In via istruttoria: si chiede, per quanto occorra e nella denegata ipotesi di riapertura dell'istruttoria, l'ammissione delle prove capitolate in primo grado con le memorie istruttorie
183, 6 comma c.p.c. n. 1, 2 e 3, da intendersi qui integralmente ritrascritte.
Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Ragioni della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 25 agosto 2016, la società Controparte_1
e si opponevano al decreto ingiuntivo n. 2640/2015 emesso
[...] Controparte_1
dal Tribunale di Venezia, su istanza della con il quale veniva loro ingiunto il Parte_1
pagamento della somma di Euro 1.246.156,52, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
2. L'opposizione, con la quale si dava origine al procedimento n. 9015/2016 R.G., veniva accolta con la sentenza n. 2207/2017 dell'adito Tribunale, poi impugnata dall'opposta avanti a Questa Corte con atto di citazione in appello notificato il 9 novembre 2017.
3. In tale procedimento di appello, rubricato al n. 4049/2017 R.G., l'appellante chiedeva (tra l'altro) l'accertamento dell'inesistenza/nullità e/o invalidità delle procure alle liti rilasciate in primo grado dagli appellati agli avvocati Pizzolla e Duca, con conseguente nullità della sentenza impugnata e inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo opposto.
4. Successivamente, con dichiarazione resa all'udienza del 5 febbraio 2018, l'appellante proponeva querela di falso in via incidentale ex art. 221 c.p.c. avverso le predette procure e la Corte d'Appello, raccolta la dichiarazione di di volersi avvalere delle Controparte_1
procure contestate e ritenuta la rilevanza delle stesse per la decisione del motivo d'appello sopra sintetizzato, sospendeva il giudizio e disponeva la riassunzione della causa di falso innanzi al Tribunale di Venezia.
5. La causa di falso veniva, quindi, riassunta dalla querelante con atto di citazione notificato il 9 marzo 2020 (procedimento n. 2597/2020 R.G.), per mezzo del quale denunziava la non autenticità (e, quindi, la falsità) delle firme apposte sulle procure in contestazione dal momento che (in estrema sintesi) non sarebbe stato presente sul Controparte_1
territorio italiano al tempo delle sottoscrizioni e, quindi, non avrebbe potuto materialmente apporle né il difensore legittimamente autenticarle.
6. Con comparsa di costituzione e risposta del 19 gennaio 2021 si costituivano i querelati, i quali contestavano le deduzioni avversarie anche eccependo la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo alla atteso che aveva frattanto Parte_1 Controparte_1
-5- depositato una nuova procura alle liti notarile al fine di sanare le irregolarità delle procure contestate ex art. 182 c.p.c. (nuova formulazione) e sostenevano – in ogni caso –
l'autenticità delle firme.
7. Il tribunale disponeva procedersi a c.t.u. grafologica e in data 29 settembre 2022 veniva depositato l'elaborato tecnico, nel quale l'esperto dell'ufficio incarico concludeva, con elevato grado di probabilità, per l'autenticità delle firme apposte sulle due procure.
8. Con sentenza n. 1256/2024 pubblicata il 2 maggio 2024, il Tribunale di Verona rigettava le domande della querelante, condannandola a rifondere in favore delle querelate le spese del procedimento, liquidate complessivamente in Euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
9. Avverso la sentenza ha proposto appello la società con atto di citazione Parte_1
notificato il 31 maggio 2024, per i motivi così testualmente titolati:
9.1. Erroneo accertamento dell'autografia delle procure alle liti – Contraddittoria ed erronea valutazione degli elementi fattuali e probatori – Violazione dell'art. 83 c.p.c.;
9.2. Erroneo accertamento della data e luogo di sottoscrizione delle procure alle liti –
Erronea valutazione di un fatto pacifico – Violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c.;
9.3. Erroneo accertamento della certificazione dell'autentica della sottoscrizione delle procure – Violazione dell'art. 83 c.p.c. e dell'art. 2703 c.c.;
9.4. Erronea valutazione degli elementi probatori e rigetto delle istanze istruttorie in violazione degli artt. 24 e 111 Costituzione.
10. e hanno resistito al Controparte_2 Controparte_1
gravame, chiedendone il rigetto con conferma dell'impugnata sentenza.
11. All'udienza del 13 marzo 2025 la Corte tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, sopra trascritte.
12. Nella impugnata sentenza il Tribunale, anzitutto, ha rigettato l'eccezione di difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. formulata dai querelati, condividendo quanto già espresso da Questa Corte circa l'inidoneità della procura alle liti notarile depositata in grado d'appello a spiegare effetto di ratifica ex art. 182 c.p.c. rispetto agli atti del procedimento di primo grado.
13. Il Tribunale, poi, ha ritenuto l'autenticità delle sottoscrizioni oggetto della querela di falso sulla scorta degli esiti della perizia grafologica e della relazione tecnica dimessa
-6- dall'ausiliario del CTU, nella quale è stato chiarito che la data (apparente) delle procure è compatibile con gli esiti dell'analisi chimica svolta sugli inchiostri utilizzati.
14. Infine, il primo giudice ha ritenuto non comprovata in causa la circostanza allegata dalla querelante, secondo la quale il non sarebbe stato presente nel territorio italiano nel CP_1
periodo in cui sono avvenute le sottoscrizioni, atteso che la documentazione depositata sul punto non è risultata dirimente;
di conseguenza, in mancanza della prova della falsità, occorreva ritenere la validità delle procure autenticate dagli avvocati Pezzolla e Duca nell'esercizio delle loro potestà certificative.
15. Accertate, quindi, l'autografia e la conseguente attribuibilità a delle Controparte_1
sottoscrizioni apposte sulle procure alle liti oggetto della querela di falso, il Tribunale ha rigettato le domande formulate dall'attrice.
16. Prima di entrare nel merito dei motivi d'appello formulati dall'appellante, vanno – in primo luogo – esclusi profili di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., rilevati dagli appellati. L'impugnazione, infatti, consente di individuare le questioni e i punti contestati della sentenza gravata. E tanto basta per non dichiarare inammissibile l'appello posto che, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'appello non deve necessariamente contenere un «progetto alternativo di sentenza»: quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate (Cass. SU 27199/17).
17. In secondo luogo, neppure può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità e di manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. atteso che non solo non si apprezza una manifesta infondatezza dei motivi di gravame, ma anche in quanto si tratta di eccezione ormai superata con l'avvio della causa alla ordinaria fase decisionale.
18. È opportuno puntualizzare, anche considerata la specifica deduzione in proposito svolta dalla parte appellata, l'ambito della proposta querela di falso, ossia il suo puntuale oggetto.
19. Dalla dichiarazione resa all'udienza del 5-2-2018 e allegata al relativo verbale emerge in maniera indiscutibile che la querela è stata proposta avverso: a) la autenticità della sottoscrizione in calce alla “procura alle liti autenticata dall'Avv. Pizzolla datata 11.8.16
-7- allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo RG. 9015/2016”; b) la autenticità della sottoscrizione della “procura alle liti autenticata dall'Avv. Giuseppe Duca, priva di data, allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata nel medesimo giudizio in data 20.12.16”; c) la procura rilasciata all'Avv. Federica Pizzolla anche laddove indica il rilascio a “Venezia” in data “11.8.16”.
20. Ne viene che con riferimento alla sottoscrizione relativa alla procura autenticata dall'avv.
Duca e che risulta depositata in causa in data 20.12.2016 l'unico aspetto oggetto di querela attiene esclusivamente alla ritenuta apocrifia della sottoscrizione.
21. Con il primo motivo di appello, l'appellante sottopone a censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato l'autografia e, quindi, l'attribuibilità all'appellato, delle sottoscrizioni apposte sulle procure contestate;
ciò in quanto il Tribunale si sarebbe basato unicamente sulla perizia grafologica depositata dalla consulente, senza debitamente considerare che l'autografia era stata ivi accertata solo “con elevato grado di probabilità”.
22. Il motivo non è fondato.
23. La motivazione della sentenza impugnata non risulta affetta, sul punto, dai vizi lamentati.
24. Invero, il Tribunale ha condiviso le risultanze della CTU esplicitando chiaramente le ragioni che hanno impedito alla consulente di esprimere un giudizio sull'autografia e sull'attribuibilità delle sottoscrizioni all in termini di certezza Controparte_1
scientifica, bensì, nondimeno, con elevato grado di probabilità: ragioni riconducibili alla semplicità di scrittura delle due firme, non anche ad elementi di dubbio o di contrasto emersi nella loro analisi.
25. Le considerazioni svolte dalla CTP dell'odierna appellante sono state oggetto di separata disamina da parte dell'ausiliario, che ha dedicato ampio spazio alla trattazione e alla motivata confutazione delle censure avanzate e basate su talune caratteristiche dei tratti oggetto di indagine (cfr. p. 42 ss. perizia).
26. Non si vede, dunque, la ragione per la quale il giudice di prime cure avrebbe dovuto discostarsi dalle conclusioni della perizia, anche considerato l'indiretto riscontro che gli esiti dell'analisi chimica eseguita sugli inchiostri hanno fornito, consentendo di collocare le firme in epoca compatibile a quella formalmente risultante.
27. Elemento, questo che, in ogni caso, vale a rafforzare e a corroborare il giudizio di alta probabilità enunciato dalla consulente circa gli esiti della stessa.
-8- 28. Le circostanze che l'appellante intenderebbe valorizzare nel vano tentativo di infirmare l'approdo tecnico dell'esperto dell'ufficio, relative alla nazionalità siriana del sottoscrittore e alla sua residenza estera, non risultano neppure pertinenti con l'ambito dell'indagine tecnica richiesta alla CTU (chiamata a verificare se le firme contestate sono state apposte di pugno dal querelato, con sicura astrazione dalla storia personale di quest'ultimo) e non giustificano la riforma del convincimento espresso nella sentenza impugnata.
29. Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la decisione impugnata per non aver tenuto conto che il querelato ha omesso di fornire indicazioni circa il luogo e il tempo di sottoscrizione delle procure contestate, neppure a fronte della documentazione dalla stessa offerta, che - a suo dire - proverebbe in maniera inequivocabile che non si trovava a CP_1
Venezia l'11 agosto 2016 (ovvero alla data e nel luogo indicata in una delle due procure).
30. Il motivo non può essere accolto.
31. È principio generale quello secondo cui, nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato deve essere fornita dal querelante per pervenire all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale che principale
(Cass. 2126/2019).
32. Come visto, afferma che l' non sarebbe stato in Italia alla data di Controparte_3 CP_1
sottoscrizione delle procure e che tale circostanza sarebbe confermata, in particolare, da due documenti, ovvero dalla dichiarazione rilasciata nel novembre 2017 dal Dipartimento
Immigrazione e Passaporti della Repubblica Araba in Siria (doc. 22 querelante) e dalla lettera della Polizia di Frontiera di Venezia (doc. 23 querelante).
33. Si tratta di documenti che, tuttavia, come affermato dal Tribunale, non appaiono affatto dirimenti sul punto, dal momento che non consentono di addivenire alla prova univoca della mancata presenza in Italia del querelato.
34. Il doc. 22, in particolare, offre un resoconto dei soli fatti (entrata e uscita dalla Siria) correlati ai dati ufficiali a disposizione dell'autorità che ha rilasciato la dichiarazione in commento;
dati che, tuttavia, non escludono l'esistenza di fatti ulteriori, non ufficiali, comunque relativi all'ingresso dell . CP_1
35. La motivazione in proposito espressa dal tribunale (secondo il quale la documentazione in parola “non esclude altri possibili scenari data la situazione politica della Siria nel 2016”) è fatta oggetto delle critiche dell'appellante, che ritiene trattarsi di affermazioni “francamente incomprensibili, oltre che del tutto infondate” e che si interroga su “quale scenario
-9- apocalittico o verosimile poteva giustificare la mancata registrazione del fantomatico viaggio del 2016”, va rettamente intesa e opportunamente chiarita.
36. Può ritenersi notorio che in Siria a far data dal 2014 sia in corso una guerra civile (o rivoluzione siriana) nella quale si sono avvicendate varie fazioni e con prese di potere da parte dello stato islamico, contrapposto alle forze governative. Del resto, lo stesso appellante dà atto del “periodo bellico” (appello, pag. 8) attraversato da quel paese. In tale precisata situazione di guerre in atto e di conflitti rivoluzionari è chiaro che l'attestazione del
“Dipartimento Immigrazione Siriano” non può rappresentare una effettiva ed esaustiva certificazione circa i passaggi transfrontalieri, dovendosi verosimilmente ritenere che - nella evidenziata gravissima situazione politica - i servizi amministrativi non siano in grado effettivamente di operare con efficienza, nel mentre – proprio in ragione della grave evoluzione bellica e delle conseguenti emergenze anche umanitarie – i passaggi di frontiera delle persone non abbiano seguito le formalità ordinariamente adottate.
37. Quanto al documento prodotto con il n. 23, è sufficiente constatare – per evidenziarne l'inconsistenza probatoria – che esso esclude l'entrata in Italia del querelato nel periodo d'interesse unicamente in relazione ad alcune delle compagnie aeree che operano sulla tratta
Siria/Venezia. Si tratta di una verifica che, per la sua natura del tutto parziale, non vale ad escludere che l'ingresso dell sia avvenuto in altro modo. CP_1
38. In conseguenza di quanto precede, deve affermarsi che l'appellante, sul quale gravava il relativo onere probatorio, non ha compiutamente dimostrato che il querelato non si potesse trovare nel territorio italiano al tempo della sottoscrizione delle procure.
39. Di conseguenza, in difetto di un ulteriore e diverso riscontro probatorio vòlto a confutare decisivamente le risultanze della CTU d'ufficio disposta in primo grado, non può ritenersi acquisita la prova certa circa la non attribuibilità delle contestate sottoscrizioni al querelato e la valutazione sul punto del tribunale merita conferma.
40. Neppure è fondatamente invocabile una “non contestazione” da parte dell' per non CP_1 avere costui dettagliato le sue modalità di ingresso in Italia “a fronte della prova positiva e documentale del mancato ingresso dell'appellato in Italia fornita all'odierna società appellante”. Ciò in quanto, come già esposto e come si avrà modo anche in appresso di puntualizzare, non vi è affatto stata una “prova positiva e documentale del mancato ingresso”, nel mentre è certo che l' abbia sempre fermamente contestato la falsità CP_1
delle sue sottoscrizioni, sostenendone la autenticità, senza che – sotto l'egida dell'onere di
-10- contestazione – possa accreditarsi in realtà un sovvertimento degli oneri probatori incombenti sulla parte attrice, qui appellante.
41. Con il terzo motivo di appello, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui accerta la correttezza della certificazione operata dai procuratori degli appellati e ciò in quanto il
Tribunale avrebbe errato nel ritenere che gli avvocati Pizzolla e Duca abbiano certificato le sottoscrizioni apposte sulle procure alla presenza dell quando, in realtà, quest'ultimo CP_1
nemmeno si trovava in Italia.
42. Il motivo non può essere accolto.
43. Va anzitutto chiarito – rispetto a quanto sul punto opinato dal tribunale – che compito del difensore è esclusivamente quello di certificare l'autografia della firma apposta in calce al mandato difensivo, essendo pacifico che il potere certificativo attribuito all'esercente la professione di avvocato abbia ad oggetto esclusivamente l'autografia della sottoscrizione e non anche l'apposizione in presenza della medesima (cfr. Cass. SS.UU. 2075/2024, Cass.
SS.UU. 35466, Cass. pen. 46394/2023, Cass. pen., 16214/2022).
44. Nella giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, la certificazione da parte dell'avvocato della sottoscrizione del conferente la procura alle liti è intesa non come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell'art. 2703 c.c. dal notaio o da un altro pubblico ufficiale all'uopo autorizzato, bensì come “autenticazione minore” (o “vera di firma”). “In questo senso, già in tempi risalenti (Cass., Sez. II, 19 gennaio 1985, 144) si era affermato che, al fine della prova dell'autenticità della procura rilasciata in calce o a margine di uno degli atti indicati nel terzo comma dell'art. 83 c.p.c., è sufficiente che il difensore certifichi l'autografia della sottoscrizione della parte, non essendo necessaria
l'attestazione dello stesso che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza, come è invece richiesto dall'art. 2703 per l'autentica della scrittura privata da parte del pubblico ufficiale.
Successivamente, si è precisato che quella certificazione – intesa, come detto, quale
“autentica minore” - ha soltanto una funzione di attestare l'appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona, senza che il difensore assuma su di sé, all'atto della autenticazione della firma, l'obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura” (cfr. Cass. SS.UU. 2075/2024 cit.).
45. Il potere di autenticazione conferito all'avvocato, quindi, è limitato alla sottoscrizione, non anche alla data, e l'eventuale richiamo a questa è da considerarsi tamquam non esset (Cass.
36827/2022). “Il potere-dovere che la disciplina generale dell'art. 83, terzo comma, c.p.c.
-11- attribuisce al difensore, infatti, investe (e si esaurisce nel) la certificazione della sottoscrizione autografa della procura da parte dal suo assistito, in ciò risolvendosi
“l'oggetto e il perimetro del potere certificatorio che al difensore è dato di esercitare”; potere certificatorio che, pertanto, “non sussiste … su un oggetto diverso e ulteriore” (così
Cass., S.U., 19 novembre 2021, n. 35466)” (ivi).
46. In ogni caso, la questione veicolata con il motivo in disamina investe il medesimo tema già
analizzato in sede di esame dei precedenti motivi di appello (quello della presenza in Italia dell al tempo della sottoscrizione delle procure) e in relazione al quale possono CP_1
richiamarsi le considerazioni sopra esposte: le prove acquisite in causa non consentono di ritenere sufficientemente dimostrata la mancata presenza sul territorio italiano dell in CP_1
quel periodo e, quindi, la ipotizzata falsità della autenticazione della sottoscrizione.
47. Con il quarto motivo di appello, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non assolto l'onere probatorio su di sé gravante senza ammettere le istanze istruttorie dalla stessa formulate.
48. Anche quest'ultimo motivo non merita accoglimento.
49. Con specifico riguardo alle prove delle quali con il motivo in disamina si lamenta la mancata ammissione, va osservato che si tratta di mezzi istruttori che non sono stati indicati in sede di proposizione della querela di falso.
50. Va rimarcato che la querela di falso presentata indicava come mezzi istruttori unicamente i documenti di comparazione delle sottoscrizioni, instando per lo svolgimento di una c.t.u. grafologica con richiesta di produzione degli originali delle scritture contestate, e allegava la dichiarazione del Dipartimento Immigrazione e Passaporti della Repubblica Araba in Siria del 11.11.17 e l'informativa della Polizia di Frontiera di Venezia del 3.11.17, ossia i documenti nn. 22 e 23 già sopra presi in esame.
51. Secondo Cass. 10874/2018, in motivazione, sulla scorta di un risalente insegnamento, “ai sensi del citato art. 221, comma 2, c.p.c., l'atto con il quale viene proposta la querela di falso in corso di causa, deve contenere, a pena di nullità insanabile, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità (non potendo nuovi elementi essere dedotti dalla parte successivamente alla proposizione della querela)”. Anche Cass. 27408/23 nell'ammettere la legittimità della concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. – e le connesse preclusioni – al fine di una possibile integrazione probatoria, ha cura di precisare che si tratta di disciplina
-12- relativa alla querela di falso in via principale e non già incidentale (in ordine al quale giudica
“non compatibile la sequenza processuale” delineata dall'art. 183 c.p.c.).
52. Alla stregua di tale insegnamento, dunque, va ritenuta la inammissibilità delle diverse e ulteriori istanze istruttorie rispetto a quelle formalizzate nella querela di falso e innanzi ricordate.
53. Inoltre, e per corredare la motivazione di un'ulteriore autonoma e concorrente ratio
decidendi, la esclusione della ammissibilità delle prove richieste discende da una loro valutazione di inconcludenza ai fini del decidere.
54. La causa, infatti, non necessita degli approfondimenti istruttori richiesti, che si dimostrano inidonei a dare un adeguato fondamento alla pretesa dell'appellante.
55. La consulenza grafologica depositata nel primo grado di giudizio, come già sopra si è avuto modo di evidenziare, è completa ed esaustiva e non sussistono ragioni per procedere ad una sua integrazione con l'acquisizione della documentazione in originale richiesta dall'appellante, avendo l'ausiliare fornito una risposta adeguatamente certa al quesito demandatole.
56. L'assunzione di informazioni presso l'ambasciata italiana a Beirut circa l'eventuale rilascio del visto all' per il periodo agosto-dicembre 2016 non sarebbe un'indagine risolutiva, CP_1
dal momento che un eventuale risultato di segno negativo non escluderebbe che il querelato potesse comunque trovarsi nel territorio italiano nella stessa finestra temporale, alla stregua di quanto innanzi motivato sub n. 36.
57. L'interrogatorio formale verte su una circostanza (uscita/non uscita dalla Siria ed ingresso/non ingresso in Italia) in ordine alla quale non può non essere tenuto in debita considerazione il comportamento del querelato per tutto il corso del giudizio, anche di primo grado. Il qui appellato infatti, non si è sottratto né all'interpello (in occasione del quale ha confermato a Questa Corte di aver attribuito personalmente lo jus postulandi agli avvocati
Pizzolla e Duca e di volersi valere delle relative procure), né alle scritture di verifica in sede di consulenza tecnica.
58. È bensì noto che, secondo un ormai risalente insegnamento giurisprudenziale (Cass. n. 1954 del 25/07/1967) “il giudice istruttore, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, può rifiutare l'ammissione dell'interrogatorio formale per motivi di economia processuale anche quando esso si riveli superfluo o perché siano state già acquisite le prove sufficienti a dirimere ogni incertezza sui fatti di causa ovvero perché le circostanze che formano oggetto
-13- dell'interrogatorio siano state già ammesse dalla controparte in modo esplicito”, mentre “in ogni altro caso, il giudice ha il dovere di disporre tale mezzo istruttorio, né è valido motivo per escluderlo la circostanza che la parte che si vuole interrogare abbia già, in comparsa o nell'atto di citazione, categoricamente smentito quanto nell'interrogatorio stesso è dedotto, ben potendo la parte medesima, posta a diretto contatto con l'avversario e con il giudice, modificare il proprio comportamento difensivo”.
59. Occorre peraltro considerare che, in questo contendere, non si riscontra soltanto una chiara presa di posizione dell' nei suoi scritti difensivi, ma – ben diversamente – anche in CP_1
sede di udienza avanti la Corte d'appello, laddove – come già sopra ricordato – il querelato ha a chiare lettere manifestato la volontà di avvalersi delle procure e ha confermato di aver dato i mandati ai due avvocati
60. All'udienza del 20 gennaio 2020 - alla quale la corte aveva convocato l' - costui ha CP_1
espressamente e formalmente dichiarato di essere venuto per confermare di aver rilasciato le procure agli avvocati che ha sottoscritto e di voler avvalersi di tali procure, proseguendo nel giudizio anche dopo la proposizione della querela di falso e, dunque, con implicita, ma inequivoca, negazione delle ipotesi di falsità allegate dalla relativamente alla Parte_1 permanenza dell' in Siria all'epoca del rilascio delle procure. Pt_4
61. Si tratta di una dichiarazione formale, resa avanti la corte d'appello e alla presenza della controparte, foriera anche di evidenti conseguenze laddove avesse dichiarato di non aver rilasciato le procure. È noto che anche in sede di risposta all'interrogatorio libero della parte, pur non essendo questo diretto - come quello formale - a provocare una confessione, può anche rendersi una vera e propria confessione, purché di essa siano accertati i requisiti essenziali dell'animus confitendi e della capacità di disporre del diritto controverso (Cass. n.
775/1982).
62. Alla stregua di tali considerazioni può essere condivisa la valutazione in proposito espressa dal tribunale circa la superfluità dell'interrogatorio che l'appellante intenderebbe deferire.
63. In base a tutte le ragioni svolte, l'appello proposto da deve essere rigettato, Parte_1
con integrale conferma della sentenza n. 1256/2024 pubblicata il 2 maggio 2024 dal
Tribunale di Venezia.
64. Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante secondo le regole della soccombenza e vanno liquidate in base ai parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto del
-14- valore indeterminato, della complessità della causa, e delle attività difensive effettivamente svolte nel presente grado, nei limiti della nota spese prodotta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione prima civile, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriori deduzioni disattese, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1256/2024 del Tribunale di Venezia, lo Controparte_3
respinge e, per l'effetto, conferma integralmente la impugnata sentenza;
condanna l'appellante a rifondere alle appellate le spese processuali del presente giudizio, che si liquidano in Euro 8.715,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/02 a carico dell'appellante.
Venezia, 27 marzo 2025.
Il presidente est.
DO RO
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