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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/09/2025, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte al n. 5583/2024 e 5590/2024 r.g. e vertenti tra
(c.f. ), in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della “ Controparte_1
(p.iva ) corrente in Messina, ivi elettivamente domiciliata presso
[...] P.IVA_1 lo studio dell'avv. Vincenzo Cardile che la rappresenta e difende con l'avv. Placido Cardile per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2
resistente contumace oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione.
FATTO E DIRITTO
1.- Con separati ricorsi depositati il 24 ottobre 2024 , in proprio e nella qualità Parte_1 di legale rappresentante della Controparte_1 [...]
ha proposto opposizione avverso quattro ordinanze-ingiunzione notificate il 30 Controparte_1 settembre 2024 alla stessa e alla società quali coobbligati in solido: n. OI-001787856 e n. OI-
001737516 dell'importo di € 10.862,25 ciascuna a titolo di sanzione amministrativa per il mancato versamento di ritenute previdenziali anno 2017 in relazione all'atto di accertamento n.
.4800.18/06/2019.0261189 del 18 giugno 2019, nonchè n. OI-002586727 e n. OI-002586728 CP_2 dell'importo di € 15.220 ciascuna a titolo di sanzione amministrativa per il mancato versamento di ritenute previdenziali anno 2021 in relazione all'atto di accertamento n.
.4800.07/02/2023.0068242 del 7 febbraio 2023. CP_2 Nella contumacia dell' , riuniti i giudizi per ragioni di connessione e sostituita l'udienza del CP_2
18 settembre 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le cause vengono decise con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- L'opponente ha eccepito in primo la nullità degli atti impugnati per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 14, comma 2, e 28 della legge n. 689/1981 e quindi l'intervenuta decadenza, atteso che la contestazione del presunto illecito non sarebbe stata effettuata nel termine perentorio di novanta giorni ivi previsto.
Ha in particolare rilevato che esso si riferisce al presunto mancato versamento di contributi che scadevano dal dicembre 2017 all'agosto 2021 e che l'accertamento presupposto alle ordinanze- ingiunzione opposte risulta addirittura emesso nel 2019 e nel 2023 con evidente violazione del termine di 90 giorni prescritto;
ha aggiunto che nel caso in questione le violazioni contestate erano agevolmente riscontrabili senza la necessità di particolari aggravi istruttori.
Orbene, dagli atti si evince che in effetti le sanzioni amministrative irrogate scaturiscono dalla verifica dell'omesso versamento, da parte della “ Controparte_1
di cui è legale rappresentante, delle ritenute
[...] Parte_1 previdenziali e assistenziali per gli anni 2017 e 2021, giusti atti di accertamento del 18 giugno 2019 e del 7 febbraio 2023 ivi espressamente menzionati.
Richiamando, ai sensi dell'art. 118 disp., att. c.p.c., i precedenti resi da questa sezione nei giudizi analoghi già proposti dalla medesima ricorrente, deve presumersi che detti accertamenti siano avvenuti nell'immediatezza della violazione, trattandosi di contributi denunciati dall'azienda tramite i modelli UNIEMENS.
Orbene l'art. 14 cit. dispone che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte
o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e
a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.”
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “… qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre
1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto” (cfr. Cass. n.
7681/2014).
2 Si evidenzia altresì che nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge n. 689/1981 nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche “la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere”, in quanto “la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale”, e la sua individuazione in un momento “non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost.” (Corte cost. n. 151 del 2021).
Il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689/1981 il termine di novanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale (v. Cass. n. 20977/2024).
Nella specie, scegliendo la contumacia, l' non ha in alcun modo dimostrato la effettiva CP_2 notifica al contribuente dei predetti atti di accertamento presupposti del 2019 e del 2023 (la cui data di emissione risulta peraltro già tardiva), né ha giustificato il denunciato ritardo (dal 2017 e 2021), precisando il momento in cui ha completato in concreto l'attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza dell'infrazione.
L'accertata tardività della contestazione dell'illecito, cui consegue l'effetto estintivo dell'obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione (v. in termini Cass. n. 1056/2022), determina l'invalidità derivata delle ordinanze opposte, che vanno pertanto annullate ai sensi dell'art. 23 della legge n. 689/1981 cit..
Ogni altra questione resta assorbita.
3.- Le spese dei giudizi riuniti seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura, del valore e dell'epoca della riunione (fase di trattazione) ma
3 applicando i minimi in ragione della breve durata e della serialità, in 5.931,2 euro, di cui 86 euro per esborsi, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' annulla le ordinanze- CP_2 ingiunzione opposte e condanna l' resistente a rimborsare all'opponente le spese dei giudizi CP_3 riuniti, liquidate in complessivi 5.931,2 euro, oltre spese generali, iva e cpa, che distrae in favore del procuratore antistatario avv. Vincenzo Cardile.
Messina, 19.9.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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