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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 29/10/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 2337 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo,
Provvedendo con riferimento all'udienza del 29/10/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc,
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate:
- per parte ricorrente dall'Avv. CONTICELLI SALVATORE il quale ha insistito in ricorso ulteriormente deducendo sui motivi di contestazione della CTU,
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha insistito in memoria di costituzione, letti gli atti del fascicolo, ritenuta la controversia di natura documentale, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE Parte_1
nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2337 /2025 R.G.L. oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
vertente tra
, nata a [...] il [...] CF Parte_2 [...]
, in giudizio con l'avv. CONTICELLI SALVATORE giusta procura in atti, ricorrente C.F._1
nei confronti di
CF , rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO , giusta procura in CP_1 P.IVA_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha inteso contestare le conclusioni del Consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo esperito ai sensi dell'art. 445 bis cpc (iscritto al n. 450/2025 RG di questo Tribunale) il quale aveva negato la sussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento della pensione di inabilità (art. 12 L. 118/1971) e della indennità di accompagnamento.
Ritenendo che detto ausiliare avesse errato nella valutazione della “patologia articolare” di guisa da formulare “conclusioni medico-legali inconferenti ed erronee” chiedeva all'intestata CP_2
di accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per la concessione delle su indicate prestazioni previa rinnovazione della CTU. Costituitosi in giudizio l' ha eccepito la “mancanza di specificità dei motivi di CP_1
contestazione” e l'assenza dei requisiti sanitari;
chiedeva pertanto “rigettare la richiesta di rinnovo della CTU, per carenza di specificità dei motivi di critica alla perizia della precedente fase ATP, e per l'effetto dichiarare il ricorso inammissibile -In subordine all'esito della CTU escludere i requisiti sanitari per i benefici richiesti, e per l'effetto rigettare il ricorso;
- con vittoria di spese di lite, anche ex art. 96 comma 1 c.p.c. – 152 disp.att c.p.c.; - in ulteriore subordine ove il requisito venga riconosciuto ma con decorrenza successiva alla domanda, compensare le spese di lite per soccombenza reciproca-parziale, e, in ogni caso, limitare l'accertamento ai soli ed esclusivi aspetti sanitari”.
Il Tribunale ritiene di poter definire il giudizio allo stato degli atti, senza che sia necessario disporre nuova consulenza.
Dispone l'art. 445 bis c.p.c. che: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in due fasi consequenziali nell'intento di deflazionare l'enorme contenzioso previdenziale ed assistenziale che grava sui Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito.
La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere l'iniziale dissenso alle conclusioni formulate dal C.T.U. nella fase di A.T.P. senza formulare alcuna particolare motivazione;
una specifica motivazione diviene, invece, necessaria a pena di inammissibilità nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell'operato del C.T.U. Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell'A.T.P., appare evidente (in analogia con quanto previsto dalla legge nel giudizio di appello) che la specificità dei motivi serva innanzitutto ad individuare le statuizioni impugnate (tantum devolutum quantum appellatum) e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione, pur sommaria ma chiara, delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico- legale.
La necessità di una specifica censura all'operato del C.T.U. ad opera della parte non soddisfatta dal giudizio espresso, implica che, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa C.T.U., il mero richiamo alle argomentazioni svolte dal C.T.U. esaurisce l'obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di A.T.P.
Nella presente fattispecie parte ricorrente non ha contestato la conclusioni diagnostiche del consulente “Talassemia major;
pregressa infezione da virus HCV;
osteopenia; sindrome depressiva;
microlitiasi colecistica;
anamnestica diverticolosi del colon” ma si è limitato ad allegare una errata qualificazione della pur riscontrata patologia articolare indicata dal consulente come
“osteopenia” e non anche -secondo la prospettazione del ricorrente- come “anchilosi rachide lombare” che avrebbe consentito l'attribuzione di uno specifico codice e di una percentuale di invalidità maggiore.
Ebbene l'assunto di parte ricorrente non è condivisibile atteso che essa formula le proprie contestazioni sulla base del solo certificato medico del 18.11.2024.
Di contro il consulente effettuata la visita del ricorrente ha evidenziato “passaggi posturali autonomi;
stazione eretta autonoma, senza sbandamenti;
tonotrofismo degli arti conservato e compatibile con l'età; test di Apley arti superiori negativo bilateralmente;
pugno e pinza validi bilateralmente;
pronosupinazione libera;
Mingazzini I negativo;
BE negativo. Antiflessione del tronco ridotta antalgicamente ai gradi estremi” ed esaminata la documentazione medica depositata ha concluso affermando “per l'osteopenia, tenuto conto della documentazione agli atti e di quanto obiettivato, in assenza di codice specifico si ritiene equo applicare la percentuale del 5%, che non rientra nel computo”.
Le valutazioni dell'ausiliare, risultano pienamente condivisibili in quanto frutto di un argomentare privo di vizi logico-giuridici e scientifici-metodologici, ed adottate all'esito sia di un attento esame obiettivo della parte che di una ponderata valutazione della documentazione in atti e ciò anche in considerazione del fatto che il certificato indicato dalla ricorrente -l'unico in cui si fa riferimento alla “lombalgia”- non risulta seguito da alcun ulteriore certificato di aggravamento;
del fatto che al momento della visita non risulta che la ricorrente indossasse il pur prescritto busto;
del fatto che il “quadro di osteopenia” risulta espressamente diagnosticato nei certificati del 10.9.2024 pure depositati dalla ricorrente.
Vista la dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi dell'art 152 disp att cpc non può darsi luogo ad alcuna statuizione sulle spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa
- rigetta il ricorso;
- spese di lite non ripetibili.
Così deciso in Marsala nell'udienza del 29 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
Sezione Lavoro
Proc. N. 2337 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo,
Provvedendo con riferimento all'udienza del 29/10/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc,
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate:
- per parte ricorrente dall'Avv. CONTICELLI SALVATORE il quale ha insistito in ricorso ulteriormente deducendo sui motivi di contestazione della CTU,
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha insistito in memoria di costituzione, letti gli atti del fascicolo, ritenuta la controversia di natura documentale, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE Parte_1
nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2337 /2025 R.G.L. oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
vertente tra
, nata a [...] il [...] CF Parte_2 [...]
, in giudizio con l'avv. CONTICELLI SALVATORE giusta procura in atti, ricorrente C.F._1
nei confronti di
CF , rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO , giusta procura in CP_1 P.IVA_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha inteso contestare le conclusioni del Consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo esperito ai sensi dell'art. 445 bis cpc (iscritto al n. 450/2025 RG di questo Tribunale) il quale aveva negato la sussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento della pensione di inabilità (art. 12 L. 118/1971) e della indennità di accompagnamento.
Ritenendo che detto ausiliare avesse errato nella valutazione della “patologia articolare” di guisa da formulare “conclusioni medico-legali inconferenti ed erronee” chiedeva all'intestata CP_2
di accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per la concessione delle su indicate prestazioni previa rinnovazione della CTU. Costituitosi in giudizio l' ha eccepito la “mancanza di specificità dei motivi di CP_1
contestazione” e l'assenza dei requisiti sanitari;
chiedeva pertanto “rigettare la richiesta di rinnovo della CTU, per carenza di specificità dei motivi di critica alla perizia della precedente fase ATP, e per l'effetto dichiarare il ricorso inammissibile -In subordine all'esito della CTU escludere i requisiti sanitari per i benefici richiesti, e per l'effetto rigettare il ricorso;
- con vittoria di spese di lite, anche ex art. 96 comma 1 c.p.c. – 152 disp.att c.p.c.; - in ulteriore subordine ove il requisito venga riconosciuto ma con decorrenza successiva alla domanda, compensare le spese di lite per soccombenza reciproca-parziale, e, in ogni caso, limitare l'accertamento ai soli ed esclusivi aspetti sanitari”.
Il Tribunale ritiene di poter definire il giudizio allo stato degli atti, senza che sia necessario disporre nuova consulenza.
Dispone l'art. 445 bis c.p.c. che: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in due fasi consequenziali nell'intento di deflazionare l'enorme contenzioso previdenziale ed assistenziale che grava sui Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito.
La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere l'iniziale dissenso alle conclusioni formulate dal C.T.U. nella fase di A.T.P. senza formulare alcuna particolare motivazione;
una specifica motivazione diviene, invece, necessaria a pena di inammissibilità nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell'operato del C.T.U. Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell'A.T.P., appare evidente (in analogia con quanto previsto dalla legge nel giudizio di appello) che la specificità dei motivi serva innanzitutto ad individuare le statuizioni impugnate (tantum devolutum quantum appellatum) e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione, pur sommaria ma chiara, delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico- legale.
La necessità di una specifica censura all'operato del C.T.U. ad opera della parte non soddisfatta dal giudizio espresso, implica che, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa C.T.U., il mero richiamo alle argomentazioni svolte dal C.T.U. esaurisce l'obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di A.T.P.
Nella presente fattispecie parte ricorrente non ha contestato la conclusioni diagnostiche del consulente “Talassemia major;
pregressa infezione da virus HCV;
osteopenia; sindrome depressiva;
microlitiasi colecistica;
anamnestica diverticolosi del colon” ma si è limitato ad allegare una errata qualificazione della pur riscontrata patologia articolare indicata dal consulente come
“osteopenia” e non anche -secondo la prospettazione del ricorrente- come “anchilosi rachide lombare” che avrebbe consentito l'attribuzione di uno specifico codice e di una percentuale di invalidità maggiore.
Ebbene l'assunto di parte ricorrente non è condivisibile atteso che essa formula le proprie contestazioni sulla base del solo certificato medico del 18.11.2024.
Di contro il consulente effettuata la visita del ricorrente ha evidenziato “passaggi posturali autonomi;
stazione eretta autonoma, senza sbandamenti;
tonotrofismo degli arti conservato e compatibile con l'età; test di Apley arti superiori negativo bilateralmente;
pugno e pinza validi bilateralmente;
pronosupinazione libera;
Mingazzini I negativo;
BE negativo. Antiflessione del tronco ridotta antalgicamente ai gradi estremi” ed esaminata la documentazione medica depositata ha concluso affermando “per l'osteopenia, tenuto conto della documentazione agli atti e di quanto obiettivato, in assenza di codice specifico si ritiene equo applicare la percentuale del 5%, che non rientra nel computo”.
Le valutazioni dell'ausiliare, risultano pienamente condivisibili in quanto frutto di un argomentare privo di vizi logico-giuridici e scientifici-metodologici, ed adottate all'esito sia di un attento esame obiettivo della parte che di una ponderata valutazione della documentazione in atti e ciò anche in considerazione del fatto che il certificato indicato dalla ricorrente -l'unico in cui si fa riferimento alla “lombalgia”- non risulta seguito da alcun ulteriore certificato di aggravamento;
del fatto che al momento della visita non risulta che la ricorrente indossasse il pur prescritto busto;
del fatto che il “quadro di osteopenia” risulta espressamente diagnosticato nei certificati del 10.9.2024 pure depositati dalla ricorrente.
Vista la dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi dell'art 152 disp att cpc non può darsi luogo ad alcuna statuizione sulle spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa
- rigetta il ricorso;
- spese di lite non ripetibili.
Così deciso in Marsala nell'udienza del 29 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo