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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 15/12/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. 3252/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ET LV Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3252/2025 v.g. promossa da:
, (C.F. , nata ad [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...](Cn)
e
, (C.F. ), nato a [...], il [...] e residente in Parte_2 C.F._2 CC (Cn) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BRIGNOLO ALBERTO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in PRIOCCA il 14/07/2001.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PRIOCCA (atto n. 6 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 29.10.2006, il 18.11.2008 e Persona_1 Persona_2
il 22.11.2011. Persona_3
Con ricorso depositato il 20/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. Pt_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_2 Persona_3 genitori con residenza stabile, anche anagrafica, presso la madre;
La casa coniugale sita in CC (Cn), Via San Silverio n. 1/b, di proprietà dei signori CP_1 e genitori della sig.ra con i beni mobili ivi presenti, viene CP_2 Parte_1 assegnata alla madre che vi abiterà con i figli minori e e la figlia maggiorenne Per_2 Per_3 Per_1 ma non economicamente autosufficiente;
il sig. si è già trasferito in altra abitazione, sita in Pt_2 San Damiano d'Asti (At), Via San Giacomo n. 14 e si impegna a trasferire la residenza presso la nuova abitazione entro 15 giorni dall'omologa della separazione;
Il padre signor potrà vedere e tenere con sé i figli minori e Parte_2 Persona_2 Per_3 secondo modalità e tempistiche da concordare direttamente con la madre e con i figli in base alle esigenze scolastiche e ricreative degli stessi e le esigenze lavorative del padre;
Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli minori e e della figlia Parte_2 Per_2 Per_3 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente sino a che la stessa non sarà Per_1 divenuta economicamente indipendente, versando alla madre la somma complessiva di € 900,00 (€ novecento./00) mensili, da imputarsi in parti uguali per ciascun figlio mediante bonifico bancario entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. Il contributo al mantenimento dei figli, come sopra determinato, verrà annualmente rivalutato secondo gli indici pubblicati dall'Istat.
Il sig. contribuirà inoltre nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie Parte_2
o extra assegno per i figli. Per la determinazione e corresponsione di tali spese le parti dichiarano di voler far riferimento al Protocollo d'intesa sottoscritto in data 7 luglio 2017 dal Presidente del Tribunale di Asti ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti da intendersi espressamente richiamato e facente parte integrante del presente ricorso.
PRENDE ATTO CHE:
L'assegno unico familiare sarà interamente percepito dalla madre signora Parte_1
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano espressamente e reciprocamente all'assegno di mantenimento.
2 I coniugi si concedono i necessari consensi ed assensi per il rilascio/rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio per i figli minori e Per_2 Per_3
Il piano genitoriale per i minori, concordato tra i genitori ed in atti, è stato elaborato sul presupposto che entrambi i genitori dovranno mantenere una comunicazione funzionale con i figli e Per_2
Per_3
Gli stessi si impegnano, pertanto, a mantenere una comunicazione regolare tra di loro e ad essere collaborativi nell'interesse dei minori. Si impegnano altresì nelle emergenze, a contattarsi immediatamente. In particolare la signora nella sua qualità di genitore collocatario dei Pt_1 minori, si impegna a condividere con il signor tutte le informazioni inerenti i figli durante la Pt_2 sua crescita. Entrambi i genitori si supporteranno nel sostenere la relazione dei figli con l'altro genitore.
Entrambi si impegnano a non squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso ed i figli.
I genitori condivideranno le principali decisioni relativamente all'istruzione, all'educazione e, in generale, a tutte le esigenze di vita di e Ciascun genitore prenderà decisioni Per_2 Per_3 relative alla cura quotidiana dei figli quando si trovano presso di lui.
Ogni genitore potrà prendere decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza dei minori e informerà al più presto possibile l'altro genitore.
Ogni genitore dovrà avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute e alla sicurezza dei figli e dovrà sottoscrivere qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi.
Ogni genitore dovrà attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche.
Ogni genitore avrà la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti e con gli operatori sociosanitari che si occupano dei figli.
Entrambi i genitori dovranno risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per i ragazzi.
Ogni genitore dovrà assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PRIOCCA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 10/12/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa ET LV
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ET LV Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3252/2025 v.g. promossa da:
, (C.F. , nata ad [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...](Cn)
e
, (C.F. ), nato a [...], il [...] e residente in Parte_2 C.F._2 CC (Cn) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BRIGNOLO ALBERTO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in PRIOCCA il 14/07/2001.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PRIOCCA (atto n. 6 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 29.10.2006, il 18.11.2008 e Persona_1 Persona_2
il 22.11.2011. Persona_3
Con ricorso depositato il 20/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. Pt_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_2 Persona_3 genitori con residenza stabile, anche anagrafica, presso la madre;
La casa coniugale sita in CC (Cn), Via San Silverio n. 1/b, di proprietà dei signori CP_1 e genitori della sig.ra con i beni mobili ivi presenti, viene CP_2 Parte_1 assegnata alla madre che vi abiterà con i figli minori e e la figlia maggiorenne Per_2 Per_3 Per_1 ma non economicamente autosufficiente;
il sig. si è già trasferito in altra abitazione, sita in Pt_2 San Damiano d'Asti (At), Via San Giacomo n. 14 e si impegna a trasferire la residenza presso la nuova abitazione entro 15 giorni dall'omologa della separazione;
Il padre signor potrà vedere e tenere con sé i figli minori e Parte_2 Persona_2 Per_3 secondo modalità e tempistiche da concordare direttamente con la madre e con i figli in base alle esigenze scolastiche e ricreative degli stessi e le esigenze lavorative del padre;
Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli minori e e della figlia Parte_2 Per_2 Per_3 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente sino a che la stessa non sarà Per_1 divenuta economicamente indipendente, versando alla madre la somma complessiva di € 900,00 (€ novecento./00) mensili, da imputarsi in parti uguali per ciascun figlio mediante bonifico bancario entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. Il contributo al mantenimento dei figli, come sopra determinato, verrà annualmente rivalutato secondo gli indici pubblicati dall'Istat.
Il sig. contribuirà inoltre nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie Parte_2
o extra assegno per i figli. Per la determinazione e corresponsione di tali spese le parti dichiarano di voler far riferimento al Protocollo d'intesa sottoscritto in data 7 luglio 2017 dal Presidente del Tribunale di Asti ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti da intendersi espressamente richiamato e facente parte integrante del presente ricorso.
PRENDE ATTO CHE:
L'assegno unico familiare sarà interamente percepito dalla madre signora Parte_1
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano espressamente e reciprocamente all'assegno di mantenimento.
2 I coniugi si concedono i necessari consensi ed assensi per il rilascio/rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio per i figli minori e Per_2 Per_3
Il piano genitoriale per i minori, concordato tra i genitori ed in atti, è stato elaborato sul presupposto che entrambi i genitori dovranno mantenere una comunicazione funzionale con i figli e Per_2
Per_3
Gli stessi si impegnano, pertanto, a mantenere una comunicazione regolare tra di loro e ad essere collaborativi nell'interesse dei minori. Si impegnano altresì nelle emergenze, a contattarsi immediatamente. In particolare la signora nella sua qualità di genitore collocatario dei Pt_1 minori, si impegna a condividere con il signor tutte le informazioni inerenti i figli durante la Pt_2 sua crescita. Entrambi i genitori si supporteranno nel sostenere la relazione dei figli con l'altro genitore.
Entrambi si impegnano a non squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso ed i figli.
I genitori condivideranno le principali decisioni relativamente all'istruzione, all'educazione e, in generale, a tutte le esigenze di vita di e Ciascun genitore prenderà decisioni Per_2 Per_3 relative alla cura quotidiana dei figli quando si trovano presso di lui.
Ogni genitore potrà prendere decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza dei minori e informerà al più presto possibile l'altro genitore.
Ogni genitore dovrà avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute e alla sicurezza dei figli e dovrà sottoscrivere qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi.
Ogni genitore dovrà attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche.
Ogni genitore avrà la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti e con gli operatori sociosanitari che si occupano dei figli.
Entrambi i genitori dovranno risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per i ragazzi.
Ogni genitore dovrà assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PRIOCCA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 10/12/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa ET LV
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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