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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/04/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 553/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) “ Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) “ Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 553 dell'anno 2022
TRA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in Polignano a Parte_1
Mare (Ba), rappresentata e difesa dall'avv. Martino Grassi come da procura in calce al ricorso introduttivo della fase monitoria, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fasano (Via
Buongiorno n. 34)
APPELLANTE
E in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Rozzano (Mi), rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Oneglia, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del giudizio di primo grado, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio Guida in Bari (Via Pisanelli n . 44)
NONCHE' con sede in Assago (MI), in persona del procuratore avv. Controparte_2 CP_3
suo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Gallarati, Guido Bartalini e Ivan Lamponi del
[...]
Foro di Milano, in virtù di procura speciale allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in pagina 1 di 8 appello, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Sergio Carabellese in Bari (Corso
Alcide De Gasperi n. 292)
APPELLATE
All'udienza collegiale tenutasi il 13.12.2024 la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 2624/2018, RG 5056/2018, notificato il 5.07.2018, il Tribunale di Bari intimava a di provvedere al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di € 6.588,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo dei trasporti di merce eseguiti dalla ricorrente in qualità di sub vettore, su incarico di Parte_1
che a sua volta aveva ricevuto l'incarico da sicchè Controparte_4 CP_1 quest'ultima era “solidalmente responsabile”, ex art. 7 ter del D. lgs. n. 286/2005, con CP_4
stessa, per il pagamento dei corrispettivi dovuti per i trasporti in questione.
[...]
Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva opposizione eccependo, tra Controparte_1
l'altro, il difetto di competenza del Tribunale di Bari in favore del Tribunale di Milano e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa al fine di essere manlevata da Controparte_2 quest'ultima in virtù del contratto di deposito e distribuzione intercorso tra le parti, nonché in forza del successivo atto di risoluzione del medesimo (cfr. docc. 2 e 3 nel primo grado di giu- CP_1
dizio)1.
Precisava, infatti, l'opponente:
- che dal ricorso per decreto ingiuntivo di poteva desumersi che avesse incaricato Parte_1 CP_2
dei trasporti la quale a sua volta avrebbe incaricato della Controparte_4 Parte_1
relativa esecuzione;
- che essa società opponente ( ), ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo, aveva anzitutto CP_1 svolto delle verifiche all'esito delle quali era emerso che e, soprattutto, CP_2 Controparte_4 non erano iscritte all'Albo Autotrasportatori, requisito essenziale per poter svolgere l'attività di
[...]
autotrasporto per conto terzi;
- che la mancata iscrizione di e, soprattutto, di all'Albo Auto- CP_2 Controparte_4
trasportatori comportava l'inammissibilità dell'azione diretta spiegata dal sub vettore nei confronti di 1 , in base al contratto di cui sopra, si era impegnata ad eseguire i trasporti di prodotti a propria cura e rischio, CP_2 manlevando espressamente da qualsiasi richiesta di terzi (cfr. artt.
3.1. c, 3.5, 3.7, 4.2 del Contratto prodotto CP_1 sub doc. 2). Il contratto in questione è stato oggetto di risoluzione consensuale tra e , ma quest'ultima si CP_1 CP_2 era (nuovamente) impegnata a manlevare e tenere indenne da eventuali richieste di pagamento provenienti da CP_1 trasportatori incaricati da stessa (doc. 3). CP_2 pagina 2 di 8 , in quanto al di fuori del ristretto campo di applicazione dell'art. 7 ter del D. Lgs. n. CP_1
286/20052;
- che gli importi indicati nelle fatture emesse da nei confronti di una ditta terza (Auto- Parte_1
trasporti Campana S.r.l.), e poste a fondamento del ricorso monitorio, apparivano semplicemente “auto- determinati” da sicchè essa opponente contestava anche il quantum debeatur, in quanto Parte_1
appunto frutto di unilaterale quantificazione.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 13.2.2019 resisteva all'op- Parte_1
posizione e ne chiedeva il rigetto, siccome infondata, con vittoria di spese processuali.
A seguito della chiamata del terzo, si costituiva la società la quale eccepiva Controparte_2
la propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo con il rigetto delle domande di e di in quanto infondate;
ovvero la dichia- Parte_1 Controparte_1
razione di avvenuto pagamento da parte di essa nei confronti di con CP_2 Controparte_4
condanna delle controparti al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
Con sentenza n. 777/2022, emessa il 26.02.2022 e pubblicata il 28.02.2022, il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, accoglieva le motivazioni spiegate dall'oppo- nente ( ) e dal terzo chiamato ( ) e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo CP_1 CP_2
opposto, compensando integralmente le spese del giudizio.
Disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale, il Giudice di prime cure ha ritenuto:
- che l'azione diretta del sub vettore ex art. 7ter del d.lgs. 286/2005 sia applicabile solo nel caso in cui entrambi i soggetti, vettore e sub vettore, siano qualificabili, appunto, come “vettori”3, ritenendo che la predetta qualifica sia ottenibile esclusivamente con la iscrizione dell'impresa di autotrasporto nell'Albo
Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;
- che la non avesse verificato la ricorrenza di detta qualifica in capo alla Controparte_5 CP_4
(soggetto, infatti, privo della qualifica in quanto non iscritto all'Albo), quando invece
[...]
tale onere sarebbe spettato proprio alla società ricorrente.
Avverso tale decisione ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione del
7.04.2022 la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, chiedendo - per i morivi di Parte_1
seguito indicati - la riforma dell'impugnata decisione, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
pagina 3 di 8 Costituitesi distintamente, le appellate e hanno Controparte_1 Controparte_2 resistito all'appello eccependone l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza.
Va disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
La modifica dell'art. 342 c.p.c. ad opera del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modifiche dalla l. n. 134 del 2012), lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha in realtà recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato in relazione al testo precedente la riforma del 2012, e cioè che, nell'atto di appello, deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta, inoltre, escluso che l'individuazione di un "percorso logico alternativo a quello del primo giudice" debba necessariamente tradursi in un "progetto alternativo di sentenza", perché il richiamo, contenuto negli artt. 342 e 434 c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quel che, invece, viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di com- prendere con chiarezza qual'è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
In questi termini si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione (nella sentenza n. 27199 del
2017), enunciando il principio di diritto secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo novellato, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara indivi- duazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative do- glianze, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Ciò premesso, l'appello in esame è conforme al requisito di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., inteso nei termini innanzi predicati, avendo la società appellante circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono ed avendo formulato le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
Con il primo motivo la società appellante lamenta l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ritiene che la non potesse esperire azione diretta nei confronti della società com- Parte_1
C mittente “ ” perché con quale aveva sottoscritto il CP_1 CP_4 Controparte_4
pagina 4 di 8 contratto di trasporto, non era iscritta nell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori e quindi non era qualificabile “vettore”.
Secondo l'unico requisito per esperire l'azione diretta ex art. 7 ter d.lgs. 286 /2005 nei Parte_1
confronti di sarebbe la propria iscrizione all'albo Autotrasportatori, essendo Controparte_1
irrilevante che non lo fossero né né Controparte_4 Controparte_2
Deduce al riguardo che il dettato normativo dell'art. 7 ter è stato introdotto con il chiaro intento di offrire maggiore tutela al sub-vettore e richiama, in proposito, la ratio sottesa agli stessi lavori parla- mentari della Legge n. 127/2010 (Legge di conversione del Decreto Legge n. 103/2010), introduttiva dell'art. 7 ter in questione: incrementare la produttività nel settore dei trasporti, settore particolarmente colpito dalla grave crisi economica degli ultimi anni. In tale contesto l'azione diretta avrebbe costituito una “risposta immediata ed urgente alla situazione di fallimenti a catena delle imprese di autotra- sporto che, nella maggior parte dei casi, erano generati da mancati paga-menti dei corrispettivi ai vettori finali del trasporto” (Corte Costituzionale, sentenza n. 226 del 29 ottobre 2019).
Il motivo è destituito di fondamento.
Come rimarcato dal Giudice di prime cure, l'art. 7 ter d.lgs. 286 /2005 disponendo che “Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto […]” è chiara nel ritenere operante la tutela dell'azione diretta in presenza di due requisiti: 1) l'iscrizione del vettore nell'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;
2) l'iscrizione del sub-vettore nel medesimo albo.
Ebbene, nel caso di specie i requisiti sopra menzionati non sussistono posto che CP_4
società con cui ha sottoscritto il contratto di trasporto, è società che esercita
[...] Parte_1
l'attività di organizzazione di agenzie per la distribuzione dei contratti di trasporto e non risulta quindi iscritta all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'auto-trasporto di cose per conto di terzi.
La mancata iscrizione di nel suddetto Albo nazionale si pone in aperto Controparte_4 contrasto con la lettera della norma e rende, pertanto, inammissibile nel caso di specie l'esercizio dell'azione diretta ex art. 7ter del d.lgs. n. 286/2005 nei confronti di e/o di Ceva4. Invero, CP_1 4 In tal senso si espressa la prevalente giurisprudenza: cfr. Trib. Trani, 4 dicembre 2019, secondo cui “L'esperibilità dell'azione diretta prevista da tale norma, nella specie esercitata in via monitoria dal subvettore nei confronti del pagina 5 di 8 come correttamente rilevato dal Tribunale, non ha ricevuto l'incarico da “altro vetto- Parte_1 re” ma da che non era iscritta all'albo trasportatori e quindi, sempli- Controparte_4
cemente non era un vettore.
Con il secondo motivo la società appellante critica la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui ha rilevato in capo ad essa (creditore opposto) la responsabilità per l'omessa verifica Parte_1 della ricorrenza della qualifica di “vettore” in capo al sub vettore, onere a suo avviso incombente sulla committente Controparte_1
Conseguentemente la negligenza commessa dalla società committente (e dalla Controparte_1
società poi), non può e non deve ricadere sul vettore finale della filiera, che è regolarmente CP_2 iscritto all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori e che ha diritto a chiedere alla committente (respon- sabile in solido) il pagamento del corrispettivo per l'attività di trasporto in suo favore espletata, che è pari ad € 6.588,00.
A sostegno del motivo richiama la Legge 6 agosto 2008, n. 113, che imporrebbe al Parte_1
committente (che come detto era di controllare che i vettori incaricati siano in regola con i propri CP_2
obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi e che il committente che non esegue dette verifiche è responsabile in solido con il vettore con quanto da esso dovuto ai propri dipendenti per obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi.
Anche questa doglianza è infondata.
Premessa l'inconferenza con la materia per cui è causa del riferimento alla Legge 6 agosto 2008, n.
113, correttamente il Tribunale ha rilevato il mancato assolvimento, da parte del creditore-opposto all'onere di allegare e provare che anche il sub vettore fosse iscritte all'epoca dei fatti all'Albo nazio- nale degli autotrasportatori di merci per conto terzi.
Infatti, come si ricava dal combinato disposto degli artt. 7ter e 2 lett. b) e c) d.lgs. 286/2005 tutte le circostanze di fatto, tra le quali l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di chi svolge la domanda e del vettore o del depositario/logista, sono tutti elementi costitutivi del diritto di chi svolge l'azione
committente, è pertanto testualmente subordinata dalla stessa alla condizione che anche il soggetto che abbia dato incarico al subvettore sia a sua volta qualificabile come vettore e sia quindi anch'esso in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2, co. 1, lett. b) d.l.vo n. 286/2005”; Trib Milano, 6 aprile 2022, n. 3004, secondo cui “come si ricava dal combinato disposto degli artt. 7ter e 2 lett. b) e c) d. lgs 286/2005, tutte le circostanze di fatto [tra le quali…] iscrizione all'albo degli autotrasportatori di chi svolge la domanda e del vettore o del depositario/logista […] sono tutti elementi costitutivi del diritto di chi svolge l'azione diretta ai sensi dell'art. 7ter d. lgs 286/2005 per pretendere il nolo dal committente o dal depositario-logista o dal vettore o dallo spedizioniere-vettore a monte della filiera”: App. Ancona, 27 maggio, 2024, secondo cui pre-requisito per beneficiare dell'azione diretta, esplicitato direttamente dalla lettera della norma, è il possesso dei requisiti "di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)"consistenti, in particolare, nell'iscrizione nell'apposito albo nazionale degli autotrasportatori”.
pagina 6 di 8 diretta ai sensi dell'art. 7 ter d.lgs. 286/20055 per pretendere il nolo dal committente o dal depositario- logista o dal vettore o dallo spedizioniere-vettore a monte della filiera.
Pertanto, volendo invocare, in veste di sub vettore, l'applicazione dell'art. 7 ter d.lgs. Parte_1
286/2005, era suo onere dimostrare che il vettore che le aveva sub commissionato il trasporto fosse iscritto all'Albo Autotrasportatori, onere che non è stato assolto.
Pertanto a fronte di tale carenza di allegazione e prova, la domanda del sub vettore non poteva essere accolta.
L'appello va, pertanto, rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
L'esito del giudizio giustifica - secondo l'ordinario criterio della soccombenza - la condanna della società appellante a rimborsare alle società appellate le spese legali del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione della tariffa di cui al D.M. 55/2014.
Per contro la regolamentazione delle spese di primo grado (compensazione) non può essere modificata in assenza di appello incidentale sul punto.
All'appello - proposto dopo il 30.01.2013 - trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione in data 7.04.2022, da in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 777/2022, emessa il 26.02.2022 e pubblicata il
28.02.2022, dal Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, tra
[...]
e la società appellante nonché così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1°) rigetta l'appello;
2°) condanna l'appellante in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
rimborsare alle appellate e le spese del presente Controparte_1 Controparte_2
pagina 7 di 8 grado di giudizio, liquidate - in favore di ciascuna di esse - in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
3°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante in Parte_1 osservanza dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L.
228/2012.
Così decisa il 26 marzo 2025 nella camera di consiglio in videoconferenza della Seconda Sezione
Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dott. Filippo Labellarte)
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Detto articolo specifica che ai fini di tale normativa (speciale) i vettori o sub vettori sono solo i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), dello stesso D. Lgs. n. 286/2005, vale a dire solo le imprese di autotrasporto iscritte all'Albo
Autotrasportatori. 3 Il Tribunale ha così ritenuto erronea la tesi di secondo cui, ai fini dell'esercizio dell'azione diretta, sarebbe in Parte_1 realtà sufficiente la sola iscrizione del sub vettore a detto registro. 5 L'eccezionale attribuzione di una atecnica forma di garanzia a favore del sub-vettore impone tuttavia che quest'ultimo, per vedere accolta la propria domanda nei confronti del committente (oltre che alla propria controparte contrattuale/vettore principale), debba provare l'esistenza del contratto di trasporto con il proprio ordinante/vettore principale con indicazione del prezzo concordato, degli ordini di trasporto, delle fatture e dei documenti di trasporto sottoscritti dal vettore e/o dal destinatario da cui risulti la derivazione contrattuale.
L'esistenza, l'oggetto e l'esecuzione dell'incarico ricevuto dal vettore principale (concernente le prestazioni di trasporto commissionate da parte del committente nei confronti del quale si propone la domanda) costituiscono fatti costitutivi della pretesa (cfr. App. Ancona, 27 maggio, 2024).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) “ Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) “ Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 553 dell'anno 2022
TRA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in Polignano a Parte_1
Mare (Ba), rappresentata e difesa dall'avv. Martino Grassi come da procura in calce al ricorso introduttivo della fase monitoria, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fasano (Via
Buongiorno n. 34)
APPELLANTE
E in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Rozzano (Mi), rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Oneglia, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del giudizio di primo grado, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio Guida in Bari (Via Pisanelli n . 44)
NONCHE' con sede in Assago (MI), in persona del procuratore avv. Controparte_2 CP_3
suo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Gallarati, Guido Bartalini e Ivan Lamponi del
[...]
Foro di Milano, in virtù di procura speciale allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in pagina 1 di 8 appello, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Sergio Carabellese in Bari (Corso
Alcide De Gasperi n. 292)
APPELLATE
All'udienza collegiale tenutasi il 13.12.2024 la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 2624/2018, RG 5056/2018, notificato il 5.07.2018, il Tribunale di Bari intimava a di provvedere al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di € 6.588,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo dei trasporti di merce eseguiti dalla ricorrente in qualità di sub vettore, su incarico di Parte_1
che a sua volta aveva ricevuto l'incarico da sicchè Controparte_4 CP_1 quest'ultima era “solidalmente responsabile”, ex art. 7 ter del D. lgs. n. 286/2005, con CP_4
stessa, per il pagamento dei corrispettivi dovuti per i trasporti in questione.
[...]
Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva opposizione eccependo, tra Controparte_1
l'altro, il difetto di competenza del Tribunale di Bari in favore del Tribunale di Milano e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa al fine di essere manlevata da Controparte_2 quest'ultima in virtù del contratto di deposito e distribuzione intercorso tra le parti, nonché in forza del successivo atto di risoluzione del medesimo (cfr. docc. 2 e 3 nel primo grado di giu- CP_1
dizio)1.
Precisava, infatti, l'opponente:
- che dal ricorso per decreto ingiuntivo di poteva desumersi che avesse incaricato Parte_1 CP_2
dei trasporti la quale a sua volta avrebbe incaricato della Controparte_4 Parte_1
relativa esecuzione;
- che essa società opponente ( ), ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo, aveva anzitutto CP_1 svolto delle verifiche all'esito delle quali era emerso che e, soprattutto, CP_2 Controparte_4 non erano iscritte all'Albo Autotrasportatori, requisito essenziale per poter svolgere l'attività di
[...]
autotrasporto per conto terzi;
- che la mancata iscrizione di e, soprattutto, di all'Albo Auto- CP_2 Controparte_4
trasportatori comportava l'inammissibilità dell'azione diretta spiegata dal sub vettore nei confronti di 1 , in base al contratto di cui sopra, si era impegnata ad eseguire i trasporti di prodotti a propria cura e rischio, CP_2 manlevando espressamente da qualsiasi richiesta di terzi (cfr. artt.
3.1. c, 3.5, 3.7, 4.2 del Contratto prodotto CP_1 sub doc. 2). Il contratto in questione è stato oggetto di risoluzione consensuale tra e , ma quest'ultima si CP_1 CP_2 era (nuovamente) impegnata a manlevare e tenere indenne da eventuali richieste di pagamento provenienti da CP_1 trasportatori incaricati da stessa (doc. 3). CP_2 pagina 2 di 8 , in quanto al di fuori del ristretto campo di applicazione dell'art. 7 ter del D. Lgs. n. CP_1
286/20052;
- che gli importi indicati nelle fatture emesse da nei confronti di una ditta terza (Auto- Parte_1
trasporti Campana S.r.l.), e poste a fondamento del ricorso monitorio, apparivano semplicemente “auto- determinati” da sicchè essa opponente contestava anche il quantum debeatur, in quanto Parte_1
appunto frutto di unilaterale quantificazione.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 13.2.2019 resisteva all'op- Parte_1
posizione e ne chiedeva il rigetto, siccome infondata, con vittoria di spese processuali.
A seguito della chiamata del terzo, si costituiva la società la quale eccepiva Controparte_2
la propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo con il rigetto delle domande di e di in quanto infondate;
ovvero la dichia- Parte_1 Controparte_1
razione di avvenuto pagamento da parte di essa nei confronti di con CP_2 Controparte_4
condanna delle controparti al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
Con sentenza n. 777/2022, emessa il 26.02.2022 e pubblicata il 28.02.2022, il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, accoglieva le motivazioni spiegate dall'oppo- nente ( ) e dal terzo chiamato ( ) e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo CP_1 CP_2
opposto, compensando integralmente le spese del giudizio.
Disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale, il Giudice di prime cure ha ritenuto:
- che l'azione diretta del sub vettore ex art. 7ter del d.lgs. 286/2005 sia applicabile solo nel caso in cui entrambi i soggetti, vettore e sub vettore, siano qualificabili, appunto, come “vettori”3, ritenendo che la predetta qualifica sia ottenibile esclusivamente con la iscrizione dell'impresa di autotrasporto nell'Albo
Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;
- che la non avesse verificato la ricorrenza di detta qualifica in capo alla Controparte_5 CP_4
(soggetto, infatti, privo della qualifica in quanto non iscritto all'Albo), quando invece
[...]
tale onere sarebbe spettato proprio alla società ricorrente.
Avverso tale decisione ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione del
7.04.2022 la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, chiedendo - per i morivi di Parte_1
seguito indicati - la riforma dell'impugnata decisione, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
pagina 3 di 8 Costituitesi distintamente, le appellate e hanno Controparte_1 Controparte_2 resistito all'appello eccependone l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza.
Va disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
La modifica dell'art. 342 c.p.c. ad opera del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modifiche dalla l. n. 134 del 2012), lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha in realtà recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato in relazione al testo precedente la riforma del 2012, e cioè che, nell'atto di appello, deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta, inoltre, escluso che l'individuazione di un "percorso logico alternativo a quello del primo giudice" debba necessariamente tradursi in un "progetto alternativo di sentenza", perché il richiamo, contenuto negli artt. 342 e 434 c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quel che, invece, viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di com- prendere con chiarezza qual'è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
In questi termini si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione (nella sentenza n. 27199 del
2017), enunciando il principio di diritto secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo novellato, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara indivi- duazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative do- glianze, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Ciò premesso, l'appello in esame è conforme al requisito di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., inteso nei termini innanzi predicati, avendo la società appellante circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono ed avendo formulato le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
Con il primo motivo la società appellante lamenta l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ritiene che la non potesse esperire azione diretta nei confronti della società com- Parte_1
C mittente “ ” perché con quale aveva sottoscritto il CP_1 CP_4 Controparte_4
pagina 4 di 8 contratto di trasporto, non era iscritta nell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori e quindi non era qualificabile “vettore”.
Secondo l'unico requisito per esperire l'azione diretta ex art. 7 ter d.lgs. 286 /2005 nei Parte_1
confronti di sarebbe la propria iscrizione all'albo Autotrasportatori, essendo Controparte_1
irrilevante che non lo fossero né né Controparte_4 Controparte_2
Deduce al riguardo che il dettato normativo dell'art. 7 ter è stato introdotto con il chiaro intento di offrire maggiore tutela al sub-vettore e richiama, in proposito, la ratio sottesa agli stessi lavori parla- mentari della Legge n. 127/2010 (Legge di conversione del Decreto Legge n. 103/2010), introduttiva dell'art. 7 ter in questione: incrementare la produttività nel settore dei trasporti, settore particolarmente colpito dalla grave crisi economica degli ultimi anni. In tale contesto l'azione diretta avrebbe costituito una “risposta immediata ed urgente alla situazione di fallimenti a catena delle imprese di autotra- sporto che, nella maggior parte dei casi, erano generati da mancati paga-menti dei corrispettivi ai vettori finali del trasporto” (Corte Costituzionale, sentenza n. 226 del 29 ottobre 2019).
Il motivo è destituito di fondamento.
Come rimarcato dal Giudice di prime cure, l'art. 7 ter d.lgs. 286 /2005 disponendo che “Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto […]” è chiara nel ritenere operante la tutela dell'azione diretta in presenza di due requisiti: 1) l'iscrizione del vettore nell'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;
2) l'iscrizione del sub-vettore nel medesimo albo.
Ebbene, nel caso di specie i requisiti sopra menzionati non sussistono posto che CP_4
società con cui ha sottoscritto il contratto di trasporto, è società che esercita
[...] Parte_1
l'attività di organizzazione di agenzie per la distribuzione dei contratti di trasporto e non risulta quindi iscritta all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'auto-trasporto di cose per conto di terzi.
La mancata iscrizione di nel suddetto Albo nazionale si pone in aperto Controparte_4 contrasto con la lettera della norma e rende, pertanto, inammissibile nel caso di specie l'esercizio dell'azione diretta ex art. 7ter del d.lgs. n. 286/2005 nei confronti di e/o di Ceva4. Invero, CP_1 4 In tal senso si espressa la prevalente giurisprudenza: cfr. Trib. Trani, 4 dicembre 2019, secondo cui “L'esperibilità dell'azione diretta prevista da tale norma, nella specie esercitata in via monitoria dal subvettore nei confronti del pagina 5 di 8 come correttamente rilevato dal Tribunale, non ha ricevuto l'incarico da “altro vetto- Parte_1 re” ma da che non era iscritta all'albo trasportatori e quindi, sempli- Controparte_4
cemente non era un vettore.
Con il secondo motivo la società appellante critica la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui ha rilevato in capo ad essa (creditore opposto) la responsabilità per l'omessa verifica Parte_1 della ricorrenza della qualifica di “vettore” in capo al sub vettore, onere a suo avviso incombente sulla committente Controparte_1
Conseguentemente la negligenza commessa dalla società committente (e dalla Controparte_1
società poi), non può e non deve ricadere sul vettore finale della filiera, che è regolarmente CP_2 iscritto all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori e che ha diritto a chiedere alla committente (respon- sabile in solido) il pagamento del corrispettivo per l'attività di trasporto in suo favore espletata, che è pari ad € 6.588,00.
A sostegno del motivo richiama la Legge 6 agosto 2008, n. 113, che imporrebbe al Parte_1
committente (che come detto era di controllare che i vettori incaricati siano in regola con i propri CP_2
obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi e che il committente che non esegue dette verifiche è responsabile in solido con il vettore con quanto da esso dovuto ai propri dipendenti per obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi.
Anche questa doglianza è infondata.
Premessa l'inconferenza con la materia per cui è causa del riferimento alla Legge 6 agosto 2008, n.
113, correttamente il Tribunale ha rilevato il mancato assolvimento, da parte del creditore-opposto all'onere di allegare e provare che anche il sub vettore fosse iscritte all'epoca dei fatti all'Albo nazio- nale degli autotrasportatori di merci per conto terzi.
Infatti, come si ricava dal combinato disposto degli artt. 7ter e 2 lett. b) e c) d.lgs. 286/2005 tutte le circostanze di fatto, tra le quali l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di chi svolge la domanda e del vettore o del depositario/logista, sono tutti elementi costitutivi del diritto di chi svolge l'azione
committente, è pertanto testualmente subordinata dalla stessa alla condizione che anche il soggetto che abbia dato incarico al subvettore sia a sua volta qualificabile come vettore e sia quindi anch'esso in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2, co. 1, lett. b) d.l.vo n. 286/2005”; Trib Milano, 6 aprile 2022, n. 3004, secondo cui “come si ricava dal combinato disposto degli artt. 7ter e 2 lett. b) e c) d. lgs 286/2005, tutte le circostanze di fatto [tra le quali…] iscrizione all'albo degli autotrasportatori di chi svolge la domanda e del vettore o del depositario/logista […] sono tutti elementi costitutivi del diritto di chi svolge l'azione diretta ai sensi dell'art. 7ter d. lgs 286/2005 per pretendere il nolo dal committente o dal depositario-logista o dal vettore o dallo spedizioniere-vettore a monte della filiera”: App. Ancona, 27 maggio, 2024, secondo cui pre-requisito per beneficiare dell'azione diretta, esplicitato direttamente dalla lettera della norma, è il possesso dei requisiti "di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)"consistenti, in particolare, nell'iscrizione nell'apposito albo nazionale degli autotrasportatori”.
pagina 6 di 8 diretta ai sensi dell'art. 7 ter d.lgs. 286/20055 per pretendere il nolo dal committente o dal depositario- logista o dal vettore o dallo spedizioniere-vettore a monte della filiera.
Pertanto, volendo invocare, in veste di sub vettore, l'applicazione dell'art. 7 ter d.lgs. Parte_1
286/2005, era suo onere dimostrare che il vettore che le aveva sub commissionato il trasporto fosse iscritto all'Albo Autotrasportatori, onere che non è stato assolto.
Pertanto a fronte di tale carenza di allegazione e prova, la domanda del sub vettore non poteva essere accolta.
L'appello va, pertanto, rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
L'esito del giudizio giustifica - secondo l'ordinario criterio della soccombenza - la condanna della società appellante a rimborsare alle società appellate le spese legali del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione della tariffa di cui al D.M. 55/2014.
Per contro la regolamentazione delle spese di primo grado (compensazione) non può essere modificata in assenza di appello incidentale sul punto.
All'appello - proposto dopo il 30.01.2013 - trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione in data 7.04.2022, da in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 777/2022, emessa il 26.02.2022 e pubblicata il
28.02.2022, dal Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, tra
[...]
e la società appellante nonché così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1°) rigetta l'appello;
2°) condanna l'appellante in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
rimborsare alle appellate e le spese del presente Controparte_1 Controparte_2
pagina 7 di 8 grado di giudizio, liquidate - in favore di ciascuna di esse - in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
3°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante in Parte_1 osservanza dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L.
228/2012.
Così decisa il 26 marzo 2025 nella camera di consiglio in videoconferenza della Seconda Sezione
Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dott. Filippo Labellarte)
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Detto articolo specifica che ai fini di tale normativa (speciale) i vettori o sub vettori sono solo i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), dello stesso D. Lgs. n. 286/2005, vale a dire solo le imprese di autotrasporto iscritte all'Albo
Autotrasportatori. 3 Il Tribunale ha così ritenuto erronea la tesi di secondo cui, ai fini dell'esercizio dell'azione diretta, sarebbe in Parte_1 realtà sufficiente la sola iscrizione del sub vettore a detto registro. 5 L'eccezionale attribuzione di una atecnica forma di garanzia a favore del sub-vettore impone tuttavia che quest'ultimo, per vedere accolta la propria domanda nei confronti del committente (oltre che alla propria controparte contrattuale/vettore principale), debba provare l'esistenza del contratto di trasporto con il proprio ordinante/vettore principale con indicazione del prezzo concordato, degli ordini di trasporto, delle fatture e dei documenti di trasporto sottoscritti dal vettore e/o dal destinatario da cui risulti la derivazione contrattuale.
L'esistenza, l'oggetto e l'esecuzione dell'incarico ricevuto dal vettore principale (concernente le prestazioni di trasporto commissionate da parte del committente nei confronti del quale si propone la domanda) costituiscono fatti costitutivi della pretesa (cfr. App. Ancona, 27 maggio, 2024).