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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/11/2025, n. 4575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4575 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, in funzione di giudice unico, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017 il 31 ottobre 2017 al numero 9505, avente per oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno
TRA
, rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti stesa Parte_1
a margine dell'atto di citazione dall'avv. Anna Maria Artillo presso il cui studio, sito in S. Valentino Torio, alla P.zza G. Amendola 26, è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti stesa a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Paola Fiorillo, presso il cui studio, sito in Salerno alla via
US de Jacobis n.3, è elettivamente domiciliata
1 CONVENUTA
NONCHÉ
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti stesa in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 26
febbraio 2025, dall'avv. Annarita Colantuono ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio dell'avvocatura dell'ente, sito in Salerno alla via San
Leonardo;
CONVENUTA
NONCHÉ
[...]
in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio del 27 aprile 2017, dall'avv. Persona_1
AO CO, presso il cui studio, sito in Salerno alla via Gen. A.
Amendola 10, è elettivamente domiciliata
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
All'udienza dell'11 giugno 2025 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni - integralmente richiamate in questa sede - e il giudice ha disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, l'associazione “ CP_1
(atto di citazione notificato il 30 ottobre 2017) e l'
[...]
” (atto di citazione Controparte_2
2 notificato in data 25 ottobre 2017) per ottenerne l'accertamento della responsabilità esclusiva “e/o” concorrente per il sinistro verificatosi in data 11
aprile 2016, alle ore 15.30 circa, e la conseguente condanna al risarcimento dei danni “personali e morali”. Più in dettaglio, l'attore, a chiusura del proprio apparato argomentativo, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- dichiararsi
l'esclusiva responsabilità e/o corresponsabilità di entrambi i convenuti nella
causazione del sinistro per cui è causa, nella misura e nella graduazione che
verrà accertata in corso di causa, anche a mezzo di CMU che sin d'ora si
chiede, e, per l'effetto, condannarsi essi convenuti, in solido tra loro e/o in via
esclusiva e/o ancora nella misura in punto di accertamento della
corresponsabilità, al risarcimento dei danni personali e morali riportati
dall'istante nella misura di euro 28.500,00, o, in quella diversa somma che
verrà accertata in corso di causa, entro i limiti di euro 52.000,00, oltre
interessi e rivalutazione monetaria senza anatocismo;
- condannarsi essi
convenuti al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio”.
A fondamento delle riferite conclusioni ha dedotto che: 1) in Parte_1
data 11 aprile 2016, era ospitato - in virtù di presa in carico dal - dalla CP_4
comunità di recupero per tossicodipendenti denominata “La Pagliuzza”, sita in
Salerno in località Giovi, gestita dall'associazione “ , al CP_1
precipuo fine di realizzare un percorso terapeutico, riabilitativo dalla tossicodipendenza;
2) nell'ambito del programma riabilitativo, era stato impegnato nello svolgimento di varie attività lavorative, tra cui la coltivazione dei campi e il giardinaggio;
3) il giorno 11 aprile 2016, alle ore 15.30 circa, era intento a svolgere attività di giardinaggio unitamente ad altro ospite della comunità, tale LL IC, il quale, posizionato su una scala, aveva improvvisamente perso il controllo del martello utilizzato, che, sganciatosi dal
3 manico, lo aveva attinto alla fronte, procurandogli una ferita e la perdita dei sensi;
4) a seguito dell'incidente, era stato soccorso presso il presidio ospedaliero di Salerno “ ”, ove gli era Controparte_2
stata diagnosticata una ferita lacero contusa alla regione frontale destra, trattata mediante l'inserimento di punti di sutura senza l'esecuzione di ulteriori indagini strumentali, con prognosi di dieci giorni e dimissione a domicilio;
5)
durante il periodo di convalescenza aveva lamentato continui malori, tanto che,
in data 20 aprile 2016, era stato nuovamente trasportato presso il nosocomio
“Umberto I” di Nocera Inferiore, dove i sanitari gli avevano diagnosticato “una
difficoltà del visus post-traumatico riconducibile per pregresso trauma
cranico dell'11 aprile 2016”; 6) in occasione del secondo ricovero, era stato sottoposto ad un esame di tac al capo, esame all'esito del quale era emersa
“una frattura con infossamento della parete anteriore del seno frontale di
destra” con prognosi di trenta giorni;
7) era stata inviata la certificazione medica all'I.n.a.i.l. e che l'ente previdenziale aveva riconosciuto un'inabilità
al lavoro sino alla data del 20 giugno 2016; 8) con raccomandata del 26 luglio
2016, era stato richiesto all'associazione “ il risarcimento di CP_1
tutti i danni riportati a seguito dell'occorso; 9) l'associazione aveva denunciato il sinistro alla compagnia assicurativa;
10) l'evento dannoso si era verificato
“per omessa vigilanza da parte degli operatori responsabili del percorso
educativo - riabilitativo dell'associazione " ; 11) nella CP_1
fattispecie era ravvisabile, altresì, una corresponsabilità dei sanitari dell' , sanitari che avevano colposamente Controparte_5
omesso di eseguire le opportune indagini strumentali utili al riscontro del trauma patito;
12) che con p.e.c. del 3 aprile 2017 era stata costituita in mora l' senza ricevere alcun riscontro;
13) in data 24 Controparte_5
4 aprile 2017 era stata ritualmente esperita la procedura di mediazione obbligatoria innanzi all'organismo di conciliazione, conclusasi con esito negativo per mancata comparizione delle parti convenute.
Instaurato il contraddittorio, Controparte_6
(d'ora innanzi per brevità solo “l'associazione”) si è tempestivamente
[...]
costituita in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 18
gennaio 2018, chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria esperita dall'attore. Più in dettaglio, la convenuta ha imperniato il proprio impianto difensivo sulle seguenti deduzioni argomentative: a) la nullità dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 163 c.p.c. n. 3 e 4; b) l'imprudente e negligente utilizzo dell'attrezzo da parte dell'utente della comunità e l'insussistenza dei requisiti costitutivi della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2049 c.c.; c)
“l'eccessività della richiesta in quanto spropositata e temeraria nonché
generica”.
La convenuta ha, infine, preteso il differimento dell'udienza al fine di evocare in giudizio al fine di essere tenuta indenne dal Controparte_3
peso economico di un'eventuale statuizione di condanna resa nei suoi confronti, sul presupposto del perfezionamento di un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso i terzi, contrassegnato, in particolare, dal numero 2017/05/2686309.
Perfezionato il procedimento di notificazione della citazione dell'impresa di assicurazione, si è costituita in data 5 ottobre Controparte_3
2018.
In via preliminare, la società ha eccepito la nullità della notifica della citazione in ragione della violazione dell'art. 16 bis, comma 9 bis, d.l. n. 179 del 2012 e la nullità della chiamata in causa per mancanza di procura ad hoc.
5 Nel merito, la compagnia assicurativa ha rappresentato che: 1) l'infortunio si era verificato nel periodo di copertura della polizza “Infortuni Cumulativa”
contrassegnata da numero 2008/05/2008629, diversa da quella indicata nel corpo della comparsa di costituzione e risposta, perfezionata solo in data 4
gennaio 2017, in epoca successiva, dunque, all'infortunio dell'attore; 2) il medico legale incaricato dall'assicurazione aveva riscontrato, in relazione alla ferita lacero - contusa riportata nella regione frontale, postumi invalidanti nella misura del tre per cento, non liquidabili in ragione della franchigia contrattuale;
3) erano registrabili significative discrepanze tra la ricostruzione dei profili dinamici del sinistro operata nel libello introduttivo del giudizio, la ricostruzione svolta nel corpo della missiva stragiudiziale del 21 luglio 2016
(“il giorno 11 aprile 2016 alle ore 14.30 circa, mentre era intento a lavori
nell'orto della comunità veniva colpito alla testa da un palo di ferro…”) e,
infine, quanto dichiarato dal danneggiato all'I.n.a.i.l.; 3) il contegno dell'attore
– sprovvisto di casco protettivo - aveva serbato un' efficienza causale concorrente.
Infine, nell'ipotesi di accoglimento della pretesa, l'assicuratore ha sollecitato,
quali temi d'indagine, quello dell'inserimento dei nominativi di Parte_1
e di LL IC all'interno del “registro vidimato ed obbligatorio tenuto
dalla ” e quello della permanenza dell'attore presso la Controparte_1
struttura assicurato al momento dell'infortunio.
Ancora, l'assicuratore chiamato in causa ha invocato l'applicazione del massimale previsto dalla polizza, pari a euro 50.000,00, in relazione al profilo dell'invalidità permanente.
Successivamente, in data 25 ottobre 2018 anche l'Azienda ospedaliera universitaria ” ha accettato il Controparte_2
6 contraddittorio, pretendendo il rigetto della pretesa risarcitoria esperita nei suoi confronti, convinta, in definitiva, oltre che della nullità della citazione introduttiva del giudizio, della correttezza del trattamento eseguito dai sanitari.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma sesto, c.p.c., è stata svolta l'istruttoria orale ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
Con ordinanza del 15 dicembre 2023, questo giudice – cui il processo è stato assegnato in data 12 luglio 2023 - ha formulato alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., proposta alla quale hanno aderito tutte le parti salvo quella attorea.
Infine, all'esito dell'udienza dell'11 giugno 2025, il Tribunale ha disposto lo scambio degli scritti difensivi conclusivi ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
In limine, deve affermarsi l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per omessa o assolutamente incerta determinazione della cosa oggetto della domanda ovvero per la mancata esposizione dei fatti generatori della pretesa risarcitoria.
Ora, come noto, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione,
“l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua
letterale formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese,
con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio. Pertanto, non può ritenersi
nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda,
essendo necessario, per simile valutazione, che il petitum sia del tutto omesso
o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non ricorre quando il petitum sia
individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che,
per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, poiché è
sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in
qualunque parte dell'atto introduttivo” (vedasi Cass. n. 18783 del 2009).
7 Ancora, è stato statuito che la nullità della citazione comminata dall'art. 164,
comma quarto, c.p.c. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti
le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata
omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per
caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi"
della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute
nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della
citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda,
risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il
convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass. n.
11751 del 2013).
Orbene, in applicazione delle coordinate ermeneutiche consegnateci dalla
Suprema Corte, non può, ad avviso di questo giudice, predicarsi la nullità
dell'atto di citazione, dal quale, in vero, emerge chiaramente non solo il
petitum, ma anche la causa petendi. L'attore, infatti, ha enucleato la vicenda di fatto, individuando gli elementi dedotti a fondamento della pretesa. Le
asserzioni della parte attrice sono, poi, corredate da documentazione e sono,
dunque, in grado di veicolare il thema decidendum ac probandum, ponendo i convenuti nella condizione di approntare le proprie difese, instaurando, in tal guisa, il contraddittorio, come poi effettivamente è stato fatto.
Tanto puntualizzato, ha lamentato di avere patito pregiudizi di Parte_1
natura non patrimoniale a causa sia dell'omessa vigilanza degli operatori responsabili del proprio percorso riabilitativo, i quali non avrebbero adottato le misure volte a neutralizzare il rischio dell'evento lesivo verificatosi l'11
aprile 2016, scilicet il distacco della testa del martello - maneggiato,
nell'occasione, da LL IC - e l'urto della stessa sul capo dell'attore,
8 sia dell'imperito contegno professionale dei sanitari dell'azienda ospedaliera convenuta, i quali, al cospetto delle lesione, avrebbero omesso la realizzazione delle ulteriori indagini strumentali funzionali, in particolare, alla verifica della frattura, solo successivamente riscontrata presso il presidio ospedaliero di
Nocera Inferiore.
È chiaro, allora, che, sullo sfondo della pretesa risarcitoria esperita, si collochi la disposizione normativa di cui all'art. 2055, comma primo, c.c., la quale stabilisce che, se il fatto dannoso è imputabile a più persone, ciascuna è
obbligata in solido al risarcimento del danno. Pertanto, il presupposto della solidarietà risarcitoria è che il danno sia unico e che esso sia eziologicamente ricollegabile a più persone, avuto riguardo indifferentemente a condotte commissive o omissive, dolose o colpose, o ancora al diverso titolo
(contrattuale o extracontrattuale) cui ciascuno dei responsabili è tenuto (Cass.
n. 9902 del 2000; Cass. n. 7231 del 1995; Cass. n. 2605 del 1993; Cass. n. 884
del 1987; Cass. n. 2690 del 1970).
Si è invece al di fuori dell'area della solidarietà allorché le più condotte
(commissive od omissive) abbiano cagionato danni autonomamente identificabili. Non occorre, però, che le diverse condotte si inquadrino in un piano unitario, non essendo previsto che il danno scaturisca da una condotta comune o previamente concordata tra i danneggianti;
conseguentemente, essi sono tenuto in solido, concorrendone i presupposti, anche se abbiano agito - o siano loro riferibili le condizioni fondanti le rispettive responsabilità –
autonomamente o ignorando l'azione altrui (sul tema si vedano, ex plurimis,
Cass. n. 26736 del 2024; Cass. sez. un. n. 13143 del 2022; Cass. n. 2120 del
1996; Cass. n. 1415 del 1999; Cass. n. 7507 del 2001; Cass. n. 23918 del 2006;
Cass. n. 18939 del 2007).
9 La norma in parola è applicabile ogni qualvolta – come nel caso in esame - un evento dannoso, unico rispetto al danneggiato, è causalmente derivato dalle condotte, anche autonome e non identiche, di più persone, e cioè da fatti illeciti anche diversi e temporalmente distinti, purché concorrenti a determinarlo con efficacia di concausa (Cass. n. 9902 del 2000; Cass. n. 2814 del 1999; Cass. n.
1415 del 1999) mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee (Cass. n. 8778
del 2024).
Inoltre, per il realizzarsi della responsabilità solidale è sufficiente che i fatti avvenuti per ultimi, produttivi dell'evento dannoso, siano indotti, secondo una prevedibile evoluzione, da una causa iniziale, che perciò non può scadere al rango di occasione (Cass. n. 3596 del 1997).
Ciò posto, l'unitario evento dannoso lamentato trova – secondo la prospettazione attorea - la propria causa primigenia nella violazione dei doveri di sorveglianza incombenti sui collaboratori della struttura di recupero al momento del fatto descritto nel libello introduttivo del giudizio.
Orbene, all'esito del dibattito processuale, l'ipotesi di responsabilità
valorizzata nell'interesse di risulta pienamente confermata. Parte_1
In tale ottica, viene in rilievo il contributo dichiarativo dell'unico testimone oculare , il quale ha dichiarato di avere visto la parte Testimone_1
attorea intenta a tenere la scala utilizzata da LL IC per conficcare un palo nella terra attraverso l'ausilio di un martello, la cui parte terminale, una
10 volta distaccatasi dal manico, ha attinto il volto dell'attore. Il testimone ha pure riferito dei controlli periodici svolti sugli attrezzi utili allo svolgimento delle attività agricole (“posso riferire di essere a conoscenza dell'evento per cui è
causa, verificatosi, per quanto riguardo, nell'aprile del 2016, per avervi
personalmente assistito in qualità di operatore della comunità al servizio di
giardinaggio e agricoltura;
ricordo che il gruppo del quale l'attore faceva
parte era in quel frangente composto anche da altri utenti, segnatamente tagli
IC e signori e intenti a piantare dei pali in terra per la CP_7 CP_8
coltivazione dei pomodori. Ricordo inoltre che l'attore era stato solo
recentemente aggregato al predetto gruppo, in quanto anteriormente
impiegato presso il servizio pulizie;
infatti, i programmi di recupero vengono
in genere strutturati in conformità delle caratteristiche e attitudini funzionali
dei diversi utenti, compatibilmente alle rispettive motivazioni e
strumentalmente all'auspicato successo del percorso riabilitativo. Al momento
del succitato evento l'attore era impegnato a tener ferma la scala sulla quale
il signor IC, il più anziano del gruppo, si trovava per poter più
agevolmente conficcate il palo in terra grazie ad un martello che, del tutto
accidentalmente, gli sfuggiva di mano andando a colpire il viso dell'attore.
Preciso, ulteriormente, al riguardo che a colpire il viso dell'attore è stata solo
la parte terminale del martello e che, poco prima, avevo raccomandato l'attore
medesimo di posizionarsi alle spalle della scala ma che quest'ultimo,
disattendendo quanto suggeritogli, vi si era posizionato davanti;
preciso,
inoltre, che il LL impegnato a martellare, era anche in precario
equilibrio e che si trattava di una scala a cavalletto con duplice appoggio sul
terreno. Il palo da conficcare in terra era alto circa 1,50 m e dal diametro di un'area esterna alla comunità sebbene in gestione della medesima in virtù di
regolare contratto locatizio;
precisamente, il terreno si trovava fronte strada.
Precedentemente, l'attore non aveva impiegato attrezzi agricoli in quanto era
stato appena aggregato al suddetto gruppo di lavoro;
tali attrezzi vengono
manutenuti regolarmente e sottoposti a periodica verifica di buon
funzionamento, talvolta anche da me personalmente laddove dovesse,
appunto, trattarsi di attrezzi agricoli”).
Differentemente, tutti gli altri testimoni escussi hanno dichiarato di non avere assistito al fatto.
Ed invero, ha riferito di avere appreso del fatto da LL Controparte_9
IC (“preciso di non essermi potuto fisicamente avvicinare al luogo
dell'accaduto in quanto ostacolato dalla presenza di un cancello che separava
l'area in cui avveniva l'attività di giardinaggio da quella in cui mi trovavo;
ho
appreso dal sig. LL che nel tentativo di piantare pali in terra, non ho
avuto modo di constatare visivamente l'estremità superiore dell'attrezzo,
parte in ferro (martello) si era improvvisamente sganciata dal manico,
andando ad impattare il capo dell'attore; non so chi avesse dato l'attrezzo in
questione al LL né da chi l'attore sia stato poi soccorso
immediatamente dopo”). Analogamente, ha rappresentato di Testimone_2
avere acquisito conoscenza del fatto tramite le persone che lo hanno raggiunto in segreteria (“posso riferire dell'evento per cui è causa, in quanto al momento
dello stesso, mi trovavo presso gli uffici di segreteria, poste a circa tre 300 m
di distanza dall'orto teatro dell'evento stesso;
Nell'occasione ricordo che
presso detti uffici è stato condotto il signor che aveva il viso coperto Pt_1
di sangue, poiché, secondo quanto riferito, gli era accidentalmente finito in
volto un martello utilizzato da altro utente della comunità; sono stato
12 successivamente portato a conoscenza del fatto che tali utenti fossero,
nell'occasione, intenti a piantare pali nel predetto orto e ricordo che,
segnatamente, l'attore al quale erano state solo tamponate le ferite riportate,
è stato poi condotto all'ospedale , a mezzo di una vettura Controparte_2
guidata dal signor vettura in dotazione della comunità nonché Pt_2
condotta dal in conformità del programma di recupero che prevede Pt_2
l'impiego degli utenti a fine percorso, quale al momento era lo stesso Pt_2
nelle attività di trasporto e logistica;
ricordo, tuttavia, che nella lettura, oltre
all'attore vi fosse altresì altro utente della comunità, sebbene ne ignori
l'identità. Quanto appena riferito mi è stato comunicato da persona, di cui non
ricordo i nomi. Al momento dell'ingresso in segreteria, dove mi trovavo, oltre
al , era presente il signor , il signor LL e nessun altro Pt_1 Tes_1
per quanto ricordi”).
È chiaro, allora, che e hanno fornito un Controparte_9 Testimone_2
contributo dichiarativo qualificabile in termini di testimonianza indiretta de
relato. Come affermato chiaramente dalla Corte di cassazione nella pronuncia
8358 del 2007, la testimonianza indiretta è la deposizione di persona che ha solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, "de relato actoris" o "de
relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento; i secondi depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché
indiretta, pur potendo assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice,
13 nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (così, più di recente, anche Cass. n. 869 del 2015).
Nel caso in esame, si è al cospetto di testimonianze de relato in genere, che trovano, però, nelle dichiarazioni dell'unico testimone oculare,
[...]
, e nella documentazione sanitaria validi elementi di Parte_3
riscontro [si confrontino, in particolare, il “verbale di accettazione e delle
prestazioni sanitarie” (secondo allegato alla citazione introduttiva)].
Tanto chiarito quanto ai profili dinamici dell'evento dannoso, la responsabilità
risarcitoria dello stesso è certamente ascrivibile all'associazione convenuta ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.
Invero, tra la parte attorea e l'associazione è stato tacitamente perfezionato un contratto atipico, in virtù del quale la convenuta ha assunto l'impegno – da realizzarsi attraverso il proprio personale – non solo di svolgere quelle prestazioni terapeutiche ed educative specificamente funzionali al recupero dell'ospite, ma anche di sorvegliare l'assistito in modo adeguato alle sue condizioni al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne.
Circa il perfezionamento del contratto in parola nessuna specifica ed esigibile contestazione è stata mossa dall'associazione, la quale, in disparte la valorizzazione di profili processuali, ha imperniato il proprio apparato difensivo sulle deduzioni afferenti all'eccezionalità dell'evento e all'imprudenza manifestata dal danneggiato.
Ne deriva – come anticipato - che la responsabilità risarcitoria invocata nell'interesse di è sussumibile entro l'archetipo della Parte_1
responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo, a tal fine,
può essere ascritto al fatto che l'ente, per adempiere ai propri obblighi contrattuali, si avvalga dell'opera dei propri dipendenti o di collaboratori
14 esterni e che la condotta pregiudizievole sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti.
Ed invero, a mente della norma di cui all'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. Detto altrimenti, la convenuta può rispondere, ex art. 1218 c.c., non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa “tout court” incombenti,
ma, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento delle prestazioni di assistenza e sorveglianza degli ospiti da parte dei propri incaricati, ausiliari necessari dell'organizzazione associativa. Tale responsabilità per fatto dell'ausiliario o preposto prescinde, invero, dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, assumendo rilievo fondamentale, piuttosto, la circostanza che dell'opera del terzo l'ente si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio, come nel caso in esame.
Ciò chiarito, giova osservare che, sul piano strutturale del nesso eziologico,
inteso come relazione di causa-effetto tra la condotta e l'evento lesivo
(violazione del diritto;
eventus damni) non vi è distinzione tra illecito extracontrattuale ed illecito contrattuale (inadempimento), se non in relazione al parametro di valutazione che, nel primo caso, deve essere compiuto alla stregua di un giudizio di disvalore-ingiustizia della condotta operato sul paramento del principio del neminem laedere; nel secondo caso invece alla stregua di una mera verifica oggettiva di disformità della prestazione (omessa od inesattamente eseguita) rispetto a quella prevista nel programma negoziale
(inadempimento). La imputazione soggettiva della responsabilità civile deriva,
nel primo caso dall'esito del giudizio di disvalore;
nel secondo caso è già
assunta dalla legge che la configura quale effetto giuridico derivante dall'accertamento dell'inadempimento.
15 Tanto premesso è stato inoltre affermato dalla Corte di cassazione che elementi di peculiarità interni alla responsabilità contrattuale per inadempimento vanno ravvisati con riguardo a quelle particolari prestazioni di "facere" che caratterizzano i contratti d'opera professionali, in cui - diversamente dalle prestazioni contrattuali di "dare" o di "praestare" una res determinata - di regola l'"eventus damni" si situa al di fuori dell'accertato inadempimento,
atteso che l'interesse di colui in favore del quale la prestazione deve essere eseguita, pur costituendo il presupposto necessario del contratto, si colloca tuttavia al di fuori della sfera dell'esigibile e del dovuto, non essendo il professionista in grado di garantire con certezza il risultato finale voluto cui tende - ossia assume carattere strumentale - la prestazione pattuita. Ne deriva una duplicità di interessi coinvolti nel rapporto contrattuale di tipo professionale: un interesse immediato, che è quello di ricevere una prestazione corretta (ossia conforme alle leges artis) e che è tuttavia strumentale al perseguimento dell'interesse sostanziale (principale), consistente nel risultato finale ossia nel conseguimento del "bene della vita" cui tende in realtà il contraente ed al quale è preordinato il programma negoziale. La relazione causale materiale tra condotta ed evento di danno, in tali obbligazioni, va indagata in relazione alla lesione dell'interesse principale, assumendo in tal caso rilievo, la violazione dell'interesse strumentale, come fatto potenzialmente idoneo a cagionare il fallimento dell'obiettivo finale (con eventuali ripercussioni sulla determinazione degli effetti pregiudizievoli ricadenti nella sfera giuridica del cliente: danni-conseguenza), e dunque gravando sul contraente la prova che la prestazione eseguita non era conforme alle "leges artis" e che tale disformità era eziologicamente idonea a determinare l'evento di danno. Soltanto nel caso in cui il creditore ha fornito
16 tale prova, insorge a carico del debitore l'onere della prova liberatoria ex art. 1218 c.c. e cioè, secondo quello che è stato definito "ciclo causale inverso", la prova di avere adempiuto correttamente alla obbligazione o la prova di una causa oggettiva - non imputabile - ed imprevedibile che ha reso impossibile l'adempimento (si confrontino Cass. n. 18392 del 2017; Cass. n. 21008 del
2018; Cass. n. 26700 del 2018; Cass. n. 28991 del 2019).
Ora, ribadito che, nel caso di specie, viene in rilievo un'ipotesi di responsabilità
da inadempimento di una prestazione di “facere”, ossia la cura e la sorveglianza dell'ospite, discendente dal contratto tacitamente perfezionato al momento dell'ingresso dell'attore nella struttura di recupero, va evidenziato che, all'esito del dibattito processuale, è chiaramente emersa la prova dell'omesso controllo della funzionalità dello strumento di lavoro affidato all'ospite e, dunque, dell'inesistenza della condizioni di sicurezza delle attività
svolte anche da . Ed infatti, le censure mosse nell'interesse della Parte_1
parte attorea (si confronti la terza pagina della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c.) non si appuntano, a ben vedere,
sull'omessa esecuzione delle prestazioni di continua sorveglianza degli ospiti e di intervento da parte dei collaboratori dell'ente, bensì sul trascurato controllo della solidità e dell'efficienza del martello utilizzato da LL
IC, fatto che, a ben vedere, neppure risulta specificamente contestato dalla convenuta tra le pieghe della propria comparsa di costituzione e risposta, la quale, sul piano del merito, ha sollecitato il Tribunale a valorizzare solo le circostanze dell'assistenza dell'operatore e il suo pronto intervento.
A ciò si aggiunga che l'onere della prova della condotta colposa dei collaboratori della struttura è stato, in questa sede, assolto pure attraverso la cd. prova presuntiva.
17 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di valutazione della prova, è possibile fare ricorso alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. al fine di valutare la responsabilità ai sensi dell'art. 2054 c.c., giacché anche dette presunzioni sono “prova”, senza che, salvo la cd. “prova legale”, possa istituirsi una gerarchia tra le diverse e relative fonti (si veda Cass. n. 18259 del
2017).
Con riferimento alle presunzioni semplici, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che, ai fini del ricorso ad esse, non occorre che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva (sulla scorta della regola della inferenza necessaria), ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit (in virtù della regola dell'inferenza probabilistica), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché
dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici (Cass. n. 2632 del 2014) o su congetture (Cass. n.
20342 del 2020). Quanto al requisito della gravità, si ritiene che esso implichi la necessità di un elevato grado di attendibilità della presunzione in relazione al convincimento che essa è in grado di produrre in capo al giudice. La
precisione evoca, invece, la non equivocità della prova presuntiva, a cui,
quindi, non può ricorrersi a fini decisori qualora dal ragionamento presuntivo derivino conclusioni contraddittorie e non univocamente riferibili al fatto da provare. Il requisito della precisione, inoltre, impone che i fatti noti non siano vaghi, ma ben determinati (Cass. n. 3646 del 2004). Quanto al requisito della
18 concordanza, infine, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che esso costituisce un elemento non essenziale ma solo eventuale del procedimento logico da cui consegue la presunzione semplice, destinato a trovare applicazione solo in presenza di una pluralità di fatti noti utilizzati dal giudice per risalire al fatto ignorato (Cass. n. 18347 del 2024). La presunzione, invece,
in sé può anche fondarsi su di un solo indizio, purché avente caratteristiche di gravità e precisione (Cass. n. 1377 del 1993). Una volta, infatti, dedotta la presunzione, essa costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass. n. 10847 del 2007).
Sul piano procedimentale, il giudice di merito è chiamato a svolgere due valutazioni: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare,
invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi (Cass. n. 9676 del 2020).
Orbene, applicando le illustrate coordinate ermeneutiche, nel caso di specie si
è al cospetto di un unico indizio – la circostanza del distacco della testa del martello dal suo manico direttamente rappresentata dal testimone oculare (si veda supra) - dotato, in ragione della sua gravità e precisione, di un'indubbia valenza persuasiva circa l'omesso controllo dello stato dell'attrezzo precedentemente al suo utilizzo.
19 La conclusione che precede non potrebbe essere destituita di fondamento alla luce di quanto dichiarato da circa la periodicità dei Testimone_1
controlli e delle verifiche sugli attrezzi agricoli utilizzati dagli ospiti della struttura di recupero (“tali attrezzi vengono manutenuti regolarmente e
sottoposti a periodica verifica di buon funzionamento, talvolta anche da me
personalmente laddove dovesse, appunto, trattarsi di attrezzi agricoli”).
Al riguardo, deve, invero, evidenziarsi che: a) la circostanza dedotta dalla parte convenuta attraverso la formulazione del capitolo “E)” (“Se è vero che gli
attrezzi vengono regolarmente controllati e tenuti in buono stato di
manutenzione e ciclicamente vengono sostituiti allorquando risultano
deteriorati;”) della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n.
2, c.p.c. non risulta, a ben vedere, oggetto di specifica allegazione né nel corpo della comparsa di costituzione né all'interno della memoria di cui all'art. 183,
comma sesto, n. 1, c.p.c.; b) il contributo dichiarativo espresso sul punto dal testimone appare generico e privo di compiuti riferimenti spaziali e temporali,
come tale inidoneo a integrare la piattaforma istruttoria;
c) quanto dichiarato non consente, in ogni caso, di ritenere raggiunta la prova, univoca e pregnante,
dell'assolvimento dei doveri di verifica ascrivibili al personale dell'ente in epoca prossima all'evento lesivo oggetto delle doglianze attoree.
Questo Tribunale ritiene, poi, dimostrato il nesso di causalità materiale tra la l'omissione e l'evento lesivo. Ed invero, applicando il criterio pertinente della tecnica giuridica propria dell'accertamento della responsabilità del diritto civile
(Cass. sez. un. n. 576 del 2008), la quale - a differenza dell'accertamento della responsabilità penale - non richiede la assoluta certezza (intesa come esclusione di qualsiasi ragionevole dubbio) che dal fatto accertato proceda inevitabilmente una determinata conseguenza, ma ritiene sufficiente a fondare
20 il nesso di derivazione causale la applicazione del criterio logico della cd.
"elevata certezza probabilistica", tale per cui un fatto (la condotta omessa),
valutato alla stregua di un complessivo esame di tutte le circostanze concrete,
viene ad essere riconosciuto - tra molteplici altri fatti tutti astrattamente idonei ad integrare "possibili fattori causali" di un determinato evento - come il "più
probabile" fattore genetico, nel senso che l'evento verificatosi può ritenersi
"più probabilmente che non" effetto - conseguenza di quel determinato fatto
(si vedano Cass. n. 10285 del 2009; Cass. n. 10741 del 2009; Cass. n. 15991
del 2011; Cass. n. 13214 del 2012; Cass. n. 21255 del 2013; Cass. n. 9714 del
2020).
In tale ottica, ponendo al posto dell'omissione innanzi censurata il comportamento alternativo dovuto, scilicet il controllo dello stato manutentivo e conservativo del martello affidato all'ospite della struttura, secondo un giudizio contro fattuale, è possibile ritenere che la condotta doverosa omessa avrebbe evitato l'evento lesivo lamentato da , sulla scorta di un Parte_1
giudizio impostato secondo criterio del "più probabile che non" e conformato a uno standard “ (…) di "certezza probabilistica" (che) in materia civile non
può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa-
statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o
pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va
verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di
conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili
in relazione al caso concreto (c. d. probabilità logica o baconiana)” (Cass. n.
584 del 2008; Cass. n. 23197 del 2018; Cass. n. 8114 del 2022).
Nel caso di specie, considerato che, tra i compiti dei collaboratori della struttura, vi è quello – come evidenziato – di verificare, secondo canoni di
21 diligenza e prudenza, gli attrezzi di lavoro affidati agli ospiti, in assenza di altri fattori alternativi, può ritenersi che l'omissione innanzi evidenziata sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe, molto probabilmente, impedito il verificarsi dell'evento stesso.
Accertato il c.d. primo ciclo causale, deve rilevarsi che non risulta neppure la prova dell'adempimento ovvero dell'evenienza per la quale l'inadempimento sia stato determinato dall'impossibilità non imputabile della prestazione (cd.
secondo ciclo causale) (Cass. n. 18392 del 2017, cui sono conformi Cass. n.
5487 del 2019, n. 1045 del 2019, n. 29853 del 2018, nn. 27455, 27449, 27447,
27446 del 30 ottobre 2018, n. 29315 del 2017 e n. 26824 del 2017), in ragione della natura imprevedibile e/o imprevenibile dell'evento lesivo da parte dei collaboratori della struttura. Ed infatti, non è emersa: a) la circostanza dello svolgimento delle operazioni di controllo del martello;
b) la circostanza dell'intimazione a di indossare un casco protettivo e del rifiuto Parte_1
espresso dall'attore; c) la circostanza del compimento, da parte del terzo,
durante le operazioni di giardinaggio, di manovre del tutto anomale, tali da assumere rilevanza in termini di “caso fortuito”, quale fattore, cioè, capace d'innescare una serie causale autonoma o, comunque, produrre un evento tale da rappresentare una conseguenza neppure probabile della colposa omissione posta in essere dai collaboratori della struttura ospitante.
In definitiva, l'associazione dovrà sopportare il peso economico dei danni patiti da ai sensi della lettura coordinata degli artt. 1218 e 1228 Parte_1
c.c.
22 Ad analoga conclusione non può pervenirsi, ex adverso, in relazione alla posizione dell'azienda ospedaliera universitaria “ Controparte_2
.
[...]
In tema, non può che muoversi dalle conclusioni rassegnate dal consulente incaricato di svolgere la consulenza tecnica, ai cui condivisibili rilievi questo giudice ritiene di doversi integralmente riportare, in quanto logicamente e analiticamente argomentati [il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e
qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal
complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in
considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio,
le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante” (si veda, al riguardo,
Cass. n. 1257 del 2012); e ancora: “il giudice del merito non è tenuto ad
esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni
del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse,
sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che
recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di
consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi
a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte
dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (si confrontino Cass. n. 4352 del 2019; Cass. n. 7364 del 2012; Cass. n. 10222 del
2009; Cass. n. 10668 del 2005)].
È appena il caso di osservare, poi, che, quando i fatti da accertare necessitano di specifiche conoscenze tecniche, il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente); in tale ultimo caso, la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova, risultando
23 sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (tra le tante, Cass. n. 6155 del 2009). Di tale tipo è la consulenza svolta nel caso di specie, come è naturale che sia in casi di accertamento della responsabilità medica, per la innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie, non solo alla comprensione dei fatti, ma alla rilevabilità stessa di fatti che, per essere individuati, abbisognano di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche.
Orbene, il percorso motivazionale condotto dal consulente – logico, congruo e ben argomentato - consente a questo Tribunale di potere escludere – secondo il criterio probabilistico innanzi evidenziato - un nesso di causalità materiale tra il trattamento terapeutico posto in essere dai sanitari dell'azienda convenuta
– legata all'attore da un contratto obbligatorio atipico denominato contratto di
“spedalità” o di “assistenza sanitaria” (Cass. sez. un. n. 9556 del 2002 e n. 577
del 2008; Cass. n. 13593 del 2007, Cass. n. 1698 del 2006; Cass. n. 13066 del
2004; Cass. n. 103 del 1999), che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti, rappresentati – come nel caso in esame - dall'accettazione del malato presso la struttura [Cass. n. 8826 del 2007 (“In giurisprudenza di
legittimità si è altresì precisato che, ove non espressamente fornita, ben può
la prova del contratto - stante la libertà di forme in proposito - essere invero
anche tacitamente desunta, in base al comportamento mantenuto dalle parti”)]
- e la patologia riscontrata, scilicet gli esiti della ferita lacero contusa, la cui eziologia è assorbita dal contegno omissivo dei collaboratori dell'associazione.
Sotto tale ultimo angolo prospettico, appare convincente l'apparato argomentativo costruito dall'ausiliario nominato dal Tribunale, il quale, sulla scorta della lettura e valutazione della documentazione in atti, ha escluso che
24 l'evento lesivo abbia determinato un esito patologico diverso dalla ferita lacero contusa evidenziata nel “verbale di accettazione e delle prestazioni sanitarie”
redatto l'11 aprile 2016, a distanza di circa un'ora dall'infortunio.
Dunque, nessuna colpevole omissione diagnostica risulta ascrivibile in capo ai sanitari della struttura ospedaliera.
Sul punto, non convince affatto quanto sostenuto da , secondo Parte_1
cui l'infortunio avrebbe determinato una “frattura con infossamento della
parete anteriore del seno frontale di destra”. A ben vedere, quanto evidenziato nel corpo del referto radiologico del nosocomio di Nocera Inferiore appare chiaramente riferibile a un postumo già consolidato e, pertanto, riconducibile,
sul piano eziologico, a eventi pregiudizievoli diversi rispetto a quello per cui è
causa. Ed invero, le dimissioni dal pronto soccorso del ridetto nosocomio,
disposte, tra l'altro, all'esito del surriferito esame radiologico e della visita neurologica, fanno riferimento a “postumi di traumatismi intracranici senza
menzione di frattura del cranio”, escludendo, dunque, in modo univoco,
proprio sulla scorta della completa valutazione dei referti specialistici
(compreso quello radiologico), un nesso di conseguenzialità tra il trauma patito l'11 aprile 2016 e la frattura del cranio, evidentemente riconducibile ad altro trauma.
Ciò chiarito in relazione all'esclusiva responsabilità dell'associazione, occorre ora quantificare i danni qualificabili in termini di invalidità permanente e temporanea conseguenti alla lesione alla salute.
In tema, giova premettere che il danno biologico da invalidità temporanea e quello da invalidità permanente sono della stessa natura, poiché costituiscono sempre la conseguenza di una lesione dell'integrità psicofisica del soggetto: ciò
che muta è la durata e l'esito del detto danno.
25 Invero, secondo i principi medico-legali, a qualsiasi lesione dell'integrità
psicofisica consegue sempre un periodo di invalidità temporanea, alla quale può conseguire talora un'invalidità permanente. Per l'esattezza l'invalidità
permanente si considera insorta allorché dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, l'individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità.
Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati;
ovvero quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medicolegale di
"invalidità permanente" presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile. Ne
consegue che durante lo stesso individuato periodo di tempo non possano concorrere, come pure ritenuto dai ricorrenti, sia il danno biologico temporaneo che quello permanente.
Solo alla cessazione del primo, può instaurarsi il secondo.
Va, infatti, osservato che il danno biologico da invalidità temporanea costituisce un aspetto della più generale categoria del danno biologico, e può
essere liquidato sia unitamente a quest'ultima, sia separatamente, purché la liquidazione complessiva sia commisurata alla reale entità del danno (Cass. n.
101 del 1999; Cass. n. 3563 del 1996; Cass. n. 10966 del 1998).
Se detti aspetti del danno biologico fossero liquidati contemporaneamente per lo stesso periodo di tempo, si giungerebbe alla duplicazione di liquidazione per lo stesso danno: ciò è estraneo alla tutela aquiliana, che, avendo natura risarcitoria, esclude la possibilità di locupletazione (si veda Cass. n. 3806 del
2004).
Si tratta allora di quantificare i danni subiti dall'attrice, basandosi, ancora una volta, sulla consulenza tecnica in atti che è, a parare di questo giudice, fondata
26 su un percorso motivazionale congruo immune da vizi logici, sviluppato sulla scorta di indagini accurate e tecnicamente corrette.
Ebbene, l'ausiliare – come anticipato - ha riscontrato che, all'esito dell'infortunio, l'attore ha riportato “Esiti cicatriziali di Ferita lacero contusa
regione frontale”, che hanno implicato un periodo di inabilità temporanea totale di dieci giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni trenta e, infine, un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di giorni trenta.
Nell'elaborato, poi, viene dato atto del riscontro di un postumo permanente,
determinabile nella misura del sei per cento.
Ora, per tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali surriferite, è
necessario ricorrere al potere di liquidazione equitativa riconosciuto al giudice dall'art. 1226 c.c., richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c. In particolare, l'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può
essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, "per una parte risponde alla tecnica della fattispecie,
quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di
fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica
del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma
individuale aderente alle circostanze del caso". Più precisamente, "l'art. 1226
richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile,
la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della
parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo.
Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere
del giudice nei termini di valutazione equitativa" (così Cass. n. 10579 del 2021
e, nello stesso senso, Cass. n. 28990 del 2019).
27 Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto,
così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è
espressione. Difatti, "l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c.,
deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso
concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo
intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere
liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari"
(Cass. n. 10579 del 2021; Cass. n. 12408 del 2011).
In tale prospettiva, le tabelle, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all'art. 1226 c.c. e di addivenire ad una quantificazione del danno rispondente ad equità, nell'effettiva esplicazione di poteri discrezionali,
e non già rispondenti ad arbitrio (quand'anche "equo"). E così, in tale prospettiva, ritiene questo giudice, anche alla luce della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (in tal senso si veda Cass. n. 14402 del
2011) di poter fare applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno
non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di Milano (aggiornate da ultimo all'anno 2024), in quanto esse costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o in diminuzione
(si rammenti che non viene in rilievo un'ipotesi di responsabilità sanitaria,
esclusa dal consulente dell'ufficio).
28 Orbene, sulla scorta dei parametri equitativi forniti dalle tabelle richiamate, il danno biologico da invalidità temporanea va liquidato, all'attualità, in complessivi euro 3.737,50, tenendo conto che vanno riconosciuti euro 115,00
per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta, in ragione dei trattamenti praticati, stante la mancata allegazione e prova di peculiarità del caso di specie.
La determinazione del valore monetario dell'invalidità permanente, tenuto conto dell'età dell'attore al momento della stabilizzazione dei postumi (si vedano Cass. n. 3806 del 2004 e Cass. n. 4658 del 2024), ossia all'esito del periodo di invalidità temporanea (45 anni), va determinato nell'importo di euro
11.207,00 espresso in moneta attuale.
In definitiva, il danno non patrimoniale va determinato nella complessiva somma di euro 14.944,50, all'attualità.
Detto importo, però, non risulta corrispondente a quanto spettante alla parte attorea, imponendosene una riduzione.
La piena comprensione dell'assunto che precede richiede una breve riflessione sui recentissimi itinerari interpretativi percorsi dalla giurisprudenza di legittimità. Non potendo, però, in questa sede, fare una digressione sull'evoluzione che, negli ultimi anni, ha interessato la concezione (e la liquidazione) del danno alla salute, sia sufficiente rammentare che il processo di "sistemazione teorica" del danno non patrimoniale non si è arrestato con le pronunce dell'11 novembre del 2008, ma è proseguito nell'elaborazione giurisprudenziale successiva, in seno alla quale ha preso piede, con sempre maggiore consistenza, un orientamento che, incrinando la concezione unitaria messa a punto dalle sezioni unite (all'insegnamento delle sezioni unite si sono,
peraltro uniformate Cass. n. 25351 del 2015; Cass. n. 20111 del 2014; Cass. n. nuovamente scomposto il danno non patrimoniale in due pregiudizi distinti:
uno “interno” all'individuo, rappresentato dalla sofferenza interiore, e uno
“esterno”, dato dalle ripercussioni dell'evento lesivo sulle sue abitudini di vita,
proiettate in una dimensione dinamico-relazionale.
In particolare, la "rimodulazione" dello statuto teorico del danno non patrimoniale si deve soprattutto alle sentenze della Corte di cassazione n. 901
e n. 7513 del 2018.
In dottrina è stato osservato che, tra le pieghe argomentative di queste pronunce, la natura c.d. 'unitaria' del danno non patrimoniale viene intesa come unitarietà del metodo di liquidazione, il quale non può prescindere dalla “reale fenomenologia del danno alla persona”, che ne disvela una "duplice essenza":
la sofferenza interiore (intesa "in tutti i suoi aspetti, quali il dolore, la vergogna,
il rimorso, la disistima di sé, la malinconia, la tristezza"), e il "danno dinamico-
relazionale" (altrimenti detto alla vita di relazione o esistenziale), dato dalla
“significativa alterazione della vita quotidiana”.
Ora, in presenza di lesione della salute, l'acquisita concezione del danno biologico come danno-conseguenza conduce a ritenere che il "danno esistenziale" (o, se si preferisce, "dinamico-relazionale") rappresenti la sintesi descrittiva del manifestarsi del pregiudizio nella vita di relazione del danneggiato, di modo che il riconoscimento di un'autonoma voce a tale titolo costituirebbe una "sicura duplicazione risarcitoria".
In tema, la giurisprudenza di legittimità (da ultimo, vedasi la sentenza della
Corte di cassazione n. 28988 dell'11 novembre 2019), pur movendosi nell'ottica della sovrapposizione del danno biologico e del danno esistenziale
(nel senso della comune afferenza concettuale dei due sintagmi all'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del
30 danneggiato), ha, però, precisato che l'incremento dei valori tabellari cui è
improntata la liquidazione del danno biologico (la c.d. "personalizzazione")
può giustificarsi "soltanto in presenza di circostanze 'specifiche ed eccezionali'
(...) le quali rendano il danno concreto più grave (...) rispetto alle conseguenze
ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone
della stessa età".
Del resto, la conclusione raggiunta dalla giurisprudenza di legittimità è
pienamente aderente all'espresso e non equivoco contenuto del testo dell'art. 138, punto 2, lett. a) del d.lgs. n. 209 del 2005 (cd. codice delle assicurazioni),
secondo cui "per danno biologico si intende la lesione temporanea o
permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di
accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”.
In conclusione, la liquidazione del danno biologico congloba, generalmente, il ristoro delle ripercussioni sulla vita di relazione, salvo l'aumento del ristoro,
fino al trenta per cento, sulla scorta della valutazione della lesione di specifici aspetti dinamico relazionali, correlati, dunque, alle condizioni soggettive del danneggiato (l'art. 138, comma terzo, del codice delle assicurazioni prevede,
infatti, che “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su
specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente
accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto
previsto dalla tabella unica nazionale (...), può essere aumentato dal giudice,
con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del
danneggiato, fino al 30%").
Su diversa direttrice si colloca il danno morale, pregiudizio che non ha fondamento medico-legale, reclamando, quindi, un'autonoma liquidazione,
31 emancipata dalla tradizionale logica ancillare rispetto al danno biologico,
trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, perciò
meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, vedasi Cass. n. 18641 del
2011; Cass. n. 2228 del 2012; Cass. n. 20292 del 2012; Cass. n. 910 del 2018,
Cass. n. 7513 del 2018, Cass. n. 28989 del 2019).
In definitiva, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è
conglobabile nel danno biologico. A tale conclusione la Corte di cassazione giunge non solo sulla scorta di considerazioni ontologiche, ma anche all'esito dell'interpretazione coordinata del nuovo art. 139 del codice delle assicurazioni private (nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 124
del 2017), che, nel far riferimento ai presupposti per la personalizzazione,
menziona sia gli aspetti dinamico-relazionali, sia la sofferenza soggettiva di particolare intensità) e della sentenza della Corte cost. n. 235 del 2014, la quale,
nel consentire un incremento della liquidazione tabellare, fino a un massimo del venti per cento, in considerazione vuoi dei profili dinamico-relazionali,
vuoi della sofferenza interiore, detta una regola eccezionale, applicabile al solo settore delle lesioni micropermanenti, la quale non implicherebbe il disconoscimento del danno morale come figura autonoma di pregiudizio. Per
quel che riguarda, invece, le c.d. macropermanenti, l'art. 138, comma terzo, del ridetto codice fa riferimento – ripetasi - unicamente al profilo dinamico-
relazionale (“qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante
su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e
obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato
secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale (...), può essere
aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni
32 soggettive del danneggiato, fino al 30%"). Ne deriva che il profilo della sofferenza interiore, non trattato dalla norma, può (e deve) essere autonomamente considerato dal giudice al fine di un'autonoma liquidazione del danno morale.
L'assunto è stato riproposto dalla sentenza n. 26304 del 17 ottobre 2019, che,
riprendendo gli argomenti della n. 901 del 2018, ribadisce l'ontologica differenza tra danno morale e danno biologico (i.e., il danno dinamico-
relazionale), da cui discende che il giudice, allorquando è chiamato a risarcire il danno non patrimoniale, non può esimersi dall'esaminare (e, ove concretamente riscontratele, dal liquidare) partitamente ambedue le dimensioni (interna ed esterna) nelle quali esso può manifestarsi, pur tenendo presente la necessità di neutralizzare il rischio di evitare inammissibili duplicazioni risarcitorie, attribuendo al danneggiato il danno "esistenziale", in uno col danno biologico.
In definitiva, la Corte di cassazione afferma che, se c'è lesione della salute, il danno biologico assorbe ogni profilo "esistenziale" (salva, naturalmente, la personalizzazione) e, in aggiunta ad esso, è possibile tributare al danneggiato il solo danno morale. Differentemente, in assenza di danno biologico, la doppia dimensione del pregiudizio sarà data dal danno "relazionale puro", e dal
"danno morale interiore".
Più di recente, però, il percorso interpretativo della Corte di cassazione si è
arricchito di un nuovo e condivisibile passaggio argomentativo relativo alla corretta applicazione delle cd. tabelle di Milano, le quali precludono – osserva la Corte - la considerazione autonoma del danno morale, atteso che le stesse evidenziano, per ogni livello di invalidità, un unico valore che ingloba il
33 risarcimento del danno biologico e di quello morale (si confronti Cass. n.
25164 del 2020).
Il precipitato logico giuridico di quanto precede è rappresentato dal fatto che,
nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum
risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che consentono la liquidazione di entrambe le voci di danno, addivenendo all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno.
Poste queste necessarie premesse di carattere teorico deve evidenziarsi come,
in linea generale, sia per procedere alla personalizzazione del danno biologico,
per dare conto di specifici aspetti dinamico relazionali lesi, che alla liquidazione del danno morale occorre che l'attore abbia assolto due oneri:
quello di allegazione e quello di prova.
Sul piano dell'allegazione, è necessario che l'attore individui quante e di che tipo siano state le conseguenze negative del fatto illecito, sia sul piano del turbamento psichico patito, sub specie, dunque, di danno morale, che sul piano dell'appesantimento del valore tabellare in ragione delle ripercussioni della
34 lesione alla salute sui rapporti familiari o sociali, sull'attività lavorativa o sul tempo libero, ripercussioni che, però, per acquisire rilevanza devono essere diverse e ultronee rispetto a quelle normalmente correlate alla lesione dell'integrità psico – fisica del soggetto.
Sul piano della prova, poi, il danneggiato è chiamato ad asseverare le proprie allegazioni, giovandosi anche delle presunzioni semplici.
Nel caso di specie, l'attrice non ha adempiuto al proprio onere di specifica allegazione, limitandosi a evocare genericamente la categoria del danno morale, senza indicare, al precipuo fine di supportare il giudizio circa la configurazione del danno in discorso, quelle specifiche situazioni di disvalore in grado di suggerire il patimento di un turbamento psichico, che, in quanto appartenente alla dimensione interna dell'individuo, sfugge, di regola, alle prove dirette.
Ancora, non ha neppure indicato quelle specifiche situazioni di Parte_1
disvalore in grado di suggerire la necessaria considerazione di specifici aspetti dinamico relazionali della propria esperienza di vita, pregiudicati dalla lesione
[è noto, infatti, che le peculiari condizioni soggettive legittimanti la personalizzazione del danno biologico devono involgere situazioni relative
«alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla
valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare
obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che,
ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello 24 scambio di
prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (e, dunque,
individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole
compiersi in assenza di dette peculiarità» (vedasi Cass. n. 21939 del 2017)].
35 Sul punto, questo Tribunale condivide l'indirizzo esegetico secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito o da inadempimento contrattuale, la "cosa" oggetto della domanda è il pregiudizio di cui si invochi il ristoro, e gli "elementi di fatto" costitutivi della pretesa sono rappresentati dalla descrizione della perdita che l'attore lamenti di avere patito. Se l'attore,
da un lato, non ha certamente l'onere di designare con un preciso nomen iuris
il danno di cui chiede il risarcimento, ha, dall'altro lato, il dovere di descrivere concretamente i pregiudizi di cui chiede il ristoro (Cass. n. 11353 del 2004;
Cass. n. 13328 del 2015), nella loro identità e individualità ontologica.
“Chi domanda in giudizio il risarcimento del danno ha l'onere – osserva a
Corte di cassazione - di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali
chiede il ristoro, senza limitarsi a formule vuote e stereotipe come la richiesta
di risarcimento dei "danni subiti e subendi". Domande di questo tipo, quando
non ne sia dichiarata la nullità ex art. 164 c.p.c., non fanno sorgere in capo al
giudice alcun obbligo di provvedere in merito al risarcimento dei danni che
fossero descritti concretamente solo in corso di causa (ancora, Cass. n. 13328
cit.).
Del resto, nella logica del processo civile "allegare e provare" sono ἕν διὰ
δυοῖν, cioè uno per mezzo di due. Allegare un fatto nel processo vuol dire formulare un enunciato descrittivo di quel fatto all'interno di un atto difensivo.
Tale enunciato si connota con una pretesa di verità, pur restando il fatto incerto finché il giudice non lo valuti come dimostrato sulla base degli esiti dell'istruzione probatoria. L'allegazione di un fatto, se compiuta entro le barriere preclusive che scandiscono il procedimento, contribuisce alla fissazione del thema decidendum e del thema probandum.
36 Ora, nell'atto introduttivo e nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183,
comma sesto, n. 1, c.p.c. – come già accennato - non è riscontrabile alcuna compiuta e specifica individuazione delle situazioni di disvalore che dovrebbero – almeno secondo l'intenzione dell'attore – suggerire il patimento di sofferenze soggettive ovvero di ulteriori conseguenze pregiudizievoli –
diverse da quelle normalmente correlate alle limitazioni funzionali derivanti dalla lesione alla salute - correlate alla peculiare esperienza di vita (cd.
personalizzazione) della parte attorea.
In definitiva, alla stregua delle osservazioni che precedono, questo giudice ritiene che l'importo innanzi determinato a titolo di danno non patrimoniale correlato all'invalidità permanente, pari a euro 11.207,00, in moneta attuale,
non sia perfettamente rispondente alla concreta entità del pregiudizio patito, in quanto, valorizzando anche la dimensione morale, è idoneo a ristorare la parte di un pregiudizio non compiutamente allegato e, in ogni caso, non fornito di adeguato supporto probatorio.
S'impone, dunque, una variazione equitativa in diminuzione del valore monetario del danno non patrimoniale come sopra determinato, eliminando la componente corrispondente alla sofferenza soggettiva, pari al venticinque per cento (vedasi la quinta pagina della relazione di accompagnamento alla Tabelle
del Tribunale di Milano), id est euro 2.801,875.
Tirando le fila, il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto alla salute – comprensivo del danno biologico permanente (8.405,125) e del danno da invalidità temporanea (3.737,50), in relazione al quale è invece ben possibile presumere il patimento di sofferenza soggettiva, data l'indubbia valenza persuasiva della lesione temporanea del bene salute -, rispetto al quale
37 è stata raggiunta la prova nel presente giudizio, ammonta a euro 12.142,625 in moneta attuale.
In ragione della richiesta formulata, giova rammentare, poi, che nella liquidazione del danno, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi altresì
conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né
sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione,
dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (si veda in tal senso ed ex multis già Cass. sez. un. n. 1712
del 1995, nonché Cass. n. 2796 del 2000).
Orbene, questo giudicante reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., calcolati dalla data dell'evento dannoso (11 aprile 2016) sulla somma frutto della devalutazione, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai (cosiddetto indice “FOI”) alla data dell'11
aprile 2016, di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi, applicati anno per anno, a partire dalla suddetta data (sul fatto - pacifico - che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto, si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. 5287 del 1987 e 5307 del 1984), fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta
38 in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (“FOI”).
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta pubblicazione della sentenza (si vedano in tal senso, Cass. n. 13470
del 1999; Cass. n. 4030 del 1998).
Giova, ora, esaminare la pretesa di garanzia esperita dall'associazione nei confronti dell'assicuratore chiamato in causa, pretesa che non può trovare accoglimento per l'assorbente ragione che il titolo posto a fondamento della domanda non costituisce affatto un contratto di assicurazione della responsabilità civile, bensì un contratto di assicurazione contro i danni patiti dagli assistiti (“Infortuni cumulativa”), ossia gli ospiti della struttura,
inquadrabile nel modello di “assicurazione per conto altrui o per conto di chi
spetta”, delineato dall'art. 1891 c.c. A ben vedere, poi, anche la polizza assicurativa espressamente richiamata da di assicurazione Parte_4
è inquadrabile nel paradigma innanzi delineato
Se così è, dal contratto di assicurazione in parola deriva l'obbligo dell'assicuratore non già di tener indenne e reintegrare il patrimonio dell'assicurato attraverso il pagamento di una somma di danaro pari all'esborso dovuto dall'assicurato stesso in conseguenza di un fatto colposo addebitatogli,
39 bensì di corrispondere all'assicurato – nella specie, diverso dal contraente e identificabile nel soggetto ospite della struttura – una somma a titolo d'indennizzo, obbligo al cospetto del quale si staglia, a ben vedere, un diritto direttamente esercitabile dall'assicurato (Cass. n. 31686 del 2024).
In altri termini, il rischio assicurato non è rappresentato dal peso economico delle statuizioni di condanna al risarcimento del danno emesse in favore dei terzi lesi dal contegno dell'assicurato, bensì l'infortunio patito dall'ospite della struttura, id est . Parte_1
Si aggiunga, poi, che il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto non trova applicazione allorquando il chiamante, senza postulare la esclusione della propria responsabilità (ed anzi presupponendola), faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come causa petendi,
come avviene nel caso in esame, in cui il terzo è stato evocato in garanzia sulla scorta, cioè, della deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto (si confrontino Cass. n. 31066
del 2019; Cass. n. 26208 del 2022).
In definitiva, alla stregua delle osservazioni che precedono, la pretesa rivolta dalla convenuta nei confronti di non Parte_5
merita accoglimento, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore profilo tematico.
Non resta che statuire sulle spese di lite, che si stima equo compensare integralmente tra la parte attorea e i convenuti, in ragione dell'obiettiva controvertibilità degli accertamenti in fatto e del comportamento processuale dell'attore, ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali [deve, infatti, osservarsi che la
40 domanda è stata accolta in misura, in ogni caso, superiore alla proposta conciliativa, ponendo mente alle somme riconosciute a titolo di rivalutazione monetarie e interessi: ciò non consente di applicare la norma di ci all'art. 91
c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 69 del 2009 e applicabile ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, secondo cui il giudice "se accoglie la domanda
in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte
che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese
del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto
disposto dall'art. 92, comma 2"].
Analogamente, pare equa la compensazione delle spese di lite afferenti al rapporto processuale tra l'associazione e l'assicuratore, tenuto conto della palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste.
Da ultimo, i compensi del consulente tecnico dell'ufficio, come liquidati in virtù di separato decreto, vanno posti a definitivo carico di CP_1 [...]
. Controparte_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica,
nella persona del dott. Giulio Fortunato, in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni istanza, eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non espressamente oggetto di trattazione, così provvede:
1) dichiara la responsabilità esclusiva di Controparte_6
nella determinazione dell'evento lesivo per cui è causa;
[...]
2) accoglie in parte la domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale promossa nei confronti di “ Controparte_10
[...]
[...] e, per l'effetto, condanna quest'ultima al pagamento, in favore di
[...]
, della somma complessiva di euro 12.142,625 in moneta Parte_1
attuale, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato alla data del sinistro e, quindi, applicati anno per anno, a partire dall'11 aprile 2016 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
3) rigetta la domanda esperita dall'attore nei confronti di
[...]
”; Controparte_2
4) compensa le spese di lite tra tutte le parti;
5) pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica, come liquidate in virtù di separato decreto, a definitivo carico di
[...]
. Controparte_6
Così deciso in Salerno in data 10 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
42 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10 cm, tipico della coltivazione dei pomodori, il terreno era situato su di
11
21716 del 2013; Cass. n. 11950 del 2013; Cass. n. 15414 del 2011), ha
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