TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentario • 1
- 1. Infiltrazioni d'acqua in condominioStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 24 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/04/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10046 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, proposta da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
Marco Matta, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso
ATTRICE
CONTRO
in persona Controparte_1
dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Michele Poledrini, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E CON LA CHIAMATA DI in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Amalia Cotti, che la rappresenta e difende per procura generale alle liti
TERZA CHIAMATA tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
1 “Conferma le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
- accertare che le infiltrazioni d'acqua presenti all'interno del locale di proprietà della sono riconducibili alla rottura della colonna di scarico Parte_1
delle acque e del pozzetto, posto alla base della colonna di scarico medesima, del
, sito in nella , C.F. Controparte_1 CP_1 Controparte_1
, P.IVA_1
- accertare, per le ragioni di cui in premessa, che i danni subiti dalla
[...]
ammontano complessivamente a € 19.969,40 oltre IVA di legge, come Parte_1
da computo metrico estimativo allegato alla relazione di CTU depositata nel procedimento distinto al
R.G. 9836/2016, Tribunale di Cagliari e, per l'effetto,
- condannare il , C.F. , sito in Controparte_1 P.IVA_1
nella nella persona dell'amministratore di CP_1 Controparte_1
condominio pro tempore, Sig. , con studio in nella Via Controparte_3 CP_1
Tommaseo, 43, al risarcimento dei danni subiti dalla nella Parte_1
misura di € 19.969,40 ovvero quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia;
- con vittoria di competenze e spese, ivi comprese quelle del procedimento di consulenza tecnica preventiva in funzione conciliativa ex art. 696 bis c.p.c., distinto al R.G. 9836/2016,
Tribunale di Cagliari, Giudice dott.ssa Doriana Meloni, della relazione di CTU dell'Ing. e del CTP Ing. ”. Persona_1 Persona_2
Per il convenuto:
“Conferma le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Il è assicurato per la responsabilità Controparte_1
civile con la La società, in forza di quanto previsto nella sezione Controparte_2
III, artt. 8.1, capi a) e b), e 8.2, capi a) e b), del contratto di assicurazione, si è obbligata a tenere indenne il dai danni causati dallo spargimento CP_1
d'acqua o da occlusione o rottura accidentale delle condutture del fabbricato, fino ad un massimo di Euro 15.000,00, per cui il chiede lo CP_1
2 spostamento della prima udienza e l'autorizzazione a citare in giudizio la suddetta società al fine di venire manlevato dalle conseguenze pregiudizievoli che potrebbero derivare al convenuto dal procedimento, qualora fosse accolta la domanda.
Pertanto, il conclude per il rigetto della domanda formulata dalla CP_1
società nei suoi confronti, con vittoria delle spese di giudizio. Parte_1
Si associa all'eccezione di incapacità a testimoniare proposta dalla terza chiamata”.
Per la terza chiamata:
“Conferma la riserva avverso l'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori in data
29/10/2020 e conferma l'eccezione di incapacità dei testi e . Per_2 Tes_1
Conferma le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Cagliari, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione reietta:
a) in via principale rigettare la domanda di e per l'effetto Controparte_4
quella di manleva;
b) in mero subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di dichiarare obbligata a tenere Controparte_4 CP_2
indenne il nei limiti ed alle condizioni di cui al Controparte_1
contratto di assicurazione;
c) in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3 novembre 2017, nelle forme del procedimento sommario di cognizione, la quale proprietaria dell'immobile Parte_2
sito in via Zagabria n. 26/A, adibito a palestra, ha convenuto in giudizio CP_1
il , per sentir accertare le infiltrazioni di acque Controparte_1
nere all'interno dei propri locali e i danni da esse causati e per sentir condannare il convenuto al risarcimento dei danni stessi, per l'ammontare di Euro 19.969,40, oltre a imposta sul valore aggiunto, come da computo metrico estimativo unito alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio svolta in via preventiva, ovvero la somma maggiore o minore accertata, deducendo il verificarsi, nell'anno 2016,
3 delle lamentate infiltrazioni, riconducibili alla rottura della colonna di scarico e del pozzetto posto alla base della medesima, all'interno di un cavedio.
Si è costituito in giudizio il Controparte_1 CP_1
contestando la responsabilità ascritta al medesimo , anziché al CP_1
o alla società gestore del servizio idrico integrato, Controparte_5 CP_6
in relazione a sversamenti da area pubblica, e concludendo per il rigetto della domanda ovvero, previa autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice, per la manleva dalle conseguenze pregiudizievoli dell'eventuale accoglimento della domanda stessa, fino al massimo garantito di
Euro 15.000,00.
Chiamata in causa, si è costituita in giudizio la Controparte_2
aderendo alle difese del convenuto, indicando la liquidazione di una somma
[...]
per i soli danni derivanti dalla colonna discendente, insistendo sul difetto di responsabilità per i danni derivanti, invece, dal pozzetto, costruito su suolo pubblico, e concludendo per il rigetto della domanda ovvero, in subordine, per la determinazione dell'indennizzo, nei limiti ed alle condizioni di cui al contratto di assicurazione.
Il processo, mutato il rito, è proseguito nelle forme ordinarie.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti, prova per interpello e per testi, nonché acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di accertamento tecnico preventivo.
All'udienza del 21 novembre 2024, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I termini della controversia sono i seguenti.
1.1. La ha esposto quanto segue: che i propri locali si Parte_2
trovano in una struttura complessa, la cui proiezione verticale interessa tre distinti condominii, segnatamente ai civici 24, 36 e 42; che nella parte posteriore dello stabile è presente un cavedio, destinato a servizio dell'edificio, all'interno del quale sono presenti, in corrispondenza delle colonne discendenti dei singoli
4 condominii, tre pozzetti;
che per mezzo di questi ultimi le acque delle colonne di scarico sono convogliate in una tubatura, per poi defluire nella rete fognaria;
che le acque della colonna del convenuto defluiscono nel pozzetto posto alla base della medesima e i reflui sono incanalati, quindi, in una tubatura, congiunta a identiche infrastrutture degli altri condominii;
che nell'anno 2016, in corrispondenza del pozzetto posto alla base della colonna di scarico delle acque nere del convenuto, si verificavano, all'interno dei locali di proprietà dell'attrice, copiose infiltrazioni d'acqua e, a causa di esse, ingenti danni alle opere murarie, ai controsoffitti e al parquet; che i locali, inoltre, si presentavano umidi, maleodoranti e malsani;
che a seguito di ricorso per accertamento tecnico preventivo ed alcuni giorni prima dell'inizio delle operazioni peritali, alcuni operai incaricati dal convenuto intervenivano sulla colonna e sul pozzetto;
che secondo il consulente tecnico nominato d'ufficio le infiltrazioni, ormai cessate, erano causate dalla rottura della colonna e del pozzetto;
che i danni al solaio e alla trave in cartongesso, riconducibili alla colonna, sono stati quantificati in Euro
1.100,00 e quelli alla pavimentazione, riconducibili al pozzetto, sono stati quantificati in Euro 18.869,40, oltre a imposta sul valore aggiunto.
1.2. Il Condominio di in ha esposto in replica Controparte_1 CP_1
quanto segue: che mentre in sede di accertamento tecnico preventivo la ricorrente si mostrava indecisa nella individuazione del responsabile, in giudizio esclude proprio i soggetti individuati dal consulente come responsabili delle infiltrazioni, cioè la società e il affermando apoditticamente la CP_6 Controparte_5
responsabilità del convenuto;
che solo pro bono pacis, nell'inerzia del e CP_5
della società più volte chiamati dall'amministratore condominiale a CP_6
intervenire sul pozzetto in questione, il si era determinato a operare CP_1
sul medesimo, senza riconoscersi responsabile per gli sversamenti;
che il CP_5
è il proprietario dell'area su cui insiste la condotta fognaria, compreso il pozzetto di raccolta;
che il nell'anno 2014, affermava che nella stessa area erano CP_5
in programma interventi di manutenzione;
che la società inoltre, CP_6
nell'anno 2015, inviava l'autospurgo per eliminare i liquami dal cavedio, oltre ad affermare essa stessa, nel procedimento precedente, di essere responsabile dei
5 sottoservizi in aree pubbliche.
1.3. La ha esposto in replica quanto segue: Controparte_2
che si debba stabilire se l'attrice sia condomina del Controparte_1
[... ; che le infiltrazioni non siano da ricondurre alle cause indicate dal consulente, trattandosi di danni causati tutti da umidità di risalita per capillarità, determinata dal fatto che le pareti dell'edificio si trovano a diretto contatto con il sottosuolo, senza barriera di impermeabilizzazione;
che anche ad ammettere che le cause siano quelle identificate dal consulente, si debba distinguere tra i danni derivanti dalla colonna discendente, per i quali la compagnia assicuratrice ha versato la somma di Euro 1.500,00, senza riconoscimento di responsabilità ed a scopo conciliativo, e i danni derivanti dal pozzetto, per i quali nessuna responsabilità è sorta a carico del convenuto;
che l'area in cui si trova il pozzetto ricade in un mappale ceduto al ed era dovere del medesimo, quindi, Controparte_5
provvedere alla manutenzione, direttamente o mediante la concessionaria del servizio che si debba distinguere tra pubblica fognatura, di competenza CP_6
del gestore, rete di fognatura privata equiparata a quella pubblica se insistente su suolo pubblico, di competenza del gestore, e rete di fognatura interna ai fabbricati o, comunque, su suolo privato, di competenza del proprietario.
2. I capi delle conclusioni come formulate nell'atto introduttivo ed in seguito precisate, con cui è invocata una pronuncia dichiarativa della responsabilità, segnatamente delle cause e dei danni, ed una consequenziale condanna al risarcimento dei danni stessi, per implicito a titolo extracontrattuale, benché i suddetti capi siano formalmente separati, vanno interpretati nel complesso come una domanda unica ed inscindibile, rivolta contro il soggetto individuato come responsabile, non configurando nella sostanza domande autonome, perché, quando viene esercitata un'azione di condanna al pagamento di somme, da chiunque ed a qualunque titolo, l'accertamento del diritto fatto valere assume carattere strumentale rispetto alla pronuncia richiesta, costituendo un antecedente logico della decisione, sicché o sussistono i presupposti per emanarla o non sussistono, ma non è configurabile, in linea di principio, un autonomo interesse al mero accertamento del diritto in contestazione ed ancor meno dei fatti
6 costitutivi del diritto stesso.
3. La domanda di risarcimento è fondata.
3.1. Per giurisprudenza costante, in tema di danno da cosa in custodia e condominio negli edifici, si affermano i seguenti principi:
a) il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni,
è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde, in base all'art. 2051 cod. civ., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché i danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile, comportanti la concorrente responsabilità del costruttore, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., non potendosi equiparare i difetti originari dell'immobile al caso fortuito, che costituisce l'unica causa di esonero del custode dalla responsabilità; qualora la situazione dannosa sia potenzialmente produttiva di ulteriori danni, il CP_1
può essere obbligato anche a rimuovere le cause del danno stesso (Cass. n. 15291 del 2011; conf. n. 7044 del 2020; cfr. nn. 1674 del 2015, 18187 del 2021, 516 del
2022 e 28253 del 2023, tutte nel senso della posizione di terzo del condomino avente diritto al risarcimento nei confronti del per i danni derivanti CP_1
dall'omessa manutenzione delle parti comuni dell'edificio);
b) ai fini della configurabilità di tale responsabilità, è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, un rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, la quale comporta il potere-dovere di intervento su di essa, di competenza del proprietario (o anche del possessore o detentore); ove venga accertato che la causa dell'umidità da cui è interessato un immobile di proprietà esclusiva sia riconducibile al suolo di proprietà condominiale sul quale poggia l'edificio, eretto a stretto contatto con la terra, dunque ad un bene comune,
e di qui l'umidità si propaghi, attraverso le fondazioni ed i muri maestri della costruzione, in un appartamento, per via della mancata realizzazione di un vespaio diretto ad impedire tale inconveniente, sorge la responsabilità del , CP_1
quale custode, ex art. 2051 cod. civ. (Cass. n. 872 del 2015, in relazione ad acque tracimanti dall'albero fognario usurato ed altre affioranti dal sottosuolo);
7 c) in applicazione della regola generale posta dall'art. 934 cod. civ., secondo cui qualunque costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, la proprietà dei pozzetti di raccolta delle acque piovane non può appartenere ad altri se non al proprietario del suolo su cui sono costruiti;
nel caso in cui sia dedotta la responsabilità per il danno cagionato dalla cosa in custodia di cui all'art. 2051 cod. civ., è compito del giudice di merito accertare la causa delle infiltrazioni e, in particolare, se provengano dalla proprietà esclusiva di uno dei condomini, anche se i pozzetti servono allo smaltimento delle acque piovane tanto del suo fondo quanto dell'edificio condominiale (Cass. n. 6222 del
2005, in relazione ad infiltrazioni causate dal cattivo funzionamento delle condotte pluviali e dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche insistenti in un cortile di proprietà esclusiva).
3.2. Nella specie, l'attrice ha lamentato danni causati ai propri locali dalle infiltrazioni di acque luride provenienti dalla colonna di scarico e dal pozzetto di raccolta posizionato all'interno di un cavedio, destinato a servizio dello stabile al fine di liberarsi dalla responsabilità per le cose comuni in CP_7
custodia, senza dedurre il caso fortuito, il convenuto si è limitato a contestare la proprietà, in capo alla collettività condominiale, del pozzetto indicato come origine delle infiltrazioni, in quanto ricadente in area pubblica, in tesi comunale, e la terza chiamata si è associata a tale difesa, sul rilievo della competenza del gestore del servizio idrico integrato per la manutenzione delle condotte allacciate alla fognatura pubblica.
3.3. Ciò premesso, assumendo per pacifico il prodursi delle descritte infiltrazioni, tanto negli effetti quanto nelle cause, occorre accertare relativamente ad una di esse la titolarità del bene e la conseguente titolarità del dovere di custodia, in dipendenza della proprietà del pozzetto in questione, se sia privata o pubblica, ancorché all'accertamento si debba procedere in via meramente incidentale e con effetto di giudicato limitatamente alle parti in causa.
3.4. Secondo quanto emerge dai titoli d'acquisto, con atto pubblico del 21 aprile 1998, la acquistava da l'unità Parte_2 Persona_3
immobiliare destinata a centro ginnico posta ai piani primo e seminterrato del più
8 ampio fabbricato sito in , allora senza numero (ora civico CP_1 CP_1
26/A), confinante con la proprietà del venditore per più lati e con la via pubblica, censita in catasto al foglio 13, particella 530, subalterni 15 e 28. A sua volta, con atto pubblico del 10 ottobre 1969, acquistava da Persona_3 [...]
e da l'area fabbricabile che formava CP_8 Parte_3
oggetto della convenzione di lottizzazione con il stipulata il 9 Controparte_5
novembre 1968. All'esito dell'edificazione, lo stabile risulta catastalmente interposto a due strisce di terreno di proprietà pubblica, l'una nel fronte, contigua alla strada ), e l'altra nel retro, inedificata ed incolta. Sulle aree in CP_1
mano pubblica, con missiva del 15 settembre 2014, un funzionario comunale riconosceva esser stati assunti, a carico dell'ente locale, gli interventi di manutenzione.
3.5. Secondo quanto emerge dalle riproduzioni fotografiche, la condotta dalla quale proveniva la dispersione è costituita da un tubo in PVC, per scarichi, innestato in un pozzetto d'ispezione, all'altezza del civico 42, nel quale pacificamente vengono convogliate per caduta le acque luride delle unità immobiliari sovrastanti, ed è collocata in senso orizzontale all'interno di un lungo cavedio, costruito internamente in muratura e coperto esternamente da grate, il quale corre in perfetta aderenza al muro posteriore dell'edificio, cioè nella parte retrostante, raggiungibile attraverso un porticato dalla via pubblica.
3.6. Secondo quanto emerge dall'interrogatorio formale dell'amministratore del , è certamente vero che, già nei primi giorni Controparte_1
del mese di maggio 2016, all'interno dei locali di proprietà della Pt_1 Parte_2
si verificavano infiltrazioni d'acqua, con stillicidio e percolazione.
[...]
3.7. Secondo quanto emerge dalle prove testimoniali, assunte da Per_2
e , il primo frequentatore della palestra e il secondo titolare
[...] Testimone_2
di un bar vicino, persone aventi diretta conoscenza dello stato dei luoghi e non aventi, viceversa, diretto interesse in causa, di qui la manifesta infondatezza dell'eccezione di incapacità a testimoniare, le quali hanno entrambe risposto con dichiarazioni coerenti e credibili, oltretutto su circostanze neppure contestate, nel mese di maggio 2016, si verificavano infiltrazioni in corrispondenza del pozzetto
9 posto alla base della colonna di scarico delle acque nere del Controparte_1
, per poi diffondersi nel soffitto, nelle pareti e nel parquet, rendendo
[...]
gli ambienti umidi ed insalubri, finché il fenomeno via via scompariva, dopo che, nel mese di dicembre 2016, venivano eseguiti interventi di riparazione, proprio su quel pozzetto, da parte di un operaio incaricato dall'amministratore del medesimo
. CP_1
3.8. A questo punto, è necessario procedere alla verifica della esistenza ed entità delle denunciate infiltrazioni, delle cause del fenomeno, con particolare riferimento alla titolarità del bene da cui esso derivava, nonché delle spese necessarie per la riduzione in pristino dell'unità immobiliare colpita, secondo i quesiti a suo tempo formulati nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, sulla base della relazione del consulente tecnico nominato d'ufficio, ing. nella quale l'ausiliare ha dato conto delle indagini compiute, Persona_1
ponendo a corredo delle risposte ai quesiti la riproduzione planimetrica e fotografica dello stato dei luoghi.
3.9. Secondo quanto emerge dai rilievi, l'unità immobiliare adibita a palestra è ubicata nel seminterrato, con accesso da via Zagabria n. 26/A, è composta da più sale, in parte pavimentate a listoni in parquet e in laminato, ed è munita di finestre di tipo vasistas, destinate ad arieggiare i locali tramite un cavedio. All'esterno della palestra, sul retro, è presente un'area cortilizia, dove insiste appunto detto cavedio, chiuso nella sommità da un grigliato, per l'intera sua estensione. All'interno di questo cavedio, sono presenti vari pozzetti di raccolta dei liquami fognari, realizzati in calcestruzzo, dove sono convogliati gli scarichi delle unità immobiliari sovrastanti. Esiste anche un pozzetto di raccolta per gli scarichi del , i quali sono poi convogliati, Controparte_1
sempre sul retro, in una linea di scarico insistente sul vialetto d'accesso ad una zona sportiva e, di qui, ad una condotta fognaria, verso piazza Marsiglia. Al momento dell'accesso, la palestra presentava ancora evidenti segni di infiltrazioni, in particolare nella pavimentazione a listoni, nella parte inferiore delle pareti e nelle parti realizzate in cartongesso. Il fenomeno, tuttavia, certamente è cessato, in seguito a lavorazioni eseguite in data anteriore al primo sopralluogo, compiuto il
10 10 gennaio 2017. Queste lavorazioni, come constatato, riguardavano sia la colonna discendente del di , sia la tubazione che CP_1 Controparte_1
confluisce nel pozzetto di raccolta e lo stesso pozzetto a servizio del medesimo
. Allo scopo di accertare se gli interventi siano risolutivi, nel corso CP_1
delle operazioni peritali si è provveduto ad allagare parte del cavedio, in prossimità delle infiltrazioni, utilizzando dei coloranti ed attendendone la diffusione, in modo da lasciare all'acqua il tempo di infiltrarsi. L'esperimento ha dato esito negativo. Neanche nei giorni successivi sono state lamentate ulteriori infiltrazioni. Per tale ragione, l'ausiliare ha ritenuto che il fenomeno fosse riconducibile alla colonna discendente ed al pozzetto indicati.
3.10. Quanto alle cause delle infiltrazioni, sono state individuate due concause: la rottura della tubazione discendente e la perdita dal pozzetto ubicato nel cavedio. Queste circostanze hanno determinato due differenti categorie di danni: dalla tubazione discendente, infiltrazioni nella parte alta della palestra;
dal pozzetto, infiltrazioni nella parte bassa della palestra. Per quanto riguarda la colonna di scarico, l'ausiliare non ha mostrato alcun dubbio nel ricomprenderla tra le parti comuni dell' edificio. Per quanto riguarda il pozzetto di raccolta,
l'ausiliare ha concluso che il terreno su cui insiste sia di proprietà comunale, sulla scorta di una relazione a lui resa da un perito industriale in merito alla situazione catastale dell'area in questione, secondo cui, siccome nella convenzione di lottizzazione le lottizzanti si obbligavano a trasferire al le Controparte_5
particelle destinate a verde pubblico, marciapiedi e strade ed il cavedio ricadrebbe nell'area al foglio 13, mappale 580, allora anche il pozzetto ivi insistente sarebbe pubblico. Inoltre, l'ausiliare giunge a tale conclusione anche per altra via, facendo riferimento ad una disposizione del regolamento del servizio idrico integrato, art.
C.21, secondo cui, siccome il gestore provvede alla manutenzione della rete fognaria su suolo pubblico, allora il bene in questione sarebbe pubblico.
3.11. Quanto ai lavori di ripristino, è stato elaborato un computo metrico estimativo, sia per i danni derivanti dalla colonna di scarico sia per quelli derivanti dal pozzetto di raccolta. Per la prima categoria di interventi, relativi al solaio ed alla finta trave in cartongesso, le spese necessarie per l'eliminazione dei danni
11 sono state determinate in Euro 1.100,00, oltre a imposta sul valore aggiunto. Per la seconda categoria di interventi, relativi ai pavimenti, le spese necessarie per l'eliminazione dei danni sono state determinate in Euro 18.869,40, oltre a imposta sul valore aggiunto. In totale, le spese necessarie ammontano a Euro 19.969,40, oltre a imposta sul valore aggiunto, con la precisazione in questa sede che detta imposta grava con aliquota del 10%, in funzione del tipo d'intervento edilizio, da cui deriva l'importo finale di Euro 21.966,34.
3.12. Alla stregua dei risultati istruttori, valutati nel complesso, l'evento dannoso deve ritenersi imputabile alla collettività condominiale, nella sua interezza, tanto per le infiltrazioni provenienti dalla colonna di scarico quanto per quelle provenienti dal pozzetto di raccolta, per le seguenti ragioni, le quali si aggiungono al presupposto meramente oggettivo per il sorgere della responsabilità derivante dalle cose in custodia ed al difetto di alcuna evenienza anche solo lontanamente riconducibile alla nozione di caso fortuito:
a) la condotta verticale apposta per il deflusso delle acque luride sino al livello stradale non può che rientrare tra gli impianti di proprietà comune, la cui custodia fa carico al , in qualunque parte dell'edificio il manufatto sia CP_1
posizionato, nel fronte o nel retro;
b) la condotta orizzontale adibita al deflusso delle acque luride sino alla fognatura pubblica posta in opera nella parte retrostante, allo scopo di allacciare le condotte interne con quelle esterne e adeguare lo stabile ad un elementare requisito igienico, fin dall'epoca della costruzione, fa sorgere il dovere di custodia a carico del , nei limiti ovviamente dell'area di sedime dell'edificio e CP_1
delle sue pertinenze, di proprietà privata: in verità, il giudizio deve inevitabilmente discostarsi dalla consulenza, in parte qua, perché affetta da un vizio logico e da uno giuridico – la consulenza, come noto, è utile ad agevolare la valutazione degli elementi acquisiti e la risoluzione delle questioni necessitanti specifiche conoscenze, ma nient'affatto vincolante nelle conclusioni – tenuto conto del contrasto con il criterio di residualità del ricorso alle mappe catastali nell'accertamento dei confini, dell'irrilevanza del regolamento contrattuale del servizio pubblico integrato e del contraddittorio sviluppo dell'argomentazione a
12 partire da una premessa, cioè la natura pubblica del cavedio, non verificata e non verificabile con la competenza tecnica del consulente;
lasciata allora in disparte la fognatura pubblica, per nulla coinvolta nel fenomeno di dispersione di reflui al suolo, la decisione deve fondarsi esclusivamente sul fatto che le acque luride raccolte dagli scarichi dei singoli condomini, dopo la caduta nella colonna, passavano attraverso un pozzetto d'ispezione, dal quale poi confluivano nei successivi pozzetti collegati ai tubi discendenti dagli altri condominii, attraverso un unico tubo, posato all'interno di un cavedio, costruito in muratura lungo il margine dell'edificio come sua parte integrante e posto in modo inequivoco a servizio dell'edificio stesso, onde fornire il ricambio d'aria ai locali seminterrati e garantire lo scolo delle acque nere dai locali superiori, con la conseguente natura inequivocabilmente condominiale di tutti questi accessori;
del resto, se si esamina attentamente la convenzione di lottizzazione, acquisita dal consulente, peraltro priva di tavole, nella parte in cui vengono definiti i tratti destinati allo sfruttamento edilizio e quelli destinati alla cessione all'ente locale, le parti non dichiaravano affatto che l'intera rete per lo smaltimento delle acque luride, dopo essere stata costruita dalle lottizzanti, dovesse passare in proprietà al CP_5 bensì solo che tra le “opere di carattere pubblico” dovessero rientrare i “collettori principali di scarico delle acque luride”, dunque non le condotte ad essi affluenti, sicché queste ultime senz'altro transitarono in capo agli acquirenti dei singoli piani e porzioni di piano dell'edificio (cfr. artt. 6 e 10);
c) la risalita di umidità dal terreno per capillarità, infine, altro fenomeno eccepito, per il fatto che le parti strutturali dell'edificio si trovassero a diretto contatto con il sottosuolo, non protette da uno strato impermeabilizzante, se anche questa fosse una concausa, in nessun modo potrebbe liberare il custode dalla sua responsabilità.
3.13. Accertata la lesione, il diritto violato va reintegrato, come richiesto, mediante risarcimento per equivalente, ai fini della riparazione dei danni.
3.14. Per quanto attiene al tantundem pecuniae, le spese di ripristino sono state determinate nel loro preciso ammontare dal consulente nella sua relazione.
3.15. L'importo già calcolato, pari a Euro 21.966,34, deve essere diminuito
13 in ragione del pagamento eseguito dalla terza chiamata nelle more del giudizio di merito, mediante assegno postale, incassato a titolo di acconto in data anteriore e prossima al 15 febbraio 2018, data di scadenza, come dichiarato e documentato, pari a Euro 1.100,00 (il resto, di Euro 400,00, è stato imputato dalla compagnia assicuratrice a spese legali), da devalutarsi, con riferimento al tempo del sinistro, in Euro 1.090,19, fino a concorrenza del residuo di Euro 20.876,15.
3.16. All'importo del risarcimento dovuto, infine, trattandosi di debito di valore, si aggiungono gli interessi legali maturati sulla somma rivalutata anno per anno, a decorrere dalla cessazione del fatto illecito di carattere permanente, risalente al giorno 10 gennaio 2017.
3.17. Sulla somma così liquidata, pari a Euro 27.656,27, sono dovuti gli interessi legali dalla data della decisione al saldo.
4. La domanda di manleva è manifestamente fondata: il convenuto, infatti, essendo pacificamente assicurato per la responsabilità civile derivante dal fabbricato, anche per i danni causati da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di condutture, a ragione pretende di essere tenuto indenne della perdita patrimoniale, commisurata alle somme da pagare alla danneggiata;
le eccezioni opposte in principio di lite al danneggiante dalla compagnia assicuratrice, in riferimento alle limitazioni convenzionali in genere, sono carenti nel complesso del requisito di specificità, non facendo riferimento a precise clausole, in ordine agli eventuali limiti alla pretesa indennitaria, tranne l'esistenza di un massimo indennizzabile, pari a Euro 15.000,00, riconosciuto nella prima difesa da parte dell'assicurato, con la volontaria limitazione della domanda, mentre l'eccezione relativa al diverso ed inferiore massimale pattizio, previsto per i danni arrecati a terzi dagli impianti interrati, pari a Euro 2.500,00, è tardiva, in quanto proposta dalla compagnia assicuratrice soltanto con la comparsa conclusionale, sebbene costituisca un'eccezione in senso stretto, soggetta alle preclusioni e non rilevabile d'ufficio (Cass. n. 16899 del 2023).
5. Conclusivamente, la domanda di risarcimento va accolta e quella di manleva altrettanto.
6. Il regolamento delle le spese di lite, comprese quelle di istruzione
14 preventiva ante causam, dipende dalle posizioni processuali assunte dalle parti.
Nel rapporto tra la danneggiata e il danneggiante, le spese di lite seguono la soccombenza di quest'ultimo e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, determinato in base al criterio del decisum, e della complessiva attività svolta, per il procedimento di accertamento tecnico preventivo in relazione alle fasi di studio, introduttiva ed istruttoria e per il giudizio di merito in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 9
(parametri previgenti), terzo scaglione, e tabella n. 2 (parametri in vigore), quarto scaglione, con l'aggiunta delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con precedente decreto. Nel rapporto tra il danneggiante e la compagnia assicuratrice, le spese di lite seguono la soccombenza di quest'ultima e sono liquidate in dispositivo, secondo analoghi criteri, ma avuto riguardo alla minor somma dovuta, anche qui con l'aggiunta delle spese della consulenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) accoglie la domanda principale e condanna il convenuto Controparte_1
in al pagamento, in favore dell'attrice
[...] CP_1 Parte_2
della somma di Euro 27.656,27, a titolo di risarcimento dei danni da cosa in custodia, già compresi gli interessi legali maturati sulla somma medesima rivalutata anno per anno, a decorrere dal fatto illecito, oltre agli interessi legali dalla data della decisione al saldo;
2) accoglie la domanda trasversale e condanna la terza chiamata
[...]
al pagamento, in favore del convenuto Controparte_2 Controparte_1
in della minor somma di Euro 15.000,00, a titolo di
[...] CP_1
indennizzo, in dipendenza della responsabilità nei confronti dell'attrice Pt_2
oltre agli interessi legali dalla data della decisione al saldo;
Parte_2
3) condanna il convenuto al Controparte_1 CP_1
rimborso, in favore dell'attrice delle spese di lite, che liquida Parte_2
per il procedimento di accertamento tecnico preventivo in Euro 2.910,00, a titolo
15 di compensi, ed in Euro 286,00, a titolo di esborsi, e per il giudizio di merito in
Euro 7.616,00, a titolo di compensi, ed in Euro 264,00, a titolo di esborsi, in ogni caso oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge, ponendo a carico del convenuto, altresì, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con precedente decreto;
4) condanna la terza chiamata al rimborso, in Controparte_2
favore del convenuto in delle spese di Controparte_1 CP_1
lite, che liquida per il procedimento di accertamento tecnico preventivo in Euro
2.225,00, a titolo di compensi, e per il giudizio di merito in Euro 5.077,00, a titolo di compensi, ed in Euro 118,50, a titolo di esborsi, in ogni caso oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge, ponendo a carico della terza chiamata, altresì, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con precedente decreto.
Così deciso in Cagliari, il 31 marzo 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10046 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, proposta da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
Marco Matta, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso
ATTRICE
CONTRO
in persona Controparte_1
dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Michele Poledrini, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E CON LA CHIAMATA DI in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Amalia Cotti, che la rappresenta e difende per procura generale alle liti
TERZA CHIAMATA tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
1 “Conferma le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
- accertare che le infiltrazioni d'acqua presenti all'interno del locale di proprietà della sono riconducibili alla rottura della colonna di scarico Parte_1
delle acque e del pozzetto, posto alla base della colonna di scarico medesima, del
, sito in nella , C.F. Controparte_1 CP_1 Controparte_1
, P.IVA_1
- accertare, per le ragioni di cui in premessa, che i danni subiti dalla
[...]
ammontano complessivamente a € 19.969,40 oltre IVA di legge, come Parte_1
da computo metrico estimativo allegato alla relazione di CTU depositata nel procedimento distinto al
R.G. 9836/2016, Tribunale di Cagliari e, per l'effetto,
- condannare il , C.F. , sito in Controparte_1 P.IVA_1
nella nella persona dell'amministratore di CP_1 Controparte_1
condominio pro tempore, Sig. , con studio in nella Via Controparte_3 CP_1
Tommaseo, 43, al risarcimento dei danni subiti dalla nella Parte_1
misura di € 19.969,40 ovvero quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia;
- con vittoria di competenze e spese, ivi comprese quelle del procedimento di consulenza tecnica preventiva in funzione conciliativa ex art. 696 bis c.p.c., distinto al R.G. 9836/2016,
Tribunale di Cagliari, Giudice dott.ssa Doriana Meloni, della relazione di CTU dell'Ing. e del CTP Ing. ”. Persona_1 Persona_2
Per il convenuto:
“Conferma le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Il è assicurato per la responsabilità Controparte_1
civile con la La società, in forza di quanto previsto nella sezione Controparte_2
III, artt. 8.1, capi a) e b), e 8.2, capi a) e b), del contratto di assicurazione, si è obbligata a tenere indenne il dai danni causati dallo spargimento CP_1
d'acqua o da occlusione o rottura accidentale delle condutture del fabbricato, fino ad un massimo di Euro 15.000,00, per cui il chiede lo CP_1
2 spostamento della prima udienza e l'autorizzazione a citare in giudizio la suddetta società al fine di venire manlevato dalle conseguenze pregiudizievoli che potrebbero derivare al convenuto dal procedimento, qualora fosse accolta la domanda.
Pertanto, il conclude per il rigetto della domanda formulata dalla CP_1
società nei suoi confronti, con vittoria delle spese di giudizio. Parte_1
Si associa all'eccezione di incapacità a testimoniare proposta dalla terza chiamata”.
Per la terza chiamata:
“Conferma la riserva avverso l'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori in data
29/10/2020 e conferma l'eccezione di incapacità dei testi e . Per_2 Tes_1
Conferma le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Cagliari, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione reietta:
a) in via principale rigettare la domanda di e per l'effetto Controparte_4
quella di manleva;
b) in mero subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di dichiarare obbligata a tenere Controparte_4 CP_2
indenne il nei limiti ed alle condizioni di cui al Controparte_1
contratto di assicurazione;
c) in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3 novembre 2017, nelle forme del procedimento sommario di cognizione, la quale proprietaria dell'immobile Parte_2
sito in via Zagabria n. 26/A, adibito a palestra, ha convenuto in giudizio CP_1
il , per sentir accertare le infiltrazioni di acque Controparte_1
nere all'interno dei propri locali e i danni da esse causati e per sentir condannare il convenuto al risarcimento dei danni stessi, per l'ammontare di Euro 19.969,40, oltre a imposta sul valore aggiunto, come da computo metrico estimativo unito alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio svolta in via preventiva, ovvero la somma maggiore o minore accertata, deducendo il verificarsi, nell'anno 2016,
3 delle lamentate infiltrazioni, riconducibili alla rottura della colonna di scarico e del pozzetto posto alla base della medesima, all'interno di un cavedio.
Si è costituito in giudizio il Controparte_1 CP_1
contestando la responsabilità ascritta al medesimo , anziché al CP_1
o alla società gestore del servizio idrico integrato, Controparte_5 CP_6
in relazione a sversamenti da area pubblica, e concludendo per il rigetto della domanda ovvero, previa autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice, per la manleva dalle conseguenze pregiudizievoli dell'eventuale accoglimento della domanda stessa, fino al massimo garantito di
Euro 15.000,00.
Chiamata in causa, si è costituita in giudizio la Controparte_2
aderendo alle difese del convenuto, indicando la liquidazione di una somma
[...]
per i soli danni derivanti dalla colonna discendente, insistendo sul difetto di responsabilità per i danni derivanti, invece, dal pozzetto, costruito su suolo pubblico, e concludendo per il rigetto della domanda ovvero, in subordine, per la determinazione dell'indennizzo, nei limiti ed alle condizioni di cui al contratto di assicurazione.
Il processo, mutato il rito, è proseguito nelle forme ordinarie.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti, prova per interpello e per testi, nonché acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di accertamento tecnico preventivo.
All'udienza del 21 novembre 2024, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I termini della controversia sono i seguenti.
1.1. La ha esposto quanto segue: che i propri locali si Parte_2
trovano in una struttura complessa, la cui proiezione verticale interessa tre distinti condominii, segnatamente ai civici 24, 36 e 42; che nella parte posteriore dello stabile è presente un cavedio, destinato a servizio dell'edificio, all'interno del quale sono presenti, in corrispondenza delle colonne discendenti dei singoli
4 condominii, tre pozzetti;
che per mezzo di questi ultimi le acque delle colonne di scarico sono convogliate in una tubatura, per poi defluire nella rete fognaria;
che le acque della colonna del convenuto defluiscono nel pozzetto posto alla base della medesima e i reflui sono incanalati, quindi, in una tubatura, congiunta a identiche infrastrutture degli altri condominii;
che nell'anno 2016, in corrispondenza del pozzetto posto alla base della colonna di scarico delle acque nere del convenuto, si verificavano, all'interno dei locali di proprietà dell'attrice, copiose infiltrazioni d'acqua e, a causa di esse, ingenti danni alle opere murarie, ai controsoffitti e al parquet; che i locali, inoltre, si presentavano umidi, maleodoranti e malsani;
che a seguito di ricorso per accertamento tecnico preventivo ed alcuni giorni prima dell'inizio delle operazioni peritali, alcuni operai incaricati dal convenuto intervenivano sulla colonna e sul pozzetto;
che secondo il consulente tecnico nominato d'ufficio le infiltrazioni, ormai cessate, erano causate dalla rottura della colonna e del pozzetto;
che i danni al solaio e alla trave in cartongesso, riconducibili alla colonna, sono stati quantificati in Euro
1.100,00 e quelli alla pavimentazione, riconducibili al pozzetto, sono stati quantificati in Euro 18.869,40, oltre a imposta sul valore aggiunto.
1.2. Il Condominio di in ha esposto in replica Controparte_1 CP_1
quanto segue: che mentre in sede di accertamento tecnico preventivo la ricorrente si mostrava indecisa nella individuazione del responsabile, in giudizio esclude proprio i soggetti individuati dal consulente come responsabili delle infiltrazioni, cioè la società e il affermando apoditticamente la CP_6 Controparte_5
responsabilità del convenuto;
che solo pro bono pacis, nell'inerzia del e CP_5
della società più volte chiamati dall'amministratore condominiale a CP_6
intervenire sul pozzetto in questione, il si era determinato a operare CP_1
sul medesimo, senza riconoscersi responsabile per gli sversamenti;
che il CP_5
è il proprietario dell'area su cui insiste la condotta fognaria, compreso il pozzetto di raccolta;
che il nell'anno 2014, affermava che nella stessa area erano CP_5
in programma interventi di manutenzione;
che la società inoltre, CP_6
nell'anno 2015, inviava l'autospurgo per eliminare i liquami dal cavedio, oltre ad affermare essa stessa, nel procedimento precedente, di essere responsabile dei
5 sottoservizi in aree pubbliche.
1.3. La ha esposto in replica quanto segue: Controparte_2
che si debba stabilire se l'attrice sia condomina del Controparte_1
[... ; che le infiltrazioni non siano da ricondurre alle cause indicate dal consulente, trattandosi di danni causati tutti da umidità di risalita per capillarità, determinata dal fatto che le pareti dell'edificio si trovano a diretto contatto con il sottosuolo, senza barriera di impermeabilizzazione;
che anche ad ammettere che le cause siano quelle identificate dal consulente, si debba distinguere tra i danni derivanti dalla colonna discendente, per i quali la compagnia assicuratrice ha versato la somma di Euro 1.500,00, senza riconoscimento di responsabilità ed a scopo conciliativo, e i danni derivanti dal pozzetto, per i quali nessuna responsabilità è sorta a carico del convenuto;
che l'area in cui si trova il pozzetto ricade in un mappale ceduto al ed era dovere del medesimo, quindi, Controparte_5
provvedere alla manutenzione, direttamente o mediante la concessionaria del servizio che si debba distinguere tra pubblica fognatura, di competenza CP_6
del gestore, rete di fognatura privata equiparata a quella pubblica se insistente su suolo pubblico, di competenza del gestore, e rete di fognatura interna ai fabbricati o, comunque, su suolo privato, di competenza del proprietario.
2. I capi delle conclusioni come formulate nell'atto introduttivo ed in seguito precisate, con cui è invocata una pronuncia dichiarativa della responsabilità, segnatamente delle cause e dei danni, ed una consequenziale condanna al risarcimento dei danni stessi, per implicito a titolo extracontrattuale, benché i suddetti capi siano formalmente separati, vanno interpretati nel complesso come una domanda unica ed inscindibile, rivolta contro il soggetto individuato come responsabile, non configurando nella sostanza domande autonome, perché, quando viene esercitata un'azione di condanna al pagamento di somme, da chiunque ed a qualunque titolo, l'accertamento del diritto fatto valere assume carattere strumentale rispetto alla pronuncia richiesta, costituendo un antecedente logico della decisione, sicché o sussistono i presupposti per emanarla o non sussistono, ma non è configurabile, in linea di principio, un autonomo interesse al mero accertamento del diritto in contestazione ed ancor meno dei fatti
6 costitutivi del diritto stesso.
3. La domanda di risarcimento è fondata.
3.1. Per giurisprudenza costante, in tema di danno da cosa in custodia e condominio negli edifici, si affermano i seguenti principi:
a) il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni,
è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde, in base all'art. 2051 cod. civ., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché i danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile, comportanti la concorrente responsabilità del costruttore, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., non potendosi equiparare i difetti originari dell'immobile al caso fortuito, che costituisce l'unica causa di esonero del custode dalla responsabilità; qualora la situazione dannosa sia potenzialmente produttiva di ulteriori danni, il CP_1
può essere obbligato anche a rimuovere le cause del danno stesso (Cass. n. 15291 del 2011; conf. n. 7044 del 2020; cfr. nn. 1674 del 2015, 18187 del 2021, 516 del
2022 e 28253 del 2023, tutte nel senso della posizione di terzo del condomino avente diritto al risarcimento nei confronti del per i danni derivanti CP_1
dall'omessa manutenzione delle parti comuni dell'edificio);
b) ai fini della configurabilità di tale responsabilità, è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, un rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, la quale comporta il potere-dovere di intervento su di essa, di competenza del proprietario (o anche del possessore o detentore); ove venga accertato che la causa dell'umidità da cui è interessato un immobile di proprietà esclusiva sia riconducibile al suolo di proprietà condominiale sul quale poggia l'edificio, eretto a stretto contatto con la terra, dunque ad un bene comune,
e di qui l'umidità si propaghi, attraverso le fondazioni ed i muri maestri della costruzione, in un appartamento, per via della mancata realizzazione di un vespaio diretto ad impedire tale inconveniente, sorge la responsabilità del , CP_1
quale custode, ex art. 2051 cod. civ. (Cass. n. 872 del 2015, in relazione ad acque tracimanti dall'albero fognario usurato ed altre affioranti dal sottosuolo);
7 c) in applicazione della regola generale posta dall'art. 934 cod. civ., secondo cui qualunque costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, la proprietà dei pozzetti di raccolta delle acque piovane non può appartenere ad altri se non al proprietario del suolo su cui sono costruiti;
nel caso in cui sia dedotta la responsabilità per il danno cagionato dalla cosa in custodia di cui all'art. 2051 cod. civ., è compito del giudice di merito accertare la causa delle infiltrazioni e, in particolare, se provengano dalla proprietà esclusiva di uno dei condomini, anche se i pozzetti servono allo smaltimento delle acque piovane tanto del suo fondo quanto dell'edificio condominiale (Cass. n. 6222 del
2005, in relazione ad infiltrazioni causate dal cattivo funzionamento delle condotte pluviali e dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche insistenti in un cortile di proprietà esclusiva).
3.2. Nella specie, l'attrice ha lamentato danni causati ai propri locali dalle infiltrazioni di acque luride provenienti dalla colonna di scarico e dal pozzetto di raccolta posizionato all'interno di un cavedio, destinato a servizio dello stabile al fine di liberarsi dalla responsabilità per le cose comuni in CP_7
custodia, senza dedurre il caso fortuito, il convenuto si è limitato a contestare la proprietà, in capo alla collettività condominiale, del pozzetto indicato come origine delle infiltrazioni, in quanto ricadente in area pubblica, in tesi comunale, e la terza chiamata si è associata a tale difesa, sul rilievo della competenza del gestore del servizio idrico integrato per la manutenzione delle condotte allacciate alla fognatura pubblica.
3.3. Ciò premesso, assumendo per pacifico il prodursi delle descritte infiltrazioni, tanto negli effetti quanto nelle cause, occorre accertare relativamente ad una di esse la titolarità del bene e la conseguente titolarità del dovere di custodia, in dipendenza della proprietà del pozzetto in questione, se sia privata o pubblica, ancorché all'accertamento si debba procedere in via meramente incidentale e con effetto di giudicato limitatamente alle parti in causa.
3.4. Secondo quanto emerge dai titoli d'acquisto, con atto pubblico del 21 aprile 1998, la acquistava da l'unità Parte_2 Persona_3
immobiliare destinata a centro ginnico posta ai piani primo e seminterrato del più
8 ampio fabbricato sito in , allora senza numero (ora civico CP_1 CP_1
26/A), confinante con la proprietà del venditore per più lati e con la via pubblica, censita in catasto al foglio 13, particella 530, subalterni 15 e 28. A sua volta, con atto pubblico del 10 ottobre 1969, acquistava da Persona_3 [...]
e da l'area fabbricabile che formava CP_8 Parte_3
oggetto della convenzione di lottizzazione con il stipulata il 9 Controparte_5
novembre 1968. All'esito dell'edificazione, lo stabile risulta catastalmente interposto a due strisce di terreno di proprietà pubblica, l'una nel fronte, contigua alla strada ), e l'altra nel retro, inedificata ed incolta. Sulle aree in CP_1
mano pubblica, con missiva del 15 settembre 2014, un funzionario comunale riconosceva esser stati assunti, a carico dell'ente locale, gli interventi di manutenzione.
3.5. Secondo quanto emerge dalle riproduzioni fotografiche, la condotta dalla quale proveniva la dispersione è costituita da un tubo in PVC, per scarichi, innestato in un pozzetto d'ispezione, all'altezza del civico 42, nel quale pacificamente vengono convogliate per caduta le acque luride delle unità immobiliari sovrastanti, ed è collocata in senso orizzontale all'interno di un lungo cavedio, costruito internamente in muratura e coperto esternamente da grate, il quale corre in perfetta aderenza al muro posteriore dell'edificio, cioè nella parte retrostante, raggiungibile attraverso un porticato dalla via pubblica.
3.6. Secondo quanto emerge dall'interrogatorio formale dell'amministratore del , è certamente vero che, già nei primi giorni Controparte_1
del mese di maggio 2016, all'interno dei locali di proprietà della Pt_1 Parte_2
si verificavano infiltrazioni d'acqua, con stillicidio e percolazione.
[...]
3.7. Secondo quanto emerge dalle prove testimoniali, assunte da Per_2
e , il primo frequentatore della palestra e il secondo titolare
[...] Testimone_2
di un bar vicino, persone aventi diretta conoscenza dello stato dei luoghi e non aventi, viceversa, diretto interesse in causa, di qui la manifesta infondatezza dell'eccezione di incapacità a testimoniare, le quali hanno entrambe risposto con dichiarazioni coerenti e credibili, oltretutto su circostanze neppure contestate, nel mese di maggio 2016, si verificavano infiltrazioni in corrispondenza del pozzetto
9 posto alla base della colonna di scarico delle acque nere del Controparte_1
, per poi diffondersi nel soffitto, nelle pareti e nel parquet, rendendo
[...]
gli ambienti umidi ed insalubri, finché il fenomeno via via scompariva, dopo che, nel mese di dicembre 2016, venivano eseguiti interventi di riparazione, proprio su quel pozzetto, da parte di un operaio incaricato dall'amministratore del medesimo
. CP_1
3.8. A questo punto, è necessario procedere alla verifica della esistenza ed entità delle denunciate infiltrazioni, delle cause del fenomeno, con particolare riferimento alla titolarità del bene da cui esso derivava, nonché delle spese necessarie per la riduzione in pristino dell'unità immobiliare colpita, secondo i quesiti a suo tempo formulati nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, sulla base della relazione del consulente tecnico nominato d'ufficio, ing. nella quale l'ausiliare ha dato conto delle indagini compiute, Persona_1
ponendo a corredo delle risposte ai quesiti la riproduzione planimetrica e fotografica dello stato dei luoghi.
3.9. Secondo quanto emerge dai rilievi, l'unità immobiliare adibita a palestra è ubicata nel seminterrato, con accesso da via Zagabria n. 26/A, è composta da più sale, in parte pavimentate a listoni in parquet e in laminato, ed è munita di finestre di tipo vasistas, destinate ad arieggiare i locali tramite un cavedio. All'esterno della palestra, sul retro, è presente un'area cortilizia, dove insiste appunto detto cavedio, chiuso nella sommità da un grigliato, per l'intera sua estensione. All'interno di questo cavedio, sono presenti vari pozzetti di raccolta dei liquami fognari, realizzati in calcestruzzo, dove sono convogliati gli scarichi delle unità immobiliari sovrastanti. Esiste anche un pozzetto di raccolta per gli scarichi del , i quali sono poi convogliati, Controparte_1
sempre sul retro, in una linea di scarico insistente sul vialetto d'accesso ad una zona sportiva e, di qui, ad una condotta fognaria, verso piazza Marsiglia. Al momento dell'accesso, la palestra presentava ancora evidenti segni di infiltrazioni, in particolare nella pavimentazione a listoni, nella parte inferiore delle pareti e nelle parti realizzate in cartongesso. Il fenomeno, tuttavia, certamente è cessato, in seguito a lavorazioni eseguite in data anteriore al primo sopralluogo, compiuto il
10 10 gennaio 2017. Queste lavorazioni, come constatato, riguardavano sia la colonna discendente del di , sia la tubazione che CP_1 Controparte_1
confluisce nel pozzetto di raccolta e lo stesso pozzetto a servizio del medesimo
. Allo scopo di accertare se gli interventi siano risolutivi, nel corso CP_1
delle operazioni peritali si è provveduto ad allagare parte del cavedio, in prossimità delle infiltrazioni, utilizzando dei coloranti ed attendendone la diffusione, in modo da lasciare all'acqua il tempo di infiltrarsi. L'esperimento ha dato esito negativo. Neanche nei giorni successivi sono state lamentate ulteriori infiltrazioni. Per tale ragione, l'ausiliare ha ritenuto che il fenomeno fosse riconducibile alla colonna discendente ed al pozzetto indicati.
3.10. Quanto alle cause delle infiltrazioni, sono state individuate due concause: la rottura della tubazione discendente e la perdita dal pozzetto ubicato nel cavedio. Queste circostanze hanno determinato due differenti categorie di danni: dalla tubazione discendente, infiltrazioni nella parte alta della palestra;
dal pozzetto, infiltrazioni nella parte bassa della palestra. Per quanto riguarda la colonna di scarico, l'ausiliare non ha mostrato alcun dubbio nel ricomprenderla tra le parti comuni dell' edificio. Per quanto riguarda il pozzetto di raccolta,
l'ausiliare ha concluso che il terreno su cui insiste sia di proprietà comunale, sulla scorta di una relazione a lui resa da un perito industriale in merito alla situazione catastale dell'area in questione, secondo cui, siccome nella convenzione di lottizzazione le lottizzanti si obbligavano a trasferire al le Controparte_5
particelle destinate a verde pubblico, marciapiedi e strade ed il cavedio ricadrebbe nell'area al foglio 13, mappale 580, allora anche il pozzetto ivi insistente sarebbe pubblico. Inoltre, l'ausiliare giunge a tale conclusione anche per altra via, facendo riferimento ad una disposizione del regolamento del servizio idrico integrato, art.
C.21, secondo cui, siccome il gestore provvede alla manutenzione della rete fognaria su suolo pubblico, allora il bene in questione sarebbe pubblico.
3.11. Quanto ai lavori di ripristino, è stato elaborato un computo metrico estimativo, sia per i danni derivanti dalla colonna di scarico sia per quelli derivanti dal pozzetto di raccolta. Per la prima categoria di interventi, relativi al solaio ed alla finta trave in cartongesso, le spese necessarie per l'eliminazione dei danni
11 sono state determinate in Euro 1.100,00, oltre a imposta sul valore aggiunto. Per la seconda categoria di interventi, relativi ai pavimenti, le spese necessarie per l'eliminazione dei danni sono state determinate in Euro 18.869,40, oltre a imposta sul valore aggiunto. In totale, le spese necessarie ammontano a Euro 19.969,40, oltre a imposta sul valore aggiunto, con la precisazione in questa sede che detta imposta grava con aliquota del 10%, in funzione del tipo d'intervento edilizio, da cui deriva l'importo finale di Euro 21.966,34.
3.12. Alla stregua dei risultati istruttori, valutati nel complesso, l'evento dannoso deve ritenersi imputabile alla collettività condominiale, nella sua interezza, tanto per le infiltrazioni provenienti dalla colonna di scarico quanto per quelle provenienti dal pozzetto di raccolta, per le seguenti ragioni, le quali si aggiungono al presupposto meramente oggettivo per il sorgere della responsabilità derivante dalle cose in custodia ed al difetto di alcuna evenienza anche solo lontanamente riconducibile alla nozione di caso fortuito:
a) la condotta verticale apposta per il deflusso delle acque luride sino al livello stradale non può che rientrare tra gli impianti di proprietà comune, la cui custodia fa carico al , in qualunque parte dell'edificio il manufatto sia CP_1
posizionato, nel fronte o nel retro;
b) la condotta orizzontale adibita al deflusso delle acque luride sino alla fognatura pubblica posta in opera nella parte retrostante, allo scopo di allacciare le condotte interne con quelle esterne e adeguare lo stabile ad un elementare requisito igienico, fin dall'epoca della costruzione, fa sorgere il dovere di custodia a carico del , nei limiti ovviamente dell'area di sedime dell'edificio e CP_1
delle sue pertinenze, di proprietà privata: in verità, il giudizio deve inevitabilmente discostarsi dalla consulenza, in parte qua, perché affetta da un vizio logico e da uno giuridico – la consulenza, come noto, è utile ad agevolare la valutazione degli elementi acquisiti e la risoluzione delle questioni necessitanti specifiche conoscenze, ma nient'affatto vincolante nelle conclusioni – tenuto conto del contrasto con il criterio di residualità del ricorso alle mappe catastali nell'accertamento dei confini, dell'irrilevanza del regolamento contrattuale del servizio pubblico integrato e del contraddittorio sviluppo dell'argomentazione a
12 partire da una premessa, cioè la natura pubblica del cavedio, non verificata e non verificabile con la competenza tecnica del consulente;
lasciata allora in disparte la fognatura pubblica, per nulla coinvolta nel fenomeno di dispersione di reflui al suolo, la decisione deve fondarsi esclusivamente sul fatto che le acque luride raccolte dagli scarichi dei singoli condomini, dopo la caduta nella colonna, passavano attraverso un pozzetto d'ispezione, dal quale poi confluivano nei successivi pozzetti collegati ai tubi discendenti dagli altri condominii, attraverso un unico tubo, posato all'interno di un cavedio, costruito in muratura lungo il margine dell'edificio come sua parte integrante e posto in modo inequivoco a servizio dell'edificio stesso, onde fornire il ricambio d'aria ai locali seminterrati e garantire lo scolo delle acque nere dai locali superiori, con la conseguente natura inequivocabilmente condominiale di tutti questi accessori;
del resto, se si esamina attentamente la convenzione di lottizzazione, acquisita dal consulente, peraltro priva di tavole, nella parte in cui vengono definiti i tratti destinati allo sfruttamento edilizio e quelli destinati alla cessione all'ente locale, le parti non dichiaravano affatto che l'intera rete per lo smaltimento delle acque luride, dopo essere stata costruita dalle lottizzanti, dovesse passare in proprietà al CP_5 bensì solo che tra le “opere di carattere pubblico” dovessero rientrare i “collettori principali di scarico delle acque luride”, dunque non le condotte ad essi affluenti, sicché queste ultime senz'altro transitarono in capo agli acquirenti dei singoli piani e porzioni di piano dell'edificio (cfr. artt. 6 e 10);
c) la risalita di umidità dal terreno per capillarità, infine, altro fenomeno eccepito, per il fatto che le parti strutturali dell'edificio si trovassero a diretto contatto con il sottosuolo, non protette da uno strato impermeabilizzante, se anche questa fosse una concausa, in nessun modo potrebbe liberare il custode dalla sua responsabilità.
3.13. Accertata la lesione, il diritto violato va reintegrato, come richiesto, mediante risarcimento per equivalente, ai fini della riparazione dei danni.
3.14. Per quanto attiene al tantundem pecuniae, le spese di ripristino sono state determinate nel loro preciso ammontare dal consulente nella sua relazione.
3.15. L'importo già calcolato, pari a Euro 21.966,34, deve essere diminuito
13 in ragione del pagamento eseguito dalla terza chiamata nelle more del giudizio di merito, mediante assegno postale, incassato a titolo di acconto in data anteriore e prossima al 15 febbraio 2018, data di scadenza, come dichiarato e documentato, pari a Euro 1.100,00 (il resto, di Euro 400,00, è stato imputato dalla compagnia assicuratrice a spese legali), da devalutarsi, con riferimento al tempo del sinistro, in Euro 1.090,19, fino a concorrenza del residuo di Euro 20.876,15.
3.16. All'importo del risarcimento dovuto, infine, trattandosi di debito di valore, si aggiungono gli interessi legali maturati sulla somma rivalutata anno per anno, a decorrere dalla cessazione del fatto illecito di carattere permanente, risalente al giorno 10 gennaio 2017.
3.17. Sulla somma così liquidata, pari a Euro 27.656,27, sono dovuti gli interessi legali dalla data della decisione al saldo.
4. La domanda di manleva è manifestamente fondata: il convenuto, infatti, essendo pacificamente assicurato per la responsabilità civile derivante dal fabbricato, anche per i danni causati da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di condutture, a ragione pretende di essere tenuto indenne della perdita patrimoniale, commisurata alle somme da pagare alla danneggiata;
le eccezioni opposte in principio di lite al danneggiante dalla compagnia assicuratrice, in riferimento alle limitazioni convenzionali in genere, sono carenti nel complesso del requisito di specificità, non facendo riferimento a precise clausole, in ordine agli eventuali limiti alla pretesa indennitaria, tranne l'esistenza di un massimo indennizzabile, pari a Euro 15.000,00, riconosciuto nella prima difesa da parte dell'assicurato, con la volontaria limitazione della domanda, mentre l'eccezione relativa al diverso ed inferiore massimale pattizio, previsto per i danni arrecati a terzi dagli impianti interrati, pari a Euro 2.500,00, è tardiva, in quanto proposta dalla compagnia assicuratrice soltanto con la comparsa conclusionale, sebbene costituisca un'eccezione in senso stretto, soggetta alle preclusioni e non rilevabile d'ufficio (Cass. n. 16899 del 2023).
5. Conclusivamente, la domanda di risarcimento va accolta e quella di manleva altrettanto.
6. Il regolamento delle le spese di lite, comprese quelle di istruzione
14 preventiva ante causam, dipende dalle posizioni processuali assunte dalle parti.
Nel rapporto tra la danneggiata e il danneggiante, le spese di lite seguono la soccombenza di quest'ultimo e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, determinato in base al criterio del decisum, e della complessiva attività svolta, per il procedimento di accertamento tecnico preventivo in relazione alle fasi di studio, introduttiva ed istruttoria e per il giudizio di merito in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 9
(parametri previgenti), terzo scaglione, e tabella n. 2 (parametri in vigore), quarto scaglione, con l'aggiunta delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con precedente decreto. Nel rapporto tra il danneggiante e la compagnia assicuratrice, le spese di lite seguono la soccombenza di quest'ultima e sono liquidate in dispositivo, secondo analoghi criteri, ma avuto riguardo alla minor somma dovuta, anche qui con l'aggiunta delle spese della consulenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) accoglie la domanda principale e condanna il convenuto Controparte_1
in al pagamento, in favore dell'attrice
[...] CP_1 Parte_2
della somma di Euro 27.656,27, a titolo di risarcimento dei danni da cosa in custodia, già compresi gli interessi legali maturati sulla somma medesima rivalutata anno per anno, a decorrere dal fatto illecito, oltre agli interessi legali dalla data della decisione al saldo;
2) accoglie la domanda trasversale e condanna la terza chiamata
[...]
al pagamento, in favore del convenuto Controparte_2 Controparte_1
in della minor somma di Euro 15.000,00, a titolo di
[...] CP_1
indennizzo, in dipendenza della responsabilità nei confronti dell'attrice Pt_2
oltre agli interessi legali dalla data della decisione al saldo;
Parte_2
3) condanna il convenuto al Controparte_1 CP_1
rimborso, in favore dell'attrice delle spese di lite, che liquida Parte_2
per il procedimento di accertamento tecnico preventivo in Euro 2.910,00, a titolo
15 di compensi, ed in Euro 286,00, a titolo di esborsi, e per il giudizio di merito in
Euro 7.616,00, a titolo di compensi, ed in Euro 264,00, a titolo di esborsi, in ogni caso oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge, ponendo a carico del convenuto, altresì, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con precedente decreto;
4) condanna la terza chiamata al rimborso, in Controparte_2
favore del convenuto in delle spese di Controparte_1 CP_1
lite, che liquida per il procedimento di accertamento tecnico preventivo in Euro
2.225,00, a titolo di compensi, e per il giudizio di merito in Euro 5.077,00, a titolo di compensi, ed in Euro 118,50, a titolo di esborsi, in ogni caso oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge, ponendo a carico della terza chiamata, altresì, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con precedente decreto.
Così deciso in Cagliari, il 31 marzo 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
16