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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/06/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 967/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 967/2024 promossa da:
(P. IVA , con sede legale in Carnago (VA), via Parte_1 P.IVA_1
Monte Grappa n. 58, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata Parte_1
e difesa nel presente giudizio dall'avv. Pierpaolo Cassarà (C.F. del Foro di C.F._1
Tivoli e dall'avv. Riccardo Cioffi (C.F. ) del Foro di Monza, elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio del primo in Varese, viale Aguggiari, n. 12
- parte appellante - nei confronti di:
(C.F. , rappresentata e difesa nel presente giudizio Parte_2 C.F._3 dall'avv. Maurizio Bernasconi ( ) del Foro di Varese, presso il cui CodiceFiscale_4
studio è elettivamente domiciliata in Varese, via Morosini n. 15
- parte appellata -
Conclusioni di parte appellante
Voglia il Tribunale di Varese, in funzione di giudice di appello ed in riforma della sentenza oggetto di impugnazione, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria
In via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto.
pagina 1 di 6 In via principale: Riformare integralmente la sentenza impugnata per tutti i motivi esposti e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 608/2022 emesso dal Giudice di Pace di Varese in data 10.10.2022 in cui si ingiunge alla signora di pagare all'impresa creditrice, Parte_2 [...]
la somma di Euro 3.898,47, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e le Parte_1
spese della procedura di ingiunzione ivi liquidate.
Con il favore delle spese di lite ai sensi del D.M. 55/2014 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge di entrambi i gradi del giudizio.
Conclusioni di parte appellata
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare l'appello inammissibile poiché carente della specificità dei motivi e di una puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato
IN VIA PRINCIPALE
- rigettare nel merito il proposto appello poiché infondato in fatto e diritto confermando la sentenza di primo grado n. 152/2024 pubblicata il 08.03.2024 rep. 138/2024 del 08.03.2024 emessa dal Giudice di Pace di Varese a definizione del procedimento n. 1030/2023 R.G.
- condannare l'appellante, ex art. 96 c. 1 c.p.c., per lite temeraria, al pagamento delle spese di lite, nonché al risarcimento nella misura ritenuta di giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA in caso di rimessione in istruttoria si chiede l'ammissione dei capitoli di prova come formulati nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 19.01.2023 nell'interesse della signora
. Parte_2
Il tutto con rivalsa di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto di appello è la sentenza del Giudice di Pace di Varese n. 152/2024 pubblicata pagina 2 di 6 in data 08/03/2024, pronunciata a definizione del procedimento R.G.N. 1030/2023.
In particolare, con tale pronuncia era stata accolta l'opposizione proposta da Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 608/2022 emesso dal Giudice di Pace di Varese in data
10/10/2022, stante la mancata costituzione in giudizio dell'opposto e dunque il Pt_1 mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine all'esistenza e all'ammontare del credito inizialmente azionato in sede monitoria.
Parte appellante ha contestato la legittimità di tale pronuncia deducendo l'omesso rilievo da parte del giudice di primo grado della tardività dell'opposizione, in quanto proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo, previsto dall'art. 641 c.p.c. Ha dunque domandato in questa sede la conferma dell'ingiunzione di pagamento.
Parte appellata, ritualmente evocata e costituita in giudizio, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
2. L'appello è ammissibile e fondato per i seguenti motivi.
2.1. Sul piano dell'ammissibilità, com'è noto, l'art. 342 c.p.c. prescrive che nell'appello si debba individuare, per ciascun motivo, lo specifico capo della decisione impugnata, precisando le censure proposte e le violazioni di legge violate.
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello emerge con evidenza che tali requisiti siano stati rispettati. Parte appellante ha infatti indicato in modo puntuale l'oggetto della propria contestazione, relativo alla valutazione da parte del giudice di primo grado della tempestività dell'opposizione, riportando le parti della sentenza che ha inteso impugnare, nonché i riferimenti normativi che ha ritenuto essere stati violati.
Ne consegue la valutazione positiva in ordine al requisito in esame.
2.2. Nel merito, parte appellante ha prodotto copia della notificazione del decreto ingiuntivo per cui è causa alla controparte [doc. 2 appello], risultando che la notifica in questione si è perfezionata in data 2/12/2024, mediante il servizio postale e consegna a mani del destinatario , firmataria della relativa cartolina (in assenza di alcuna contestazione Parte_2 dell'interessata al riguardo).
Da tale data è dunque iniziato a decorrere il termine di quaranta giorni, di cui all'art. 641 c.p.c. per proporre l'opposizione, con scadenza al 13/01/2025.
Risulta però dagli atti ed è comunque pacifico in causa che, nel caso di specie, la citazione in pagina 3 di 6 opposizione a decreto ingiuntivo sia stata notificata a mezzo PEC a solo in data Pt_1
19/01/2025 [doc. 5 appello], dunque oltre il termine di quaranta giorni di cui si è detto.
Ne consegue che l'opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere considerata tardiva dal giudice di primo grado, pur senza alcuna eccezione di parte, non trattandosi di eccezione in senso stretto. Il vaglio in ordine alla tempestività dell'opposizione è piuttosto un controllo processuale esperibile d'ufficio, afferendo a profili procedimentali di ammissibilità della domanda (v. Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 32527 del 04/11/2022: “Il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt.
617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata una minima diligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo considerare già
"ex ante", come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione”).
Nel caso di specie, parte opponente in primo grado si era limitata a indicare nell'atto di citazione la data del 10/12/2024, quale data di ricezione della notificazione del decreto ingiuntivo opposto, senza tuttavia allegare e produrre la prova della notificazione ricevuta. Prova che non è stata richiesta neppure dal giudice di prime cure, avvedutosi della mancata costituzione in giudizio della controparte.
Ne consegue che l'omessa verifica della tempestività dell'opposizione in primo grado è imputabile alla stessa parte opponente, sulla quale incombeva comunque l'onere di dimostrare la tempestività dell'opposizione, quale requisito di ammissibilità della propria domanda.
Infondata è anzitutto la difesa dell'appellata, nella parte in cui ha dedotto che la notifica avrebbe dovuto considerarsi perfezionata per il destinatario non al momento della ricezione ma solo decorso il termine di dieci giorni dal C.A.D., stante l'avvenuto perfezionamento con consegna a mani da parte dell'incaricato postale della notifica in data 2/12/2024 [doc. 2 appello].
Infondata è anche l'eccezione svolta in questo grado dall'appellata in relazione alla presunta tardività della produzione della notificazione del decreto ingiuntivo, da parte dell'appaltante per violazione del divieto di nova in appello di cui all'art. 345 c.p.c.
Tale doglianza infatti riguarda unicamente i documenti, intesi come fonte di prova dei fatti giuridici sottesi alle domande ed eccezioni formulate dalle parti. La regola del divieto di pagina 4 di 6 produzione in appello di nuovi documenti, già disponibili nel corso del giudizio di primo e ivi non prodotti, risponde infatti alla necessità di garantire alle parti il diritto di difesa e il contraddittorio in ordine al materiale probatorio che deve essere prodotto entro limiti temporali definiti al fine di delimitare e cristallizzare l'oggetto del contendere.
Nel caso di specie, la notifica non è un vero e proprio documento, bensì trattasi di documentazione di un fatto avente rilevanza meramente processuale, ossia lo svolgimento del procedimento notificatorio. Trattasi inoltre di un atto che, per sua stessa natura, era già nella piena conoscibilità e disponibilità della parte appellata che oggi si duole della sua tardiva produzione e sulla quale invece incombeva, come detto, l'onere di provare fin dal giudizio di primo grado l'ammissibilità della propria domanda.
Ne consegue che la doglianza di tardività della produzione della notifica del decreto ingiuntivo è priva di fondamento.
Dall'esame della notificazione del decreto ingiuntivo [doc. 2 appello], come detto, emerge la tardività dell'instaurazione del giudizio di opposizione [doc. 5 appello] che, dunque, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 641 c.p.c.
All'inammissibilità dell'opposizione segue la declaratoria di definitività del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi d.m. 55/2014, per le fasi effettivamente svolte, tenuto conto del valore della causa, della natura documentale della controversie, del numero contenuto di questioni giuridiche trattate.
Le spese di lite sostenute dalla parte opponente, oggi appellata, per il primo grado di giudizio sono irripetibili, non avendo invece diritto alla liquidazione delle spese di lite la parte opposta, oggi appellante, che pure ne ha fatto richiesta, in quanto non costituita in tale grado.
Per questi motivi
il Tribunale di Varese in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello;
pagina 5 di 6 2) per l'effetto dichiara inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dinanzi al
Giudice di Pace di Varese R.G.N. 1030/2023;
3) per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo emesso dal
Giudice di Pace di Varese n. 608/2022 in data 10/10/2022;
4) condanna parte appellata a rimborsare in favore di parte appellante le spese di giudizio, che liquida, per il presente grado di appello, in euro 852,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
5) dichiara irripetibili le spese del giudizio di primo grado.
Varese, 24 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 967/2024 promossa da:
(P. IVA , con sede legale in Carnago (VA), via Parte_1 P.IVA_1
Monte Grappa n. 58, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata Parte_1
e difesa nel presente giudizio dall'avv. Pierpaolo Cassarà (C.F. del Foro di C.F._1
Tivoli e dall'avv. Riccardo Cioffi (C.F. ) del Foro di Monza, elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio del primo in Varese, viale Aguggiari, n. 12
- parte appellante - nei confronti di:
(C.F. , rappresentata e difesa nel presente giudizio Parte_2 C.F._3 dall'avv. Maurizio Bernasconi ( ) del Foro di Varese, presso il cui CodiceFiscale_4
studio è elettivamente domiciliata in Varese, via Morosini n. 15
- parte appellata -
Conclusioni di parte appellante
Voglia il Tribunale di Varese, in funzione di giudice di appello ed in riforma della sentenza oggetto di impugnazione, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria
In via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto.
pagina 1 di 6 In via principale: Riformare integralmente la sentenza impugnata per tutti i motivi esposti e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 608/2022 emesso dal Giudice di Pace di Varese in data 10.10.2022 in cui si ingiunge alla signora di pagare all'impresa creditrice, Parte_2 [...]
la somma di Euro 3.898,47, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e le Parte_1
spese della procedura di ingiunzione ivi liquidate.
Con il favore delle spese di lite ai sensi del D.M. 55/2014 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge di entrambi i gradi del giudizio.
Conclusioni di parte appellata
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare l'appello inammissibile poiché carente della specificità dei motivi e di una puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato
IN VIA PRINCIPALE
- rigettare nel merito il proposto appello poiché infondato in fatto e diritto confermando la sentenza di primo grado n. 152/2024 pubblicata il 08.03.2024 rep. 138/2024 del 08.03.2024 emessa dal Giudice di Pace di Varese a definizione del procedimento n. 1030/2023 R.G.
- condannare l'appellante, ex art. 96 c. 1 c.p.c., per lite temeraria, al pagamento delle spese di lite, nonché al risarcimento nella misura ritenuta di giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA in caso di rimessione in istruttoria si chiede l'ammissione dei capitoli di prova come formulati nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 19.01.2023 nell'interesse della signora
. Parte_2
Il tutto con rivalsa di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto di appello è la sentenza del Giudice di Pace di Varese n. 152/2024 pubblicata pagina 2 di 6 in data 08/03/2024, pronunciata a definizione del procedimento R.G.N. 1030/2023.
In particolare, con tale pronuncia era stata accolta l'opposizione proposta da Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 608/2022 emesso dal Giudice di Pace di Varese in data
10/10/2022, stante la mancata costituzione in giudizio dell'opposto e dunque il Pt_1 mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine all'esistenza e all'ammontare del credito inizialmente azionato in sede monitoria.
Parte appellante ha contestato la legittimità di tale pronuncia deducendo l'omesso rilievo da parte del giudice di primo grado della tardività dell'opposizione, in quanto proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo, previsto dall'art. 641 c.p.c. Ha dunque domandato in questa sede la conferma dell'ingiunzione di pagamento.
Parte appellata, ritualmente evocata e costituita in giudizio, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
2. L'appello è ammissibile e fondato per i seguenti motivi.
2.1. Sul piano dell'ammissibilità, com'è noto, l'art. 342 c.p.c. prescrive che nell'appello si debba individuare, per ciascun motivo, lo specifico capo della decisione impugnata, precisando le censure proposte e le violazioni di legge violate.
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello emerge con evidenza che tali requisiti siano stati rispettati. Parte appellante ha infatti indicato in modo puntuale l'oggetto della propria contestazione, relativo alla valutazione da parte del giudice di primo grado della tempestività dell'opposizione, riportando le parti della sentenza che ha inteso impugnare, nonché i riferimenti normativi che ha ritenuto essere stati violati.
Ne consegue la valutazione positiva in ordine al requisito in esame.
2.2. Nel merito, parte appellante ha prodotto copia della notificazione del decreto ingiuntivo per cui è causa alla controparte [doc. 2 appello], risultando che la notifica in questione si è perfezionata in data 2/12/2024, mediante il servizio postale e consegna a mani del destinatario , firmataria della relativa cartolina (in assenza di alcuna contestazione Parte_2 dell'interessata al riguardo).
Da tale data è dunque iniziato a decorrere il termine di quaranta giorni, di cui all'art. 641 c.p.c. per proporre l'opposizione, con scadenza al 13/01/2025.
Risulta però dagli atti ed è comunque pacifico in causa che, nel caso di specie, la citazione in pagina 3 di 6 opposizione a decreto ingiuntivo sia stata notificata a mezzo PEC a solo in data Pt_1
19/01/2025 [doc. 5 appello], dunque oltre il termine di quaranta giorni di cui si è detto.
Ne consegue che l'opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere considerata tardiva dal giudice di primo grado, pur senza alcuna eccezione di parte, non trattandosi di eccezione in senso stretto. Il vaglio in ordine alla tempestività dell'opposizione è piuttosto un controllo processuale esperibile d'ufficio, afferendo a profili procedimentali di ammissibilità della domanda (v. Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 32527 del 04/11/2022: “Il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt.
617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata una minima diligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo considerare già
"ex ante", come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione”).
Nel caso di specie, parte opponente in primo grado si era limitata a indicare nell'atto di citazione la data del 10/12/2024, quale data di ricezione della notificazione del decreto ingiuntivo opposto, senza tuttavia allegare e produrre la prova della notificazione ricevuta. Prova che non è stata richiesta neppure dal giudice di prime cure, avvedutosi della mancata costituzione in giudizio della controparte.
Ne consegue che l'omessa verifica della tempestività dell'opposizione in primo grado è imputabile alla stessa parte opponente, sulla quale incombeva comunque l'onere di dimostrare la tempestività dell'opposizione, quale requisito di ammissibilità della propria domanda.
Infondata è anzitutto la difesa dell'appellata, nella parte in cui ha dedotto che la notifica avrebbe dovuto considerarsi perfezionata per il destinatario non al momento della ricezione ma solo decorso il termine di dieci giorni dal C.A.D., stante l'avvenuto perfezionamento con consegna a mani da parte dell'incaricato postale della notifica in data 2/12/2024 [doc. 2 appello].
Infondata è anche l'eccezione svolta in questo grado dall'appellata in relazione alla presunta tardività della produzione della notificazione del decreto ingiuntivo, da parte dell'appaltante per violazione del divieto di nova in appello di cui all'art. 345 c.p.c.
Tale doglianza infatti riguarda unicamente i documenti, intesi come fonte di prova dei fatti giuridici sottesi alle domande ed eccezioni formulate dalle parti. La regola del divieto di pagina 4 di 6 produzione in appello di nuovi documenti, già disponibili nel corso del giudizio di primo e ivi non prodotti, risponde infatti alla necessità di garantire alle parti il diritto di difesa e il contraddittorio in ordine al materiale probatorio che deve essere prodotto entro limiti temporali definiti al fine di delimitare e cristallizzare l'oggetto del contendere.
Nel caso di specie, la notifica non è un vero e proprio documento, bensì trattasi di documentazione di un fatto avente rilevanza meramente processuale, ossia lo svolgimento del procedimento notificatorio. Trattasi inoltre di un atto che, per sua stessa natura, era già nella piena conoscibilità e disponibilità della parte appellata che oggi si duole della sua tardiva produzione e sulla quale invece incombeva, come detto, l'onere di provare fin dal giudizio di primo grado l'ammissibilità della propria domanda.
Ne consegue che la doglianza di tardività della produzione della notifica del decreto ingiuntivo è priva di fondamento.
Dall'esame della notificazione del decreto ingiuntivo [doc. 2 appello], come detto, emerge la tardività dell'instaurazione del giudizio di opposizione [doc. 5 appello] che, dunque, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 641 c.p.c.
All'inammissibilità dell'opposizione segue la declaratoria di definitività del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi d.m. 55/2014, per le fasi effettivamente svolte, tenuto conto del valore della causa, della natura documentale della controversie, del numero contenuto di questioni giuridiche trattate.
Le spese di lite sostenute dalla parte opponente, oggi appellata, per il primo grado di giudizio sono irripetibili, non avendo invece diritto alla liquidazione delle spese di lite la parte opposta, oggi appellante, che pure ne ha fatto richiesta, in quanto non costituita in tale grado.
Per questi motivi
il Tribunale di Varese in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello;
pagina 5 di 6 2) per l'effetto dichiara inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dinanzi al
Giudice di Pace di Varese R.G.N. 1030/2023;
3) per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo emesso dal
Giudice di Pace di Varese n. 608/2022 in data 10/10/2022;
4) condanna parte appellata a rimborsare in favore di parte appellante le spese di giudizio, che liquida, per il presente grado di appello, in euro 852,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
5) dichiara irripetibili le spese del giudizio di primo grado.
Varese, 24 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio
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