CASS
Ordinanza 23 ottobre 2024
Ordinanza 23 ottobre 2024
Massime • 1
La decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza entro il termine di diciotto mesi, di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, dal versamento dell'imposta indebitamente corrisposta, ancorché rilevabile d'ufficio, non può essere eccepita per la prima volta in cassazione, qualora dalla sentenza impugnata non risultino né la data del versamento dell'imposta, né la data dell'inoltro dell'istanza per il relativo rimborso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 23/10/2024, n. 27552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27552 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2024 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18031/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis;
– ricorrente – Contro ENER-G.A.S. s.r.l., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al controricorso, dall’Avv. Roberto Pugnaghi;
– controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 1057/17/2023, depositata in data 17 marzo 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal Consigliere Giuliano Tartaglione;
Istanza di rimborso - tardività - decadenza - rilevabilità d’ufficio Civile Ord. Sez. 5 Num. 27552 Anno 2024 Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA Relatore: TARTAGLIONE GIULIANO Data pubblicazione: 23/10/2024 2 Rilevato che: 1. In data 15 giugno 2016 la società ENER-G.A.S. s.r.l. presentava istanza di rimborso ex art. 38bis del d.P.R. n. 602/1973, di imposte indebitamente versate, ovvero € 196.790,00 a titolo di IRES, pari al 20% della quota della componente ambientale, € 715.599,41, pari a sua volta al 20% del costo complessivo dell’investimento. L’istanza veniva accolta e l’importo accreditato sul conto corrente della società. Il 5 luglio 2019 la società presentava altra istanza di rimborso, ritenendo di aver pagato a titolo di IRES un importo maggiore (circa € 400.000,00) di quello già rimborsato. Nello specifico, per l’anno 2013, l’eccedenza di imposta ammontava ad € 34.167,50, di competenza della Direzione Provinciale di Milano. A seguito del silenzio serbato dall’Ufficio sull’istanza la contribuente presentava ricorso alla CTP di Milano. Il giudice di prime cure accoglieva l’impugnazione ritenendo che la società aveva rispettato i parametri dimensionali di PMI e che l’impianto era stato realizzato prima dell’abrogazione della norma per cui la richiesta non poteva ritenersi tardiva. Infine, la parte aveva stipulato la convenzione del “secondo conto energia”, pertanto la tariffa incentivante, riconosciuta dal D.M. 19 febbraio 2007, era cumulabile con l’agevolazione di cui alla “Tremonti Ambiente”. 2. L’Ufficio interponeva gravame innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia. La CGT rigettava l’appello rilevando, preliminarmente, la piena legittimità della richiesta di rimborso ‘integrativa’; sul punto affermava che la parte contribuente può legittimamente recuperare l’agevolazione “Tremonti ambiente”, di cui non si sia tempestivamente avvalsa, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa o di un’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973. Riteneva, poi, sussistenti i presupposti di natura soggettiva, poiché l’istante, all’epoca della realizzazione 3 dell’investimento, rispettava i parametri della piccola e media impresa;
quanto ai requisiti oggettivi, evidenziava che la società aveva completato l’impianto fotovoltaico prima della pubblicazione del d.l. 83/2012 di abrogazione della normativa (art. 6., commi da 13 a 19, l. 388/2000). Concordava, infine, con la CTP in ordine alla compatibilità tra il cd. diritto alla detassazione e la fruizione delle cd. tariffe incentivanti del secondo conto energia per gli impianti fotovoltaici realizzati nel 2011, con il limite del 20%, non superato nella fattispecie. 3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi a due motivi. La contribuente ha resistito con controricorso. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 1° ottobre 2024. Considerato che: 1. Va, preliminarmente, disattesa l’istanza del controricorrente di declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, per effetto del pagamento, da parte dell’Ufficio rimborsi dell’Agenzia dell’Entrate, della somma oggetto di lite (Euro 35.875,35 complessivi) in data 10 luglio 2023. Trattasi, all’evidenza, del pagamento eseguito, spontaneamente, in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, provvisoriamente esecutiva ex lege. 2. Con il primo strumento di impugnazione l’Ufficio deduce la «violazione dell’art. 21 del d. lgs. 645 del 1992, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». Precisamente, la CTR avrebbe rimesso in termini la società contribuente per impugnare la quantificazione del rimborso eseguita dall’Ufficio a fronte della prima richiesta di rimborso, quantificazione che costituisce un diniego tacito di somme ulteriori;
di qui, la decadenza della società istante dalla possibilità di richiedere somme ulteriori. A sostegno del proprio assunto l’Ufficio cita la pronuncia n. 26907/2022 della Suprema Corte, secondo cui a fronte 4 dell’accoglimento solo parziale di una prima istanza di rimborso, la parte non potrebbe chiedere con una successiva istanza il quantum non accolto, dovendo invece impugnare il provvedimento di rimborso parziale, che ha valore di rigetto, sia pure implicito, per l’importo non rimborsato. Il motivo è infondato. Invero, esso muove da un presupposto di fatto erroneo, ovvero l’esistenza di un provvedimento di rimborso parziale. Nella specie, a ben vedere, a differenza dell’ipotesi decisa da questa Corte con l’ordinanza n. 26907/2022 (in cui il contribuente aveva chiesto il rimborso di un determinato importo ed ottenuto una somma inferiore), il contribuente aveva chiesto il rimborso di una determinata somma e l’Ufficio aveva integralmente accolto l’istanza; successivamente la società aveva chiesto il rimborso di un’altra somma, mai chiesta in precedenza. Pertanto, nessun provvedimento di diniego (implicito) di questa ulteriore somma poteva formarsi per effetto dell’accoglimento della prima istanza di rimborso, proprio perché non richiesta in prima battuta. Nella specie, a ben vedere, nemmeno è ipotizzabile che la contribuente avrebbe dovuto impugnare il primo provvedimento di accoglimento dell’istanza di rimborso, atteso che quest’ultima era stata accolta nella sua interezza e, in definitiva, difettava l’interesse alla relativa impugnativa. 3. Con il secondo strumento l’Ufficio lamenta la «violazione dell’art. 38 del d.p.r. 602 del 1973, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». Eccepisce, per la prima volta, la tardività della seconda istanza di rimborso, in quanto presentata dopo il termine previsto dalla legge (48 mesi), precisamente a distanza di sei anni dalla presentazione della dichiarazione. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. È noto che la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza entro il termine previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 (48 mesi secondo la formulazione 5 della norma applicabile ratione temporis) dal versamento dell’imposta indebitamente corrisposta è rilevabile d’ufficio purché dalla sentenza risultino sia la data del versamento dell’imposta sia la data dell’inoltro dell’istanza di rimborso (così ex multis Cass. 13/01/2006, n. 646). Nella specie, nella sentenza gravata non è fatta menzione alcuna della data del versamento dell’imposta, ma unicamente della data del deposito della (seconda) istanza di rimborso. Il motivo è, perciò, inammissibile. La doglianza è, in ogni caso, infondata deducendo l’Ufficio la tardività dell’istanza di rimborso rispetto alla data di presentazione della dichiarazione, avvenuta nell’anno 2014, mentre, secondo la pacifica interpretazione dell’art. 38 cit., il dies a quo del termine coincide con la data del versamento dell’imposta (in ogni caso, nemmeno indicata nel ricorso per cassazione). Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato. 4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo. Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali che si liquidano in euro 4.100,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA, se dovute, oltre rimb. forf. nella misura del 15% dei compensi. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024.
– ricorrente – Contro ENER-G.A.S. s.r.l., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al controricorso, dall’Avv. Roberto Pugnaghi;
– controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 1057/17/2023, depositata in data 17 marzo 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal Consigliere Giuliano Tartaglione;
Istanza di rimborso - tardività - decadenza - rilevabilità d’ufficio Civile Ord. Sez. 5 Num. 27552 Anno 2024 Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA Relatore: TARTAGLIONE GIULIANO Data pubblicazione: 23/10/2024 2 Rilevato che: 1. In data 15 giugno 2016 la società ENER-G.A.S. s.r.l. presentava istanza di rimborso ex art. 38bis del d.P.R. n. 602/1973, di imposte indebitamente versate, ovvero € 196.790,00 a titolo di IRES, pari al 20% della quota della componente ambientale, € 715.599,41, pari a sua volta al 20% del costo complessivo dell’investimento. L’istanza veniva accolta e l’importo accreditato sul conto corrente della società. Il 5 luglio 2019 la società presentava altra istanza di rimborso, ritenendo di aver pagato a titolo di IRES un importo maggiore (circa € 400.000,00) di quello già rimborsato. Nello specifico, per l’anno 2013, l’eccedenza di imposta ammontava ad € 34.167,50, di competenza della Direzione Provinciale di Milano. A seguito del silenzio serbato dall’Ufficio sull’istanza la contribuente presentava ricorso alla CTP di Milano. Il giudice di prime cure accoglieva l’impugnazione ritenendo che la società aveva rispettato i parametri dimensionali di PMI e che l’impianto era stato realizzato prima dell’abrogazione della norma per cui la richiesta non poteva ritenersi tardiva. Infine, la parte aveva stipulato la convenzione del “secondo conto energia”, pertanto la tariffa incentivante, riconosciuta dal D.M. 19 febbraio 2007, era cumulabile con l’agevolazione di cui alla “Tremonti Ambiente”. 2. L’Ufficio interponeva gravame innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia. La CGT rigettava l’appello rilevando, preliminarmente, la piena legittimità della richiesta di rimborso ‘integrativa’; sul punto affermava che la parte contribuente può legittimamente recuperare l’agevolazione “Tremonti ambiente”, di cui non si sia tempestivamente avvalsa, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa o di un’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973. Riteneva, poi, sussistenti i presupposti di natura soggettiva, poiché l’istante, all’epoca della realizzazione 3 dell’investimento, rispettava i parametri della piccola e media impresa;
quanto ai requisiti oggettivi, evidenziava che la società aveva completato l’impianto fotovoltaico prima della pubblicazione del d.l. 83/2012 di abrogazione della normativa (art. 6., commi da 13 a 19, l. 388/2000). Concordava, infine, con la CTP in ordine alla compatibilità tra il cd. diritto alla detassazione e la fruizione delle cd. tariffe incentivanti del secondo conto energia per gli impianti fotovoltaici realizzati nel 2011, con il limite del 20%, non superato nella fattispecie. 3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi a due motivi. La contribuente ha resistito con controricorso. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 1° ottobre 2024. Considerato che: 1. Va, preliminarmente, disattesa l’istanza del controricorrente di declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, per effetto del pagamento, da parte dell’Ufficio rimborsi dell’Agenzia dell’Entrate, della somma oggetto di lite (Euro 35.875,35 complessivi) in data 10 luglio 2023. Trattasi, all’evidenza, del pagamento eseguito, spontaneamente, in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, provvisoriamente esecutiva ex lege. 2. Con il primo strumento di impugnazione l’Ufficio deduce la «violazione dell’art. 21 del d. lgs. 645 del 1992, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». Precisamente, la CTR avrebbe rimesso in termini la società contribuente per impugnare la quantificazione del rimborso eseguita dall’Ufficio a fronte della prima richiesta di rimborso, quantificazione che costituisce un diniego tacito di somme ulteriori;
di qui, la decadenza della società istante dalla possibilità di richiedere somme ulteriori. A sostegno del proprio assunto l’Ufficio cita la pronuncia n. 26907/2022 della Suprema Corte, secondo cui a fronte 4 dell’accoglimento solo parziale di una prima istanza di rimborso, la parte non potrebbe chiedere con una successiva istanza il quantum non accolto, dovendo invece impugnare il provvedimento di rimborso parziale, che ha valore di rigetto, sia pure implicito, per l’importo non rimborsato. Il motivo è infondato. Invero, esso muove da un presupposto di fatto erroneo, ovvero l’esistenza di un provvedimento di rimborso parziale. Nella specie, a ben vedere, a differenza dell’ipotesi decisa da questa Corte con l’ordinanza n. 26907/2022 (in cui il contribuente aveva chiesto il rimborso di un determinato importo ed ottenuto una somma inferiore), il contribuente aveva chiesto il rimborso di una determinata somma e l’Ufficio aveva integralmente accolto l’istanza; successivamente la società aveva chiesto il rimborso di un’altra somma, mai chiesta in precedenza. Pertanto, nessun provvedimento di diniego (implicito) di questa ulteriore somma poteva formarsi per effetto dell’accoglimento della prima istanza di rimborso, proprio perché non richiesta in prima battuta. Nella specie, a ben vedere, nemmeno è ipotizzabile che la contribuente avrebbe dovuto impugnare il primo provvedimento di accoglimento dell’istanza di rimborso, atteso che quest’ultima era stata accolta nella sua interezza e, in definitiva, difettava l’interesse alla relativa impugnativa. 3. Con il secondo strumento l’Ufficio lamenta la «violazione dell’art. 38 del d.p.r. 602 del 1973, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». Eccepisce, per la prima volta, la tardività della seconda istanza di rimborso, in quanto presentata dopo il termine previsto dalla legge (48 mesi), precisamente a distanza di sei anni dalla presentazione della dichiarazione. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. È noto che la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza entro il termine previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 (48 mesi secondo la formulazione 5 della norma applicabile ratione temporis) dal versamento dell’imposta indebitamente corrisposta è rilevabile d’ufficio purché dalla sentenza risultino sia la data del versamento dell’imposta sia la data dell’inoltro dell’istanza di rimborso (così ex multis Cass. 13/01/2006, n. 646). Nella specie, nella sentenza gravata non è fatta menzione alcuna della data del versamento dell’imposta, ma unicamente della data del deposito della (seconda) istanza di rimborso. Il motivo è, perciò, inammissibile. La doglianza è, in ogni caso, infondata deducendo l’Ufficio la tardività dell’istanza di rimborso rispetto alla data di presentazione della dichiarazione, avvenuta nell’anno 2014, mentre, secondo la pacifica interpretazione dell’art. 38 cit., il dies a quo del termine coincide con la data del versamento dell’imposta (in ogni caso, nemmeno indicata nel ricorso per cassazione). Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato. 4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo. Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali che si liquidano in euro 4.100,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA, se dovute, oltre rimb. forf. nella misura del 15% dei compensi. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024.