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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 05/06/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1180/2017, promossa da:
(C.F. ), quale erede di elettivamente Parte_1 C.F._1 Persona_1
domiciliata in Grosseto, Viale Ombrone n. 3 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Sorace, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore;
ATTORE
contro
(C.F. ), in persona della dott.ssa soggetto Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
delegato, elettivamente domiciliato in Follonica (GR), P.zza 24 Maggio n. 10, presso lo studio dell'avv. Diletta Fivizzani, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
e
(C.F. , in persona del Direttore Generale pro Controparte_3 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Rossi e Pierluigi Mangogna giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in Grosseto, via Cimabue n.
109 presso l'U.O.C. Affari Legali, Sede Operativa di Grosseto;
TERZO CHIAMATO
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 19.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, , non in proprio ma quale tutore della Parte_1
madre proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento intimata ex art. Persona_1
2 R.D. 14.4.1910 n. 639 e notificata in data 5.4.2017, con cui l Parte_2
alla persona ingiungeva il pagamento della somma di € 45.351,41, oltre
[...]
interessi e spese a titolo di retta di ospitalità per la madre.
A sostegno della domanda, deduceva che:
- La madre fosse affetta dal morbo di Alzheimer e che proprio in conseguenza Persona_1
delle predette condizioni di salute fosse stata interdetta dal Tribunale di Grosseto con decreto del 5.2.2014;
- In ragione del peggioramento delle condizioni di salute della madre, certificate dall'ASL,
quest'ultima era stata ricoverata presso l'Istituto dapprima nella struttura di Massa CP_1
Marittima e successivamente, all'esito di un ulteriore peggioramento, presso la struttura di
Follonica;
- Dal 19.8.2010 fino a ottobre 2013 le fatture emesse dall' erano state regolarmente CP_1
pagate per un importo complessivo di € 60.641,61 e che da novembre 2013 l'odierna attrice aveva cessato il pagamento dell'intero ammontare della retta, corrispondendo la somma erogata alla dall' a titolo di assegno di accompagnamento - pari mensilmente Per_1 CP_4
nell'anno 2010 a € 480,40, nell'anno di 2011 a € 487,39, nell'anno 2012 ad € 492,97 e nell'anno
2013 a € 499,27- e ciò in ragione della prevalenza della quota di natura sanitaria su quella di natura assistenziale, esente da qualunque contribuzione.
Ciò premesso, chiedeva previa sospensione dell'esecutività, la revoca dell'ingiunzione di pagamento del 20.7.2017, essendo stato richiesto un importo non dovuto, poiché connesso alle prestazioni prevalentemente sanitarie rese dall'Istituto in favore della madre. In via riconvenzionale,
inoltre, chiedeva condannarsi l' al pagamento della somma di € 41.656,00, quale Controparte_1
importo indebitamente versato in favore della struttura.
Si costituiva l' chiedendo in via preliminare autorizzarsi, previo spostamento Controparte_1
dell'udienza, la chiamata in causa dell'Asl Toscana Sud-Est e nel merito contestando la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando l'ingiunzione opposta.
In particolare, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni “A) in via principale: respingere la domanda
attorea siccome infondata in fatto e in diritto per le ragioni illustrate nella narrativa che precede, per l'effetto confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
B) in via subordinata, nella denegata ipotesi che
l'opposizione a decreto ingiuntivo venga accolta, nel presupposto che la prestazione sanitaria venga nella
fattispecie dichiarata prevalente su quella assistenziale, ritenuta comune la causa alla Parte_3
in persona del legale rappresentante protempore, o comunque l'esistenza di un obbligo di garanzia
[...]
della predetta in favore dell' : 1) dichiarare tenuta l' CP_3 Controparte_1 Parte_3
in esecuzione dell'obbligo di manleva, a garantire e rendere indenne l' da ogni conseguenza CP_1 CP_1
pregiudizievole, quanto a rimborso di somme, di spese processuali, accessori di ogni tipo ecc, che l' CP_1
stesso fosse dichiarato tenuto e condannato a corrispondere alla attrice in opposizione nella Parte_1
sua qualità di tutore legale rappresentante per legge della madre con la condanna della Persona_1
medesima a) in tesi: al pagamento diretto in favore della attrice opponente nella Parte_3
sua predetta qualità, in luogo dell' di qualsiasi somma che a qualsivoglia titolo l' stesso Controparte_1 CP_1
fosse dichiarato tenuto a pagare ad essa attrice opponente nella già detta sua qualità; b) in ipotesi, alla refusione
in favore dell' di qualsiasi somma che a qualsivoglia titolo l stesso fosse condannato a Controparte_1 CP_1
pagare come sopra a n. n.; 2) dichiarare tenuta l' sempre in Parte_1 Parte_3
relazione all'ipotesi che le prestazione sanitaria venga ritenuta prevalente su quella assistenziale, al pagamento
della retta dovuta all “ per le prestazioni da effettuare da oggi in poi in favore della Sig.ra CP_1 CP_1
nonché dichiararla tenuta e condannarla al pagamento in favore dell' Persona_1 Controparte_1
della somma € 45.351,41 in linea capitale, salvo la diversa somma ritenuta di giustizia, per mancato pagamento
della retta di ospitalità erogata sino ad oggi dall in favore della oltre € 143,66 per Controparte_1 Per_1
interessi legali maturati al 31.12.2016, oltre gli ulteriori interessi dal dovuto al saldo. In ogni caso, con vittoria
di spese e compensi di causa”.
Con provvedimento del 18.7.2017, disposto lo spostamento dell'udienza, veniva autorizzata la chiamata in causa dell'Asl Toscana Sud-Est.
Si costituiva l'Asl Toscana Sud-Est, chiedendo in via preliminare dichiararsi il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, deducendo che il giudizio era stato avviato dalla sig.ra Pt_1
non in proprio, nonostante la stessa avesse sottoscritto il contratto di ospitalità, ma esclusivamente nella qualità di tutrice della madre, nonché in ragione del conflitto di interessi tra il soggetto tenuto al pagamento e il beneficiario.
Inoltre, lamentava il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo la Società , CP_5
soggetto del tutto distinto sia dall' competente ad organizzare e Parte_3
gestire le attività e i servizi sociali e socio-sanitari, compresi quindi tutti quelli connessi all'integrazione socio-sanitaria di cui all'art.
3-speties del D.lgs. n. 502/1992. Deduceva, inoltre,
l'incompetenza del Tribunale adito sulle domande formulate dal convenuto e ciò in forza dell'art. 23 della convenzione stipulata dalla di Grosseto, alla quale l è Parte_4 Parte_5
succeduta, con l' in forza del quale le parti convenivano la devoluzione di ogni tipo di Controparte_1
controversia derivante dalla convenzione al giudizio arbitrale. Nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese.
All'udienza del 27.6.2018 le parti si riportavano ai rispettivi scritti, contestando le deduzioni avversarie e chiedevano concedersi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. In particolare, parte attrice insisteva per l'accoglimento dell'istanza cautelare formulata unitamente all'atto introduttivo.
Con ordinanza emessa in pari data il giudice assegnatario del fascicolo accoglieva l'istanza di sospensione formulata da parte attrice.
All'udienza del 22.10.2019 l' chiedeva revocarsi l'ordinanza di sospensione emessa e il Controparte_1
giudice, rigettata la richiesta di revoca formulata, concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI
c.p.c.
Con ordinanza emessa in data 5.1.2021, all'esito dello scambio di note scritte, rigettate le istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Assegnato il fascicolo alla scrivente, all'udienza del 24.1.2023 il procuratore di parte attrice dichiarava l'intervenuto decesso di e veniva interrotto il giudizio. Persona_1
Alla predetta udienza, inoltre, l' convenuto chiedeva accogliersi anche le seguenti conclusioni CP_1
“nonché dichiarare tenuta e condannare al pagamento in favore dell' “ della Persona_1 CP_1 CP_1
somma di Euro 83.275,08 in linea capitale di cui € 45.351,41 somma dovuta alla data del 21.11.2019 di
deposito della prima memoria ex art. 183 cpc, il resto per rette maturate e non pagate sino alla data del
1.1.2020”.
Con ricorso depositato in data 15.4.2023 riassumeva il giudizio quale erede della Parte_1
madre Persona_1
All'udienza del 23.1.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19.11.2024, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. *****
L'eccezione formulata dall'Asl Toscana Sud-Est relativa al difetto di legittimazione attiva dell'attrice
è fondata per quanto di seguito motivato.
Come è noto, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito,
rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. Ne consegue che il difetto di legitimatio ad causam, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un
error in procedendo rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. n.
7776/2017).
In particolare, nel caso di specie, parte attrice ha introdotto il presente giudizio “non in proprio ma
quale tutore della madre e, all'esito della riassunzione della causa interrotta, la stessa Persona_1
si è costituita quale erede della madre.
Ebbene, dalla documentazione prodotta si evince chiaramente l'assunzione di un'obbligazione negoziale da parte dell'odierna opponente, , nei confronti dell' convenuto, Parte_1 CP_1
consistente nel pagamento della retta a fronte dell'obbligazione della casa di cura di ricevere e prestare ospitalità e assistenza alla madre della stessa.
Dalla disamina del contratto di ospitalità del 22.10.2010 emerge, infatti, che la fattispecie concreta è
riconducibile allo schema del contratto a favore di terzo, attesa l'assunzione dell'obbligazione di pagamento da parte del sottoscrittore del contratto, in favore della madre. Ciò si desume, in particolare, dall'accordo sottoscritto dall'odierna attrice e l' giacché, la compilazione Controparte_1
del campo sottoscrittore con i dati dell'odierno opponente è indicativa del diretto acquisto degli oneri economici correlati al ricovero di quale “ospite” e ciò nonostante la mancata Persona_1
indicazione nel contratto de quo del soggetto tenuto al versamento della retta giornaliera. Dalle
distinte dei bonifici effettuati in favore dell' invero, emerge che i soggetti che hanno Controparte_1
effettuato il pagamento sono e . Controparte_6 Parte_1
È noto che i requisiti richiesti ai fini della valida configurazione di un contratto a favore di terzo ex
art. 1411 e ss. c.c. sono, oltre all'accordo esplicito tra promittente e stipulante che deve avere un interesse all'attribuzione del diritto in favore del terzo, da un lato, la puntuale indicazione soggetto beneficiario della prestazione oggetto del contratto e, dall'altro, l'accettazione da parte di quest'ultimo dell'attribuzione in suo favore.
Invero, il terzo pur acquistando il diritto alla prestazione, non assume alcuna obbligazione nei confronti delle parti contraenti, restando esse sole vincolate per le prestazioni convenute tra cui quella del pagamento delle rette in questa sede richieste.
È, dunque, lo stipulante che assume la veste di parte contrattuale, mentre il terzo, in quanto tale, non
è parte del contratto, limitandosi quest'ultimo a riceve gli effetti di un rapporto già validamente costituito ed operante.
Nel caso in esame il terzo beneficiario degli effetti del contratto è espressamente individuato nel contenuto dell'accordo ove viene espressamente indicato “l'Istituto accoglierà presso la struttura di
MASSA MARITTIMA il Sig./la Sig.ra nel rispetto della Carta dei Servizi in vigore Persona_1
secondo le norme del presente contratto, stipulato in conseguenza di libera e consapevole scelta assistenziale”
e ogni impegno relativo al contratto stesso è stato assunto da . Parte_1
Ciò posto, venendo alla seconda condizione necessaria ai fini di una qualificazione di un negozio come contratto a favore di terzo ex art. 1411 e ss. c.c., l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che l'accettazione da parte del terzo non deve necessariamente consistere in una dichiarazione espressa atta a manifestare l'intenzione di profittare degli effetti del negozio, ben potendo tale adesione risultare per facta concludentia (cfr. Cass. n. 15442/2021 che richiama Cass. civ., sez. I, 09.12.1997 e Cass., sez. I, 14.02.1998, n. 1136), ossia nel caso di specie dal perdurante collocamento della presso l'istituto, con fruizione dei relativi servizi ivi prestati.
Ciò detto, non può ritenersi accoglibile la richiesta formulata a verbale dell'udienza del 23.1.2024 da parte attrice nei seguenti termini “stante l'eccezione di difetto di legittimazione della sig.ra per Pt_1
nullità della procura con la quale ha agito quale tutore della madre anziché in proprio, ovvero stante l'assenza
della procura della sig.ra a norma dell'art. 182 c.p.c. chiede che il giudice gli assegni un termine Pt_1
perentorio per la costituzione della sig.ra in proprio e per il deposito della relativa procura”. Pt_1
In particolare, trattasi di un vizio relativo alla titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto che non può essere emendato con lo strumento di cui all'art. 182 c.p.c. In conclusione, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva di , restando assorbiti Parte_1
tutti gli ulteriori motivi dedotti dalle parti.
Ciò detto, tuttavia, va disattesa la richiesta di pagamento formulata dall' in data Controparte_1
24.1.2023 degli ulteriori importi precisati per rette maturate e non pagate sino alla data del 1.1.2020.
Trattasi, invero, di domanda nuova formulata solo all'esito del deposito delle memorie ex art. 183
comma VI c.p.c. e, dunque, inammissibile.
Quanto al profilo delle spese di lite deve rilevarsi che l'Asl Toscana Sud-Est ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito nei rapporti tra il terzo chiamato e l' convenuto in forza CP_1
dell'art. 23 della convenzione stipulata dalla di Grosseto, alla quale l' Parte_4 Parte_5
è succeduta, con l' nel quale le parti convenivano la devoluzione di ogni tipo di
[...] Controparte_1
controversia derivante dalla convenzione al giudizio arbitrale.
Ebbene, l'art. 23 cit. prevede che “le parti convengono ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della L. 205/2000
di affidare la definizione di tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione, concernenti i diritti
soggettivi, devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, nonché di ogni altro tipo di controversia
devoluta ad altra giurisdizione ad un collegio arbitrale composto da tre membri […]”
Nel caso di specie il giudizio ha avuto ad oggetto la domanda formulata da parte attrice relativa al pagamento della retta giornaliera in favore dell'Istituto, oggetto espresso della predetta
Convenzione. In particolare, agli artt. 13- 15 viene espressamente regolata la quota di spettanza a carico dell'ospite e la quota a carico dell'Asl con la conseguenza che le questioni sottese al presente giudizio devono ritenersi rientranti nelle previsioni di cui all'art. 23 della Convenzione.
Le spese di lite, dunque, nei rapporti tra parte attrice e l'istituto convenuto seguono la soccombenza e vanno poste a carico di come liquidate in dispositivo ex D.N. 55/2014, tenuto Parte_1
conto del valore della controversia secondo i parametri medi. Diversamente le spese di lite del terzo chiamato, in ragione delle difese dell'ASL Toscana Sud-Est vanno poste a carico dell' Controparte_1
che a dispetto della clausola compromissoria pattuita ha chiesto autorizzarsi la chiamata in giudizio del terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara il difetto di legittimazione attiva di parte attrice;
2) condanna al pagamento in favore dell' delle spese di lite Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA;
3) condanna l' al pagamento in favore dell'ASL TOSCANA SUD-EST delle Controparte_1
spese di lite che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA.
Così deciso in Grosseto, il 4/6/2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1180/2017, promossa da:
(C.F. ), quale erede di elettivamente Parte_1 C.F._1 Persona_1
domiciliata in Grosseto, Viale Ombrone n. 3 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Sorace, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore;
ATTORE
contro
(C.F. ), in persona della dott.ssa soggetto Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
delegato, elettivamente domiciliato in Follonica (GR), P.zza 24 Maggio n. 10, presso lo studio dell'avv. Diletta Fivizzani, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
e
(C.F. , in persona del Direttore Generale pro Controparte_3 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Rossi e Pierluigi Mangogna giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in Grosseto, via Cimabue n.
109 presso l'U.O.C. Affari Legali, Sede Operativa di Grosseto;
TERZO CHIAMATO
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 19.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, , non in proprio ma quale tutore della Parte_1
madre proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento intimata ex art. Persona_1
2 R.D. 14.4.1910 n. 639 e notificata in data 5.4.2017, con cui l Parte_2
alla persona ingiungeva il pagamento della somma di € 45.351,41, oltre
[...]
interessi e spese a titolo di retta di ospitalità per la madre.
A sostegno della domanda, deduceva che:
- La madre fosse affetta dal morbo di Alzheimer e che proprio in conseguenza Persona_1
delle predette condizioni di salute fosse stata interdetta dal Tribunale di Grosseto con decreto del 5.2.2014;
- In ragione del peggioramento delle condizioni di salute della madre, certificate dall'ASL,
quest'ultima era stata ricoverata presso l'Istituto dapprima nella struttura di Massa CP_1
Marittima e successivamente, all'esito di un ulteriore peggioramento, presso la struttura di
Follonica;
- Dal 19.8.2010 fino a ottobre 2013 le fatture emesse dall' erano state regolarmente CP_1
pagate per un importo complessivo di € 60.641,61 e che da novembre 2013 l'odierna attrice aveva cessato il pagamento dell'intero ammontare della retta, corrispondendo la somma erogata alla dall' a titolo di assegno di accompagnamento - pari mensilmente Per_1 CP_4
nell'anno 2010 a € 480,40, nell'anno di 2011 a € 487,39, nell'anno 2012 ad € 492,97 e nell'anno
2013 a € 499,27- e ciò in ragione della prevalenza della quota di natura sanitaria su quella di natura assistenziale, esente da qualunque contribuzione.
Ciò premesso, chiedeva previa sospensione dell'esecutività, la revoca dell'ingiunzione di pagamento del 20.7.2017, essendo stato richiesto un importo non dovuto, poiché connesso alle prestazioni prevalentemente sanitarie rese dall'Istituto in favore della madre. In via riconvenzionale,
inoltre, chiedeva condannarsi l' al pagamento della somma di € 41.656,00, quale Controparte_1
importo indebitamente versato in favore della struttura.
Si costituiva l' chiedendo in via preliminare autorizzarsi, previo spostamento Controparte_1
dell'udienza, la chiamata in causa dell'Asl Toscana Sud-Est e nel merito contestando la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando l'ingiunzione opposta.
In particolare, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni “A) in via principale: respingere la domanda
attorea siccome infondata in fatto e in diritto per le ragioni illustrate nella narrativa che precede, per l'effetto confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
B) in via subordinata, nella denegata ipotesi che
l'opposizione a decreto ingiuntivo venga accolta, nel presupposto che la prestazione sanitaria venga nella
fattispecie dichiarata prevalente su quella assistenziale, ritenuta comune la causa alla Parte_3
in persona del legale rappresentante protempore, o comunque l'esistenza di un obbligo di garanzia
[...]
della predetta in favore dell' : 1) dichiarare tenuta l' CP_3 Controparte_1 Parte_3
in esecuzione dell'obbligo di manleva, a garantire e rendere indenne l' da ogni conseguenza CP_1 CP_1
pregiudizievole, quanto a rimborso di somme, di spese processuali, accessori di ogni tipo ecc, che l' CP_1
stesso fosse dichiarato tenuto e condannato a corrispondere alla attrice in opposizione nella Parte_1
sua qualità di tutore legale rappresentante per legge della madre con la condanna della Persona_1
medesima a) in tesi: al pagamento diretto in favore della attrice opponente nella Parte_3
sua predetta qualità, in luogo dell' di qualsiasi somma che a qualsivoglia titolo l' stesso Controparte_1 CP_1
fosse dichiarato tenuto a pagare ad essa attrice opponente nella già detta sua qualità; b) in ipotesi, alla refusione
in favore dell' di qualsiasi somma che a qualsivoglia titolo l stesso fosse condannato a Controparte_1 CP_1
pagare come sopra a n. n.; 2) dichiarare tenuta l' sempre in Parte_1 Parte_3
relazione all'ipotesi che le prestazione sanitaria venga ritenuta prevalente su quella assistenziale, al pagamento
della retta dovuta all “ per le prestazioni da effettuare da oggi in poi in favore della Sig.ra CP_1 CP_1
nonché dichiararla tenuta e condannarla al pagamento in favore dell' Persona_1 Controparte_1
della somma € 45.351,41 in linea capitale, salvo la diversa somma ritenuta di giustizia, per mancato pagamento
della retta di ospitalità erogata sino ad oggi dall in favore della oltre € 143,66 per Controparte_1 Per_1
interessi legali maturati al 31.12.2016, oltre gli ulteriori interessi dal dovuto al saldo. In ogni caso, con vittoria
di spese e compensi di causa”.
Con provvedimento del 18.7.2017, disposto lo spostamento dell'udienza, veniva autorizzata la chiamata in causa dell'Asl Toscana Sud-Est.
Si costituiva l'Asl Toscana Sud-Est, chiedendo in via preliminare dichiararsi il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, deducendo che il giudizio era stato avviato dalla sig.ra Pt_1
non in proprio, nonostante la stessa avesse sottoscritto il contratto di ospitalità, ma esclusivamente nella qualità di tutrice della madre, nonché in ragione del conflitto di interessi tra il soggetto tenuto al pagamento e il beneficiario.
Inoltre, lamentava il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo la Società , CP_5
soggetto del tutto distinto sia dall' competente ad organizzare e Parte_3
gestire le attività e i servizi sociali e socio-sanitari, compresi quindi tutti quelli connessi all'integrazione socio-sanitaria di cui all'art.
3-speties del D.lgs. n. 502/1992. Deduceva, inoltre,
l'incompetenza del Tribunale adito sulle domande formulate dal convenuto e ciò in forza dell'art. 23 della convenzione stipulata dalla di Grosseto, alla quale l è Parte_4 Parte_5
succeduta, con l' in forza del quale le parti convenivano la devoluzione di ogni tipo di Controparte_1
controversia derivante dalla convenzione al giudizio arbitrale. Nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese.
All'udienza del 27.6.2018 le parti si riportavano ai rispettivi scritti, contestando le deduzioni avversarie e chiedevano concedersi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. In particolare, parte attrice insisteva per l'accoglimento dell'istanza cautelare formulata unitamente all'atto introduttivo.
Con ordinanza emessa in pari data il giudice assegnatario del fascicolo accoglieva l'istanza di sospensione formulata da parte attrice.
All'udienza del 22.10.2019 l' chiedeva revocarsi l'ordinanza di sospensione emessa e il Controparte_1
giudice, rigettata la richiesta di revoca formulata, concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI
c.p.c.
Con ordinanza emessa in data 5.1.2021, all'esito dello scambio di note scritte, rigettate le istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Assegnato il fascicolo alla scrivente, all'udienza del 24.1.2023 il procuratore di parte attrice dichiarava l'intervenuto decesso di e veniva interrotto il giudizio. Persona_1
Alla predetta udienza, inoltre, l' convenuto chiedeva accogliersi anche le seguenti conclusioni CP_1
“nonché dichiarare tenuta e condannare al pagamento in favore dell' “ della Persona_1 CP_1 CP_1
somma di Euro 83.275,08 in linea capitale di cui € 45.351,41 somma dovuta alla data del 21.11.2019 di
deposito della prima memoria ex art. 183 cpc, il resto per rette maturate e non pagate sino alla data del
1.1.2020”.
Con ricorso depositato in data 15.4.2023 riassumeva il giudizio quale erede della Parte_1
madre Persona_1
All'udienza del 23.1.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19.11.2024, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. *****
L'eccezione formulata dall'Asl Toscana Sud-Est relativa al difetto di legittimazione attiva dell'attrice
è fondata per quanto di seguito motivato.
Come è noto, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito,
rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. Ne consegue che il difetto di legitimatio ad causam, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un
error in procedendo rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. n.
7776/2017).
In particolare, nel caso di specie, parte attrice ha introdotto il presente giudizio “non in proprio ma
quale tutore della madre e, all'esito della riassunzione della causa interrotta, la stessa Persona_1
si è costituita quale erede della madre.
Ebbene, dalla documentazione prodotta si evince chiaramente l'assunzione di un'obbligazione negoziale da parte dell'odierna opponente, , nei confronti dell' convenuto, Parte_1 CP_1
consistente nel pagamento della retta a fronte dell'obbligazione della casa di cura di ricevere e prestare ospitalità e assistenza alla madre della stessa.
Dalla disamina del contratto di ospitalità del 22.10.2010 emerge, infatti, che la fattispecie concreta è
riconducibile allo schema del contratto a favore di terzo, attesa l'assunzione dell'obbligazione di pagamento da parte del sottoscrittore del contratto, in favore della madre. Ciò si desume, in particolare, dall'accordo sottoscritto dall'odierna attrice e l' giacché, la compilazione Controparte_1
del campo sottoscrittore con i dati dell'odierno opponente è indicativa del diretto acquisto degli oneri economici correlati al ricovero di quale “ospite” e ciò nonostante la mancata Persona_1
indicazione nel contratto de quo del soggetto tenuto al versamento della retta giornaliera. Dalle
distinte dei bonifici effettuati in favore dell' invero, emerge che i soggetti che hanno Controparte_1
effettuato il pagamento sono e . Controparte_6 Parte_1
È noto che i requisiti richiesti ai fini della valida configurazione di un contratto a favore di terzo ex
art. 1411 e ss. c.c. sono, oltre all'accordo esplicito tra promittente e stipulante che deve avere un interesse all'attribuzione del diritto in favore del terzo, da un lato, la puntuale indicazione soggetto beneficiario della prestazione oggetto del contratto e, dall'altro, l'accettazione da parte di quest'ultimo dell'attribuzione in suo favore.
Invero, il terzo pur acquistando il diritto alla prestazione, non assume alcuna obbligazione nei confronti delle parti contraenti, restando esse sole vincolate per le prestazioni convenute tra cui quella del pagamento delle rette in questa sede richieste.
È, dunque, lo stipulante che assume la veste di parte contrattuale, mentre il terzo, in quanto tale, non
è parte del contratto, limitandosi quest'ultimo a riceve gli effetti di un rapporto già validamente costituito ed operante.
Nel caso in esame il terzo beneficiario degli effetti del contratto è espressamente individuato nel contenuto dell'accordo ove viene espressamente indicato “l'Istituto accoglierà presso la struttura di
MASSA MARITTIMA il Sig./la Sig.ra nel rispetto della Carta dei Servizi in vigore Persona_1
secondo le norme del presente contratto, stipulato in conseguenza di libera e consapevole scelta assistenziale”
e ogni impegno relativo al contratto stesso è stato assunto da . Parte_1
Ciò posto, venendo alla seconda condizione necessaria ai fini di una qualificazione di un negozio come contratto a favore di terzo ex art. 1411 e ss. c.c., l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che l'accettazione da parte del terzo non deve necessariamente consistere in una dichiarazione espressa atta a manifestare l'intenzione di profittare degli effetti del negozio, ben potendo tale adesione risultare per facta concludentia (cfr. Cass. n. 15442/2021 che richiama Cass. civ., sez. I, 09.12.1997 e Cass., sez. I, 14.02.1998, n. 1136), ossia nel caso di specie dal perdurante collocamento della presso l'istituto, con fruizione dei relativi servizi ivi prestati.
Ciò detto, non può ritenersi accoglibile la richiesta formulata a verbale dell'udienza del 23.1.2024 da parte attrice nei seguenti termini “stante l'eccezione di difetto di legittimazione della sig.ra per Pt_1
nullità della procura con la quale ha agito quale tutore della madre anziché in proprio, ovvero stante l'assenza
della procura della sig.ra a norma dell'art. 182 c.p.c. chiede che il giudice gli assegni un termine Pt_1
perentorio per la costituzione della sig.ra in proprio e per il deposito della relativa procura”. Pt_1
In particolare, trattasi di un vizio relativo alla titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto che non può essere emendato con lo strumento di cui all'art. 182 c.p.c. In conclusione, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva di , restando assorbiti Parte_1
tutti gli ulteriori motivi dedotti dalle parti.
Ciò detto, tuttavia, va disattesa la richiesta di pagamento formulata dall' in data Controparte_1
24.1.2023 degli ulteriori importi precisati per rette maturate e non pagate sino alla data del 1.1.2020.
Trattasi, invero, di domanda nuova formulata solo all'esito del deposito delle memorie ex art. 183
comma VI c.p.c. e, dunque, inammissibile.
Quanto al profilo delle spese di lite deve rilevarsi che l'Asl Toscana Sud-Est ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito nei rapporti tra il terzo chiamato e l' convenuto in forza CP_1
dell'art. 23 della convenzione stipulata dalla di Grosseto, alla quale l' Parte_4 Parte_5
è succeduta, con l' nel quale le parti convenivano la devoluzione di ogni tipo di
[...] Controparte_1
controversia derivante dalla convenzione al giudizio arbitrale.
Ebbene, l'art. 23 cit. prevede che “le parti convengono ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della L. 205/2000
di affidare la definizione di tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione, concernenti i diritti
soggettivi, devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, nonché di ogni altro tipo di controversia
devoluta ad altra giurisdizione ad un collegio arbitrale composto da tre membri […]”
Nel caso di specie il giudizio ha avuto ad oggetto la domanda formulata da parte attrice relativa al pagamento della retta giornaliera in favore dell'Istituto, oggetto espresso della predetta
Convenzione. In particolare, agli artt. 13- 15 viene espressamente regolata la quota di spettanza a carico dell'ospite e la quota a carico dell'Asl con la conseguenza che le questioni sottese al presente giudizio devono ritenersi rientranti nelle previsioni di cui all'art. 23 della Convenzione.
Le spese di lite, dunque, nei rapporti tra parte attrice e l'istituto convenuto seguono la soccombenza e vanno poste a carico di come liquidate in dispositivo ex D.N. 55/2014, tenuto Parte_1
conto del valore della controversia secondo i parametri medi. Diversamente le spese di lite del terzo chiamato, in ragione delle difese dell'ASL Toscana Sud-Est vanno poste a carico dell' Controparte_1
che a dispetto della clausola compromissoria pattuita ha chiesto autorizzarsi la chiamata in giudizio del terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara il difetto di legittimazione attiva di parte attrice;
2) condanna al pagamento in favore dell' delle spese di lite Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA;
3) condanna l' al pagamento in favore dell'ASL TOSCANA SUD-EST delle Controparte_1
spese di lite che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA.
Così deciso in Grosseto, il 4/6/2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolò