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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 5418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5418 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
RG. 4019/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, Sezione Seconda, in persona della Dott.ssa Roberta Guardasole, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.4019\2022 R.G. vertente
TRA
(C.F.: , rapp.to e difeso dall'Avv. Vincenzo Capodanno Parte_1 C.F._1 in forza di procura allegata all'atto di citazione, domiciliato come in atti,
ATTORE
E
( P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Giovanni Cimmino e Gianluca Di Ruocco in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione, domiciliata come in atti,
CONVENUTA
E
(C.F.: ), residente in [...] C.F._2
27,
CONVENUTA-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
21.02.2025 1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il SI. chiedeva accertarsi la responsabilità Parte_1 dei convenuti proprietaria dell'imbarcazione tipo gozzo e la di lei compagnia di CP_2 assicurazione, , nella produzione del sinistro dedotto in giudizio e, per l'effetto, Controparte_1 condannarsi gli stessi al risarcimento dei danni dichiarati subiti dall'imbarcazione modello MV 740
Comfort, con codice identificato ITMTVB7A21F101, dichiarata di sua proprietà, da quantificarsi in corso di causa.
A fondamento della pretesa risarcitoria l'attore deduceva:
-che in data 05.08.2021 alle ore 18.00 circa, mentre si trovava a bordo dell'imbarcazione suindicata ancorata nelle acque del Comune di Napoli, in località Nisida, veniva urtata dall'imbarcazione del tipo Gozzo, di proprietà della SI.ra , nell'occasione condotta dal sig. , CP_2 Persona_1 assicurato con la compagnia Controparte_3
-che nelle predette circostanze di tempo e di luogo l'imbarcazione del tipo Gozzo, nell'effettuare una manovra di ancoraggio urtava con la propria prua il battello pneumatico dell'imbarcazione attorea, danneggiandola al tubolare posteriore destro;
-di avere inoltrato alla , compagnia della presunta responsabile civile, richiesta Controparte_1 di risarcimento dei danni patiti, senza alcun esito.
Concludeva, quindi, chiedendo di dichiarare la totale responsabilità dei convenuti e, per l'effetto, condannare gli stessi al risarcimento di tutti i danni in favore di parte attrice, quantificati nei limiti di euro 26.000,00, oltre sosta tecnica, interessi, rivalutazione.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore anticipatario.
Si costituiva la compagnia che chiedeva, in via principale e preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità e/o l'improponibilità e/o comunque, improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 209/2005, per mancanza di azione diretta nei suoi confronti, in subordine,
l'improponibilità della domanda ai sensi dell'art 148 del D. L.vo 209/2005, nel merito, contestava l'an e il quantum della pretesa risarcitoria avanzata dalla controparte chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
La SI.ra , ritualmente citata rimaneva contumace. CP_2
Nel corso del procedimento veniva assunta la prova testimoniale ed espletata la CTU tecnica.
2 In data 21.02.2025, fatte precisare le conclusioni la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art 190 c.p.c.
Per il carattere assorbente del motivo, occorre preliminarmente soffermarsi sulla eccezione sollevata dalla relativa all'inammissibilità dell'azione diretta contro di essa proposta dal Controparte_1 danneggiato, per avere, la fattispecie, ad oggetto una domanda di risarcimento per soli danni a cose.
Invero, l'art. 123 d. lgs. 209/05 espressamente statuisce: “Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona ..”.
La norma, quindi, limita l'obbligo dell'assicurazione, nel caso di natanti, alle sole ipotesi di danni alla persona, con esclusione di quelli a cose.
Tale tesi è condivisa anche dalla Suprema Corte, la quale ha ripetutamente affermato che: “In materia di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei natanti, l'art. 123 del d.lgs. n. 209 del 2005 prevede l'obbligo di assicurazione per la copertura dei soli danni alla persona, così che, in caso di danni alle cose, non sussistendo un rapporto diretto e immediato tra assicuratore e danneggiato, quest'ultimo non ha azione diretta contro il primo” (Cass. civ., ordinanza n.22062 dell'11-9-2018; cfr. anche Cass. civ., sentenza n. 8816 del 18-6-2002 e Cass. civ., sentenza n. 26915 del 24-10-2018).
I rilievi appena svolti conducono, quindi, ad affermare l'inammissibilità dell'azione diretta che l'attore ha proposto nei confronti della , in quanto, non versandosi in ipotesi di Controparte_1 assicurazione obbligatoria ex lege, l'istante avrebbe dovuto evocare in giudizio esclusivamente il responsabile civile, mentre la partecipazione al giudizio della compagnia di assicurazione può trovare legittimazione solo a seguito di chiamata in causa da parte del convenuto, assicurato.
Il carattere assorbente del profilo sin qui esaminato, esonera il Tribunale dalla necessità di esaminare le ulteriori eccezioni sollevate dalla compagnia convenuta nei cui confronti la domanda va dichiarata inammissibile.
La domanda di risarcimento proposta nei confronti della presunta responsabile civile, , CP_2 rimasta contumace, è proponibile ma infondata.
Alla udienza del 16.01.2024 veniva escusso il teste addotto da parte attorea, , Testimone_1 il quale ha dichiarato: “Ero presente il giorno dell'incidente e stavamo rientrando dopo una giornata
3 passata a Ischia Porto ed era la prima settimana del mese di agosto 2021, a bordo eravamo io l' attore e un altro ragazzo suo amico tale , e la barca era ferma ormeggiata cioè si era ancorata Per_2 al corpo morto quando una barca tipo gozzo di legno di piccole dimensioni, o medie, mentre effettuava manovra per affiancarci urtava la parte dx del gommone … Preciso, … che la barca prima ci urtò e nel tentativo di riprendere la manovra erroneamente accelerò e causò la rottura del tubolare dx del gommone. Preciso che il mare non era molto calmo la nostra barca ormai ormeggiata”.
Alla udienza del 19.03.2024, il teste di parte convenuta, ha preliminarmente Controparte_4 precisato di essere “stato fiduciario della compagnia fino al 2022 in qualità di collaboratore CP_5 dello Tecnico SST srl di Napoli in via Ferrara” e ha poi confermato “di aver periziato il natante Pt_2 di ”. In merito alla compatibilità dei danni dichiarati riportati dall'imbarcazione attorea Parte_1 con il sinistro per cui è causa, ha riferito: “Valutando il natante danneggiato ( di ), trattandosi Pt_1 di battello pneumatico ossia con struttura interamente in tessuto gommato il ragionamento tecnico è stato quello di pensare che nel momento in cui ci possa essere stato un urto proveniente da un altro organo marittimo il tessuto gommato risponde a tale urto in maniera elastica, ossia con un “ rientro” ed una consequenziale fuoriuscita in cui l' urto è cessato. Dato che il battello danneggiato era ancorato non avendo ostacoli né dall' una né dall' altra murata l'urto concretizzatosi per quanto detto ha avuto tecnicamente un imprinting e successivamente un ritorno elastico senza cagionare alcun danno”.
Conclusasi l'istruttoria orale, veniva nominato dal precedente magistrato, il CTU l'ing.
[...]
il quale evidenziava: Persona_3
-di non aver potuto visionare l'imbarcazione di parte attorea poiché alienato e che “di comune accordo con il collegio, non ha visionato l'imbarcazione di parte convenuta in quanto negli atti di essa convenuta è presente documentazione fotografica della stessa e non essendoci il natante attoreo non sarebbe stato possibile effettuare l'accostamento tra gli stessi”;
-che stante la impossibilità di ispezionare il natante attoreo non ha potuto esprimere il giudizio sulla compatibilità dei danni dichiarati subiti con il sinistro per cui è causa;
-che nella descrizione in atti si specifica esclusivamente che l'imbarcazione della SI.ra CP_2 urtava con la propria prua il battello pneumatico dell'imbarcazione attorea, senza specificare la direzione tenuta dall'imbarcazione di parte convenuta, né tanto meno specificando con quale parte della prua avvenisse il contatto. Anche per tale motivo, il CTU dichiara di non potersi esprimere sulla compatibilità;
4 -che dalla disamina della “morfologia dei due natanti coinvolti” è emerso che “l'ancora ad ombrello posizionata a prua dell'imbarcazione di parte convenuta, impattando contro la dritta del gommone avrebbe potuto, su un moto di beccheggio, danneggiare lo stesso lasciando un taglio a forma di “V”, coerente con la forma del braccio dell'ancora stessa. Tuttavia tale circostanza non si sarebbe verificata con tutte le direzioni di impatto, infatti, se l'imbarcazione di parte convenuta fosse sopraggiunta con una inclinazione verso destra, vi sarebbe coerenza con la direzione della “V” rilevata, diversamente, se si fosse trovata in posizione ortogonale o proveniente con una inclinazione verso sinistra, la “V” avrebbe avuto un'altra direzione”. Stante la insufficienza degli elementi a disposizione, il CTU ha evidenziato di non potersi esprimere neanche sulla coerenza del danno con la dinamica così come esposta dall'attore;
-in risposta alle osservazioni ricevute dai consulenti di parte il CTU ha specificato che a seguito dell'impatto sul tubolare destro “il battello, così come ogni corpo avente materiale in tessuto gommato, si è spostato verso sinistra allontanandosi dalla zona di impatto e, pertanto, non avrebbe in alcun modo potuto tecnicamente forarsi nel modo denunciato dall'attore”. Pertanto, la “foratura sul battello pneumatico così come descritta da parte attrice e ritratta nei rilievi fotografici in atti, non trova alcun fondamento tecnico”;
-di non aver ricevuto alcuna documentazione relativa alla dichiarata vendita dell'imbarcazione incidentata.
Orbene, è emerso che l'imbarcazione dell'attore non è stato sottoposto ad ispezione perché venduto, la dinamica così come esposta in citazione è apparsa generica e comunque non sufficiente al fine di consentire al CTU una ricostruzione dell'evento con conseguente giudizio di compatibilità che potesse suffragare la prova del nesso causale. Sul punto, non risultano certamente sufficienti ed idonee a superare le deficienze evidenziate, le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso dall'attore.
La domanda di risarcimento va quindi respinta perché non vi è prova che i danni lamentati siano stati conseguenza diretta ed immediata dell'evento rappresentato (artt. 2697 e 1223 c.c.). Peraltro, non potrebbe l'attore pensare di provare i fatti costitutivi della domanda avvalendosi delle dichiarazioni dell'unico teste non colmate, nel caso specifico, dalla relazione di CTU che, pur non avendo funzione sostitutiva dell'onere probandi, costituisce supporto contributivo per la valutazione di elementi già assunti in corso di causa e che possono essere rilevati solo sulla base di specifiche cognizioni tecniche.
Per completezza espositiva e a sostegno delle argomentazioni sin qui esposte, deve evidenziai che difetta nel caso di specie altresì la prova del lamentato danno.
5 A tal riguardo, s'impone di rilevare che, nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, come in quella di responsabilità extracontrattuale, il danneggiato è onerato di fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato (in tal senso, ex multis, Cass. n. 21140/07): infatti, se antecedentemente alle sentenze nn.
7281, 7282 e 7283/2003 della Suprema Corte la reazione risarcitoria era azionabile anche solo in presenza della lesione di situazioni soggettive meritevoli di tutela, a prescindere dalle concrete ricadute pregiudizievoli dell'illecito, successivamente alle richiamate sentenze del 2003, “la struttura generale del fatto illecito, contrattuale ed extracontrattuale, è stata configurata in termini unitari, a prescindere dalla natura del pregiudizio (patrimoniale o non patrimoniale), occorrendo sempre un'azione o omissione dolosa o colposa, la lesione di un interesse meritevole di tutela, tradizionalmente identificata con il danno evento, nonché –quale ulteriore indispensabile condizione
–il verificarsi di concrete ricadute pregiudizievoli a scapito del danneggiato” (Cass. n. 29564/20).
Appare dunque respinta la teoria del danno evento: ai fini del risarcimento sono sempre necessarie l'allegazione e la prova dei concreti pregiudizi subiti dal danneggiato e non è in alcun caso configurabile un danno in re ipsa. Diversamente opinando, ci si porrebbe in contrasto –non soltanto con il rammentato indirizzo della Suprema Corte secondo cui quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, bensì anche –con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 16601/17) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in ossequio all'art. 23 Cost..
Orbene, nel caso in esame, non vi è prova della diminuzione patrimoniale che l'attore avrebbe subito a seguito dell'evento e prima della vendita dell'imbarcazione, non essendo stata dimostrata né la riparazione a sua cura e spese, né la vendita a prezzo ridotto per l'esistenza dei dedotti danni.
In altri termini facendo applicazione della cd. teoria differenziale (cfr. Cass. ord. n. 23123/23), secondo la quale il danno risarcibile deve essere quantificato in ragione della differenza tra l'entità del patrimonio attuale del danneggiato e la consistenza che esso avrebbe avuto in mancanza dell'illecito, con la conseguenza che allorquando, all'esito di tale operazione, il patrimonio del presunto danneggiato non risulti avere un valore complessivo minore nessun pregiudizio patrimoniale risarcibile sarà configurabile (cfr. Cass. ord. n. 7012/23), nel caso di specie difettando la prova dei due valori in comparazione non può dirsi raggiunta la prova del paventato danno patrimoniale.
All'esito del tracciato iter argomentativo, la domanda non può che essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti con la parte costituita e si liquidano, in dispositivo, in virtù del D.M. 55/14 come attualizzato dal D.M. 147\2022, avuto riguardo al valore
6 della domanda come determinata all'atto di iscrizione al ruolo, applicando i compensi medi e stante la definizione in rito con la riduzione del 50% ex art 4comma 9 del D.M. 147\2022
Nulla per le spese nei rapporti con la convenuta contumace
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni proposta da Parte_1 nei confronti di;
Controparte_1
2. rigetta la domanda proposta nei confronti della SI.ra ; CP_2
3. condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della che Controparte_1 liquida nella misura già ridotta di € 2.538,00 per compensi, oltre IVA e CPA, se dovuti, e spese generali;
4. nulla per le spese nei rapporti con la parte contumace
5. pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell'attore.
Napoli, 30.05.2025 Il Giudice
dott.ssa Roberta Guardasole
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, Sezione Seconda, in persona della Dott.ssa Roberta Guardasole, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.4019\2022 R.G. vertente
TRA
(C.F.: , rapp.to e difeso dall'Avv. Vincenzo Capodanno Parte_1 C.F._1 in forza di procura allegata all'atto di citazione, domiciliato come in atti,
ATTORE
E
( P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Giovanni Cimmino e Gianluca Di Ruocco in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione, domiciliata come in atti,
CONVENUTA
E
(C.F.: ), residente in [...] C.F._2
27,
CONVENUTA-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
21.02.2025 1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il SI. chiedeva accertarsi la responsabilità Parte_1 dei convenuti proprietaria dell'imbarcazione tipo gozzo e la di lei compagnia di CP_2 assicurazione, , nella produzione del sinistro dedotto in giudizio e, per l'effetto, Controparte_1 condannarsi gli stessi al risarcimento dei danni dichiarati subiti dall'imbarcazione modello MV 740
Comfort, con codice identificato ITMTVB7A21F101, dichiarata di sua proprietà, da quantificarsi in corso di causa.
A fondamento della pretesa risarcitoria l'attore deduceva:
-che in data 05.08.2021 alle ore 18.00 circa, mentre si trovava a bordo dell'imbarcazione suindicata ancorata nelle acque del Comune di Napoli, in località Nisida, veniva urtata dall'imbarcazione del tipo Gozzo, di proprietà della SI.ra , nell'occasione condotta dal sig. , CP_2 Persona_1 assicurato con la compagnia Controparte_3
-che nelle predette circostanze di tempo e di luogo l'imbarcazione del tipo Gozzo, nell'effettuare una manovra di ancoraggio urtava con la propria prua il battello pneumatico dell'imbarcazione attorea, danneggiandola al tubolare posteriore destro;
-di avere inoltrato alla , compagnia della presunta responsabile civile, richiesta Controparte_1 di risarcimento dei danni patiti, senza alcun esito.
Concludeva, quindi, chiedendo di dichiarare la totale responsabilità dei convenuti e, per l'effetto, condannare gli stessi al risarcimento di tutti i danni in favore di parte attrice, quantificati nei limiti di euro 26.000,00, oltre sosta tecnica, interessi, rivalutazione.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore anticipatario.
Si costituiva la compagnia che chiedeva, in via principale e preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità e/o l'improponibilità e/o comunque, improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 209/2005, per mancanza di azione diretta nei suoi confronti, in subordine,
l'improponibilità della domanda ai sensi dell'art 148 del D. L.vo 209/2005, nel merito, contestava l'an e il quantum della pretesa risarcitoria avanzata dalla controparte chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
La SI.ra , ritualmente citata rimaneva contumace. CP_2
Nel corso del procedimento veniva assunta la prova testimoniale ed espletata la CTU tecnica.
2 In data 21.02.2025, fatte precisare le conclusioni la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art 190 c.p.c.
Per il carattere assorbente del motivo, occorre preliminarmente soffermarsi sulla eccezione sollevata dalla relativa all'inammissibilità dell'azione diretta contro di essa proposta dal Controparte_1 danneggiato, per avere, la fattispecie, ad oggetto una domanda di risarcimento per soli danni a cose.
Invero, l'art. 123 d. lgs. 209/05 espressamente statuisce: “Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona ..”.
La norma, quindi, limita l'obbligo dell'assicurazione, nel caso di natanti, alle sole ipotesi di danni alla persona, con esclusione di quelli a cose.
Tale tesi è condivisa anche dalla Suprema Corte, la quale ha ripetutamente affermato che: “In materia di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei natanti, l'art. 123 del d.lgs. n. 209 del 2005 prevede l'obbligo di assicurazione per la copertura dei soli danni alla persona, così che, in caso di danni alle cose, non sussistendo un rapporto diretto e immediato tra assicuratore e danneggiato, quest'ultimo non ha azione diretta contro il primo” (Cass. civ., ordinanza n.22062 dell'11-9-2018; cfr. anche Cass. civ., sentenza n. 8816 del 18-6-2002 e Cass. civ., sentenza n. 26915 del 24-10-2018).
I rilievi appena svolti conducono, quindi, ad affermare l'inammissibilità dell'azione diretta che l'attore ha proposto nei confronti della , in quanto, non versandosi in ipotesi di Controparte_1 assicurazione obbligatoria ex lege, l'istante avrebbe dovuto evocare in giudizio esclusivamente il responsabile civile, mentre la partecipazione al giudizio della compagnia di assicurazione può trovare legittimazione solo a seguito di chiamata in causa da parte del convenuto, assicurato.
Il carattere assorbente del profilo sin qui esaminato, esonera il Tribunale dalla necessità di esaminare le ulteriori eccezioni sollevate dalla compagnia convenuta nei cui confronti la domanda va dichiarata inammissibile.
La domanda di risarcimento proposta nei confronti della presunta responsabile civile, , CP_2 rimasta contumace, è proponibile ma infondata.
Alla udienza del 16.01.2024 veniva escusso il teste addotto da parte attorea, , Testimone_1 il quale ha dichiarato: “Ero presente il giorno dell'incidente e stavamo rientrando dopo una giornata
3 passata a Ischia Porto ed era la prima settimana del mese di agosto 2021, a bordo eravamo io l' attore e un altro ragazzo suo amico tale , e la barca era ferma ormeggiata cioè si era ancorata Per_2 al corpo morto quando una barca tipo gozzo di legno di piccole dimensioni, o medie, mentre effettuava manovra per affiancarci urtava la parte dx del gommone … Preciso, … che la barca prima ci urtò e nel tentativo di riprendere la manovra erroneamente accelerò e causò la rottura del tubolare dx del gommone. Preciso che il mare non era molto calmo la nostra barca ormai ormeggiata”.
Alla udienza del 19.03.2024, il teste di parte convenuta, ha preliminarmente Controparte_4 precisato di essere “stato fiduciario della compagnia fino al 2022 in qualità di collaboratore CP_5 dello Tecnico SST srl di Napoli in via Ferrara” e ha poi confermato “di aver periziato il natante Pt_2 di ”. In merito alla compatibilità dei danni dichiarati riportati dall'imbarcazione attorea Parte_1 con il sinistro per cui è causa, ha riferito: “Valutando il natante danneggiato ( di ), trattandosi Pt_1 di battello pneumatico ossia con struttura interamente in tessuto gommato il ragionamento tecnico è stato quello di pensare che nel momento in cui ci possa essere stato un urto proveniente da un altro organo marittimo il tessuto gommato risponde a tale urto in maniera elastica, ossia con un “ rientro” ed una consequenziale fuoriuscita in cui l' urto è cessato. Dato che il battello danneggiato era ancorato non avendo ostacoli né dall' una né dall' altra murata l'urto concretizzatosi per quanto detto ha avuto tecnicamente un imprinting e successivamente un ritorno elastico senza cagionare alcun danno”.
Conclusasi l'istruttoria orale, veniva nominato dal precedente magistrato, il CTU l'ing.
[...]
il quale evidenziava: Persona_3
-di non aver potuto visionare l'imbarcazione di parte attorea poiché alienato e che “di comune accordo con il collegio, non ha visionato l'imbarcazione di parte convenuta in quanto negli atti di essa convenuta è presente documentazione fotografica della stessa e non essendoci il natante attoreo non sarebbe stato possibile effettuare l'accostamento tra gli stessi”;
-che stante la impossibilità di ispezionare il natante attoreo non ha potuto esprimere il giudizio sulla compatibilità dei danni dichiarati subiti con il sinistro per cui è causa;
-che nella descrizione in atti si specifica esclusivamente che l'imbarcazione della SI.ra CP_2 urtava con la propria prua il battello pneumatico dell'imbarcazione attorea, senza specificare la direzione tenuta dall'imbarcazione di parte convenuta, né tanto meno specificando con quale parte della prua avvenisse il contatto. Anche per tale motivo, il CTU dichiara di non potersi esprimere sulla compatibilità;
4 -che dalla disamina della “morfologia dei due natanti coinvolti” è emerso che “l'ancora ad ombrello posizionata a prua dell'imbarcazione di parte convenuta, impattando contro la dritta del gommone avrebbe potuto, su un moto di beccheggio, danneggiare lo stesso lasciando un taglio a forma di “V”, coerente con la forma del braccio dell'ancora stessa. Tuttavia tale circostanza non si sarebbe verificata con tutte le direzioni di impatto, infatti, se l'imbarcazione di parte convenuta fosse sopraggiunta con una inclinazione verso destra, vi sarebbe coerenza con la direzione della “V” rilevata, diversamente, se si fosse trovata in posizione ortogonale o proveniente con una inclinazione verso sinistra, la “V” avrebbe avuto un'altra direzione”. Stante la insufficienza degli elementi a disposizione, il CTU ha evidenziato di non potersi esprimere neanche sulla coerenza del danno con la dinamica così come esposta dall'attore;
-in risposta alle osservazioni ricevute dai consulenti di parte il CTU ha specificato che a seguito dell'impatto sul tubolare destro “il battello, così come ogni corpo avente materiale in tessuto gommato, si è spostato verso sinistra allontanandosi dalla zona di impatto e, pertanto, non avrebbe in alcun modo potuto tecnicamente forarsi nel modo denunciato dall'attore”. Pertanto, la “foratura sul battello pneumatico così come descritta da parte attrice e ritratta nei rilievi fotografici in atti, non trova alcun fondamento tecnico”;
-di non aver ricevuto alcuna documentazione relativa alla dichiarata vendita dell'imbarcazione incidentata.
Orbene, è emerso che l'imbarcazione dell'attore non è stato sottoposto ad ispezione perché venduto, la dinamica così come esposta in citazione è apparsa generica e comunque non sufficiente al fine di consentire al CTU una ricostruzione dell'evento con conseguente giudizio di compatibilità che potesse suffragare la prova del nesso causale. Sul punto, non risultano certamente sufficienti ed idonee a superare le deficienze evidenziate, le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso dall'attore.
La domanda di risarcimento va quindi respinta perché non vi è prova che i danni lamentati siano stati conseguenza diretta ed immediata dell'evento rappresentato (artt. 2697 e 1223 c.c.). Peraltro, non potrebbe l'attore pensare di provare i fatti costitutivi della domanda avvalendosi delle dichiarazioni dell'unico teste non colmate, nel caso specifico, dalla relazione di CTU che, pur non avendo funzione sostitutiva dell'onere probandi, costituisce supporto contributivo per la valutazione di elementi già assunti in corso di causa e che possono essere rilevati solo sulla base di specifiche cognizioni tecniche.
Per completezza espositiva e a sostegno delle argomentazioni sin qui esposte, deve evidenziai che difetta nel caso di specie altresì la prova del lamentato danno.
5 A tal riguardo, s'impone di rilevare che, nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, come in quella di responsabilità extracontrattuale, il danneggiato è onerato di fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato (in tal senso, ex multis, Cass. n. 21140/07): infatti, se antecedentemente alle sentenze nn.
7281, 7282 e 7283/2003 della Suprema Corte la reazione risarcitoria era azionabile anche solo in presenza della lesione di situazioni soggettive meritevoli di tutela, a prescindere dalle concrete ricadute pregiudizievoli dell'illecito, successivamente alle richiamate sentenze del 2003, “la struttura generale del fatto illecito, contrattuale ed extracontrattuale, è stata configurata in termini unitari, a prescindere dalla natura del pregiudizio (patrimoniale o non patrimoniale), occorrendo sempre un'azione o omissione dolosa o colposa, la lesione di un interesse meritevole di tutela, tradizionalmente identificata con il danno evento, nonché –quale ulteriore indispensabile condizione
–il verificarsi di concrete ricadute pregiudizievoli a scapito del danneggiato” (Cass. n. 29564/20).
Appare dunque respinta la teoria del danno evento: ai fini del risarcimento sono sempre necessarie l'allegazione e la prova dei concreti pregiudizi subiti dal danneggiato e non è in alcun caso configurabile un danno in re ipsa. Diversamente opinando, ci si porrebbe in contrasto –non soltanto con il rammentato indirizzo della Suprema Corte secondo cui quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, bensì anche –con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 16601/17) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in ossequio all'art. 23 Cost..
Orbene, nel caso in esame, non vi è prova della diminuzione patrimoniale che l'attore avrebbe subito a seguito dell'evento e prima della vendita dell'imbarcazione, non essendo stata dimostrata né la riparazione a sua cura e spese, né la vendita a prezzo ridotto per l'esistenza dei dedotti danni.
In altri termini facendo applicazione della cd. teoria differenziale (cfr. Cass. ord. n. 23123/23), secondo la quale il danno risarcibile deve essere quantificato in ragione della differenza tra l'entità del patrimonio attuale del danneggiato e la consistenza che esso avrebbe avuto in mancanza dell'illecito, con la conseguenza che allorquando, all'esito di tale operazione, il patrimonio del presunto danneggiato non risulti avere un valore complessivo minore nessun pregiudizio patrimoniale risarcibile sarà configurabile (cfr. Cass. ord. n. 7012/23), nel caso di specie difettando la prova dei due valori in comparazione non può dirsi raggiunta la prova del paventato danno patrimoniale.
All'esito del tracciato iter argomentativo, la domanda non può che essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti con la parte costituita e si liquidano, in dispositivo, in virtù del D.M. 55/14 come attualizzato dal D.M. 147\2022, avuto riguardo al valore
6 della domanda come determinata all'atto di iscrizione al ruolo, applicando i compensi medi e stante la definizione in rito con la riduzione del 50% ex art 4comma 9 del D.M. 147\2022
Nulla per le spese nei rapporti con la convenuta contumace
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni proposta da Parte_1 nei confronti di;
Controparte_1
2. rigetta la domanda proposta nei confronti della SI.ra ; CP_2
3. condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della che Controparte_1 liquida nella misura già ridotta di € 2.538,00 per compensi, oltre IVA e CPA, se dovuti, e spese generali;
4. nulla per le spese nei rapporti con la parte contumace
5. pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell'attore.
Napoli, 30.05.2025 Il Giudice
dott.ssa Roberta Guardasole
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