Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/05/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1653/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Silvia Rigon ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g.Lav. 1653/2023 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giorgia D'ANDREA, come da C.F._2
procura in atti
RICORRENTI contro
(C.F. ), in proprio, con gli Controparte_1 P.IVA_1
avv.ti Sabrina VISENTIN e Roberto TONIOLO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
In via principale: per tutti i motivi di cui in premessa accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti al pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie non godute e delle ore di riposo Perso compensativo, c.d. non godute stante la novazione oggettiva del contratto di lavoro a seguito della progressione economica della carriera;
per l'effetto condannarsi la convenuta al pagamento nei confronti pagina 1 di 8
sostituiva per ferie non godute e di euro 1.139,28 a titolo di ore di riposo
Person compensativo, c.d. non godute per un totale di euro 6.230,98; della dott.ssa della somma di euro 890,71 a titolo di indennità sostitutiva Parte_1
per ferie non godute e di euro 1.751,40 a titolo di ore di permesso compensativo, c.d.
MOI non godute per un totale di euro 2.642,11.
In via subordinata, nel caso non si ritenesse il diritto dei ricorrenti al pagamento degli istituti contrattuali in commento:
-per tutti i motivi di cui in premessa accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti al mantenimento delle ore di ferie maturate e non godute e delle ore di permesso compensativo maturate e non godute in costanza del precedente rapporto di lavoro e quindi alla data del 30.12.2022; per l'effetto condannarsi la convenuta al riconoscimento e mantenimento/riporto nei confronti:
-del dott. di 59 giorni di ferie e di 94 ore di riposo compensativo;
Persona_2
-della dott.ssa di 10 giorni di ferie e di 140 ore di riposo compensativo. Parte_1
Con vittoria di competenze di causa, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.
Per la convenuta : Controparte_1
In via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2948,
n. 4, c.c. di ogni pretesa economica antecedente al quinquennio dalla data di ricevimento della missiva del legale dei ricorrenti nel marzo 2023 (cfr. doc. 23 del ricorso).
Nel merito:
- in via principale: accertata l'infondatezza in fatto e diritto delle domande di cui in ricorso, rigettarne conseguentemente tutte le istanze.
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dei ricorrenti: quanto alla domanda principale, rideterminare per entrambi i ricorrenti l'ammontare delle somme da corrispondere in ragione del comportamento tenuto dai ricorrenti i quali, in violazione dell'onere di leale collaborazione hanno comunque concorso al mancato godimento delle ferie e delle ore in eccedenza, nonché accertato il numero effettivo di giorni di ferie e di ore di MOI residui alla data del pagina 2 di 8 30.12.2022 di cessazione del contratto con inquadramento in categoria C con riferimento all'anno 2022 e in ogni caso, dell'anno di effettiva imputazione delle stesse nonché del valore economico correlato alla posizione economica rivestita da ciascuno dei ricorrenti con riferimento a ciascuno dei distinti periodi di imputazione, secondo le risultanze riportate negli attestati 11 aprile 2024 dell'Ufficio Personale Tecnico Amministrativo sulla storia professionale dei ricorrenti e su ferie e MOI residui depositati dall'Università sub docc. 3, 9, 14 e 15; quanto alla domanda subordinata, rideterminare per entrambi i
Person ricorrenti l'entità dei giorni di ferie e delle ore di esidue da riportare nel nuovo rapporto di lavoro con inquadramento in categoria D in ragione del comportamento tenuto dai ricorrenti i quali, in violazione dell'onere di leale collaborazione hanno comunque concorso al mancato godimento delle ferie e delle ore in eccedenza, nonché accertato il
Person numero effettivo di giorni di ferie e di ore di esidui alla data del 30.12.2022 di cessazione del contratto con inquadramento in categoria C con riferimento all'anno 2022 e in ogni caso, dell'anno di effettiva imputazione delle stesse nonché del valore economico correlato alla posizione economica rivestita da ciascuno dei ricorrenti con riferimento a ciascuno dei distinti periodi di imputazione, secondo le risultanze riportate negli attestati
11 aprile 2024 dell'Ufficio Personale Tecnico Amministrativo sulla storia professionale Person dei ricorrenti e su ferie e esidui depositati dall'Università sub docc. 3, 9, 14 e 15.
- Compensi e spese di lite rifuse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto.
Il ricorso è fondato pur solo nei termini e per i motivi che seguono.
1. I dottori e , dipendenti dell' Parte_2 Parte_1 Controparte_1
il primo dall'1.8.2008 e la seconda dall' 1.9.20206 con iniziale inquadramento C1
[...]
(poi C4 il primo e C5 la seconda), premesso di aver partecipato alla procedura selettiva indetta nel maggio 2021 riservata al personale tecnico amministrativo ai fini della progressione nella superiore categoria D, a seguito della quale, essendo risultati vincitori a seguito dello scorrimento delle liste, sottoscrivevano con l' un nuovo contratto CP_1 per l'assunzione nella superiore categoria D1 ( in data 12.12.2024 e la dott.ssa Pt_2
in data 16.12.2022) con decorrenza dal 31.12.2022, hanno agito nei confronti Pt_1
della al fine dell'accertamento del diritto al pagamento Controparte_1
pagina 3 di 8 dell'indennità sostitutiva dei giorni di ferie e delle ore di riposo compensativo (indicate con la dicitura MOI), maturati e non goduti, ovvero, in via subordinata per il mantenimento dei giorni di ferie e dei permessi già maturati.
2. Si è costituita l' sostenendo l'infondatezza delle Controparte_1 domande dei ricorrente, stante l'azzeramento dei giorni di ferie e delle ore di permesso a seguito della novazione del oggettiva del contratto di lavoro avvenuta a seguito di progressione economica verticale.
3. La causa viene decisa sulla base dei documenti prodotti.
3.1. I ricorrenti sono dipendenti della resistente rispettivamente il dott. CP_1 Pt_2
dal 2004 a tempo determinato e dal 2008 a tempo indeterminato e la dott.ssa dal Pt_1
2002 a tempo determinato e dal 2006 a tempo indeterminato, già inquadrati nella categoria
C del contratto di comparto, in posizione economica rispettivamente C4 dal 01.01.2021
( ) e C5 dal 01.01.2020 ). Pt_2 Pt_1
Nel corso del 2021 hanno partecipato alla “Procedura selettiva n. 2021MV16 per titoli ed esami riservata al personale tecnico amministrativo in servizio presso l' Controparte_1
ai fini della progressione tra le aree (c.d. P.E.V.) nella categoria D”
[...] indetta dall'Ateneo patavino con Decreto rep. n. 1762 prot n. 80898 del 12 maggio 2021, con scadenza il 21 giugno 2021 – docc. 1/a, 1/b, 1/c) in applicazione dell'articolo 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, relativo a progressioni verticali del personale in servizio degli enti pubblici tramite procedure comparative. All'esito della stessa, a seguito di scorrimento della lista degli aventi titolo, in data 12.12.2022 ( ) e in data Pt_2
16.12.2022 ( ) hanno sottoscritto un contratto individuale di lavoro subordinato a Pt_1
tempo indeterminato con decorrenza 31.12.2022 inquadrati nella categoria D, posizione economica D1, Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati il dott. e Pt_2
Area amministrativa-gestionale la dott.ssa . Pt_1
3.1. Essi chiedono l'accertamento del diritto al pagamento da parte dell' CP_1 dell'indennità sostitutiva dei giorni di ferie e delle ore di riposo compensativo (indicate con la dicitura MOI), maturati e non goduti prima della novazione del rapporto, ovvero, in via subordinata per il mantenimento degli stessi.
pagina 4 di 8 3.2. Di contro l' , sul presupposto della cessazione del precedente rapporto di CP_1
lavoro in categoria C e dell'intervenuta novazione oggettiva con stipulazione del nuovo contratto, sostiene vi sia stato un azzeramento dei diritti già maturati.
4. La domanda svolta dai ricorrenti in via principale di monetizzazione delle ferie e dei permessi maturati e non goduti prima della novazione del rapporto ha quale presupposto la cessazione del (precedente) rapporto di lavoro.
4.1. L'art. 10 d. lgs. 66/2003 prevede che “il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”.
In base alle previsioni del CCNL Università, art. 28: “…le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio…15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge
e delle relative disposizioni”.
La dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL prevede che “in relazione a quanto previsto
…all'art. 45 comma 1…le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8 del d. l. 95 convertito nella legge 135 del 2012…all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile ad dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità “.
4.2 Ebbene, le ampie argomentazioni svolte da entrambe le parti in relazione al diritto alla monetizzazione delle ferie maturate prima della novazione del rapporto seguita alla procedura selettiva – diritto affermato dai ricorrenti con la domanda principale in ragione della imputabilità al datore di lavoro nella mancata fruizione e invece contestato dalla convenuta - sono, in realtà, irrilevanti ai fini della decisione perché entrambe le tesi, pur pagina 5 di 8 contrapposte, si fondano sul medesimo presupposto che via sia stata la cessazione del precedente rapporto.
In altri termini, si può discutere del diritto alla monetizzazione delle ferie e dei MOI già maturati soltanto se vi sia cessazione del rapporto di lavoro.
4.3. Tuttavia, nel caso di specie è da escludere che a seguito del superamento della procedura selettiva riservata da parte dei ricorrenti – già dipendenti dell' CP_1
con inquadramento nell'area C - vi sia stata la cessazione del rapporto di impiego
[...]
già in essere, seppur con una qualifica inferiore rispetto a quella dell'area D ora attribuita.
Anche l'Amministrazione convenuta – pur contestando il diritto alla monetizzazione affermato dai ricorrenti in via principale – sostiene che vi sia stata, con la novazione oggettiva del rapporto seguita alla procedura selettiva, la cessazione del precedente rapporto di lavoro.
4.4. La tesi non è, tuttavia, condivisibile.
La novazione oggettiva del rapporto non è seguita ad una cessazione del precedente rapporto di lavoro già in essere tra i ricorrenti e l' . Controparte_1
Se è vero che, a seguito del superamento della procedura selettiva, vi è stata la stipulazione di un nuovo contratto, con novazione del rapporto, ciò è avvenuto senza soluzione di continuità con il rapporto di lavoro già in essere.
A seguito della procedura selettiva riservata ai dipendenti dell , i ricorrenti (già CP_1
inquadrati nell'area C) hanno avuto accesso alla superiore area D, con stipulazione di un nuovo contratto e novazione del rapporto, ma senza che vi sia stata una cessazione del rapporto di lavoro già in essere.
La procedura selettiva riservata era finalizzata alla mobilità verticale dei dipendenti dell'Università senza che vi sia stata alcuna nuova assunzione degli stessi.
4.5. La circostanza che le parti abbiano stipulato un nuovo contratto di lavoro, con novazione del rapporto e attribuzione della superiore qualifica, non significa che vi sia stata cessazione del rapporto in essere, che è invece continuato.
Ciò trova conferma nello stesso “contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato” stipulato a seguito della procedura selettiva dalla dott.ssa , laddove Pt_1
- pur prevedendosi (art. 2) che “l assume con rapporto di lavoro subordinato a CP_1
tempo indeterminato la dipendente nella categoria D, posizione economica D1, Area
pagina 6 di 8 amministrativa gestionale” e che (art. 3) “il rapporto di lavoro ha inizio dal 31 dicembre
2022” – nelle premesse viene dato atto che “tra l e la dipendente intercorre un CP_1
rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella categoria C, posizione economica C5, area amministrativa;
…è stata indetta la procedura selettiva per titoli ed esami riservata al personale tecnico amministrativo in servizio presso l'Università degli studi di CP_1
ai fini della progressione tra le aree cosiddette (c.d. p.E.V.) nella categoria D;
sono stati approvati gli atti della predetta selezione;
…. l ha disposto di procedere allo CP_1
scorrimento della lista degli aventi titolo sopra citata, in seguito alla quale la dipendente
è risultata vincitrice”.
Non si è dunque trattato di una effettiva nuova assunzione, ma di una novazione del rapporto di chi, già dipendente nell'area C, ha conseguito, a seguito della procedura selettiva riservata, l'inquadramento nell'area superiore D, senza che vi sia stata la cessazione del rapporto di lavoro già in essere.
4.6. La parte convenuta, a sostegno della tesi della nuova assunzione, richiamata il principio di diritto sancito dalla Cassazione secondo cui “In tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., le quali possono essere anche interne, purché configurino "progressioni verticali novative" e non meramente economiche oppure comportanti, in base alla contrattazione collettiva applicabile, il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento” (tra le tante Cass. 13.3.2020, n. 7218).
Tuttavia, ciò la Cassazione afferma ai diversi fini della procedura concorsuale e del riparto di giurisdizione, ma non significa che, in ipotesi di passaggio alla nuova area vi sia cessazione del (precedente) rapporto di lavoro: novazione del rapporto non significa cessazione del precedente rapporto.
In ragione di quanto precede, la domanda svolta in via principale non può essere accolta, con assorbimento di ogni altra valutazione.
pagina 7 di 8 5. Al contempo però, proprio perché non vi è stata cessazione del precedente rapporto, ma soltanto novazione, i ricorrenti mantengono il diritto alla fruizione delle ferie e delle ore di permesso già maturati.
Se, infatti, il rapporto non è cessato e, di conseguenza, non vi è diritto alla monetizzazione delle ferie e delle ore di permesso maturate in precedenza, i dipendenti hanno diritto al mantenimento delle stesse.
In tal senso, espressamente il nuovo CCNL all'art. 89, comma 2, prevede – coerentemente alla continuità del rapporto di cui si è detto - che “in caso di passaggio tra le aree il dipendente nel rispetto della disciplina vigente conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. conserva inoltre la retribuzione individuale di anzianità (RIA)…”..
In relazione alla quantificazione dei giorni di ferie e delle ore di permesso, nelle note autorizzate parte ricorrente ha dichiarato di aderire ai conteggi indicati dall'Università.
Pertanto, in accoglimento della domanda subordinata, va accertato il diritto dei ricorrenti al mantenimento, anche a seguito della stipulazione del nuovo contratto di lavoro, delle ore di ferie e delle ore di permesso compensativo maturate e non godute alla data del
30.12.2022 secondo le risultanze riportate negli attestati dell'Università.
6. L'andamento del giudizio giustifica a compensazione di 1/3 delle spese del giudizio, mentre la residua parte – liquidata in dispositivo – segue la regola della soccombenza.
P.Q.M.
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,
1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al mantenimento, anche a seguito della stipulazione del nuovo contratto di lavoro, delle ore di ferie e delle ore di permesso compensativo maturate e non godute alla data del 30.12.2022 secondo le risultanze riportate negli attestati dell'Università;
2) condanna la parte convenuta a rifondere a parte ricorrente i 2/3 delle spese del giudizio, liquidate in detta misura in € 2.644,00 per compenso, oltre contributo unificato, IVA e
CPA, con distrazione a favore del procuratore antistatario, compensata la residua parte.
Fissa il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
Padova, 20 gennaio 2025
Il giudice del lavoro
Silvia Rigon
pagina 8 di 8