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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 02/12/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente relatrice
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliera
- dott. Pietro VINETTI consigliere a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza a trattazione scritta del 2 dicembre 2025 ex art. 127 ter c.p.c.; osservato che, che con provvedimento comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 2.12.2025; preso atto che nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 669/19, e vertente tra:
in persona del legale rapp.te p.t., il Parte_1 quale agisce anche quale COMMISSARIO Parte_2
,
[...] rappresentati e difesi dagli Avv.ti D'amato Enrico e Fortunato Marcello
appellanti e
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Gallitiello Giuseppe appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 1 di 3 Con sentenza 469/19 il Tribunale di Lagonegro ha rigettato le domande proposte dal e dal Commissario liquidatore Controparte_2
della Gestione Stralcio Ramo Rifiuti del Controparte_2
nei confronti del e ha compensato le spese
[...] Controparte_3
di lite tra le parti.
Con atto di appello depositato il 30.12.2019 Controparte_2
ha impugnato la predetta sentenza e il Comune si è costituito, con comparsa
[...]
del 9.3.2020, per resistere al gravame.
Né all'udienza del 21.10.2025 né all'udienza del 2.12.25, celebrate mediante la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note di trattazione scritta, ponendo così in essere un contegno assimilabile alla mancata comparizione in udienza.
Ciò posto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter comma 4 c.p.c., in ragione del mancato deposito di note scritte per due udienze successive.
L'estinzione del giudizio di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
In applicazione dell'art. 310 ultimo comma c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 669/19, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dichiara il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
c)dispone che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 2.12.25
La Presidente dott.ssa Lucia Gesummaria pagina 2 di 3 pagina 3 di 3