Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/04/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Marcello MAGGI – Presidente rel. dott.ssa Patrizia NIGRI – Giudice dott.ssa Enrica DI TURSI – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 5668/2024 RG
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.Vincenzo Blasi
ricorrente
E
CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Galoppa
resistente
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto interveniente ex lege all'udienza dell'11-4-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale.
MOTIVAZIONE
- premesso
-che il ricorrente , a modifica di quanto statuito con decreto di omologa della Parte_1 separazione consensuale del 3-7-2019 dal coniuge , ha richiesto ex art.479bis.29 c.p.c. CP_2 con ricorso del 30-12-2024, ed a parziale riforma delle condizioni vigenti, la revoca dell'assegno pari ad € 350 oltre rivalutazione Istat a titolo di concorso nel mantenimento del figlio maggiorenne (n.21-7-2005) il tutto con vittoria di spese di lite a carico della a sostegno Persona_1 CP_1 il ricorrente ha allegato la raggiunta autosufficienza del figlio arruolato nell'Esercito quale Per_1 volontario in ferma iniziale sin dal settembre 2024 con sede di servizio per addestramento presso la caserma del 17° Reggimento Addestramento Volontari Acqui in Capua, e successivamente dal dicembre 2024, presso il 32° Reggimento Genio Guastatori in Fossano(Cuneo) con percezione sin dall'arruolamento di uno stipendio di circa € 1300 mensili oltre vitto ed alloggio in caserma;
ha fatto presente che la alla quale secondo le condizioni di separazione l'assegno per concorso al CP_1
Per_1
-che nel costituirsi con comparsa del 6-3-2025 non si è opposta alla revoca dell'assegno CP_1 di concorso al mantenimento del figlio , facendo tuttavia presente che anche la figlia Per_1 maggiorenne (nata il [...]) in precedenza trasferitasi dall'abitazione materna Persona_2
a quella paterna per effetto di modifica delle condizioni di separazione del 10-1-2022 con previsione di suo mantenimento a carico di , era divenuta autosufficiente e successivamente Parte_1 arruolata nell'Esercito Italiano con sede di servizio presso il Terzo Reggimento Artiglieria Terrestre di stanza in Remanzacco(Udine) ;pertanto il aveva migliorato le sue condizioni Parte_1 economiche per effetto del venire meno degli obblighi di mantenimento dei figli, oltre ad avere maturato migliore posizione retributiva;
in conseguenza spiegava domanda riconvenzionale per la revoca dell'assegno di mantenimento anche della figlia , chiedendo aumento ad € 1050 Per_2 dell'assegno di separazione, già previsto a suo beneficio in € 300 oltre rivalutazione Istat dalle condizioni oggetto di omologa;
che il con memoria ex art.473bis 1°comma c.p.c. ha insistito per la revoca dell'assegno Parte_1 di concorso al mantenimento del figlio;
ha chiesto che la sia condannata a restituirgli Per_1 CP_1 la complessiva somma di € 2044 percepita egualmente a titolo di mantenimento del figlio Per_1 per le mensilità da novembre a marzo 2025;ha chiesto sia revocata l'assegnazione alla della CP_1 casa coniugale di via Fiume 35 in Sava;
ha chiesto rigettarsi la domanda di aumento dell'assegno di separazione il tutto con vittoria di spese di lite e condanna della resistente ex art.96 c.p.c.; considerato che il presente giudizio non è abbisognevole di ulteriori approfondimenti istruttori e può essere deciso allo stato degli atti, e sulla scorta della documentazione già prodotta;
osservato che oggetto della procedura di modifica delle condizioni di separazione prevista dall'art.473bis.29 c.p.c. è l'accertamento di giustificati motivi delle stesse,ossia sopravvenienze di fatto che modifichino la condizione economica dell'obbligato,del beneficiario o di entrambi rispetto alla ultima data di definizione del regime separativo;
considerato esser pacifico tra le parti che dopo l'omologa della separazione ed in data successiva al provvedimento modificativo ex art.710 c.p.c. del 10-1-2022 con cui si era previsto che la figlia maggiorenne sarebbe andata a vivere con il padre con ablazione dell'assegno di concorso al Per_2 suo mantenimento in precedenza da versare alla madre, la stessa ha raggiunto autosufficienza Per_2 economica a seguito del suo arruolamento nell'Esercito Italiano , con sede di servizio in provincia di Udine;
parimenti è incontestato che il figlio dal settembre 2024 è stato arruolato quale Per_1 volontario in ferma iniziale nell' Esercito con prima sede di servizio in Capua e dal dicembre 2024 presso il 32° Reggimento Genio Guastatori in Fossano(Cuneo); rilevato che la costituzione di rapporto di lavoro dei due figli con una retribuzione continuativa determina il venir meno dell'obbligo di mantenimento dei genitori;
invero quest'ultimo può prolungarsi sin quando il figlio maggiorenne abbia raggiunto come nella specie una sistemazione lavorativa che sia pure di reddito non elevato sia dotata di una certa stabilità,e sia corrispondente alla qualificazione professionale conseguita(non è stata allegata volontà di prosecuzione degli studi da parte di entrambi i figli); che deve quindi considerarsi venuto meno, secondo i principi appena illustrati, il dovere del padre di concorrere al mantenimento del figlio con revoca dell'assegno a suo carico in precedenza Per_1 versato;
la revoca ha effetto dal dicembre 2024 compreso, data della domanda giudiziale di modifica qui in esame, la quale ha effetto costitutivo;
che deve anche dichiararsi venuto meno l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori della figlia
; Persona_2 che la domanda di ripetizione di mensilità pagate da per il mantenimento di Parte_1
dal mese di novembre 2024 in poi è stata formulata per la prima volta con la memoria ex Per_1 art.473bis.17 comma primo c.civ. ed è quindi nuova ed inammissibile non essendo conseguenziale rispetto alle difese della convenuta, né costituendo precisazione o modifica della domanda originariamente proposta con il ricorso introduttivo;
ritenuto che in accoglimento della relativa domanda conseguenziale rispetto alle difese della convenuta deve essere revocata l'assegnazione alla della casa coniugale,trovando detta assegnazione causa, CP_1 per consolidato principio, unicamente nella convivenza dell'assegnatario con figli minori o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti,condizione quest'ultima pacificamente venuta meno;
considerato quanto alla domanda riconvenzionale di di aumento dell'assegno di CP_1 separazione:
-- che non è comprovato un significativo aumento del reddito medio del all'attualità e Parte_1 rispetto al tempo della separazione;
ciò si desume dalle dichiarazioni fiscali in atti che recano per l'anno 2019 (anno della separazione) un reddito complessivo lordo di € 47155, per il 2021 di € 52.214, per il 2022 di € 48.523, per il 2023 di € 48974; né è accoglibile perchè meramente esplorativa a fronte della produzione delle dichiarazioni reddituali, la richiesta di informative per il tramite della polizia tributaria in persona del ricorrente;
-- che quanto al risparmio di spesa derivante al dalla cessazione degli obblighi di Parte_1 mantenimento dei figli va ricordato il principio per il quale “in tema di revisione delle condizioni economiche della separazione personale, e per il caso che uno dei coniugi sia obbligato a corrispondere assegni periodici per il mantenimento dell'altro coniuge e dei figli, qualora uno di questi ultimi beneficiari raggiunga l'indipendenza economica e sia accolta la domanda del genitore di revoca dell'assegno precedentemente destinato al suo mantenimento, il beneficio economico che ne trae il genitore esonerato non legittima di per sè l'accoglimento della contrapposta domanda di automatico aumento delle contribuzioni rimaste a suo carico. In particolare, per ciò che concerne l'assegno di mantenimento in favore del coniuge più debole economicamente, deve aversi riguardo alla circostanza per cui la misura dell'assegno, precedentemente stabilita o concordata, fosse o meno condizionata dal concorrente onere economico nei confronti dei figli e quindi se risultasse o meno sufficiente a integrare di per sè la previsione normativa che impone la corresponsione dell'assegno per il mantenimento del coniuge privo di adeguati redditi propri. Circostanze che spetta a quest'ultimo dedurre e provare perchè altrimenti deve presumersi che la misura dell'assegno corrispondesse alla prescritta necessità di cui all'art. 156 c.c. e non risultasse compressa dal concorrente onere di contribuire al mantenimento dei figli” (così Cassazione civile , sez. I 9/8/2017 n. 19746 in motivazione); d'altro canto al fine della determinazione dell'assegno di separazione deve pur sempre tenersi conto, quale elemento di commisurazione, del tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, con esclusione di sopravvenienze successive al venir meno della convivenza(Cass.
18-9-2024 n.25055);
- nella specie deve presumersi che la misura dell'assegno di separazione stabilita in sede di omologa in € 300, fosse ,almeno in parte condizionata in riduzione dal concorrente obbligo di mantenimento dei figli con il versamento a loro vantaggio di € 700 mensili oltre rivalutazione;
ciò in rapporto al reddito di lavoro del superiore ad € 2000 mensili nette al tempo della separazione (cfr. Parte_1 modello 730/2020 relativo ai redditi 2019), e tenendo conto che non appare contestata la condizione di disoccupazione all'epoca sussistente a carico della la quale tuttora permane, nè il fatto che CP_1 si trattasse di famiglia monoreddito;
-si giustifica pertanto un aumento dell'assegno in precedenza liquidato in ragione del risparmio di spesa conseguito dal per effetto del venire meno del mantenimento dei figli;
aumento la Parte_1 cui misura deve avere tuttavia riguardo al tenore di vita verosimilmente non particolarmente agiato consentito in corso di convivenza alla famiglia monoreddito;
pertanto l'aumento in questione non può travalicare quel parametro, reputandosi in definitiva equo, sulla scorta di queste considerazioni
,l'aumento ad € 550 dell'assegno di mantenimento in favore dell' con decorrenza dalla data CP_1 della riconvenzionale (mensilità di marzo 2025); -non può infine essere stabilito ulteriore aumento dell'assegno di separazione in ragione della revoca dell'assegnazione della casa coniugale dal momento che questo si giustificherà solo al momento del suo effettivo rilascio;
-che le spese di lite vanno compensate in ragione dell'oggetto del giudizio e del suo complessivo esito,mentre non ricorrono in ragione della reciproca soccombenza i presupposti per pronunciare ex art.96 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
a)accoglie le domande proposte da nei confronti di e la Parte_1 CP_1 riconvenzionale proposta da quest'ultima, entrambe per quanto di ragione e ,per l'effetto, a parziale modifica delle condizioni di separazione vigenti tra i coniugi e : Parte_1 CP_1
-- revoca ,con decorrenza dal mese di dicembre 2024,l'assegno di concorso nel mantenimento del figlio già posto a carico di;
Persona_1 Parte_1
-- dichiara cessato l'obbligo dei genitori di mantenimento rispetto alla figlia;
Per_2
-- revoca l'assegnazione della casa familiare di via Fiume 35 in Sava in favore di;
CP_1
--dichiara inammissibile perché nuova la domanda di ripetizione di somme proposta dal Parte_1 con memoria ex art.473bis.17 comma 1 c.p.c.;
--aumenta ad € 550 con decorrenza dal mese di marzo 2025 compreso, oltre rivalutazione Istat con la stessa decorrenza l'assegno di separazione che il deve corrispondere ad;
Parte_1 CP_1
b) compensa le spese di questo procedimento tra le parti. Così deciso in Taranto nella camera di consiglio dell' 11-4-2025
IL PRESIDENTE est.(Marcello Maggi)