Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 29/09/2025, n. 16778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16778 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16778/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09871/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9871 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Selene Josephine Gaia Maiella e Pasquale Carbutti, con domicilio fisico eletto presso lo studio degli stessi in Milano, alla via Bisceglie n.76 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
del provvedimento con il quale il Ministero dell’interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza, in persona del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha disposto il trasferimento d'autorità nei confronti dell'odierna ricorrente, nonché di tutti gli altri atti a tali provvedimenti comunque connessi, presupposti e/o conseguenti, anche non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 settembre 2025 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
-con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente ha agito per l’annullamento del provvedimento in epigrafe indicato con il quale il Ministero resistente ha decretato che il vicequestore dott.ssa -OMISSIS- cessasse dall’incarico di Direttore del Settore tecnico logistico della Scuola allievi agenti di -OMISSIS- e venisse trasferita d’ufficio, con decorrenza immediata alla Questura di -OMISSIS-, in qualità di Vicedirigente della Divisione anticrimine;
-si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto;
-nelle more del presente giudizio la ricorrente è stata dispensata dal servizio per inabilità fisica con provvedimento del 12 aprile 2024;
-in vista della udienza straordinaria di smaltimento del 19 settembre 2023 le parti hanno depositato reciproche memorie difensive. In particolare con propria memoria il Ministero resistente ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse a cagione della sopravvenuta destituzione della ricorrente. La parte ricorrente, per parte sua, ha invece dichiarato di vantare un interesse morale alla decisione del ricorso assumendo che il provvedimento gravato, in tesi, continui “ a produrre effetti pregiudizievoli nei confronti della ricorrente, sia sul piano reputazionale e professionale, sia in relazione al profilo disciplinare e valutativo della sua carriera . L’eventuale illegittimità del trasferimento d’autorità, se accertata, comporterebbe l’annullamento di un atto che incide negativamente sul fascicolo personale della ricorrente e che, per sua natura, presuppone un giudizio di inidoneità. Ciò rileva anche ai fini di un’eventuale ricostruzione della posizione giuridica e della corretta rappresentazione della condotta professionale della ricorrente, nonché per la tutela della sua dignità ”;
-all’udienza straordinaria di smaltimento del 19 settembre 2025 la causa è stata pertanto trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- con riguardo alla eccezione di improcedibilità del ricorso vada rilevato che la parte ricorrente, in effetti, omette di dimostrare in che modo e sotto quale specifico aspetto il provvedimento gravato per sua natura abbia leso e/o sia idoneo a ledere la dignità e l’immagine professionale della ricorrente. Tuttavia l’infondatezza del ricorso consente di prescindere dallo scrutinio e dalla pronuncia sulla ridetta eccezione;
- il ricorso sia infondato e vada rigettato;
Considerato, infatti, che:
- secondo un tradizionale e consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, che questo Collegio condivide, i provvedimenti di trasferimento d'autorità sono qualificabili come ordini, che non abbisognano di una particolare motivazione né di particolari garanzie di partecipazione preventiva, derivandone che, ove non vi siano, a monte del trasferimento, ragioni discriminatorie o vessatorie o macroscopicamente incongrue od illogiche, data l'ampia discrezionalità dell'amministrazione, prevale l'interesse pubblico che presiede ai provvedimenti di utilizzazione del personale nella organizzazione delle particolari strutture logistiche, operative e di comando che caratterizzano il complesso funzionamento delle Forze Armate e di Polizia (cfr. sul punto Cons. Stato, sez. II , 19 giugno 2025, n. 5353; Cons. Stato , sez. I , 16 maggio 2024, n. 621; Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 2010, n. 3695; T.a.r –Lazio – Roma, sez. II, 15 febbraio 2018, n.1792: T.a.r. -OMISSIS-, sez. I, 19 gennaio 2023, n. 17; T.a.r. Milano, sez. IV, 18 dicembre 2023 , n. 3072);
- il trasferimento d'autorità è, dunque, frutto di una decisione connotata da ampia discrezionalità e, in ragione di ciò, lo stesso è sindacabile entro i noti ristretti limiti del travisamento dei fatti e della manifesta irragionevolezza o illogicità (TAR Lazio – Roma, Sez. I- bis , 17 gennaio 2022, n. 451), che nel caso di specie non risultano identificabili;
-il vicequestore -OMISSIS-, nelle proprie memorie, non nega, infatti, di aver tenuto le condotte attribuitele, ma si limita a dedurne, con plurimi argomenti, la non gravità e l’inidoneità a giustificare un provvedimento “disciplinare” (quale invero non è il trasferimento d’autorità) ed a fondare un giudizio di disvalore rispetto alla figura professionale della ricorrente ed al ruolo di Direttore del Settore tecnico logistico della Scuola allievi agenti di -OMISSIS- svolto sino all’impugnato provvedimento;
- sennonchè il carattere non sanzionatorio del provvedimento gravato, rispetto al quale esula del tutto alcun giudizio di rimproverabilità della condotta della ricorrente, e la circostanza che non siano comunque contestati, quanto al loro effettivo accadimento, i fatti che ne hanno determinato l’adozione, sono elementi che conducono questo giudice, dinanzi all’ampia discrezionalità che connota il potere esercitato dall’Amministrazione nella specie, ad escludere la sussistenza di profili di irragionevolezza, illogicità, abnormità e travisamento dei fatti dello stesso provvedimento, unici profili sindacabili dal giudice amministrativo;
- nel disporre il trasferimento per incompatibilità ambientale, l'amministrazione gode di un'ampia discrezionalità in ordine alla valutazione delle ragioni di opportunità che giustificano tale tipologia di trasferimenti i quali, per questa ragione, non necessitano, come detto, nemmeno di una particolare motivazione. Ne consegue che il giudice chiamato a valutare la legittimità dei provvedimenti che dispongono tale misura deve limitarsi, nel giudizio di ragionevolezza e logicità, al riscontro dell'effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità venutasi a creare, nonché della proporzionalità del rimedio adottato per rimuoverla (Consiglio di Stato, II, 8 maggio 2023, n. 4586);
- il trasferimento per incompatibilità ambientale, d’altronde, mira a neutralizzare anche il solo pericolo di lesione dell'immagine delle istituzioni e di vulnus al buon andamento dell'amministrazione (presidiato dall'art. 97, secondo comma, della Costituzione), ancorché non necessariamente concretizzatisi nella realtà (cfr. Consiglio di Stato, II, 24 luglio 2023, n. 7197; II, 17 maggio 2023, n. 4912; II, 5 aprile 2023, n. 3539);
-il provvedimento impugnato è, dunque, adeguatamente motivato con il richiamo alle condotte tenute dalla ricorrente;
- quanto sostenuto nel ricorso, volto a sminuire le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, non è, peraltro, stato suffragato da alcun elemento di prova e comunque non è idoneo ad elidere la rilevanza dei fatti che palesando quanto meno un comportamento di manifesta contestazione degli ordini superiori e delle regole di comportamento all’interno (ed all’esterno) del proprio ambiente di lavoro, giustificano la decisione dell’amministrazione di disporre il trasferimento della ricorrente per incompatibilità ambientale e consentono, parimenti, di escludere la sussistenza dei vizi dedotti;
-ne deriva l’infondatezza del ricorso in quanto l’Amministrazione ha fatto corretta applicazione della disciplina del trasferimento d’ufficio, che, secondo quanto innanzi chiarito, prevede la prevalenza delle esigenze organizzative di quest’ultima rispetto a quelle, contrarie, del dipendente che, nella fattispecie, non risultano nemmeno palesate e portate all’esame del Collegio;
Ritenuto pertanto che il ricorso sia infondato e vada rigettato.
Ritenuto infine che le spese possano essere integralmente compensate attesa la peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesca Petrucciani, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Referendario
Monica Gallo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica Gallo | Francesca Petrucciani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.