TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2696 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 439/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 439/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARESCA LUISA, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 11 MILANO, presso il difensore parte appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI FLURI Controparte_1 C.F._1
GAETANO e dell'avv. FIERAMOSCA GIORGIA ( ); elettivamente C.F._2
domiciliato in VIA FARINA ERNESTO, 4 SALERNO, presso il difensore avv.
[...]
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. MANNOCCHI MASSIMO e dell'avv. TUCCERI P.IVA_2
FRANCESCA ( ); elettivamente domiciliato in LUNG.RE ARNALDO DA C.F._3
BRESCIA, 9 ROMA, presso il difensore avv. MANNOCCHI MASSIMO parte appellata pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
NEL MERITO
1. riformare la sentenza appellata n. 4239/2024 resa inter partes nel giudizio R.G. n. 18691/2023 dal
Giudice di Pace di Milano, in persona della Dott.ssa Concettina La Greca, pubblicata in data
12.6.2024, per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
2. accertare e dichiarare la carenza di titolarità e legittimazione passiva di con Parte_1
riferimento alle domande formulate dal sig. nel giudizio di primo grado;
Controparte_1
IN VIA SUBORDINATA,
3. respingere la pretesa creditoria del sig. azionata in primo grado, per tutte le Controparte_1
ragioni esposte in nell'atto;
IN OGNI CASO,
4. accertare il diritto di alla restituzione del pagamento eseguito in Parte_1
esecuzione della condanna contenuta nella sentenza di primo grado e, conseguentemente, condannare
il sig. alla restituzione in favore di in persona del suo Controparte_1 Parte_1
legale rappresentante, a. dell'importo di € 1.996,20 oltre interessi legali dalla data della ricezione del
pagamento al saldo effettivo versato a mezzo bonifico bancario al sig. ; Controparte_1
b. dell'importo di € 1.171,50, versato a mezzo bonifico bancario al procuratore antistatario,
per le spese legali liquidate in sentenza di primo grado;
5. con vittoria delle spese di lite e dei relativi oneri fiscali, oltre al rimborso delle spese
generali nella misura del 15%, per entrambi i gradi di giudizio;
Per parte appellata : Controparte_1
pagina 2 di 16 - rigettare l'appello perché del tutto infondato in fatto ed in diritto.
-condannare l'appellante alla refusione delle spese di causa con attribuzione al procuratore
antistatario ex art. 93 c.p.c.
Per parte appellata CP_2
in via principale: accertare e dichiarare la legittimazione passiva dell'appellante . Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e proponendo appello avverso la sentenza di primo grado n. 4239/2024 CP_1 CP_2
emessa inter partes dal Giudice di Pace di Milano.
L'appellante in particolare esponeva:
- che il 18.7.2017 stipulava con Eurocqs Finanziamenti s.p.a., oggi Controparte_1 CP_2
un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio, con previsione
[...]
dell'obbligo di restituire la somma mutuata in 120 rate mensili;
- che tale contratto prevedeva a carico del contraente il pagamento di importi a titolo di spese e commissioni di intermediazione creditizia;
- che il 20.12.2017 Eurocqs cedeva il credito derivante da detto contratto di finanziamento a
Parte_1
- che il il 31.3.2022 estingueva anticipatamente il finanziamento in corrispondenza CP_1
della 48esima rata;
- che effettuava il conteggio estintivo, scomputando la quota interessi non Parte_1
maturati al tasso nominale convenzionale;
pagina 3 di 16 - che, il , nella convinzione che dovessero essere restituite pro quota anche le CP_1
commissioni di istruttoria e di intermediazione creditizia (ossia i costi cd. up front), conveniva l'odierna appellante e avanti il Giudice di Pace di Milano, al fine di ottenerne la CP_2
condanna al pagamento della somma di euro 1.996,20;
- che si costituiva in detto giudizio contestando la pretesa attorea e, in via Parte_1
preliminare, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo cessionaria del solo credito e non del rapporto contrattuale da cui detto credito aveva tratto origine;
- che, nel merito, evidenziava come non trovassero applicazione i principi affermati dalla Corte di
Giustizia Europea con la sentenza cd. LE, la cui applicazione veniva invocata dal consumatore;
- che si costituiva in giudizio anche contestando la pretesa attorea;
CP_2
- che il giudice di pace accoglieva la domanda attorea, condannando e a Parte_1 CP_2
pagare in via tra di loro solidale la somma richiesta, maggiorata di spese di lite;
- che ottemperava alla sentenza oggi impugnata, effettuando il pagamento della Parte_1
somma oggetto della condanna;
- che, peraltro, avverso detta decisione proponeva appello in primo luogo Parte_1
riproponendo l'eccezione relativa al suo difetto di legittimazione passiva, essendo mera cessionaria del credito;
- che, in secondo luogo, contestava come il giudice di pace non avesse Parte_1
correttamente applicato la normativa vigente;
- che, infatti, l'invocato art. 125 sexies TUB, nella sua versione attuale, non poteva trovare applicazione con riferimento al finanziamento oggetto di causa;
pagina 4 di 16 - che la normativa applicabile implicava la distinzione fra spese recurring e spese up front e che le spese oggetto di causa, dovendosi qualificare come up front, non giustificavano alcuna restituzione.
Si costituiva nel giudizio di appello , eccependo l'inammissibilità dell'appello, per Controparte_1
non avere indicato gli specifici punti della sentenza che si intendeva impugnare e, nel merito,
riproponendo le argomentazioni già spese in primo grado e fatte proprie dal primo giudice, la cui sentenza si chiedeva fosse confermata.
Si costituiva anche contestando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva riproposta CP_2
da parte appellante.
All'udienza del 27.3.2025 le parti davano corso alla discussione, previa precisazione delle conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, con riserva di deposito della sentenza ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento, con Parte_1
conferma della sentenza di primo grado.
Eccezione di inammissibilità dell'appello.
Preliminarmente, tuttavia, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa del , considerato come la parte impugnante abbia individuato le parti specifiche della CP_1
sentenza di primo grado oggetto delle contestazioni;
tale specificità, infatti, non viene meno per il solo fatto che le ragioni di contestazione si risolvano nella mera riproposizione delle tesi giuridiche già
esposte in primo grado e disattese dal primo giudice.
Eccezione di difetto di legittimazione passiva.
pagina 5 di 16 Fatta tale premessa, va osservato come il primo motivo di appello proposto da consista Parte_1
nella reiterazione dell'eccezione del suo difetto di legittimazione passiva, evidenziando l'erroneità, a suo dire, della decisione sul punto adottata dal giudice di primo grado.
In particolare l'appellante ha enfatizzato la propria qualità soggettiva di mera cessionaria del credito,
con l'effetto che per definizione non avrebbe potuto essere considerata legittimata a contraddire rispetto alla domanda diretta ad accertare la nullità della clausola del contratto di finanziamento,
disciplinante la restituzione dei costi per il caso di sua estinzione anticipata, non essendo parte del contratto;
né, tanto meno, poteva considerarsi legittimata passiva rispetto alla domanda rivolta a ottenere la restituzione pro quota delle spese di istruttoria e di mediazione creditizia, trattandosi di somme percepite alla stipula del contratto dalla cedente, la quale sola poteva considerarsi legittimata a resistere a una pretesa di ripetizione di indebito.
L'eccezione non può trovare condivisione.
Nessun dubbio, infatti, può essere sollevato sulla differenza sostanziale discendente tra l'ipotesi di subentro in un rapporto contrattuale, rispetto a quella di mero acquisto della posizione di credito, che da tale contratto discenda: come ricordato dalla stessa parte appellante, infatti, mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente,
dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi;
la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, pertanto, rispetto a quest'ultimo, uno sdoppiamento fra la qualità di parte, che resta all'originario creditore-cedente, rispetto alla titolarità del credito derivante dal contratto, che transita in capo al cessionario (cfr. Cass. Civ. 17727/2018).
Se ciò, pertanto, è vero quale disciplina generale, deve registrarsi, tuttavia, come in materia di contratti pagina 6 di 16 di credito ai consumatori, l'art. 125 septies del D.L.vo 385/1993 (Testo Unico Bancario) disciplini espressamente l'ipotesi di cessione dei crediti, disponendo al primo comma come “in caso di cessione
del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le
eccezioni che poteva far valere nei confronti de cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga
al disposto dell'articolo 1248 del codice civile”.
Orbene, parte appellante, facendo richiamo a precedenti giurisprudenziali in tal senso, ha sostenuto come la norma in questione non potrebbe essere invocata al fine di sostenere la sua legittimazione passiva, in quanto essa attribuirebbe al debitore ceduto soltanto la facoltà “…di proporre le eccezioni
che avrebbe potuto opporre al cedente anche nei confronti del cessionario, al fine di poter paralizzare
eventuali pretese creditorie di quest'ultimo, ma non anche di poter agire nei confronti del cessionario
per domandare l'accertamento della nullità di previsioni contrattuali e, in ragione di tale
accertamento, la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto in adempimento del contratto proprio
in ragione di clausole nulle.” (Cfr. sentenza n. 18595 del 23.10.23 del Giudice di Pace di Roma).
In sostanza, quindi il richiamo esplicito contenuto nel citato art. 125 septies del TUB alla possibilità di opporre eccezioni, confermerebbe come la particolare protezione assicurata al consumatore sarebbe circoscritta alle sole difese avverso le pretese di credito avanzate nei suoi confronti, senza estendersi anche alle azioni da intraprendere a tutela di propri asseriti crediti, quali in particolare, la ripetizione di quanto si ritenga essere stato indebitamente pagato in ragione di clausole contrattuali nulle.
In effetti tale ricostruzione ermeneutica risulta apparentemente la più fedele al dato letterale della norma, la quale, come si è detto, parla di eccezioni che possono essere opposte dal consumatore al cessionario, facendo esplicito richiamo alla compensazione, opponibile oltre i limiti in cui la stessa potrebbe essere fatta valere secondo la disciplina generale in materia di cessione di crediti.
pagina 7 di 16 Né a stretto diritto potrebbe sostenersi che nel caso di specie il consumatore, con la propria azione,
abbia di fatto eccepito in compensazione il proprio credito ripetitorio con il controcredito estintivo del mutuo, calcolato e preteso dalla cessionaria in sede di estinzione anticipata del rapporto. Parte_1
Avendo, infatti, il già versato la somma necessaria per l'estinzione anticipata del CP_1
finanziamento e agendo oggi per la ripetizione di somme che lamenta non essergli state restituite, la sua pretesa non potrebbe essere inquadrata in una eccezione di compensazione, in quanto la stessa consiste in una modalità estintiva di contrapposte obbligazioni di debito, necessariamente entrambe ancora attuali nel momento in cui la compensazione venga eccepita.
Nel caso di specie, viceversa, il debito gravante sul consumatore è stato già estinto attraverso il pagamento della somma calcolata dall'appellante in sede di estinzione anticipata del finanziamento, per cui tecnicamente non è possibile ricondurre la pretesa dedotta in giudizio quale eccezione di compensazione in senso lato.
L'interpretazione letterale dell'art. 125 septies TUB sopra sostenuta, tuttavia, cede a fronte di un canone ermeneutico superiore, necessariamente prevalente.
L'articolo in esame, infatti, è stato introdotto con il D.L.vo 141/2010, con cui è stata data attuazione alla Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori;
l'art. 17 di tale Direttiva,
relativamente alla “Cessione di diritti”, dispone che “in caso di cessione a terzi dei diritti del creditore
derivanti da un contratto di credito o del contratto, il consumatore può far valere nei confronti del
cessionario gli stessi mezzi di difesa di cui poteva avvalersi nei confronti del creditore originario, ivi
compreso il diritto di indennizzo ove questo sia ammesso nello stato membro in questione”.
In sostanza, quindi, mentre l'art. 125 septies TUB estende soggettivamente la difesa del consumatore,
parlando di facoltà di opporre eccezioni;
la norma comunitaria, alla quale il citato art. 125 septies TUB
pagina 8 di 16 dà attuazione, estende la tutela del consumatore per il caso di cessione del credito, parlando in termini più ampli di “mezzi di difesa” suscettibili di essere fatti valere nei confronti del cessionario, al pari del cedente.
L'apparente limitazione della difesa del consumatore, sul punto attribuita dal legislatore nazionale,
quindi, confliggerebbe con la portata più ampia della protezione imposta dal legislatore comunitario.
Sennonchè la giurisprudenza della Corte di Giustizia è assolutamente costante nel ricordare l'obbligo di interpretazione conforme, precisando come “l'obbligo degli stati membri, derivante da una direttiva, di
conseguire il risultato da questa contemplato, come pure l'obbligo loro imposto dall'art. 5 del trattato
di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo,
valgono per tutti gli organi degli stati membri ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli
giurisdizionali” (Corte Giust. 10 aprile 1984, causa 14/83, Sabine von Colson e c. Persona_1
Land NordrheinWestfalen).
Ne consegue che nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione di una direttiva, il giudice debba interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima.
Tale interpretazione conforme, pertanto, impone di ritenere che l'art. 125 septies TUB utilizzi il termine “eccezioni” non in senso tecnico, quale modalità oppositiva a un diritto altrui, ma in un significato ampio di ragione di difesa di un diritto.
Solo in tal modo, infatti, può considerarsi utilmente conseguito il risultato perseguito dalla Direttiva
2008/48/CE, ossia attuare una specifica tutela in favore del consumatore, soggetto aprioristicamente considerato debole e meritevole di protezione, consentendo allo stesso, in caso di cessione del contratto di credito o del solo diritto di credito nei suoi confronti, di poter far valere le proprie difese e i propri pagina 9 di 16 diritti direttamente nei confronti del cessionario ultimo, lasciando poi che i rapporti fra questi e il suo dante causa vengano accertati fra tali soggetti, senza il suo coinvolgimento.
Se così è, quindi, deve concludersi come l'art. 125 septies TUB, nell'interpretazione conforme al diritto comunitario di cui dà attuazione, giustifichi la legittimazione passiva del cessionario (nel caso di specie dell'appellante anche rispetto all'azione di ripetizione di indebito intrapresa dal Parte_1
consumatore.
Disciplina applicabile.
In secondo luogo, parte appellante (e in ciò in via adesiva anche la appellata ha CP_2
denunciato l'erroneità della decisione impugnata, nella parte in cui ha individuato e interpretato la normativa applicabile al rapporto contrattuale in esame.
Orbene, con riferimento al contratto oggetto di causa trova applicazione ratione temporis l'art. 125
sexies TUB, norma con la quale si è data in Italia attuazione all'art. 16, paragrafo 1 della Direttiva
48/2008, sostanzialmente riproducendo con il medesimo tenore letterale la disposizione comunitaria (il
Testo Unico Bancario, infatti, depone per il diritto del consumatore a una “…riduzione del costo totale
del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto” e la
Direttiva comunitaria prevede per il consumatore il “…diritto ad una riduzione del costo totale del
credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”).
Orbene, la normativa comunitaria è stata interpretata nel suo significato e nella sua portata dalla Corte
di Giustizia della Unione Europea con la sentenza dell'11.9.2019, causa C-383/18, cd. sentenza
LE, con la quale si è chiarito come il diritto del consumatore riguardi tutti i costi anticipatamente corrisposti, senza che possa incorrere in alcuna limitazione fondata sulla distinzione tra costi a maturazione nel tempo e costi fissi (cd. costi recurring e costi up front).
pagina 10 di 16 Detta sentenza è stata motivata anche con l'esigenza di impedire condotte elusive da parte degli intermediari creditizi, che potrebbero essere “tentati” di strutturare i contratti di credito in modo tale da ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto (giacché passibili di restituzione), con la conseguenza di imporre al consumatore pagamenti up-front più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, così da poterli trattenere anche nell'ipotesi di estinzione anticipata.
Ciò è proprio quanto risulta avvenuto nel caso di specie, perché nel prospetto economico inserito nel contratto di finanziamento sono previste solo due voci di costo per il finanziato, e cioè spese di intermediazione e spese di istruttoria, entrambe espressamente classificate come up front e quindi escluse da qualsiasi parziale rimborso al momento della estinzione anticipata.
Sennonché il tenore letterale sostanzialmente sovrapponibile della norma comunitaria e di quella nazionale che vi ha dato attuazione, comporta che l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia
inevitabilmente si riverberi sull'interpretazione della normativa domestica, non potendosene ammettere una differente portata.
A fronte di tali considerazioni si è replicato, non solo sostenendo la portata non vincolante della decisione comunitaria, in quanto riferita alla norma della Direttiva e non alla diposizione contenuta nell'art. 125 sexies TUB, ma soprattutto evidenziando come i principi invocati potessero trovare applicazione solo per i contratti di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio stipulati successivamente al 25.7.2021, ossia all'entrata in vigore della nuova e attuale versione dell'art. 125
sexies TUB (modificato con l'art. 11-octies, decreto-legge n. 73/2021, conv. con la legge n. 106/2021),
con il quale si è espressamente recepita l'interpretazione data con la sentenza LE (“Il consumatore
può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al
finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del
pagina 11 di 16 contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”),
precisandosi però al secondo comma che per i contratti stipulati in precedenza dovesse continuare ad applicarsi la precedente versione dell'art. 125 sexies TUB e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.
Secondo tale difesa, quindi, il nuovo art. 125 sexies confermerebbe la portata innovativa della disposizione in esso contenuta, ossia della regola dettata in conformità all'interpretazione resa con la sentenza e, quindi, la sua inapplicabilità retroattiva ai contratti precedenti, per i quali, in caso di CP_3
estinzione anticipata, dovrebbe continuare ad applicarsi la distinzione fra costi up front, non suscettibili di rimborso parziale, e costi recurring, per i quali soltanto va circoscritto il diritto del consumatore a ottenere la restituzione della quota riferita alla parte del programma di ammortamento non goduta per effetto della risoluzione anzitempo del rapporto.
Tale tesi non può essere condivisa.
Come sopra anticipato, infatti, l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia si impone e deve considerarsi vincolante già con riferimento all'art. 125 sexies TUB nella versione antecedente al 2021,
considerato come la norma non si discostasse dalla disposizione comunitaria oggetto della scelta interpretativa in esame e, pertanto, non avrebbe potuto giustificare un regime differente.
In sostanza, l'interpretazione che di essa se ne era data, implicante la distinzione fra costi up front e quelli recurring, va oggi riconosciuta come non corretta, in quanto confliggente con il dato normativo comunitario, nel significato chiarito dalla Corte di Giustizia.
Tale premessa, quindi, porta a ritenere come la nuova versione dell'art. 125 sexies TUB si limiti a confermare tale interpretazione, al fine di scongiurare qualsiasi incertezza e, quindi, abbia una portata pagina 12 di 16 meramente interpretativa della disposizione previgente.
La questione interpretativa in esame oggi trova definitiva soluzione con la pronuncia della Corte
Costituzionale n. 263 del 22/12/2022, la quale ha riconosciuto come l'art. 11-octies, decreto-legge n.
73/2021, conv. con la legge n. 106/2021 debba ritenersi costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Banca d'Italia», sicché l'art. 125-sexies, comma 1, T.U.B., che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può
accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza LE.
Le conclusioni sopra illustrate non mutano in ragione del fatto che in data 10 agosto 2023 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 104/2023 recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia
di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici", il cui articolo 27, rubricato “Estinzioni
anticipate dei contratti di credito al consumo”, modificando l'art. 11-octies, comma 2, del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, periodi secondo e seguenti, ha previsto che «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato
dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei
contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto (luglio 2021) continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di
indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le
imposte”.
Né, per ultimo, può portare a conclusioni differenti quanto affermato dalla Corte di Giustizia con la pagina 13 di 16 successiva sentenza del 9/2/2023, resa nella causa C-555/21 in materia di credito immobiliare al consumatore, cui pure ha fatto riferimento parte appellante.
Con tale decisione la Corte ha interpretato la norma sul rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata, contenuta nella differente Direttiva 2014/17/UE, evidenziando come il relativo art. 25 vada interpretato nel senso che la riduzione del costo totale del credito non includa le spese indipendenti dalla durata del contratto.
Parte appellante, quindi, ha evidenziato come il tenore letterale del citato art. 25 sia pressochè identico a quello dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE in materia di credito ai consumatori e che, pertanto, per uniformità dell'ordinamento, non potrebbe giustificarsi una interpretazione differente nei due casi;
la decisione adottata in relazione alla Direttiva in materia di credito immobiliare al consumatore, pertanto,
confermerebbe un mutamento di giurisprudenza comunitaria rispetto alla sentenza LE,
necessariamente estendibile per ragioni di unitarietà anche all'art. 16 della Direttiva in materia di credito ai consumatori e, con ciò, giustificando il differente trattamento tra costi cd. recurring e costi
up front.
Tale ricostruzione non può trovare condivisione.
Le due Direttive, infatti, si differenziano tra di loro profondamente e con modalità tali da escludere una semplice sovrapponibilità delle decisioni della Corte di Giustizia in relazione ad esse.
Si è visto, infatti, come una delle argomentazioni poste a sostegno della sentenza cd. fosse CP_3
l'esigenza di evitare che gli intermediari potessero sbilanciare la ripartizione dei costi a vantaggio delle voci di spesa non ricollegate alla durata del contratto (cd. costi up front), riducendo corrispondentemente le spese cd. recurring, in modo da limitare il più possibile gli oneri restitutori in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
pagina 14 di 16 Tale preoccupazione, posta alla base della decisione che ha portato a superare la distinzione tipologica dei costi con riferimento ai contratti di credito ai consumatori, non ha ragion d'essere con riferimento al differente ambito dei contratti di credito immobiliare al consumatore, in quanto l'art. 14 della direttiva
2014/17/UE prevede espressamente che il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito siano tenuti a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES (prospetto informativo europeo standardizzato) di cui all'allegato II alla direttiva e tale prospetto prevede una ripartizione analitica delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno.
In sostanza, quindi, in materia di credito immobiliare al consumatore, la relativa e più recente Direttiva
2014/17/UE di fatto impedisce o, quanto meno, rende molto più difficile, quella condotta elusiva del creditore, la cui esigenza di contrasto è posta alla base della sentenza cd. LE.
La diversità del contesto e delle discipline esistenti in materia di credito ai consumatori e di credito immobiliare ai consumatori, quindi, non consente di estendere l'interpretazione della Direttiva
2014/17/UE fornita dalla sentenza del 9/2/2/2023 ad una fattispecie sottoposta alla disciplina dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE.
Conclusioni.
La conferma dell'applicabilità dell'articolo 125 sexies T.U.B. ai contratti stipulati in data antecedente al luglio 2021 e la necessaria interpretazione di tale norma in conformità con il diritto comunitario,
portano pertanto a riconoscere come la pretesa di parte appellata, diretta a ottenere il rimborso di tutti i costi, in misura proporzionale alla quota residua alla data di estinzione anticipata del contratto, debba trovare accoglimento.
Per tali ragioni, pertanto, l'appello proposto deve essere disatteso, con conferma della sentenza di primo grado impugnata.
pagina 15 di 16 Il contrasto giurisprudenziale esistente in ordine alle questioni giuridiche sottoposte ad esame, con particolare riferimento alla legittimazione passiva del cessionario, costituiscono giusto motivo di compensazione delle spese di lite relative al presente grado di giudizio fra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in secondo grado nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado n. 4239/2024 emessa inter CP_2
partes dal Giudice di Pace di Milano
- compensa fra tutte le parti in causa le spese di lite relative al presente grado di giudizio;
- Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13
comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Milano il 31 marzo 2024
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 439/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARESCA LUISA, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 11 MILANO, presso il difensore parte appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI FLURI Controparte_1 C.F._1
GAETANO e dell'avv. FIERAMOSCA GIORGIA ( ); elettivamente C.F._2
domiciliato in VIA FARINA ERNESTO, 4 SALERNO, presso il difensore avv.
[...]
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. MANNOCCHI MASSIMO e dell'avv. TUCCERI P.IVA_2
FRANCESCA ( ); elettivamente domiciliato in LUNG.RE ARNALDO DA C.F._3
BRESCIA, 9 ROMA, presso il difensore avv. MANNOCCHI MASSIMO parte appellata pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
NEL MERITO
1. riformare la sentenza appellata n. 4239/2024 resa inter partes nel giudizio R.G. n. 18691/2023 dal
Giudice di Pace di Milano, in persona della Dott.ssa Concettina La Greca, pubblicata in data
12.6.2024, per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
2. accertare e dichiarare la carenza di titolarità e legittimazione passiva di con Parte_1
riferimento alle domande formulate dal sig. nel giudizio di primo grado;
Controparte_1
IN VIA SUBORDINATA,
3. respingere la pretesa creditoria del sig. azionata in primo grado, per tutte le Controparte_1
ragioni esposte in nell'atto;
IN OGNI CASO,
4. accertare il diritto di alla restituzione del pagamento eseguito in Parte_1
esecuzione della condanna contenuta nella sentenza di primo grado e, conseguentemente, condannare
il sig. alla restituzione in favore di in persona del suo Controparte_1 Parte_1
legale rappresentante, a. dell'importo di € 1.996,20 oltre interessi legali dalla data della ricezione del
pagamento al saldo effettivo versato a mezzo bonifico bancario al sig. ; Controparte_1
b. dell'importo di € 1.171,50, versato a mezzo bonifico bancario al procuratore antistatario,
per le spese legali liquidate in sentenza di primo grado;
5. con vittoria delle spese di lite e dei relativi oneri fiscali, oltre al rimborso delle spese
generali nella misura del 15%, per entrambi i gradi di giudizio;
Per parte appellata : Controparte_1
pagina 2 di 16 - rigettare l'appello perché del tutto infondato in fatto ed in diritto.
-condannare l'appellante alla refusione delle spese di causa con attribuzione al procuratore
antistatario ex art. 93 c.p.c.
Per parte appellata CP_2
in via principale: accertare e dichiarare la legittimazione passiva dell'appellante . Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e proponendo appello avverso la sentenza di primo grado n. 4239/2024 CP_1 CP_2
emessa inter partes dal Giudice di Pace di Milano.
L'appellante in particolare esponeva:
- che il 18.7.2017 stipulava con Eurocqs Finanziamenti s.p.a., oggi Controparte_1 CP_2
un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio, con previsione
[...]
dell'obbligo di restituire la somma mutuata in 120 rate mensili;
- che tale contratto prevedeva a carico del contraente il pagamento di importi a titolo di spese e commissioni di intermediazione creditizia;
- che il 20.12.2017 Eurocqs cedeva il credito derivante da detto contratto di finanziamento a
Parte_1
- che il il 31.3.2022 estingueva anticipatamente il finanziamento in corrispondenza CP_1
della 48esima rata;
- che effettuava il conteggio estintivo, scomputando la quota interessi non Parte_1
maturati al tasso nominale convenzionale;
pagina 3 di 16 - che, il , nella convinzione che dovessero essere restituite pro quota anche le CP_1
commissioni di istruttoria e di intermediazione creditizia (ossia i costi cd. up front), conveniva l'odierna appellante e avanti il Giudice di Pace di Milano, al fine di ottenerne la CP_2
condanna al pagamento della somma di euro 1.996,20;
- che si costituiva in detto giudizio contestando la pretesa attorea e, in via Parte_1
preliminare, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo cessionaria del solo credito e non del rapporto contrattuale da cui detto credito aveva tratto origine;
- che, nel merito, evidenziava come non trovassero applicazione i principi affermati dalla Corte di
Giustizia Europea con la sentenza cd. LE, la cui applicazione veniva invocata dal consumatore;
- che si costituiva in giudizio anche contestando la pretesa attorea;
CP_2
- che il giudice di pace accoglieva la domanda attorea, condannando e a Parte_1 CP_2
pagare in via tra di loro solidale la somma richiesta, maggiorata di spese di lite;
- che ottemperava alla sentenza oggi impugnata, effettuando il pagamento della Parte_1
somma oggetto della condanna;
- che, peraltro, avverso detta decisione proponeva appello in primo luogo Parte_1
riproponendo l'eccezione relativa al suo difetto di legittimazione passiva, essendo mera cessionaria del credito;
- che, in secondo luogo, contestava come il giudice di pace non avesse Parte_1
correttamente applicato la normativa vigente;
- che, infatti, l'invocato art. 125 sexies TUB, nella sua versione attuale, non poteva trovare applicazione con riferimento al finanziamento oggetto di causa;
pagina 4 di 16 - che la normativa applicabile implicava la distinzione fra spese recurring e spese up front e che le spese oggetto di causa, dovendosi qualificare come up front, non giustificavano alcuna restituzione.
Si costituiva nel giudizio di appello , eccependo l'inammissibilità dell'appello, per Controparte_1
non avere indicato gli specifici punti della sentenza che si intendeva impugnare e, nel merito,
riproponendo le argomentazioni già spese in primo grado e fatte proprie dal primo giudice, la cui sentenza si chiedeva fosse confermata.
Si costituiva anche contestando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva riproposta CP_2
da parte appellante.
All'udienza del 27.3.2025 le parti davano corso alla discussione, previa precisazione delle conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, con riserva di deposito della sentenza ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento, con Parte_1
conferma della sentenza di primo grado.
Eccezione di inammissibilità dell'appello.
Preliminarmente, tuttavia, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa del , considerato come la parte impugnante abbia individuato le parti specifiche della CP_1
sentenza di primo grado oggetto delle contestazioni;
tale specificità, infatti, non viene meno per il solo fatto che le ragioni di contestazione si risolvano nella mera riproposizione delle tesi giuridiche già
esposte in primo grado e disattese dal primo giudice.
Eccezione di difetto di legittimazione passiva.
pagina 5 di 16 Fatta tale premessa, va osservato come il primo motivo di appello proposto da consista Parte_1
nella reiterazione dell'eccezione del suo difetto di legittimazione passiva, evidenziando l'erroneità, a suo dire, della decisione sul punto adottata dal giudice di primo grado.
In particolare l'appellante ha enfatizzato la propria qualità soggettiva di mera cessionaria del credito,
con l'effetto che per definizione non avrebbe potuto essere considerata legittimata a contraddire rispetto alla domanda diretta ad accertare la nullità della clausola del contratto di finanziamento,
disciplinante la restituzione dei costi per il caso di sua estinzione anticipata, non essendo parte del contratto;
né, tanto meno, poteva considerarsi legittimata passiva rispetto alla domanda rivolta a ottenere la restituzione pro quota delle spese di istruttoria e di mediazione creditizia, trattandosi di somme percepite alla stipula del contratto dalla cedente, la quale sola poteva considerarsi legittimata a resistere a una pretesa di ripetizione di indebito.
L'eccezione non può trovare condivisione.
Nessun dubbio, infatti, può essere sollevato sulla differenza sostanziale discendente tra l'ipotesi di subentro in un rapporto contrattuale, rispetto a quella di mero acquisto della posizione di credito, che da tale contratto discenda: come ricordato dalla stessa parte appellante, infatti, mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente,
dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi;
la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, pertanto, rispetto a quest'ultimo, uno sdoppiamento fra la qualità di parte, che resta all'originario creditore-cedente, rispetto alla titolarità del credito derivante dal contratto, che transita in capo al cessionario (cfr. Cass. Civ. 17727/2018).
Se ciò, pertanto, è vero quale disciplina generale, deve registrarsi, tuttavia, come in materia di contratti pagina 6 di 16 di credito ai consumatori, l'art. 125 septies del D.L.vo 385/1993 (Testo Unico Bancario) disciplini espressamente l'ipotesi di cessione dei crediti, disponendo al primo comma come “in caso di cessione
del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le
eccezioni che poteva far valere nei confronti de cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga
al disposto dell'articolo 1248 del codice civile”.
Orbene, parte appellante, facendo richiamo a precedenti giurisprudenziali in tal senso, ha sostenuto come la norma in questione non potrebbe essere invocata al fine di sostenere la sua legittimazione passiva, in quanto essa attribuirebbe al debitore ceduto soltanto la facoltà “…di proporre le eccezioni
che avrebbe potuto opporre al cedente anche nei confronti del cessionario, al fine di poter paralizzare
eventuali pretese creditorie di quest'ultimo, ma non anche di poter agire nei confronti del cessionario
per domandare l'accertamento della nullità di previsioni contrattuali e, in ragione di tale
accertamento, la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto in adempimento del contratto proprio
in ragione di clausole nulle.” (Cfr. sentenza n. 18595 del 23.10.23 del Giudice di Pace di Roma).
In sostanza, quindi il richiamo esplicito contenuto nel citato art. 125 septies del TUB alla possibilità di opporre eccezioni, confermerebbe come la particolare protezione assicurata al consumatore sarebbe circoscritta alle sole difese avverso le pretese di credito avanzate nei suoi confronti, senza estendersi anche alle azioni da intraprendere a tutela di propri asseriti crediti, quali in particolare, la ripetizione di quanto si ritenga essere stato indebitamente pagato in ragione di clausole contrattuali nulle.
In effetti tale ricostruzione ermeneutica risulta apparentemente la più fedele al dato letterale della norma, la quale, come si è detto, parla di eccezioni che possono essere opposte dal consumatore al cessionario, facendo esplicito richiamo alla compensazione, opponibile oltre i limiti in cui la stessa potrebbe essere fatta valere secondo la disciplina generale in materia di cessione di crediti.
pagina 7 di 16 Né a stretto diritto potrebbe sostenersi che nel caso di specie il consumatore, con la propria azione,
abbia di fatto eccepito in compensazione il proprio credito ripetitorio con il controcredito estintivo del mutuo, calcolato e preteso dalla cessionaria in sede di estinzione anticipata del rapporto. Parte_1
Avendo, infatti, il già versato la somma necessaria per l'estinzione anticipata del CP_1
finanziamento e agendo oggi per la ripetizione di somme che lamenta non essergli state restituite, la sua pretesa non potrebbe essere inquadrata in una eccezione di compensazione, in quanto la stessa consiste in una modalità estintiva di contrapposte obbligazioni di debito, necessariamente entrambe ancora attuali nel momento in cui la compensazione venga eccepita.
Nel caso di specie, viceversa, il debito gravante sul consumatore è stato già estinto attraverso il pagamento della somma calcolata dall'appellante in sede di estinzione anticipata del finanziamento, per cui tecnicamente non è possibile ricondurre la pretesa dedotta in giudizio quale eccezione di compensazione in senso lato.
L'interpretazione letterale dell'art. 125 septies TUB sopra sostenuta, tuttavia, cede a fronte di un canone ermeneutico superiore, necessariamente prevalente.
L'articolo in esame, infatti, è stato introdotto con il D.L.vo 141/2010, con cui è stata data attuazione alla Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori;
l'art. 17 di tale Direttiva,
relativamente alla “Cessione di diritti”, dispone che “in caso di cessione a terzi dei diritti del creditore
derivanti da un contratto di credito o del contratto, il consumatore può far valere nei confronti del
cessionario gli stessi mezzi di difesa di cui poteva avvalersi nei confronti del creditore originario, ivi
compreso il diritto di indennizzo ove questo sia ammesso nello stato membro in questione”.
In sostanza, quindi, mentre l'art. 125 septies TUB estende soggettivamente la difesa del consumatore,
parlando di facoltà di opporre eccezioni;
la norma comunitaria, alla quale il citato art. 125 septies TUB
pagina 8 di 16 dà attuazione, estende la tutela del consumatore per il caso di cessione del credito, parlando in termini più ampli di “mezzi di difesa” suscettibili di essere fatti valere nei confronti del cessionario, al pari del cedente.
L'apparente limitazione della difesa del consumatore, sul punto attribuita dal legislatore nazionale,
quindi, confliggerebbe con la portata più ampia della protezione imposta dal legislatore comunitario.
Sennonchè la giurisprudenza della Corte di Giustizia è assolutamente costante nel ricordare l'obbligo di interpretazione conforme, precisando come “l'obbligo degli stati membri, derivante da una direttiva, di
conseguire il risultato da questa contemplato, come pure l'obbligo loro imposto dall'art. 5 del trattato
di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo,
valgono per tutti gli organi degli stati membri ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli
giurisdizionali” (Corte Giust. 10 aprile 1984, causa 14/83, Sabine von Colson e c. Persona_1
Land NordrheinWestfalen).
Ne consegue che nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione di una direttiva, il giudice debba interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima.
Tale interpretazione conforme, pertanto, impone di ritenere che l'art. 125 septies TUB utilizzi il termine “eccezioni” non in senso tecnico, quale modalità oppositiva a un diritto altrui, ma in un significato ampio di ragione di difesa di un diritto.
Solo in tal modo, infatti, può considerarsi utilmente conseguito il risultato perseguito dalla Direttiva
2008/48/CE, ossia attuare una specifica tutela in favore del consumatore, soggetto aprioristicamente considerato debole e meritevole di protezione, consentendo allo stesso, in caso di cessione del contratto di credito o del solo diritto di credito nei suoi confronti, di poter far valere le proprie difese e i propri pagina 9 di 16 diritti direttamente nei confronti del cessionario ultimo, lasciando poi che i rapporti fra questi e il suo dante causa vengano accertati fra tali soggetti, senza il suo coinvolgimento.
Se così è, quindi, deve concludersi come l'art. 125 septies TUB, nell'interpretazione conforme al diritto comunitario di cui dà attuazione, giustifichi la legittimazione passiva del cessionario (nel caso di specie dell'appellante anche rispetto all'azione di ripetizione di indebito intrapresa dal Parte_1
consumatore.
Disciplina applicabile.
In secondo luogo, parte appellante (e in ciò in via adesiva anche la appellata ha CP_2
denunciato l'erroneità della decisione impugnata, nella parte in cui ha individuato e interpretato la normativa applicabile al rapporto contrattuale in esame.
Orbene, con riferimento al contratto oggetto di causa trova applicazione ratione temporis l'art. 125
sexies TUB, norma con la quale si è data in Italia attuazione all'art. 16, paragrafo 1 della Direttiva
48/2008, sostanzialmente riproducendo con il medesimo tenore letterale la disposizione comunitaria (il
Testo Unico Bancario, infatti, depone per il diritto del consumatore a una “…riduzione del costo totale
del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto” e la
Direttiva comunitaria prevede per il consumatore il “…diritto ad una riduzione del costo totale del
credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”).
Orbene, la normativa comunitaria è stata interpretata nel suo significato e nella sua portata dalla Corte
di Giustizia della Unione Europea con la sentenza dell'11.9.2019, causa C-383/18, cd. sentenza
LE, con la quale si è chiarito come il diritto del consumatore riguardi tutti i costi anticipatamente corrisposti, senza che possa incorrere in alcuna limitazione fondata sulla distinzione tra costi a maturazione nel tempo e costi fissi (cd. costi recurring e costi up front).
pagina 10 di 16 Detta sentenza è stata motivata anche con l'esigenza di impedire condotte elusive da parte degli intermediari creditizi, che potrebbero essere “tentati” di strutturare i contratti di credito in modo tale da ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto (giacché passibili di restituzione), con la conseguenza di imporre al consumatore pagamenti up-front più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, così da poterli trattenere anche nell'ipotesi di estinzione anticipata.
Ciò è proprio quanto risulta avvenuto nel caso di specie, perché nel prospetto economico inserito nel contratto di finanziamento sono previste solo due voci di costo per il finanziato, e cioè spese di intermediazione e spese di istruttoria, entrambe espressamente classificate come up front e quindi escluse da qualsiasi parziale rimborso al momento della estinzione anticipata.
Sennonché il tenore letterale sostanzialmente sovrapponibile della norma comunitaria e di quella nazionale che vi ha dato attuazione, comporta che l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia
inevitabilmente si riverberi sull'interpretazione della normativa domestica, non potendosene ammettere una differente portata.
A fronte di tali considerazioni si è replicato, non solo sostenendo la portata non vincolante della decisione comunitaria, in quanto riferita alla norma della Direttiva e non alla diposizione contenuta nell'art. 125 sexies TUB, ma soprattutto evidenziando come i principi invocati potessero trovare applicazione solo per i contratti di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio stipulati successivamente al 25.7.2021, ossia all'entrata in vigore della nuova e attuale versione dell'art. 125
sexies TUB (modificato con l'art. 11-octies, decreto-legge n. 73/2021, conv. con la legge n. 106/2021),
con il quale si è espressamente recepita l'interpretazione data con la sentenza LE (“Il consumatore
può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al
finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del
pagina 11 di 16 contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”),
precisandosi però al secondo comma che per i contratti stipulati in precedenza dovesse continuare ad applicarsi la precedente versione dell'art. 125 sexies TUB e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.
Secondo tale difesa, quindi, il nuovo art. 125 sexies confermerebbe la portata innovativa della disposizione in esso contenuta, ossia della regola dettata in conformità all'interpretazione resa con la sentenza e, quindi, la sua inapplicabilità retroattiva ai contratti precedenti, per i quali, in caso di CP_3
estinzione anticipata, dovrebbe continuare ad applicarsi la distinzione fra costi up front, non suscettibili di rimborso parziale, e costi recurring, per i quali soltanto va circoscritto il diritto del consumatore a ottenere la restituzione della quota riferita alla parte del programma di ammortamento non goduta per effetto della risoluzione anzitempo del rapporto.
Tale tesi non può essere condivisa.
Come sopra anticipato, infatti, l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia si impone e deve considerarsi vincolante già con riferimento all'art. 125 sexies TUB nella versione antecedente al 2021,
considerato come la norma non si discostasse dalla disposizione comunitaria oggetto della scelta interpretativa in esame e, pertanto, non avrebbe potuto giustificare un regime differente.
In sostanza, l'interpretazione che di essa se ne era data, implicante la distinzione fra costi up front e quelli recurring, va oggi riconosciuta come non corretta, in quanto confliggente con il dato normativo comunitario, nel significato chiarito dalla Corte di Giustizia.
Tale premessa, quindi, porta a ritenere come la nuova versione dell'art. 125 sexies TUB si limiti a confermare tale interpretazione, al fine di scongiurare qualsiasi incertezza e, quindi, abbia una portata pagina 12 di 16 meramente interpretativa della disposizione previgente.
La questione interpretativa in esame oggi trova definitiva soluzione con la pronuncia della Corte
Costituzionale n. 263 del 22/12/2022, la quale ha riconosciuto come l'art. 11-octies, decreto-legge n.
73/2021, conv. con la legge n. 106/2021 debba ritenersi costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Banca d'Italia», sicché l'art. 125-sexies, comma 1, T.U.B., che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può
accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza LE.
Le conclusioni sopra illustrate non mutano in ragione del fatto che in data 10 agosto 2023 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 104/2023 recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia
di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici", il cui articolo 27, rubricato “Estinzioni
anticipate dei contratti di credito al consumo”, modificando l'art. 11-octies, comma 2, del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, periodi secondo e seguenti, ha previsto che «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato
dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei
contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto (luglio 2021) continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di
indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le
imposte”.
Né, per ultimo, può portare a conclusioni differenti quanto affermato dalla Corte di Giustizia con la pagina 13 di 16 successiva sentenza del 9/2/2023, resa nella causa C-555/21 in materia di credito immobiliare al consumatore, cui pure ha fatto riferimento parte appellante.
Con tale decisione la Corte ha interpretato la norma sul rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata, contenuta nella differente Direttiva 2014/17/UE, evidenziando come il relativo art. 25 vada interpretato nel senso che la riduzione del costo totale del credito non includa le spese indipendenti dalla durata del contratto.
Parte appellante, quindi, ha evidenziato come il tenore letterale del citato art. 25 sia pressochè identico a quello dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE in materia di credito ai consumatori e che, pertanto, per uniformità dell'ordinamento, non potrebbe giustificarsi una interpretazione differente nei due casi;
la decisione adottata in relazione alla Direttiva in materia di credito immobiliare al consumatore, pertanto,
confermerebbe un mutamento di giurisprudenza comunitaria rispetto alla sentenza LE,
necessariamente estendibile per ragioni di unitarietà anche all'art. 16 della Direttiva in materia di credito ai consumatori e, con ciò, giustificando il differente trattamento tra costi cd. recurring e costi
up front.
Tale ricostruzione non può trovare condivisione.
Le due Direttive, infatti, si differenziano tra di loro profondamente e con modalità tali da escludere una semplice sovrapponibilità delle decisioni della Corte di Giustizia in relazione ad esse.
Si è visto, infatti, come una delle argomentazioni poste a sostegno della sentenza cd. fosse CP_3
l'esigenza di evitare che gli intermediari potessero sbilanciare la ripartizione dei costi a vantaggio delle voci di spesa non ricollegate alla durata del contratto (cd. costi up front), riducendo corrispondentemente le spese cd. recurring, in modo da limitare il più possibile gli oneri restitutori in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
pagina 14 di 16 Tale preoccupazione, posta alla base della decisione che ha portato a superare la distinzione tipologica dei costi con riferimento ai contratti di credito ai consumatori, non ha ragion d'essere con riferimento al differente ambito dei contratti di credito immobiliare al consumatore, in quanto l'art. 14 della direttiva
2014/17/UE prevede espressamente che il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito siano tenuti a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES (prospetto informativo europeo standardizzato) di cui all'allegato II alla direttiva e tale prospetto prevede una ripartizione analitica delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno.
In sostanza, quindi, in materia di credito immobiliare al consumatore, la relativa e più recente Direttiva
2014/17/UE di fatto impedisce o, quanto meno, rende molto più difficile, quella condotta elusiva del creditore, la cui esigenza di contrasto è posta alla base della sentenza cd. LE.
La diversità del contesto e delle discipline esistenti in materia di credito ai consumatori e di credito immobiliare ai consumatori, quindi, non consente di estendere l'interpretazione della Direttiva
2014/17/UE fornita dalla sentenza del 9/2/2/2023 ad una fattispecie sottoposta alla disciplina dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE.
Conclusioni.
La conferma dell'applicabilità dell'articolo 125 sexies T.U.B. ai contratti stipulati in data antecedente al luglio 2021 e la necessaria interpretazione di tale norma in conformità con il diritto comunitario,
portano pertanto a riconoscere come la pretesa di parte appellata, diretta a ottenere il rimborso di tutti i costi, in misura proporzionale alla quota residua alla data di estinzione anticipata del contratto, debba trovare accoglimento.
Per tali ragioni, pertanto, l'appello proposto deve essere disatteso, con conferma della sentenza di primo grado impugnata.
pagina 15 di 16 Il contrasto giurisprudenziale esistente in ordine alle questioni giuridiche sottoposte ad esame, con particolare riferimento alla legittimazione passiva del cessionario, costituiscono giusto motivo di compensazione delle spese di lite relative al presente grado di giudizio fra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in secondo grado nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado n. 4239/2024 emessa inter CP_2
partes dal Giudice di Pace di Milano
- compensa fra tutte le parti in causa le spese di lite relative al presente grado di giudizio;
- Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13
comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Milano il 31 marzo 2024
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 16 di 16