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Decreto 18 aprile 2025
Decreto 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, decreto 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 711/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice dott. Daniele Sodani, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
17157701008); Controparte_1 rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; considerato che la pretesa creditoria risulta fondata su un contratto concluso tra un professionista ed un consumatore e, infatti, dall'esame del contenuto del contratto si evince che il ricorrente è soggetto che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoria, commerciale, artigianale o professionale, mentre il soggetto ingiunto è persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta secondo le definizioni offerte dall'art. 3 del D. Lgs n. 206/2005;
considerato che
sono nulle le clausole qualificate come vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 del D.Lgs
n. 206/2005;
ritenuto che
il controllo della presenza di eventuali clausole abusive all'interno del contratto concluso dal consumatore deve essere svolto d'ufficio del giudice ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 206/2005 (e dell'art. 6, par. 1, della direttiva 93/13/CEE; cfr Cass. civ. Sez. Unite, 06/04/2023, n. 9479; nonché le sentenze emesse dalla CGUE in data 17.05.2022 in C-600/19, C-693/19, C-831/19, C-725/19 e C-
869/19); ritenuto in base agli elementi di fatto e di diritto in possesso del giudice:
che nel contratto concluso tra il professionista e il consumatore e dall'esame integrale e completo della documentazione contrattuale sottoscritta dalle parti nella fattispecie non emergono clausole riguardanti:
-le deroghe al foro del consumatore;
-la facoltà del professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
-la facoltà del professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
-la regolazione della clausola penale in caso di recesso del consumatore;
-l'esclusione o limitazioni alla proponibilità delle azioni o delle eccezioni da parte del consumatore, la previsione a carico del consumatore di decadenze, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
-l'esclusione o limitazione della responsabilità del professionista per morte o danno alla persona;
-la previsione dell'interesse moratorio in misura manifestamente eccessiva;
-la previsione dell'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto modo di conoscere prima della conclusione del contratto;
-la facoltà del solo professionista e non anche del consumatore di recedere dal contratto, nonché di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
-la previsione della facoltà di recesso in capo al professionista senza ragionevole preavviso oppure un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per evitare la tacita proroga o rinnovazione;
-la determinazione del prezzo dei beni e dei servizi al momento della consegna o della prestazione;
-la previsione dell'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore;
che, ad ogni modo, le clausole attinenti le materie innanzi elencate eventualmente rinvenibili nel contratto concluso tra il professionista e il consumatore non assumono, secondo la valutazione di questo giudice, carattere abusivo alla luce dei parametri di valutazione imposti dagli artt. 33 e 34
d.lgs. n. 206/2005; rilevato, inoltre, che le clausole riguardanti la determinazione dell'oggetto del contratto e l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi sono redatte in modo chiaro e comprensibile e non comportano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;
INGIUNGE A
CP_2 C.F._1 di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 22.006,00;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per onorari, in € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo e il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo.
Civitavecchia, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Daniele Sodani
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice dott. Daniele Sodani, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
17157701008); Controparte_1 rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; considerato che la pretesa creditoria risulta fondata su un contratto concluso tra un professionista ed un consumatore e, infatti, dall'esame del contenuto del contratto si evince che il ricorrente è soggetto che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoria, commerciale, artigianale o professionale, mentre il soggetto ingiunto è persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta secondo le definizioni offerte dall'art. 3 del D. Lgs n. 206/2005;
considerato che
sono nulle le clausole qualificate come vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 del D.Lgs
n. 206/2005;
ritenuto che
il controllo della presenza di eventuali clausole abusive all'interno del contratto concluso dal consumatore deve essere svolto d'ufficio del giudice ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 206/2005 (e dell'art. 6, par. 1, della direttiva 93/13/CEE; cfr Cass. civ. Sez. Unite, 06/04/2023, n. 9479; nonché le sentenze emesse dalla CGUE in data 17.05.2022 in C-600/19, C-693/19, C-831/19, C-725/19 e C-
869/19); ritenuto in base agli elementi di fatto e di diritto in possesso del giudice:
che nel contratto concluso tra il professionista e il consumatore e dall'esame integrale e completo della documentazione contrattuale sottoscritta dalle parti nella fattispecie non emergono clausole riguardanti:
-le deroghe al foro del consumatore;
-la facoltà del professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
-la facoltà del professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
-la regolazione della clausola penale in caso di recesso del consumatore;
-l'esclusione o limitazioni alla proponibilità delle azioni o delle eccezioni da parte del consumatore, la previsione a carico del consumatore di decadenze, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
-l'esclusione o limitazione della responsabilità del professionista per morte o danno alla persona;
-la previsione dell'interesse moratorio in misura manifestamente eccessiva;
-la previsione dell'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto modo di conoscere prima della conclusione del contratto;
-la facoltà del solo professionista e non anche del consumatore di recedere dal contratto, nonché di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
-la previsione della facoltà di recesso in capo al professionista senza ragionevole preavviso oppure un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per evitare la tacita proroga o rinnovazione;
-la determinazione del prezzo dei beni e dei servizi al momento della consegna o della prestazione;
-la previsione dell'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore;
che, ad ogni modo, le clausole attinenti le materie innanzi elencate eventualmente rinvenibili nel contratto concluso tra il professionista e il consumatore non assumono, secondo la valutazione di questo giudice, carattere abusivo alla luce dei parametri di valutazione imposti dagli artt. 33 e 34
d.lgs. n. 206/2005; rilevato, inoltre, che le clausole riguardanti la determinazione dell'oggetto del contratto e l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi sono redatte in modo chiaro e comprensibile e non comportano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;
INGIUNGE A
CP_2 C.F._1 di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 22.006,00;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per onorari, in € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo e il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo.
Civitavecchia, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Daniele Sodani