Rigetto
Sentenza 7 ottobre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
Ordinanza cautelare 10 dicembre 2024
Accoglimento
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/06/2025, n. 5210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5210 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 05210/2025REG.PROV.COLL.
N. 08767/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8767 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Oppedisano, con domicilio eletto presso il suo studio in Taurianova, via Giorgio Perlasca, n. 4;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 00803/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante ha adito, in primo grado, il Tar avverso il provvedimento di diniego all’istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, d.l. 34/2020, presentata in suo favore dal datore di lavoro.
1.1. Il provvedimento è stato adottato in quanto il datore di lavoro non aveva dimostrato il possesso, sia pure dopo integrazione istruttoria, del reddito minimo, sufficiente a confermare la capacità economica a sostenere il lavoratore che voleva “regolarizzare”.
2. Il Giudice di prime cure, con la sentenza qui impugnata ha rigettato il gravame ritenendo che:
“ …riguardo alla mancata partecipazione procedimentale, osserva che, sui procedimenti a istanza di parte, non è applicabile l’art. 7 l. n. 241/90 dato che è lo stesso interessato ad avviare l’attività istruttoria della p.a. (per tutte: TAR puglia, Ba, Sez. I, 26.7.22, n. 1098).
Riguardo, invece, all’applicazione del preavviso di rigetto, si rileva che la procedura di “emersione” risulta attivabile soltanto su istanza del datore di lavoro, unico soggetto con il quale lo S.u.i. intrattiene rapporti, sia per la richiesta di integrazioni documentali, come avvenuto nel caso di specie, sia per ogni altro tipo di comunicazione, come il preavviso di diniego in questione, tenuto altresì conto che la stipulazione del contratto di soggiorno (in caso di esito positivo dell'istruttoria) dipende esclusivamente dal datore di lavoro; pertanto l'unico interlocutore dell'Amministrazione nel procedimento di “emersione” è il datore di lavoro mentre il cittadino extracomunitario beneficia del provvedimento conclusivo favorevole senza peraltro subire un pregiudizio apprezzabile dalla pendenza o dall’eventuale ritardo nella definizione della pratica, non essendo passibile nelle more della definizione della procedura un’espulsione dal territorio nazionale.
Sempre a proposito dell’applicazione dell’art. 10 bis cit, si aggiunge che solo in caso di provvedimento discrezionale l'eventuale violazione dell'art. 10-bis, l. n. 241/1990 determina l'illegittimità del provvedimento stesso, così inquadrando la portata dell'art. 21-octies, l. n. 241/1990, nella versione successiva alla riforma di cui all'art. 12, comma 1, lett. i), d.l. 16 luglio 2020 n. 76 conv. dalla l. 11 settembre 2020 n. 120.
Se la centralità del contraddittorio procedimentale, infatti, consente l'emersione di fatti e circostanze che, sottoposte alla valutazione dell'Amministrazione, possono indurre ad una favorevole conclusione del procedimento, questo aspetto diviene recessivo però quando, in presenza di specifici presupposti individuati dal legislatore, una sola può essere la scelta legittima dell'Amministrazione in conformità con la legge; pertanto, in tal caso l'esercizio del potere ha natura vincolata, per cui non è necessaria la comunicazione ex art. 10 bis cit. per consentire la partecipazione endoprocedimentale da parte del destinatario.
Nel caso di specie la carenza di reddito minimo è stata accertata dall’Ispettorato del lavoro in sede istruttoria in riferimento ai parametri di legge, né parte ricorrente ha depositato in questa sede elementi idonei a far ritenere di essere in possesso di documentazione ulteriore, riguardante il suo datore di lavoro, che avrebbe portato l’Amministrazione a una soluzione differente.
In secondo luogo, il Collegio aggiunge che la struttura del procedimento di “emersione” ex d.l. n. 34/2020 pone al centro della fattispecie il rapporto di lavoro in sé considerato e non solo la posizione del cittadino extracomunitario presente in Italia senza regolarizzazione, per cui appare logico e coerente che gli elementi relativi alla potenzialità a sostenere un regolare rapporto di lavoro siano posti come fondamentali dal legislatore ai fini della considerazione della “sanatoria” in “itinere”.
Sotto tale profilo appare idonea l’attività istruttoria dell’Amministrazione, che ha anche concesso all’interessato di depositare ulteriori elementi per la sua decisione.
In tal senso, pertanto, non possono avere valore le considerazioni del ricorrente sulla sua buona fede, sull’affidamento riposto nella buona conclusione della procedura o sulla mancata comunicazione a lui da parte del datore di lavoro degli elementi ostativi, in quanto – come detto – a sostegno dell’”emersione” il legislatore ha posto elementi oggettivi, quali la sostenibilità del rapporto di lavoro per il futuro, e non soggettivi, quali la buona fede e la correttezza del comportamento dello straniero, pur sempre presente in Italia in maniera irregolare, nel caso di specie, come detto dallo stesso ricorrente, “da anni”.
Proprio la dichiarata lunga presenza in Italia non rende verosimile l’affermazione del ricorrente di non conoscere la lingua italiana, ma, anche se ciò fosse, la mancata traduzione del provvedimento nella lingua conosciuta dal destinatario non inficia la validità dell'atto, dato che tale omissione non ne ha impedito l'impugnazione tempestiva (TAR Veneto, Sez. III, 3.7.23, n. 932, TAR Toscana, sez. II, 30.11.22, n. 1406; TAR Em-Rom. Bo, Sez. I, 8.11.21, n. 903).
Da escludere, infine, è la circostanza che il cittadino straniero, in caso di conclusione negativa della procedura di “emersione”, abbia diritto a un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”, essendo tale istituto previsto per la perdita di un precedente lavoro già regolarizzato.
E’ stato chiarito, infatti, che, ai sensi dell'art. 103, comma 2, d.l. n. 34/2020 cit., ai fini dell'accoglimento dell'istanza di permesso di soggiorno per attesa occupazione, è necessario che i cittadini stranieri siano titolari di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno (TAR Campania, Na, Sez. VI, 6.12.23, n. 6765 e Tar Lazio, Sez. I, 4.12.23, n. 18171) ”.
3. Con l’appello, il ricorrente lamenta, tra l’altro, che “ A detta dell’Amministrazione resistente infatti, il preavviso di rigetto sarebbe stato comunicato al sig. -OMISSIS- odierno appellante, ma non è affatto vero, lo stesso non ha assolutamente ricevuto alcun avviso quindi nella materiale impossibilità di venire a conoscenza del preavviso di rigetto. Eppure il domicilio del sig. -OMISSIS- abitante a Vibo Valentia (VV), via -OMISSIS- era ben noto, la sentenza impugnata è carente di motivazione anche su tale punto.
Al ricorrente non è stata data in alcun modo la possibilità di prospettare le proprie ragioni durante l’istruttoria, negando così il diritto - espressamente riconosciuto dalla legge 241/1990 - di intervenire nelle more del procedimento amministrativo per spiegare le circostanze concrete al caos in esame….
Ebbene, nella fattispecie in questione, è del tutto evidente che, benché fosse stata avviata la procedura di cessazione del rapporto di lavoro acquisita agli atti della pratica, la predetta cessazione non sia stata, neppure implicitamente, oggetto di alcuna valutazione da parte dell’Amministrazione e nemmeno da parte del Giudicante.
Quindi ad avviso di questa difesa, al lavoratore andava riconosciuto un titolo di soggiorno per attesa occupazione per come è avvenuto in casi consimili.
Appare evidente che il lavoratore non poteva essere a conoscenza degli atti che hanno determinato il rigetto, appare altresì evidente l’estraneità in cui è incorsa il predetto immigrato che vive onestamente, lavora ed ha lavorato in una condizione di assenza totale di diritti ”.
4. L’U.T.G. di Vibo Valentia si è costituita con formula di mero stile.
5. Con ordinanza cautelare n. 4698/2024 è stata accolta la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza:
“ Considerato che, in assenza di pericolosità sociale desumibile dagli atti, nel bilanciamento tra contrapposti interessi, la posizione giuridica dell’appellante sia da ritenersi prevalente;
Ritenuto che la questione relativa alla necessità del preavviso di rigetto anche al lavoratore sarà oggetto di adeguato approfondimento nella sede di merito ”.
6. Con decreto n. 70/2025 l’appellante è stato ammesso dalla Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato del Consiglio di Stato al gratuito patrocinio, avendo ritenuto che “ sulla base di una sommaria valutazione delle circostanze di fatto e di diritto riferite, allo stato degli atti, le prospettazioni difensive dell’istante appaiono non manifestamente infondate ”.
7. All’udienza pubblica del 6 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è fondato e va, quindi, accolto.
2. Preliminarmente si deve osservare come “ nel procedimento amministrativo il contraddittorio con le parti rappresenta una pietra angolare del provvedimento che non è più espressione unicamente dell'interesse pubblico bensì della relazione, dell'intersezione dei diversi interessi pubblici e privati coinvolti. Ciò rileva non solo nella fase di avvio del procedimento ma tanto più nelle ipotesi in cui l'amministrazione intende rigettare un'istanza avanzata dall'interessato.
La norma sulla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata da un privato contiene una ratio ulteriore di sistema: tutelare il diritto di difesa del privato nei confronti della Pubblica amministrazione, favorendo lo scambio informativo tra le parti in un'ottica di eguaglianza” (Consiglio di Stato, sez. III, 18/08/2022, n.7267) ”.
2.1. Tale esigenza si avverte ancor di più nella speciale materia dell'immigrazione, che richiede un rafforzato livello di certezza giuridica in quanto coinvolge il delicato bilanciamento tra i diritti fondamentali della persona e la sicurezza pubblica.
2.2. In merito giova citare la sentenza n. 3609/2024 (ripresa più volte, da ultimo con sent. n.1706/2025), laddove statuisce che:
“ 13. Sul versante delle garanzie partecipative preme affermare, a tacitazione di ogni dubbio applicativo sul punto, che l’interesse alla partecipazione procedimentale nella procedura di emersione dal lavoro sommerso di cui all’art. 103, co. 1 del d.l. 34/2020 si radica sicuramente in capo al datore di lavoro, in quanto soggetto formalmente istante a norma del primo comma, legittimato a concludere, purché operante nei settori enucleati dal legislatore, “un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero di dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri che siano già stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero che abbiano soggiornato in Italia prima dell'8 marzo 2020”, senonché un interesse di pari rilievo deve essere predicato altresì in capo allo straniero in qualità di beneficiario dell’emersione.
Difatti, questi riveste innegabilmente una posizione differenziata e qualificata tutelata dall’ordinamento, bastando porre mente al riguardo alla circostanza che lo Sportello unico, verificata l’ammissibilità dell’istanza e acquisiti i pareri favorevoli della Questura e dell’Ispettorato territoriale del lavoro, convoca entrambe le parti – e non già la sola parte datoriale - per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (art. 103, co. 15 d.l. 34/2020).
Invero, la posizione giuridica soggettiva che fa capo allo straniero acquista concretezza nel dipanarsi dei vari segmenti procedimentali: dapprima, lo straniero nutre un indubbio interesse ad aver notizia dell’avvio della procedura giacché la sua pendenza preclude l’espulsione in via amministrativa ex art. 103, co. 17 cit.; dipoi, egli matura un interesse all’attiva partecipazione procedimentale nelle forme prescritte, se del caso compulsando financo il proprio datore di lavoro alla regolarizzazione della documentazione ovvero facendosi parte attiva nel sanare eventuali carenze documentali, per quanto da lui esigibile secondo l’ordinaria diligenza. Infine, va da sé che egli ha innegabile interesse alla proficua conclusione del procedimento con la sottoscrizione del contratto di soggiorno in ragione della definitiva regolarizzazione della propria posizione amministrativa con contestuale estinzione degli illeciti per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale (art. 103, co. 17, secondo periodo d.l. cit.).
13.1. Tanto chiarito e contrariamente a quanto opinato dal giudice di prime cure, la mancata integrazione del contraddittorio e l’omissione del preavviso di rigetto nei confronti del lavoratore straniero destinatario della procedura di emersione implica una lesione sostanziale delle prerogative partecipative che si consuma appunto rispetto ad un soggetto cui sono destinati gli effetti diretti del provvedimento finale ”.
2.3. Ancora in materia di emersione dal lavoro irregolare, è emblematica la sentenza n. 3643/2024, sempre di questa Sezione, che con riferimento al diniego motivato in relazione a circostanze estranee alla sfera di responsabilità del ricorrente, afferma che:
“ …fermo restando anche per il legislatore il vincolo della ragionevolezza nel disciplinare in modo diseguale situazioni estremamente affini, ciò che rileva nella fattispecie in esame è che il rigetto della pretesa del ricorrente in ragione di una irregolarità formale non imputabile all’interessato, e senza un accertamento della reale sussistenza sul piano sostanziale dei presupposti per l’accesso all’utilità rivendicata, determina la definitiva ed irreversibile frustrazione dell’interesse pubblico primario – che informa la disciplina in questione - alla regolarizzazione di lavoratori stranieri (obiettivo evidentemente ritenuto dal legislatore necessario anche per fronteggiare le esigenze del mercato del lavoro e del sistema economico nel suo complesso), nonché dell’interesse legittimo fondamentale del ricorrente alla regolarizzazione – sussistendone i presupposti sostanziali - della condizione di permanenza sul territorio dello Stato (il tutto nell’acclarata assenza di elementi, anche presuntivi, di pericolosità sociale, e in presenza di un accertato inserimento sociale e lavorativo, privo di elementi di controindicazione).
Anche il rilevato profilo teleologico, e la connessa esigenza di procedere ad un’interpretazione funzionale (rispetto alla tutela dei richiamati interessi protetti della normativa in questione) e costituzionalmente orientata (onde prevenire l’irragionevole, definitiva frustrazione di tali interessi – anche in conseguenza della segnalata disparità di trattamento normativo di fattispecie analoghe - in assenza dell’accertamento della effettiva e sostanziale mancanza delle condizioni legittimanti l’adozione del provvedimento richiesto) depongono dunque nel senso anzidetto (dal momento che, come si sta anche per specificare ulteriormente, una consapevole applicazione della disciplina generale dell’attività amministrativa può costituire rimedio, nell’ottica dei richiamati canoni esegetici, alla possibile disparità di trattamento tra fattispecie analoghe derivante dalla normativa regolante lo specifico procedimento)…
…Il modello di relazione fra legge e potere amministrativo improntato al principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) induce infatti a ritenere che l’esercizio del potere discrezionale debba essere parametrato non (solo) al formale rispetto della regola, ma (anche) al raggiungimento del risultato voluto dalla norma attributiva. Non si tratta di porre in tal modo su piani contrapposti ed alternativi il principio di buon andamento rispetto al principio di legalità: al contrario, fondare l’adozione del provvedimento di diniego sulla ricorrenza solo formale (e non anche sostanziale) dei presupposti legittimanti lo stesso, in una complessa fattispecie quale quella qui dedotta (condizionante la sorte dei fondamentali interessi pubblici e privati sopra richiamati), non può ritenersi conforme – se non in modo meramente apparente - al principio di legalità. ”.
2.4. In buona sostanza, l'omissione del preavviso di rigetto nei confronti del lavoratore straniero destinatario della procedura di emersione da lavoro irregolare “ implica una lesione sostanziale delle prerogative partecipative che si consuma rispetto ad un soggetto cui sono destinati gli effetti diretti del provvedimento finale e che peraltro non è responsabile della circostanza ostativa ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 2931/2025).
3. Venendo al caso di specie, il ricorrente lamenta, circostanza non smentita in primo grado dalla controparte, che l’Amministrazione non ha provveduto a notificargli né la richiesta d’integrazione documentale e neanche il preavviso di rigetto.
3.1. Al riguardo, secondo un indirizzo consolidato in giurisprudenza benché il richiedente l'emersione sia il datore di lavoro (o il soggetto che intenda instaurare il rapporto di lavoro con lo straniero), le garanzie procedimentali devono essere assicurate nei confronti sia del datore di lavoro che del lavoratore, essendo anche quest'ultimo interessato al buon esito della procedura.
3.2. Del resto le garanzie procedimentali nel sistema della legge n. 241 devono essere assicurate a favore dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti (cfr. art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241); dunque, nonostante la pratica venga curata in prima persona dal datore di lavoro (che materialmente propone l’istanza e la coltiva nei confronti della P.A.), è evidente che anche il lavoratore – quale parte del rapporto di lavoro di cui si chiede l’emersione – possa essere considerato quale “ soggetto istante ” al pari del datore di lavoro, e dunque debba venire notiziato di richieste d’integrazione istruttoria nonché, nell’eventualità in cui l’Amministrazione sia orientata per la reiezione dell’istanza, del preavviso di rigetto.
3.3. Sotto un diverso angolo visuale, va pure considerata la rilevanza che spiega nel settore del diritto amministrativo la clausola generale della buona fede, oramai divenuta anch’essa parametro di valutazione della correttezza dell’operato della Pubblica Amministrazione e canone cui improntare i rapporti tra l’Autorità e i cittadini (cfr. art. 1, comma 2 bis L. 241 del 1990).
A tal proposito, la giurisprudenza amministrativa si è lungamente diffusa sull’impatto del principio di buona fede, in particolare nell’ottica di tutelare l’affidamento dei privati destinatari di un provvedimento favorevole, successivamente annullato (v. ex multis Consiglio di Stato, Ad. Plen., nn. 19, 20 e 21 del 2021).
Tuttavia, la legittima aspettativa riposta dai consociati nel legittimo esercizio del potere da parte dell’Autorità Pubblica, nonché in un agere amministrativo conforme a principi di correttezza, è senza dubbio presente anche in una prospettiva più strettamente procedimentale. In quest’ottica, la portata applicativa di tale principio deve rivolgersi senz’altro a favorire nell’ambito del procedimento amministrativo un proficuo dialogo tra l’Amministrazione procedente e il privato che sarà interessato dagli effetti del provvedimento amministrativo.
È dunque possibile tracciare una strettissima connessione tra il principio di buona fede e i vari istituti e garanzie partecipative previste dalla legge generale sul procedimento amministrativo (in particolar modo la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 e il preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis).
3.4. In particolare, nella materia dell’immigrazione, questo Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi sulla portata applicativa del principio di buona fede con particolare riferimento ad una specifica questione.
In subjecta materia , difatti, non è infrequente che i soggetti destinatari dei provvedimenti (e delle prodromiche comunicazioni procedimentali ad essi relative) siano cittadini stranieri che versano in condizioni di precarietà dal punto di vista alloggiativo, o comunque in situazioni tali per cui siano parzialmente impossibilitati a ricevere tali comunicazioni presso l’indirizzo dichiarato.
Ebbene, in tali ipotesi, i doveri di correttezza e buona fede risultano ancor più pregnanti se si considera la delicatezza delle questioni che vengono in rilievo, in relazione alle quali sono coinvolti interessi di rilievo costituzionale e internazionale attinenti ai diritti fondamentali della persona.
Pertanto, “ a fronte di interessi così delicati, a giudizio del Collegio, appare tollerabile - in un'ottica di bilanciamento - l'onere dell'Amministrazione di procedere, quantomeno, a una seconda notifica ” (Consiglio di Stato, sez. III, 11/07/2022, n.5801).
4. Nel caso qui in scrutinio, il principio di buona fede assume rilievo nell’orientare l’operato della pubblica amministrazione all’effettuare le comunicazioni procedimentali relative alla richiesta istruttoria e al preavviso di rigetto anche al lavoratore, nonostante questa non sia formalmente “ parte istante ”.
5. È poi privo di pregio l’assunto – fatto proprio dal Giudice di prime cure – secondo cui potrebbe qui trovare applicazione il meccanismo previsto dall’art. 21 octies, co. 2 L. 241/1990 dal momento che il diniego impugnato si fonda sulla carenza di uno specifico presupposto individuato dal legislatore (“ insussistenza ab initio dei requisiti richiesti dalla legge, per la evidente impossibilità di verificarne la sussistenza ”), il che attribuirebbe al provvedimento un carattere vincolato, tale per cui il contraddittorio procedimentale diviene recessivo rispetto al mantenimento di una corretta determinazione amministrativa.
Infatti, l’effetto “sanante” previsto dalla norma citata presuppone sempre una palese evidenza che il contenuto dispositivo del provvedimento “ non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”.
5.1. Tuttavia, nel caso in esame, questa eventualità è per tabulas esclusa, dal momento che l’Amministrazione aveva per l’appunto richiesto un’integrazione documentale necessaria per valutare l’istanza di emersione.
Infatti, è evidente che l’appellante – laddove a conoscenza della richiesta istruttoria oppure, successivamente, del preavviso di rigetto – avrebbe potuto produrre documenti utili quantomeno ai fini di una valutazione circa la possibilità di concedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 103, co. 4 d.l. 34/2020, anche alla luce della sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro in relazione al quale era stata in origine richiesta l’emersione.
5.2. Per quanto detto, la mancata notifica del preavviso di rigetto, determinando l'impossibilità di integrare le carenze di documentazione essenziale ai fini di una completa istruttoria, comporta l'illegittimità del provvedimento reiettivo.
6. In conclusione, sulla scorta dei rilievi fin qui svolti, il Collegio ritiene di dover accogliere l’appello.
6.1. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: cfr., ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663).
6.2. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
7. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della particolarità della materia.
8. Il Collegio, infine, ammette definitivamente l’appellante al patrocinio a spese dello Stato, confermando il decreto n. 70/2025 della citata Commissione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento con esso impugnato.
Spese compensate.
Ammette definitivamente l’istante al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante e di ogni altra persona fisica citata nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO