Art. 34.
Il Governo del Re e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione ed in quello dell'entrata le variazioni dipendenti dall'applicazione della presente legge.
Il Governo del Re e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione ed in quello dell'entrata le variazioni dipendenti dall'applicazione della presente legge.