TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/12/2025, n. 3890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3890 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 1687/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1687 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Nadia Andreoli in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avvocato Enzo Casetti in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. udienza del 26/11/2025):
“voglia l'Ill.ma SV:
1 1) Pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la SInora e il Parte_1
SInor ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di Controparte_1 procedere all'annotazione della sentenza;
2) Le spese e compensi professionali di causa sono compensati tra le parti;
ratificare che:
3) Entrambi i figli manterranno la residenza a Firenze in Viale NF TI nc.169.
Il figlio è oramai divenuto maggiorenne e pertanto nulla viene previsto per lo Per_1 stesso che potrà stare e vedere i genitori secondo la sua volontà e i suoi impegni scolastici ed extrascolastici.
Mentre per quanto attiene il figlio minore quasi diciassettenne (28.01.2009), Per_2 resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e la sua domiciliazione sarà alternata per due settimane consecutive presso l'immobile di ciascun genitore.
I genitori trascorreranno con il figlio le festività natalizie come segue: 24-25-26/12 ad anni alterni, specificando che il figlio trascorrerà il giorno 24/12 con il genitore con cui non trascorrerà il 25/12 e il 26/12; il 31/12 e il 01/01 ad anni alterni, così come il giorno
06/01 ad anni alterni.
Del pari i genitori trascorreranno con il figlio le festività pasquali per i giorni di Pasqua
e Pasquetta ad anni alterni. I genitori trascorreranno con il figlio i giorni 31/10, 01/11,
02/11, 08/12, 25/04, 01/05, 02/06, 24/06, decidendo in merito tutti assieme ogni anno, in base alle esigenze dei genitori e del figlio. Il figlio poi trascorrerà il giorno del 15/08 con il genitore con il quale si trova in quel momento in vacanza e, se nessuno è in vacanza, ad anni alterni i SInori e organizzeranno con il figlio le Pt_1 CP_1 vacanze scolastiche invernali ed estive, prevedendo eventuali accordi diversi al momento, in base alle esigenze di tutti, ad eccezion fatta per i periodi di vacanze natalizie e pasquali sopra stabilite.
Il figlio trascorrerà con ciascun genitore il giorno del loro compleanno prevedendo che passi il pranzo con un genitore fino alle 15 e la cena con l'altro genitore, così come i giorni della Festa della Mamma e del Padre, i giorni dei compleanni dei nonni e degli zii e cugini;
se ce ne sarà occasione le parti concordano fin d'ora che il figlio possa prendere parte ai festeggiamenti con entrambi o con uno solo di loro presenti. In caso di ricorrenze importanti per parenti e/o amici, come matrimoni, comunioni, cresime,
2 battesimi, compleanni, i genitori faranno in modo che il figlio possa prendervi parte con entrambi o con uno solo di loro, in accordo al momento.
Ogni coniuge si impegna a comunicare reciprocamente le rispettive vacanze estive in maniera tempestiva, ovvero entro il 30 di marzo di ogni anno, al fine di permettere all'altro di organizzarsi;
4) I genitori si accordano per il mantenimento diretto dei figli e per la ripartizione al
50% (cinquanta%) delle spese straordinarie, considerate come tali tutte quelle indicate nel protocollo d'intesa del Tribunale di Firenze. Le parti si accordano per ripartirsi al
50% le spese di abbigliamento, materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere.
Il genitore che ha anticipato la spesa di natura ordinaria e straordinaria (concordata o meno) dovrà precisare la spesa all'altro genitore entro il giorno 5 del mese successivo e avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa, entro il giorno 15 dello stesso mese in cui è stata precisata la spesa, salvo diverso accordo;
5) Il sig. acconsente a che l'assegno unico per entrambi i figli venga Controparte_1 versato dall'INPS interamente alla SI.ra ; Parte_1
6) I SInori e come già dichiarato in occasione della loro separazione Pt_1 CP_1 personale, lavorano entrambi e dalle loro occupazioni ricavano redditi sufficienti per essere autonomi ed indipendenti dal punto di vista reddituale e, quindi, non dovrà essere disposto alcun assegno divorzile a carico di una delle parti e a favore dell'altra ed espressamente in questa sede vi rinunciano;
7) assegnare l'abitazione coniugale posta in Firenze, Viale M. TI 169 in comproprietà tra i coniugi, al SI. . L'immobile acquistato inizialmente dal SInor Controparte_1
il 28.12.1995 ai rogiti del Notaio rep. 6789, raccolta Controparte_1 Persona_3
1945, registrato all'Agenzia delle Entrate il 13.01.1996 al n. 1139, a mezzo mutuo acceso con la Crédit Agricole Italia S.p.A. e poi dal medesimo ceduta per 1/5 alla
SInora con atto ai rogiti Notaio del 30.07.2013, rep. Parte_1 Persona_4
15017, raccolta 8368 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di
Firenze e trascritto il 05.08.2013 ai nn. 22123 registro generale e 15976 registro particolare;
3 8) Come già disposto in sede di separazione il bene mobile registrato e più precisamente l'autovettura Ford KA tg. FN832DD rimarrà in proprietà esclusiva ed in uso esclusivo della signora che si accollerà tutte le relative spese, nessuna esclusa ed il Parte_1
SInor rinuncia ad ogni eventuale pretesa e diritto al riguardo del Controparte_1 bene mobile registrato.
9) Il conto corrente bancario, cointestato tra i coniugi e con il quale viene corrisposto il mutuo cointestato, tratto su Banca Credit Agricole c/c 30766107, verrà chiuso dai
SInori e Pt_1 CP_1
10) I coniugi acconsentono al mantenimento sia del documento di identità valido per l'espatrio dei figli, così come del passaporto e si autorizza fin d'ora reciprocamente che ciascuno dei genitori possa recarsi con i figli all'estero, previo preavviso e solo per i periodi di vacanza, purché non in paesi affetti da guerre e/o epidemie.
11) Inoltre al fine di dirimere complessivamente la controversia insorta quale condizione essenziale dell'accordo raggiunto in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto e quindi risolvere ogni e qualsiasi questione patrimoniale pendente fra i medesimi e derivante dal rapporto di coniugio la SInora Parte_1 si impegna e obbliga a vendere al SInor che si impegna ed obbliga Controparte_1 ad acquistare entro 31.01.2026 la quota di 1/5 dell'immobile posto in Firenze Via
NF TI n. 169 (appartamento per civile abitazione posto al piano terra a destra guardando il fabbricato dalla strada. Composto da sei vani oltre accessori (disimpegno e bagno -wc), con annesso piccolo resede di terreno tergale e giardino e locali cantina al piano seminterrato meglio rappresentati nel Foglio di mappa 83 dalla particella 532 sub.
9. Al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Firenze quanto sopra descritto
è censito alla particella 14084 nel foglio di mappa 83 particella 532 subalterno 1) al prezzo complessivo di Euro 22.000,00 (ventiduemila/00) accollandosi il medesimo acquirente integralmente il residuo mutuo n.05/00055/0058958400000, come meglio verrà dettagliato in una scrittura privata contestualmente sottoscritta dalle parti;
12) La SI.ra lascerà la casa di viale M. TI nc.169 libera dalla sua persona e Pt_1 dalle sue cose entro il 28.02.2026 prendendosi dalla abitazione la TV, la madia, la lavatrice e porterà con sé anche il cane”.
4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , Controparte_1 il quale si è costituito in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
2. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente, il
Tribunale di Firenze ha omologato la separazione personale tra i coniugi con sentenza n.
32/2024, pubblicata in data 16/02/2024.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(31/01/2025), erano già trascorsi, dalla data della pronuncia, oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre due anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
3. La cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse del figlio minore nato il [...], il quale resta affidato in via Per_2 condivisa ad entrambi i genitori con tempi di frequentazione paritetici. Siffatto regime
5 permetterà al minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire ad entrambi i figli e (quest'ultimo nato il [...], dunque maggiorenne, ma Per_2 Per_1 non economicamente autosufficiente) un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
4. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Firenze in data
06/05/2007 da , n. a FIRENZE (FI) il 18/07/1980, e Parte_1 CP_1
, n. a FIRENZE (FI) il 16/07/1971, trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile
[...] del Comune di Firenze al n. 79, parte II, serie A, anno 2007;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1687 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Nadia Andreoli in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avvocato Enzo Casetti in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. udienza del 26/11/2025):
“voglia l'Ill.ma SV:
1 1) Pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la SInora e il Parte_1
SInor ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di Controparte_1 procedere all'annotazione della sentenza;
2) Le spese e compensi professionali di causa sono compensati tra le parti;
ratificare che:
3) Entrambi i figli manterranno la residenza a Firenze in Viale NF TI nc.169.
Il figlio è oramai divenuto maggiorenne e pertanto nulla viene previsto per lo Per_1 stesso che potrà stare e vedere i genitori secondo la sua volontà e i suoi impegni scolastici ed extrascolastici.
Mentre per quanto attiene il figlio minore quasi diciassettenne (28.01.2009), Per_2 resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e la sua domiciliazione sarà alternata per due settimane consecutive presso l'immobile di ciascun genitore.
I genitori trascorreranno con il figlio le festività natalizie come segue: 24-25-26/12 ad anni alterni, specificando che il figlio trascorrerà il giorno 24/12 con il genitore con cui non trascorrerà il 25/12 e il 26/12; il 31/12 e il 01/01 ad anni alterni, così come il giorno
06/01 ad anni alterni.
Del pari i genitori trascorreranno con il figlio le festività pasquali per i giorni di Pasqua
e Pasquetta ad anni alterni. I genitori trascorreranno con il figlio i giorni 31/10, 01/11,
02/11, 08/12, 25/04, 01/05, 02/06, 24/06, decidendo in merito tutti assieme ogni anno, in base alle esigenze dei genitori e del figlio. Il figlio poi trascorrerà il giorno del 15/08 con il genitore con il quale si trova in quel momento in vacanza e, se nessuno è in vacanza, ad anni alterni i SInori e organizzeranno con il figlio le Pt_1 CP_1 vacanze scolastiche invernali ed estive, prevedendo eventuali accordi diversi al momento, in base alle esigenze di tutti, ad eccezion fatta per i periodi di vacanze natalizie e pasquali sopra stabilite.
Il figlio trascorrerà con ciascun genitore il giorno del loro compleanno prevedendo che passi il pranzo con un genitore fino alle 15 e la cena con l'altro genitore, così come i giorni della Festa della Mamma e del Padre, i giorni dei compleanni dei nonni e degli zii e cugini;
se ce ne sarà occasione le parti concordano fin d'ora che il figlio possa prendere parte ai festeggiamenti con entrambi o con uno solo di loro presenti. In caso di ricorrenze importanti per parenti e/o amici, come matrimoni, comunioni, cresime,
2 battesimi, compleanni, i genitori faranno in modo che il figlio possa prendervi parte con entrambi o con uno solo di loro, in accordo al momento.
Ogni coniuge si impegna a comunicare reciprocamente le rispettive vacanze estive in maniera tempestiva, ovvero entro il 30 di marzo di ogni anno, al fine di permettere all'altro di organizzarsi;
4) I genitori si accordano per il mantenimento diretto dei figli e per la ripartizione al
50% (cinquanta%) delle spese straordinarie, considerate come tali tutte quelle indicate nel protocollo d'intesa del Tribunale di Firenze. Le parti si accordano per ripartirsi al
50% le spese di abbigliamento, materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere.
Il genitore che ha anticipato la spesa di natura ordinaria e straordinaria (concordata o meno) dovrà precisare la spesa all'altro genitore entro il giorno 5 del mese successivo e avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa, entro il giorno 15 dello stesso mese in cui è stata precisata la spesa, salvo diverso accordo;
5) Il sig. acconsente a che l'assegno unico per entrambi i figli venga Controparte_1 versato dall'INPS interamente alla SI.ra ; Parte_1
6) I SInori e come già dichiarato in occasione della loro separazione Pt_1 CP_1 personale, lavorano entrambi e dalle loro occupazioni ricavano redditi sufficienti per essere autonomi ed indipendenti dal punto di vista reddituale e, quindi, non dovrà essere disposto alcun assegno divorzile a carico di una delle parti e a favore dell'altra ed espressamente in questa sede vi rinunciano;
7) assegnare l'abitazione coniugale posta in Firenze, Viale M. TI 169 in comproprietà tra i coniugi, al SI. . L'immobile acquistato inizialmente dal SInor Controparte_1
il 28.12.1995 ai rogiti del Notaio rep. 6789, raccolta Controparte_1 Persona_3
1945, registrato all'Agenzia delle Entrate il 13.01.1996 al n. 1139, a mezzo mutuo acceso con la Crédit Agricole Italia S.p.A. e poi dal medesimo ceduta per 1/5 alla
SInora con atto ai rogiti Notaio del 30.07.2013, rep. Parte_1 Persona_4
15017, raccolta 8368 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di
Firenze e trascritto il 05.08.2013 ai nn. 22123 registro generale e 15976 registro particolare;
3 8) Come già disposto in sede di separazione il bene mobile registrato e più precisamente l'autovettura Ford KA tg. FN832DD rimarrà in proprietà esclusiva ed in uso esclusivo della signora che si accollerà tutte le relative spese, nessuna esclusa ed il Parte_1
SInor rinuncia ad ogni eventuale pretesa e diritto al riguardo del Controparte_1 bene mobile registrato.
9) Il conto corrente bancario, cointestato tra i coniugi e con il quale viene corrisposto il mutuo cointestato, tratto su Banca Credit Agricole c/c 30766107, verrà chiuso dai
SInori e Pt_1 CP_1
10) I coniugi acconsentono al mantenimento sia del documento di identità valido per l'espatrio dei figli, così come del passaporto e si autorizza fin d'ora reciprocamente che ciascuno dei genitori possa recarsi con i figli all'estero, previo preavviso e solo per i periodi di vacanza, purché non in paesi affetti da guerre e/o epidemie.
11) Inoltre al fine di dirimere complessivamente la controversia insorta quale condizione essenziale dell'accordo raggiunto in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto e quindi risolvere ogni e qualsiasi questione patrimoniale pendente fra i medesimi e derivante dal rapporto di coniugio la SInora Parte_1 si impegna e obbliga a vendere al SInor che si impegna ed obbliga Controparte_1 ad acquistare entro 31.01.2026 la quota di 1/5 dell'immobile posto in Firenze Via
NF TI n. 169 (appartamento per civile abitazione posto al piano terra a destra guardando il fabbricato dalla strada. Composto da sei vani oltre accessori (disimpegno e bagno -wc), con annesso piccolo resede di terreno tergale e giardino e locali cantina al piano seminterrato meglio rappresentati nel Foglio di mappa 83 dalla particella 532 sub.
9. Al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Firenze quanto sopra descritto
è censito alla particella 14084 nel foglio di mappa 83 particella 532 subalterno 1) al prezzo complessivo di Euro 22.000,00 (ventiduemila/00) accollandosi il medesimo acquirente integralmente il residuo mutuo n.05/00055/0058958400000, come meglio verrà dettagliato in una scrittura privata contestualmente sottoscritta dalle parti;
12) La SI.ra lascerà la casa di viale M. TI nc.169 libera dalla sua persona e Pt_1 dalle sue cose entro il 28.02.2026 prendendosi dalla abitazione la TV, la madia, la lavatrice e porterà con sé anche il cane”.
4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , Controparte_1 il quale si è costituito in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
2. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente, il
Tribunale di Firenze ha omologato la separazione personale tra i coniugi con sentenza n.
32/2024, pubblicata in data 16/02/2024.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(31/01/2025), erano già trascorsi, dalla data della pronuncia, oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre due anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
3. La cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse del figlio minore nato il [...], il quale resta affidato in via Per_2 condivisa ad entrambi i genitori con tempi di frequentazione paritetici. Siffatto regime
5 permetterà al minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire ad entrambi i figli e (quest'ultimo nato il [...], dunque maggiorenne, ma Per_2 Per_1 non economicamente autosufficiente) un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
4. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Firenze in data
06/05/2007 da , n. a FIRENZE (FI) il 18/07/1980, e Parte_1 CP_1
, n. a FIRENZE (FI) il 16/07/1971, trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile
[...] del Comune di Firenze al n. 79, parte II, serie A, anno 2007;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
6