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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 07/03/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del
Giudice Dario Porrovecchio, nella causa iscritta al N. 525/2023 R.G.L. promossa
D A
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Maria Grazia Passalacqua
- ricorrente-
C O N T R O
P.IVA , con sede legale in Via G.B. Fardella 349, CP_1 P.IVA_1
Trapani (TP) nella persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvo Cangialosi
- resistente – ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 08.03.2023, il ricorrente in epigrafe affermava di aver lavorato dal 22.07.2015 al 30.06.2018 alle dipendenze della ditta CP_2
confluita nella svolgendo le mansioni di “banconista di
[...] CP_1 macelleria”, livello 5° del CCNL Commercio e Terziario, per 40 ore settimanali;
Deduceva inoltre che: la società convenuta, svolge la propria attività in numerose sedi aziendali in provincia di Trapani;
che la qualifica del ricorrente di
“banconista di macelleria” in data 15.05.2018 è variata ad “Addetto di Macelleria” e saltuariamente ad “Addetto di salumeria” o “Addetto di pescheria”; che in data
30.06.2018 veniva comunicato al Sig. un “recesso per giustificato Parte_1
motivo oggettivo”; che il ricorrente, in data 28.12.2016 ha ottenuto la restituzione di alcune somme indebitamente trattenute dalla a seguito di Controparte_2
verbale di conciliazione in sede sindacale.
1 Tanto premesso, lamentava di aver osservato un orario di lavoro superiore a quello contrattualizzato, di aver lavorato, almeno fino al 2017, anche una domenica al mese e di aver usufruito di una settimana di ferie all'anno.
Chiedeva pertanto, condannarsi la convenuta al pagamento della somma di €
33.232,73 a titolo di lavoro supplementare/straordinario, lavoro domenicale, 13° e
14° mensilità, ferie, festività e permessi non goduti oltre al T.F.R. o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia per le causali di cui in premessa, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione e fino all'effettivo soddisfo.
Costituitasi in giudizio, la società eccepiva preliminarmente la CP_1
nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda, la prescrizione dei crediti vantati dal ricorrente con riferimento a tutto il rapporto di lavoro per il trascorso termine di prescrizione quinquennale - e, a tal proposito, deduceva che il ricorso le era stato notificato in data 24.10.2023 - nonché il difetto di legittimazione attiva in relazione ad una parte della pretesa creditoria azionata;
nel merito, contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
In occasione della prima udienza veniva formulata una proposta conciliativa, secondo cui “la resistente corrisponderà al ricorrente una somma onnicomprensiva netta pari a euro 6.000,00 a fronte della rinuncia del ricorrente alle pretese avanzate in ricorso”; tuttavia la suddetta proposta non ha sortito esito positivo.
La causa veniva dunque istruita in via documentale e posta in decisione sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va rigettato.
Risulta infatti fondata, e assume carattere assorbente, l'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata dalla società convenuta
Deve preliminarmente osservarsi che, ai sensi dell'art. 2948 c.c., i crediti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato sono soggetti al termine prescrizionale di cinque anni.
Tale termine inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, che nell'ambito del lavoro privato, coincide con la cessazione del rapporto di
2 lavoro, anche con riferimento ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle imprese di maggiori dimensioni, come quello in esame.
Infatti, a tal proposito, la Corte di Cassazione ha affermato che "Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D. Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro" (Cass. n. 26246 del 06/09/2022).
Quanto agli effetti interruttivi, ai sensi dell'art 2043 c.c. la prescrizione per i crediti di lavoro di natura retributiva e per trattamento di fine rapporto è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si instaura un giudizio o da ogni altro idoneo a costituire in mora il debitore.
Ed invero, "In caso di domanda giudiziale proposta con ricorso, come nel processo del lavoro, la prescrizione è interrotta non dal deposito del ricorso, ma dalla sua notifica."(Cass. Civ. sez. lav. Sentenza n. 6343 del 30/03/2004). Detto orientamento è stato successivamente confermato dalla Suprema Corte che ha ulteriormente chiarito che “l'effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore;
esso, pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto.” (Corte di Cassaz., Sez. Lav., Sent. n. 24031/2017)
Facendo applicazione dei suddetti principi al caso concreto, deve rilevarsi in fatto che il rapporto di lavoro in esame è cessato il 30.06.2018, che il ricorrente ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio in data 08.03.2023 e che la società convenuta ne ha avuto conoscenza legale soltanto con la notifica del ricorso avvenuta in data 16.11.2023, data in cui era già decorso il termine prescrizionale quinquennale.
3 Ne consegue l'intervenuta prescrizione di tutti crediti vantati dal ricorrente nel presente giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della esigua complessità del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte resistente che liquida in euro 3.600,00 oltre accessori.
Trapani, 7 marzo 2025.
Il Giudice
Dario Porrovecchio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del
Giudice Dario Porrovecchio, nella causa iscritta al N. 525/2023 R.G.L. promossa
D A
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Maria Grazia Passalacqua
- ricorrente-
C O N T R O
P.IVA , con sede legale in Via G.B. Fardella 349, CP_1 P.IVA_1
Trapani (TP) nella persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvo Cangialosi
- resistente – ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 08.03.2023, il ricorrente in epigrafe affermava di aver lavorato dal 22.07.2015 al 30.06.2018 alle dipendenze della ditta CP_2
confluita nella svolgendo le mansioni di “banconista di
[...] CP_1 macelleria”, livello 5° del CCNL Commercio e Terziario, per 40 ore settimanali;
Deduceva inoltre che: la società convenuta, svolge la propria attività in numerose sedi aziendali in provincia di Trapani;
che la qualifica del ricorrente di
“banconista di macelleria” in data 15.05.2018 è variata ad “Addetto di Macelleria” e saltuariamente ad “Addetto di salumeria” o “Addetto di pescheria”; che in data
30.06.2018 veniva comunicato al Sig. un “recesso per giustificato Parte_1
motivo oggettivo”; che il ricorrente, in data 28.12.2016 ha ottenuto la restituzione di alcune somme indebitamente trattenute dalla a seguito di Controparte_2
verbale di conciliazione in sede sindacale.
1 Tanto premesso, lamentava di aver osservato un orario di lavoro superiore a quello contrattualizzato, di aver lavorato, almeno fino al 2017, anche una domenica al mese e di aver usufruito di una settimana di ferie all'anno.
Chiedeva pertanto, condannarsi la convenuta al pagamento della somma di €
33.232,73 a titolo di lavoro supplementare/straordinario, lavoro domenicale, 13° e
14° mensilità, ferie, festività e permessi non goduti oltre al T.F.R. o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia per le causali di cui in premessa, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione e fino all'effettivo soddisfo.
Costituitasi in giudizio, la società eccepiva preliminarmente la CP_1
nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda, la prescrizione dei crediti vantati dal ricorrente con riferimento a tutto il rapporto di lavoro per il trascorso termine di prescrizione quinquennale - e, a tal proposito, deduceva che il ricorso le era stato notificato in data 24.10.2023 - nonché il difetto di legittimazione attiva in relazione ad una parte della pretesa creditoria azionata;
nel merito, contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
In occasione della prima udienza veniva formulata una proposta conciliativa, secondo cui “la resistente corrisponderà al ricorrente una somma onnicomprensiva netta pari a euro 6.000,00 a fronte della rinuncia del ricorrente alle pretese avanzate in ricorso”; tuttavia la suddetta proposta non ha sortito esito positivo.
La causa veniva dunque istruita in via documentale e posta in decisione sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va rigettato.
Risulta infatti fondata, e assume carattere assorbente, l'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata dalla società convenuta
Deve preliminarmente osservarsi che, ai sensi dell'art. 2948 c.c., i crediti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato sono soggetti al termine prescrizionale di cinque anni.
Tale termine inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, che nell'ambito del lavoro privato, coincide con la cessazione del rapporto di
2 lavoro, anche con riferimento ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle imprese di maggiori dimensioni, come quello in esame.
Infatti, a tal proposito, la Corte di Cassazione ha affermato che "Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D. Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro" (Cass. n. 26246 del 06/09/2022).
Quanto agli effetti interruttivi, ai sensi dell'art 2043 c.c. la prescrizione per i crediti di lavoro di natura retributiva e per trattamento di fine rapporto è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si instaura un giudizio o da ogni altro idoneo a costituire in mora il debitore.
Ed invero, "In caso di domanda giudiziale proposta con ricorso, come nel processo del lavoro, la prescrizione è interrotta non dal deposito del ricorso, ma dalla sua notifica."(Cass. Civ. sez. lav. Sentenza n. 6343 del 30/03/2004). Detto orientamento è stato successivamente confermato dalla Suprema Corte che ha ulteriormente chiarito che “l'effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore;
esso, pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto.” (Corte di Cassaz., Sez. Lav., Sent. n. 24031/2017)
Facendo applicazione dei suddetti principi al caso concreto, deve rilevarsi in fatto che il rapporto di lavoro in esame è cessato il 30.06.2018, che il ricorrente ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio in data 08.03.2023 e che la società convenuta ne ha avuto conoscenza legale soltanto con la notifica del ricorso avvenuta in data 16.11.2023, data in cui era già decorso il termine prescrizionale quinquennale.
3 Ne consegue l'intervenuta prescrizione di tutti crediti vantati dal ricorrente nel presente giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della esigua complessità del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte resistente che liquida in euro 3.600,00 oltre accessori.
Trapani, 7 marzo 2025.
Il Giudice
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