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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/12/2025, n. 2540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2540 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11313/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
udienza del 09/12/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione orale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DIBITONTO Parte_1 C.F._1 ente domiciliato presso lo studio del C.F._2 procuratore costituito, sito in Foggia, alla via Gorizia, n. 60.
ricorrente e
; Controparte_1 resistente-contumace
Premesso
Con atto1 depositato il 18/12/2024 ha adito questa A.G. chiedendo- Parte_1 previo accertamento del proprio lla resistente Amministrazione Scolastica al pagamento del compenso individuale accessorio previsto dall'articolo 25 del CCNI del 3/08/1999. Allegava avere lavorato alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta in virtù dei contratti a tempo determinato indicati in ricorso e di non avere ricevuto la voce retributiva sopra indicata (invece corrisposta al personale assunto a tempo indeterminato ed a parità di mansioni e di condizioni soggettive dell'impiego), in palese violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato dalla direttiva 1999/70 CE.
Nonostante la ritualità della notifica, il on si costituiva in giudizio e, pertanto, ne viene CP_2 dichiarata la contumacia.
All'esito della discussione orale, la causa era trattenuta in decisione.
Osserva
Il compenso individuale accessorio, inizialmente introdotto con il CCNL 1998-2001 del Comparto Scuola (art. 42) sia per il personale ATA sia per quello docente, è stato in seguito
1 disciplinato dal CCNL 2001 mediante la previsione della “retribuzione professionale docenti” (RPD) e la conferma per il personale ATA del “compenso individuale accessorio” (CIA) e quindi dal CCNL 2006/2009.
L'art. 7 del CCNL del 15.3.2001, in particolare, dispone “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
L'art. 82 del CCNL 2006/2009 recita “Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam. Il compenso di cui al comma 1 è incrementato nelle misure ed alle scadenze indicate nell'allegata Tabella 3 [..]. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. [..]
Il comma 7 precisa che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Premesso che è documentato – ed è comunque pacifico - lo svolgimento delle supplenze brevi indicate in ricorso (cfr. buste paga in fasc. ricorrente), la questione del riconoscimento, in caso di supplenze brevi, del diritto alla retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001 si pone in termini analoghi a quella dettata dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 27/7/2018, n. 20015, in senso conforme, Cass., Sez. Lav., Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Il ragionamento della Corte di Cassazione appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA.
Va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2 La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
È indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte resistente le indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamataclausola 4; si tratta pertanto di una di quelle
“misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso.
L'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82, comma 5, CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio.
Significativa a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
Conclusivamente, va dichiarato il diritto della parte ricorrente al pagamento del compenso per cui è causa (e tale dichiarazione investe l'an anche con riferimento ad eventuali ulteriori contratti a tempo determinato stipulati tra le parti per le medesime mansioni e condizioni soggettive;
con condanna del alla corresponsione, in favore della ricorrente, del CP_1
Compenso Individuale Access eriodi temporanei indicati nella narrativa del ricorso depositato in data 18/12/2024 che qui si intenda integralmente trascritto da determinarsi in base alle tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola.
I calcoli in ricorso (pg. 7) appaiono immuni da errori e pertanto possono essere in questa sede ratificati.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. Non si fa seguito alla richiesta di aumento percentuale per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali in quanto non completamente funzionanti.
PQM
3 Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- dichiara la contumacia del CP_2
- accoglie la domanda;
- dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire il Compenso Individuale Accessorio per i contratti a tempo determinato indicati in motivazione, nonché per quelli successivi eventualmente conferiti nelle more;
da calcolarsi aritmeticamente secondo le tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola (per mese intero o in ragione di 1/30 dell'ammontare tabellare mensile per ciascun giorno di mese non intero) oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo e rivalutazione monetaria nei limiti di legge (ovvero non cumulati); per l'effetto, condanna il Controparte_1 nonché l' , ciascuno per le proprie determinazioni, a Controparte_3 corrispondere in favore della ricorrente le somme così dovute;
- condanna il , per il titolo indicato, al pagamento Controparte_1 della somm no al saldo;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, qui liquidate in € 321,00, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CAP come per legge. Con distrazione.
È data lettura del dispositivo;
motivi contestuali;
con deposito in Cancelleria del presente provvedimento in modalità telematica.
Foggia, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che qui si abbia- in quanto noto nel contenuto alla parte resistente- integralmente richiamato, con particolare riferimento ai periodi di lavoro, ivi specificamente richiamati per ciascuno degli anni scolastici.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
udienza del 09/12/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione orale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DIBITONTO Parte_1 C.F._1 ente domiciliato presso lo studio del C.F._2 procuratore costituito, sito in Foggia, alla via Gorizia, n. 60.
ricorrente e
; Controparte_1 resistente-contumace
Premesso
Con atto1 depositato il 18/12/2024 ha adito questa A.G. chiedendo- Parte_1 previo accertamento del proprio lla resistente Amministrazione Scolastica al pagamento del compenso individuale accessorio previsto dall'articolo 25 del CCNI del 3/08/1999. Allegava avere lavorato alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta in virtù dei contratti a tempo determinato indicati in ricorso e di non avere ricevuto la voce retributiva sopra indicata (invece corrisposta al personale assunto a tempo indeterminato ed a parità di mansioni e di condizioni soggettive dell'impiego), in palese violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato dalla direttiva 1999/70 CE.
Nonostante la ritualità della notifica, il on si costituiva in giudizio e, pertanto, ne viene CP_2 dichiarata la contumacia.
All'esito della discussione orale, la causa era trattenuta in decisione.
Osserva
Il compenso individuale accessorio, inizialmente introdotto con il CCNL 1998-2001 del Comparto Scuola (art. 42) sia per il personale ATA sia per quello docente, è stato in seguito
1 disciplinato dal CCNL 2001 mediante la previsione della “retribuzione professionale docenti” (RPD) e la conferma per il personale ATA del “compenso individuale accessorio” (CIA) e quindi dal CCNL 2006/2009.
L'art. 7 del CCNL del 15.3.2001, in particolare, dispone “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
L'art. 82 del CCNL 2006/2009 recita “Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam. Il compenso di cui al comma 1 è incrementato nelle misure ed alle scadenze indicate nell'allegata Tabella 3 [..]. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. [..]
Il comma 7 precisa che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Premesso che è documentato – ed è comunque pacifico - lo svolgimento delle supplenze brevi indicate in ricorso (cfr. buste paga in fasc. ricorrente), la questione del riconoscimento, in caso di supplenze brevi, del diritto alla retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001 si pone in termini analoghi a quella dettata dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 27/7/2018, n. 20015, in senso conforme, Cass., Sez. Lav., Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Il ragionamento della Corte di Cassazione appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA.
Va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2 La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
È indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte resistente le indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamataclausola 4; si tratta pertanto di una di quelle
“misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso.
L'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82, comma 5, CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio.
Significativa a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
Conclusivamente, va dichiarato il diritto della parte ricorrente al pagamento del compenso per cui è causa (e tale dichiarazione investe l'an anche con riferimento ad eventuali ulteriori contratti a tempo determinato stipulati tra le parti per le medesime mansioni e condizioni soggettive;
con condanna del alla corresponsione, in favore della ricorrente, del CP_1
Compenso Individuale Access eriodi temporanei indicati nella narrativa del ricorso depositato in data 18/12/2024 che qui si intenda integralmente trascritto da determinarsi in base alle tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola.
I calcoli in ricorso (pg. 7) appaiono immuni da errori e pertanto possono essere in questa sede ratificati.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. Non si fa seguito alla richiesta di aumento percentuale per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali in quanto non completamente funzionanti.
PQM
3 Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- dichiara la contumacia del CP_2
- accoglie la domanda;
- dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire il Compenso Individuale Accessorio per i contratti a tempo determinato indicati in motivazione, nonché per quelli successivi eventualmente conferiti nelle more;
da calcolarsi aritmeticamente secondo le tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola (per mese intero o in ragione di 1/30 dell'ammontare tabellare mensile per ciascun giorno di mese non intero) oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo e rivalutazione monetaria nei limiti di legge (ovvero non cumulati); per l'effetto, condanna il Controparte_1 nonché l' , ciascuno per le proprie determinazioni, a Controparte_3 corrispondere in favore della ricorrente le somme così dovute;
- condanna il , per il titolo indicato, al pagamento Controparte_1 della somm no al saldo;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, qui liquidate in € 321,00, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CAP come per legge. Con distrazione.
È data lettura del dispositivo;
motivi contestuali;
con deposito in Cancelleria del presente provvedimento in modalità telematica.
Foggia, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che qui si abbia- in quanto noto nel contenuto alla parte resistente- integralmente richiamato, con particolare riferimento ai periodi di lavoro, ivi specificamente richiamati per ciascuno degli anni scolastici.