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Decreto 9 giugno 2025
Decreto 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, decreto 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MANTOVA
Il Giudice Tutelare
N.V.G. 2987/2025
Viste la proposta motivata dal dott. medico presso Ospedale San Parte_1 pellegrino srl, datata 8.6.2025, da cui emerge che esistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, che il paziente rifiuta le cure e che non vi sono le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extra-ospedaliere; la relativa convalida firmata dal dott. medico presso ASST di Persona_1
Mantova, datata 8.6.2025;
l'ordinanza del Sindaco del Comune di Castiglione delle Stiviere, datata 8.6.2025; notificata a SPD di Castiglione delle Stiviere-ASST di Mantova il 8.6.2025 ad ore17.16 e a in data 8.6.2025, ad ore 17.13; Persona_2 notificata a questo Ufficio il 9.6.2025 ad ore 08.30, con cui è stato disposto un trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, per massimo 7 giorni, nell'interesse di:
nato in [...] il [...], residente in [...]delle Stiviere Persona_2
(MN);
Verificata la propria competenza territoriale;
Sentito l'interessato all'udienza del 9.6.2025 ad ore 12.30, mediante collegamento in videochiamata, non essendo ancora le strutture dotate di apposita strumentazione per i collegamenti via teams;
Rilevato che l'interessato ha dichiarato di non essere d'accordo con il verbale delle forze dell'ordine e ha riferito di voler tornare subito a casa, nonché di essere consapevole di essere sottoposto a tso;
Considerato che (a) esistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, come descritti nella proposta e nella convalida;
(b) gli stessi non vengono accettati dal paziente;
(c) non vi sono le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extra-ospedaliere; Ritenuto che il provvedimento del Sindaco sia conforme ai certificati medici e allo stato attuale del paziente;
che il ricovero rispetti la dignità della persona e i suoi diritti civili e politici, essendo disposto ed eseguito nell'esclusivo interesse del paziente ad essere curato;
Letti gli artt. 33, 34 e 35 della Legge n. 833/1978;
CONVALIDA con efficacia immediata, la richiamata ordinanza con cui il Sindaco del Comune di Mantova ha disposto un trattamento sanitario obbligatorio nell'interesse di Per_2
sopra generalizzato;
[...] avverte che, ex art. 35 co. 8 della Legge n. 833/1978, «chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare»; manda con urgenza alla Cancelleria per la comunicazione, ex art. 35 co. 3 della Legge n. 833/1978: 1. al Sindaco del che ha emesso l'ordinanza;
2. al CP_1
Sindaco del Comune di residenza dell'interessato;
3. eventualmente, al Giudice Tutelare nella cui circoscrizione rientra il Comune di residenza;
4. in caso di cittadini stranieri o apolidi, al e al Consolato competente, tramite il Controparte_2
Prefetto; nonché per la notificazione all'interessato ai sensi dell'art. 137 cpc a mezzo ufficiale giudiziario a mani, o al suo legale rappresentante, ove esistente.
Mantova, lì 09/06/2025
IL GIUDICE TUTELARE dott. Valeria Monti