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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1157/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GHEDINI FERRI LUCA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3892/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401443381 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401478283 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso due avvisi TARI notificatigli il 6 e 7.11.2024,relativi a due immobili siti in Indirizzo_1 e Indirizzo_2,dei quali era stato conduttore,sostenendo di aver occupato l'immobile di Indirizzo_1 fino al 20.12.2017,perdendone poi il possesso e quindi essendo venuto meno l'obbligo di versare la imposta;
contestando per entrambi gli immobili la applicazione di una tariffa superiore al dovuto in quanto per entrambi gli immobili occupati da lui solo,era stata applicata una tariffa relativa a 2 persone;
la prescrizione dell'imposta relativa all'anno 2018 essendo decorso il termine quinquennale previsto per il pagamento
Si costituiva il Comune convenuto chiedendo il rigetto del ricorso rilevando la assenza di comunicazioni,da parte del ricorrente,in ordine alla cessazione della locazione,il fatto che non fosse decorso il termine di prescrizione quinquennale,trattandosi di omessa dichiarazione,e rilevando come il numero degli occupanti degli immobili era stato tratto dalle banche dati a disposizione del Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso è parzialmete fondato;
non è infatti provato che gli immobili fossero occupati effettivamente da più di una persona,dato che il riferimento a generiche banche dati interne del Comune e a prove di cui non viene prodotto alcun documento non consente nemmeno di verificare in questa sede se la tariffazione sia stata corretta .Analogamente va respinta la richiesta del ricorrente di considerare cessata la locazione dell'appartamento di Indirizzo_1 dato che non vi è prova nè della cessazione nè della comunicazione relativa al Comune,per cui esso deve essere considerato occupato fino a scadenza.
Non sussiste infine la prescrizione invocata per l'anno 2018 dato che l'art.1 comma 161 legge 296/2006 stabilisce come in caso di omessa dichiarazione la prescrizione decorra dal 31.12 dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere effettuata,per cui non vi è prescrizione della imposta per l'anno
2018 non essendo il termine che ha iniziato a decorrere dal 31.12.2019,scaduto.
Consegue al parziale accoglimento nei sensi indicati la compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione,compensa le spese del giudizio.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GHEDINI FERRI LUCA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3892/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401443381 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401478283 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso due avvisi TARI notificatigli il 6 e 7.11.2024,relativi a due immobili siti in Indirizzo_1 e Indirizzo_2,dei quali era stato conduttore,sostenendo di aver occupato l'immobile di Indirizzo_1 fino al 20.12.2017,perdendone poi il possesso e quindi essendo venuto meno l'obbligo di versare la imposta;
contestando per entrambi gli immobili la applicazione di una tariffa superiore al dovuto in quanto per entrambi gli immobili occupati da lui solo,era stata applicata una tariffa relativa a 2 persone;
la prescrizione dell'imposta relativa all'anno 2018 essendo decorso il termine quinquennale previsto per il pagamento
Si costituiva il Comune convenuto chiedendo il rigetto del ricorso rilevando la assenza di comunicazioni,da parte del ricorrente,in ordine alla cessazione della locazione,il fatto che non fosse decorso il termine di prescrizione quinquennale,trattandosi di omessa dichiarazione,e rilevando come il numero degli occupanti degli immobili era stato tratto dalle banche dati a disposizione del Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso è parzialmete fondato;
non è infatti provato che gli immobili fossero occupati effettivamente da più di una persona,dato che il riferimento a generiche banche dati interne del Comune e a prove di cui non viene prodotto alcun documento non consente nemmeno di verificare in questa sede se la tariffazione sia stata corretta .Analogamente va respinta la richiesta del ricorrente di considerare cessata la locazione dell'appartamento di Indirizzo_1 dato che non vi è prova nè della cessazione nè della comunicazione relativa al Comune,per cui esso deve essere considerato occupato fino a scadenza.
Non sussiste infine la prescrizione invocata per l'anno 2018 dato che l'art.1 comma 161 legge 296/2006 stabilisce come in caso di omessa dichiarazione la prescrizione decorra dal 31.12 dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere effettuata,per cui non vi è prescrizione della imposta per l'anno
2018 non essendo il termine che ha iniziato a decorrere dal 31.12.2019,scaduto.
Consegue al parziale accoglimento nei sensi indicati la compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione,compensa le spese del giudizio.