CA
Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 20/12/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr. Vito Colucci Presidente
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 460/2022 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Nocera Inferiore n. 1404/2021 emessa in data 11/10/2021 e depositata il 25/11/2021
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Alfonsa Mattino, elettivamente domiciliato presso lo Parte_1
studio del predetto difensore in Pagani (SA) via Corallo n. 212 – Appellante
E
Appellato contumace Controparte_1
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1. Il Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza depositata in data 25/11/2021 - resa nell'ambito procedimento promosso da nei confronti di – ha rigettato la domanda Parte_1 Controparte_1
articolata dall'attore tesa a conseguire l'accertamento dell' acquisto del diritto di proprietà a titolo di usucapione in relazione al cespite situato in S. Egidio del Monte Albino, meglio descritto nell'atto introduttivo del giudizio, ed ha dichiarato irripetibili le spese processuali.
1.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato Parte_1
il 19/5/2022; ha criticato le ragioni della decisione impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame, con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
1.3. non si è costituito in giudizio. Controparte_1
1.4. La Corte con ordinanza depositata in data 11/12/2025, emessa all'esito della celebrazione dell'udienza del 4/12/2025 in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha assegnato la causa in decisione senza termini.
2. In primis va dichiarata la contumacia di , in quanto l'appellato, regolarmente citato Controparte_1
in giudizio, non si è costituito.
3. Chiarito tale profilo, la Corte ritiene che il procedimento va dichiarato estinto, previa cancellazione della causa dal ruolo, in applicazione della disciplina dettata dall'art. 127 ter comma 4 c.p.c., il quale così
dispone: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo
termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note
nel nuovo termine o compare all'udienza il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
In particolare dalla disamina del fascicolo di ufficio emerge quanto segue: a) le udienze rilevanti ai fini della decisione sono state celebrate in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; b) le parti non hanno depositato note scritte né con riferimento all'udienza del 25/9/2025 né rispetto alla successiva udienza del
4/12/2025.
Ne consegue che – come già anticipato- va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e nel contempo va dichiarata l'estinzione del presente giudizio di appello.
Infine la declaratoria di estinzione del processo dispensa l'adita Corte da qualsiasi regolamentazione delle spese di lite che, per la loro irripetibilità, restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Parte_1 Controparte_1
Inferiore n. 1404/2021 depositata in data 25/11/2021, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio di appello;
3. dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali del presente grado di giudizio.
Salerno, 17/12/ 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Rosa D'Apice dr. Vito Colucci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr. Vito Colucci Presidente
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 460/2022 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Nocera Inferiore n. 1404/2021 emessa in data 11/10/2021 e depositata il 25/11/2021
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Alfonsa Mattino, elettivamente domiciliato presso lo Parte_1
studio del predetto difensore in Pagani (SA) via Corallo n. 212 – Appellante
E
Appellato contumace Controparte_1
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1. Il Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza depositata in data 25/11/2021 - resa nell'ambito procedimento promosso da nei confronti di – ha rigettato la domanda Parte_1 Controparte_1
articolata dall'attore tesa a conseguire l'accertamento dell' acquisto del diritto di proprietà a titolo di usucapione in relazione al cespite situato in S. Egidio del Monte Albino, meglio descritto nell'atto introduttivo del giudizio, ed ha dichiarato irripetibili le spese processuali.
1.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato Parte_1
il 19/5/2022; ha criticato le ragioni della decisione impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame, con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
1.3. non si è costituito in giudizio. Controparte_1
1.4. La Corte con ordinanza depositata in data 11/12/2025, emessa all'esito della celebrazione dell'udienza del 4/12/2025 in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha assegnato la causa in decisione senza termini.
2. In primis va dichiarata la contumacia di , in quanto l'appellato, regolarmente citato Controparte_1
in giudizio, non si è costituito.
3. Chiarito tale profilo, la Corte ritiene che il procedimento va dichiarato estinto, previa cancellazione della causa dal ruolo, in applicazione della disciplina dettata dall'art. 127 ter comma 4 c.p.c., il quale così
dispone: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo
termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note
nel nuovo termine o compare all'udienza il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
In particolare dalla disamina del fascicolo di ufficio emerge quanto segue: a) le udienze rilevanti ai fini della decisione sono state celebrate in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; b) le parti non hanno depositato note scritte né con riferimento all'udienza del 25/9/2025 né rispetto alla successiva udienza del
4/12/2025.
Ne consegue che – come già anticipato- va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e nel contempo va dichiarata l'estinzione del presente giudizio di appello.
Infine la declaratoria di estinzione del processo dispensa l'adita Corte da qualsiasi regolamentazione delle spese di lite che, per la loro irripetibilità, restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Parte_1 Controparte_1
Inferiore n. 1404/2021 depositata in data 25/11/2021, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio di appello;
3. dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali del presente grado di giudizio.
Salerno, 17/12/ 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Rosa D'Apice dr. Vito Colucci