Cass. civ., sez. I, sentenza 17/02/1976, n. 509
CASS
Sentenza 17 febbraio 1976

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

Stante la necessita di determinare per celerita e uniformita lo indennizzo alle imprese elettriche trasferite all'ENEL in modo automatico, il capitale da computare per la Determinazione dello indennizzo dovuto alle societa con azioni non quotate in borsa e quello che risulta dal bilancio redatto secondo il modello allegato alla legge 4 marzo 1958 n 191, senza che possa farsi ricorso, per la valutazione ad altri documenti. Conseguentemente, non puo essere compreso nel detto capitale un credito dell'impresa nazionalizzata verso il fondo di compensazione per l'abbattimento delle tariffe elettriche,esistente bensi ma non ancora liquidato, e quindi non iscritto nei bilanci del 1961 e 1962. ( V 3796/74, mass n 372313).*

L'art 5 n 5 della legge n 1643 del 1962 sul trasferimento delle imprese elettriche all'ENEL, nello stabilire che il ricorso amministrativo contro la Determinazione quantitativa dell'indennizzo da corrispondere alle imprese espropriate deve essere presentato dalle imprese interessate entro trenta giorni dalla comunicazione della liquidazione dell'indennizzo stesso da parte dell'ENEL, non richiede, per la detta comunicazione, alcun requisito di Forma o di contenuto, bastando che essa contenga tutti gli estremi necessari a porre l'interessata in grado di valutare l'eventuale lesione dei suoi interessi.*

Il divieto, stabilito dall'art 6, quarto comma, della legge n 1643 del 1962 sul trasferimento delle imprese elettriche all'ENEL, di distribuire per l'Esercizio 1962 dividendi superiori al cinque virgola cinquanta per cento sul valore dell'indennizzo, essendo riservata la parte eccedente all'ENEL, e posto per tutte le societa indicate nell'art 4 n 1 della stessa legge e vale percio per tutte le societa, che abbiano o no azioni quotate in borsa.*

Nella Determinazione dell'indennizzo dovuto per la nazionalizzazione delle imprese elettriche non possono essere computati gli utili di Esercizio destinati alla distribuzione. Tali utili possono venire in considerazione soltanto se, invece che distribuiti, vengano assegnati a riserva, poiche in tal caso si renderebbe applicabile la regola posta per gli incrementi di riserva dal n 3 dell'art 5 della legge di nazionalizzazione; ma, se distribuiti, essi restano estranei al computo del valore della impresa trasferita. ( V 3797/74, mass n 372314).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 17/02/1976, n. 509
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 509
    Data del deposito : 17 febbraio 1976

    Testo completo