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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/06/2025, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 223/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Ferrero Presidente rel.
Dott.ssa Cesira D'Anella Consigliere
Dott. Andrea Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 223/2025 promossa in grado d'appello
DA
( cittadino italiano, nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...];
( ), cittadino italiano, nato a [...] il 6 gennaio Parte_2 C.F._2
1991, residente in [...](Albania), R.R. Margarita Tutulani ND. 10 H.1;
( ), cittadina italiana, nata a [...] il 25 giugno Parte_3 C.F._3
1988, residente in [...];
( ) cittadino italiano, nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._4 residente in [...];
( nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]CP_2 C.F._5
Siliqi , Nd 19/1; P.IVA_1
( ) nata a [...] i Ri Scutari il 12 aprile 1936 e residente Controparte_3 C.F._6 in Calenzano, Piazza della Costituzione n. 12; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Foti, con studio in TO Arsizio, Corso XX Settembre n.
19, come da procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 30 CONTRO
(C.F. e P.IVA. ), con sede in via Alessandro Volta n. Controparte_4 P.IVA_2
16, NO SE (MI), in persona del legale rappresentate pro tempore, dott. Luigi Gallotti;
nata a [...], il [...], (C.F. ), residente in [...] C.F._7
Siracusa n. 31, TO Arsizio;
nato a [...] il [...], (C.F. ), residente in [...] C.F._8
Siracusa n. 31, TO Arsizio;
tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Rosanna Ricci, elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Milano, Piazza Fontana n. 6.
APPELLATI
avente ad oggetto: morte
PER LA RIFORMA della sentenza n. 1506/2024 emessa e pubblicata il 17.12.2024 R.G. n. 5296/2022 dal Tribunale di TO Arsizio.
Conclusioni:
Per , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 CP_2
:
[...] Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, in parziale riforma della sentenza n.
1506/2024 emessa dal Tribunale di TO Arsizio, in persona del Dott. Carlo Barile, il giorno 17 dicembre 2024 e notificata allo scrivente procuratore in data 18 dicembre 2024 nel merito:
1) riformare la sentenza di primo grado nel punto in cui ha riconosciuto la corresponsabilità al 50% dell'automobilista, OR , e della ciclista rimasta vittima, OR , CP_5 Persona_1 nella causazione del sinistro de quo, dichiarando che la responsabilità nel determinismo dell'incidente
è da attribuirsi in via esclusiva all'automobilista per i motivi in precedenza meglio esposti o, in subordine , in maniera preponderante alla OR , eventualmente previo espletamento CP_5 di consulenza tecnica (così come richiesta in primo grado), che stabilisca le rispettive percentuali di responsabilità. Per l'effetto riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato
, e al risarcimento dei danni non patrimoniali (punto 2 CP_5 Controparte_6 CP_4 del
P.Q.M.
dell'impugnata sentenza) e patrimoniali (punto 3 del
P.Q.M.
dell'impugnata sentenza) a
pagina 2 di 30 favore delle parti attrici odierne appellanti nella misura del 50% anziché nella misura del 100% o della misura inferiore, che verrà ritenuta di giustizia dall'Ecc.ma Corte d'Appello;
2) riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha attribuito alla OR Parte_4 madre della defunta, al Signor fratello della defunta, e alla OR Controparte_1 CP_2 sorella della defunta, 9 punti in relazione al parametro D della Tabella del Tribunale di Milano – edizione 2024 (sopravvivenza di altri congiunti del danneggiato), attribuendo, invece, 12 punti ciascuno per le motivazioni in precedenza meglio esposte e condannando gli appellati a rifondere
l'ulteriore somma, che verrà determinata all'esito del presente giudizio anche in virtù della richiesta modifica della sentenza di cui al superiore punto 1 ;
3) riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha attribuito, in relazione al parametro E della
Tabella del Tribunale di Milano – edizione 2024 per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale (qualità e intensità del rapporto parentale) 15 punti a , marito della defunta, 15 Parte_1 punti a , LI della defunta, 14 punti a , figlio della defunta, 6 punti a Parte_3 Parte_2
madre della defunta, 0 punti al Signor fratello della defunta, e 5 Parte_4 Controparte_1 punti alla OR sorella della defunta, attribuendo a tutti ai figli e al marito della CP_2 vittima un valore non inferiore a 28 punti, alla madre un valore non inferiore a 25 e punti e al fratello
e alla sorella un valore non inferiore a 25 punti (punteggio che tiene anche in considerazione il minor valore del punto per i soggetti non appartenenti al nucleo familiare ristretto) o quel valore minore o maggiore, che verrà ritenuto di giustizia, anche all'esito dell'espletamento dell'istruttoria richiesta in primo grado e non ammessa, condannando gli appellati a rifondere l'ulteriore somma, che verrà determinata all'esito del presente giudizio anche in virtù della richiesta modifica della sentenza di cui al superiore punto 1;
4) riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto gli interessi compensativi sulle voci di danno non patrimoniale liquidate a favore dei parenti della OR , Persona_1 condannando le parti appellate al relativo versamento al tasso determinato in via equitativa dall'Ecc.ma Corte d'Appello, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma residua dopo la detrazione degli acconti versati, rivalutata annualmente, per il periodo che va dai suddetti pagamenti (certificati dalle contabili prodotte nel fascicolo di primo grado) fino alla liquidazione definitiva, sulle somme che verranno determinate all'esito del presente giudizio anche in virtù della richiesta modifica della sentenza di cui al superiore punto 1;
5) riformare la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto la voce di danno patrimoniale relativa alle spese legali sostenute da per l'assistenza nel procedimento Parte_3
pagina 3 di 30 penale, condannando gli appellanti a rifondere l'ulteriore somma, che verrà determinata all'esito del presente giudizio anche in virtù della richiesta modifica della sentenza di cui al superiore punto 1;
6) riformare la sentenza nel capo, in cui ha statuito la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, condannando gli appellanti a rifondere agli appellanti le spese legali del doppio grado di giudizio;
7) riformare la sentenza nella parte in cui ha omesso di pronunciare sulla domanda di condanna ex articolo 96 del Codice di Procedura Civile formulata dagli attori nei confronti di Controparte_7
. Gli appellanti chiedono il riconoscimento, su tutte le somme liquidate a titolo di danno non
[...] patrimoniale, degli interessi compensativi e della rivalutazione dalla data del fatto illecito sino a quella di integrale saldo del dovuto previa deduzione degli acconti medio tempore corrisposti e, sulle somme liquidate a titolo di danno patrimoniale, degli interessi legali dalla data dell'esborso sino al saldo effettivo.
In via istruttoria:
- considerato il mancato espletamento dell'istruttoria testimoniale richiesta in primo grado, gli appellanti chiedono ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che la OR veniva ospitata a TO OD LI , Controparte_3 Persona_1 presso la propria abitazione prima in via NO UI n. 15 e, successivamente, in viale Sicilia n.
34/b, per 4 o 5 mesi nel periodo invernale?
2) Vero che, durante la permanenza della OR la propria abitazione, la Parte_5
OR provvedeva integralmente al mantenimento della madre, fornendole il vitto e Persona_1 acquistando medicine, indumenti e tutto quanto le era necessario?
3) Vero che la OR , prima di ogni rientro della OR in Albania, Persona_1 CP_3 consegnava alla madre Euro 200,00/300,00 a titolo di aiuto economico?
4) Vero che la OR affidava al figlio durante i frequenti rientri in Italia Persona_1 Pt_2 ulteriori somme di denaro (Euro 100,00/200,00 ogni volta) da consegnare alla OR
[...] una volta tornato in Albania? CP_3
Si indicano quali testi:
- residente in [...], TO Arsizio;
Testimone_1
- , residente Via NO UI 15, TO Arsizio;
Testimone_2
- , residente in [...], Magnago. Tes_3
5) Vero che , dopo essersi trasferito per lavoro in Albania (nel 2017), faceva rientro Parte_2 presso la casa dei genitori in Italia ogni due o tre settimane?
pagina 4 di 30 6) Vero che i rientri in Italia di erano motivati dall'esigenza di trascorrere del tempo con i Pt_2 genitori e la sorella, ai quali era molto legato?
7) Vero che, nel mese di agosto 2020, aveva firmato un contratto di consulenza con la Parte_2 società EL SA sh.p.k e, che al rientro in Albania dopo il decesso della madre nel sinistro del 4 settembre 2020, rinunciava all'incarico in quanto era provato dalla tragedia appena occorsa?
Si indicano quali testi:
- residente in [...], TO Arsizio;
- , residente Testimone_1 Testimone_2
Via NO UI 15, TO Arsizio;
- , residente in [...], Magnago;
Tes_3
- residente in [...], Nizzolina di Marnate;
Controparte_8
- , residente a [...], Albania;
Tes_4
- , c/o EL SA sh.p.k con sede legale in Elbasan Klos Banje, Albania (solo sul Tes_5 capito 7);
- , c/o EL SA sh.p.k con sede legale in Elbasan Klos Banje, Albania (solo sul Tes_6 capito 7);
In relazione a questi ultimi tre testi, trattandosi di soggetti stranieri residente all'estero, si chiede sin
d'ora procedersi a rogatoria internazionale ai sensi dell'articolo 204 del Codice di Procedura Civile.
8) Vero che ha sempre convissuto con i genitori in TO Arsizio, prima in via Parte_3
NO UI n. 15 e, successivamente, in viale Sicilia n. 34/2?
9) Vero che, al momento del sinistro del 4.9.2020, conviveva con i genitori? Parte_3
10) Vero che, al momento del sinistro del 4.9.2020, lavorava nello Studio Associato Parte_3
AT BU, importante studio di Dottori Commercialisti in Milano?
11) Vero che, a seguito del sinistro del 4.9.2020, si assentava dal lavoro per tutto il Parte_3 mese di settembre 2020?
12) Vero che, dopo essere rientrata al lavoro nel mese di ottobre 2020 presso lo Studio Associato
AT BU, soffriva una crisi personale e aveva un calo dal punto di vista delle Parte_3 prestazioni lavorative?
13) Vero che, dopo essere rientrata al lavoro nel mese di ottobre 2020 presso lo Studio Associato
AT BU, era deconcentrata e ometteva di rispettare le scadenze degli Parte_3 incarichi, che le venivano assegnati?
14) Vero che, dopo essere rientrata al lavoro nel mese di ottobre 2020 presso lo Studio Associato
AT BU, le colleghe di dovevano controllare il suo lavoro? Parte_3
pagina 5 di 30 15) Vero che in data 15 febbraio 2021, rassegnava le dimissioni dallo Studio Associato Parte_3
AT BU sia per essere più vicina al padre (residente in [...]) sia perché la pressione lavorativa era eccessiva in considerazione del proprio stato di salute?
Si indicano quali testi:
- , residente in [...]2, TO Arsizio;
Tes_7
- , residente in [...]2, TO Arsizio;
Tes_8
- residente in [...], Seregno;
Controparte_9
- residente in [...], TO Arsizio;
- , residente Testimone_1 Testimone_2
Via NO UI n. 15, TO Arsizio;
- , residente in [...], Magnago. Tes_3
16) Vero che aveva un rapporto molto stretto con la sorella , con la Controparte_1 Persona_1 quale parlava quotidianamente al telefono attraverso l'utenza della di lui moglie Persona_2
[...]
17) Vero che sorella minore di , aveva un rapporto molto stretto con la CP_2 Persona_1 sorella , con la quale si sentiva quotidianamente al telefono (si vedano le chiamate Persona_1 effettute nei confronti del contatto salvato come “ ”)? Per_3
18) Vero che per la sorella maggiore era un punto di riferimento? CP_2 Persona_1
19) Vero che e il trascorrevano sempre con le rispettive famiglie, il CP_2 Controparte_1
Ferragosto a Scutari presso la casa di ? Persona_1
20) Vero che, diverse volte (da ultimo nel dicembre 2016), acquistava i biglietti aerei Persona_1 per la sorella e per la nipote e le ospitava presso la sua abitazione in TO Arsizio CP_2 Persona_4 per tutto il periodo delle festività natalizie? Part
21) Vero che la OR era l'unica fonte di sostentamento per il marito , il quale Persona_1 era invalido a causa di una patologia, che lo stata rendendo progressivamente non vedente? Si indicano quali testi:
- residente in [...], piazza della Costituzione;
Persona_2
- , residente in [...], Magnago. Tes_3
- disporsi consulenza tecnica d'ufficio cinematica, che risponda al seguente quesito: “Dica il consulente tecnico d'ufficio, acquisiti dal Perito , nominato dalla Procura della Persona_5
Repubblica nell'ambito del procedimento penale n. 4448/2020 RGNR, i rilievi e le fotografie dei veicoli scattate nel contraddittorio delle parti, ispezionati, ove ancora possibile, i veicoli – effettuando sugli stessi tutti gli opportuni accertamenti, compreso il luogo del sinistro stradale, quale sia stata la dinamica del fatto, con particolare riferimento alla direzione dei veicoli pagina 6 di 30 coinvolti, alla loro velocità e precisi, inoltre, se nel comportamento dei soggetti coinvolti siano riscontrabili, nell'ottica di una eventuale colpa specifica, delle violazioni alla normativa del
Codice della Strada. Ove siano ritenute sussistenti violazioni del Codice della Strada in capo ad entrambi i soggetti coinvolti, dica il consulente se e,la più grave violazione posta in essere da uno dei soggetti coinvolti nel sinistro risulti assorbente rispetto alla minima violazione commessa dall'altro soggetto coinvolto. Sotto il profilo di una eventuale colpa generica, violazioni in concreto dei generali dei doveri di diligenze prudenza e perizia, avendo cura di approfondire gli aspetti della prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento lesivo verificatosi. Riferisca ogni altro fatto utile ai fini di giustizia”.
In ogni caso: condannare le controparti alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Per , Controparte_4 CP_5 Controparte_6
“1. In via principale:
- accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, di tutte le doglianze e le richieste formulate nell'atto di appello, e, per l'effetto, rigettarle integralmente;
- confermare integralmente la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di TO Arsizio, in persona del Giudice, dott. Carlo Barile, n. 1506/2024;
2. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenesse di dover accogliere le domande avversarie, si chiede quantomeno contenersi le stesse nei limiti del giusto e del provato, tenendo anche conto della evidente concorsualità della vittima e delle ingenti somme già corrisposte sino ad oggi dalla compagnia assicurativa;
e, in ogni caso entro la minore e più congrua misura che
l'Ecc.ma Corte Vorrà individuare, anche in via equitativa;
3. In via istruttoria:
- rigettare tutte le richieste istruttorie avanzate poiché inammissibili, nonché superflue e irrilevanti ai fini del decidere;
nonché
- rigettare la richiesta di c.t.u. formulata nell'atto di appello, da ritenersi oggetto di rinuncia nel giudizio di primo grado, con riserva, nella denegata ipotesi di ammissione, di nominare un consulente di parte.
Con vittoria di spese, e competenze di lite.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 7 di 30 La controversia traeva origine da un sinistro stradale avvenuto in TO Arsizio il 4 settembre 2020, nel quale la sig.ra , in sella alla propria bicicletta, veniva investita da un'autovettura condotta Persona_1 dalla sig.ra di proprietà della stessa e del sig. A seguito CP_5 Controparte_6 dell'impatto, la sig.ra riportava gravissime lesioni e decedeva il 7 settembre 2020. Persona_1
La Polizia Locale di TO Arsizio, intervenuta nell'immediatezza del sinistro, redigeva apposita relazione ed elevava a carico della conducente dell'autovettura verbale di accertamento di violazione delle norme del Codice Stradale, contestando l'infrazione dell'art. 141, commi III e VIII, del C.d.S.
Veniva, quindi, instaurato un procedimento penale a carico della sig.ra , imputata per il reato di CP_5 omicidio stradale, ai sensi dell'art. 589-bis c.p., il quale si concludeva con una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. Nel corso delle indagini preliminari di detto procedimento penale, al fine di chiarire le modalità esatte dell'incidente, era stata disposta una perizia tecnica cinematica la quale aveva concluso che le cause del sinistro erano da attribuire alla condotta di guida imprudente di entrambi i conducenti coinvolti.
Nel frattempo, la società assicuratrice – che forniva la copertura RCA per il Controparte_4 condotto dalla sig.ra al momento del sinistro – corrispondeva un totale di € 264.000,00 ai CP_5 sig.ri: (€75.000,00), (€60.000,00), (€51.000,00), Parte_1 Parte_3 Parte_2 [...]
(€63.000,00), (€7.500,00), (€7.500,00). CP_3 CP_2 Controparte_1
I familiari della vittima – il marito , i figli e , la madre Parte_1 Parte_2 Parte_3
, il fratello e la sorella – convenivano in giudizio dinanzi Controparte_3 Controparte_1 CP_2 al Tribunale di TO Arsizio la sig.ra , il sig. e la compagnia assicuratrice CP_5 CP_6 [...]
chiedendo, previo accertamento della responsabilità esclusiva di Controparte_4 CP_5 nella causazione del sinistro, la condanna della stessa, in solido con Controparte_6 comproprietario del mezzo, e con al risarcimento dei danni patrimoniali e Controparte_4 non patrimoniali subiti.
Si costituivano i convenuti eccependo, in via preliminare, l'accertamento della carenza di legittimazione attiva di in ordine alle richieste avanzate iure hereditatis essendosi la Parte_6 stessa costituita in proprio e non nella qualità di madre della defunta;
nel merito, richiedevano di accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale di nella causazione del sinistro del 4 CP_10 settembre 2020 nonché il rigetto delle domande attoree e l'accertamento della sufficienza delle somme già corrisposte agli eredi della de cuius. In via subordinata, veniva chiesta la riduzione del risarcimento dovuto a parte attrice.
Con provvedimento assunto all'udienza del 10 ottobre 2023, il Giudice di primo grado disponeva Part esclusivamente la CTU medico-legale sulle persone di e . Parte_3
pagina 8 di 30 Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione e superflue le istanze istruttorie articolate da parte attrice, rinviava all'udienza del 17 dicembre 2024 per precisazione delle conclusioni e discussione orale.
Il Tribunale di TO Arsizio pronunciava sentenza n. 1506/2024 pubblicata il 17.12.2024 con il seguente dispositivi:
“Il Tribunale di TO Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 CP_2 nei confronti di , e ogni Controparte_3 CP_5 Controparte_6 Controparte_4 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accogliendo per quanto di ragione la domanda proposta da parte attrice dichiara che il sinistro per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa di nella misura del 50%, con il concorso ex art. CP_5
1227 c.c. di nella misura del restante 50%; Persona_1
2) condanna , e in solido al pagamento CP_5 Controparte_6 Controparte_4 delle seguenti somme a titolo di danno non patrimoniale: €74.028,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo a favore di €106.355,75 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo a favore di Parte_1
; €74.979,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo a favore di;
Parte_3 Parte_2
€11.190,50 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo a favore di €24.068,30 oltre Controparte_3 interessi legali dalla sentenza al saldo a favore di ed €19.822,80 oltre interessi legali dalla CP_2 sentenza al saldo a favore di Controparte_1
3) condanna , e in solido al pagamento CP_5 Controparte_6 Controparte_4 delle seguenti somme a titolo di danno patrimoniale: €2181,15 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo in favore di;
€5119,42 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo in favore di Parte_2
ed euro 305,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo in favore di Parte_3 Parte_1
4) rigetta le altre domande formulate da parte attrice;
CP_1
5) dichiara cessata la materia del contendere tra e in relazione alla domanda Controparte_4 di regresso formulata;
6) compensa integralmente tra tutte le parti in causa le spese di lite;
7) pone le spese di Ctu definitivamente in capo a e CP_5 Controparte_6 [...]
”. Controparte_4
Il Tribunale riteneva che la domanda presentata dagli attori fosse fondata soltanto in parte.
Con riferimento all' an debeatur il giudice di prime cure, esaminando la sentenza penale di patteggiamento emessa a carico di , pur specificando come essa non possedesse efficacia CP_5 di giudicato nel contesto del processo civile, la considerava comunque un elemento rilevante di prova. pagina 9 di 30 La dinamica del sinistro veniva considerata accertata sulla scorta della documentazione acquisita durante il procedimento penale, che includeva la relazione redatta dalla Polizia Locale e la consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero e da cui emergeva che: , al volante della sua Fiat CP_5
Panda, procedeva a una velocità di circa 64 km/h in un tratto stradale dove il limite era fissato a 50 km/h; le condizioni di visibilità erano compromesse dal sole radente e la conducente si trovava in prossimità di un incrocio e di un attraversamento pedonale;
, in sella alla propria Persona_6 bicicletta, dopo aver percorso il marciapiede, si era immessa sull'attraversamento pedonale con l'intento di attraversare via Deledda;
non si era avveduta della presenza della ciclista e CP_5 aveva quindi proseguito la sua marcia;
di fronte all'autovettura che non accennava a rallentare, la aveva tentato una manovra evasiva, deviando istintivamente verso sinistra, ma l'impatto si era Per_1 rivelato, purtroppo, inevitabile.
Il consulente tecnico del Pubblico Ministero aveva concluso per una responsabilità concorrente: da un lato, aveva violato l'articolo 141 C.d.S. a causa di una velocità non commisurata alle CP_5 circostanze;
dall'altro, , attraversando le strisce pedonali in sella alla bicicletta, non Persona_6 assumeva giuridicamente la qualifica di pedone e, pertanto, non godeva del diritto di precedenza, contravvenendo così agli articoli 154 e 145 del Codice della Strada.
Allineandosi a tale valutazione, Il Tribunale stabiliva quindi un concorso di colpa nella misura del 50% tra e la vittima, . CP_5 Persona_1
Ciò portava il Tribunale a quantificare i danni operando una riduzione del 50% su ogni voce di danno in virtù dell'accertato concorso di colpa della vittima.
In particolare, il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale veniva liquidato per ciascun congiunto facendo ricorso alle Tabelle di Milano 2024, dimezzandone gli importi.
Per e , i quali avevano subito un danno biologico di natura psichica a seguito Parte_1 Parte_3 della morte della loro congiunta, il Tribunale liquidava un importo basato sulle percentuali di invalidità permanente e temporanea accertate dalla CTU applicando, anche in questo caso, le Tabelle di Milano e riducendo il risultato del 50%.
Riguardo al danno iure hereditatis, ovvero il danno terminale, il Tribunale distingueva due componenti: il danno morale terminale, inteso come la sofferenza cosciente della vittima prima del decesso (c.d. “lucida agonia”), non veniva riconosciuto in quanto era rimasta in stato di Persona_1 coma dal momento dell'incidente fino alla sua morte mancando, quindi, la prova di una consapevolezza del proprio stato di malattia;
il danno biologico terminale, al contrario, rappresentato dal pregiudizio alla salute patito dalla vittima nell'intervallo di tempo tra la lesione ed il sopraggiungere della morte, Part veniva riconosciuto e liquidato in favore degli eredi ( , e ). L'importo veniva Pt_3 Parte_2
pagina 10 di 30 calcolato moltiplicando un valore giornaliero di inabilità temporanea totale per i tre giorni di sopravvivenza della vittima;
risultato che, successivamente, veniva dimezzato.
A tali importi, già rivalutati alla data della sentenza, venivano detratti degli acconti che erano stati già versati dalla compagnia assicurativa, anch'essi opportunamente rivalutati e, sulle somme residue, venivano riconosciuti gli interessi legali a decorrere dalla data della sentenza fino all'effettivo saldo.
Non venivano invece concessi gli interessi compensativi, in assenza di una specifica allegazione e prova da parte degli attori di aver subito un danno da ritardato pagamento superiore a quanto già coperto dalla rivalutazione monetaria.
Si specificava, inoltre, che le somme erogate dall a titolo di rendita ai superstiti non potevano CP_11 essere scomputate dal risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto tali somme erano destinate a ristorare un pregiudizio di natura patrimoniale.
Infine, per quanto atteneva al danno patrimoniale, venivano riconosciute e liquidate, sempre con la riduzione del 50%, le spese funerarie sostenute da , nonché le spese legali per Parte_2
l'assistenza stragiudiziale, per le consulenze tecniche di parte (sia cinematica che medico-legale) e per le spese del processo penale (limitatamente a quanto risultante dalle contabili di pagamento) affrontate da e Pt_3 Parte_1
Venivano, invece, respinte le ulteriori richieste di risarcimento per danno patrimoniale da lucro cessante, ossia per la perdita di future utilità economiche, avanzate da e Parte_1 Controparte_3
. Ciò veniva motivato dalla mancata prova di una stabile contribuzione economica da Parte_2 parte della defunta in loro favore, o di un nesso causale diretto e provato tra il decesso e la specifica perdita patrimoniale allegata.
Il Tribunale provvedeva a compensare integralmente le spese di lite tra gli attori e i convenuti in ragione della reciproca soccombenza, dalla notevole riduzione delle pretese attoree rispetto a quanto effettivamente liquidato e dall'accertamento del concorso di colpa della vittima. Le spese relative alla
CTU venivano, invece, poste definitivamente a carico dei convenuti.
Avverso tale pronuncia propongono appello, con citazione notificata il 16.1.2025 , Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 Controparte_1 CP_2 CP_3
, chiedendone la riforma in forza di 5 motivi di appello, articolati in sottomotivi.
[...]
Quale primo motivo di appello, viene lamentata un'erronea ricostruzione della dinamica del sinistro con conseguente ingiusta attribuzione alla vittima di un concorso di colpa al 50%. Gli appellanti richiedono che venga dichiarata la responsabilità esclusiva o, in subordine, preponderante, della pagina 11 di 30 conducente della sig.ra , suggerendo l'eventuale necessità di una nuova consulenza tecnica CP_5 cinematica.
A sostegno di questa doglianza, viene evidenziata, in primis, l'erronea equiparazione da parte del
Tribunale di TO Arsizio tra il verbale della Polizia Locale e la perizia esperita durante il giudizio penale. Il giudice avrebbe infatti ignorato alcuni aspetti decisivi emersi dal verbale (dinamica reale dell'incidente, velocità inadeguata della conducente, assenza di responsabilità della ciclista, assenza di tracce di frenata in prossimità del punto d'urto) basando la propria decisione esclusivamente e acriticamente su una parte della consulenza esperita nell'ambito del procedimento penale.
Il Tribunale, poi, non avrebbe considerato la contraddizione interna alla perizia del PM, la quale, pur attribuendo colpe anche alla ciclista, concludeva che il sinistro sarebbe stato evitato se l'automobilista avesse rispettato i limiti di velocità in quanto la sig.ra avrebbe completato in sicurezza la propria Per_1 manovra prima del sopraggiungere dell'auto.
Inoltre, viene lamentata un'omessa motivazione circa la determinazione di una corresponsabilità paritetica (50%), percentuale non esplicitata nella consulenza disposta in sede penale. In ragione di ciò, gli appellanti sottolineano la mancata ammissione della consulenza tecnica cinematica richiesta in primo grado, che avrebbe potuto chiarire le rispettive percentuali di colpa.
Viene dedotta l'erronea applicazione della teoria condizionalistica in quanto l'automobilista aveva tenuto una condotta che doveva considerarsi condicio sine qua non dell'incidente. Anche un'eventuale infrazione commessa dalla ciclista, secondo la prospettazione attorea, non assumerebbe rilevanza eziologica di fronte alle più gravi violazioni addebitabili alla conducente del veicolo.
Infine, si ritiene che il giudice di prime cure abbia erroneamente interpretato gli esiti del procedimento penale, non riconoscendo che il G.I.P. aveva implicitamente orientato la propria valutazione verso una responsabilità esclusiva dell'automobilista, non ratificando una prima richiesta di patteggiamento fondata sul concorso di colpa della vittima.
Come secondo motivo di appello viene lamentata una errata applicazione delle Tabelle di Milano per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale. In particolare, con riferimento all'inesatta attribuzione del punteggio relativo alla sopravvivenza di altri congiunti (Parametro D), si contesta l'attribuzione di 9 punti, anziché 12, alla madre e ai fratelli della defunta, derivante da un'erronea valutazione del numero effettivo di familiari superstiti
Con riferimento, invece, alla qualità e l'intensità della relazione affettiva (Parametro E) gli appellanti lamentano un'erronea sottostima della profondità dei legami affettivi nonché la scorretta applicazione della presunzione di danno in capo ad i congiunti stretti: il Tribunale avrebbe infatti ignorato che l'onere di provare l'assenza di tale legame spettava alla controparte. Si critica, inoltre, la mancata pagina 12 di 30 ammissione di prove testimoniali, decisa dal Tribunale senza adeguata motivazione. Pertanto, i punteggi specifici assegnati per il “Parametro E” a ciascun congiunto devono essere ritenuti inadeguati a rappresentare il reale pregiudizio subito.
Quale terzo motivo di appello, viene sottolineato il mancato riconoscimento degli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale che riconosce la debenza degli interessi compensativi e della rivalutazione monetaria anche d'ufficio nei debiti di valore scaturenti da fatto illecito. Inoltre, anche aderendo alla più restrittiva ricostruzione seguita dal Tribunale, gli appellanti affermano di aver fornito elementi sufficienti a far presumere un beneficio economico dall'immediata disponibilità del denaro.
Prosegue parte appellante, nell'argomentare circa il quarto motivo di appello, come il Tribunale abbia erroneamente considerato non provato l'intero importo richiesto per l'assistenza legale fornita a in sede penale, motivando tale decisione con la mancata produzione della “contabile Parte_3 bancaria”. A tal proposito, gli appellanti ribattono che la produzione dell'ordine di bonifico e della relativa fattura quietanzata costituisce, ai sensi della normativa fiscale e deontologica vigente, prova sufficiente dell'avvenuto esborso.
Quale ultimo motivo di appello, parte appellante lamenta una ingiusta compensazione delle spese del giudizio di primo grado giudicandola illogica e punitiva, tenuto conto dell'accoglimento, seppur parziale, delle domande attoree e, soprattutto, del comportamento ostruzionistico tenuto dalla compagnia assicuratrice che aveva costretto gli attori ad instaurare il giudizio dinnanzi al Tribunale di
TO Arsizio. Proprio in relazione alla condotta della compagnia assicurativa, viene lamentato il mancato riconoscimento della responsabilità processuale aggravata prevista dall'art. 96 c.p.c.
Si costituiscono e ribadendo, quanto alla Controparte_4 CP_5 Controparte_6 dinamica del sinistro, la correttezza della ricostruzione operata in primo grado, la quale accertava una corresponsabilità paritetica (50%) tra la conducente dell'autovettura e la ciclista. Ciò si fonda, principalmente, sulla base della perizia cinematica disposta in sede penale dal dott. la quale ha Per_5 inequivocabilmente ravvisato una “imprudente condotta di guida di entrambi i conducenti”. In particolare, la sig.ra avrebbe: attraversato la carreggiata sulle strisce pedonali rimanendo in sella Per_1 al velocipede, manovra non consentita dal C.d.S. in quelle circostanze, assumendo, quindi, la qualifica di “conducente di veicolo” e non di “pedone”, perdendo così il diritto di precedenza assoluta;
intrapreso l'attraversamento in modo repentino e senza la dovuta prudenza, violando gli obblighi di cui agli artt.
154 e 145 C.d.S.
Con riferimento al primo motivo di appello, gli appellati sostengono la correttezza della sentenza emessa dal Tribunale di TO Arsizio. Il Giudice di prime cure avrebbe correttamente valutato le pagina 13 di 30 prove, in particolare la perizia cinematica del Dott. , ritenuta più completa e tecnicamente Per_5 fondata rispetto al mero verbale della Polizia Locale (che fa piena fede solo per i fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale e per le dichiarazioni rese, non per le valutazioni sulla dinamica): essa afferma chiaramente una responsabilità in capo ad entrambi i conducenti e di ciò il giudice ha indubbiamente tenuto conto nel motivare la propria sentenza.
Quanto alla decisione di suddividere, erroneamente, la responsabilità al 50% tra le parti, gli appellati sottolineano come, in realtà, il Tribunale di TO Arsizio abbia ampiamente motivato il proprio convincimento esaminando una serie di elementi idonei a fondare una responsabilità concorsuale in misura paritetica.
Riguardo alla mancata ammissione della perizia tecnica cinematica, viene sottolineato come essa non potesse essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onus probandi.
Inconferente è, altresì, ogni richiamo ad un'errata applicazione della teoria condizionalistica avendo il dott. concluso che il sinistro è stato cagionato da entrambi i conducenti e, pertanto, anche la Per_5 condotta della sig.ra è stata una condizione necessaria per il verificarsi dell'incidente. Dunque, le Per_1 ricostruzioni alternative della dinamica fornite dagli appellanti devono considerarsi illogiche e smentite dalla perizia del dott. Per_5
Quanto alla considerazione secondo cui il G.I.P. avrebbe implicitamente negato l'esclusiva responsabilità della conducente dell'automobile, gli appellati evidenziano come negli atti del procedimento penale non si rinvenga alcun elemento che attesti un convincimento siffatto.
Con riguardo al secondo motivo di appello, gli appellati sostengono che il giudice di primo grado abbia attribuito correttamente i punteggi dei parametri D ed E delle Tabelle Milanesi basandosi su quanto emerso dagli atti di causa e dall'istruttoria svolta. Costoro, altresì, contestano l'affermazione degli appellati secondo cui “l'intensità del rapporto affettivo potesse essere provata in giudizio – in quanto evidentemente carente al momento della domanda – con una prova testimoniale, poiché – come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado - tutti i capitoli di prova articolati ex adverso sono fondati su circostanze per lo più valutative e spesso di testimonianza indiretta o de relato”.
Viene, altresì, considerato corretto il rigetto dei mezzi istruttori richiesti in primo grado “in quanto ritenuti dal Giudice generici oltre che non utili ai fini del decidere”, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Con riferimento, invece, al terzo motivo di appello – relativo al mancato riconoscimento degli interessi compensativi sulle voci di danno non patrimoniale – gli appellati sostengono come il Giudice di primo grado abbia correttamente rigettato tale richiesta perché gli appellanti non hanno provato, nemmeno in pagina 14 di 30 via presuntiva, che l'immediata disponibilità delle somme avrebbe generato un guadagno superiore a quello già coperto dalla rivalutazione monetaria. Pertanto, la rivalutazione monetaria delle somme già corrisposte estragiudizialmente da (per un delta di € 35.418,00) deve Controparte_4 ritenersi sufficiente a coprire il danno da ritardato pagamento.
Quanto al quarto motivo di appello, concernente il mancato integrale riconoscimento della voce di danno patrimoniale relativa alle spese legali sostenute dalla sig.ra per l'assistenza nel Parte_3 procedimento penale, gli appellati sottolineano la correttezza della decisione del Tribunale in quanto gli appellanti non avrebbero fornito adeguata prova dell'effettivo esborso: la produzione di un semplice
“ordine di bonifico” non, infatti, è sufficiente a dimostrare il pagamento, mancando la contabile bancaria definitiva che attesti l'avvenuta transazione.
In riferimento al quinto ed ultimo motivo di appello, gli appellati sostengono che il Tribunale abbia ampiamente motivato la propria decisione relativamente alla compensazione delle spese legali. Ed infatti, tale soluzione veniva motivata in relazione alla soccombenza reciproca, alla “notevolissima riduzione nell'accoglimento della domanda di parte attrice” nonché alla luce “dell'accertamento della corresponsabilità nella causazione del sinistro da parte della vittima che emergeva anche ante causam in quanto la relazione del perito in sede penale era chiara sul punto”.
Quanto all'omessa condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti di gli appellati Controparte_4 sostengono che la compagnia assicuratrice aveva avviato immediatamente l'istruttoria post-sinistro liquidando, in conseguenza di ciò, un importo basato sulla percentuale di responsabilità attribuita alla vittima. Era, anzi, il comportamento “ostruzionistico” degli attori – i quali proponevano richieste
“assurde e spropositate” ed insistevano sulla responsabilità esclusiva della sig.ra – ad CP_5 impedire un accordo transattivo.
Inoltre, gli appellanti sottolineano come un presupposto fondamentale per muovere un giudizio di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. sia la soccombenza totale e concreta della parte e non già un accoglimento parziale delle sue ragioni, come avvenuto nel caso di specie. Tale responsabilità, inoltre,
è generalmente esclusa se le spese di lite sono state compensate per “giusti motivi”, poiché tale pronuncia sottende una implicita valutazione negativa sulla sussistenza dei requisiti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
Quanto, infine, alle richieste istruttorie proposte dagli appellanti, esse vengono contestate in quanto: le prove testimoniali devono ritenersi generiche, valutative, spesso basate su testimonianze indirette o “de relato”; la richiesta di ammissione di una CTU cinematica è inammissibile in quanto il quesito a cui dovrebbe rispondere è inammissibile, valutativo ed esplorativo. Inoltre, gli appellanti non hanno pagina 15 di 30 insistito per l'ammissione di tale CTU in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e, pertanto, la loro richiesta deve intendersi definitivamente rinunciata.
All'udienza del 13 maggio 2025, il Consigliere Istruttore invitava le parti a precisare le proprie conclusioni e fissava ex art. 350 bis c.p.c. l'udienza del 17 giugno 202 per la discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato, nei limiti di seguito esposti.
Con il primo motivo, gli appellanti censurano la ricostruzione del sinistro come operata dal tribunale, in quanto contraddittoria rispetto alle risultanze degli atti, costituiti sia dal verbale della polizia stradale che dalla perizia cinematica in sede penale assunta ad elemento di valutazione dal giudice, affermando che nel caso in esame la responsabilità del sinistro sia da attribuire invia esclusiva alla conducente dell'autovettura e non sia pertanto condivisibile una attribuzione della responsabilità al 50% a carico di ciascuno dei due conducenti, o in subordine chiedono che alla ciclista vada attribuita una percentuale
“minima” di corresponsabilità.
Il motivo è fondato.
La dinamica del sinistro è così stata ricostruita nel verbale degli operanti intervenuti sul luogo del sinistro ( doc 2 appellanti): “Dagli elementi oggettivi rilevati nell'area interessata al sinistro, dalle dichiarazioni rese da una delle parti coinvolte e dai danni visibili subiti dai veicoli, l'evento infortunistico può essere così verosimilmente ricostruito: Il veicolo A (ndr. l'autovettura) percorreva la via Deledda con provenienza da piazza della Rotonda e direzione viale Sicilia e, il veicolo B (ndr. la bicicletta) proveniente dal lato sinistro di via Deledda, presumibilmente (stante la mancanza di dichiarazioni della conducente e di testi) si immetteva nella stessa via all'altezza di via Monte Pertica, con direzione da sinistra verso destra, rispetto alla direzione di marcia dell'autovettura. Il veicolo A impattava contro la ruota posteriore del veicolo B, sul suo lato anteriore sinistro. L'urto interessava anche il parabrezza dello stesso veicolo A, che sbalzava la conducente del velocipede a terra. Da quanto sopra esposto e da un più approfondito esame della dinamica presso gli uffici del comando, in data 08/09/2020, è emerso che la conducente del veicolo 'A' non si era attenuta a quanto disposto dall'art. 141 / 3 – 8 commi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) - quale conducente del veicolo sopra indicato proveniente da piazza della Rotonda con direzione viale Sicilia, ometteva di regolare adeguatamente la velocità in una situazione di insufficiente visibilità a causa del sole radente innanzi a se' e in prossimità di intersezione e attraversamento pedonale -, alla parte è stata notificata d'ufficio la relativa infrazione”.
pagina 16 di 30 Nel verbale sono inoltre riprodotte le dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza dei fatti dal conducente dell'autovettura, che qui si riportano:
Il tribunale ha condiviso la ricostruzione della perizia cinematica espletata in sede penale ( doc 5 appellanti), che, sulla base del dato oggettivo della posizione dei veicoli al momento dell'urto, riportata nelle fotografie nn 27 e 28 di pag 19 che qui per chiarezza si riportano:
pagina 17 di 30 Ha concluso per la provenienza della ciclista con le seguenti considerazioni, che appare opportuno integralmente riportare, attese proprio le censure del primo motivo di appello:
pagina 18 di 30 pagina 19 di 30 Rileva la Corte che non vi è una contraddittorietà fra la ricostruzione operata dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro e la ricostruzione cinematica effettuata in sede penale, dal momento che anche nel verbale di incidente stradale, proprio in assenza di testimoni oculari , ma sulla base degli elementi oggettivi, quali i danni visibili subiti dai veicoli, la provenienza della bicicletta viene individuata all'altezza di via Monte Pertica, con una manovra di immissione da sinistra verso destra rispetto alla direzione di marcia dell'autovettura.
Nella planimetria della perizia cinematica penale sopra riportata si rilevano proprio le probabili uniche traiettorie possibili- vista la posizione di urto dei veicoli raffigurata nelle fotografie sopra riportate-che indicano proprio la provenienza della bicicletta dalla via Monte Pertica, nel lato opposto al senso di marcia dell'autovettura, e quindi con un attraversamento obliquo della carreggiata.
Poiché nella immediatezza dell'immissione della via Monte Pertica c'è l'attraversamento pedonale, il perito che ha redatto la CTU cinematica penale ha ipotizzato che la ciclista, volendo immettersi nella via Deledda nella medesima direzione di marcia dell'autovettura, abbia attraversato la carreggiata sulle strisce pedonali e non abbia percorso la traiettoria indicata nella planimetria fra la via Monte Pertica e la via Deledda.
Ma questa, rileva la Corte è una deduzione, seppur logica, priva tuttavia di un concreto riscontro probatorio.
Infatti gli agenti di polizia locale non hanno elevato alcuna contravvenzione alla ciclista per aver attraversato a bordo del proprio velocipede le strisce pedonali, proprio perché -evidentemente-non vi era un riscontro oggettivo di tale condotta.
Esclusa quindi la contraddittorietà fra la dinamica così come ricostruita nel verbale e nella perizia cinematica penale, esclusa altresì la prova che la ciclista abbia attraversato la strada sulle strisce pedonali, non può tuttavia escludersi la sicura condotta colposa della ciclista, che, proprio per la posizione dei veicoli al momento dell'impatto, si è chiaramente immessa sulla via Deledda proveniente dalla via Monte Pertica, strada gravata dal segnale di stop -come accertato nella perizia penale-, o comunque dalla direzione della via Monte Pertica con un pericoloso ed imprudente attraversamento obliquo della carreggiata, senza concedere la dovuta precedenza ai veicoli che provenivano sulla via
Deledda nella carreggiata in cui la ciclista intendeva immettersi.
Si ripropone quindi anche in questa sede la fotografia numero 1 della perizia cinematica, con l'indicazione del presunto d'urto.
pagina 20 di 30 Quindi la condotta del ciclista è comunque connotata da grave imprudenza, che concorre con quella dell'automobilista, che percorreva a velocità non commisurata allo stato dei luoghi ( 64 Km/h), ossia strada urbana con limite di 50 Km/h, con immissioni di strade laterali e soprattutto prossimità di attraversamento pedonale, e di tempo o condizioni atmosferiche, ossia sole radente per il suo senso di marcia che indubbiamente determinava insufficiente visibilità, come si nota proprio dalle fotografie scattate nell'immediatezza dei fatti, ove è ben visibile la luce radente del sole.
L'automobilista, proprio per il contenuto delle sue dichiarazioni ( “ad un tratto urtavo una ciclista”), ha tenuto una condotta di guida assolutamente negligente e priva di attenzione, dal momento che non si è assolutamente avveduta per tempo dell'approssimarsi della ciclista, sia pure da una direzione anomala e con manovra di immissione colposa (“Sono sicura che la ciclista non stesse transitando nella mia stessa direzione di marcia. Suppongo stesse procedendo nella direzione opposta o comunque volesse attraversare la strada”), e non ha pertanto posto in essere alcuna manovra di emergenza, essendo escluso qualsiasi azione di frenata dal momento che non vi erano tracce di frenata sulla sede stradale.
Ritiene tuttavia la Corte che le condotte dei conducenti, entrambe gravi, abbiano avuto una efficacia concausale del sinistro non paritetica, ritenendo prevalente la colpa dell'automobilista, connotata da maggiore gravità e negligenza rispetto a quella della ciclista, con un concorso che si valuta nella percentuale 70 – 30.
In accoglimento del primo motivo di appello, pertanto, e diversamente valutando la fattispecie rispetto al tribunale, deve essere accertato che il sinistro si è verificato per fatto e colpa di entrambi i conducenti nella misura del 70% di e nella misura del 30% di , con conseguente CP_5 CP_10 parziale riforma del capo 1 dell'impugnata sentenza.
Devono ora essere valutati i profili della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale di tutti i congiunti, marito, figli, madre e fratelli, oggetto del terzo motivo d'appello, che è solo parzialmente fondato, nei limiti di seguito esposti.
pagina 21 di 30 Il primo profilo è quello di errata attribuzione del punteggio del parametro D della tabella del Tribunale di Milano in relazione alla sopravvivenza di altri congiunti del danneggiato con riferimento alla madre e al fratello e alla sorella.
Il tribunale ha attribuito 9 punti ritenendo la presenza di tre superstiti per ciascun danneggiato, mentre con riferimento ai superstiti della famiglia di origine formata da madre e due fratelli sopravvissuti, i superstiti per ciascun danneggiato sono due.
In accoglimento di questa censura, pertanto, deve essere attribuito il maggior punteggio di 12 Per ciascuno dei danneggiati, ai quali deve essere riconosciuto il danno da perdita parentale nella seguente misura:
Madre punti 44x 3.911,00=172.084,00, riconosciuto nella misura del 70% pari ad euro 120.458,80
Sorella punti 41 x 1.698,20 = 69.626,20, riconosciuto nella misura del 70% pari ad euro 48.738,34
Fratello punti 36x1.698,20= 61.135,20, riconosciuto nella misura del 70% pari ad euro 42.794,64.
Sempre con riferimento ai congiunti madre e fratelli gli appellanti lamentano una non corretta attribuzione del punteggio per il parametro E, con 6 punti in favore della madre, 5 punti in favore della sorella e 0 punti in favore del fratello.
Ritiene questa Corte che la valutazione del tribunale debba essere confermata, in quanto specificamente motivata, in relazione alla madre, dalla circostanza che comunque la madre non convivesse con la LI
e che nessuna prova specifica di una particolare intensità del rapporto è stata fornita, dal momento che le uniche circostanze dedotte attengono al contributo economico che la LI asseritamente forniva alla madre, rimasto tuttavia indimostrato;
per la sorella, il giudice di prime cure ha motivato la sussistenza del rapporto effettivo dalla prova fornita tramite i tabulati telefonici di frequenti contatti telefonici fra le due sorelle, seppure non conviventi, ma che denotavano pertanto il mantenimento di rapporti personali, prova che non è stata fornita in relazione al fratello non convivente ed ormai adulto, per il quale non è stato né allegato né fornito alcun elemento di valutazione del permanere di un significativo rapporto affettivo.
Lamentano gli appellanti altresì una non corretta applicazione del parametro E per il marito ed i figli della de cuius, per i quali -e soprattutto per il marito-avrebbe dovuto riconoscerci la percentuale massima di 30 punti.
Il tribunale ha riconosciuto per il marito e la LI convivente il punteggio di 15 punti su 30, mentre per il figlio non convivente il punteggio di 14.
Anche con riferimento a tale capo della sentenza, questo Collegio condivide la motivazione addotta dal tribunale. Deve premettersi infatti che sia per il coniuge che per i figli non è stata fornita una specifica pagina 22 di 30 ed analitica prova sulla particolare intensità del vincolo affettivo, dal momento che gli unici capitoli di prova articolati in primo grado non sono correttamente stati ammessi perché generici e valutativi.
Pertanto l'attribuzione di un punteggio medio appare congruo in relazione ai parametri indicati dallo stesso giudice di prime cure, ossia per il marito il pluriennale vincolo di coniugio e la coabitazione, per la LI “il serio sconvolgimento nella vita di relazione della LI che aveva 32 anni al momento in cui ha perso la madre” e per il figlio, di 29 anni, la stretta relazione mantenuta anche in una situazione di non coabitazione, dal momento che il figlio, che viveva all'estero, tornava di frequente in Italia.
In considerazione della diversa percentuale del concorso di colpa accertata, le somme dovute a titolo di danno da perdita parentale sono così rideterminate: in favore di € 210.802,90 ( 70% di € 301.147,00) Parte_1 in favore di € 227.229,10 (70% di 324.613,00) Parte_3 in favore di € 186.163,60 (70% di 265.948,00) Parte_2
Deve inoltre rilevarsi che per il marito e la LI convivente è stato accertato a mezzo CTU medico legale disposta in primo grado un danno “biologico” non patrimoniale iure proprio temporaneo e permanente quantificato dal tribunale in complessivi euro 17.763,00 per e complessivi euro Parte_1
24.662,50 per la LI , riconoscimento che quindi evita qualsiasi duplicazione di profili Parte_3 risarcitori.
In considerazione della diversa percentuale del concorso di colpa accertata, le somme dovute a titolo di danno biologico temporaneo e permanente sono così rideterminate: in favore di € 12.434,10 ( 70% di € 17.763,00) Parte_1 in favore di € 17.263,75 (70% di 24.662,50). Parte_3
Il terzo motivo d'appello non è fondato.
Con esso si lamenta il mancato riconoscimento degli interessi compensativi sulle voci di danno non patrimoniale.
Il motivo è articolato in due sotto censure, con la prima si lamenta che il tribunale non ha riconosciuto di interessi compensativi pur se gli stessi devono essere liquidati anche d'ufficio e in grado d'appello, citando gli arresti della Suprema Corte numeri 14362/2019 e 24468/2020; con la seconda, più specifica in relazione alla motivazione addotta dal tribunale per non riconoscere gli interessi compensativi,
l'appellante afferma che in realtà in primo grado gli attori avevano fornito elementi da cui ricavare, in via presuntiva, che gli stessi avrebbero ricavato un beneficio economico dall'immediata disponibilità del denaro, in particolare con riferimento all'attore Parte_1
Rileva questo Collegio che nel caso di specie gli attori in primo grado hanno comunque formulato la domanda degli interessi compensativi- circostanza che avrebbe consentito comunque il superamento pagina 23 di 30 del diverso orientamento ormai maturato in tema di interessi compensativi con la Sentenza n. 4938 del
16/02/2023 che esclude il riconoscimento d'ufficio- ma tale censura non è stata specificamente incentrata sotto tale profilo, dal momento che la parte ha confutato l'articolato ragionamento del giudice, che non fa alcun riferimento al principio della domanda, affermando semplicemente che gli interessi compensativi sono dovuti d'ufficio in quanto componente del danno.
La censura quindi, sul punto, è inammissibile poiché non specifica.
Il tribunale, come accennato, ha sviluppato la propria motivazione sulla base delle argomentazioni contenute nella sentenza della Suprema Corte numero 22347/2007 che è stata così massimata “Nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo. Tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare
l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso. Il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato.”
Il giudice di prime cure ha pertanto statuito che “Su tali somme già rivalutate all'attualità sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo ma non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi.
Ed infatti non avendo parte attrice provato, neppure sulla scorta di presunzioni, che qualora avesse avuto l'immediata disponibilità delle relative somme queste avrebbero potuto essere impiegate redditiziamente in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. ex multis, Cass. n. 3268/2008) non sono dovuti gli interessi compensativi……in difetto di allegazione di siffatta circostanza, gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del predetto danno subito dall'attore non possono essere riconosciuti
” (pag 18 e 19 sentenza)
Rileva questa Corte che la motivazione del tribunale è stata contestata esclusivamente sotto il profilo che la parte avrebbe, in primo grado, offerto elementi presuntivi in relazione al maggior guadagno che avrebbe percepito se avesse avuto l'immediata disponibilità delle somme. Tuttavia negli atti introduttivi pagina 24 di 30 di primo grado, ed in particolare nella citazione, non vi è alcuna deduzione di “impiego maggiormente redditizio del denaro” con riferimento ai documenti 26 e 17 prodotti con la citazione di primo grado, sui quale la parte aveva svolto argomentazioni difensive di natura del tutto diversa.
Inoltre, osserva il Collegio, l'orientamento giurisprudenziale applicato dal tribunale ha trovato conferma nella recentissima Sentenza n. 6351 del 10/03/2025 “Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi”.
Deve quindi essere confermata la statuizione del tribunale, in assenza di elementi di prova, Anche in base a criteri presuntivi, “che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo”
Il quarto motivo d'appello è al contrario fondato.
Lamenta l'appellante che il Tribunale ha erroneamente considerato non provato il danno per l'esborso complessivo di € 4.679,26 per l'assistenza legale in sede penale richiesto da , motivando Parte_3 tale decisione con la mancata produzione della “contabile bancaria”. Il tribunale ha infatti solo riconosciuto il pagamento di euro 1.076,86 inerente alla prima fattura emessa del 18 Febbraio 2021.
Affermano gli appellanti che la produzione dell'ordine di bonifico e della relativa fattura quietanzata costituisce, ai sensi della normativa fiscale e deontologica vigente, prova sufficiente dell'avvenuto esborso.
Ritiene al contrario questa Corte, rispetto alle motivazioni del Tribunale, che gli odierni appellanti, ed in particolare abbiano adeguatamente allegato e provato di aver sostenuto tale spese Parte_3 stragiudiziali, producendo il documento 30, ossia le due fatture in acconto del del 18.2.2021 e del
27.4.2022 e la fattura a saldo del 31.5.2022 con cui l'avvocato Elisa Crippa ha chiesto il pagamento di pagina 25 di 30 complessivi € 4.679,26 per compensi, oltre IVA e cpa a titolo di assistenza legale nel processo penale.
Con riferimento al rilievo contenuto in sentenza che gli attori non avrebbero dato la dimostrazione documentale dell'esborso, ma solo quella della disposizione del bonifici, questa Corte osserva che con la Sentenza n. 4718 del 10/03/2016 la Suprema Corte ha affermato che “in tema di liquidazione del danno, la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il
"vinculum iuris", nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare”.
L'emissione di una fattura da parte dell'avvocato che ha curato un'attività professionale sulla base di un mandato conferito, conferma l'esistenza di una obbligazione da parte dei clienti di effettuare l'esborso; inoltre l'emissione di fattura, a giudizio della Corte, comprova che il pagamento è avvenuto.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza, la somma di € 4.679,26 deve essere in questa sede interamente riconosciuta a titolo di danno patrimoniale in favore di , e le spetta nella Parte_3 misura del 70%.
Conclusivamente vengono ora indicate le singole voci di danno rideterminate con questa pronuncia, in conseguenza della parziale riforma della sentenza nei termini sopraindicati ed accertata la percentuale di corresponsabilità di nella minor misura del 30% e quindi la debenza in favore degli Persona_6 attori odierni appellanti di tutte le somme nella misura del 70%:
Danno non patrimoniale in favore di sia iure proprio che iure successionis € 223,376,06 Parte_1
(210.802,90+12434,10+139,06)
Danno non patrimoniale in favore di sia iure proprio che iure successionis € Parte_3
244.631,91 (227.229,10+17263,75+139,06)
Danno non patrimoniale in favore di sia iure proprio che iure successionis € Parte_2
186,580,80 (186.163,60+139,06)
Danno non patrimoniale in favore di iure proprio €120.458,80 Controparte_3
Danno non patrimoniale in favore di iure proprio € 48.738,34 CP_2
Danno non patrimoniale in favore di iure proprio € 42.794,64 Controparte_1
Sono infatti confermate le voci di danno non oggetto di impugnazione nell'an debeatur, che spettano tuttavia nella percentuale del 70% e non del 50% e precisamente:
pagina 26 di 30 Danno non patrimoniale iure hereditatis biologico terminale riconosciuto in favore del coniuge e dei due figli di € 596,00, rideterminato quindi in euro 417,20 da dividere ciascuno pro quota e quindi €
139,06 ciascuno, già sommato nel calcolo sopra riportato;
Danno patrimoniale in favore di di euro 3.650,00 per spese funerarie che spetta nella Parte_2 misura di €2.555,00;
Danno patrimoniale in favore di di euro 6.520,99 per spese legali stragiudiziali, oltre Parte_3 ad euro 4.679,26 qui riconosciute per spese legali del processo penale, per un totale complessivo di euro 10.200,25 che spetta nella misura di € 7.140,17; il tribunale ha inoltre calcolato come danno le spese del consulente medico legale di parte sia nell'ambito della perizia cinematica in sede penale che quelle della perizia medico legale espletata in primo grado, che ammontano a complessivi euro 2641,00
(2.031,00 +610,00) che spetta nella misura di Euro 1.848,70
Complessivamente il danno patrimoniale riconosciuto in favore di ammonta ad € Parte_7
8.988,87.
Danno patrimoniale in favore di di € 610,00 per spese di CTP che spetta nella misura di € Parte_1
427,00
Sulle somme dovute a titolo di danno patrimoniale sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza di primo grado al saldo.
Deve pertanto essere rideterminata la percentuale ancora dovuta a seguito della percezione degli acconti, corrisposti anteriormente alla lite a tutti gli attori odierni appellanti.
Questo Collegio rileva che non è stato impugnato né l'ammontare degli acconti indicati in sentenza, né il criterio di imputazione esplicitato dal tribunale a pagina 17 e 18 (peraltro in forza degli insegnamenti della Suprema Corte), né precipuamente la circostanza che gli acconti siano stati imputati esclusivamente al danno non patrimoniale.
Conseguentemente si procede secondo il medesimo criterio in quanto su di esso si è formato il giudicato interno.
Il tribunale ha pertanto rivalutato alla data della sentenza gli acconti versati secondo questi calcoli, riportati a pagina 18:
“Si ottiene che, alla data della presente sentenza, il valore degli acconti rivalutati è di:
- €75.000 versati a in data 22.10.2021, che si elevano a € 85.725,00; Parte_1
- €60.000 versati a in data 22.10.2021, che si elevano a €68.580,00; Parte_3
- €51.000 versati a in data 22.10.2021, che si elevano ad € 58.293,00; Parte_2
- €63.000 versati a in data 6.4.2022, che si elevano ad € 68.985,00; Controparte_3
- €7.500 ciascuno versati a e ad in data 30.3.2022, che si elevano ad CP_2 Controparte_1
pagina 27 di 30 €8.197,50”.
Devono ora detrarsi dagli importi risarcitori riconosciuti a titolo di danno non patrimoniale a ciascuno dei danneggiati come sopra rideterminati per la diversa percentuale di corresponsabilità nel determinismo del sinistro, gli acconti rivalutati sopraindicati.
Residuano, pertanto, a titoli di risarcimento per il danno non patrimoniale, i seguenti importi:
a favore di € 137.651,06 (€ 223,376,06 -€ 85.725,00); Parte_1
a favore di € 176.051,91 (244.631,91 -€ 68.580,00); Parte_3
a favore di € 128.287,80 (€186,580,80 -€58.293,00) Parte_2
a favore di € 51.473,80 (€120.458,80-68.985,00); Controparte_3
a favore di € 40.540,84 (€ 48.738,34-€ 8.197,50) CP_2 ed a favore di € 34.597,14 (€ 42.794,64 -€ 8.197,50). Controparte_1
Su tali somme già rivalutate all'attualità sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Devono ora essere regolate le spese processuali, provvedendo in tal modo sull'ultimo motivo di appello.
La domanda formulata ex art 96 cpc non può essere accolta, non ravvisandone gli estremi della dedotta colposa dei convenuti appellati.
La Suprema Corte ha affermato che “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (Cass. Civ., sez. VI, n. 6259/2014).
L'esito della lite vede la parziale soccombenza reciproca fra le parti e giustifica la compensazione delle spese dei due gradi nella misura di 1/3. I residui 2/3 vanno posti a carico delle parti odierne appellate, in solido, per la soccombenza prevalente. e CP_5 Controparte_6 Controparte_4
, vengono quindi condannati, in soldo, ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del
[...] giudizio in favore della controparte, odierna appellante.
Le spese sono liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n. 55/2014, Così come modificato dal successivo DM 147 / 2022, con riferimento al valore della domanda accolta ( scaglione da € 500.000,01 ad € 1.000.000,00), in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado e senza l'aumento per l'assistenza di più parti attesa l'unicità delle difese.
P.Q.M.
pagina 28 di 30 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 [...]
, , , E Pt_2 Parte_3 Controparte_1 CP_2 Controparte_3 nei confronti di , CP_5 Controparte_12 contro avverso la sentenza del Tribunale di TO Arsizio n.1506/2024 così provvede:
1. in parziale riforma del capo 1 della impugnata sentenza, accerta e dichiara che sinistro per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa concorrenti di nella misura del 70% e di CP_5 Per_1
nella misura del restante 30%
[...]
2. per l'effetto, in parziale riforma del capo 2 della impugnata sentenza, condanna , CP_5
e , in solido, al pagamento in favore dei soggetti Controparte_6 Controparte_4 sotto indicati delle maggiori somme così rideterminate a titolo di danno non patrimoniale, imputati gli acconti come in parte motiva a favore di € 137.651,06 (€ 223,376,06 -€ 85.725,00); Parte_1
a favore di € 176.051,91 (244.631,91 -€ 68.580,00); Parte_3
a favore di € 128.287,80 (€186,580,80 -€58.293,00) Parte_2
a favore di € 51.473,80 (€120.458,80-68.985,00); Controparte_3
a favore di € 40.540,84 (€ 48.738,34-€ 8.197,50) CP_2 ed a favore di € 34.597,14 (€ 42.794,64 -€ 8.197,50). Controparte_1
Oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
3. per l'effetto, in parziale riforma del capo 3 della impugnata sentenza, condanna , CP_5
e , in solido , al pagamento in favore dei soggetti Controparte_6 Controparte_4 sotto indicati delle maggiori somme così rideterminate a titolo di danno patrimoniale in favore di € 8.988,87 Parte_7 in favore di di € 427,00 Parte_1 in favore di € 2.555,00; Parte_2
4. rigetta la domanda di condanna ex art 96 cpc;
5. in parziale riforma del capo 6 della impugnata sentenza, compensa le spese di giudizio fra le parti nella misura di 1/3 e condanna , e CP_5 Controparte_6 Controparte_4
, in solido alla refusione dei residui 2/3 in favore delle parti appellanti delle spese così
[...] liquidate già nella riconosciuta frazione:
-per il giudizio di primo grado in € 1.124,00 per spese, € 3.071,33 per fase di studio, € 2.026,00 per fase introduttiva, € 9.022,66 per fase istruttoria ed € 5.342,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge pagina 29 di 30 -per il giudizio di appello in € 518,00 per spese, € 870,00 per spese, € 3.804,00 per fase di studio, €
2.212,00 per fase introduttiva ed € 6.324,66 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge
6. conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 17.6.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Ferrero
pagina 30 di 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Ferrero Presidente rel.
Dott.ssa Cesira D'Anella Consigliere
Dott. Andrea Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 223/2025 promossa in grado d'appello
DA
( cittadino italiano, nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...];
( ), cittadino italiano, nato a [...] il 6 gennaio Parte_2 C.F._2
1991, residente in [...](Albania), R.R. Margarita Tutulani ND. 10 H.1;
( ), cittadina italiana, nata a [...] il 25 giugno Parte_3 C.F._3
1988, residente in [...];
( ) cittadino italiano, nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._4 residente in [...];
( nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]CP_2 C.F._5
Siliqi , Nd 19/1; P.IVA_1
( ) nata a [...] i Ri Scutari il 12 aprile 1936 e residente Controparte_3 C.F._6 in Calenzano, Piazza della Costituzione n. 12; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Foti, con studio in TO Arsizio, Corso XX Settembre n.
19, come da procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 30 CONTRO
(C.F. e P.IVA. ), con sede in via Alessandro Volta n. Controparte_4 P.IVA_2
16, NO SE (MI), in persona del legale rappresentate pro tempore, dott. Luigi Gallotti;
nata a [...], il [...], (C.F. ), residente in [...] C.F._7
Siracusa n. 31, TO Arsizio;
nato a [...] il [...], (C.F. ), residente in [...] C.F._8
Siracusa n. 31, TO Arsizio;
tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Rosanna Ricci, elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Milano, Piazza Fontana n. 6.
APPELLATI
avente ad oggetto: morte
PER LA RIFORMA della sentenza n. 1506/2024 emessa e pubblicata il 17.12.2024 R.G. n. 5296/2022 dal Tribunale di TO Arsizio.
Conclusioni:
Per , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 CP_2
:
[...] Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, in parziale riforma della sentenza n.
1506/2024 emessa dal Tribunale di TO Arsizio, in persona del Dott. Carlo Barile, il giorno 17 dicembre 2024 e notificata allo scrivente procuratore in data 18 dicembre 2024 nel merito:
1) riformare la sentenza di primo grado nel punto in cui ha riconosciuto la corresponsabilità al 50% dell'automobilista, OR , e della ciclista rimasta vittima, OR , CP_5 Persona_1 nella causazione del sinistro de quo, dichiarando che la responsabilità nel determinismo dell'incidente
è da attribuirsi in via esclusiva all'automobilista per i motivi in precedenza meglio esposti o, in subordine , in maniera preponderante alla OR , eventualmente previo espletamento CP_5 di consulenza tecnica (così come richiesta in primo grado), che stabilisca le rispettive percentuali di responsabilità. Per l'effetto riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato
, e al risarcimento dei danni non patrimoniali (punto 2 CP_5 Controparte_6 CP_4 del
P.Q.M.
dell'impugnata sentenza) e patrimoniali (punto 3 del
P.Q.M.
dell'impugnata sentenza) a
pagina 2 di 30 favore delle parti attrici odierne appellanti nella misura del 50% anziché nella misura del 100% o della misura inferiore, che verrà ritenuta di giustizia dall'Ecc.ma Corte d'Appello;
2) riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha attribuito alla OR Parte_4 madre della defunta, al Signor fratello della defunta, e alla OR Controparte_1 CP_2 sorella della defunta, 9 punti in relazione al parametro D della Tabella del Tribunale di Milano – edizione 2024 (sopravvivenza di altri congiunti del danneggiato), attribuendo, invece, 12 punti ciascuno per le motivazioni in precedenza meglio esposte e condannando gli appellati a rifondere
l'ulteriore somma, che verrà determinata all'esito del presente giudizio anche in virtù della richiesta modifica della sentenza di cui al superiore punto 1 ;
3) riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha attribuito, in relazione al parametro E della
Tabella del Tribunale di Milano – edizione 2024 per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale (qualità e intensità del rapporto parentale) 15 punti a , marito della defunta, 15 Parte_1 punti a , LI della defunta, 14 punti a , figlio della defunta, 6 punti a Parte_3 Parte_2
madre della defunta, 0 punti al Signor fratello della defunta, e 5 Parte_4 Controparte_1 punti alla OR sorella della defunta, attribuendo a tutti ai figli e al marito della CP_2 vittima un valore non inferiore a 28 punti, alla madre un valore non inferiore a 25 e punti e al fratello
e alla sorella un valore non inferiore a 25 punti (punteggio che tiene anche in considerazione il minor valore del punto per i soggetti non appartenenti al nucleo familiare ristretto) o quel valore minore o maggiore, che verrà ritenuto di giustizia, anche all'esito dell'espletamento dell'istruttoria richiesta in primo grado e non ammessa, condannando gli appellati a rifondere l'ulteriore somma, che verrà determinata all'esito del presente giudizio anche in virtù della richiesta modifica della sentenza di cui al superiore punto 1;
4) riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto gli interessi compensativi sulle voci di danno non patrimoniale liquidate a favore dei parenti della OR , Persona_1 condannando le parti appellate al relativo versamento al tasso determinato in via equitativa dall'Ecc.ma Corte d'Appello, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma residua dopo la detrazione degli acconti versati, rivalutata annualmente, per il periodo che va dai suddetti pagamenti (certificati dalle contabili prodotte nel fascicolo di primo grado) fino alla liquidazione definitiva, sulle somme che verranno determinate all'esito del presente giudizio anche in virtù della richiesta modifica della sentenza di cui al superiore punto 1;
5) riformare la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto la voce di danno patrimoniale relativa alle spese legali sostenute da per l'assistenza nel procedimento Parte_3
pagina 3 di 30 penale, condannando gli appellanti a rifondere l'ulteriore somma, che verrà determinata all'esito del presente giudizio anche in virtù della richiesta modifica della sentenza di cui al superiore punto 1;
6) riformare la sentenza nel capo, in cui ha statuito la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, condannando gli appellanti a rifondere agli appellanti le spese legali del doppio grado di giudizio;
7) riformare la sentenza nella parte in cui ha omesso di pronunciare sulla domanda di condanna ex articolo 96 del Codice di Procedura Civile formulata dagli attori nei confronti di Controparte_7
. Gli appellanti chiedono il riconoscimento, su tutte le somme liquidate a titolo di danno non
[...] patrimoniale, degli interessi compensativi e della rivalutazione dalla data del fatto illecito sino a quella di integrale saldo del dovuto previa deduzione degli acconti medio tempore corrisposti e, sulle somme liquidate a titolo di danno patrimoniale, degli interessi legali dalla data dell'esborso sino al saldo effettivo.
In via istruttoria:
- considerato il mancato espletamento dell'istruttoria testimoniale richiesta in primo grado, gli appellanti chiedono ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che la OR veniva ospitata a TO OD LI , Controparte_3 Persona_1 presso la propria abitazione prima in via NO UI n. 15 e, successivamente, in viale Sicilia n.
34/b, per 4 o 5 mesi nel periodo invernale?
2) Vero che, durante la permanenza della OR la propria abitazione, la Parte_5
OR provvedeva integralmente al mantenimento della madre, fornendole il vitto e Persona_1 acquistando medicine, indumenti e tutto quanto le era necessario?
3) Vero che la OR , prima di ogni rientro della OR in Albania, Persona_1 CP_3 consegnava alla madre Euro 200,00/300,00 a titolo di aiuto economico?
4) Vero che la OR affidava al figlio durante i frequenti rientri in Italia Persona_1 Pt_2 ulteriori somme di denaro (Euro 100,00/200,00 ogni volta) da consegnare alla OR
[...] una volta tornato in Albania? CP_3
Si indicano quali testi:
- residente in [...], TO Arsizio;
Testimone_1
- , residente Via NO UI 15, TO Arsizio;
Testimone_2
- , residente in [...], Magnago. Tes_3
5) Vero che , dopo essersi trasferito per lavoro in Albania (nel 2017), faceva rientro Parte_2 presso la casa dei genitori in Italia ogni due o tre settimane?
pagina 4 di 30 6) Vero che i rientri in Italia di erano motivati dall'esigenza di trascorrere del tempo con i Pt_2 genitori e la sorella, ai quali era molto legato?
7) Vero che, nel mese di agosto 2020, aveva firmato un contratto di consulenza con la Parte_2 società EL SA sh.p.k e, che al rientro in Albania dopo il decesso della madre nel sinistro del 4 settembre 2020, rinunciava all'incarico in quanto era provato dalla tragedia appena occorsa?
Si indicano quali testi:
- residente in [...], TO Arsizio;
- , residente Testimone_1 Testimone_2
Via NO UI 15, TO Arsizio;
- , residente in [...], Magnago;
Tes_3
- residente in [...], Nizzolina di Marnate;
Controparte_8
- , residente a [...], Albania;
Tes_4
- , c/o EL SA sh.p.k con sede legale in Elbasan Klos Banje, Albania (solo sul Tes_5 capito 7);
- , c/o EL SA sh.p.k con sede legale in Elbasan Klos Banje, Albania (solo sul Tes_6 capito 7);
In relazione a questi ultimi tre testi, trattandosi di soggetti stranieri residente all'estero, si chiede sin
d'ora procedersi a rogatoria internazionale ai sensi dell'articolo 204 del Codice di Procedura Civile.
8) Vero che ha sempre convissuto con i genitori in TO Arsizio, prima in via Parte_3
NO UI n. 15 e, successivamente, in viale Sicilia n. 34/2?
9) Vero che, al momento del sinistro del 4.9.2020, conviveva con i genitori? Parte_3
10) Vero che, al momento del sinistro del 4.9.2020, lavorava nello Studio Associato Parte_3
AT BU, importante studio di Dottori Commercialisti in Milano?
11) Vero che, a seguito del sinistro del 4.9.2020, si assentava dal lavoro per tutto il Parte_3 mese di settembre 2020?
12) Vero che, dopo essere rientrata al lavoro nel mese di ottobre 2020 presso lo Studio Associato
AT BU, soffriva una crisi personale e aveva un calo dal punto di vista delle Parte_3 prestazioni lavorative?
13) Vero che, dopo essere rientrata al lavoro nel mese di ottobre 2020 presso lo Studio Associato
AT BU, era deconcentrata e ometteva di rispettare le scadenze degli Parte_3 incarichi, che le venivano assegnati?
14) Vero che, dopo essere rientrata al lavoro nel mese di ottobre 2020 presso lo Studio Associato
AT BU, le colleghe di dovevano controllare il suo lavoro? Parte_3
pagina 5 di 30 15) Vero che in data 15 febbraio 2021, rassegnava le dimissioni dallo Studio Associato Parte_3
AT BU sia per essere più vicina al padre (residente in [...]) sia perché la pressione lavorativa era eccessiva in considerazione del proprio stato di salute?
Si indicano quali testi:
- , residente in [...]2, TO Arsizio;
Tes_7
- , residente in [...]2, TO Arsizio;
Tes_8
- residente in [...], Seregno;
Controparte_9
- residente in [...], TO Arsizio;
- , residente Testimone_1 Testimone_2
Via NO UI n. 15, TO Arsizio;
- , residente in [...], Magnago. Tes_3
16) Vero che aveva un rapporto molto stretto con la sorella , con la Controparte_1 Persona_1 quale parlava quotidianamente al telefono attraverso l'utenza della di lui moglie Persona_2
[...]
17) Vero che sorella minore di , aveva un rapporto molto stretto con la CP_2 Persona_1 sorella , con la quale si sentiva quotidianamente al telefono (si vedano le chiamate Persona_1 effettute nei confronti del contatto salvato come “ ”)? Per_3
18) Vero che per la sorella maggiore era un punto di riferimento? CP_2 Persona_1
19) Vero che e il trascorrevano sempre con le rispettive famiglie, il CP_2 Controparte_1
Ferragosto a Scutari presso la casa di ? Persona_1
20) Vero che, diverse volte (da ultimo nel dicembre 2016), acquistava i biglietti aerei Persona_1 per la sorella e per la nipote e le ospitava presso la sua abitazione in TO Arsizio CP_2 Persona_4 per tutto il periodo delle festività natalizie? Part
21) Vero che la OR era l'unica fonte di sostentamento per il marito , il quale Persona_1 era invalido a causa di una patologia, che lo stata rendendo progressivamente non vedente? Si indicano quali testi:
- residente in [...], piazza della Costituzione;
Persona_2
- , residente in [...], Magnago. Tes_3
- disporsi consulenza tecnica d'ufficio cinematica, che risponda al seguente quesito: “Dica il consulente tecnico d'ufficio, acquisiti dal Perito , nominato dalla Procura della Persona_5
Repubblica nell'ambito del procedimento penale n. 4448/2020 RGNR, i rilievi e le fotografie dei veicoli scattate nel contraddittorio delle parti, ispezionati, ove ancora possibile, i veicoli – effettuando sugli stessi tutti gli opportuni accertamenti, compreso il luogo del sinistro stradale, quale sia stata la dinamica del fatto, con particolare riferimento alla direzione dei veicoli pagina 6 di 30 coinvolti, alla loro velocità e precisi, inoltre, se nel comportamento dei soggetti coinvolti siano riscontrabili, nell'ottica di una eventuale colpa specifica, delle violazioni alla normativa del
Codice della Strada. Ove siano ritenute sussistenti violazioni del Codice della Strada in capo ad entrambi i soggetti coinvolti, dica il consulente se e,la più grave violazione posta in essere da uno dei soggetti coinvolti nel sinistro risulti assorbente rispetto alla minima violazione commessa dall'altro soggetto coinvolto. Sotto il profilo di una eventuale colpa generica, violazioni in concreto dei generali dei doveri di diligenze prudenza e perizia, avendo cura di approfondire gli aspetti della prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento lesivo verificatosi. Riferisca ogni altro fatto utile ai fini di giustizia”.
In ogni caso: condannare le controparti alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Per , Controparte_4 CP_5 Controparte_6
“1. In via principale:
- accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, di tutte le doglianze e le richieste formulate nell'atto di appello, e, per l'effetto, rigettarle integralmente;
- confermare integralmente la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di TO Arsizio, in persona del Giudice, dott. Carlo Barile, n. 1506/2024;
2. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenesse di dover accogliere le domande avversarie, si chiede quantomeno contenersi le stesse nei limiti del giusto e del provato, tenendo anche conto della evidente concorsualità della vittima e delle ingenti somme già corrisposte sino ad oggi dalla compagnia assicurativa;
e, in ogni caso entro la minore e più congrua misura che
l'Ecc.ma Corte Vorrà individuare, anche in via equitativa;
3. In via istruttoria:
- rigettare tutte le richieste istruttorie avanzate poiché inammissibili, nonché superflue e irrilevanti ai fini del decidere;
nonché
- rigettare la richiesta di c.t.u. formulata nell'atto di appello, da ritenersi oggetto di rinuncia nel giudizio di primo grado, con riserva, nella denegata ipotesi di ammissione, di nominare un consulente di parte.
Con vittoria di spese, e competenze di lite.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 7 di 30 La controversia traeva origine da un sinistro stradale avvenuto in TO Arsizio il 4 settembre 2020, nel quale la sig.ra , in sella alla propria bicicletta, veniva investita da un'autovettura condotta Persona_1 dalla sig.ra di proprietà della stessa e del sig. A seguito CP_5 Controparte_6 dell'impatto, la sig.ra riportava gravissime lesioni e decedeva il 7 settembre 2020. Persona_1
La Polizia Locale di TO Arsizio, intervenuta nell'immediatezza del sinistro, redigeva apposita relazione ed elevava a carico della conducente dell'autovettura verbale di accertamento di violazione delle norme del Codice Stradale, contestando l'infrazione dell'art. 141, commi III e VIII, del C.d.S.
Veniva, quindi, instaurato un procedimento penale a carico della sig.ra , imputata per il reato di CP_5 omicidio stradale, ai sensi dell'art. 589-bis c.p., il quale si concludeva con una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. Nel corso delle indagini preliminari di detto procedimento penale, al fine di chiarire le modalità esatte dell'incidente, era stata disposta una perizia tecnica cinematica la quale aveva concluso che le cause del sinistro erano da attribuire alla condotta di guida imprudente di entrambi i conducenti coinvolti.
Nel frattempo, la società assicuratrice – che forniva la copertura RCA per il Controparte_4 condotto dalla sig.ra al momento del sinistro – corrispondeva un totale di € 264.000,00 ai CP_5 sig.ri: (€75.000,00), (€60.000,00), (€51.000,00), Parte_1 Parte_3 Parte_2 [...]
(€63.000,00), (€7.500,00), (€7.500,00). CP_3 CP_2 Controparte_1
I familiari della vittima – il marito , i figli e , la madre Parte_1 Parte_2 Parte_3
, il fratello e la sorella – convenivano in giudizio dinanzi Controparte_3 Controparte_1 CP_2 al Tribunale di TO Arsizio la sig.ra , il sig. e la compagnia assicuratrice CP_5 CP_6 [...]
chiedendo, previo accertamento della responsabilità esclusiva di Controparte_4 CP_5 nella causazione del sinistro, la condanna della stessa, in solido con Controparte_6 comproprietario del mezzo, e con al risarcimento dei danni patrimoniali e Controparte_4 non patrimoniali subiti.
Si costituivano i convenuti eccependo, in via preliminare, l'accertamento della carenza di legittimazione attiva di in ordine alle richieste avanzate iure hereditatis essendosi la Parte_6 stessa costituita in proprio e non nella qualità di madre della defunta;
nel merito, richiedevano di accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale di nella causazione del sinistro del 4 CP_10 settembre 2020 nonché il rigetto delle domande attoree e l'accertamento della sufficienza delle somme già corrisposte agli eredi della de cuius. In via subordinata, veniva chiesta la riduzione del risarcimento dovuto a parte attrice.
Con provvedimento assunto all'udienza del 10 ottobre 2023, il Giudice di primo grado disponeva Part esclusivamente la CTU medico-legale sulle persone di e . Parte_3
pagina 8 di 30 Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione e superflue le istanze istruttorie articolate da parte attrice, rinviava all'udienza del 17 dicembre 2024 per precisazione delle conclusioni e discussione orale.
Il Tribunale di TO Arsizio pronunciava sentenza n. 1506/2024 pubblicata il 17.12.2024 con il seguente dispositivi:
“Il Tribunale di TO Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 CP_2 nei confronti di , e ogni Controparte_3 CP_5 Controparte_6 Controparte_4 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accogliendo per quanto di ragione la domanda proposta da parte attrice dichiara che il sinistro per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa di nella misura del 50%, con il concorso ex art. CP_5
1227 c.c. di nella misura del restante 50%; Persona_1
2) condanna , e in solido al pagamento CP_5 Controparte_6 Controparte_4 delle seguenti somme a titolo di danno non patrimoniale: €74.028,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo a favore di €106.355,75 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo a favore di Parte_1
; €74.979,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo a favore di;
Parte_3 Parte_2
€11.190,50 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo a favore di €24.068,30 oltre Controparte_3 interessi legali dalla sentenza al saldo a favore di ed €19.822,80 oltre interessi legali dalla CP_2 sentenza al saldo a favore di Controparte_1
3) condanna , e in solido al pagamento CP_5 Controparte_6 Controparte_4 delle seguenti somme a titolo di danno patrimoniale: €2181,15 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo in favore di;
€5119,42 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo in favore di Parte_2
ed euro 305,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo in favore di Parte_3 Parte_1
4) rigetta le altre domande formulate da parte attrice;
CP_1
5) dichiara cessata la materia del contendere tra e in relazione alla domanda Controparte_4 di regresso formulata;
6) compensa integralmente tra tutte le parti in causa le spese di lite;
7) pone le spese di Ctu definitivamente in capo a e CP_5 Controparte_6 [...]
”. Controparte_4
Il Tribunale riteneva che la domanda presentata dagli attori fosse fondata soltanto in parte.
Con riferimento all' an debeatur il giudice di prime cure, esaminando la sentenza penale di patteggiamento emessa a carico di , pur specificando come essa non possedesse efficacia CP_5 di giudicato nel contesto del processo civile, la considerava comunque un elemento rilevante di prova. pagina 9 di 30 La dinamica del sinistro veniva considerata accertata sulla scorta della documentazione acquisita durante il procedimento penale, che includeva la relazione redatta dalla Polizia Locale e la consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero e da cui emergeva che: , al volante della sua Fiat CP_5
Panda, procedeva a una velocità di circa 64 km/h in un tratto stradale dove il limite era fissato a 50 km/h; le condizioni di visibilità erano compromesse dal sole radente e la conducente si trovava in prossimità di un incrocio e di un attraversamento pedonale;
, in sella alla propria Persona_6 bicicletta, dopo aver percorso il marciapiede, si era immessa sull'attraversamento pedonale con l'intento di attraversare via Deledda;
non si era avveduta della presenza della ciclista e CP_5 aveva quindi proseguito la sua marcia;
di fronte all'autovettura che non accennava a rallentare, la aveva tentato una manovra evasiva, deviando istintivamente verso sinistra, ma l'impatto si era Per_1 rivelato, purtroppo, inevitabile.
Il consulente tecnico del Pubblico Ministero aveva concluso per una responsabilità concorrente: da un lato, aveva violato l'articolo 141 C.d.S. a causa di una velocità non commisurata alle CP_5 circostanze;
dall'altro, , attraversando le strisce pedonali in sella alla bicicletta, non Persona_6 assumeva giuridicamente la qualifica di pedone e, pertanto, non godeva del diritto di precedenza, contravvenendo così agli articoli 154 e 145 del Codice della Strada.
Allineandosi a tale valutazione, Il Tribunale stabiliva quindi un concorso di colpa nella misura del 50% tra e la vittima, . CP_5 Persona_1
Ciò portava il Tribunale a quantificare i danni operando una riduzione del 50% su ogni voce di danno in virtù dell'accertato concorso di colpa della vittima.
In particolare, il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale veniva liquidato per ciascun congiunto facendo ricorso alle Tabelle di Milano 2024, dimezzandone gli importi.
Per e , i quali avevano subito un danno biologico di natura psichica a seguito Parte_1 Parte_3 della morte della loro congiunta, il Tribunale liquidava un importo basato sulle percentuali di invalidità permanente e temporanea accertate dalla CTU applicando, anche in questo caso, le Tabelle di Milano e riducendo il risultato del 50%.
Riguardo al danno iure hereditatis, ovvero il danno terminale, il Tribunale distingueva due componenti: il danno morale terminale, inteso come la sofferenza cosciente della vittima prima del decesso (c.d. “lucida agonia”), non veniva riconosciuto in quanto era rimasta in stato di Persona_1 coma dal momento dell'incidente fino alla sua morte mancando, quindi, la prova di una consapevolezza del proprio stato di malattia;
il danno biologico terminale, al contrario, rappresentato dal pregiudizio alla salute patito dalla vittima nell'intervallo di tempo tra la lesione ed il sopraggiungere della morte, Part veniva riconosciuto e liquidato in favore degli eredi ( , e ). L'importo veniva Pt_3 Parte_2
pagina 10 di 30 calcolato moltiplicando un valore giornaliero di inabilità temporanea totale per i tre giorni di sopravvivenza della vittima;
risultato che, successivamente, veniva dimezzato.
A tali importi, già rivalutati alla data della sentenza, venivano detratti degli acconti che erano stati già versati dalla compagnia assicurativa, anch'essi opportunamente rivalutati e, sulle somme residue, venivano riconosciuti gli interessi legali a decorrere dalla data della sentenza fino all'effettivo saldo.
Non venivano invece concessi gli interessi compensativi, in assenza di una specifica allegazione e prova da parte degli attori di aver subito un danno da ritardato pagamento superiore a quanto già coperto dalla rivalutazione monetaria.
Si specificava, inoltre, che le somme erogate dall a titolo di rendita ai superstiti non potevano CP_11 essere scomputate dal risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto tali somme erano destinate a ristorare un pregiudizio di natura patrimoniale.
Infine, per quanto atteneva al danno patrimoniale, venivano riconosciute e liquidate, sempre con la riduzione del 50%, le spese funerarie sostenute da , nonché le spese legali per Parte_2
l'assistenza stragiudiziale, per le consulenze tecniche di parte (sia cinematica che medico-legale) e per le spese del processo penale (limitatamente a quanto risultante dalle contabili di pagamento) affrontate da e Pt_3 Parte_1
Venivano, invece, respinte le ulteriori richieste di risarcimento per danno patrimoniale da lucro cessante, ossia per la perdita di future utilità economiche, avanzate da e Parte_1 Controparte_3
. Ciò veniva motivato dalla mancata prova di una stabile contribuzione economica da Parte_2 parte della defunta in loro favore, o di un nesso causale diretto e provato tra il decesso e la specifica perdita patrimoniale allegata.
Il Tribunale provvedeva a compensare integralmente le spese di lite tra gli attori e i convenuti in ragione della reciproca soccombenza, dalla notevole riduzione delle pretese attoree rispetto a quanto effettivamente liquidato e dall'accertamento del concorso di colpa della vittima. Le spese relative alla
CTU venivano, invece, poste definitivamente a carico dei convenuti.
Avverso tale pronuncia propongono appello, con citazione notificata il 16.1.2025 , Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 Controparte_1 CP_2 CP_3
, chiedendone la riforma in forza di 5 motivi di appello, articolati in sottomotivi.
[...]
Quale primo motivo di appello, viene lamentata un'erronea ricostruzione della dinamica del sinistro con conseguente ingiusta attribuzione alla vittima di un concorso di colpa al 50%. Gli appellanti richiedono che venga dichiarata la responsabilità esclusiva o, in subordine, preponderante, della pagina 11 di 30 conducente della sig.ra , suggerendo l'eventuale necessità di una nuova consulenza tecnica CP_5 cinematica.
A sostegno di questa doglianza, viene evidenziata, in primis, l'erronea equiparazione da parte del
Tribunale di TO Arsizio tra il verbale della Polizia Locale e la perizia esperita durante il giudizio penale. Il giudice avrebbe infatti ignorato alcuni aspetti decisivi emersi dal verbale (dinamica reale dell'incidente, velocità inadeguata della conducente, assenza di responsabilità della ciclista, assenza di tracce di frenata in prossimità del punto d'urto) basando la propria decisione esclusivamente e acriticamente su una parte della consulenza esperita nell'ambito del procedimento penale.
Il Tribunale, poi, non avrebbe considerato la contraddizione interna alla perizia del PM, la quale, pur attribuendo colpe anche alla ciclista, concludeva che il sinistro sarebbe stato evitato se l'automobilista avesse rispettato i limiti di velocità in quanto la sig.ra avrebbe completato in sicurezza la propria Per_1 manovra prima del sopraggiungere dell'auto.
Inoltre, viene lamentata un'omessa motivazione circa la determinazione di una corresponsabilità paritetica (50%), percentuale non esplicitata nella consulenza disposta in sede penale. In ragione di ciò, gli appellanti sottolineano la mancata ammissione della consulenza tecnica cinematica richiesta in primo grado, che avrebbe potuto chiarire le rispettive percentuali di colpa.
Viene dedotta l'erronea applicazione della teoria condizionalistica in quanto l'automobilista aveva tenuto una condotta che doveva considerarsi condicio sine qua non dell'incidente. Anche un'eventuale infrazione commessa dalla ciclista, secondo la prospettazione attorea, non assumerebbe rilevanza eziologica di fronte alle più gravi violazioni addebitabili alla conducente del veicolo.
Infine, si ritiene che il giudice di prime cure abbia erroneamente interpretato gli esiti del procedimento penale, non riconoscendo che il G.I.P. aveva implicitamente orientato la propria valutazione verso una responsabilità esclusiva dell'automobilista, non ratificando una prima richiesta di patteggiamento fondata sul concorso di colpa della vittima.
Come secondo motivo di appello viene lamentata una errata applicazione delle Tabelle di Milano per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale. In particolare, con riferimento all'inesatta attribuzione del punteggio relativo alla sopravvivenza di altri congiunti (Parametro D), si contesta l'attribuzione di 9 punti, anziché 12, alla madre e ai fratelli della defunta, derivante da un'erronea valutazione del numero effettivo di familiari superstiti
Con riferimento, invece, alla qualità e l'intensità della relazione affettiva (Parametro E) gli appellanti lamentano un'erronea sottostima della profondità dei legami affettivi nonché la scorretta applicazione della presunzione di danno in capo ad i congiunti stretti: il Tribunale avrebbe infatti ignorato che l'onere di provare l'assenza di tale legame spettava alla controparte. Si critica, inoltre, la mancata pagina 12 di 30 ammissione di prove testimoniali, decisa dal Tribunale senza adeguata motivazione. Pertanto, i punteggi specifici assegnati per il “Parametro E” a ciascun congiunto devono essere ritenuti inadeguati a rappresentare il reale pregiudizio subito.
Quale terzo motivo di appello, viene sottolineato il mancato riconoscimento degli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale che riconosce la debenza degli interessi compensativi e della rivalutazione monetaria anche d'ufficio nei debiti di valore scaturenti da fatto illecito. Inoltre, anche aderendo alla più restrittiva ricostruzione seguita dal Tribunale, gli appellanti affermano di aver fornito elementi sufficienti a far presumere un beneficio economico dall'immediata disponibilità del denaro.
Prosegue parte appellante, nell'argomentare circa il quarto motivo di appello, come il Tribunale abbia erroneamente considerato non provato l'intero importo richiesto per l'assistenza legale fornita a in sede penale, motivando tale decisione con la mancata produzione della “contabile Parte_3 bancaria”. A tal proposito, gli appellanti ribattono che la produzione dell'ordine di bonifico e della relativa fattura quietanzata costituisce, ai sensi della normativa fiscale e deontologica vigente, prova sufficiente dell'avvenuto esborso.
Quale ultimo motivo di appello, parte appellante lamenta una ingiusta compensazione delle spese del giudizio di primo grado giudicandola illogica e punitiva, tenuto conto dell'accoglimento, seppur parziale, delle domande attoree e, soprattutto, del comportamento ostruzionistico tenuto dalla compagnia assicuratrice che aveva costretto gli attori ad instaurare il giudizio dinnanzi al Tribunale di
TO Arsizio. Proprio in relazione alla condotta della compagnia assicurativa, viene lamentato il mancato riconoscimento della responsabilità processuale aggravata prevista dall'art. 96 c.p.c.
Si costituiscono e ribadendo, quanto alla Controparte_4 CP_5 Controparte_6 dinamica del sinistro, la correttezza della ricostruzione operata in primo grado, la quale accertava una corresponsabilità paritetica (50%) tra la conducente dell'autovettura e la ciclista. Ciò si fonda, principalmente, sulla base della perizia cinematica disposta in sede penale dal dott. la quale ha Per_5 inequivocabilmente ravvisato una “imprudente condotta di guida di entrambi i conducenti”. In particolare, la sig.ra avrebbe: attraversato la carreggiata sulle strisce pedonali rimanendo in sella Per_1 al velocipede, manovra non consentita dal C.d.S. in quelle circostanze, assumendo, quindi, la qualifica di “conducente di veicolo” e non di “pedone”, perdendo così il diritto di precedenza assoluta;
intrapreso l'attraversamento in modo repentino e senza la dovuta prudenza, violando gli obblighi di cui agli artt.
154 e 145 C.d.S.
Con riferimento al primo motivo di appello, gli appellati sostengono la correttezza della sentenza emessa dal Tribunale di TO Arsizio. Il Giudice di prime cure avrebbe correttamente valutato le pagina 13 di 30 prove, in particolare la perizia cinematica del Dott. , ritenuta più completa e tecnicamente Per_5 fondata rispetto al mero verbale della Polizia Locale (che fa piena fede solo per i fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale e per le dichiarazioni rese, non per le valutazioni sulla dinamica): essa afferma chiaramente una responsabilità in capo ad entrambi i conducenti e di ciò il giudice ha indubbiamente tenuto conto nel motivare la propria sentenza.
Quanto alla decisione di suddividere, erroneamente, la responsabilità al 50% tra le parti, gli appellati sottolineano come, in realtà, il Tribunale di TO Arsizio abbia ampiamente motivato il proprio convincimento esaminando una serie di elementi idonei a fondare una responsabilità concorsuale in misura paritetica.
Riguardo alla mancata ammissione della perizia tecnica cinematica, viene sottolineato come essa non potesse essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onus probandi.
Inconferente è, altresì, ogni richiamo ad un'errata applicazione della teoria condizionalistica avendo il dott. concluso che il sinistro è stato cagionato da entrambi i conducenti e, pertanto, anche la Per_5 condotta della sig.ra è stata una condizione necessaria per il verificarsi dell'incidente. Dunque, le Per_1 ricostruzioni alternative della dinamica fornite dagli appellanti devono considerarsi illogiche e smentite dalla perizia del dott. Per_5
Quanto alla considerazione secondo cui il G.I.P. avrebbe implicitamente negato l'esclusiva responsabilità della conducente dell'automobile, gli appellati evidenziano come negli atti del procedimento penale non si rinvenga alcun elemento che attesti un convincimento siffatto.
Con riguardo al secondo motivo di appello, gli appellati sostengono che il giudice di primo grado abbia attribuito correttamente i punteggi dei parametri D ed E delle Tabelle Milanesi basandosi su quanto emerso dagli atti di causa e dall'istruttoria svolta. Costoro, altresì, contestano l'affermazione degli appellati secondo cui “l'intensità del rapporto affettivo potesse essere provata in giudizio – in quanto evidentemente carente al momento della domanda – con una prova testimoniale, poiché – come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado - tutti i capitoli di prova articolati ex adverso sono fondati su circostanze per lo più valutative e spesso di testimonianza indiretta o de relato”.
Viene, altresì, considerato corretto il rigetto dei mezzi istruttori richiesti in primo grado “in quanto ritenuti dal Giudice generici oltre che non utili ai fini del decidere”, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Con riferimento, invece, al terzo motivo di appello – relativo al mancato riconoscimento degli interessi compensativi sulle voci di danno non patrimoniale – gli appellati sostengono come il Giudice di primo grado abbia correttamente rigettato tale richiesta perché gli appellanti non hanno provato, nemmeno in pagina 14 di 30 via presuntiva, che l'immediata disponibilità delle somme avrebbe generato un guadagno superiore a quello già coperto dalla rivalutazione monetaria. Pertanto, la rivalutazione monetaria delle somme già corrisposte estragiudizialmente da (per un delta di € 35.418,00) deve Controparte_4 ritenersi sufficiente a coprire il danno da ritardato pagamento.
Quanto al quarto motivo di appello, concernente il mancato integrale riconoscimento della voce di danno patrimoniale relativa alle spese legali sostenute dalla sig.ra per l'assistenza nel Parte_3 procedimento penale, gli appellati sottolineano la correttezza della decisione del Tribunale in quanto gli appellanti non avrebbero fornito adeguata prova dell'effettivo esborso: la produzione di un semplice
“ordine di bonifico” non, infatti, è sufficiente a dimostrare il pagamento, mancando la contabile bancaria definitiva che attesti l'avvenuta transazione.
In riferimento al quinto ed ultimo motivo di appello, gli appellati sostengono che il Tribunale abbia ampiamente motivato la propria decisione relativamente alla compensazione delle spese legali. Ed infatti, tale soluzione veniva motivata in relazione alla soccombenza reciproca, alla “notevolissima riduzione nell'accoglimento della domanda di parte attrice” nonché alla luce “dell'accertamento della corresponsabilità nella causazione del sinistro da parte della vittima che emergeva anche ante causam in quanto la relazione del perito in sede penale era chiara sul punto”.
Quanto all'omessa condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti di gli appellati Controparte_4 sostengono che la compagnia assicuratrice aveva avviato immediatamente l'istruttoria post-sinistro liquidando, in conseguenza di ciò, un importo basato sulla percentuale di responsabilità attribuita alla vittima. Era, anzi, il comportamento “ostruzionistico” degli attori – i quali proponevano richieste
“assurde e spropositate” ed insistevano sulla responsabilità esclusiva della sig.ra – ad CP_5 impedire un accordo transattivo.
Inoltre, gli appellanti sottolineano come un presupposto fondamentale per muovere un giudizio di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. sia la soccombenza totale e concreta della parte e non già un accoglimento parziale delle sue ragioni, come avvenuto nel caso di specie. Tale responsabilità, inoltre,
è generalmente esclusa se le spese di lite sono state compensate per “giusti motivi”, poiché tale pronuncia sottende una implicita valutazione negativa sulla sussistenza dei requisiti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
Quanto, infine, alle richieste istruttorie proposte dagli appellanti, esse vengono contestate in quanto: le prove testimoniali devono ritenersi generiche, valutative, spesso basate su testimonianze indirette o “de relato”; la richiesta di ammissione di una CTU cinematica è inammissibile in quanto il quesito a cui dovrebbe rispondere è inammissibile, valutativo ed esplorativo. Inoltre, gli appellanti non hanno pagina 15 di 30 insistito per l'ammissione di tale CTU in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e, pertanto, la loro richiesta deve intendersi definitivamente rinunciata.
All'udienza del 13 maggio 2025, il Consigliere Istruttore invitava le parti a precisare le proprie conclusioni e fissava ex art. 350 bis c.p.c. l'udienza del 17 giugno 202 per la discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato, nei limiti di seguito esposti.
Con il primo motivo, gli appellanti censurano la ricostruzione del sinistro come operata dal tribunale, in quanto contraddittoria rispetto alle risultanze degli atti, costituiti sia dal verbale della polizia stradale che dalla perizia cinematica in sede penale assunta ad elemento di valutazione dal giudice, affermando che nel caso in esame la responsabilità del sinistro sia da attribuire invia esclusiva alla conducente dell'autovettura e non sia pertanto condivisibile una attribuzione della responsabilità al 50% a carico di ciascuno dei due conducenti, o in subordine chiedono che alla ciclista vada attribuita una percentuale
“minima” di corresponsabilità.
Il motivo è fondato.
La dinamica del sinistro è così stata ricostruita nel verbale degli operanti intervenuti sul luogo del sinistro ( doc 2 appellanti): “Dagli elementi oggettivi rilevati nell'area interessata al sinistro, dalle dichiarazioni rese da una delle parti coinvolte e dai danni visibili subiti dai veicoli, l'evento infortunistico può essere così verosimilmente ricostruito: Il veicolo A (ndr. l'autovettura) percorreva la via Deledda con provenienza da piazza della Rotonda e direzione viale Sicilia e, il veicolo B (ndr. la bicicletta) proveniente dal lato sinistro di via Deledda, presumibilmente (stante la mancanza di dichiarazioni della conducente e di testi) si immetteva nella stessa via all'altezza di via Monte Pertica, con direzione da sinistra verso destra, rispetto alla direzione di marcia dell'autovettura. Il veicolo A impattava contro la ruota posteriore del veicolo B, sul suo lato anteriore sinistro. L'urto interessava anche il parabrezza dello stesso veicolo A, che sbalzava la conducente del velocipede a terra. Da quanto sopra esposto e da un più approfondito esame della dinamica presso gli uffici del comando, in data 08/09/2020, è emerso che la conducente del veicolo 'A' non si era attenuta a quanto disposto dall'art. 141 / 3 – 8 commi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) - quale conducente del veicolo sopra indicato proveniente da piazza della Rotonda con direzione viale Sicilia, ometteva di regolare adeguatamente la velocità in una situazione di insufficiente visibilità a causa del sole radente innanzi a se' e in prossimità di intersezione e attraversamento pedonale -, alla parte è stata notificata d'ufficio la relativa infrazione”.
pagina 16 di 30 Nel verbale sono inoltre riprodotte le dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza dei fatti dal conducente dell'autovettura, che qui si riportano:
Il tribunale ha condiviso la ricostruzione della perizia cinematica espletata in sede penale ( doc 5 appellanti), che, sulla base del dato oggettivo della posizione dei veicoli al momento dell'urto, riportata nelle fotografie nn 27 e 28 di pag 19 che qui per chiarezza si riportano:
pagina 17 di 30 Ha concluso per la provenienza della ciclista con le seguenti considerazioni, che appare opportuno integralmente riportare, attese proprio le censure del primo motivo di appello:
pagina 18 di 30 pagina 19 di 30 Rileva la Corte che non vi è una contraddittorietà fra la ricostruzione operata dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro e la ricostruzione cinematica effettuata in sede penale, dal momento che anche nel verbale di incidente stradale, proprio in assenza di testimoni oculari , ma sulla base degli elementi oggettivi, quali i danni visibili subiti dai veicoli, la provenienza della bicicletta viene individuata all'altezza di via Monte Pertica, con una manovra di immissione da sinistra verso destra rispetto alla direzione di marcia dell'autovettura.
Nella planimetria della perizia cinematica penale sopra riportata si rilevano proprio le probabili uniche traiettorie possibili- vista la posizione di urto dei veicoli raffigurata nelle fotografie sopra riportate-che indicano proprio la provenienza della bicicletta dalla via Monte Pertica, nel lato opposto al senso di marcia dell'autovettura, e quindi con un attraversamento obliquo della carreggiata.
Poiché nella immediatezza dell'immissione della via Monte Pertica c'è l'attraversamento pedonale, il perito che ha redatto la CTU cinematica penale ha ipotizzato che la ciclista, volendo immettersi nella via Deledda nella medesima direzione di marcia dell'autovettura, abbia attraversato la carreggiata sulle strisce pedonali e non abbia percorso la traiettoria indicata nella planimetria fra la via Monte Pertica e la via Deledda.
Ma questa, rileva la Corte è una deduzione, seppur logica, priva tuttavia di un concreto riscontro probatorio.
Infatti gli agenti di polizia locale non hanno elevato alcuna contravvenzione alla ciclista per aver attraversato a bordo del proprio velocipede le strisce pedonali, proprio perché -evidentemente-non vi era un riscontro oggettivo di tale condotta.
Esclusa quindi la contraddittorietà fra la dinamica così come ricostruita nel verbale e nella perizia cinematica penale, esclusa altresì la prova che la ciclista abbia attraversato la strada sulle strisce pedonali, non può tuttavia escludersi la sicura condotta colposa della ciclista, che, proprio per la posizione dei veicoli al momento dell'impatto, si è chiaramente immessa sulla via Deledda proveniente dalla via Monte Pertica, strada gravata dal segnale di stop -come accertato nella perizia penale-, o comunque dalla direzione della via Monte Pertica con un pericoloso ed imprudente attraversamento obliquo della carreggiata, senza concedere la dovuta precedenza ai veicoli che provenivano sulla via
Deledda nella carreggiata in cui la ciclista intendeva immettersi.
Si ripropone quindi anche in questa sede la fotografia numero 1 della perizia cinematica, con l'indicazione del presunto d'urto.
pagina 20 di 30 Quindi la condotta del ciclista è comunque connotata da grave imprudenza, che concorre con quella dell'automobilista, che percorreva a velocità non commisurata allo stato dei luoghi ( 64 Km/h), ossia strada urbana con limite di 50 Km/h, con immissioni di strade laterali e soprattutto prossimità di attraversamento pedonale, e di tempo o condizioni atmosferiche, ossia sole radente per il suo senso di marcia che indubbiamente determinava insufficiente visibilità, come si nota proprio dalle fotografie scattate nell'immediatezza dei fatti, ove è ben visibile la luce radente del sole.
L'automobilista, proprio per il contenuto delle sue dichiarazioni ( “ad un tratto urtavo una ciclista”), ha tenuto una condotta di guida assolutamente negligente e priva di attenzione, dal momento che non si è assolutamente avveduta per tempo dell'approssimarsi della ciclista, sia pure da una direzione anomala e con manovra di immissione colposa (“Sono sicura che la ciclista non stesse transitando nella mia stessa direzione di marcia. Suppongo stesse procedendo nella direzione opposta o comunque volesse attraversare la strada”), e non ha pertanto posto in essere alcuna manovra di emergenza, essendo escluso qualsiasi azione di frenata dal momento che non vi erano tracce di frenata sulla sede stradale.
Ritiene tuttavia la Corte che le condotte dei conducenti, entrambe gravi, abbiano avuto una efficacia concausale del sinistro non paritetica, ritenendo prevalente la colpa dell'automobilista, connotata da maggiore gravità e negligenza rispetto a quella della ciclista, con un concorso che si valuta nella percentuale 70 – 30.
In accoglimento del primo motivo di appello, pertanto, e diversamente valutando la fattispecie rispetto al tribunale, deve essere accertato che il sinistro si è verificato per fatto e colpa di entrambi i conducenti nella misura del 70% di e nella misura del 30% di , con conseguente CP_5 CP_10 parziale riforma del capo 1 dell'impugnata sentenza.
Devono ora essere valutati i profili della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale di tutti i congiunti, marito, figli, madre e fratelli, oggetto del terzo motivo d'appello, che è solo parzialmente fondato, nei limiti di seguito esposti.
pagina 21 di 30 Il primo profilo è quello di errata attribuzione del punteggio del parametro D della tabella del Tribunale di Milano in relazione alla sopravvivenza di altri congiunti del danneggiato con riferimento alla madre e al fratello e alla sorella.
Il tribunale ha attribuito 9 punti ritenendo la presenza di tre superstiti per ciascun danneggiato, mentre con riferimento ai superstiti della famiglia di origine formata da madre e due fratelli sopravvissuti, i superstiti per ciascun danneggiato sono due.
In accoglimento di questa censura, pertanto, deve essere attribuito il maggior punteggio di 12 Per ciascuno dei danneggiati, ai quali deve essere riconosciuto il danno da perdita parentale nella seguente misura:
Madre punti 44x 3.911,00=172.084,00, riconosciuto nella misura del 70% pari ad euro 120.458,80
Sorella punti 41 x 1.698,20 = 69.626,20, riconosciuto nella misura del 70% pari ad euro 48.738,34
Fratello punti 36x1.698,20= 61.135,20, riconosciuto nella misura del 70% pari ad euro 42.794,64.
Sempre con riferimento ai congiunti madre e fratelli gli appellanti lamentano una non corretta attribuzione del punteggio per il parametro E, con 6 punti in favore della madre, 5 punti in favore della sorella e 0 punti in favore del fratello.
Ritiene questa Corte che la valutazione del tribunale debba essere confermata, in quanto specificamente motivata, in relazione alla madre, dalla circostanza che comunque la madre non convivesse con la LI
e che nessuna prova specifica di una particolare intensità del rapporto è stata fornita, dal momento che le uniche circostanze dedotte attengono al contributo economico che la LI asseritamente forniva alla madre, rimasto tuttavia indimostrato;
per la sorella, il giudice di prime cure ha motivato la sussistenza del rapporto effettivo dalla prova fornita tramite i tabulati telefonici di frequenti contatti telefonici fra le due sorelle, seppure non conviventi, ma che denotavano pertanto il mantenimento di rapporti personali, prova che non è stata fornita in relazione al fratello non convivente ed ormai adulto, per il quale non è stato né allegato né fornito alcun elemento di valutazione del permanere di un significativo rapporto affettivo.
Lamentano gli appellanti altresì una non corretta applicazione del parametro E per il marito ed i figli della de cuius, per i quali -e soprattutto per il marito-avrebbe dovuto riconoscerci la percentuale massima di 30 punti.
Il tribunale ha riconosciuto per il marito e la LI convivente il punteggio di 15 punti su 30, mentre per il figlio non convivente il punteggio di 14.
Anche con riferimento a tale capo della sentenza, questo Collegio condivide la motivazione addotta dal tribunale. Deve premettersi infatti che sia per il coniuge che per i figli non è stata fornita una specifica pagina 22 di 30 ed analitica prova sulla particolare intensità del vincolo affettivo, dal momento che gli unici capitoli di prova articolati in primo grado non sono correttamente stati ammessi perché generici e valutativi.
Pertanto l'attribuzione di un punteggio medio appare congruo in relazione ai parametri indicati dallo stesso giudice di prime cure, ossia per il marito il pluriennale vincolo di coniugio e la coabitazione, per la LI “il serio sconvolgimento nella vita di relazione della LI che aveva 32 anni al momento in cui ha perso la madre” e per il figlio, di 29 anni, la stretta relazione mantenuta anche in una situazione di non coabitazione, dal momento che il figlio, che viveva all'estero, tornava di frequente in Italia.
In considerazione della diversa percentuale del concorso di colpa accertata, le somme dovute a titolo di danno da perdita parentale sono così rideterminate: in favore di € 210.802,90 ( 70% di € 301.147,00) Parte_1 in favore di € 227.229,10 (70% di 324.613,00) Parte_3 in favore di € 186.163,60 (70% di 265.948,00) Parte_2
Deve inoltre rilevarsi che per il marito e la LI convivente è stato accertato a mezzo CTU medico legale disposta in primo grado un danno “biologico” non patrimoniale iure proprio temporaneo e permanente quantificato dal tribunale in complessivi euro 17.763,00 per e complessivi euro Parte_1
24.662,50 per la LI , riconoscimento che quindi evita qualsiasi duplicazione di profili Parte_3 risarcitori.
In considerazione della diversa percentuale del concorso di colpa accertata, le somme dovute a titolo di danno biologico temporaneo e permanente sono così rideterminate: in favore di € 12.434,10 ( 70% di € 17.763,00) Parte_1 in favore di € 17.263,75 (70% di 24.662,50). Parte_3
Il terzo motivo d'appello non è fondato.
Con esso si lamenta il mancato riconoscimento degli interessi compensativi sulle voci di danno non patrimoniale.
Il motivo è articolato in due sotto censure, con la prima si lamenta che il tribunale non ha riconosciuto di interessi compensativi pur se gli stessi devono essere liquidati anche d'ufficio e in grado d'appello, citando gli arresti della Suprema Corte numeri 14362/2019 e 24468/2020; con la seconda, più specifica in relazione alla motivazione addotta dal tribunale per non riconoscere gli interessi compensativi,
l'appellante afferma che in realtà in primo grado gli attori avevano fornito elementi da cui ricavare, in via presuntiva, che gli stessi avrebbero ricavato un beneficio economico dall'immediata disponibilità del denaro, in particolare con riferimento all'attore Parte_1
Rileva questo Collegio che nel caso di specie gli attori in primo grado hanno comunque formulato la domanda degli interessi compensativi- circostanza che avrebbe consentito comunque il superamento pagina 23 di 30 del diverso orientamento ormai maturato in tema di interessi compensativi con la Sentenza n. 4938 del
16/02/2023 che esclude il riconoscimento d'ufficio- ma tale censura non è stata specificamente incentrata sotto tale profilo, dal momento che la parte ha confutato l'articolato ragionamento del giudice, che non fa alcun riferimento al principio della domanda, affermando semplicemente che gli interessi compensativi sono dovuti d'ufficio in quanto componente del danno.
La censura quindi, sul punto, è inammissibile poiché non specifica.
Il tribunale, come accennato, ha sviluppato la propria motivazione sulla base delle argomentazioni contenute nella sentenza della Suprema Corte numero 22347/2007 che è stata così massimata “Nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo. Tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare
l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso. Il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato.”
Il giudice di prime cure ha pertanto statuito che “Su tali somme già rivalutate all'attualità sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo ma non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi.
Ed infatti non avendo parte attrice provato, neppure sulla scorta di presunzioni, che qualora avesse avuto l'immediata disponibilità delle relative somme queste avrebbero potuto essere impiegate redditiziamente in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. ex multis, Cass. n. 3268/2008) non sono dovuti gli interessi compensativi……in difetto di allegazione di siffatta circostanza, gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del predetto danno subito dall'attore non possono essere riconosciuti
” (pag 18 e 19 sentenza)
Rileva questa Corte che la motivazione del tribunale è stata contestata esclusivamente sotto il profilo che la parte avrebbe, in primo grado, offerto elementi presuntivi in relazione al maggior guadagno che avrebbe percepito se avesse avuto l'immediata disponibilità delle somme. Tuttavia negli atti introduttivi pagina 24 di 30 di primo grado, ed in particolare nella citazione, non vi è alcuna deduzione di “impiego maggiormente redditizio del denaro” con riferimento ai documenti 26 e 17 prodotti con la citazione di primo grado, sui quale la parte aveva svolto argomentazioni difensive di natura del tutto diversa.
Inoltre, osserva il Collegio, l'orientamento giurisprudenziale applicato dal tribunale ha trovato conferma nella recentissima Sentenza n. 6351 del 10/03/2025 “Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi”.
Deve quindi essere confermata la statuizione del tribunale, in assenza di elementi di prova, Anche in base a criteri presuntivi, “che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo”
Il quarto motivo d'appello è al contrario fondato.
Lamenta l'appellante che il Tribunale ha erroneamente considerato non provato il danno per l'esborso complessivo di € 4.679,26 per l'assistenza legale in sede penale richiesto da , motivando Parte_3 tale decisione con la mancata produzione della “contabile bancaria”. Il tribunale ha infatti solo riconosciuto il pagamento di euro 1.076,86 inerente alla prima fattura emessa del 18 Febbraio 2021.
Affermano gli appellanti che la produzione dell'ordine di bonifico e della relativa fattura quietanzata costituisce, ai sensi della normativa fiscale e deontologica vigente, prova sufficiente dell'avvenuto esborso.
Ritiene al contrario questa Corte, rispetto alle motivazioni del Tribunale, che gli odierni appellanti, ed in particolare abbiano adeguatamente allegato e provato di aver sostenuto tale spese Parte_3 stragiudiziali, producendo il documento 30, ossia le due fatture in acconto del del 18.2.2021 e del
27.4.2022 e la fattura a saldo del 31.5.2022 con cui l'avvocato Elisa Crippa ha chiesto il pagamento di pagina 25 di 30 complessivi € 4.679,26 per compensi, oltre IVA e cpa a titolo di assistenza legale nel processo penale.
Con riferimento al rilievo contenuto in sentenza che gli attori non avrebbero dato la dimostrazione documentale dell'esborso, ma solo quella della disposizione del bonifici, questa Corte osserva che con la Sentenza n. 4718 del 10/03/2016 la Suprema Corte ha affermato che “in tema di liquidazione del danno, la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il
"vinculum iuris", nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare”.
L'emissione di una fattura da parte dell'avvocato che ha curato un'attività professionale sulla base di un mandato conferito, conferma l'esistenza di una obbligazione da parte dei clienti di effettuare l'esborso; inoltre l'emissione di fattura, a giudizio della Corte, comprova che il pagamento è avvenuto.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza, la somma di € 4.679,26 deve essere in questa sede interamente riconosciuta a titolo di danno patrimoniale in favore di , e le spetta nella Parte_3 misura del 70%.
Conclusivamente vengono ora indicate le singole voci di danno rideterminate con questa pronuncia, in conseguenza della parziale riforma della sentenza nei termini sopraindicati ed accertata la percentuale di corresponsabilità di nella minor misura del 30% e quindi la debenza in favore degli Persona_6 attori odierni appellanti di tutte le somme nella misura del 70%:
Danno non patrimoniale in favore di sia iure proprio che iure successionis € 223,376,06 Parte_1
(210.802,90+12434,10+139,06)
Danno non patrimoniale in favore di sia iure proprio che iure successionis € Parte_3
244.631,91 (227.229,10+17263,75+139,06)
Danno non patrimoniale in favore di sia iure proprio che iure successionis € Parte_2
186,580,80 (186.163,60+139,06)
Danno non patrimoniale in favore di iure proprio €120.458,80 Controparte_3
Danno non patrimoniale in favore di iure proprio € 48.738,34 CP_2
Danno non patrimoniale in favore di iure proprio € 42.794,64 Controparte_1
Sono infatti confermate le voci di danno non oggetto di impugnazione nell'an debeatur, che spettano tuttavia nella percentuale del 70% e non del 50% e precisamente:
pagina 26 di 30 Danno non patrimoniale iure hereditatis biologico terminale riconosciuto in favore del coniuge e dei due figli di € 596,00, rideterminato quindi in euro 417,20 da dividere ciascuno pro quota e quindi €
139,06 ciascuno, già sommato nel calcolo sopra riportato;
Danno patrimoniale in favore di di euro 3.650,00 per spese funerarie che spetta nella Parte_2 misura di €2.555,00;
Danno patrimoniale in favore di di euro 6.520,99 per spese legali stragiudiziali, oltre Parte_3 ad euro 4.679,26 qui riconosciute per spese legali del processo penale, per un totale complessivo di euro 10.200,25 che spetta nella misura di € 7.140,17; il tribunale ha inoltre calcolato come danno le spese del consulente medico legale di parte sia nell'ambito della perizia cinematica in sede penale che quelle della perizia medico legale espletata in primo grado, che ammontano a complessivi euro 2641,00
(2.031,00 +610,00) che spetta nella misura di Euro 1.848,70
Complessivamente il danno patrimoniale riconosciuto in favore di ammonta ad € Parte_7
8.988,87.
Danno patrimoniale in favore di di € 610,00 per spese di CTP che spetta nella misura di € Parte_1
427,00
Sulle somme dovute a titolo di danno patrimoniale sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza di primo grado al saldo.
Deve pertanto essere rideterminata la percentuale ancora dovuta a seguito della percezione degli acconti, corrisposti anteriormente alla lite a tutti gli attori odierni appellanti.
Questo Collegio rileva che non è stato impugnato né l'ammontare degli acconti indicati in sentenza, né il criterio di imputazione esplicitato dal tribunale a pagina 17 e 18 (peraltro in forza degli insegnamenti della Suprema Corte), né precipuamente la circostanza che gli acconti siano stati imputati esclusivamente al danno non patrimoniale.
Conseguentemente si procede secondo il medesimo criterio in quanto su di esso si è formato il giudicato interno.
Il tribunale ha pertanto rivalutato alla data della sentenza gli acconti versati secondo questi calcoli, riportati a pagina 18:
“Si ottiene che, alla data della presente sentenza, il valore degli acconti rivalutati è di:
- €75.000 versati a in data 22.10.2021, che si elevano a € 85.725,00; Parte_1
- €60.000 versati a in data 22.10.2021, che si elevano a €68.580,00; Parte_3
- €51.000 versati a in data 22.10.2021, che si elevano ad € 58.293,00; Parte_2
- €63.000 versati a in data 6.4.2022, che si elevano ad € 68.985,00; Controparte_3
- €7.500 ciascuno versati a e ad in data 30.3.2022, che si elevano ad CP_2 Controparte_1
pagina 27 di 30 €8.197,50”.
Devono ora detrarsi dagli importi risarcitori riconosciuti a titolo di danno non patrimoniale a ciascuno dei danneggiati come sopra rideterminati per la diversa percentuale di corresponsabilità nel determinismo del sinistro, gli acconti rivalutati sopraindicati.
Residuano, pertanto, a titoli di risarcimento per il danno non patrimoniale, i seguenti importi:
a favore di € 137.651,06 (€ 223,376,06 -€ 85.725,00); Parte_1
a favore di € 176.051,91 (244.631,91 -€ 68.580,00); Parte_3
a favore di € 128.287,80 (€186,580,80 -€58.293,00) Parte_2
a favore di € 51.473,80 (€120.458,80-68.985,00); Controparte_3
a favore di € 40.540,84 (€ 48.738,34-€ 8.197,50) CP_2 ed a favore di € 34.597,14 (€ 42.794,64 -€ 8.197,50). Controparte_1
Su tali somme già rivalutate all'attualità sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Devono ora essere regolate le spese processuali, provvedendo in tal modo sull'ultimo motivo di appello.
La domanda formulata ex art 96 cpc non può essere accolta, non ravvisandone gli estremi della dedotta colposa dei convenuti appellati.
La Suprema Corte ha affermato che “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (Cass. Civ., sez. VI, n. 6259/2014).
L'esito della lite vede la parziale soccombenza reciproca fra le parti e giustifica la compensazione delle spese dei due gradi nella misura di 1/3. I residui 2/3 vanno posti a carico delle parti odierne appellate, in solido, per la soccombenza prevalente. e CP_5 Controparte_6 Controparte_4
, vengono quindi condannati, in soldo, ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del
[...] giudizio in favore della controparte, odierna appellante.
Le spese sono liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n. 55/2014, Così come modificato dal successivo DM 147 / 2022, con riferimento al valore della domanda accolta ( scaglione da € 500.000,01 ad € 1.000.000,00), in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado e senza l'aumento per l'assistenza di più parti attesa l'unicità delle difese.
P.Q.M.
pagina 28 di 30 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 [...]
, , , E Pt_2 Parte_3 Controparte_1 CP_2 Controparte_3 nei confronti di , CP_5 Controparte_12 contro avverso la sentenza del Tribunale di TO Arsizio n.1506/2024 così provvede:
1. in parziale riforma del capo 1 della impugnata sentenza, accerta e dichiara che sinistro per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa concorrenti di nella misura del 70% e di CP_5 Per_1
nella misura del restante 30%
[...]
2. per l'effetto, in parziale riforma del capo 2 della impugnata sentenza, condanna , CP_5
e , in solido, al pagamento in favore dei soggetti Controparte_6 Controparte_4 sotto indicati delle maggiori somme così rideterminate a titolo di danno non patrimoniale, imputati gli acconti come in parte motiva a favore di € 137.651,06 (€ 223,376,06 -€ 85.725,00); Parte_1
a favore di € 176.051,91 (244.631,91 -€ 68.580,00); Parte_3
a favore di € 128.287,80 (€186,580,80 -€58.293,00) Parte_2
a favore di € 51.473,80 (€120.458,80-68.985,00); Controparte_3
a favore di € 40.540,84 (€ 48.738,34-€ 8.197,50) CP_2 ed a favore di € 34.597,14 (€ 42.794,64 -€ 8.197,50). Controparte_1
Oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
3. per l'effetto, in parziale riforma del capo 3 della impugnata sentenza, condanna , CP_5
e , in solido , al pagamento in favore dei soggetti Controparte_6 Controparte_4 sotto indicati delle maggiori somme così rideterminate a titolo di danno patrimoniale in favore di € 8.988,87 Parte_7 in favore di di € 427,00 Parte_1 in favore di € 2.555,00; Parte_2
4. rigetta la domanda di condanna ex art 96 cpc;
5. in parziale riforma del capo 6 della impugnata sentenza, compensa le spese di giudizio fra le parti nella misura di 1/3 e condanna , e CP_5 Controparte_6 Controparte_4
, in solido alla refusione dei residui 2/3 in favore delle parti appellanti delle spese così
[...] liquidate già nella riconosciuta frazione:
-per il giudizio di primo grado in € 1.124,00 per spese, € 3.071,33 per fase di studio, € 2.026,00 per fase introduttiva, € 9.022,66 per fase istruttoria ed € 5.342,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge pagina 29 di 30 -per il giudizio di appello in € 518,00 per spese, € 870,00 per spese, € 3.804,00 per fase di studio, €
2.212,00 per fase introduttiva ed € 6.324,66 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge
6. conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 17.6.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Ferrero
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