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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. R.G. n. 2079/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.02.2025 da
1) Parte_1
Nata a EN (MI) il 27.08.1978
Cittadina Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maurizia De Mattei presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a ON (MI) il 16.07.1974
Cittadino Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Maurizia De Mattei presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Bernate Ticino (MI) il 7 ottobre 2006 iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Bernate
Ticino al n. 4, P.I separati consensualmente con sentenza n. 229/2024 R.G.N. 1458/24 passata in giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c. il 29/02/2 con il seguente figlio: nato a [...] il [...]3 di cittadinanza Parte_3
Italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Pt_3 prevalente presso la madre.
Il Sig. potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica Pt_2 sera, oltre due giorni infrasettimanali, indicativamente il martedì ed il mercoledì, con pernottamento;
il padre si occuperà di accompagnare a scuola, salvo impegni improrogabili;
egli a tale Pt_3 proposito avrà il supporto dei nonni paterni e dello zio paterno;
Quando non frequenterà la scuola i genitori saranno impegnati nelle ore lavorative, avrà il Pt_3 pieno supporto e le cure dei nonni paterni e dello zio paterno, nonché della nonna materna;
Per quanto riguarda le vacanze scolastiche estive potrà trascorrere, a sua discrezione, due Pt_3 settimane a giugno, nel Campus estivo di Inglese, già frequentato;
nel mese di agosto Pt_3 trascorrerà le vacanze con il padre nelle prime due settimane e con la madre nelle restanti due settimane;
i coniugi in caso di impedimento si dovranno comunicare i diversi accordi entro il 31 maggio di ogni anno;
per quanto concerne le vacanze Natalizie, trascorrerà sette giorno con un genitore ( dal 24.12 Pt_3 al 30.12) e sette giorni ( dal 31.12 al 6.01) con l'altro, ad anni alterni e, nel periodo Pasquale metà dei giorni con la madre e metà con il padre, fermo restando che trascorrerà il giorno di Pasqua con il genitore con cui non avrà trascorso il giorno di Natale;
trascorrerà i vari ponti con il genitore con cui non avrà trascorso il relativo fine settimana;
Pt_3
Il libretto postale intestato a verrà gestito dal padre sino alla maggiore età del figlio;
Pt_3 sono fatti salvi i diversi accordi che i genitori vorranno di volta in volta assumere.
2) La casa coniugale sita a Bernate Ticino di proprietà del Sig. viene a lui assegnata con tutto Pt_2 quanto l'arreda e correda.
3) La sig.ra continuerà a pagare il 50% delle spese inerenti le utenze e delle spese Parte_1 ordinarie sino a quando la stessa rimarrà nella casa coniugale.
4) La polizza n. 8082500 intestata al sig. di € 10.959,35 rimarrà nella esclusiva Parte_2 disponibilità dello stesso che potrà usufruirne a suo piacimento, nulla dovendo riconoscere alla sig.ra nel merito si precisa che detta polizza, avendo AN di RA sopra Ticino Pt_1 chiuso, la stessa è stata caricata su IN AN di EN ( rapporti finanziari titoli e fondi n. 3000100/06793420) intestato al solo sig. mentre l'accreditamento di tutte le entrate Pt_2
e uscite vengono versate su c/c 15996 intestato solo allo stesso.
5) Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 550,00, Pt_2 Pt_1 somma che verrà versata entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo a quello in cui la moglie lascerà la casa coniugale e sarà rivalutata in base agli indici ISTAT, costo vita. Il predetto importo è stato calcolato tenuto conto del reddito percepito dal Sig. Tale importo Pt_2 potrà essere rivisto al ribasso nel caso tale reddito dovesse subire oscillazioni negative ( come ad es. chiusura della ditta, chiusura della stessa etc). 6) Per quanto riguarda le spese straordinarie extra assegno relative al figlio le stesse saranno a carico dei genitori per la quota del 50% ciascuno secondo “ Linee guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte di Appello di Milano 14.11.2017,che i coniugi dichiarano di conoscere.
7) La sig.ra , a differenza di quanto disposto nel ricorso per separazione consensuale e Parte_1 successiva sentenza si trasferirà nella casa da lei acquistata in ON, Via C. Zenoni n.5, quando saranno terminati i lavori di ristrutturazione e comunque entro e non oltre il 31 maggio c.a.
A tale proposito la stessa continuerà a pagare la metà quota di tutte le utenze della casa coniugale sita in Bernate Ticino Via Vivaldi n.19 di proprietà del sig. nonché le spese ordinarie come Pt_2 disposto nel ricorso per separazione consensuale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bernate Ticino (MI) il 7 ottobre 2006 iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Bernate Ticino al n. 4, P.I
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di lite;
6)Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bernate Ticino perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 19.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.02.2025 da
1) Parte_1
Nata a EN (MI) il 27.08.1978
Cittadina Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maurizia De Mattei presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a ON (MI) il 16.07.1974
Cittadino Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Maurizia De Mattei presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Bernate Ticino (MI) il 7 ottobre 2006 iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Bernate
Ticino al n. 4, P.I separati consensualmente con sentenza n. 229/2024 R.G.N. 1458/24 passata in giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c. il 29/02/2 con il seguente figlio: nato a [...] il [...]3 di cittadinanza Parte_3
Italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Pt_3 prevalente presso la madre.
Il Sig. potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica Pt_2 sera, oltre due giorni infrasettimanali, indicativamente il martedì ed il mercoledì, con pernottamento;
il padre si occuperà di accompagnare a scuola, salvo impegni improrogabili;
egli a tale Pt_3 proposito avrà il supporto dei nonni paterni e dello zio paterno;
Quando non frequenterà la scuola i genitori saranno impegnati nelle ore lavorative, avrà il Pt_3 pieno supporto e le cure dei nonni paterni e dello zio paterno, nonché della nonna materna;
Per quanto riguarda le vacanze scolastiche estive potrà trascorrere, a sua discrezione, due Pt_3 settimane a giugno, nel Campus estivo di Inglese, già frequentato;
nel mese di agosto Pt_3 trascorrerà le vacanze con il padre nelle prime due settimane e con la madre nelle restanti due settimane;
i coniugi in caso di impedimento si dovranno comunicare i diversi accordi entro il 31 maggio di ogni anno;
per quanto concerne le vacanze Natalizie, trascorrerà sette giorno con un genitore ( dal 24.12 Pt_3 al 30.12) e sette giorni ( dal 31.12 al 6.01) con l'altro, ad anni alterni e, nel periodo Pasquale metà dei giorni con la madre e metà con il padre, fermo restando che trascorrerà il giorno di Pasqua con il genitore con cui non avrà trascorso il giorno di Natale;
trascorrerà i vari ponti con il genitore con cui non avrà trascorso il relativo fine settimana;
Pt_3
Il libretto postale intestato a verrà gestito dal padre sino alla maggiore età del figlio;
Pt_3 sono fatti salvi i diversi accordi che i genitori vorranno di volta in volta assumere.
2) La casa coniugale sita a Bernate Ticino di proprietà del Sig. viene a lui assegnata con tutto Pt_2 quanto l'arreda e correda.
3) La sig.ra continuerà a pagare il 50% delle spese inerenti le utenze e delle spese Parte_1 ordinarie sino a quando la stessa rimarrà nella casa coniugale.
4) La polizza n. 8082500 intestata al sig. di € 10.959,35 rimarrà nella esclusiva Parte_2 disponibilità dello stesso che potrà usufruirne a suo piacimento, nulla dovendo riconoscere alla sig.ra nel merito si precisa che detta polizza, avendo AN di RA sopra Ticino Pt_1 chiuso, la stessa è stata caricata su IN AN di EN ( rapporti finanziari titoli e fondi n. 3000100/06793420) intestato al solo sig. mentre l'accreditamento di tutte le entrate Pt_2
e uscite vengono versate su c/c 15996 intestato solo allo stesso.
5) Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 550,00, Pt_2 Pt_1 somma che verrà versata entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo a quello in cui la moglie lascerà la casa coniugale e sarà rivalutata in base agli indici ISTAT, costo vita. Il predetto importo è stato calcolato tenuto conto del reddito percepito dal Sig. Tale importo Pt_2 potrà essere rivisto al ribasso nel caso tale reddito dovesse subire oscillazioni negative ( come ad es. chiusura della ditta, chiusura della stessa etc). 6) Per quanto riguarda le spese straordinarie extra assegno relative al figlio le stesse saranno a carico dei genitori per la quota del 50% ciascuno secondo “ Linee guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte di Appello di Milano 14.11.2017,che i coniugi dichiarano di conoscere.
7) La sig.ra , a differenza di quanto disposto nel ricorso per separazione consensuale e Parte_1 successiva sentenza si trasferirà nella casa da lei acquistata in ON, Via C. Zenoni n.5, quando saranno terminati i lavori di ristrutturazione e comunque entro e non oltre il 31 maggio c.a.
A tale proposito la stessa continuerà a pagare la metà quota di tutte le utenze della casa coniugale sita in Bernate Ticino Via Vivaldi n.19 di proprietà del sig. nonché le spese ordinarie come Pt_2 disposto nel ricorso per separazione consensuale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bernate Ticino (MI) il 7 ottobre 2006 iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Bernate Ticino al n. 4, P.I
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di lite;
6)Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bernate Ticino perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 19.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG