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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/04/2025, n. 5005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5005 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. 61778/2022 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 61778/2022 R.G.A.C.C., promossa con citazione e vertente tra
e -in proprio e quali genitori titolari della Parte_1 CP_1
responsabilità sui minori e tutti residenti in [...]Persona_1 Persona_2
ed ivi elettivamente domiciliati alla via Lima 4, presso lo studio dell'avv. Marco
MEDURI, che li rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-ATTORE-
e pagina 1 di 18 e residenti in [...]ed ivi elettivamente Controparte_2 Controparte_3
domiciliati alla via Fonteiana 49, presso lo studio dell'avv. Federico LOTTINI, che li rappresenta e difende in forza di procura in atti
-CONVENUTO-
e
“ -legale r.nte- con sede a Formia (LT) ed in Roma Controparte_4
elettivamente domiciliata alla via Monfalcone 3, presso lo studio dell'avv. Roberto
SAVARESE, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
-CONVENUTO-
e residente in Roma ed ivi elettivamente domiciliato alla via Controparte_5
Giovanni Dominici 6, presso lo studio dell'avv. Loredana PIATTONI, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
-CONVENUTO ER TO (da Piazza e Pocceschi)-
e
“ con sede a Milano ed in Roma Controparte_6
elettivamente domiciliata alla via Vespasiano 17/A, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
INCANNO', che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
-CONVENUTO ER TO (da “ - Controparte_7
OGGETTO: risarcimento del danno.
pagina 2 di 18 CONCLUSIONI DELLE PARTI: vedi note scritte in sostituzione di udienza;
vedi nella sezione “cenni sul processo”.
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
PARTE ATTOREA Controparte_8
Gli istanti sono proprietari di immobile in Roma, indicato in atti, reso oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel 2015.
Narrano gli attori che in data 23/7/2021 l'immobile ha subito un massivo allagamento per acqua proveniente dall'appartamento sovrastante, in proprietà dei convenuti e CP_2
nell'immediatezza sono intervenuti i Vigili del Fuoco (e addirittura i CP_3
carabinieri).
Afferma parte attorea che il sinistro è stato provocato dal cedimento di una testina di valvola termostatica di un termosifone che era stato rimosso nell'appartamento dei convenuti (interessato da interventi di manutenzione in atto), e che era stata apposta a occlusione della tubazione.
In esito al fatto, i figli minori degli istanti hanno trovato ospitalità a Genzano di Roma, presso la nonna materna;
poi, dal settembre dello stesso anno, la famiglia si trasferì in locazione transitoria presso altro immobile, con costo mensile di € 1.200,00 (oltre spese di agenzia per € 2.049,60) e di registrazione del contratto;
non senza rilevare spese di traslochi per € 4.782,40.
Argomenta la parte anche su “spese doppie sia per l'appartamento di proprietà – senza poterlo utilizzare - che per quello condotto in locazione in riferimento alle spese condominiali ed a quelle delle rispettive utenze. In merito a tale voce di danno, si chiederà al Giudicante di condannare i convenuti al rimborso di quanto speso per oneri condominiali nell'appartamento in locazione e per gli oneri fissi delle utenze nonché il rimborso dei canoni TV RAI, Sky”. pagina 3 di 18 In esito a interlocuzioni anche con “ è stato attivato Controparte_6
procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (proc.
66583/2021).
Nelle more della consulenza tecnica, si constatava ulteriore episodio di infiltrazione in data 29/1/2022, causata da perdita di tubazione della centralina idraulica dell'impianto, dal sovrastante appartamento.
Espone parte attorea che -all'esito della perizia- il CTU ha proposto accordo per un risarcimento di € 80.000,00; proposta accettata però solo da essi odierni istanti.
Alle pagg. 13-14 gli istanti elencano gli addendi delle varie voci di danno per un totale
(con esclusione di danni indicati come “danni morali”) di € 111.442,19; danni poi elevati ad € 121.442,19 per documentazione di spesa ulteriormente prodotta.
Argomentando ben diffusamente su responsabilità dei convenuti e di Controparte_9
“ chiedono gli istanti: Controparte_7
“riconoscere: i signori (c.f. e Controparte_2 C.F._1 [...]
(c.f. ), nonché la in persona CP_3 C.F._2 Controparte_4
del l.r.p.t., ognuno per i fatti ascrittigli, in via alternativa o cumulativa ai sensi degli artt. 2051, 2043, 2049, 2050 c.c., responsabili, eventualmente anche in solido tra loro, di tutti i danni patrimoniali subiti dagli attori e quantificati in complessivi € 121.442,19 oltre la condanna ai danni non patrimoniali ed alla lite temeraria secondo il prudente apprezzamento del Giudice, od in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi nella misura legale dal dì del dovuto all'effettivo saldo, nonché alle spese ed ai compensi ed alle spese esenti (C.U. € 379,50 + marca € 27,00 +
23,88 per notifiche) del procedimento intercorso ex art. 696 bis c.p.c. secondo la nota pro forma allegata ed alla liquidazione di quelli della presente procedura, oltre spese generali (15%), c.p.a. ed IVA, tutti da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, aumentati del 30% in considerazione della redazione dell'atto ai sensi del comma 1 bis art. 4 Decreto 55/2014, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”
pagina 4 di 18 PARTE CONVENUTA PIAZZA - POCCESCHI
La parte ottiene autorizzazione alla chiamata in causa di quale Controparte_5
direttore dei lavori nel contesto del contratto di appalto reso con “ Controparte_7
(depositato per copia in atti).
Indica clausola negoziale che ascrive all'appaltatore il carico di danni a terzi per fatti quali quelli verificatisi.
Afferma che poiché il primo fatto si è concretato nel cedimento di valvola termostatica di termosifone, rimosso dall'appaltatore nel corso dei lavori, trattasi non già di danno derivato da “res” ove mai rimasta comunque nella custodia del proprietario, bensì di danno cagionato da condotta colposa (anzi gravemente tale, per essere stata usata valvola termostatica per il bloccaggio del flusso) dell'appaltatore, unico responsabile (il committente nemmeno avendo libero accesso al cantiere).
Parimenti per il secondo episodio (cedimento di tubazione di centralina idraulica), atteso che alla data del 29/1/2022 il cantiere era ancora in atto (la fine dei lavori è certificata in data 31/1/2022) e il contratto prevedeva la custodia delle opere fino al collaudo.
Contesta poi la parte la quantificazione del danno, con riferimento alle singole voci
(vedansi in particolare pagg. 18 e segg. della comparsa di costituzione).
Chiede:
“. in via preliminare, autorizzare i concludenti alla evocazione nel presente giudizio dell'Arch. ….., affinchè, accertatane dal Tribunale adito Controparte_5
l'eventuale responsabilità nella causazione degli eventi dannosi lamentati dagli 22 attori, egli e/o il relativo responsabile civile sia condannato – nelle qualità sopra indicate, a manlevare e tenere indenni in tutto o in parte gli esponenti da eventuali conseguenze pregiudizievoli ad essi ipoteticamente derivanti dalla emananda sentenza ivi comprese le spese di lite, …….; nel merito, rigettare tutte le domande svolte nei propri confronti dagli attori siccome infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa;
nell'ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande risarcitorie
pagina 5 di 18 degli attori nei confronti dei concludenti per la somma indicata o per altra maggiore o minore, in accoglimento della domanda riconvenzionale condizionata di cui in narrativa, dichiarare la società /o il relativo responsabile civile, Controparte_10
tenuta a manlevare, garantire e tenere indenne i concludenti dalle conseguenze economiche eventualmente per essi pregiudizievoli che dovessero in ipotesi conseguire per effetto della emananda sentenza.”
PARTE MATTIA Controparte_5
La parte conferma di avere svolto attività professionale di progettazione e direzione dei lavori e di pianificazione del coordinamento della sicurezza nel contesto di contratto di appalto “de quo”.
Dette qualifiche (del tutto diverse da quelle di direttore del cantiere ovvero di direttore tecnico per l'appaltatore) rendono evidente la carenza di obbligo di sorveglianza delle maestranze e comunque assenza di colpa a fronte di improvvida condotta di manovalanza, risultata causa di tutti i danni, sulla cui effettiva quantificazione rende comunque specifica contestazione.
Chiede:
“rigettare integralmente tutte le avverse domande, poiché assolutamente infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni suesposte”.
PARTE CP_7 Controparte_4
La parte ha ammesso (con riferimento al primo episodio, e in esito ad immediato sopralluogo) che “effettivamente il pavimento dell'immobile era allagato ed ha notato che a terra vi era una testina termostatica di chiusura del rubinetto della tubazione dell'impianto termico sito nella parete verso il terrazzo”.
La parte ipotizza aumento imprevedibile della pressione dell'acqua del circuito condominiale e/o apertura della mandata di ingresso dell'acqua nel circuito.
pagina 6 di 18 Afferma che “il distacco della valvola deve essere attribuita al fortuito
(cedimento/rottura della stessa), a difetto di manutenzione (vetustà) o ad un aumento anomalo della pressione dell'impianto che può averla fatta saltare”. Il tutto, in un contesto in cui si era in piena estate (impianto quindi spento) e l'appartamento è al piano quinto ed ultimo (sicchè con la “mandata” chiusa il deflusso doveva essere minimo).
La parte poi chiede e ottiene autorizzazione alla chiamata di “ Controparte_6 CP_6
Contesta analiticamente la quantificazione dei danni, ritenuta esorbitante.
Chiede:
“autorizzare a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa Controparte_6
quale responsabile civile degli eventuali danni in virtù della polizza n.
[...]
405918368, per essere da quest'ultima tenuta indenne o manlevata da ogni posta di danno eventualmente riconosciuta in capo agli attori e dalle altre eventuali statuizioni di condanna;
nel merito, rigettare le domande svolte nei propri confronti dagli attori siccome infondate in fatto e diritto e comunque esorbitanti per i motivi esposti in narrativa;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle richieste degli attori nei confronti della convenuta, dichiarare la responsabilità, esclusiva o concorrente, dei sigg. e quali proprietari Controparte_2 Controparte_3
dell'immobile e committenti dei lavori, nonché dell'arch. quale Controparte_5
direttore dei lavori e responsabile del cantiere, tenendo indenne o manlevando la da quanto sarà eventualmente tenuta a versare agli attori;
in ogni Controparte_7
caso condannare la a manlevare, tenere indenne, garantire e/o Controparte_6
rimborsare integralmente la da quanto sarà eventualmente Controparte_4
tenuta a versare agli attori o a chicchessia a titolo di risarcimento del danno, oltre ad interessi e spese e quant'altro, ivi compresa quella alla rifusione delle spese del giudizio
e di quello di A.T.P., evitabili se avesse tempestivamente tenuto fede ai propri obblighi contrattuali, ovvero condannare la al risarcimento del danno Controparte_6
subito dalla convenuta in conseguenza del rifiuto a tener fede agli obblighi contrattuali,
pagina 7 di 18 mediante condanna alla rifusione di ogni somma erogata agli attori in relazione ai sinistri sopraindicati”.
PARTE AXA Controparte_6
Eccepisce:
• quanto al primo evento, che “per danni alle cose trovantisi in locali del fabbricato diverse da quelle in cui si svolgono i lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione, l'assicurazione è prestata fino ad un limite di indennizzo di €
60.000,00 per ciascun periodo assicurativo e con una franchigia assoluta di €
500,00 per ogni sinistro” (art. 18 lett g) delle condizioni generali); segnala che - essendo stato pagato indennizzo, nello stesso periodo, a terzo per € 2.750,00 il massimale è ridotto a € 57.250,00.
Nega che la rottura della valvola sia stata l'effettiva causa del sinistro, viceversa dovuto a imprevedibile aumento di pressione (ciò che non è stato valutato in sede di ATP).
Contrasta dettagliatamente la quantificazione dei danni, più che duplicati rispetto alle valutazioni del CTU.
Chiede:
“1) Rigettare la domanda degli attori ed così come CP_1 Parte_1
formulata nell'atto introduttivo del giudizio, perché infondata sia in fatto che in diritto e perché non provata;
2) Rigettare di conseguenza la richiesta di garanzia e manleva formulata da nei confronti della Società concludente, TE
perché infondata sia in fatto che in diritto. In via subordinata: 3) Dare atto, accertare e dichiarare che la garanzia assicurativa sottoscritta dalla Società concludente con la polizza di assicurazione n. 405918368, sottoscritta con la TE
garantisce la responsabilità civile che l'assicurata sia tenuta a pagare a titolo di
[...]
risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi (Responsabilità Civile Rischi
Edili), con un limite di massimale di € 60.000,00 per ciascun periodo assicurativo e con una franchigia assoluta di € 500,00 per ogni sinistro e per l'effetto accertare e
pagina 8 di 18 dichiarare che per l'anno 2021 il massimale residuo ammonta ad € 57.250,00 per quanto dedotto in comparsa;
13 4) Solo nel caso in cui il Giudicante, in denegata ipotesi dovesse ritenere per qualsiasi motivo di liquidare agli attori, a seguito dell'istruttoria espletata, importi risarcitori, vorrà l'Ill.mo Giudicante quantificare e liquidare i danni secondo giustizia, secondo le prove che saranno state fornite sia in ordine all'an, sia in ordine al quantum, sia in ordine al nesso eziologico e dichiarare tenuta la Società concludente a manlevare e tenere indenne CO TE
, nei circoscritti limiti delineati nella polizza sottoscritta, detratta la
[...]
franchigia contrattuale come per legge di € 500,00 ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 delle C.G.A. lettera g e secondo la percentuale di responsabilità che a seguito della espletanda istruttoria verrà accertata a carico di .. La Società Controparte_4
concludente si dichiara disponibile a raggiungere un accordo conciliativo con gli attori
e dichiara di essere pronta a corrispondere loro l'importo relativo ai danni accertati e quantificati dall'Arch. nell'elaborato peritale da lei stilato”. CP_13
La causa è giunta alla fase decisoria sulla base della documentazione offerta dalle parti, essendo state respinte richieste di prova orale.
Osserva il decidente quanto segue.
Parte attorea chiede il risarcimento del danno derivato da due distinti sinistri, accaduti in data 23/7/2021 e in data 29/1/2022.
Il primo episodio si è concretato in massivo allagamento cagionato dal cedimento - nell'appartamento dei convenuti Piazza /Pocceschi, in cui operava come appaltatore la convenuta “ di testina di valvola termostatica, utilizzata per la Controparte_7
chiusura di tubazione di impianto termico, in esito a rimozione di un radiatore.
Il secondo episodio è consistito in difetto di funzionamento di centralina termica, pur essa nell'appartamento di cui sopra.
pagina 9 di 18 Gli attori azionano titolo di responsabilità aquiliana sia nei confronti dei committenti sia nei confronti dell'appaltatore “ Controparte_9 Controparte_7
La responsabilità dei committenti può argomentarsi:
• ex art. 2051 cod. civ., argomentando su persistente obbligo di custodia dei propri beni;
• ex art. 2049 cod. civ., argomentando su fattiva intromissione nell'attività dell'appaltatore, sì da ridurlo a “nudus minister” (argomentazione a dir poco faticosa, stante il fatto che l'art. 2049 cod. civ. presuppone espressamente un rapporto di lavoro di tipo subordinato o comunque prospettabile ex artt. 2210-
2213 cod. civ.);
• ex art. 2043 cod. civ., argomentando su una violazione del generale dovere di sorveglianza, utile a cogliere e bloccare condotte pericolose e/o potenzialmente dannose dell'appaltatore e delle sue manovalanze.
Nessuna delle ipotesi ricorre nel caso di specie.
Si è già detto che non è argomentabile -vieppiù nel caso di specie, per quanto si dirà subito- un'ipotesi sussumibile nella fattispecie ex art. 2049 cod. civ.
Quanto alla responsabilità ex art. 2051 cod. civ., come noto essa non si palesa come ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sempre necessaria una colpevolezza della condotta del danneggiante, cui però (a differenza della comune responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ.) la legge attribuisce onere di prova di sopravvenienza di un caso fortuito: sicchè è lecito parlare di colpa presunta “iuris et de iure”, salvo appunto il solo caso fortuito.
Ciò in quanto per scelta normativa del nostro ordinamento le cose sono in sé inanimate e non possono governarsi da sole, sicchè è onere di chi assume la loro custodia impedire che arrechino danni: salvo il caso fortuito.
pagina 10 di 18 Quindi, e appunto, la responsabilità è in capo a chi materialmente assume la effettiva custodia del bene, perché custode è colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa, laddove tale potere può essere di diritto ma anche solo di fatto.
Nel caso di specie, non è decisiva -ai fini dell'esclusione di responsabilità dei committenti- la clausola pattizia che nel contratto di appalto reso tra le parti ha addossato all'appaltatore ogni responsabilità verso terzi. Infatti, ovviamente il contratto ha efficacia di legge, ma solo tra le parti. Detta clausola è “ex se” utile solo a definire il recapito ultimo della responsabilità (in esito a regresso), non a svellere “ex se” responsabilità verso terzi.
Ciò che invece è decisivo è il fatto che i committenti hanno stipulato analitico contratto con l'appaltatore, soggetto non improvvisato e anzi ben adeguato professionalmente;
ad esso hanno così traslato la effettiva custodia del cantiere (coincidente con l'intero appartamento), all'interno del quale -a rigor di legge- nemmeno avevano libero accesso, se non con osservanza delle cautele e delle prescrizioni imposte dall'appaltatore.
Nemmeno poi risulta una pur minima ingerenza dei committenti nella fattiva esecuzione delle opere e dei servizi appaltati: vi è stata infatti anche la nomina di specifico direttore dei lavori.
Invero però si è affermato -come noto- in giurisprudenza di legittimità che il committente, anche durante lo svolgimento dell'appalto, può sempre disporre della cosa, sia giuridicamente che materialmente, avendo il potere di impartire direttive all'appaltatore in merito alle opere da eseguire ed alle modificazioni da apportare. Ne conseguirebbe che l'autonomia dell'appaltatore riguarda solo l'attività da porre in essere per dare esecuzione all'appalto, ma non la disponibilità e/o la custodia della cosa oggetto dei lavori;
sicchè l'appaltatore risponderebbe unicamente ai sensi dell'art. 2043 cc.
pagina 11 di 18 In definitiva, il committente rimarrebbe custode del bene, con i conseguenti poteri/doveri che includono anche l'onere di provvedere alla manutenzione della cosa ed il diritto a modificarla, persino nell'ipotesi dell'affidamento di lavori in appalto, che quindi non escluderebbe la custodia, ma sarebbe solo un modo di esercizio di quest'ultima.
Anche a voler aderire a tale orientamento (invero del tutto avulso dalla realtà dei fatti nel quotidiano dipanarsi dei rapporti tra le parti: concreta infatti pura e sorprendente astrazione l'affermare che il committente di interventi di manutenzione straordinaria in appartamento -che implichino procedure urbanistiche, osservanza di specifiche normative in punto di tutela della sicurezza del lavoro, stipulazione di contratto di appalto, nomina di direttore dei lavori- eserciti il proprio dovere di custodia tramite l'appaltatore, conservandone la titolarità; se egli non interferisce -e interferenza non è il disporre modifiche, la cui attuabilità è sempre responsabilità di figure professionali- egli ha traslato la custodia della cosa, proprio perché non è più nel suo diretto controllo: si ribadisce a tal fine il non libero accesso del committente nell'area di cantiere), nel caso di specie nulla -di tutto quello su cui si basa tale orientamento- sussiste: i committenti han scelto appaltatore in idonea figura professionale e hanno pienamente osservato tutti i doveri a loro suscettivi di essere pretesi (ciò che esclude anche ogni residua ipotesi di responsabilità ex art. 2043 cod. civ.), atteso che pretendere oltre e altro porta ad ipotesi di responsabilità oggettiva pura, in quanto tale estranea al nostro ordinamento.
Gli è poi il fatto che comunque entrambi i sinistri non sono stati cagionati da cosa inanimata, ma da specifiche condotte colpose umane, di cui si dirà appresso, tenute nell'esecuzione del contratto di appalto “de quo”.
La domanda resa nei confronti dei convenuti va quindi respinta e il Controparte_9
regime delle spese segue la soccombenza (valori minimi sul “quantum” richiesto, per la pagina 12 di 18 presente fase;
valori minimi su valore indeterminabile e bassa complessità per procedimenti di accertamento tecnico, quanto al proc. 66583/2021: D.M. 55/2014).
La responsabilità dell'appaltatore può invece astrattamente argomentarsi ex art. 2051 cod. civ. ovvero ex art. 2043 (e 2049) cod. civ.
Con riferimento al fatto del 23/7/2021, non è controverso tra le parti che era stato rimosso un radiatore e che il circuito “spezzato” è stato chiuso con apposizione di valvola termostatica, la cui testina ha con evidenza ceduto.
Non occorre alcuna verifica che affermare che l'impianto condominiale era “aperto”, cioè che la “mandata” (la presa di acqua pubblica) era aperta: infatti, solo la sua chiusura ha infine interrotto il flusso inondante.
Orbene, detti dati di fatto palesano e concretano condotta colposa sussumibile nella fattispecie ex art. 2043 cod. civ.
Il fatto non è accaduto per omessa custodia di una “res” (valvola termostatica), ma per improvvida condotta colposa.
Poiché la rimozione del radiatore (bene privato) andava ad interferire con il funzionamento di impianto condominiale, era dovere dell'appaltatore interfacciarsi con l'amministratore del condominio, anzitutto per avere contezza che l'impianto in estate fosse stato svuotato (cosa possibile ma niente affatto dovuta;
al contrario, poco usuale),
e poi per aver contezza che esso fosse mantenuto in pressione (cioè con la cd. “mandata aperta”), come infatti nel caso di specie.
Detta doverosa (poichè diligente, prudente, perita) condotta di interlocuzione avrebbe infatti reso evidente la necessità di una interruzione della pressione e di un parziale svuotamento dell'impianto (limitato: si trattava dell'ultimo piano) ben utile a evitare pagina 13 di 18 ogni problema, aldilà della connotazione come provvida o improvvida della condotta di utilizzo della valvola termostatica nel caso concreto.
Va quindi affermata la responsabilità del convenuto “ per il primo Controparte_7
episodio.
Quanto al secondo episodio, avvenuto pacificamente quando non si era ancora provveduto al collaudo delle opere appaltate (sicchè esse erano -per contratto, ma anche per legge: si rimanda a quanto in precedenza argomentato) ancora nella custodia dell'appaltatore), sussiste la responsabilità di questi ex art. 2051 cod. civ., dovendo l'imprenditore governare la cosa (centralina idraulica) risultata carente (non rilevano qui ipotetiche responsabilità ulteriori a monte).
La quantificazione del risarcimento dovuto è argomentata successivamente.
Il regime delle spese segue la soccombenza (valori minimi sul “quantum” statuito: D.M.
55/2014).
Va poi esaminata la posizione di chiamato in giudizio dai Controparte_5
convenuti quale direttore dei lavori Controparte_9
La titolazione astratta della sua responsabilità (verso i chiamanti, che lo chiamano appunto, in manleva) è contrattuale.
Va osservato che il direttore dei lavori è figura professionale scelta dal committente con il compito principale di assistere e sorvegliare i lavori, garantendone la regolare esecuzione secondo quanto previsto dal progetto e dalle norme, e impartendo le opportune istruzioni quando necessario.
Egli rappresenta il committente e monitora lo stato di avanzamento dei lavori; dopo aver stilato un verbale di apertura del cantiere, redige i successivi verbali di sopralluogo. In definitiva, il suo compito è acquisire tutti gli elementi per verificare pagina 14 di 18 la conformità delle opere al progetto e segnalare all'appaltatore e al committente, ciascuno per le rispettive competenze, eventuali correzioni necessarie per il buon esito dei lavori.
Infatti, quando l'appalto si conclude, il direttore rilascia il certificato di fine lavori, ossia un'attestazione di corretta esecuzione.
Il direttore dei lavori quindi non pone in essere e non può porre in essere alcuna interferenza -in riferimento alla esplicazione della lavorazione- con le maestranze al lavoro;
le maestranze devono seguire solo le prescrizioni del direttore tecnico di cantiere
(o dell'imprenditore direttamente, se tale figura manca).
E' il direttore tecnico (o direttamente l'imprenditore) che organizza l'attività lavorativa, che vigila sulla sua esecuzione, che esegue le indicazioni del direttore dei lavori, che garantisce la sicurezza sulla base del piano predisposto -nei casi previsti- dall'apposita figura professionale.
La domanda resa nei confronti del convenuto va quindi respinta e il regime delle CP_5
spese segue la soccombenza (valori minimi sul “quantum” richiesto;
ulteriormente ridotti per la effettiva minima consistenza delle questioni).
Va infine (quanto all' an) esaminata la posizione di “ s.p.a. Controparte_6
Per essa, va solo confermato (in forza della documentazione prodotta) che sussiste il massimale astratto di € 60.0000,00 concretamente ridotto ad € 57.250,00 e poi ad €
56.750,00 in applicazione di franchigia contrattuale.
Va poi ed alfine affrontata la questione della liquidazione del danno.
Nel proc. 66583/2021 RGACC, il consulente, con riferimento al primo evento
(23/7/2021) e al secondo (29/1/2022) ha rilevato e descritto compiutamente
(rispettivamente alle pagg.
8-10 e 10. della relazione) i danni cagionati all'immobile pagina 15 di 18 attoreo, e ha valutato le cause dei due sinistri (come detto: perdita di tenuta di una valvola termostatica;
perdita di tenuta di una tubazione nella centralina di impianto idraulico).
Il consulente ha poi analiticamente valutato (anche in esito a osservazioni delle parti) le lavorazioni, i costi e i tempi per il ripristino di piena efficienza dell'immobile attoreo, quantificati in € 14.997,29; somma a cui va sommato importo di € 33.715,00 (la somma di € 33.115,00 è stata rettificata in esito a osservazioni del CTP di parte attorea) per spese, forniture, artigiani, mobilia e pulizie;
il tutto, per € 48.712,29 al netto dell'IVA di legge.
Ha anche precisato che le lavorazioni “da effettuarsi nell'appartamento CP_1 Pt_1
non richiedono…. alcuna pratica edilizia per autorizzazione, né richiedono direzione lavori per attività di sostituzione o ripristino dell'esistente”.
Ha stimato in 35 gg lavorativi il tempo necessario al ripristino.
Osserva il decidente che la quantificazione di € 48.712,29 (al netto dell'IVA di legge) resa dal CTU a titolo di danno patrimoniale emergente per il ripristino dell'immobile attoreo è condivisa per essere condivisibili le argomentazioni del CTU in punto di metodo e merito.
A detta somma vanno aggiunti i seguenti addendi, tutti a liquidarsi solo equitativamente, pur sulle (anzi: grazie alle) allegazioni di parte attorea:
• € 4.800,00 per quattro mesi di locazione di affitto di immobile arredato;
la valutazione di € 1.200,00 mensili è ragguagliata alla tipologia di appartamento già in godimento e ovviamente non considerando le alterazioni del mercato degli affitti negli ultimi due anni;
la durata quadrimestrale è calcolata prudenzialmente quasi quadruplicando il tempo indicato dal CTU;
pagina 16 di 18 • € 720,00 per oneri provvigionali (valutando il 15% come provvigione media per le locazioni transitorie); somma al netto dell'IVA di legge;
• € 1.000,00 per oneri ulteriori connessi alla locazione (utenze e altro);
• € 4.000,00 per danni non patrimoniali, essendo stato documentato disagio dovuto a non preventivati spostamenti in auto e altri disagi.
Si perviene così alla somma di € 59.520,00 (al netto dell'IVA per talune voci, come sopra specificato.
A detta somma vanno aggiunti: € 4.116,22 per spese di CTU nel procedimento di accertamento tecnico (già al lordo di accessori) ed € 4.345,14 (al netto di ogni accessorio) per spese legali del citato procedimento.
Il tutto per un totale complessivo di € 67.981,36 al netto di IVA per le voci sopra indicate.
La regolazione delle spese è già stata sopra disposta.
P. Q. M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando, in composizione monocratica e nel contraddittorio delle parti, nel proc. 61778/2022
RGACC così decide:
• in parziale accoglimento della domanda resa da parte attorea principale nei confronti di “ condanna quest'ultima al pagamento di € Controparte_7
67.981,36 al netto di IVA per le voci indicate in motivazione, ad integrale risarcimento del danno;
oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
• in parziale accoglimento della domanda resa da “ nei confronti Controparte_7
di “ condanna quest'ultima a tenere indenne la chiamante Controparte_6 CP_6
fino alla somma di € 56.750,00; oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
• rigetta la domanda resa nei confronti di e Controparte_2 Controparte_3
• rigetta la domanda resa nei confronti di Controparte_5
pagina 17 di 18 • condanna “ alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Controparte_7
parte attorea principale, previa compensazione in ragione del 25% e liquida l'intero in € 7.052,00 per compenso;
oltre rimborso del contributo unificato ed eventuali spese di notifica;
oltre rimborso forfettario 15%, CAP e IVA di legge;
con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
• condanna “ alla rifusione delle spese di giudizio Controparte_6
sostenute da “ previa compensazione in ragione del 10% e Controparte_7
liquida l'intero in € 7.052,00 per compenso;
oltre rimborso forfettario 15%, CAP
• condanna e , in solido, alla rifusione delle spese di Parte_1 CP_1
giudizio sostenute da e liquidate: quanto al Controparte_2 Controparte_3
presente giudizio, in € 7.052,00 per compenso;
oltre rimborso forfettario 15%, del
CAP e dell'IVA di legge;
quanto al proc. 66583/2021, in 1.528,00 per compenso;
oltre rimborso forfettario 15%, del CAP e dell'IVA di legge;
• condanna e in solido, alla rifusione delle Controparte_2 Controparte_3
spese di giudizio sostenute da liquidate in € 4.500,00 per Controparte_5
compenso; oltre rimborso forfettario 15%, del CAP e dell'IVA di legge.
Roma 31/3/2025
Il Giudice
(dott. Nicola Valletta)
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 61778/2022 R.G.A.C.C., promossa con citazione e vertente tra
e -in proprio e quali genitori titolari della Parte_1 CP_1
responsabilità sui minori e tutti residenti in [...]Persona_1 Persona_2
ed ivi elettivamente domiciliati alla via Lima 4, presso lo studio dell'avv. Marco
MEDURI, che li rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-ATTORE-
e pagina 1 di 18 e residenti in [...]ed ivi elettivamente Controparte_2 Controparte_3
domiciliati alla via Fonteiana 49, presso lo studio dell'avv. Federico LOTTINI, che li rappresenta e difende in forza di procura in atti
-CONVENUTO-
e
“ -legale r.nte- con sede a Formia (LT) ed in Roma Controparte_4
elettivamente domiciliata alla via Monfalcone 3, presso lo studio dell'avv. Roberto
SAVARESE, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
-CONVENUTO-
e residente in Roma ed ivi elettivamente domiciliato alla via Controparte_5
Giovanni Dominici 6, presso lo studio dell'avv. Loredana PIATTONI, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
-CONVENUTO ER TO (da Piazza e Pocceschi)-
e
“ con sede a Milano ed in Roma Controparte_6
elettivamente domiciliata alla via Vespasiano 17/A, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
INCANNO', che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
-CONVENUTO ER TO (da “ - Controparte_7
OGGETTO: risarcimento del danno.
pagina 2 di 18 CONCLUSIONI DELLE PARTI: vedi note scritte in sostituzione di udienza;
vedi nella sezione “cenni sul processo”.
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
PARTE ATTOREA Controparte_8
Gli istanti sono proprietari di immobile in Roma, indicato in atti, reso oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel 2015.
Narrano gli attori che in data 23/7/2021 l'immobile ha subito un massivo allagamento per acqua proveniente dall'appartamento sovrastante, in proprietà dei convenuti e CP_2
nell'immediatezza sono intervenuti i Vigili del Fuoco (e addirittura i CP_3
carabinieri).
Afferma parte attorea che il sinistro è stato provocato dal cedimento di una testina di valvola termostatica di un termosifone che era stato rimosso nell'appartamento dei convenuti (interessato da interventi di manutenzione in atto), e che era stata apposta a occlusione della tubazione.
In esito al fatto, i figli minori degli istanti hanno trovato ospitalità a Genzano di Roma, presso la nonna materna;
poi, dal settembre dello stesso anno, la famiglia si trasferì in locazione transitoria presso altro immobile, con costo mensile di € 1.200,00 (oltre spese di agenzia per € 2.049,60) e di registrazione del contratto;
non senza rilevare spese di traslochi per € 4.782,40.
Argomenta la parte anche su “spese doppie sia per l'appartamento di proprietà – senza poterlo utilizzare - che per quello condotto in locazione in riferimento alle spese condominiali ed a quelle delle rispettive utenze. In merito a tale voce di danno, si chiederà al Giudicante di condannare i convenuti al rimborso di quanto speso per oneri condominiali nell'appartamento in locazione e per gli oneri fissi delle utenze nonché il rimborso dei canoni TV RAI, Sky”. pagina 3 di 18 In esito a interlocuzioni anche con “ è stato attivato Controparte_6
procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (proc.
66583/2021).
Nelle more della consulenza tecnica, si constatava ulteriore episodio di infiltrazione in data 29/1/2022, causata da perdita di tubazione della centralina idraulica dell'impianto, dal sovrastante appartamento.
Espone parte attorea che -all'esito della perizia- il CTU ha proposto accordo per un risarcimento di € 80.000,00; proposta accettata però solo da essi odierni istanti.
Alle pagg. 13-14 gli istanti elencano gli addendi delle varie voci di danno per un totale
(con esclusione di danni indicati come “danni morali”) di € 111.442,19; danni poi elevati ad € 121.442,19 per documentazione di spesa ulteriormente prodotta.
Argomentando ben diffusamente su responsabilità dei convenuti e di Controparte_9
“ chiedono gli istanti: Controparte_7
“riconoscere: i signori (c.f. e Controparte_2 C.F._1 [...]
(c.f. ), nonché la in persona CP_3 C.F._2 Controparte_4
del l.r.p.t., ognuno per i fatti ascrittigli, in via alternativa o cumulativa ai sensi degli artt. 2051, 2043, 2049, 2050 c.c., responsabili, eventualmente anche in solido tra loro, di tutti i danni patrimoniali subiti dagli attori e quantificati in complessivi € 121.442,19 oltre la condanna ai danni non patrimoniali ed alla lite temeraria secondo il prudente apprezzamento del Giudice, od in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi nella misura legale dal dì del dovuto all'effettivo saldo, nonché alle spese ed ai compensi ed alle spese esenti (C.U. € 379,50 + marca € 27,00 +
23,88 per notifiche) del procedimento intercorso ex art. 696 bis c.p.c. secondo la nota pro forma allegata ed alla liquidazione di quelli della presente procedura, oltre spese generali (15%), c.p.a. ed IVA, tutti da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, aumentati del 30% in considerazione della redazione dell'atto ai sensi del comma 1 bis art. 4 Decreto 55/2014, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”
pagina 4 di 18 PARTE CONVENUTA PIAZZA - POCCESCHI
La parte ottiene autorizzazione alla chiamata in causa di quale Controparte_5
direttore dei lavori nel contesto del contratto di appalto reso con “ Controparte_7
(depositato per copia in atti).
Indica clausola negoziale che ascrive all'appaltatore il carico di danni a terzi per fatti quali quelli verificatisi.
Afferma che poiché il primo fatto si è concretato nel cedimento di valvola termostatica di termosifone, rimosso dall'appaltatore nel corso dei lavori, trattasi non già di danno derivato da “res” ove mai rimasta comunque nella custodia del proprietario, bensì di danno cagionato da condotta colposa (anzi gravemente tale, per essere stata usata valvola termostatica per il bloccaggio del flusso) dell'appaltatore, unico responsabile (il committente nemmeno avendo libero accesso al cantiere).
Parimenti per il secondo episodio (cedimento di tubazione di centralina idraulica), atteso che alla data del 29/1/2022 il cantiere era ancora in atto (la fine dei lavori è certificata in data 31/1/2022) e il contratto prevedeva la custodia delle opere fino al collaudo.
Contesta poi la parte la quantificazione del danno, con riferimento alle singole voci
(vedansi in particolare pagg. 18 e segg. della comparsa di costituzione).
Chiede:
“. in via preliminare, autorizzare i concludenti alla evocazione nel presente giudizio dell'Arch. ….., affinchè, accertatane dal Tribunale adito Controparte_5
l'eventuale responsabilità nella causazione degli eventi dannosi lamentati dagli 22 attori, egli e/o il relativo responsabile civile sia condannato – nelle qualità sopra indicate, a manlevare e tenere indenni in tutto o in parte gli esponenti da eventuali conseguenze pregiudizievoli ad essi ipoteticamente derivanti dalla emananda sentenza ivi comprese le spese di lite, …….; nel merito, rigettare tutte le domande svolte nei propri confronti dagli attori siccome infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa;
nell'ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande risarcitorie
pagina 5 di 18 degli attori nei confronti dei concludenti per la somma indicata o per altra maggiore o minore, in accoglimento della domanda riconvenzionale condizionata di cui in narrativa, dichiarare la società /o il relativo responsabile civile, Controparte_10
tenuta a manlevare, garantire e tenere indenne i concludenti dalle conseguenze economiche eventualmente per essi pregiudizievoli che dovessero in ipotesi conseguire per effetto della emananda sentenza.”
PARTE MATTIA Controparte_5
La parte conferma di avere svolto attività professionale di progettazione e direzione dei lavori e di pianificazione del coordinamento della sicurezza nel contesto di contratto di appalto “de quo”.
Dette qualifiche (del tutto diverse da quelle di direttore del cantiere ovvero di direttore tecnico per l'appaltatore) rendono evidente la carenza di obbligo di sorveglianza delle maestranze e comunque assenza di colpa a fronte di improvvida condotta di manovalanza, risultata causa di tutti i danni, sulla cui effettiva quantificazione rende comunque specifica contestazione.
Chiede:
“rigettare integralmente tutte le avverse domande, poiché assolutamente infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni suesposte”.
PARTE CP_7 Controparte_4
La parte ha ammesso (con riferimento al primo episodio, e in esito ad immediato sopralluogo) che “effettivamente il pavimento dell'immobile era allagato ed ha notato che a terra vi era una testina termostatica di chiusura del rubinetto della tubazione dell'impianto termico sito nella parete verso il terrazzo”.
La parte ipotizza aumento imprevedibile della pressione dell'acqua del circuito condominiale e/o apertura della mandata di ingresso dell'acqua nel circuito.
pagina 6 di 18 Afferma che “il distacco della valvola deve essere attribuita al fortuito
(cedimento/rottura della stessa), a difetto di manutenzione (vetustà) o ad un aumento anomalo della pressione dell'impianto che può averla fatta saltare”. Il tutto, in un contesto in cui si era in piena estate (impianto quindi spento) e l'appartamento è al piano quinto ed ultimo (sicchè con la “mandata” chiusa il deflusso doveva essere minimo).
La parte poi chiede e ottiene autorizzazione alla chiamata di “ Controparte_6 CP_6
Contesta analiticamente la quantificazione dei danni, ritenuta esorbitante.
Chiede:
“autorizzare a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa Controparte_6
quale responsabile civile degli eventuali danni in virtù della polizza n.
[...]
405918368, per essere da quest'ultima tenuta indenne o manlevata da ogni posta di danno eventualmente riconosciuta in capo agli attori e dalle altre eventuali statuizioni di condanna;
nel merito, rigettare le domande svolte nei propri confronti dagli attori siccome infondate in fatto e diritto e comunque esorbitanti per i motivi esposti in narrativa;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle richieste degli attori nei confronti della convenuta, dichiarare la responsabilità, esclusiva o concorrente, dei sigg. e quali proprietari Controparte_2 Controparte_3
dell'immobile e committenti dei lavori, nonché dell'arch. quale Controparte_5
direttore dei lavori e responsabile del cantiere, tenendo indenne o manlevando la da quanto sarà eventualmente tenuta a versare agli attori;
in ogni Controparte_7
caso condannare la a manlevare, tenere indenne, garantire e/o Controparte_6
rimborsare integralmente la da quanto sarà eventualmente Controparte_4
tenuta a versare agli attori o a chicchessia a titolo di risarcimento del danno, oltre ad interessi e spese e quant'altro, ivi compresa quella alla rifusione delle spese del giudizio
e di quello di A.T.P., evitabili se avesse tempestivamente tenuto fede ai propri obblighi contrattuali, ovvero condannare la al risarcimento del danno Controparte_6
subito dalla convenuta in conseguenza del rifiuto a tener fede agli obblighi contrattuali,
pagina 7 di 18 mediante condanna alla rifusione di ogni somma erogata agli attori in relazione ai sinistri sopraindicati”.
PARTE AXA Controparte_6
Eccepisce:
• quanto al primo evento, che “per danni alle cose trovantisi in locali del fabbricato diverse da quelle in cui si svolgono i lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione, l'assicurazione è prestata fino ad un limite di indennizzo di €
60.000,00 per ciascun periodo assicurativo e con una franchigia assoluta di €
500,00 per ogni sinistro” (art. 18 lett g) delle condizioni generali); segnala che - essendo stato pagato indennizzo, nello stesso periodo, a terzo per € 2.750,00 il massimale è ridotto a € 57.250,00.
Nega che la rottura della valvola sia stata l'effettiva causa del sinistro, viceversa dovuto a imprevedibile aumento di pressione (ciò che non è stato valutato in sede di ATP).
Contrasta dettagliatamente la quantificazione dei danni, più che duplicati rispetto alle valutazioni del CTU.
Chiede:
“1) Rigettare la domanda degli attori ed così come CP_1 Parte_1
formulata nell'atto introduttivo del giudizio, perché infondata sia in fatto che in diritto e perché non provata;
2) Rigettare di conseguenza la richiesta di garanzia e manleva formulata da nei confronti della Società concludente, TE
perché infondata sia in fatto che in diritto. In via subordinata: 3) Dare atto, accertare e dichiarare che la garanzia assicurativa sottoscritta dalla Società concludente con la polizza di assicurazione n. 405918368, sottoscritta con la TE
garantisce la responsabilità civile che l'assicurata sia tenuta a pagare a titolo di
[...]
risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi (Responsabilità Civile Rischi
Edili), con un limite di massimale di € 60.000,00 per ciascun periodo assicurativo e con una franchigia assoluta di € 500,00 per ogni sinistro e per l'effetto accertare e
pagina 8 di 18 dichiarare che per l'anno 2021 il massimale residuo ammonta ad € 57.250,00 per quanto dedotto in comparsa;
13 4) Solo nel caso in cui il Giudicante, in denegata ipotesi dovesse ritenere per qualsiasi motivo di liquidare agli attori, a seguito dell'istruttoria espletata, importi risarcitori, vorrà l'Ill.mo Giudicante quantificare e liquidare i danni secondo giustizia, secondo le prove che saranno state fornite sia in ordine all'an, sia in ordine al quantum, sia in ordine al nesso eziologico e dichiarare tenuta la Società concludente a manlevare e tenere indenne CO TE
, nei circoscritti limiti delineati nella polizza sottoscritta, detratta la
[...]
franchigia contrattuale come per legge di € 500,00 ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 delle C.G.A. lettera g e secondo la percentuale di responsabilità che a seguito della espletanda istruttoria verrà accertata a carico di .. La Società Controparte_4
concludente si dichiara disponibile a raggiungere un accordo conciliativo con gli attori
e dichiara di essere pronta a corrispondere loro l'importo relativo ai danni accertati e quantificati dall'Arch. nell'elaborato peritale da lei stilato”. CP_13
La causa è giunta alla fase decisoria sulla base della documentazione offerta dalle parti, essendo state respinte richieste di prova orale.
Osserva il decidente quanto segue.
Parte attorea chiede il risarcimento del danno derivato da due distinti sinistri, accaduti in data 23/7/2021 e in data 29/1/2022.
Il primo episodio si è concretato in massivo allagamento cagionato dal cedimento - nell'appartamento dei convenuti Piazza /Pocceschi, in cui operava come appaltatore la convenuta “ di testina di valvola termostatica, utilizzata per la Controparte_7
chiusura di tubazione di impianto termico, in esito a rimozione di un radiatore.
Il secondo episodio è consistito in difetto di funzionamento di centralina termica, pur essa nell'appartamento di cui sopra.
pagina 9 di 18 Gli attori azionano titolo di responsabilità aquiliana sia nei confronti dei committenti sia nei confronti dell'appaltatore “ Controparte_9 Controparte_7
La responsabilità dei committenti può argomentarsi:
• ex art. 2051 cod. civ., argomentando su persistente obbligo di custodia dei propri beni;
• ex art. 2049 cod. civ., argomentando su fattiva intromissione nell'attività dell'appaltatore, sì da ridurlo a “nudus minister” (argomentazione a dir poco faticosa, stante il fatto che l'art. 2049 cod. civ. presuppone espressamente un rapporto di lavoro di tipo subordinato o comunque prospettabile ex artt. 2210-
2213 cod. civ.);
• ex art. 2043 cod. civ., argomentando su una violazione del generale dovere di sorveglianza, utile a cogliere e bloccare condotte pericolose e/o potenzialmente dannose dell'appaltatore e delle sue manovalanze.
Nessuna delle ipotesi ricorre nel caso di specie.
Si è già detto che non è argomentabile -vieppiù nel caso di specie, per quanto si dirà subito- un'ipotesi sussumibile nella fattispecie ex art. 2049 cod. civ.
Quanto alla responsabilità ex art. 2051 cod. civ., come noto essa non si palesa come ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sempre necessaria una colpevolezza della condotta del danneggiante, cui però (a differenza della comune responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ.) la legge attribuisce onere di prova di sopravvenienza di un caso fortuito: sicchè è lecito parlare di colpa presunta “iuris et de iure”, salvo appunto il solo caso fortuito.
Ciò in quanto per scelta normativa del nostro ordinamento le cose sono in sé inanimate e non possono governarsi da sole, sicchè è onere di chi assume la loro custodia impedire che arrechino danni: salvo il caso fortuito.
pagina 10 di 18 Quindi, e appunto, la responsabilità è in capo a chi materialmente assume la effettiva custodia del bene, perché custode è colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa, laddove tale potere può essere di diritto ma anche solo di fatto.
Nel caso di specie, non è decisiva -ai fini dell'esclusione di responsabilità dei committenti- la clausola pattizia che nel contratto di appalto reso tra le parti ha addossato all'appaltatore ogni responsabilità verso terzi. Infatti, ovviamente il contratto ha efficacia di legge, ma solo tra le parti. Detta clausola è “ex se” utile solo a definire il recapito ultimo della responsabilità (in esito a regresso), non a svellere “ex se” responsabilità verso terzi.
Ciò che invece è decisivo è il fatto che i committenti hanno stipulato analitico contratto con l'appaltatore, soggetto non improvvisato e anzi ben adeguato professionalmente;
ad esso hanno così traslato la effettiva custodia del cantiere (coincidente con l'intero appartamento), all'interno del quale -a rigor di legge- nemmeno avevano libero accesso, se non con osservanza delle cautele e delle prescrizioni imposte dall'appaltatore.
Nemmeno poi risulta una pur minima ingerenza dei committenti nella fattiva esecuzione delle opere e dei servizi appaltati: vi è stata infatti anche la nomina di specifico direttore dei lavori.
Invero però si è affermato -come noto- in giurisprudenza di legittimità che il committente, anche durante lo svolgimento dell'appalto, può sempre disporre della cosa, sia giuridicamente che materialmente, avendo il potere di impartire direttive all'appaltatore in merito alle opere da eseguire ed alle modificazioni da apportare. Ne conseguirebbe che l'autonomia dell'appaltatore riguarda solo l'attività da porre in essere per dare esecuzione all'appalto, ma non la disponibilità e/o la custodia della cosa oggetto dei lavori;
sicchè l'appaltatore risponderebbe unicamente ai sensi dell'art. 2043 cc.
pagina 11 di 18 In definitiva, il committente rimarrebbe custode del bene, con i conseguenti poteri/doveri che includono anche l'onere di provvedere alla manutenzione della cosa ed il diritto a modificarla, persino nell'ipotesi dell'affidamento di lavori in appalto, che quindi non escluderebbe la custodia, ma sarebbe solo un modo di esercizio di quest'ultima.
Anche a voler aderire a tale orientamento (invero del tutto avulso dalla realtà dei fatti nel quotidiano dipanarsi dei rapporti tra le parti: concreta infatti pura e sorprendente astrazione l'affermare che il committente di interventi di manutenzione straordinaria in appartamento -che implichino procedure urbanistiche, osservanza di specifiche normative in punto di tutela della sicurezza del lavoro, stipulazione di contratto di appalto, nomina di direttore dei lavori- eserciti il proprio dovere di custodia tramite l'appaltatore, conservandone la titolarità; se egli non interferisce -e interferenza non è il disporre modifiche, la cui attuabilità è sempre responsabilità di figure professionali- egli ha traslato la custodia della cosa, proprio perché non è più nel suo diretto controllo: si ribadisce a tal fine il non libero accesso del committente nell'area di cantiere), nel caso di specie nulla -di tutto quello su cui si basa tale orientamento- sussiste: i committenti han scelto appaltatore in idonea figura professionale e hanno pienamente osservato tutti i doveri a loro suscettivi di essere pretesi (ciò che esclude anche ogni residua ipotesi di responsabilità ex art. 2043 cod. civ.), atteso che pretendere oltre e altro porta ad ipotesi di responsabilità oggettiva pura, in quanto tale estranea al nostro ordinamento.
Gli è poi il fatto che comunque entrambi i sinistri non sono stati cagionati da cosa inanimata, ma da specifiche condotte colpose umane, di cui si dirà appresso, tenute nell'esecuzione del contratto di appalto “de quo”.
La domanda resa nei confronti dei convenuti va quindi respinta e il Controparte_9
regime delle spese segue la soccombenza (valori minimi sul “quantum” richiesto, per la pagina 12 di 18 presente fase;
valori minimi su valore indeterminabile e bassa complessità per procedimenti di accertamento tecnico, quanto al proc. 66583/2021: D.M. 55/2014).
La responsabilità dell'appaltatore può invece astrattamente argomentarsi ex art. 2051 cod. civ. ovvero ex art. 2043 (e 2049) cod. civ.
Con riferimento al fatto del 23/7/2021, non è controverso tra le parti che era stato rimosso un radiatore e che il circuito “spezzato” è stato chiuso con apposizione di valvola termostatica, la cui testina ha con evidenza ceduto.
Non occorre alcuna verifica che affermare che l'impianto condominiale era “aperto”, cioè che la “mandata” (la presa di acqua pubblica) era aperta: infatti, solo la sua chiusura ha infine interrotto il flusso inondante.
Orbene, detti dati di fatto palesano e concretano condotta colposa sussumibile nella fattispecie ex art. 2043 cod. civ.
Il fatto non è accaduto per omessa custodia di una “res” (valvola termostatica), ma per improvvida condotta colposa.
Poiché la rimozione del radiatore (bene privato) andava ad interferire con il funzionamento di impianto condominiale, era dovere dell'appaltatore interfacciarsi con l'amministratore del condominio, anzitutto per avere contezza che l'impianto in estate fosse stato svuotato (cosa possibile ma niente affatto dovuta;
al contrario, poco usuale),
e poi per aver contezza che esso fosse mantenuto in pressione (cioè con la cd. “mandata aperta”), come infatti nel caso di specie.
Detta doverosa (poichè diligente, prudente, perita) condotta di interlocuzione avrebbe infatti reso evidente la necessità di una interruzione della pressione e di un parziale svuotamento dell'impianto (limitato: si trattava dell'ultimo piano) ben utile a evitare pagina 13 di 18 ogni problema, aldilà della connotazione come provvida o improvvida della condotta di utilizzo della valvola termostatica nel caso concreto.
Va quindi affermata la responsabilità del convenuto “ per il primo Controparte_7
episodio.
Quanto al secondo episodio, avvenuto pacificamente quando non si era ancora provveduto al collaudo delle opere appaltate (sicchè esse erano -per contratto, ma anche per legge: si rimanda a quanto in precedenza argomentato) ancora nella custodia dell'appaltatore), sussiste la responsabilità di questi ex art. 2051 cod. civ., dovendo l'imprenditore governare la cosa (centralina idraulica) risultata carente (non rilevano qui ipotetiche responsabilità ulteriori a monte).
La quantificazione del risarcimento dovuto è argomentata successivamente.
Il regime delle spese segue la soccombenza (valori minimi sul “quantum” statuito: D.M.
55/2014).
Va poi esaminata la posizione di chiamato in giudizio dai Controparte_5
convenuti quale direttore dei lavori Controparte_9
La titolazione astratta della sua responsabilità (verso i chiamanti, che lo chiamano appunto, in manleva) è contrattuale.
Va osservato che il direttore dei lavori è figura professionale scelta dal committente con il compito principale di assistere e sorvegliare i lavori, garantendone la regolare esecuzione secondo quanto previsto dal progetto e dalle norme, e impartendo le opportune istruzioni quando necessario.
Egli rappresenta il committente e monitora lo stato di avanzamento dei lavori; dopo aver stilato un verbale di apertura del cantiere, redige i successivi verbali di sopralluogo. In definitiva, il suo compito è acquisire tutti gli elementi per verificare pagina 14 di 18 la conformità delle opere al progetto e segnalare all'appaltatore e al committente, ciascuno per le rispettive competenze, eventuali correzioni necessarie per il buon esito dei lavori.
Infatti, quando l'appalto si conclude, il direttore rilascia il certificato di fine lavori, ossia un'attestazione di corretta esecuzione.
Il direttore dei lavori quindi non pone in essere e non può porre in essere alcuna interferenza -in riferimento alla esplicazione della lavorazione- con le maestranze al lavoro;
le maestranze devono seguire solo le prescrizioni del direttore tecnico di cantiere
(o dell'imprenditore direttamente, se tale figura manca).
E' il direttore tecnico (o direttamente l'imprenditore) che organizza l'attività lavorativa, che vigila sulla sua esecuzione, che esegue le indicazioni del direttore dei lavori, che garantisce la sicurezza sulla base del piano predisposto -nei casi previsti- dall'apposita figura professionale.
La domanda resa nei confronti del convenuto va quindi respinta e il regime delle CP_5
spese segue la soccombenza (valori minimi sul “quantum” richiesto;
ulteriormente ridotti per la effettiva minima consistenza delle questioni).
Va infine (quanto all' an) esaminata la posizione di “ s.p.a. Controparte_6
Per essa, va solo confermato (in forza della documentazione prodotta) che sussiste il massimale astratto di € 60.0000,00 concretamente ridotto ad € 57.250,00 e poi ad €
56.750,00 in applicazione di franchigia contrattuale.
Va poi ed alfine affrontata la questione della liquidazione del danno.
Nel proc. 66583/2021 RGACC, il consulente, con riferimento al primo evento
(23/7/2021) e al secondo (29/1/2022) ha rilevato e descritto compiutamente
(rispettivamente alle pagg.
8-10 e 10. della relazione) i danni cagionati all'immobile pagina 15 di 18 attoreo, e ha valutato le cause dei due sinistri (come detto: perdita di tenuta di una valvola termostatica;
perdita di tenuta di una tubazione nella centralina di impianto idraulico).
Il consulente ha poi analiticamente valutato (anche in esito a osservazioni delle parti) le lavorazioni, i costi e i tempi per il ripristino di piena efficienza dell'immobile attoreo, quantificati in € 14.997,29; somma a cui va sommato importo di € 33.715,00 (la somma di € 33.115,00 è stata rettificata in esito a osservazioni del CTP di parte attorea) per spese, forniture, artigiani, mobilia e pulizie;
il tutto, per € 48.712,29 al netto dell'IVA di legge.
Ha anche precisato che le lavorazioni “da effettuarsi nell'appartamento CP_1 Pt_1
non richiedono…. alcuna pratica edilizia per autorizzazione, né richiedono direzione lavori per attività di sostituzione o ripristino dell'esistente”.
Ha stimato in 35 gg lavorativi il tempo necessario al ripristino.
Osserva il decidente che la quantificazione di € 48.712,29 (al netto dell'IVA di legge) resa dal CTU a titolo di danno patrimoniale emergente per il ripristino dell'immobile attoreo è condivisa per essere condivisibili le argomentazioni del CTU in punto di metodo e merito.
A detta somma vanno aggiunti i seguenti addendi, tutti a liquidarsi solo equitativamente, pur sulle (anzi: grazie alle) allegazioni di parte attorea:
• € 4.800,00 per quattro mesi di locazione di affitto di immobile arredato;
la valutazione di € 1.200,00 mensili è ragguagliata alla tipologia di appartamento già in godimento e ovviamente non considerando le alterazioni del mercato degli affitti negli ultimi due anni;
la durata quadrimestrale è calcolata prudenzialmente quasi quadruplicando il tempo indicato dal CTU;
pagina 16 di 18 • € 720,00 per oneri provvigionali (valutando il 15% come provvigione media per le locazioni transitorie); somma al netto dell'IVA di legge;
• € 1.000,00 per oneri ulteriori connessi alla locazione (utenze e altro);
• € 4.000,00 per danni non patrimoniali, essendo stato documentato disagio dovuto a non preventivati spostamenti in auto e altri disagi.
Si perviene così alla somma di € 59.520,00 (al netto dell'IVA per talune voci, come sopra specificato.
A detta somma vanno aggiunti: € 4.116,22 per spese di CTU nel procedimento di accertamento tecnico (già al lordo di accessori) ed € 4.345,14 (al netto di ogni accessorio) per spese legali del citato procedimento.
Il tutto per un totale complessivo di € 67.981,36 al netto di IVA per le voci sopra indicate.
La regolazione delle spese è già stata sopra disposta.
P. Q. M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando, in composizione monocratica e nel contraddittorio delle parti, nel proc. 61778/2022
RGACC così decide:
• in parziale accoglimento della domanda resa da parte attorea principale nei confronti di “ condanna quest'ultima al pagamento di € Controparte_7
67.981,36 al netto di IVA per le voci indicate in motivazione, ad integrale risarcimento del danno;
oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
• in parziale accoglimento della domanda resa da “ nei confronti Controparte_7
di “ condanna quest'ultima a tenere indenne la chiamante Controparte_6 CP_6
fino alla somma di € 56.750,00; oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
• rigetta la domanda resa nei confronti di e Controparte_2 Controparte_3
• rigetta la domanda resa nei confronti di Controparte_5
pagina 17 di 18 • condanna “ alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Controparte_7
parte attorea principale, previa compensazione in ragione del 25% e liquida l'intero in € 7.052,00 per compenso;
oltre rimborso del contributo unificato ed eventuali spese di notifica;
oltre rimborso forfettario 15%, CAP e IVA di legge;
con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
• condanna “ alla rifusione delle spese di giudizio Controparte_6
sostenute da “ previa compensazione in ragione del 10% e Controparte_7
liquida l'intero in € 7.052,00 per compenso;
oltre rimborso forfettario 15%, CAP
• condanna e , in solido, alla rifusione delle spese di Parte_1 CP_1
giudizio sostenute da e liquidate: quanto al Controparte_2 Controparte_3
presente giudizio, in € 7.052,00 per compenso;
oltre rimborso forfettario 15%, del
CAP e dell'IVA di legge;
quanto al proc. 66583/2021, in 1.528,00 per compenso;
oltre rimborso forfettario 15%, del CAP e dell'IVA di legge;
• condanna e in solido, alla rifusione delle Controparte_2 Controparte_3
spese di giudizio sostenute da liquidate in € 4.500,00 per Controparte_5
compenso; oltre rimborso forfettario 15%, del CAP e dell'IVA di legge.
Roma 31/3/2025
Il Giudice
(dott. Nicola Valletta)
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