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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 5846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5846 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro e previdenza ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 15.07.2025, svolta in presenza, lette le note pervenute nel termine assegnato alle parti, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 12674/2024
TRA
Sig. (C.F. ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
04/02/1954 e residente in [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Emanuele Guarino e con lui elett.te dom.to presso il suo studio in Napoli alla Via Bologna n. 138; come in atti
Ricorrente
E
in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante (P. ), con sede in Napoli PartitaIVA_1 al Centro Direzionale, Isola E/7, rapp.ta e difesa dall'Avv. Maria Rosaria Anna Conte Paone elett.te dom.ta in Casoria alla via G. Giolitti n. 4, come in atti
Resistente
S E N T E N Z A
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.05.2024 l'istante esponeva:
Di aver lavorato alle dipendenze della resistente, senza soluzione di continuità, per il periodo dal 08/03/2002 al 31/08/2021. Per il periodo che andava dalla data di assunzione e sino al 31/12/2002, con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time al 75% e con inquadramento nel VI livello di cui al CCNL terziario, distribuzione e servizi – confcommercio – applicato in via diretta dalla resistente e mansioni di operaio qualificato. Che, dalla data del 01/01/2003, il ricorrente veniva fatto transitare nel V livello e dal 01/02/2006 il contratto veniva trasformato da part time a full time;
che dal giugno del 2010 veniva fatto transitare nel livello superiore IV (operaio specializzato), nel quale livello restava sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, intervenuto in data 31/08/2021, in ragione del conseguimento dei presupposti di legge per accedere alla pensione di vecchiaia, senza che vi era mai stato né un cambio di qualifica né di mansione. Rilevava che tale transito avveniva a seguito di una legittima richiesta del lavoratore di inquadramento superiore per le mansioni di fatto svolte che trovava soddisfazione solo parzialmente in quanto, pur essendo le mansioni eseguite le medesime, sin dall'assunzione, il ricorrente era stato inquadrato nel livello superiore solo nell'anno 2010, in quanto idoneo, all'attività di operatore AIB (antincendio boschivo). Nell'ambito dell'attività AIB, il ricorrente ed i suoi colleghi, sempre organizzati in squadre, lavorando sul doppio turno, eseguivano attività di supporto e di spegnimento incendi a mezzo di attrezzature quali autopompe ed idranti, o di pale nei percorsi più impervi;
per detta attività il ricorrente, svolgendo sempre compiti di capo della squadra lui affidata e quindi di capo del cantiere di lavoro, assegnava i compiti tra coloro che partecipavano alle attività ordinando a chi riteneva più capace di eseguire determinate attività di spegnimento fuochi che, a seconda dei casi, erano svolte a mezzo di macchinari e/o con l'ausilio di idranti mentre in altri casi con l'ausilio di pale o attrezzi utili per spalare la terra e ricoprire gli incendi;
in questo caso il ricorrente, organizzando la squadra, assegnava i compiti ai propri subalterni e dirigeva gli stessi nelle attività vigilando sulla sicurezza e partecipando personalmente ai lavori. A far data dal 2004 il ricorrente cominciava a svolgere senza soluzione di continuità mansioni di caposquadra ed occupandosi della firma della CISOA. Nel Giugno dell'anno 2010 il ricorrente veniva fatto transitare dal V al IV livello, ciò nonostante egli svolgesse almeno dall'anno 2004, senza soluzione di continuità, attività di caposquadra e dunque mansioni proprie di un operaio che sia specializzato e provetto, in quanto doveva essere capace di dirigere e coordinare la squadra con autonomia e responsabilità, mansioni collocabili quindi nel III livello del CCNL di categoria;
ciò perché oltre ad essere specializzate nella attività di antincendio, erano caratterizzate da una particolare capacità, in quanto il ricorrente coordinava e controllava l'attività degli altri addetti – tutti operai specializzati. In ragione delle mansioni concretamente svolte, il sig. aveva diritto ad Parte_1 essere inquadrato, a far data dall'anno 2004, al liv. III del CCNL di categoria. Pertanto, ed al fine di veder accertato e dichiarato il proprio diritto al superiore livello di inquadramento, adiva la competente magistratura del lavoro;
il suddetto giudizio veniva incardinato innanzi al competente Tribunale di Avellino, RG 4685/2017 e veniva affidato alle cure del GL. Dott. . Il predetto giudizio si concludeva con sentenza Per_1
n. 533/2023, che accertava e dichiarava il diritto del sig. all'inquadramento, in Pt_1 ragione delle mansioni effettivamente svolte, nel superiore livello III del medesimo CCNL di categoria, a fra data dall'11/08/2008, con condanna della resistente al pagamento di tutte le corrispondenti differenze retributive a far data dall'11/01/2013. Il GL ometteva però la quantificazione delle suddette differenze retributive, arrestando la decisione al mero accertamento. La sentenza non veniva mai eseguita dalla resistente la quale invece, depositava atto di appello innanzi alla Corte di Appello di Napoli, recante RG. 103/2024 che si concludeva con sentenza 3472/2024 con la quale la Corte dichiara inammissibile il ricorso in appello. Parte ricorrente deduceva che il rapporto tra le parti cessava in data 31/08/2021 in ragione del conseguimento del diritto del ricorrente alla pensione di vecchiaia. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro la resistente corrispondeva al ricorrente le somme maturate a titolo di TFR e di competenze di cessazione del rapporto di lavoro. Tali importi venivano però calcolati ed erogati sull'errato livello di inquadramento ricevuto dal sig. , come da buste paga e CUD allegata al ricorso introduttivo. Pt_1
Per tali ragioni ed in ragione della sentenza n. 533/2023 pubblicata in data 22/06/2023 e passata in giudicato, il ricorrente deduceva di aver diritto alla corresponsione in proprio favore da parte della società resistente, di tutte quelle somme maturate a titolo di differenze di retribuzione ed oneri accessori a far data dall'11/01/2013, ed a far data dall'11/08/2008 per ciò che concerne il TFR.
Pertanto, concludeva chiedendo: <
Vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione>>.
Instauratosi il contraddittorio, la Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante si costituiva con
[...] memoria del 24.01.2025 nella quale impugnava e contestava quanto ex adverso dedotto, prodotto, eccepito e richiesto, eccependo l'inammissibilità, l'improcedibilità e/o l'improponibilità della domanda. In particolare, eccepiva la nullità della procura, l' invalidità per genericità, carenza di rappresentanza, nullità del ricorso.
Deduceva la nullità della domanda per violazione dell'art. 414 c.p.c., improcedibilità, inammissibilità. Contestava il prospetto di calcolo delle richieste differenze retributive nonché l'erroneità del conteggio. Concludeva pertanto affinché stante la carenza di rappresentanza derivata dalla nullità della procura, perché viziata da genericità e perché non avente il carattere e la forma di specialità come sopra dedotto, con ogni conseguenziale provvedimento;
dichiarare la nullità del ricorso per assoluta genericità, per i motivi sopra esposti in quanto carente dei requisiti minimi richiesti ex art. 414 c.p.c. e perché incompleto, rilevata l'incertezza ed erroneità dell'allegazione da parte del ricorrente del documento di calcolo delle pretese differenze per retribuzione e per TFR, dichiarare inammissibile e/o improcedibile il ricorso;
nel merito rigettare comunque la domanda formulata, poiché priva dell'elemento identificativo del petitum;
in subordine disporre la verifica del prospetto di calcolo accertandone gli errori mediante la nomina di un CTU;
condannare controparte alla refusione delle spese e competenze di lite>>.
Autorizzato il deposito di note illustrative, all'odierna udienza del 15.07.2025, all'esito della discussione svolta, la causa veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
In via preliminare deve essere rigettata l' eccezione di inammissibilità sollevata dalla società resistente ex art. 414 c.p.c. in quanto l' atto introduttivo contiene l' esposizione di tutti gli elementi essenziali per cogliere nella loro esatta portata sia il petitum che la causa petendi dell' azione tanto che la datrice è stata posta in grado di approntare un'adeguata difesa.
Anche l'eccezione di nullità della procura conferita su foglio separato va respinta.
In proposito con le sentenze n. 2075 e n. 2077 del 19 gennaio 2024 la Suprema Corte
a Sezioni Unite ha enunciato i principi di diritto validi ai fini del legittimo rilascio della procura speciale alle liti e della sua utilizzabilità nei giudizi incardinati in una realtà digitalizzata. In particolare, quanto all' eccezione in questa sede sollevata dalla convenuta, gli ermellini, partendo dall'analisi della precedente pronuncia in materia delle Sezioni
Unite, la n. 36057/2022, hanno evidenziato che in quel caso la questione aveva ad oggetto la specialità della procura redatta su un foglio separato allegato al ricorso anch'esso cartaceo.
Nella suindicata pronuncia, infatti la Cassazione aveva ritenuto che il requisito della specialità della procura alle liti fosse imprescindibile ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, indipendentemente dalla collocazione topografica della procura stessa, fermo il principio generale secondo cui “la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti”.
E proprio da tale principio che gli ermellini con la sentenza n. 2077 del 19 gennaio
2024, giungono alla corretta, a parere delle scriventi, conclusione secondo cui occorre evitare eccessi di formalismo che, lungi dal garantire il diritto di difesa, lo ingabbino in regole astratte e limitative. Limitazioni che rischiano di condurre ad una violazione dei principi costituzionalmente garantiti (artt. 111 e 24 Cost.).
Entrambe le pronunce valorizzano il tenore letterale dell'art. 83 c.p.c. e la sua ratio: la norma non richiede, infatti, quale requisito di forma – contenuto del mandato alle liti, la data e il luogo di rilascio;
pertanto, la sua collocazione topografica rispetto all'atto cui accede è dirimente. Inoltre, il principio ispiratore della disposizione sta nella certezza e nella conoscibilità all'esterno del potere rappresentativo del difensore che sostituisce in giudizio la parte.
Conclusivamente, indipendentemente dal fatto che la procura sia rilasciata su un documento informatico sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, oppure sia rilasciata su supporto cartaceo, che il difensore trasmette in copia informativa autenticata con firma digitale, la sua presenza all'interno della “busta telematica” comporterà una presunzione assoluta relativamente alla congiunzione materiale della procura all'atto cui si riferisce, in quanto la realtà virtuale soddisferà in questo caso quanto richiesto ai fini della congiunzione materiale.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Rileva il giudicante che il diritto del ricorrente all'inquadramento nel superiore III livello del CCNL terziario applicato al rapporto di lavoro in questione è stato già acclarato con la decisione del Tribunale di Avellino n. 533/2023 pubblicata il 22.6.2023 ; in forza di essa il Tribunale ha correttamente stabilito il diritto all' inquadramento superiore a decorrere dall' 11.8.2008 ed ha limitato la pronuncia di condanna alle differenze retributive maturate a partire dall' 11.1.2013. La sentenza in questione veniva appellata tardivamente dalla , una volta respinto l' appello, Controparte_3 essa diveniva cosa giudicata ( vedasi sentenza corte di Appello di Napoli n. 3472/2024 pubbl. il 03/10/2024 RG n. 103/2024 che ha respinto il gravame ritenendolo inammissibile per tardività prodotta in uno alle note di trattazione scritta dalla difesa del ricorrente e che non risulta stata impugnata in Cassazione, circostanza quest' ultima non contestata dalla convenuta società).
Ne consegue che l'attuale materia del contendere è data unicamente dalla determinazione del quantum debeatur sulla base ed in conseguenza del citato accertamento giudiziale.
Orbene, il giudice ritiene in questa sede superfluo l'espletamento della prova per testi non emergendo dagli atti fatti di segno contrario alle acquisizioni probatorie già scrutinate nel precedente giudizio di merito che hanno pienamente giustificato il riconoscimento del livello III.
A tale riguardo giova ricordare che in tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo ( cfr. Cass. 6041/2000; conf 11365/2006).
Inoltre, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento ( ex multis Cass
n.20765/2018; conf n. 37269/ 2021).
In ordine al quantum va evidenziato che i conteggi formulati dall'istante possono essere posti a base della decisione in quanto immuni da vizi logici e giuridici e fondati sulle voci ed i relativi valori economici che sono stati posti a fondamento del dictum sull' an, che afferisce al periodo lavorativo oggetto del presente giudizio. Inoltre ai fini dell' esatta determinazione del TFR tale conteggio tiene conto correttamente di tutti gli anni in cui l' istante ha ricoperto il superiore livello di inquadramento ( dall'
11.1.2008 secondo la pronuncia sull' an) trattandosi di emolumento che matura solo all' atto della cessazione del rapporto ( pacificamente avvenuta il 31.8.2021).
La società convenuta, in conclusione, va condannata al pagamento di euro 46.996,85 ( sorta capitale) a favore del ricorrente oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014.
P. Q .M.
Il Giudice unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Clara
Ruggiero, così provvede: in accoglimento del ricorso, condanna la convenuta società al pagamento, in favore di
, per le causali di cui in parte motiva, di € 46.996,85 , oltre interessi legali Parte_1
e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
Condanna altresì la convenuta alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in €
2.200,00 per compensi oltre iva, cpa e spese generali al 15% ,con attribuzione .
Napoli, 15.7.2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Clara Ruggiero