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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 14/02/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00638/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00484/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 484 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ammendola, con domicilio eletto presso il suo studio in Ottaviano, viale Elena, 12;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, non costituito in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 03321/2024, resa tra le parti.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Premesso che:
-- l’appello cautelare verte sull’impugnativa in primo grado del provvedimento di diniego della richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato avanzata dall’odierno ricorrente, diniego motivato dall’assunto secondo cui al momento dell’inoltro della domanda il nulla osta risultava già scaduto;
-- l’ordinanza cautelare pronunciata dal T.A.R. è stata pubblicata il 19 luglio 2024, mentre l’appello cautelare è stato notificato e depositato il 20 gennaio 2025;
Ritenuto che:
-- come già segnalato a verbale ai sensi dell’art. 73 c.p.a., l’appello deve essere dichiarato irricevibile, in quanto notificato oltre il termine di 60 giorni fissato dall’art. 62 comma 1 c.p.a., anche tenendo conto della proroga di 90 giorni per residenza del ricorrente in Paese ubicato fuori dall’Europa; il termine ultimo, da computarsi a giorni (60 giorni per l’appello cautelare, 90 giorni di proroga), scadeva il 16 dicembre 2024, sicché la notifica in data 20 gennaio 2025 è tardiva; inoltre, all’appello avverso ordinanza cautelare non si applica la sospensione feriale dei termini dal 1 al 31 agosto (Cons. St., V, 22.9.2023 n. 3898, ord.), ma anche a volerla in astratto ritenere applicabile, il termine ultimo sarebbe scaduto il 16 gennaio 2025, sicché la notifica dell’appello in data 20 gennaio 2025 è in ogni caso tardiva;
-- nulla può disporsi in punto spese di lite, stante l’esito del giudizio e la mancata costituzione della parte pubblica intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza):
dichiara l'appello irricevibile.
Nulla in punto spese di lite.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pescatore | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO