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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/06/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2969/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2969/2021 promossa da:
, con l'avv. CARLO D'IPPOLITO Parte_1
ATTORE contro
[...]
Controparte_1
[...]
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. GREGORIO IANNOTTA del foro di
[...]
Cosenza elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Cosenza alla Piazza F. e L. Gullo
n. 81
CONVENUTI
OGGETTO:rivendica della proprietà ex art. 948 c.c. -riconvenzionale di usucapione immobile
CONCLUSIONI: come da verbale di causa del 10 giugno 2025:
L'avv. D'Ippolito dichiara che non sussistono le preclusioni indicate dal giudice nell'ordinanza del 12.5.2025 ed insiste nelle proprie richieste.
L'avv. Iannotta, rilevato che parte attrice conferma che il bene non rientra tra le fattispecie sottoposte a vincolo e che pertanto è un bene usucapibile, si riporta alle proprie conclusioni e chiede che la causa venga decisa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 6 Con citazione del 23\07\21 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Cosenza i sigg.ri e , per ivi sentire accertare e dichiarare ex art.948 cod. civ. in suo favore la CP_1 CP_1 piena proprietà dell'immobile sito in Comune di San Vincenzo La Costa, Via Palazzello 3, composto da deposito piano terra e alloggio primo piano e identificato catastalmente al N.C.E.U. di San Vincenzo La
Costa, foglio 14, particella 47, subalterni 3 e 4, nonché l'illegittima occupazione e detenzione dell'immobile CP_ predetto da parte dei convenuti Sigg.ri , e , nonché ; per CP_1 Controparte_1 Controparte_1
l'effetto, ordinare l'immediato rilascio dell'immobile oltre al pagamento dei danni patiti e patiendi, da liquidarsi anche in via equitativa. Con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite.
Si costituivano i convenuti, con comparsa del 24.11.2021 per sentire accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea in quanto non sussistenti i requisiti dell'invocato art. 948 c.c. e, per l'effetto, rigettare le conclusioni formulate;
In via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione in favore degli odierni convenuti, per il possesso ultraventennale dell'immobile; In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di rigetto della domanda riconvenzionale, quantificare i rispettivi crediti delle parti e porre in compensazione quanto investito dal sig. sull'immobile; - CP_1
Condannare parte attrice alla refusione delle spese del presente giudizio.
All'udienza del 14 dicembre 2021 il Giudice assegnava termine per esperire il procedimento di mediazione ex art. 5 D.Lgs n. 28/10.
La causa, dopo l'esito negativo della mediazione, proseguiva dinanzi al Giudice e all'udienza del 19 aprile
2022 venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c.
La causa veniva istruita con prove testimoniali ed all'udienza del 18.2.2025 le parti precisavano le conclusioni con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Deve preliminarmente rilevarsi che è ius receptum che, nella rivendicazione, l'attore deve fornire la prova
"rigorosa" della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può trincerarsi sul commodum possessionis, limitandosi ad eccepire il principio possideo quia possidio.
L'attore deve risalire a un acquisto a titolo originario ovvero dimostrare di avere posseduto (direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione (Cass. civ. Sez. II, Sent.,
(ud. 10/06/2021) 19-10-2021, n. 28865). pagina 2 di 6 Dirimente diviene la disamina della domanda riconvenzionale di usucapione promossa da parte convenuta.
Ove il contenuto spieghi una domanda ovvero un'eccezione riconvenzionale invocando un possesso “ad usucapionem” iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica (o del suo dante causa), va osservato che secondo un risalente e più consolidato indirizzo giurisprudenziale della
Suprema Corte in tema di azione di rivendicazione, l'onere probatorio gravante su quest'ultimo si riduce alla prova del suo titolo d'acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il “thema disputandum” all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto del bene medesimo da parte dell'attore
(ex multis Cass. civ. n. 8215/2016).
Questa impostazione presuppone che il convenuto eccipiente l'usucapione riconosca che il suo possesso sia insorto posteriormente al titolo dell'attore e nella fattispecie in esame il titolo di acquisto del rivendicante ha data anteriore (1992) all'epoca nella quale parte convenuta ha dedotto di aver iniziato a possedere (1993).
Ciò posto, va premesso che nel caso in esame, con ordinanza del 12.5.2025, le parti venivano chiamate a precisare l'appartenenza o le ragioni dell'esclusione dell'immobile per cui è processo nel concetto di pertinenza, ai sensi dell'art.
822 c.c., comma 2 ove destinato in modo durevole al servizio della linea ferroviaria e/o l'applicazione del vincolo previsto dall'art. 49 DPR n.753/1980 ovvero sulla natura del bene mediante la sdemanializzazione ai sensi dell'art. 829 cc comma primo.
Ciò in quanto in base all'art. 822 c.c. “fanno parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, …le strade ferrate…”.
La giurisprudenza ha precisato che “la demanialità delle strade ferrate e delle relative pertinenze, ai sensi dell'art. 822 c.c., comma 2 in quanto appartenenti all' in epoca Controparte_2 anteriore alla sua trasformazione in Ente Ferrovie dello Stato, avvenuta con L. n. 210 del 1985, non è cessata a seguito della trasformazione medesima”(Cass. Sez. 3^ civ. 23 settembre 1996, n. 8406,; Sez. 3^ civ., 18 ottobre 1996, n. 9102; Sez. 3^ civ., 16 ottobre 1996, n. 9047).
Tuttavia, (sentenza n. 9460 del 11/06/2012) “le strade ferrate incluse nel demanio pubblico comprendono il suolo e le essenziali strutture, necessarie al funzionamento della linea” ma non si estende ai beni non costituenti pertinenze delle stesse, in quanto aventi autonoma destinazione economica, rientranti, pertanto, nell'ambito dei beni patrimoniali disponibili, suscettibili, come tali, di formare oggetto di rapporti privatistici”.
Parte attrice dichiara, nel verbale del 10.6.2025, che non sussistono le preclusioni suindicate.
pagina 3 di 6 I terreni oggetto della domanda sia per la loro collocazione sia per la loro destinazione non costituiscono una pertinenza della strada ferrata in quanto non risultano essere mai stati destinati in modo durevole al servizio della linea.
Si tratta difatti di particelle non vicine alla linea ferroviaria per cui non viene in rilievo l'applicazione del vincolo previsto dall'art. 49 DPR n.753/1980 (“Lungo i tracciati delle linee ferroviarie e' vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della piu' vicina rotaia”) e quindi non viene in rilievo alcun rapporto pertinenziale dato dal rapporto strumentale o di servizio per come dedotto dalla stessa parte attrice.
Avendo la parte convenuta formulato domanda riconvenzionale di usucapione, occorre esaminare nel merito il relativo tema ovvero la questione dell'intervenuta usucapione dell'area contesa tra le parti.
Ed invero, da molti anni tali particelle sono godute ed utilizzate dalla convenuta la quale, attore in via riconvenzionale, chiede che sia accertata l'intervenuta usucapione dell'immobile in suo favore dal 1993.
È onere di colui che chiede l'accertamento della intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto estrinsecatosi in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
Questi non solo deve provare il corpus, dimostrando di essere nella disponibilità del bene, ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire. Ai fini della usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla “res” da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (ex multis, cass. 20508/2019; cass. n. 23849/2018).
Nel caso di specie sussistono rimangono soddisfatti tali requisiti i quali risultano sufficientemente provati.
Dai documenti prodotti la residenza dei convenuti risulta fissata presso l'immobile di che trattasi (si v. certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di San Vincenzo la Costa).
L'indirizzo all'epoca riportato era Via Giuranda 3, per immigrazione da San Fili, sin dal 1993, e per variazione della toponomastica, dal 2001 in “Via Palazzello n. 3” (cfr. all. 2).
Ancora in via documentale emerge l'iscrizione all'anagrafe Tributaria) che il sig. per quanto CP_1 attiene al canone idrico dal 1996 e, per quanto attiene la TARI dal 1998 (cfr. all. 1 e 2).
Dall'istruttoria testimoniale emerge che si trattava di casa all'epoca abbandonata e aperta, priva di infissi, parzialmente occupata dalla famiglia – nel sub. 4; che furono effettuati lavori di Per_1 Per_2 ristrutturazione dell'immobile.
Risulta documentalmente provato che il sig. ha stipulato contratti di fornitura per il gas, acqua ed CP_1
pagina 4 di 6 energia elettrica e, sin dal momento del trasferimento della residenza, a tutt'oggi, provvedeva al pagamento delle relative fatture, nonché dei tributi comunali.
In data 5.06.2006 il sig. subentrava nel possesso del sub 4, stipulando con la sig.ra ex CP_1 Persona_3 moglie del sig. già occupanti dell'altro sub, contratto di compravendita relativo all'unità Parte_2 immobiliare da ella occupata, per un prezzo pari ad € 10.000 (allegato in atti) e, a seguito della contestuale consegna delle chiavi, subentrava nel possesso anche dell'altro sub., continuando ad esercitare su di esso un possesso ed indisturbato per tutti gli anni seguenti, per come è stato dimostrato ampiamente anche dai precitati testimoni escussi nel corso del giudizio.
Subentrava nel possesso di quest'ultimo immobile il sig. , il quale, uscito dallo stato di Controparte_1 famiglia, risulta ivi residente.
I testimoni escussi, e , della cui attendibilità non vi è Tes_1 Tes_2 Testimone_3 Tes_4 motivo di dubitare in difetto di elementi oggettivi che scalfiscono la credibilità degli stessi, forniscono elementi abbastanza circostanziati e concordanti e confermano lo stato dell'abitazione di abbandono, gli infissi rotti, ed infissi aperti, pieno di rovi, la recinzione crollata con le vie d'accesso senza alcuna protezione e l'utilizzo dell'abitazione come propria residenza dal 1993; la circostanza che precedentemente l'abitazione era suddivisa in due appartamenti e che, in uno di essi, risiedeva abitualmente la sig.ra Per_3
con il compagno, sig. unitamente alle figlie;
che dal 2006 il sig. ,
[...] Controparte_3 CP_1 unitamente alla moglie, sig.ra e ai figli, e hanno iniziato ad Controparte_1 CP_1 Controparte_1 utilizzare la porzione dell'edificio precedentemente occupata dalla sig.ra e, dunque, sono Persona_3 subentrati nel possesso dell'altro appartamento costituente l'abitazione sita in San Vincenzo la Costa alla
Via Palazzello n. 3 – frazione di Gesuiti;
i lavori di ristrutturazione;
la ricostruzione della recinzione, il rifacimento dell'impianto elettrico e idraulico con installazione di una cisterna per l'acqua, nonché infissi e portoni blindati.
Il compendio istruttorio appare sufficientemente univoco e concordante nel senso di comprovare un possesso dell'attrice sull'immobile oggetto del giudizio tale per durata e consistenza da giustificare l'acquisto della proprietà dell'immobile medesimo per intervenuta usucapione, a fronte del completo disinteresse degli intestatari catastali protrattosi per un periodo superiore al ventennio.
Va su tali basi accolta la domanda.
L'esito complessivo del giudizio e la difficile conoscibilità a priori delle ragioni delle parti legittimano l'integrale compensazione tra le stesse delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-Accoglie la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta e, per l'effetto, accerta e dichiara che i sigg.ri , e e hanno acquistato per maturata CP_1 Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1 usucapione la proprietà dell'immobile sito in Comune di San Vincenzo La Costa, via Palazzello 3, composto da deposito piano terra e alloggio primo piano e identificato catastalmente al N.C.E.U. di San
Vincenzo La Costa, foglio 14, particella 47, subalterni 3 e 4;
-Rigetta per l'effetto la domanda dell'attore;
-Compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
-Dà atto della necessità di trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c.
Cosenza, 25 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Ceci
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2969/2021 promossa da:
, con l'avv. CARLO D'IPPOLITO Parte_1
ATTORE contro
[...]
Controparte_1
[...]
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. GREGORIO IANNOTTA del foro di
[...]
Cosenza elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Cosenza alla Piazza F. e L. Gullo
n. 81
CONVENUTI
OGGETTO:rivendica della proprietà ex art. 948 c.c. -riconvenzionale di usucapione immobile
CONCLUSIONI: come da verbale di causa del 10 giugno 2025:
L'avv. D'Ippolito dichiara che non sussistono le preclusioni indicate dal giudice nell'ordinanza del 12.5.2025 ed insiste nelle proprie richieste.
L'avv. Iannotta, rilevato che parte attrice conferma che il bene non rientra tra le fattispecie sottoposte a vincolo e che pertanto è un bene usucapibile, si riporta alle proprie conclusioni e chiede che la causa venga decisa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 6 Con citazione del 23\07\21 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Cosenza i sigg.ri e , per ivi sentire accertare e dichiarare ex art.948 cod. civ. in suo favore la CP_1 CP_1 piena proprietà dell'immobile sito in Comune di San Vincenzo La Costa, Via Palazzello 3, composto da deposito piano terra e alloggio primo piano e identificato catastalmente al N.C.E.U. di San Vincenzo La
Costa, foglio 14, particella 47, subalterni 3 e 4, nonché l'illegittima occupazione e detenzione dell'immobile CP_ predetto da parte dei convenuti Sigg.ri , e , nonché ; per CP_1 Controparte_1 Controparte_1
l'effetto, ordinare l'immediato rilascio dell'immobile oltre al pagamento dei danni patiti e patiendi, da liquidarsi anche in via equitativa. Con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite.
Si costituivano i convenuti, con comparsa del 24.11.2021 per sentire accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea in quanto non sussistenti i requisiti dell'invocato art. 948 c.c. e, per l'effetto, rigettare le conclusioni formulate;
In via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione in favore degli odierni convenuti, per il possesso ultraventennale dell'immobile; In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di rigetto della domanda riconvenzionale, quantificare i rispettivi crediti delle parti e porre in compensazione quanto investito dal sig. sull'immobile; - CP_1
Condannare parte attrice alla refusione delle spese del presente giudizio.
All'udienza del 14 dicembre 2021 il Giudice assegnava termine per esperire il procedimento di mediazione ex art. 5 D.Lgs n. 28/10.
La causa, dopo l'esito negativo della mediazione, proseguiva dinanzi al Giudice e all'udienza del 19 aprile
2022 venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c.
La causa veniva istruita con prove testimoniali ed all'udienza del 18.2.2025 le parti precisavano le conclusioni con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Deve preliminarmente rilevarsi che è ius receptum che, nella rivendicazione, l'attore deve fornire la prova
"rigorosa" della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può trincerarsi sul commodum possessionis, limitandosi ad eccepire il principio possideo quia possidio.
L'attore deve risalire a un acquisto a titolo originario ovvero dimostrare di avere posseduto (direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione (Cass. civ. Sez. II, Sent.,
(ud. 10/06/2021) 19-10-2021, n. 28865). pagina 2 di 6 Dirimente diviene la disamina della domanda riconvenzionale di usucapione promossa da parte convenuta.
Ove il contenuto spieghi una domanda ovvero un'eccezione riconvenzionale invocando un possesso “ad usucapionem” iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica (o del suo dante causa), va osservato che secondo un risalente e più consolidato indirizzo giurisprudenziale della
Suprema Corte in tema di azione di rivendicazione, l'onere probatorio gravante su quest'ultimo si riduce alla prova del suo titolo d'acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il “thema disputandum” all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto del bene medesimo da parte dell'attore
(ex multis Cass. civ. n. 8215/2016).
Questa impostazione presuppone che il convenuto eccipiente l'usucapione riconosca che il suo possesso sia insorto posteriormente al titolo dell'attore e nella fattispecie in esame il titolo di acquisto del rivendicante ha data anteriore (1992) all'epoca nella quale parte convenuta ha dedotto di aver iniziato a possedere (1993).
Ciò posto, va premesso che nel caso in esame, con ordinanza del 12.5.2025, le parti venivano chiamate a precisare l'appartenenza o le ragioni dell'esclusione dell'immobile per cui è processo nel concetto di pertinenza, ai sensi dell'art.
822 c.c., comma 2 ove destinato in modo durevole al servizio della linea ferroviaria e/o l'applicazione del vincolo previsto dall'art. 49 DPR n.753/1980 ovvero sulla natura del bene mediante la sdemanializzazione ai sensi dell'art. 829 cc comma primo.
Ciò in quanto in base all'art. 822 c.c. “fanno parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, …le strade ferrate…”.
La giurisprudenza ha precisato che “la demanialità delle strade ferrate e delle relative pertinenze, ai sensi dell'art. 822 c.c., comma 2 in quanto appartenenti all' in epoca Controparte_2 anteriore alla sua trasformazione in Ente Ferrovie dello Stato, avvenuta con L. n. 210 del 1985, non è cessata a seguito della trasformazione medesima”(Cass. Sez. 3^ civ. 23 settembre 1996, n. 8406,; Sez. 3^ civ., 18 ottobre 1996, n. 9102; Sez. 3^ civ., 16 ottobre 1996, n. 9047).
Tuttavia, (sentenza n. 9460 del 11/06/2012) “le strade ferrate incluse nel demanio pubblico comprendono il suolo e le essenziali strutture, necessarie al funzionamento della linea” ma non si estende ai beni non costituenti pertinenze delle stesse, in quanto aventi autonoma destinazione economica, rientranti, pertanto, nell'ambito dei beni patrimoniali disponibili, suscettibili, come tali, di formare oggetto di rapporti privatistici”.
Parte attrice dichiara, nel verbale del 10.6.2025, che non sussistono le preclusioni suindicate.
pagina 3 di 6 I terreni oggetto della domanda sia per la loro collocazione sia per la loro destinazione non costituiscono una pertinenza della strada ferrata in quanto non risultano essere mai stati destinati in modo durevole al servizio della linea.
Si tratta difatti di particelle non vicine alla linea ferroviaria per cui non viene in rilievo l'applicazione del vincolo previsto dall'art. 49 DPR n.753/1980 (“Lungo i tracciati delle linee ferroviarie e' vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della piu' vicina rotaia”) e quindi non viene in rilievo alcun rapporto pertinenziale dato dal rapporto strumentale o di servizio per come dedotto dalla stessa parte attrice.
Avendo la parte convenuta formulato domanda riconvenzionale di usucapione, occorre esaminare nel merito il relativo tema ovvero la questione dell'intervenuta usucapione dell'area contesa tra le parti.
Ed invero, da molti anni tali particelle sono godute ed utilizzate dalla convenuta la quale, attore in via riconvenzionale, chiede che sia accertata l'intervenuta usucapione dell'immobile in suo favore dal 1993.
È onere di colui che chiede l'accertamento della intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto estrinsecatosi in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
Questi non solo deve provare il corpus, dimostrando di essere nella disponibilità del bene, ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire. Ai fini della usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla “res” da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (ex multis, cass. 20508/2019; cass. n. 23849/2018).
Nel caso di specie sussistono rimangono soddisfatti tali requisiti i quali risultano sufficientemente provati.
Dai documenti prodotti la residenza dei convenuti risulta fissata presso l'immobile di che trattasi (si v. certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di San Vincenzo la Costa).
L'indirizzo all'epoca riportato era Via Giuranda 3, per immigrazione da San Fili, sin dal 1993, e per variazione della toponomastica, dal 2001 in “Via Palazzello n. 3” (cfr. all. 2).
Ancora in via documentale emerge l'iscrizione all'anagrafe Tributaria) che il sig. per quanto CP_1 attiene al canone idrico dal 1996 e, per quanto attiene la TARI dal 1998 (cfr. all. 1 e 2).
Dall'istruttoria testimoniale emerge che si trattava di casa all'epoca abbandonata e aperta, priva di infissi, parzialmente occupata dalla famiglia – nel sub. 4; che furono effettuati lavori di Per_1 Per_2 ristrutturazione dell'immobile.
Risulta documentalmente provato che il sig. ha stipulato contratti di fornitura per il gas, acqua ed CP_1
pagina 4 di 6 energia elettrica e, sin dal momento del trasferimento della residenza, a tutt'oggi, provvedeva al pagamento delle relative fatture, nonché dei tributi comunali.
In data 5.06.2006 il sig. subentrava nel possesso del sub 4, stipulando con la sig.ra ex CP_1 Persona_3 moglie del sig. già occupanti dell'altro sub, contratto di compravendita relativo all'unità Parte_2 immobiliare da ella occupata, per un prezzo pari ad € 10.000 (allegato in atti) e, a seguito della contestuale consegna delle chiavi, subentrava nel possesso anche dell'altro sub., continuando ad esercitare su di esso un possesso ed indisturbato per tutti gli anni seguenti, per come è stato dimostrato ampiamente anche dai precitati testimoni escussi nel corso del giudizio.
Subentrava nel possesso di quest'ultimo immobile il sig. , il quale, uscito dallo stato di Controparte_1 famiglia, risulta ivi residente.
I testimoni escussi, e , della cui attendibilità non vi è Tes_1 Tes_2 Testimone_3 Tes_4 motivo di dubitare in difetto di elementi oggettivi che scalfiscono la credibilità degli stessi, forniscono elementi abbastanza circostanziati e concordanti e confermano lo stato dell'abitazione di abbandono, gli infissi rotti, ed infissi aperti, pieno di rovi, la recinzione crollata con le vie d'accesso senza alcuna protezione e l'utilizzo dell'abitazione come propria residenza dal 1993; la circostanza che precedentemente l'abitazione era suddivisa in due appartamenti e che, in uno di essi, risiedeva abitualmente la sig.ra Per_3
con il compagno, sig. unitamente alle figlie;
che dal 2006 il sig. ,
[...] Controparte_3 CP_1 unitamente alla moglie, sig.ra e ai figli, e hanno iniziato ad Controparte_1 CP_1 Controparte_1 utilizzare la porzione dell'edificio precedentemente occupata dalla sig.ra e, dunque, sono Persona_3 subentrati nel possesso dell'altro appartamento costituente l'abitazione sita in San Vincenzo la Costa alla
Via Palazzello n. 3 – frazione di Gesuiti;
i lavori di ristrutturazione;
la ricostruzione della recinzione, il rifacimento dell'impianto elettrico e idraulico con installazione di una cisterna per l'acqua, nonché infissi e portoni blindati.
Il compendio istruttorio appare sufficientemente univoco e concordante nel senso di comprovare un possesso dell'attrice sull'immobile oggetto del giudizio tale per durata e consistenza da giustificare l'acquisto della proprietà dell'immobile medesimo per intervenuta usucapione, a fronte del completo disinteresse degli intestatari catastali protrattosi per un periodo superiore al ventennio.
Va su tali basi accolta la domanda.
L'esito complessivo del giudizio e la difficile conoscibilità a priori delle ragioni delle parti legittimano l'integrale compensazione tra le stesse delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-Accoglie la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta e, per l'effetto, accerta e dichiara che i sigg.ri , e e hanno acquistato per maturata CP_1 Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1 usucapione la proprietà dell'immobile sito in Comune di San Vincenzo La Costa, via Palazzello 3, composto da deposito piano terra e alloggio primo piano e identificato catastalmente al N.C.E.U. di San
Vincenzo La Costa, foglio 14, particella 47, subalterni 3 e 4;
-Rigetta per l'effetto la domanda dell'attore;
-Compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
-Dà atto della necessità di trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c.
Cosenza, 25 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Ceci
pagina 6 di 6