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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/03/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2330/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di conSIlio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Caterina Caniato ConSIliere
Dott. Martina Gasparini ConSIliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(cf , anche quale legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della ditta RE QU SR, (p.iva ), e P.IVA_1 Parte_2
(cf. ) con l'Avv. Tommaso Lenarda
[...] C.F._2
Appellante contro
(c.f. ) con l'Avv. Giulia Ceccherelli Controparte_1 C.F._3
Appellata
Oggetto: Occupazione senza titolo di immobile. Appello avverso l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. n.10628/2023 del Tribunale di Venezia depositata il 29.11.2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Ordinanza 27.11.2023, resa inter partes dal Tribunale di Venezia, in persona del Giudice Unico Dott. Saga nel procedimento ex art. 702 bis RG 2738/23 notificata il 29.11.2023 presso codesto avvocato accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “In via preliminare di rito: mutarsi il rito in ordinario In principalità: dichiarato ed accertato l'accordo fiduciario intercorrente tra la ed il in CP_1 Parte_1
merito l'intestazione dell'immobile in sede di compravendita del 30.05.2005, condannarsi la SI.ra CP_1
all'esecuzione specifica dell'obbligo di trasferire l'immobile al SI. e di Parte_1
conseguenza rigettarsi le domande attoree tutte, con vittoria di spese di lite;
In via subordinata: accertato e dichiarato che tutte le somme versate per l'acquisto dell'immobile de quo prima, e delle rate del mutuo poi sono state versate dalla SI.ra madre del dal e dalla ditta RE Persona_1 Parte_1 Parte_1
QU SR, per l'effetto condannarsi la SI.ra a rifondere pro quota al SI. CP_1
in proprio, quale erede e quale titolare della intervenuta ditta RE Parte_1
QU SR, nonché al medesimo a titolo di negotiorum gestio anche per la sorella SI.ra che si chiede di chiamare in causa all'uopo, e di restituire Parte_3
quindi tutte le somme già versate alla SI.ra quale acconto/caparra per l'acquisto CP_1
dell'immobile, delle spese notarili e fiscali, e di tutte le successive rate di mutuo;
In via istruttoria: Si chiede l'esibizione degli estratto conto corrente di appoggio del mutuo intestato alla SI.ra ; Si fa riserva di produrre documentazione bancaria del CP_1
e di RE QU SR relativa alla creazione della provvista per il Parte_1
pagamento del mutuo Si chiede sin d'ora l'ammissione di prova orale sull'esistenza dell'accordo fiduciario, indicando i testi: 1) Notaio dott. ; 2) dipendente Persona_2
BPV SI. 3) Agente Immobiliare SI. ; Parte_4 Parte_5
In ogni caso: rifusione degli onorari di lite, maggiorato delle spese generali e degli accessori di legge.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre in concedendi termini, anche ex art. 183 cc” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata
pag. 2/10 Voglia l'Ecc.ma Corte intestata, previa ogni accertamento e declaratoria occorrendi e contrariis rejectis: nel merito: anche previa fissazione d'udienza ex art. 350, 3° co c.p.c. rilevato che l'impugnazione appare manifestamente fondata, o comunque si ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa, rigettare, per tutti i motivi esposti in atto, l'appello de quo e tutte le domande avversarie ivi formulate, anche di rimessione in istruttoria e per effetto confermarsi in toto l'ordinanza impugnata. in ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite (oltre accessori come per legge) di entrambi i gradi del giudizio, da rifondersi direttamente al procuratore della parte appellata il quale si dichiara antistatario. Ci si rimette per la condanna degli appellanti a somma risarcitoria in favore dell'appellata, da quantificarsi in via equitativa, valutata la responsabilità e la soccombenza ex art. 96 c.p.c. dei medesimi. in via istruttoria: Rigettarsi tutte le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili;
ai sensi dell'art. 346 c.p.c., si richiamano per relationem, tutte le domande, deduzioni, eccezioni, istanze (ivi incluse le istruttorie) e produzioni del giudizio di primo grado.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. chiedeva di disporre la condanna alla Controparte_1
restituzione e rilascio dell'immobile di sua proprietà sito in Santa Maria di Sala (Ve) occupato senza titolo da e con condanna a Parte_1 Controparte_2
titolo di risarcimento del corrispettivo per il godimento con decorrenza dal 1 marzo
2019 o dalla diversa data eventualmente accertata e fino all'effettivo rilascio.
Assumeva che ex compagno, aveva modificato la serratura quanto Parte_1
meno, a partire dal 1.3.2019 dell'appartamento a lei intestato, sito nel Comune di Santa
Maria di Sala (VE) fraz. Stigliano, via Noalese n. 30/c e che da allora la stessa non era riuscita più ad entrare nell'immobile e che anche risultava Persona_3 residente nell'immobile.
Si costituiva in proprio come convenuto e, come interveniente, in Parte_1
qualità di rappresentante legale della società RE QU s.r.l. nonché in qualità di colui che agisce “a titolo di negotiorum gestio per la sorella”, SI.ra . Parte_3
pag. 3/10 Il resistente contestava le domande della ricorrente e, in via riconvenzionale chiedeva di dichiarare ed accertare l'intervenuto accordo fiduciario in merito l'intestazione dell'immobile in sede di compravendita del 30.05.2005, con condanna della ricorrente all'esecuzione specifica dell'obbligo di trasferire l'immobile al medesimo. In via via subordinata: chiedeva di accertare e dichiarare che tutte le somme versate per l'acquisto dell'immobile, e delle rate del mutuo erano state versate da Persona_1
(madre di dal medesimo e dalla ditta RE Parte_1 Parte_1
QU SR, e per l'effetto di condannare la ricorrente a rifondere pro quota al medesimo, in proprio, quale erede e quale titolare della intervenuta ditta RE
QU SR, nonché al medesimo a titolo di negotiorum gestio, anche per la sorella e di restituire quindi tutte le somme già versate quale acconto/caparra Parte_3
per l'acquisto dell'immobile, per spese notarili e fiscali, e di tutte le successive rate di mutuo regolarmente citata rimaneva contumace. Controparte_2
Con ordinanza ex art.702 ter c.p.c. n.10628/2023 depositata il 29.11.2023 il Tribunale di Venezia rigettava le eccezioni, istanze e domande di parte convenuta costituita e degli intervenuti e in accoglimento del ricorso dichiarava che “i convenuti non hanno titolo per l'occupazione degli immobili e relative pertinenze di proprietà della ricorrente e siti in 30036 – Santa Maria di Sala (VE) fraz. Stigliano, via Noalese n. 30/c”, con conseguente condanna alla immediata restituzione e rilascio degli stessi nella piena disponibilità della ricorrente e condanna dei medesimi in solido tra loro, con decorrenza dal 1° marzo 2019 sino all'effettivo rilascio, al pagamento delle dovute somme in favore della ricorrente, in misura pari al valore di euro 550,00 mensili, oltre agli interessi e con condanna al rimborso delle spese di lite.
Il giudice di prime cure rilevava come in relazione all'esistenza del patto fiduciario e ai pagamenti allegati da parte resistente non era stata fornita la prova, non rilevanti né ammissibili le richieste di esibizione e le prove testimoniali. Evidenziava come non vi era contestazione in relazione alla proprietà dell'immobile in capo alla ricorrente e che pertanto risultavano fondate le domande formulate dalla stessa.
Giudizio di appello
pag. 4/10 Contro l'ordinanza n.10628/23 ha interposto tempestivo appello Parte_1
anche quale legale rappresentante della ditta RE QU SR e Parte_2
insistendo per l'accoglimento delle domande già proposte in primo grado.
[...]
Si è costituita che ha chiesto il rigetto del gravame con conferma Controparte_1
dell'ordinanza impugnata.
All'udienza del 4 marzo 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
L'appellante censura l'ordinanza ove si è ritenuto di non disporre il mutamento del rito rilevando che “il procedimento semplificato deve essere utilizzato lì dove la causa risulta già istruita o verta in punto di solo diritto, e non come strumento di parte attrice per una possibile lesione del diritto di difesa, attesi i tempi ristretti di costituzione, ed anche perchè il rito sommario è impostato come rito ordinario, e non come rito accelerato di lavoro o simili”.
Secondo motivo di impugnazione.
L'appellante censura l'ordinanza ove si afferma che parte convenuta costituita “nulla produce in relazione al patto fiduciario e ai pagamenti” evidenziando che “ in udienza si era ben illustrata l'impossibilità di procurarsi la documentazione, per la maggior parte presso l'abitazione della deceduta madre, e nella disponibilità dell'amministratore di sostegno, tutte questioni rimaste nella penna ad onor della sintetica verbalizzazione.
Difatti solo il 20.12 u.s. il SI. ha potuto accedere ai propri documenti Parte_1
conservati presso l'abitazione della madre deceduta”
Terzo e quarto motivo di impugnazione
L'appellante censura l'ordinanza in relazione alla mancata ammissione dei mezzi istruttori assumendo che “Ci si è offerti di provare tanto il patto fiduciario che egli esborsi sia per testi che documentalmente, chiedendo l'esibizione degli e/c di controparte. L'ammissione della prova orale è possibile, in quanto è sufficiente provare l'esistenza del patto fiduciario (Cass. 6459/2020). Quanto al resto, i pagamenti vanno eminentemente provati documentalmente, e questa possibilità è stata de plano confiscata pag. 5/10 dal Giudice. Istanze istruttorie che qui si ribadiscono e si insiste per la loro ammissione” producendo ulteriore documentazione e reiterando in via istruttoria le istanze formulate nel giudizio di primo grado.
Ragioni della decisione
L'impugnazione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Come osservato dalla Suprema Corte “In tema di procedimento sommario di cognizione, la scelta di mutare il rito rientra nella discrezionalità del giudice, il quale è tenuto a verificare, in relazione all'intero complesso delle difese svolte, se la controversia sia compatibile con un'istruttoria semplificata, la quale non impone di decidere in base alle sole prove documentali, potendo essere articolate anche prove costituende, da assumersi con modalità deformalizzate, che, se non ammesse ingiustificatamente in primo grado, devono essere disposte nel processo d'appello, al fine di evitare che il rito prescelto pregiudichi le ragioni sostanziali del ricorrente.”
(Cass. civ. 14734/2022).
Ciò posto risultano inammissibili le istanze istruttorie reiterate in questa sede dall'appellante sulla scorta dell'esame delle allegazioni assertorie effettuate dalle parti nell'atto di costituzione come già rilevato dal giudice di prime cure.
Nella comparsa di costituzione in primo grado il resistente assumeva l'esistenza di un patto fiduciario a carico di di “volturare” la proprietà dell'immobile in Controparte_1
capo a con compensazione delle poste in danaro e ciò tenuto conto Parte_1
che “i fondi necessari per il pagamento della caparra, del notaio e di ogni altra spesa, venivano forniti in allora dalla SI.ra madre del la Persona_1 Parte_1
quale ha inoltre offerto fidejussione personale. Successivamente anche tutti i fondi utilizzati per il pagamento del mutuo fondiario acceso per detto acquisto venivano erogati dal e/o dalla ditta RE QU, con bonifici e rimesse sul conto Parte_1
della ricorrente SI.ra sul quale si appoggiava il mutuo”. CP_1
In relazione alla prova dell'esistenza del patto fiduciario e dei pagamenti il resistente, rilevato che non poteva esser prodotta la relativa documentazione “in quanto in parte è presso l'abitazione della deceduta madre, ed in parte non nella disponibilità del se non alle mani della SI.ra , e si fa riserva di reperirla e produrla” Parte_1 CP_1
chiedeva in via istruttoria “l'esibizione degli estratto conto corrente di appoggio del pag. 6/10 mutuo intestato alla SI.ra , con “riserva di produrre documentazione bancaria del CP_1
e di RE QU SR relativa alla creazione della provvista per il Parte_1 pagamento del mutuo” e chiedendo “sin d'ora l'ammissione di prova orale sull'esistenza dell'accordo fiduciario, indicando i testi: 1) Notaio dott. ; 2) dipendente Persona_2
BPV SI. 3) Agente Immobiliare SI. ”. Parte_4 Parte_5
Osserva il Collegio che poiché l'appellante assume l'esistenza di un patto fiduciario avente quale contenuto un obbligo al ritrasferimento del bene da , Controparte_1
effettiva titolare del bene, a , accordo che dunque non si pone in Parte_1
antitesi con il regolamento contrattuale (del contratto di compravendita stipulato in data
30.5.2005) risulta astrattamente ammissibile la prova per testimoni.
Come recentemente osservato dalla Suprema Corte in tema di negozio fiduciario, la prova per testimoni del pactum fiduciae è sottratta ai limiti previsti dagli artt. 2721 e ss.
c.c. nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento mentre, al contrario, ove il patto si ponga in antitesi con quanto risulta dal contratto, la qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento. (cfr. Cass. civ.
n.7179/2022).
Tuttavia l'esistenza del patto fiduciario allegato richiede una chiara manifestazione di volontà del soggetto interposto di obbligarsi al ritrasferimento dell'immobile e, nel caso di specie, le richieste istruttorie di cui l'appellante reclama l'assunzione sono del tutto inammissibili e generiche.
La prova testimoniale richiesta non è infatti articolata per capitoli separati, né risultano in alcun modo indicate le specifiche circostanze di fatto delle quali si chiede la prova
(richiedendo puramente e semplicemente “l'ammissione di prova orale sull'esistenza dell'accordo fiduciario, indicando i testi: 1) Notaio dott. ; 2) dipendente Persona_2
BPV SI. 3) Agente Immobiliare SI. ”). Parte_4 Parte_5
Al fine della specificazione dei fatti oggetto della richiesta di prova sebbene non definiti in tutti i loro minuti dettagli è tuttavia necessario che i medesimi vengano esposti nei pag. 7/10 loro elementi essenziali per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e mettere l'altra parte in grado di proporre istanza di prova contraria (cfr.
Cass. civ. 2149/21, n.17981/2020).
Nel caso di specie neppure l'allegazione negli scritti difensivi è stata svolta in modo specifico limitandosi ad indicare che l'accordo fiduciario avrebbe ad oggetto l'impegno a trasferire la proprietà dell'immobile in capo “con compensazione Parte_1
delle poste in danaro” senza alcuna specifica allegazione rispetto all'entità ed alla collocazione temporale delle singole rimesse effettuate sul conto della fiduciaria, né alle circostanze di tempo e di luogo in cui l'accordo verbale sull'intestazione fiduciaria delle somme sarebbe intervenuto e senza offrire alcun elemento di prova a sostegno delle sue affermazioni.
Quanto alla domanda restitutoria rispetto ai pagamenti asseritamente intervenuti
(formulata in via subordinata) va osservato come l'allegazione secondo cui “tutte le somme versate per l'acquisto dell'immobile de quo prima, e delle rate del mutuo poi sono state versate dalla SI.ra madre del dal Persona_1 Parte_1
e dalla ditta RE QU SR” risulta del tutto generica tenuto conto che Parte_1
parte resistente era onerata della specifica indicazione dei pagamenti effettuati, né tale carenza sul piano dell'allegazione, prima ancora che della prova, può essere in questa sede colmata dando ingresso alla richiesta di ordine di esibizione “degli estratto conto corrente di appoggio del mutuo intestato alla SI.ra ” in quanto del tutto generica CP_1
ed esplorativa.
Né elementi possono derivare dalla documentazione prodotta. Quanto ai nuovi documenti dimessi dall'appellante nel giudizio e specificamente in parte unitamente all'atto di appello ( 03 Consegna documenti ed immobile- 04 Rinunzia Eredità
[...]
pag. 8/10 sussistano i requisiti richiesti non avendo la parte offerto prova di non averli potuti produrre nel corso del procedimento sommario per causa non imputabile. La “causa a sè non imputabile” va infatti ricondotta a “circostanze estranee alla sfera del controllo dell'interessato e non può essere dilatato sino a ricomprendere fatti dipendenti da negligenza organizzativa della parte” (cfr. Cass.civ. n.15762/18). In tal senso risulta inidonea l'allegazione relativa alla soggettiva difficoltà di reperimento della documentazione (allegata sin dal primo grado nei seguenti termini “Quanto alla prova del patto e degli esborsi, allo stato non è dato a questa difesa produrre documentazione in quanto in parte è presso l'abitazione della deceduta madre, ed in parte non nella disponibilità del se non alle mani della SI.ra , e si fa riserva di Parte_1 CP_1
reperirla e produrla”) vieppiù nella considerazione, già svolta dal giudice di prime cure, che l'appellante assume trattarsi di documentazione a comprova dell'effettuazione di pagamenti da parte del medesimo o comunque allo stesso riferibili.
Va infine osservato che della copiosa documentazione progressivamente dimessa all'appellante non è stata svolta una specifica indicazione tale da esplicitarne il contenuto e la rilevanza, né nell'atto di appello né negli scritti conclusivi, ove il procuratore dell'appellante si limita a chiedere genericamente la “declaratoria di ammissibilità ed utilizzabilità dei documenti dimessi quanto alla prova degli esborsi effettuati” ( cfr. comparsa conclusionale). Vieppiù inammissibile e privo di alcun rilievo il documento dimesso unitamente alla memoria di replica in data 15.04.2024 denominato “riepilogo”, privo di alcuna indicazione di provenienza e nel quale vengono genericamente indicate delle somme riferite a periodi del tutto diversi ( come i documenti doc.15-25 che si riferiscono ad estratti del conto corrente di Persona_1
del periodo 2014-2018) e financo a soggetti del tutto diversi (come il doc. 37 estratto conto al 30 settembre 2013 di Parte_6
Conclusioni e spese
L'appello va dunque integralmente rigettato con conferma dell'impugnata ordinanza e senza che risultino ravvisabili i presupposti per l'accoglimento della domanda in relazione alla ritenuta responsabilità ex art. 96 comma 3 c.p.c. tenuto conto che la stessa, come osservato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. n.21570/2012) presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, non solo perché è inserito in un articolo pag. 9/10 destinato a disciplinare la responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rileva infondata non costituisce condotta di per sé rimproverabile, né elementi di mala fede e colpa grave risultano immediatamente rinvenibili nel caso di specie.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico degli appellanti in solido tra loro atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 secondo lo scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA con distrazione in favore del procuratore avv.to Giulia Ceccherelli dichiaratosi antistatario.
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. n.10628/2023 del Tribunale di Venezia depositata il 29.11.2023 lo respinge e per l'effetto:
1) conferma l'ordinanza appellata;
condanna e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2
rifondere a le spese di lite del presente grado, liquidate in euro Controparte_1
9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA, con distrazione in favore del procuratore avv.to Giulia Ceccherelli dichiaratosi antistatario;
2) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico degli appellanti e Parte_1 [...]
, in solido tra loro. Parte_2
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di ConSIlio del 5 marzo 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 10/10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
05 -06 -07 Provvista a Favore Piazza -08 Storni Parte_3 CP_3 CP_4
Piazza su A.QU -09 Assegni da a Piazza -10 Anticipi a Favore Piazza 11 Per_1
Stalcio DI) e del tutto irritualmente con successivi depositi di data 15 aprile 2024 (con numerazione da 12 a 42) ed ancora di data 20.6.2024 e, infine, anche unitamente alla comparsa conclusionale di replica depositata il 17.2.2025 (doc. indicato come
“riepilogo”) ne va dichiarata l'inammissibilità. Ai fini della valutazione di ammissibilità ai sensi dell'articolo 702 quater c.p.c. ( e dell'articolo 345 c.p.c.) deve ritenersi che non
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2330/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di conSIlio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Caterina Caniato ConSIliere
Dott. Martina Gasparini ConSIliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(cf , anche quale legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della ditta RE QU SR, (p.iva ), e P.IVA_1 Parte_2
(cf. ) con l'Avv. Tommaso Lenarda
[...] C.F._2
Appellante contro
(c.f. ) con l'Avv. Giulia Ceccherelli Controparte_1 C.F._3
Appellata
Oggetto: Occupazione senza titolo di immobile. Appello avverso l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. n.10628/2023 del Tribunale di Venezia depositata il 29.11.2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Ordinanza 27.11.2023, resa inter partes dal Tribunale di Venezia, in persona del Giudice Unico Dott. Saga nel procedimento ex art. 702 bis RG 2738/23 notificata il 29.11.2023 presso codesto avvocato accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “In via preliminare di rito: mutarsi il rito in ordinario In principalità: dichiarato ed accertato l'accordo fiduciario intercorrente tra la ed il in CP_1 Parte_1
merito l'intestazione dell'immobile in sede di compravendita del 30.05.2005, condannarsi la SI.ra CP_1
all'esecuzione specifica dell'obbligo di trasferire l'immobile al SI. e di Parte_1
conseguenza rigettarsi le domande attoree tutte, con vittoria di spese di lite;
In via subordinata: accertato e dichiarato che tutte le somme versate per l'acquisto dell'immobile de quo prima, e delle rate del mutuo poi sono state versate dalla SI.ra madre del dal e dalla ditta RE Persona_1 Parte_1 Parte_1
QU SR, per l'effetto condannarsi la SI.ra a rifondere pro quota al SI. CP_1
in proprio, quale erede e quale titolare della intervenuta ditta RE Parte_1
QU SR, nonché al medesimo a titolo di negotiorum gestio anche per la sorella SI.ra che si chiede di chiamare in causa all'uopo, e di restituire Parte_3
quindi tutte le somme già versate alla SI.ra quale acconto/caparra per l'acquisto CP_1
dell'immobile, delle spese notarili e fiscali, e di tutte le successive rate di mutuo;
In via istruttoria: Si chiede l'esibizione degli estratto conto corrente di appoggio del mutuo intestato alla SI.ra ; Si fa riserva di produrre documentazione bancaria del CP_1
e di RE QU SR relativa alla creazione della provvista per il Parte_1
pagamento del mutuo Si chiede sin d'ora l'ammissione di prova orale sull'esistenza dell'accordo fiduciario, indicando i testi: 1) Notaio dott. ; 2) dipendente Persona_2
BPV SI. 3) Agente Immobiliare SI. ; Parte_4 Parte_5
In ogni caso: rifusione degli onorari di lite, maggiorato delle spese generali e degli accessori di legge.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre in concedendi termini, anche ex art. 183 cc” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata
pag. 2/10 Voglia l'Ecc.ma Corte intestata, previa ogni accertamento e declaratoria occorrendi e contrariis rejectis: nel merito: anche previa fissazione d'udienza ex art. 350, 3° co c.p.c. rilevato che l'impugnazione appare manifestamente fondata, o comunque si ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa, rigettare, per tutti i motivi esposti in atto, l'appello de quo e tutte le domande avversarie ivi formulate, anche di rimessione in istruttoria e per effetto confermarsi in toto l'ordinanza impugnata. in ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite (oltre accessori come per legge) di entrambi i gradi del giudizio, da rifondersi direttamente al procuratore della parte appellata il quale si dichiara antistatario. Ci si rimette per la condanna degli appellanti a somma risarcitoria in favore dell'appellata, da quantificarsi in via equitativa, valutata la responsabilità e la soccombenza ex art. 96 c.p.c. dei medesimi. in via istruttoria: Rigettarsi tutte le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili;
ai sensi dell'art. 346 c.p.c., si richiamano per relationem, tutte le domande, deduzioni, eccezioni, istanze (ivi incluse le istruttorie) e produzioni del giudizio di primo grado.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. chiedeva di disporre la condanna alla Controparte_1
restituzione e rilascio dell'immobile di sua proprietà sito in Santa Maria di Sala (Ve) occupato senza titolo da e con condanna a Parte_1 Controparte_2
titolo di risarcimento del corrispettivo per il godimento con decorrenza dal 1 marzo
2019 o dalla diversa data eventualmente accertata e fino all'effettivo rilascio.
Assumeva che ex compagno, aveva modificato la serratura quanto Parte_1
meno, a partire dal 1.3.2019 dell'appartamento a lei intestato, sito nel Comune di Santa
Maria di Sala (VE) fraz. Stigliano, via Noalese n. 30/c e che da allora la stessa non era riuscita più ad entrare nell'immobile e che anche risultava Persona_3 residente nell'immobile.
Si costituiva in proprio come convenuto e, come interveniente, in Parte_1
qualità di rappresentante legale della società RE QU s.r.l. nonché in qualità di colui che agisce “a titolo di negotiorum gestio per la sorella”, SI.ra . Parte_3
pag. 3/10 Il resistente contestava le domande della ricorrente e, in via riconvenzionale chiedeva di dichiarare ed accertare l'intervenuto accordo fiduciario in merito l'intestazione dell'immobile in sede di compravendita del 30.05.2005, con condanna della ricorrente all'esecuzione specifica dell'obbligo di trasferire l'immobile al medesimo. In via via subordinata: chiedeva di accertare e dichiarare che tutte le somme versate per l'acquisto dell'immobile, e delle rate del mutuo erano state versate da Persona_1
(madre di dal medesimo e dalla ditta RE Parte_1 Parte_1
QU SR, e per l'effetto di condannare la ricorrente a rifondere pro quota al medesimo, in proprio, quale erede e quale titolare della intervenuta ditta RE
QU SR, nonché al medesimo a titolo di negotiorum gestio, anche per la sorella e di restituire quindi tutte le somme già versate quale acconto/caparra Parte_3
per l'acquisto dell'immobile, per spese notarili e fiscali, e di tutte le successive rate di mutuo regolarmente citata rimaneva contumace. Controparte_2
Con ordinanza ex art.702 ter c.p.c. n.10628/2023 depositata il 29.11.2023 il Tribunale di Venezia rigettava le eccezioni, istanze e domande di parte convenuta costituita e degli intervenuti e in accoglimento del ricorso dichiarava che “i convenuti non hanno titolo per l'occupazione degli immobili e relative pertinenze di proprietà della ricorrente e siti in 30036 – Santa Maria di Sala (VE) fraz. Stigliano, via Noalese n. 30/c”, con conseguente condanna alla immediata restituzione e rilascio degli stessi nella piena disponibilità della ricorrente e condanna dei medesimi in solido tra loro, con decorrenza dal 1° marzo 2019 sino all'effettivo rilascio, al pagamento delle dovute somme in favore della ricorrente, in misura pari al valore di euro 550,00 mensili, oltre agli interessi e con condanna al rimborso delle spese di lite.
Il giudice di prime cure rilevava come in relazione all'esistenza del patto fiduciario e ai pagamenti allegati da parte resistente non era stata fornita la prova, non rilevanti né ammissibili le richieste di esibizione e le prove testimoniali. Evidenziava come non vi era contestazione in relazione alla proprietà dell'immobile in capo alla ricorrente e che pertanto risultavano fondate le domande formulate dalla stessa.
Giudizio di appello
pag. 4/10 Contro l'ordinanza n.10628/23 ha interposto tempestivo appello Parte_1
anche quale legale rappresentante della ditta RE QU SR e Parte_2
insistendo per l'accoglimento delle domande già proposte in primo grado.
[...]
Si è costituita che ha chiesto il rigetto del gravame con conferma Controparte_1
dell'ordinanza impugnata.
All'udienza del 4 marzo 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
L'appellante censura l'ordinanza ove si è ritenuto di non disporre il mutamento del rito rilevando che “il procedimento semplificato deve essere utilizzato lì dove la causa risulta già istruita o verta in punto di solo diritto, e non come strumento di parte attrice per una possibile lesione del diritto di difesa, attesi i tempi ristretti di costituzione, ed anche perchè il rito sommario è impostato come rito ordinario, e non come rito accelerato di lavoro o simili”.
Secondo motivo di impugnazione.
L'appellante censura l'ordinanza ove si afferma che parte convenuta costituita “nulla produce in relazione al patto fiduciario e ai pagamenti” evidenziando che “ in udienza si era ben illustrata l'impossibilità di procurarsi la documentazione, per la maggior parte presso l'abitazione della deceduta madre, e nella disponibilità dell'amministratore di sostegno, tutte questioni rimaste nella penna ad onor della sintetica verbalizzazione.
Difatti solo il 20.12 u.s. il SI. ha potuto accedere ai propri documenti Parte_1
conservati presso l'abitazione della madre deceduta”
Terzo e quarto motivo di impugnazione
L'appellante censura l'ordinanza in relazione alla mancata ammissione dei mezzi istruttori assumendo che “Ci si è offerti di provare tanto il patto fiduciario che egli esborsi sia per testi che documentalmente, chiedendo l'esibizione degli e/c di controparte. L'ammissione della prova orale è possibile, in quanto è sufficiente provare l'esistenza del patto fiduciario (Cass. 6459/2020). Quanto al resto, i pagamenti vanno eminentemente provati documentalmente, e questa possibilità è stata de plano confiscata pag. 5/10 dal Giudice. Istanze istruttorie che qui si ribadiscono e si insiste per la loro ammissione” producendo ulteriore documentazione e reiterando in via istruttoria le istanze formulate nel giudizio di primo grado.
Ragioni della decisione
L'impugnazione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Come osservato dalla Suprema Corte “In tema di procedimento sommario di cognizione, la scelta di mutare il rito rientra nella discrezionalità del giudice, il quale è tenuto a verificare, in relazione all'intero complesso delle difese svolte, se la controversia sia compatibile con un'istruttoria semplificata, la quale non impone di decidere in base alle sole prove documentali, potendo essere articolate anche prove costituende, da assumersi con modalità deformalizzate, che, se non ammesse ingiustificatamente in primo grado, devono essere disposte nel processo d'appello, al fine di evitare che il rito prescelto pregiudichi le ragioni sostanziali del ricorrente.”
(Cass. civ. 14734/2022).
Ciò posto risultano inammissibili le istanze istruttorie reiterate in questa sede dall'appellante sulla scorta dell'esame delle allegazioni assertorie effettuate dalle parti nell'atto di costituzione come già rilevato dal giudice di prime cure.
Nella comparsa di costituzione in primo grado il resistente assumeva l'esistenza di un patto fiduciario a carico di di “volturare” la proprietà dell'immobile in Controparte_1
capo a con compensazione delle poste in danaro e ciò tenuto conto Parte_1
che “i fondi necessari per il pagamento della caparra, del notaio e di ogni altra spesa, venivano forniti in allora dalla SI.ra madre del la Persona_1 Parte_1
quale ha inoltre offerto fidejussione personale. Successivamente anche tutti i fondi utilizzati per il pagamento del mutuo fondiario acceso per detto acquisto venivano erogati dal e/o dalla ditta RE QU, con bonifici e rimesse sul conto Parte_1
della ricorrente SI.ra sul quale si appoggiava il mutuo”. CP_1
In relazione alla prova dell'esistenza del patto fiduciario e dei pagamenti il resistente, rilevato che non poteva esser prodotta la relativa documentazione “in quanto in parte è presso l'abitazione della deceduta madre, ed in parte non nella disponibilità del se non alle mani della SI.ra , e si fa riserva di reperirla e produrla” Parte_1 CP_1
chiedeva in via istruttoria “l'esibizione degli estratto conto corrente di appoggio del pag. 6/10 mutuo intestato alla SI.ra , con “riserva di produrre documentazione bancaria del CP_1
e di RE QU SR relativa alla creazione della provvista per il Parte_1 pagamento del mutuo” e chiedendo “sin d'ora l'ammissione di prova orale sull'esistenza dell'accordo fiduciario, indicando i testi: 1) Notaio dott. ; 2) dipendente Persona_2
BPV SI. 3) Agente Immobiliare SI. ”. Parte_4 Parte_5
Osserva il Collegio che poiché l'appellante assume l'esistenza di un patto fiduciario avente quale contenuto un obbligo al ritrasferimento del bene da , Controparte_1
effettiva titolare del bene, a , accordo che dunque non si pone in Parte_1
antitesi con il regolamento contrattuale (del contratto di compravendita stipulato in data
30.5.2005) risulta astrattamente ammissibile la prova per testimoni.
Come recentemente osservato dalla Suprema Corte in tema di negozio fiduciario, la prova per testimoni del pactum fiduciae è sottratta ai limiti previsti dagli artt. 2721 e ss.
c.c. nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento mentre, al contrario, ove il patto si ponga in antitesi con quanto risulta dal contratto, la qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento. (cfr. Cass. civ.
n.7179/2022).
Tuttavia l'esistenza del patto fiduciario allegato richiede una chiara manifestazione di volontà del soggetto interposto di obbligarsi al ritrasferimento dell'immobile e, nel caso di specie, le richieste istruttorie di cui l'appellante reclama l'assunzione sono del tutto inammissibili e generiche.
La prova testimoniale richiesta non è infatti articolata per capitoli separati, né risultano in alcun modo indicate le specifiche circostanze di fatto delle quali si chiede la prova
(richiedendo puramente e semplicemente “l'ammissione di prova orale sull'esistenza dell'accordo fiduciario, indicando i testi: 1) Notaio dott. ; 2) dipendente Persona_2
BPV SI. 3) Agente Immobiliare SI. ”). Parte_4 Parte_5
Al fine della specificazione dei fatti oggetto della richiesta di prova sebbene non definiti in tutti i loro minuti dettagli è tuttavia necessario che i medesimi vengano esposti nei pag. 7/10 loro elementi essenziali per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e mettere l'altra parte in grado di proporre istanza di prova contraria (cfr.
Cass. civ. 2149/21, n.17981/2020).
Nel caso di specie neppure l'allegazione negli scritti difensivi è stata svolta in modo specifico limitandosi ad indicare che l'accordo fiduciario avrebbe ad oggetto l'impegno a trasferire la proprietà dell'immobile in capo “con compensazione Parte_1
delle poste in danaro” senza alcuna specifica allegazione rispetto all'entità ed alla collocazione temporale delle singole rimesse effettuate sul conto della fiduciaria, né alle circostanze di tempo e di luogo in cui l'accordo verbale sull'intestazione fiduciaria delle somme sarebbe intervenuto e senza offrire alcun elemento di prova a sostegno delle sue affermazioni.
Quanto alla domanda restitutoria rispetto ai pagamenti asseritamente intervenuti
(formulata in via subordinata) va osservato come l'allegazione secondo cui “tutte le somme versate per l'acquisto dell'immobile de quo prima, e delle rate del mutuo poi sono state versate dalla SI.ra madre del dal Persona_1 Parte_1
e dalla ditta RE QU SR” risulta del tutto generica tenuto conto che Parte_1
parte resistente era onerata della specifica indicazione dei pagamenti effettuati, né tale carenza sul piano dell'allegazione, prima ancora che della prova, può essere in questa sede colmata dando ingresso alla richiesta di ordine di esibizione “degli estratto conto corrente di appoggio del mutuo intestato alla SI.ra ” in quanto del tutto generica CP_1
ed esplorativa.
Né elementi possono derivare dalla documentazione prodotta. Quanto ai nuovi documenti dimessi dall'appellante nel giudizio e specificamente in parte unitamente all'atto di appello ( 03 Consegna documenti ed immobile- 04 Rinunzia Eredità
[...]
pag. 8/10 sussistano i requisiti richiesti non avendo la parte offerto prova di non averli potuti produrre nel corso del procedimento sommario per causa non imputabile. La “causa a sè non imputabile” va infatti ricondotta a “circostanze estranee alla sfera del controllo dell'interessato e non può essere dilatato sino a ricomprendere fatti dipendenti da negligenza organizzativa della parte” (cfr. Cass.civ. n.15762/18). In tal senso risulta inidonea l'allegazione relativa alla soggettiva difficoltà di reperimento della documentazione (allegata sin dal primo grado nei seguenti termini “Quanto alla prova del patto e degli esborsi, allo stato non è dato a questa difesa produrre documentazione in quanto in parte è presso l'abitazione della deceduta madre, ed in parte non nella disponibilità del se non alle mani della SI.ra , e si fa riserva di Parte_1 CP_1
reperirla e produrla”) vieppiù nella considerazione, già svolta dal giudice di prime cure, che l'appellante assume trattarsi di documentazione a comprova dell'effettuazione di pagamenti da parte del medesimo o comunque allo stesso riferibili.
Va infine osservato che della copiosa documentazione progressivamente dimessa all'appellante non è stata svolta una specifica indicazione tale da esplicitarne il contenuto e la rilevanza, né nell'atto di appello né negli scritti conclusivi, ove il procuratore dell'appellante si limita a chiedere genericamente la “declaratoria di ammissibilità ed utilizzabilità dei documenti dimessi quanto alla prova degli esborsi effettuati” ( cfr. comparsa conclusionale). Vieppiù inammissibile e privo di alcun rilievo il documento dimesso unitamente alla memoria di replica in data 15.04.2024 denominato “riepilogo”, privo di alcuna indicazione di provenienza e nel quale vengono genericamente indicate delle somme riferite a periodi del tutto diversi ( come i documenti doc.15-25 che si riferiscono ad estratti del conto corrente di Persona_1
del periodo 2014-2018) e financo a soggetti del tutto diversi (come il doc. 37 estratto conto al 30 settembre 2013 di Parte_6
Conclusioni e spese
L'appello va dunque integralmente rigettato con conferma dell'impugnata ordinanza e senza che risultino ravvisabili i presupposti per l'accoglimento della domanda in relazione alla ritenuta responsabilità ex art. 96 comma 3 c.p.c. tenuto conto che la stessa, come osservato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. n.21570/2012) presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, non solo perché è inserito in un articolo pag. 9/10 destinato a disciplinare la responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rileva infondata non costituisce condotta di per sé rimproverabile, né elementi di mala fede e colpa grave risultano immediatamente rinvenibili nel caso di specie.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico degli appellanti in solido tra loro atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 secondo lo scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA con distrazione in favore del procuratore avv.to Giulia Ceccherelli dichiaratosi antistatario.
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. n.10628/2023 del Tribunale di Venezia depositata il 29.11.2023 lo respinge e per l'effetto:
1) conferma l'ordinanza appellata;
condanna e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2
rifondere a le spese di lite del presente grado, liquidate in euro Controparte_1
9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA, con distrazione in favore del procuratore avv.to Giulia Ceccherelli dichiaratosi antistatario;
2) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico degli appellanti e Parte_1 [...]
, in solido tra loro. Parte_2
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di ConSIlio del 5 marzo 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 10/10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
05 -06 -07 Provvista a Favore Piazza -08 Storni Parte_3 CP_3 CP_4
Piazza su A.QU -09 Assegni da a Piazza -10 Anticipi a Favore Piazza 11 Per_1
Stalcio DI) e del tutto irritualmente con successivi depositi di data 15 aprile 2024 (con numerazione da 12 a 42) ed ancora di data 20.6.2024 e, infine, anche unitamente alla comparsa conclusionale di replica depositata il 17.2.2025 (doc. indicato come
“riepilogo”) ne va dichiarata l'inammissibilità. Ai fini della valutazione di ammissibilità ai sensi dell'articolo 702 quater c.p.c. ( e dell'articolo 345 c.p.c.) deve ritenersi che non