Sentenza 20 agosto 1966
Massime • 1
In base al disposto degli artt.281 e 282 del T.U.Sulla finanza locale approvato con R.d. 14 settembre 1931, n.1175, contro la decisione della commissione comunale possono proporre ricorso alla giunta provinciale amministrativa sia il comune che il contribuente, entro il termine unico di trenta giorni dalla notificazione al contribuente della decisione medesima, eseguita a cura del comune. La pubblicazione della decisione della commissione comunale nell'albo pretorio non vale quindi, a far decorrere, nei confronti del comune, il termine di decadenza dall'impugnativa.*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/08/1966, n. 2265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2265 |
| Data del deposito : | 20 agosto 1966 |
Testo completo
In base al disposto degli artt.281 e 282 del T.U.Sulla finanza locale approvato con R.d. 14 settembre 1931, n.1175, contro la decisione della commissione comunale possono proporre ricorso alla giunta provinciale amministrativa sia il comune che il contribuente, entro il termine unico di trenta giorni dalla notificazione al contribuente della decisione medesima, eseguita a cura del comune. La pubblicazione della decisione della commissione comunale nell'albo pretorio non vale quindi, a far decorrere, nei confronti del comune, il termine di decadenza dall'impugnativa.*