Cass. civ., sez. I, sentenza 20/08/1966, n. 2265
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Sentenza 20 agosto 1966

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In base al disposto degli artt.281 e 282 del T.U.Sulla finanza locale approvato con R.d. 14 settembre 1931, n.1175, contro la decisione della commissione comunale possono proporre ricorso alla giunta provinciale amministrativa sia il comune che il contribuente, entro il termine unico di trenta giorni dalla notificazione al contribuente della decisione medesima, eseguita a cura del comune. La pubblicazione della decisione della commissione comunale nell'albo pretorio non vale quindi, a far decorrere, nei confronti del comune, il termine di decadenza dall'impugnativa.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/08/1966, n. 2265
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2265
    Data del deposito : 20 agosto 1966

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