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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 18/12/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1782/2025
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
DR DO - Presidente
ER ND - Giudice relatore
Morris Recla - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per separazione giudiziale dei coniugi di primo grado iscritta al n. R.G.
1782/2025, promossa:
da pagina 1 di 6 , codice fiscale , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
TRIESTE (TS), con l'Avv. KOFLER ANGELIKA, giusta delega in atti,
- parte ricorrente -;
contro
, codice fiscale , nato il Controparte_1 C.F._2
24/07/1971 a BRUNICO (BZ), con il Prof. Avv. ILACQUA ANTONINO, giusta delega in atti,
- parte resistente -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta -.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 12/06/2025, la parte ricorrente Parte_1
ha adito il Tribunale di Bolzano chiedendo la separazione;
si è costituita la parte resistente . Controparte_1
2. I coniugi, sentiti dal giudice delegato per il tentativo di conciliazione, non si sono riconciliati, manifestando così seria e meditata volontà di separarsi.
3. Il procedimento è nato contenzioso, ma le parti si sono concordate in corso di causa per le conclusioni congiunte riportate nella parte dispositiva della presente sentenza;
il pubblico ministero ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti. pagina 2 di 6 4. Le parti concordano nel ritenere fallito il loro matrimonio e nel chiedere quindi la pronuncia di separazione. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta dagli atti e fa ritenere altamente improbabile una ripresa della comunione di vita.
Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 c.c. e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta delle parti in atti.
5. Alle condizioni di separazione proposte dalle parti nelle conclusioni congiuntamente formulate non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole (due figli maggiorenni, ma economicamente non ancora indipendenti); il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
6. Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti come da loro richiesta.
Le conclusioni delle parti vanno quindi integralmente accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss. c.c., 337bis. ss. c.c. e 473bis.47. ss.
c.p.c. e ritenuta la propria competenza,
pronuncia
la separazione personale dei coniugi:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
pagina 3 di 6 autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
dispone
che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni formulate dalle parti in modo congiunto:
“1) dichiarare la separazione dei coniugi e , del Parte_1 Controparte_1
matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Falzes sub
atto n. 2/II/199, autorizzando i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) i figli, nei periodi nei quali non dimorano per motivi di studio fuori casa, abitano
prevalentemente presso la madre;
3) la dimora coniugale ubicata nel Comune di Brunico, frazione Riscone, sita in via
Harasser n. 7, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra
per l'uso esclusivo proprio e dei figli, fino al raggiungimento della loro Pt_1
indipendenza economica;
4) il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo al mantenimento dei figli e , non ancora economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti, l'importo di € 150,00 per ciascun figlio, per un totale mensile di €
300,00 fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. Tale pagina 4 di 6 importo dovrà essere versato anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese ed è
soggetto a rivalutazione automatica annuale secondo l'indice ASTAT della Provincia
Autonoma di Bolzano, con prima rivalutazione al 1° dicembre 2026 e successive al 1°
dicembre di ogni anno;
5) dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il Sig. CP_1
verserà alla Sig.ra tramite accredito in c/c entro e non oltre il giorno cinque di Pt_1
ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 800,00, con decorrenza dal
mese di ottobre 2025 (ottobre compreso), esclusivamente sino a quando non verrà
pronunciata sentenza di divorzio congiunto;
6) le spese straordinarie nell'interesse dei figli, in particolare l'università, saranno a
carico per 100% del Sig. facendo riferimento, per la loro regolamentazione, CP_1
al protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Bolzano;
7) eventuali contributi pubblici nell'interesse della famiglia e dei figli come, ad esempio,
l'assegno regionale e/o provinciale, assegni nucleo famigliare, assegno unico, etc.
spettano esclusivamente alla madre, ; Parte_1
8) le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti”.
Così deciso in Bolzano (BZ), in Camera di consiglio il 12/12/2025.
pagina 5 di 6 Il giudice estensore
ER ND
(firma digitale)
Il Presidente
DR DO
(firma digitale)
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1782/2025
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
DR DO - Presidente
ER ND - Giudice relatore
Morris Recla - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per separazione giudiziale dei coniugi di primo grado iscritta al n. R.G.
1782/2025, promossa:
da pagina 1 di 6 , codice fiscale , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
TRIESTE (TS), con l'Avv. KOFLER ANGELIKA, giusta delega in atti,
- parte ricorrente -;
contro
, codice fiscale , nato il Controparte_1 C.F._2
24/07/1971 a BRUNICO (BZ), con il Prof. Avv. ILACQUA ANTONINO, giusta delega in atti,
- parte resistente -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta -.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 12/06/2025, la parte ricorrente Parte_1
ha adito il Tribunale di Bolzano chiedendo la separazione;
si è costituita la parte resistente . Controparte_1
2. I coniugi, sentiti dal giudice delegato per il tentativo di conciliazione, non si sono riconciliati, manifestando così seria e meditata volontà di separarsi.
3. Il procedimento è nato contenzioso, ma le parti si sono concordate in corso di causa per le conclusioni congiunte riportate nella parte dispositiva della presente sentenza;
il pubblico ministero ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti. pagina 2 di 6 4. Le parti concordano nel ritenere fallito il loro matrimonio e nel chiedere quindi la pronuncia di separazione. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta dagli atti e fa ritenere altamente improbabile una ripresa della comunione di vita.
Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 c.c. e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta delle parti in atti.
5. Alle condizioni di separazione proposte dalle parti nelle conclusioni congiuntamente formulate non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole (due figli maggiorenni, ma economicamente non ancora indipendenti); il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
6. Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti come da loro richiesta.
Le conclusioni delle parti vanno quindi integralmente accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss. c.c., 337bis. ss. c.c. e 473bis.47. ss.
c.p.c. e ritenuta la propria competenza,
pronuncia
la separazione personale dei coniugi:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
pagina 3 di 6 autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
dispone
che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni formulate dalle parti in modo congiunto:
“1) dichiarare la separazione dei coniugi e , del Parte_1 Controparte_1
matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Falzes sub
atto n. 2/II/199, autorizzando i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) i figli, nei periodi nei quali non dimorano per motivi di studio fuori casa, abitano
prevalentemente presso la madre;
3) la dimora coniugale ubicata nel Comune di Brunico, frazione Riscone, sita in via
Harasser n. 7, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra
per l'uso esclusivo proprio e dei figli, fino al raggiungimento della loro Pt_1
indipendenza economica;
4) il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo al mantenimento dei figli e , non ancora economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti, l'importo di € 150,00 per ciascun figlio, per un totale mensile di €
300,00 fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. Tale pagina 4 di 6 importo dovrà essere versato anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese ed è
soggetto a rivalutazione automatica annuale secondo l'indice ASTAT della Provincia
Autonoma di Bolzano, con prima rivalutazione al 1° dicembre 2026 e successive al 1°
dicembre di ogni anno;
5) dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il Sig. CP_1
verserà alla Sig.ra tramite accredito in c/c entro e non oltre il giorno cinque di Pt_1
ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 800,00, con decorrenza dal
mese di ottobre 2025 (ottobre compreso), esclusivamente sino a quando non verrà
pronunciata sentenza di divorzio congiunto;
6) le spese straordinarie nell'interesse dei figli, in particolare l'università, saranno a
carico per 100% del Sig. facendo riferimento, per la loro regolamentazione, CP_1
al protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Bolzano;
7) eventuali contributi pubblici nell'interesse della famiglia e dei figli come, ad esempio,
l'assegno regionale e/o provinciale, assegni nucleo famigliare, assegno unico, etc.
spettano esclusivamente alla madre, ; Parte_1
8) le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti”.
Così deciso in Bolzano (BZ), in Camera di consiglio il 12/12/2025.
pagina 5 di 6 Il giudice estensore
ER ND
(firma digitale)
Il Presidente
DR DO
(firma digitale)
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