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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE D NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 16 GENNAIO 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella Causa iscritta al N° 4263/2023 R.G.
TRA
, nata il [...] a [...] e difesa dall' avv. Salvatore Borzelleca Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.07.2023, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato in data 05.07.2023 , le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza dalla domanda amministrativa del 30.07.2021.
Ha dedotto la parte ricorrente che non sono state adeguatamente valutate le incidenze invalidanti delle patologie da cui la parte è affetto, già dalla domanda amministrativa. Tanto premesso, la parte ricorrenti ha chiesto il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità con decorrenza dalla domanda amministrativa e con vittoria delle spese del giudizio.
L' resistente si è costituito contestando con varie argomentazioni il fondamento della CP_2
domanda. All'odierna udienza, la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo.
L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalle parti ricorrenti rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue
Osserva il giudicante che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento. Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo
Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui la ricorrente è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della periziata e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, approfondendo le relazioni tra le varie patologie riscontrate.
Inoltre, il CTU, ha evidenziando che le patologie di cui è affetta la sig.ra Parte_1
(cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico (ii classe nyha) – obesità di II grado (bmi
40,09) con complicanze artrosiche in soggetto artrosi polidistrettuale a severo impegno del rachide
e delle spalle,- sindrome depressiva endoreattiva grave in scarso compenso farmacologico) comportano una gravità dello stato clinico tale da considerarlo, invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa che si aggira attorno all' ottanta (80) per cento e la condizione di disabilità ai sensi dell'art.3 comma 1° ex legge 104/92 solo a decorrere da se mesi prima dell'accertamento peritale vale a dire dal 24 novembre 2022. In effetti, le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza.
Concludendo, seppure il quadro patologico fosse suggestivo per una condizione di invalidità di grado marcato, come emerge anche dalla documentazione versata in atti e attentamente valutata dal Ctu, tuttavia, non ha condizionato il riconoscimento del beneficio richiesto anteriormente al mese di novembre 2022. Dalla stessa documentazione medica depositata nel fascicolo per ATPO, infatti, non si evince l'esistenza del quadro morboso così come delineato dal CTU già a decorrere dal mese di luglio del 2021, epoca di presentazione della domanda amministrativa.
Del tutto generica, poi, si appalesa la doglianza relativa al grado di invalidità riconosciuto dal CTU, mossa solo nelle note di udienza e non in ricorso, dove la parte ricorrente si doleva unicamente della decorrenza del requisito sanitario per l'assegno di invalidità, mentre non riproponeva la domanda relativa all'accertamento dei requisiti sanitari della pensione di inabilità, dell'indennità di accompagnamento e di soggetto portatore di condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato.
In ogni caso, per mera completezza, va rilevato che la parte ricorrente ha depositato documentazione medica (richieste di visite specialistiche e di prescrizioni di farmaci) successiva all'espletamento della
CTU dalla quale non emerge la compromissione o il peggioramento del quadro morboso delle condizioni di salute della ricorrente, così da incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di
ATP, e comportare un quadro invalidante che giustifichi il riconoscimento del requisito sanitario richiesto.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP e condivisibilmente con essa, parte ricorrente ha diritto all'assegno mensile di assistenza dal mese di novembre 2022.
L'esito complessivo della vicenda processuale giustifica la compensazione integrale delle spese di CP_ entrambe le fasi del giudizio, ad eccezione delle spese di CTU, poste a carico dell' e liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del requisito sanitario dell'assegno mensile di assistenza e del beneficio di cui all'art.3 comma 1° della Legge 104/92 a decorrere dal 24 novembre 2022; CP_
2) compensa le spese di entrambi i giudizi, ad eccezione delle spese di CTU, poste a carico dell'
e liquidate con separato decreto. Si comunichi
Nola, lì 16 gennaio 2025 IL GIUDICE
Dr.ssa Carmen Maria Pigrini