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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/01/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'udienza del 22/1/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1115/2019 R.G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
, rappresentato difeso dall'Avv.to Bernardino Cardinale, come da procura speciale alle Parte_1 liti in atti,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marilina Rando, Domenico Longo e Carla Tiberino, come da procura generale alle liti in atti,
RESISTENTE
oggetto: altre controversie in materia di previdenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 1°/02/2019 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato, dall'anno
1973 fino all'anno 2000, presso l'azienda Enichem di Manfredonia, “a contatto diretto con attrezzatture contenenti amianto ed in un ambiente lavorativo interessato da fibre di amianto”; di esser stato collocato in trattamento di mobilità dal 23/01/2000 al 31/10/2005 e di essere stato collocato in pensione in data 1°/11/2005; di aver presentato ricorso in data 8.1.2007 dinanzi al Tribunale di Foggia, onde ottenere l'accertamento dell'esposizione qualificata all'amianto ed il diritto alla rivalutazione della pensione;
che con sentenza n. 4887/2011 del
20/09/2011 il Tribunale di Foggia aveva accolto la domanda di riconoscimento per esposizione a rischio amianto ex L. 257/1992, riconoscendo il diritto alla ricostituzione pensionistica;
che, tuttavia, l' aveva CP_1 illegittimamente limitato la rivalutazione della pensione ai soli 5 anni precedenti la nuova domanda di ricostituzione, effettuata successivamente alla sentenza resa dal Tribunale di Foggia del novembre 2011,
pagina 1 di 5 applicando il criterio della prescrizione quinquennale, anziché decennale e altresì senza considerare che in epoca anteriore era già stata depositata una precedente domanda amministrativa;
che la L. n. 257/1992, prevedeva, “tra i vari benefici la possibilità di anticipare la data del pensionamento all'inizio del periodo di mobilità, trasformando di fatto tale periodo in periodo di pensionamento che diventa, di conseguenza, ricostituibile nei ratei pensionistici”; che occorreva quindi ricostituire il periodo di mobilità dall'anno 2000 ad ottobre 2006 oltre ai ratei pensionistici successivi, fino al 31/12/2017, al netto delle somme già percepite ed incassate, pari ad euro
66.109,56 come cristallizzate “a seguito di decreto ingiuntivo del dott. ”, nonché quelle di euro Per_1
15.442,36 lordi incassati a seguito della liquidazione spontanea da parte dell comprensiva di CP_1 rivalutazione ISTAT.
Tanto premesso in fatto e in diritto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare il diritto – sulla base della sentenza Mancini RG n. 4887/2011 – alla anticipazione pensionistica a far data dal 23.01.2000, data dalla quale è iniziato il periodo di mobilità del sig. quale beneficio accordato dalla legge 257/1992 ai Parte_1 lavoratori che siano stati interessati da esposizione ultradecennale a materiali di amianto, come è stato accertato dalla sentenza
Mancini RG n. 4887/2011 per il ricorrente Parte_1
2) accertare e dichiarare il diritto alla ricostituzione dei ratei pensionistici dal 23.01.2000 fino al 31.12.2017 come da prospetto allegato in atti al netto delle somme già riscosse;
3) accertare e dichiarare il diritto alla ricostituzione dei ratei pensionistici anche per il periodo successivo al 31.12.2017 fino ad oggi e per tutti i ratei a venire, come per legge;
CP
4) per l'effetto condannare l in persona del legale rapp.p.t. al pagamento degli arretrati e differenze pensionistiche fra quanto già percepito e quanto risultante dalla ricostituzione contributiva, ivi compresa la differenza economica fra l'ammontare della pensione di anzianità a cui il ricorrente ha diritto a seguito della ricostituzione contributiva e l'importo dell'indennità di mobilità allo stesso corrisposta nel periodo indicato nel relativo estratto contributivo sino al periodo di ricostituzione già riconosciuto CP dall' con il provvedimento di liquidazione, in particolare si chiede la ricostituzione del periodo dal gennaio 2000 all'ottobre del
2006, nonché la liquidazione della differenza fra l'ammontare della pensione già riscossa e quella di cui alla ricostituzione allegata agli atti fino al 31.12.2017 per un totale di euro 88.035,58, (a cui andranno sottratti nella effettiva liquidazione gli importi già riscossi), o il diverso importo che sarà accertato e quantificato in corso di Ctu contabile;
CP 5) condannare l in persona del legale rapp.pt. al pagamento dei ratei pensionistici fino ad oggi;
6) nonché al pagamento degli interessi di mora dalla prima domanda di ricostituzione ad oggi per il ritardo sulle somme non percepite”.
Vinte le spese di lite.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza della domanda, deducendo: CP_1
l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda di anticipazione, per non essere stata preceduta da alcuna domanda amministrativa all e successiva proposizione del ricorso al Comitato Provinciale;
la prescrizione CP_1 del diritto all'anticipazione dei ratei pensionistici maturati nei cinque anni antecedenti l'unica richiesta esistente, del 9/10/2019, con la quale il ricorrente aveva chiesto la ricostituzione sulla base di altra sentenza emessa dal
Tribunale di Foggia n. 5112/2017; la decadenza della domanda di anticipazione ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970 presentata da soggetto già pensionato. pagina 2 di 5 Concludeva, pertanto, l , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)- accerti e dichiari CP_1
l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda stante la mancanza della preventiva domanda amministrativa all' ; 2)- CP_1 dichiari inammissibile ed infondata la domanda avversaria per intercorsa decadenza e prescrizione come innanzi eccepito;
3)-rigetti
l'avverso ricorso e le relative domande perché infondate sia in fatto che diritto”.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta di parte ricorrente (ove, nel richiamare le conclusioni dell'atto introduttivo, si fa riferimento alla sentenza della dott.ssa Ricucci n. 5112/2017, in alcun modo indicata nel predetto atto), la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 22.1.2025 mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente.
2. La domanda è infondata.
2.1 Occorre innanzitutto precisare che, come verificato negli archivi di Cancelleria, la sentenza n. 4887/2011 è stata emessa all'esito della definizione del giudizio recante RG n. 2885/2006. Il ricorso introduttivo di quel giudizio è quindi stato depositato nell'anno 2006 e non 2007, come indicato nell'odierno ricorso (cfr. altresì ordinanza di correzione del 7.11.2011, ove il Tribunale dà atto che la data di deposito del ricorso è il 4.2.2006 e non l'8.1.2007). Ciò posto, come si legge nella sentenza n. 4887/2011 emessa dal Tribunale di Foggia in data CP 20.9.2011, il ricorrente ha chiesto “la declaratoria di esposizione al rischio amianto con condanna dell al riconoscimento dei relativi benefici”. Il Tribunale di Foggia ha quindi così statuito, per quanto di rilievo in questa sede: “a) accoglie la CP domanda e dichiara che i ricorrenti sono stati esposti al rischio amianto ex lege 257/92; b) ordina all' di riconoscere i benefici di cui alla predetta legge relativamente al trattamento pensionistico”.
Con successivo ricorso depositato in data 29.8.2012 (n. 7586/2012 rgl) il ricorrente ha nuovamente adito il
Tribunale di Foggia. Di tanto, tuttavia, si è appresa notizia non dal ricorrente, ma a seguito della costituzione dell il quale ha depositato la sentenza n. 5112/2017 del 13.6.2017, resa a definizione di quest'ultimo giudizio. CP_1
Nella parte in fatto del predetto arresto, si legge la richiesta del ricorrente, relativa al “diritto a percepire la pensione di anzianità con decorrenza dal mese successivo alla prima richiesta, oltre alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento e al pagamento dell'eventuale differenza economica tra l'ammontare della pensione di anzianità e l'importo dell'indennità di mobilità agli stessi corrisposta nei periodi indicati nei rispettivi estratti contributivi (quanto a …Tango…); il diritto alle differenze pensionistiche tra quanto percepito e quanto spettante per effetto della rivalutazione dell'anzianità contributiva e conseguente ricostituzione della pensione, a decorrere dal decennio e/o quinquennio antecedente la prima domanda di ricostituzione e sino al periodo già riconosciuto con il provvedimento di liquidazione (quanto a …Tango…)”.
La sentenza dichiarava cessata la materia del contendere tra e l “atteso che le parti sono concordi nel Parte_1 CP_1 ritenere definita ogni questione, stante la riliquidazione della prestazione chiesta dal ricorrente in corso di causa”.
Deve poi rilevarsi che, sebbene il ricorrente, all'atto del deposito dell'odierno libello introduttivo della lite (1.2.2019), fosse risultato soccombente nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo del dott. , cui aveva fatto cenno Per_1 in ricorso, senza nemmeno indicarne il numero e senza depositarlo in atti, ha omesso di precisare che detto decreto ingiuntivo (n. 654/2016) era già stato revocato dal Tribunale di Foggia con sentenza n. 90/2019 depositata il
9.1.2019. Il Tribunale è venuto a conoscenza di tali circostanze dopo aver onerato il ricorrente, con ordinanza del
28.10.2021, alla produzione del d.i. e a dare notizia della pendenza o definizione dell'eventuale giudizio di opposizione. Con la sentenza n. 90/2019 il Tribunale, riteneva che non vi fosse titolo idoneo a sorreggere la pretesa pagina 3 di 5 azionata in via monitoria - riguardante la richiesta di rivalutazione contributiva per il quinquennio antecedente all'epoca di collocamento in pensione, relativa al periodo di mobilità (2000-2005) - poiché non collegata alla
(necessariamente pregiudiziale) domanda di retrodatazione della pensione, invece specificamente reclamata con l'odierno ricorso.
2.2 Fatte queste doverose precisazioni volte a ricostruire l'articolata vicenda processuale sottesa alle domande proposte in questa sede, in parte coincidenti sia con quelle azionate in sede monitoria, sia nell'ambito del giudizio definito con sentenza n. 5112/2017 del 13.6.2017, deve evidenziarsi, da una parte, che il ricorrente era già pensionato all'atto del deposito del ricorso n. 2885/2006 (è pacifico tra le parti che questi sia stato collocato in pensione in data
1.11.2005) e che la normativa “più favorevole”, riconosciuta dal Tribunale, è stata applicata al ricorrente, verosimilmente, proprio perché questi era già in mobilità alla data del 2.10.2003.
E' noto, infatti, che il comma 6 bis dell'art. 47 della Legge n. 326 del 24.11.2003 dispone: "Sono fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'art. 13 comma 8 della legge n. 257 del 1992, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento ".
Inoltre, l'art. 3, comma centotrentadue, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, intervenendo sulla medesima questione di diritto transitorio, è intervenuto per far salva l'applicabilità della precedente disciplina, di cui all'art. 13 della legge
27 marzo 1992 n. 257, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avessero maturato il diritto ai benefici previdenziali in base a tale ultima disposizione o avessero avanzato domanda di riconoscimento all od CP_2 ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro la medesima data.
Non può quindi il ricorrente pretendere la ricostituzione del trattamento pensionistico sulla base di un periodo di mobilità già valutato dal Tribunale e, soprattutto, in assenza di specifica domanda amministrativa prodromica a tale altrettanto dettagliata richiesta contenuta nell'odierno ricorso.
La questione è stata affrontata dalla Suprema Corte che in una recente pronuncia ha affermato il seguente principio:
“10. altrettanto consolidato è il principio secondo cui con la domanda intesa all'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici, e dunque intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l'accesso (ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne un arricchimento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei quarant'anni), è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico (così, in specie, Cass. n. 17433 del 2017, cit., ed ivi ulteriori riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte)” (Cassazione civile, sez. lav., 03/12/2020, (ud. 23/09/2020, dep.03/12/2020), n. 27760).
L'applicazione dell'art. 13 della L. n. 257/1992 comporta, nel caso di specie, solo un trattamento pensionistico più favorevole, nei termini indicati nelle sentenze suindicate, che in alcun modo hanno sancito il diritto del ricorrente alla ricostituzione del trattamento pensionistico dalla data d'inizio della mobilità (né tale retrodatazione potrebbe derivare, quale diretto automatismo, dalla mera attuazione della predetta disciplina). Del resto, tale istanza non è mai pagina 4 di 5 stata formulata nei ricorsi introduttivi dei giudizi definiti con le sentenze surrichiamate (o, si rimarca, in sede stragiudiziale).
Come recentemente rimarcato dalla Corte d'Appello di Bari in un caso analogo al presente: “Ne consegue che il lavoratore ha diritto al solo ricalcolo del rateo (che va comunque erogato solo a partire dal pensionamento effettivo) secondo un computo che tenga conto dei benefici contributivi e che risulti quindi, al momento dell'effettivo pensionamento, basato su una contribuzione rivalutata;
ciò in quanto - giova ribadirlo - per espressa disposizione di legge i benefici conseguenti al riconoscimento dell'esposizione ultradecennale all'amianto incidono solo sulla misura della pensione ma non anche sulla sua decorrenza o sulla maturazione del diritto al pensionamento. Il ricalcolo, quindi, ha solo un'efficacia quantitativa sul rateo di pensione corrisposto in base al massimo contributivo riconosciuto, non anche cronologica su una virtuale rivalutazione decorrente dalla maturazione del diritto al pensionamento. E poiché in materia previdenziale e pensionistica vige la regola della necessità della domanda amministrativa, non potendosi erogare d'ufficio le prestazioni né tantomeno gli specifici benefici collegati alla esposizione all'amianto, gli effetti rivalutativi non possono farsi decorrere da un'epoca antecedente all'effettivo pensionamento” (Corte d'Appello di Bari, sent. n. 1603/2021 dell'1.10.2021, Cons. Est. dott.ssa Deceglie).
Secondo la costante giurisprudenza della S.C., poi, “si tratta di rivalutare non già l'ammontare di singoli ratei bensì i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria” (Cass. n. 12685 del 19 maggio 2008; Cass. n. 7527 del 29 marzo 2010;
Cass. n. 8926 del 19 aprile 2011; Cass. n. 6331 del 19 marzo 2014; Cass. n. 7934 del 4 aprile 2014; Cass. n. 13578 del 13 giugno 2014).
Da ultimo, è opportuno precisare che il dispositivo della sentenza n. 5112/2017 prevede “la ricostituzione del trattamento pensionistico nei limiti della prescrizione decennale e dei raggiunti anni di contribuzione rispetto alle singole originarie domande di pensione”, diverse, quanto alla decorrenza, in base alle distinte posizioni dei ricorrenti indicati nella sentenza stessa.
Sulla scorta di tali considerazioni si deve ritenere che la ricostituzione del trattamento pensionistico sia stata operata dall in maniera corretta. CP_1
Per tutte le ragioni che seguono, il ricorso deve essere rigettato, così restando assorbita ogni ulteriore questione.
3. Pur in assenza delle condizioni di cui all'art. 152 disp. Att. C.p.c., il Tribunale ritiene di compensare le spese di lite tra le parti, in ragione della complessa vicenda giudiziaria scrutinata.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul riscorso, iscritto al n. 1115/2019, proposto da nei Parte_1 confronti dell in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa e assorbita ogni contraria CP_1 istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 22.1.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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