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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/10/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 174/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa AR IA MO Presidente
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
Dott.ssa IA OS Consigliera Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di reclamo ex art. 1, comma 58 e ss., legge 28 giugno 2012 n. 92, riassunto a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, promosso da
Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Enzo Gaspare Lamuraglia e Luca Battista Laronca, presso il cui studio in Bari, via Abate Gimma n. 43, è elettivamente domiciliato,
- RICORRENTE IN RIASSUNZIONE -
contro
CP_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Daffra e Rosibetti Rubino, presso il cui studio in Milano, via Mascheroni n. 31, è elettivamente domiciliata,
- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti CONCLUSIONI
Ricorrente in riassunzione: “A. accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 18, L. 300/70, la nullità e/o annullabilità del licenziamento intimato dalla in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Senago (MI) alla Via Stati Uniti
D'America n. 26, P. IVA , nei confronti del Sig. in quanto P.IVA_1 Parte_1 illegittimo, sproporzionato e sprovvisto di giusta causa e/o di giustificato motivo e/o in violazione dell'art. 2110, secondo comma, del Codice Civile;
B. per l'effetto, condannare la , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, con sede legale in Senago (MI) alla Via Stati Uniti D'America n. 26, P. IVA
a reintegrare in servizio il ricorrente nel posto di lavoro P.IVA_1 precedentemente occupato, secondo quanto disposto dall'art. 18 della l. 300/70;
C. condannare, altresì, la , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, con sede legale in Senago (MI) alla Via Stati Uniti D'America n. 26, P. IVA
a risarcire l'istante del danno subito, corrispondendogli un'indennità P.IVA_1 commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€ 2.084,00 come da buste paga allegate sub 20), maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dell'istante che risulteranno dovuti, il tutto così come previsto dal medesimo art. 18 della l. 300/70; D. In via subordinata, secondo quanto previsto dal comma V dell'art. 18 L. n. 300/70, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o in quella misura ritenuta di giustizia, comunque non inferiore alle dodici mensilità globali di fatto;
E. compensare in ogni caso le spese relative al giudizio RG 11548/2022 celebratosi dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione sez. Lavoro;
F. in ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari di ogni grado di giudizio”.
Convenuta in riassunzione: “Voglia codesta Corte di Appello,
1. In via principale e nel merito: accertare la piena legittimità del licenziamento comunicato da al sig. e, per l'effetto, rigettare il Ricorso dallo stesso presentato;
CP_1 Pt_1
2. in ogni caso, con vittoria di spese legali per entrambe le fasi e i gradi del procedimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 18 febbraio 2025, ha riassunto Parte_1 avanti alla Corte d'appello di Milano – sez. lavoro, in seguito ad ordinanza della Corte di Cassazione n. 35114/2024, il giudizio promosso nei confronti di avente ad CP_1 oggetto l'impugnazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimatogli il 10 maggio 2021. Le vicende processuali precedenti sono state riassunte nella pronuncia della
Corte di Cassazione nei seguenti termini:
- la Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 174/2022 pubblicata il 2
pag. 2/10 marzo 2022, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva ribadito l'ordinanza resa all'esito della fase sommaria del procedimento ex art. 1, comma 47 e ss., legge 28 giugno 2012 n. 92, con cui era stato annullato il licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato il 10 maggio 2021 a da con Parte_1 CP_1 condanna della datrice di lavoro alla corresponsione di un'indennità risarcitoria dalla data del recesso a quella di effettiva reintegrazione;
- la Corte territoriale ha premesso che le censure proposte da CP_2 in sede di reclamo si concentrano sul periodo di malattia compreso fra il 10 gennaio 2018 ed il 13 luglio 2018, assumendo, da un lato, che tale periodo non sarebbe da considerarsi continuativo (essendoci un certificato medico del 2 luglio 2018 che attesta l'inizio – e non la continuazione – della malattia) e, dall'altro, che le assenze precedenti al triennio 3 maggio 2018/3 maggio 2021 non dovrebbero essere considerate nel computo del periodo di comporto prolungato, in quanto escluse dal tenore letterale dell'ultimo comma dell'art. 2, Sez. IV, Titolo VI, del CCNL Metalmeccanica IA;
- la Corte d'appello, per quanto riguarda il primo aspetto, ha condiviso le argomentazioni del Tribunale - secondo cui non poteva darsi esclusiva rilevanza “ad un mero errore materiale commesso dal medico curante nel barrare la casella 'inizio' invece che quella 'continuazione' della malattia nel citato certificato del 2-7-2018” – ed ha considerato
“accertata l'unicità della malattia sofferta dal lavoratore nel predetto periodo”;
- in ordine al secondo aspetto, “circa la computabilità delle assenze precedenti il triennio”, la Corte territoriale ha altresì ritenuto corretta l'interpretazione dell'ultimo comma del citato art. 2 del CCNL applicabile, seguita dal primo giudice, secondo cui “proprio l'inciso 'complessivamente' induce ad una valutazione ampia dei periodi di malattia, nell'ottica di tutelare quelle particolari criticità dello stato di salute che richiedono una maggiore tutela ai fini della conservazione del posto, senza che ciò determini una dilatazione del triennio di riferimento, ma solo delle assenze ultratrimestrali in esso computabili”;
- per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito il lavoratore;
- con il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2699 e 2700 c.c., dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2, Sez. IV, Titolo VI del CCNL TA IA, asserendo che “il giudice del gravame ha errato nel ritenere di poter qualificare come mero errore materiale la dicitura 'inizio' selezionata dal medico curante, che ha redatto il certificato medico del 2 luglio 2021, e ciò in assenza di una querela di falso, che sarebbe stato onere del Sig. proporre”; Pt_1
- con il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione pag. 3/10 dell'art. 2, Sez. IV, Titolo VI dell'anzidetto CCNL, nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, criticando diffusamente la sentenza impugnata per l'interpretazione offerta della disciplina collettiva richiamata. La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo di impugnazione, osservando che la Corte territoriale aveva accertato “l'unicità della malattia sofferta dal lavoratore” nel periodo compreso fra il 10.01.2018 ed il 13.07.2018” sia valutando il contenuto della certificazione medica del 2 luglio 2021, sia per la mancanza di evidenze istruttorie idonee a suffragare la tesi di una nuova e diversa malattia non causalmente correlata con l'operazione chirurgica sopportata dal lavoratore in data 10 gennaio
2018, ossia sulla base di apprezzamenti di merito in ordine ad una quaestio facti non suscettibile di rivalutazione in sede di legittimità. Ha precisato al riguardo che “una volta che la Corte ha espresso il proprio convincimento circa l'esistenza di un mero
“errore materiale” nella redazione del certificato del medico curante, con conseguente negazione della volontà di effettuare una certa attestazione perché dal contesto era desumibile un altro contenuto, non si rendeva evidentemente necessaria alcuna querela di falso”.
Ha, invece, accolto il secondo motivo. Premesso che, venendo in rilievo un contratto collettivo nazionale di lavoro,
l'interpretazione delle sue clausole può essere direttamente effettuata dalla Corte di
Cassazione, l'ordinanza di rinvio ha richiamato l'art. 2, Sez. IV, Titolo VI del CCNL
TA IA e ha ritenuto non condivisibile l'esegesi della disposizione accolta dalla Corte d'appello, secondo cui il periodo di comporto prolungato ivi previsto si applica “anche quando la malattia ultratrimestrale ricada solo in parte nel triennio antecedente all'ultimo episodio morboso, iniziando anteriormente ma protraendosi senza interruzione all'interno del triennio”.
Ad avviso della Suprema Corte, infatti, “tale interpretazione contrasta con il dato letterale primario offerto dall'ultimo comma dell'art. 2 citato, secondo cui le
“assenze” che consentono il prolungamento del comporto si devono essere verificate nel triennio rilevante, mentre il termine “complessivamente” – congiunto e riferibile alle “assenze” – sta a significare che, ai fini del rilievo delle “causali di prolungamento”, entrambi i periodi ultratrimestrali devono situarsi interamente all'interno del triennio;
altrimenti dovrebbe ritenersi che, anche laddove un solo giorno del primo periodo di assenza si collochi all'interno del triennio, ciò consentirebbe di prolungare il comporto per il secondo periodo di assenza”.
Sulla base di tali premesse la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato a questa Corte, chiamata ad uniformarsi a quanto statuito dall'ordinanza di rinvio e “ad esaminare le altre questioni eventualmente assorbite”.
pag. 4/10 Nel riassumere il giudizio ripropone le argomentazioni Parte_1 difensive svolte sin dal primo grado di giudizio a sostegno dell'illegittimità del licenziamento, assorbite dalle pronunce del Tribunale e della Corte d'appello.
In primo luogo, insiste nell'applicabilità del c.d. comporto prolungato di 548 giorni di cui all'art. 2, Sez. IV, Titolo VI del CCNL, deducendo che, anche a voler considerare il solo triennio 3 maggio 2018/3 maggio 2021 (ossia il triennio antecedente l'ultimo episodio morboso), il lavoratore aveva patito due malattie di durata ultratrimestrale, aventi rispettivamente durata di 106 giorni (dal 3 maggio 2018 al 17 agosto 2018) e di 113 giorni (dal 28 gennaio 2019 al 22 maggio 2019).
Evidenzia che alla data del licenziamento (10 maggio 2021) il comporto prolungato di 548 giorni non era ancora decorso, dal momento che i giorni di malattia contestati erano 415.
Allega, altresì, che il medico curante dr.ssa “aveva inoltrato un Persona_1 certificato di malattia per il Sig. in data 16/07/2018 ricomprendente il periodo Pt_1
10/01/2018 – 31/07/2018, e dunque anche i giorni 14/07/2018 e 15/07/2018 (cfr allegato 3 fascicolo RG 7287/2021Trib. Milano che qui si riallega sub 18) ma, CP_1 tale certificato, contenente un errore materiale, veniva annullato dalla dottoressa con conseguente nuova emissione di un primo certificato con prognosi dal 16/07/2018 al
31/07/2018 (evento 48) e di un altro in continuazione di malattia con prognosi dal
16/07/2018 al 17/08/2018 (evento 49)”, per concluderne che “il Sig. è sempre Pt_1 stato ammalato per il medesimo evento morboso anche, certamente, nelle giornate di sabato 14/07/2018 e domenica 15/07/2018”. In subordine rispetto alle censure che precedono, il ricorrente in riassunzione deduce che, anche applicando alla fattispecie il c.d. comporto breve, il licenziamento sarebbe illegittimo in quanto la sua intimazione sarebbe intempestiva.
Ciò in quanto alla data di comunicazione del licenziamento il lavoratore aveva effettuato 415 giorni di assenza per malattia nel triennio, a fronte di un massimo previsto di 365 giorni di calendario.
Pertanto – si deduce – il licenziamento sarebbe intervenuto ben sei mesi dopo il superamento del periodo di comporto, in violazione del principio di legittimo affidamento ingenerato nel lavoratore circa l'utile prosecuzione del rapporto di lavoro anche oltre il superamento del periodo di comporto. In via ulteriormente gradata deduce l'illegittimità del licenziamento per violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del datore di lavoro, per avere questi comunicato al lavoratore un dato errato in relazione ai giorni di malattia residui.
A sostegno della propria prospettazione produce chat sulla piattaforma whatsapp intercorse con una dipendente dell'ufficio amministrativo di la CP_1 quale in data 3 dicembre 2020, a specifica richiesta del lavoratore, aveva riferito a pag. 5/10 quest'ultimo che mancavano ancora 62 giorni al superamento del periodo di comporto, in contrasto con il calcolo poi riferito al lavoratore in sede di licenziamento.
Sulla base di tali argomentazioni ha rassegnato le Parte_1 conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, ha contestato la fondatezza CP_1 delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto. Acquisiti i certificati di malattia, completi di diagnosi, relativi alle assenze dal 3 maggio 2018 al 17 agosto 2018, all'udienza del 24 settembre 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nei termini di legge.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (cui è equiparata la violazione o falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), la pronuncia della Corte di Cassazione vincola il giudice di rinvio al principio di diritto ivi affermato ed ai relativi presupposti di fatto.
Nel caso di specie l'ordinanza n. 35114/2024 della Suprema Corte vincola il Collegio innanzitutto nell'interpretazione dell'art. 2, Sez. IV, Titolo VI del CCNL
TA IA (applicato al rapporto di lavoro di cui si controverte) che, per la parte di interesse, dispone quanto segue: “In caso di interruzione del servizio dovuta
a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo, definito comporto breve, di:
a) 183 giorni di calendario per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
b) 274 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino ai 6 anni compiuti;
c) 365 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 6 anni.
Il lavoratore ha diritto ad un periodo di conservazione del posto, definito comporto prolungato, nei seguenti casi:
- evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un'unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a 61 giorni di calendario;
- quando si siano verificate almeno due malattie comportanti, ciascuna, una assenza continuativa pari o superiore a 91 giorni di calendario;
- quando alla scadenza del periodo di comporto breve sia in corso una malattia, compresa la prognosi prevista nell'ultimo certificato medico, pari o superiore
a 91 giorni di calendario.
Il comporto prolungato è pari a:
a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: 274 giorni di calendario;
b) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino ai 6 compiuti: 411 giorni di calendario;
c) per anzianità di servizio oltre i 6 anni: 548 giorni di calendario.
pag. 6/10 I suddetti periodi di conservazione del posto e le causali di prolungamento si intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso” (cfr. CCNL allegato sub doc. 16 fascicolo ricorrente in riassunzione).
Alla luce di quanto statuito dall'ordinanza di rinvio, la clausola contrattuale in parola deve interpretarsi nel senso che, ai fini dell'applicazione del c.d. comporto prolungato, le “due malattie comportanti, ciascuna, una assenza continuativa pari o superiore a 91 giorni di calendario” devono ricadere interamente nel triennio antecedente l'ultimo episodio morboso, ossia, nel caso di specie, nel triennio 3 maggio
2018/3 maggio 2021.
Quanto ai profili di fatto, è pacifico ed incontestato in causa che alla data del licenziamento (10 maggio 2021) aveva un'anzianità di servizio Parte_1 superiore a 6 anni;
pertanto, ove applicabile, il comporto prolungato è pari a 548 giorni di calendario.
E' altresì incontestato che nel triennio antecedente l'ultimo episodio morboso il lavoratore è stato assente per malattia per 415 giorni (cfr. lettera di licenziamento allegata sub doc. 3 fascicolo ricorrente in riassunzione).
Tanto premesso, a sostegno dell'applicazione del comporto prolungato allega che nel triennio antecedente l'ultimo episodio morboso si Parte_1 verificarono due assenze continuative ultratrimestrali: la prima dal 3 maggio 2018 al 17 agosto 2018 e la seconda dal 28 gennaio 2019 al 22 maggio 2019. non contesta la computabilità, ai fini dell'applicazione del comporto CP_1 prolungato, dell'assenza dal 28 gennaio 2019 al 22 maggio 2019; contesta, invece, la computabilità dell'assenza dal 3 maggio 2018 al 17 agosto 2018 che, ad avviso della società, non sarebbe continuativa, né unitaria.
A tale riguardo osserva il Collegio che, avendo la Corte di Cassazione respinto il primo motivo di ricorso, risulta incontrovertibile, in quanto coperto dal giudicato interno, l'accertamento dell'unicità della malattia sofferta dal lavoratore nel periodo compreso fra il 10 gennaio 2018 ed il 13 luglio 2018, come pure l'accertamento dell'esistenza di un errore materiale nella redazione del certificato del medico curante rilasciato in data 2 luglio 2018 numero di protocollo 211294548, nella parte in cui è barrata la casella “inizio” in luogo di “continuazione” (cfr. doc. 21-28 fascicolo ricorrente in riassunzione).
Pertanto, circoscritta la disamina al triennio 3 maggio 2018/3 maggio 2021
(alla luce di quanto disposto dall'ordinanza di rinvio), deve ritenersi definitivamente accertata l'unicità della malattia sofferta da dal 3 maggio 2018 al 13 Parte_1 luglio 2018. Il periodo successivo al 13 luglio 2018 è coperto due certificati medici: uno emesso il 17 luglio 2018 numero di protocollo 212058612 con prognosi sino al 31 luglio
2018 e l'altro emesso il 2 agosto 2018 numero di protocollo 212773260 con prognosi pag. 7/10 sino al 17 agosto 2018 (cfr. certificati completi di diagnosi depositati dal ricorrente in riassunzione in data 8 maggio 2025, come da ordinanza collegiale del 7 maggio 2025).
I certificati in esame riportano la diagnosi di “riabilitazione protesi anca dx”
(certificato 17 luglio 2018) e di “esiti di protesi anca dx” (certificato 2 agosto 2018).
Si tratta della medesima diagnosi indicata nei precedenti certificati emessi a far data dal 3 maggio 2018 (anch'essi depositati dal ricorrente in riassunzione in data 8 maggio 2025, come da ordinanza collegiale del 7 maggio 2025): certificato del 7 maggio 2018 numero di protocollo 208060956, diagnosi “protesi anca dx in coxartrosi
e ciclo riabilitativo”; certificato del 21 maggio 2018 numero di protocollo 208952981, diagnosi “protesi anca dx in coxartrosi e ciclo riabilitativo”; certificato del 4 giugno
2018 numero protocollo 209795413, diagnosi “protesi anca dx in coxartrosi ciclo riabilitativo”; certificato del 14 giugno 2018 numero di protocollo210444103, diagnosi
“ricovero per infezione protesi anca dx”; certificato del 2 luglio 2018 numero di protocollo 211294548, diagnosi “esiti di protesi anca dx e ciclo riabilitativo”.
Dai certificati medici anzidetti emerge, dunque, che le assenze dal 3 maggio
2018 al 17 agosto 2018 sono tutte imputabili ad un unico evento morboso, ossia, in sintesi, agli esiti di un intervento di protesi all'anca destra e alla successiva fase di riabilitazione.
Ciò trova conferma anche nella documentazione sanitaria prodotta in atti dal ricorrente in riassunzione unitamente ai certificati di malattia completi di diagnosi, che il Collegio ritiene di dover acquisire d'ufficio ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., in quanto idonea ad eliminare ogni possibile incertezza in ordine alla ricostruzione dei fatti. Si tratta in particolare: della lettera di dimissioni ospedaliere del 14 aprile 2018, che attesta il ricovero di in data 10 aprile 2018 presso il reparto di Parte_1 ortopedia dell' per “coxartrosi destra” e l'esecuzione in data Controparte_3
11 aprile 2018 dell'intervento di “artroprotesi anca dx”; della lettera di dimissioni ospedaliere del 4 maggio 2018, che dà atto del ricovero il 14 aprile 2018 presso l'unità operativa di medicina fisica e riabilitazione dell'Ospedale Civile Volta Mantovana per
“ciclo riabilitativo in ESITI di PROTESI ANCA DX in coxartrosi”; della lettera di dimissioni ospedaliere del 14 giugno 2018, che dà atto del ricovero in data 11 giugno 2018 presso l'unità operativa di ortopedia dell'Ospedale Civile Volta Mantovana per “sospetta infezione protesi anca”. Accertato, quindi, alla luce della documentazione esaminata, che le assenze dal 3 maggio 2018 al 17 agosto 2018 sono riferibili ad un unico episodio morboso, deve ritenersi che la mancanza di certificazione medica per i giorni di sabato 14 e domenica
15 luglio 2018 non valga ad interrompere la continuità della malattia, dovendosi presumere la continuità dell'episodio morboso anche nei giorni non lavorativi che ricadono tra due certificazioni mediche in sequenza, attestanti la malattia sino all'ultimo giorno lavorativo precedente il riposo settimanale e dal primo giorno lavorativo successivo.
pag. 8/10 Ciò alla luce dei condivisi arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la “presunzione di continuità opera sia per le festività ed i giorni non lavorativi che cadano nel periodo della certificazione, sia nella diversa ipotesi, che qui viene in rilievo, di certificati in sequenza di cui il primo attesti la malattia sino all'ultimo giorno lavorativo che precede il riposo domenicale (ossia fino al venerdì) ed il secondo la certifichi a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla domenica (ovvero dal lunedì)” (cfr. Cass., sez. lav., 24 novembre 2016 n. 24027).
Né vale ad escludere la continuità della malattia la circostanza che nel certificato medico del 17 luglio 2018 n. protocollo 212058612 sia barrata la casella
“inizio”, anziché “continuazione”: a fronte dell'oggettiva unicità dell'evento morboso che ha determinato le assenze - comprovata dalla medesima diagnosi riportata in tutti i certificati emessi dal 3 maggio 2018 al 17 agosto 2018 e dalla documentazione sanitaria sopra esaminata –, la selezione della dicitura “inizio” non può che ricondursi ad un errore materiale nella compilazione del certificato da parte del medico curante e non vale, pertanto, ad escludere il carattere unitario e continuativo dell'assenza per malattia nel periodo anzidetto. Ne deriva che, come dedotto dal ricorrente in riassunzione, nel triennio 3 maggio 2018/3 maggio 2021 sono intervenute due assenze continuative ultratrimestrali (dal 3 maggio 2018 al 17 agosto 2018 e dal 28 gennaio 2019 al 22 maggio 2019), sicché trova applicazione il comporto prolungato pari a 548 giorni di calendario.
Dal momento che è stato licenziato dopo 415 giorni di Parte_1 assenza per malattia, il licenziamento – intimato quando il periodo di comporto non era ancora esaurito – è illegittimo per violazione dell'art. 2110, comma 2, c.c. e trova pertanto applicazione l'art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300, richiamato dall'art. 18, comma 7, con riferimento al licenziamento “intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile”. Risultano con ciò assorbite le ulteriori censure avverso il recesso datoriale, formulate dal ricorrente in riassunzione.
Il licenziamento dev'essere, pertanto, annullato e va condannata a CP_1 reintegrare nel posto di lavoro e a corrispondergli un'indennità Parte_1 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura non superiore a dodici mensilità, sulla base dell'importo mensile, non contestato, di € 2.084,00, con interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali a favore del lavoratore per il medesimo periodo.
Considerato l'esito complessivo del giudizio e in applicazione del criterio della soccombenza, vanno poste a carico di le spese di lite di tutti i gradi di CP_1 giudizio, liquidate secondo gli importi indicati in dispositivo. Avuto riguardo al valore della controversia, al suo grado di complessità e pag. 9/10 all'attività processuale svolta (comprensiva nel presente grado anche della fase di istruttoria/trattazione), le spese vengono determinate in € 5.400,00 per il primo grado (comprensivo della fase sommaria) e in € 3.300,00 per il reclamo secondo i parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37; in € 2.800,00 per la fase di legittimità, secondo i parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, e in € 5.000,00 per il presente giudizio di rinvio, secondo i medesimi parametri da ultimo indicati (così per un totale di
€ 16.500,00), con distrazione in favore dei difensori del lavoratore ex art. 93 c.p.c.. Ciò in applicazione del principio secondo cui “il giudice che deve liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita (nella specie, con decisione nel merito), deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta, sicché, per l'attività conclusa nella vigenza del DM 127 del 2004, deve applicare le tariffe da questo previste e non i parametri sopravvenuti ai sensi dell'art. 41 del DM n. 140 del 2012” (così Cass., 11 febbraio 2016 n. 2748; in termini cfr. Cass., 4 luglio 2018 n. 17577; Cass., Sez. Un., 14 novembre 2022 n. 33482).
P.Q.M.
- decidendo in sede di rinvio, annulla il licenziamento intimato a Parte_1
in data 10 maggio 2021 e, per l'effetto, condanna a
[...] CP_1 reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura non superiore a dodici mensilità, sulla base dell'importo mensile di € 2.084,00, con interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali a favore del lavoratore per il medesimo periodo;
- condanna a rifondere a le spese di lite di ogni fase CP_1 Parte_1
e grado del giudizio, che liquida in complessivi € 16.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.. Milano, 2 ottobre 2025
Consigliera est. Presidente
IA OS AR IA MO
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 174/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa AR IA MO Presidente
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
Dott.ssa IA OS Consigliera Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di reclamo ex art. 1, comma 58 e ss., legge 28 giugno 2012 n. 92, riassunto a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, promosso da
Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Enzo Gaspare Lamuraglia e Luca Battista Laronca, presso il cui studio in Bari, via Abate Gimma n. 43, è elettivamente domiciliato,
- RICORRENTE IN RIASSUNZIONE -
contro
CP_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Daffra e Rosibetti Rubino, presso il cui studio in Milano, via Mascheroni n. 31, è elettivamente domiciliata,
- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti CONCLUSIONI
Ricorrente in riassunzione: “A. accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 18, L. 300/70, la nullità e/o annullabilità del licenziamento intimato dalla in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Senago (MI) alla Via Stati Uniti
D'America n. 26, P. IVA , nei confronti del Sig. in quanto P.IVA_1 Parte_1 illegittimo, sproporzionato e sprovvisto di giusta causa e/o di giustificato motivo e/o in violazione dell'art. 2110, secondo comma, del Codice Civile;
B. per l'effetto, condannare la , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, con sede legale in Senago (MI) alla Via Stati Uniti D'America n. 26, P. IVA
a reintegrare in servizio il ricorrente nel posto di lavoro P.IVA_1 precedentemente occupato, secondo quanto disposto dall'art. 18 della l. 300/70;
C. condannare, altresì, la , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, con sede legale in Senago (MI) alla Via Stati Uniti D'America n. 26, P. IVA
a risarcire l'istante del danno subito, corrispondendogli un'indennità P.IVA_1 commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€ 2.084,00 come da buste paga allegate sub 20), maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dell'istante che risulteranno dovuti, il tutto così come previsto dal medesimo art. 18 della l. 300/70; D. In via subordinata, secondo quanto previsto dal comma V dell'art. 18 L. n. 300/70, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o in quella misura ritenuta di giustizia, comunque non inferiore alle dodici mensilità globali di fatto;
E. compensare in ogni caso le spese relative al giudizio RG 11548/2022 celebratosi dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione sez. Lavoro;
F. in ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari di ogni grado di giudizio”.
Convenuta in riassunzione: “Voglia codesta Corte di Appello,
1. In via principale e nel merito: accertare la piena legittimità del licenziamento comunicato da al sig. e, per l'effetto, rigettare il Ricorso dallo stesso presentato;
CP_1 Pt_1
2. in ogni caso, con vittoria di spese legali per entrambe le fasi e i gradi del procedimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 18 febbraio 2025, ha riassunto Parte_1 avanti alla Corte d'appello di Milano – sez. lavoro, in seguito ad ordinanza della Corte di Cassazione n. 35114/2024, il giudizio promosso nei confronti di avente ad CP_1 oggetto l'impugnazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimatogli il 10 maggio 2021. Le vicende processuali precedenti sono state riassunte nella pronuncia della
Corte di Cassazione nei seguenti termini:
- la Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 174/2022 pubblicata il 2
pag. 2/10 marzo 2022, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva ribadito l'ordinanza resa all'esito della fase sommaria del procedimento ex art. 1, comma 47 e ss., legge 28 giugno 2012 n. 92, con cui era stato annullato il licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato il 10 maggio 2021 a da con Parte_1 CP_1 condanna della datrice di lavoro alla corresponsione di un'indennità risarcitoria dalla data del recesso a quella di effettiva reintegrazione;
- la Corte territoriale ha premesso che le censure proposte da CP_2 in sede di reclamo si concentrano sul periodo di malattia compreso fra il 10 gennaio 2018 ed il 13 luglio 2018, assumendo, da un lato, che tale periodo non sarebbe da considerarsi continuativo (essendoci un certificato medico del 2 luglio 2018 che attesta l'inizio – e non la continuazione – della malattia) e, dall'altro, che le assenze precedenti al triennio 3 maggio 2018/3 maggio 2021 non dovrebbero essere considerate nel computo del periodo di comporto prolungato, in quanto escluse dal tenore letterale dell'ultimo comma dell'art. 2, Sez. IV, Titolo VI, del CCNL Metalmeccanica IA;
- la Corte d'appello, per quanto riguarda il primo aspetto, ha condiviso le argomentazioni del Tribunale - secondo cui non poteva darsi esclusiva rilevanza “ad un mero errore materiale commesso dal medico curante nel barrare la casella 'inizio' invece che quella 'continuazione' della malattia nel citato certificato del 2-7-2018” – ed ha considerato
“accertata l'unicità della malattia sofferta dal lavoratore nel predetto periodo”;
- in ordine al secondo aspetto, “circa la computabilità delle assenze precedenti il triennio”, la Corte territoriale ha altresì ritenuto corretta l'interpretazione dell'ultimo comma del citato art. 2 del CCNL applicabile, seguita dal primo giudice, secondo cui “proprio l'inciso 'complessivamente' induce ad una valutazione ampia dei periodi di malattia, nell'ottica di tutelare quelle particolari criticità dello stato di salute che richiedono una maggiore tutela ai fini della conservazione del posto, senza che ciò determini una dilatazione del triennio di riferimento, ma solo delle assenze ultratrimestrali in esso computabili”;
- per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito il lavoratore;
- con il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2699 e 2700 c.c., dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2, Sez. IV, Titolo VI del CCNL TA IA, asserendo che “il giudice del gravame ha errato nel ritenere di poter qualificare come mero errore materiale la dicitura 'inizio' selezionata dal medico curante, che ha redatto il certificato medico del 2 luglio 2021, e ciò in assenza di una querela di falso, che sarebbe stato onere del Sig. proporre”; Pt_1
- con il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione pag. 3/10 dell'art. 2, Sez. IV, Titolo VI dell'anzidetto CCNL, nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, criticando diffusamente la sentenza impugnata per l'interpretazione offerta della disciplina collettiva richiamata. La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo di impugnazione, osservando che la Corte territoriale aveva accertato “l'unicità della malattia sofferta dal lavoratore” nel periodo compreso fra il 10.01.2018 ed il 13.07.2018” sia valutando il contenuto della certificazione medica del 2 luglio 2021, sia per la mancanza di evidenze istruttorie idonee a suffragare la tesi di una nuova e diversa malattia non causalmente correlata con l'operazione chirurgica sopportata dal lavoratore in data 10 gennaio
2018, ossia sulla base di apprezzamenti di merito in ordine ad una quaestio facti non suscettibile di rivalutazione in sede di legittimità. Ha precisato al riguardo che “una volta che la Corte ha espresso il proprio convincimento circa l'esistenza di un mero
“errore materiale” nella redazione del certificato del medico curante, con conseguente negazione della volontà di effettuare una certa attestazione perché dal contesto era desumibile un altro contenuto, non si rendeva evidentemente necessaria alcuna querela di falso”.
Ha, invece, accolto il secondo motivo. Premesso che, venendo in rilievo un contratto collettivo nazionale di lavoro,
l'interpretazione delle sue clausole può essere direttamente effettuata dalla Corte di
Cassazione, l'ordinanza di rinvio ha richiamato l'art. 2, Sez. IV, Titolo VI del CCNL
TA IA e ha ritenuto non condivisibile l'esegesi della disposizione accolta dalla Corte d'appello, secondo cui il periodo di comporto prolungato ivi previsto si applica “anche quando la malattia ultratrimestrale ricada solo in parte nel triennio antecedente all'ultimo episodio morboso, iniziando anteriormente ma protraendosi senza interruzione all'interno del triennio”.
Ad avviso della Suprema Corte, infatti, “tale interpretazione contrasta con il dato letterale primario offerto dall'ultimo comma dell'art. 2 citato, secondo cui le
“assenze” che consentono il prolungamento del comporto si devono essere verificate nel triennio rilevante, mentre il termine “complessivamente” – congiunto e riferibile alle “assenze” – sta a significare che, ai fini del rilievo delle “causali di prolungamento”, entrambi i periodi ultratrimestrali devono situarsi interamente all'interno del triennio;
altrimenti dovrebbe ritenersi che, anche laddove un solo giorno del primo periodo di assenza si collochi all'interno del triennio, ciò consentirebbe di prolungare il comporto per il secondo periodo di assenza”.
Sulla base di tali premesse la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato a questa Corte, chiamata ad uniformarsi a quanto statuito dall'ordinanza di rinvio e “ad esaminare le altre questioni eventualmente assorbite”.
pag. 4/10 Nel riassumere il giudizio ripropone le argomentazioni Parte_1 difensive svolte sin dal primo grado di giudizio a sostegno dell'illegittimità del licenziamento, assorbite dalle pronunce del Tribunale e della Corte d'appello.
In primo luogo, insiste nell'applicabilità del c.d. comporto prolungato di 548 giorni di cui all'art. 2, Sez. IV, Titolo VI del CCNL, deducendo che, anche a voler considerare il solo triennio 3 maggio 2018/3 maggio 2021 (ossia il triennio antecedente l'ultimo episodio morboso), il lavoratore aveva patito due malattie di durata ultratrimestrale, aventi rispettivamente durata di 106 giorni (dal 3 maggio 2018 al 17 agosto 2018) e di 113 giorni (dal 28 gennaio 2019 al 22 maggio 2019).
Evidenzia che alla data del licenziamento (10 maggio 2021) il comporto prolungato di 548 giorni non era ancora decorso, dal momento che i giorni di malattia contestati erano 415.
Allega, altresì, che il medico curante dr.ssa “aveva inoltrato un Persona_1 certificato di malattia per il Sig. in data 16/07/2018 ricomprendente il periodo Pt_1
10/01/2018 – 31/07/2018, e dunque anche i giorni 14/07/2018 e 15/07/2018 (cfr allegato 3 fascicolo RG 7287/2021Trib. Milano che qui si riallega sub 18) ma, CP_1 tale certificato, contenente un errore materiale, veniva annullato dalla dottoressa con conseguente nuova emissione di un primo certificato con prognosi dal 16/07/2018 al
31/07/2018 (evento 48) e di un altro in continuazione di malattia con prognosi dal
16/07/2018 al 17/08/2018 (evento 49)”, per concluderne che “il Sig. è sempre Pt_1 stato ammalato per il medesimo evento morboso anche, certamente, nelle giornate di sabato 14/07/2018 e domenica 15/07/2018”. In subordine rispetto alle censure che precedono, il ricorrente in riassunzione deduce che, anche applicando alla fattispecie il c.d. comporto breve, il licenziamento sarebbe illegittimo in quanto la sua intimazione sarebbe intempestiva.
Ciò in quanto alla data di comunicazione del licenziamento il lavoratore aveva effettuato 415 giorni di assenza per malattia nel triennio, a fronte di un massimo previsto di 365 giorni di calendario.
Pertanto – si deduce – il licenziamento sarebbe intervenuto ben sei mesi dopo il superamento del periodo di comporto, in violazione del principio di legittimo affidamento ingenerato nel lavoratore circa l'utile prosecuzione del rapporto di lavoro anche oltre il superamento del periodo di comporto. In via ulteriormente gradata deduce l'illegittimità del licenziamento per violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del datore di lavoro, per avere questi comunicato al lavoratore un dato errato in relazione ai giorni di malattia residui.
A sostegno della propria prospettazione produce chat sulla piattaforma whatsapp intercorse con una dipendente dell'ufficio amministrativo di la CP_1 quale in data 3 dicembre 2020, a specifica richiesta del lavoratore, aveva riferito a pag. 5/10 quest'ultimo che mancavano ancora 62 giorni al superamento del periodo di comporto, in contrasto con il calcolo poi riferito al lavoratore in sede di licenziamento.
Sulla base di tali argomentazioni ha rassegnato le Parte_1 conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, ha contestato la fondatezza CP_1 delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto. Acquisiti i certificati di malattia, completi di diagnosi, relativi alle assenze dal 3 maggio 2018 al 17 agosto 2018, all'udienza del 24 settembre 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nei termini di legge.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (cui è equiparata la violazione o falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), la pronuncia della Corte di Cassazione vincola il giudice di rinvio al principio di diritto ivi affermato ed ai relativi presupposti di fatto.
Nel caso di specie l'ordinanza n. 35114/2024 della Suprema Corte vincola il Collegio innanzitutto nell'interpretazione dell'art. 2, Sez. IV, Titolo VI del CCNL
TA IA (applicato al rapporto di lavoro di cui si controverte) che, per la parte di interesse, dispone quanto segue: “In caso di interruzione del servizio dovuta
a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo, definito comporto breve, di:
a) 183 giorni di calendario per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
b) 274 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino ai 6 anni compiuti;
c) 365 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 6 anni.
Il lavoratore ha diritto ad un periodo di conservazione del posto, definito comporto prolungato, nei seguenti casi:
- evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un'unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a 61 giorni di calendario;
- quando si siano verificate almeno due malattie comportanti, ciascuna, una assenza continuativa pari o superiore a 91 giorni di calendario;
- quando alla scadenza del periodo di comporto breve sia in corso una malattia, compresa la prognosi prevista nell'ultimo certificato medico, pari o superiore
a 91 giorni di calendario.
Il comporto prolungato è pari a:
a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: 274 giorni di calendario;
b) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino ai 6 compiuti: 411 giorni di calendario;
c) per anzianità di servizio oltre i 6 anni: 548 giorni di calendario.
pag. 6/10 I suddetti periodi di conservazione del posto e le causali di prolungamento si intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso” (cfr. CCNL allegato sub doc. 16 fascicolo ricorrente in riassunzione).
Alla luce di quanto statuito dall'ordinanza di rinvio, la clausola contrattuale in parola deve interpretarsi nel senso che, ai fini dell'applicazione del c.d. comporto prolungato, le “due malattie comportanti, ciascuna, una assenza continuativa pari o superiore a 91 giorni di calendario” devono ricadere interamente nel triennio antecedente l'ultimo episodio morboso, ossia, nel caso di specie, nel triennio 3 maggio
2018/3 maggio 2021.
Quanto ai profili di fatto, è pacifico ed incontestato in causa che alla data del licenziamento (10 maggio 2021) aveva un'anzianità di servizio Parte_1 superiore a 6 anni;
pertanto, ove applicabile, il comporto prolungato è pari a 548 giorni di calendario.
E' altresì incontestato che nel triennio antecedente l'ultimo episodio morboso il lavoratore è stato assente per malattia per 415 giorni (cfr. lettera di licenziamento allegata sub doc. 3 fascicolo ricorrente in riassunzione).
Tanto premesso, a sostegno dell'applicazione del comporto prolungato allega che nel triennio antecedente l'ultimo episodio morboso si Parte_1 verificarono due assenze continuative ultratrimestrali: la prima dal 3 maggio 2018 al 17 agosto 2018 e la seconda dal 28 gennaio 2019 al 22 maggio 2019. non contesta la computabilità, ai fini dell'applicazione del comporto CP_1 prolungato, dell'assenza dal 28 gennaio 2019 al 22 maggio 2019; contesta, invece, la computabilità dell'assenza dal 3 maggio 2018 al 17 agosto 2018 che, ad avviso della società, non sarebbe continuativa, né unitaria.
A tale riguardo osserva il Collegio che, avendo la Corte di Cassazione respinto il primo motivo di ricorso, risulta incontrovertibile, in quanto coperto dal giudicato interno, l'accertamento dell'unicità della malattia sofferta dal lavoratore nel periodo compreso fra il 10 gennaio 2018 ed il 13 luglio 2018, come pure l'accertamento dell'esistenza di un errore materiale nella redazione del certificato del medico curante rilasciato in data 2 luglio 2018 numero di protocollo 211294548, nella parte in cui è barrata la casella “inizio” in luogo di “continuazione” (cfr. doc. 21-28 fascicolo ricorrente in riassunzione).
Pertanto, circoscritta la disamina al triennio 3 maggio 2018/3 maggio 2021
(alla luce di quanto disposto dall'ordinanza di rinvio), deve ritenersi definitivamente accertata l'unicità della malattia sofferta da dal 3 maggio 2018 al 13 Parte_1 luglio 2018. Il periodo successivo al 13 luglio 2018 è coperto due certificati medici: uno emesso il 17 luglio 2018 numero di protocollo 212058612 con prognosi sino al 31 luglio
2018 e l'altro emesso il 2 agosto 2018 numero di protocollo 212773260 con prognosi pag. 7/10 sino al 17 agosto 2018 (cfr. certificati completi di diagnosi depositati dal ricorrente in riassunzione in data 8 maggio 2025, come da ordinanza collegiale del 7 maggio 2025).
I certificati in esame riportano la diagnosi di “riabilitazione protesi anca dx”
(certificato 17 luglio 2018) e di “esiti di protesi anca dx” (certificato 2 agosto 2018).
Si tratta della medesima diagnosi indicata nei precedenti certificati emessi a far data dal 3 maggio 2018 (anch'essi depositati dal ricorrente in riassunzione in data 8 maggio 2025, come da ordinanza collegiale del 7 maggio 2025): certificato del 7 maggio 2018 numero di protocollo 208060956, diagnosi “protesi anca dx in coxartrosi
e ciclo riabilitativo”; certificato del 21 maggio 2018 numero di protocollo 208952981, diagnosi “protesi anca dx in coxartrosi e ciclo riabilitativo”; certificato del 4 giugno
2018 numero protocollo 209795413, diagnosi “protesi anca dx in coxartrosi ciclo riabilitativo”; certificato del 14 giugno 2018 numero di protocollo210444103, diagnosi
“ricovero per infezione protesi anca dx”; certificato del 2 luglio 2018 numero di protocollo 211294548, diagnosi “esiti di protesi anca dx e ciclo riabilitativo”.
Dai certificati medici anzidetti emerge, dunque, che le assenze dal 3 maggio
2018 al 17 agosto 2018 sono tutte imputabili ad un unico evento morboso, ossia, in sintesi, agli esiti di un intervento di protesi all'anca destra e alla successiva fase di riabilitazione.
Ciò trova conferma anche nella documentazione sanitaria prodotta in atti dal ricorrente in riassunzione unitamente ai certificati di malattia completi di diagnosi, che il Collegio ritiene di dover acquisire d'ufficio ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., in quanto idonea ad eliminare ogni possibile incertezza in ordine alla ricostruzione dei fatti. Si tratta in particolare: della lettera di dimissioni ospedaliere del 14 aprile 2018, che attesta il ricovero di in data 10 aprile 2018 presso il reparto di Parte_1 ortopedia dell' per “coxartrosi destra” e l'esecuzione in data Controparte_3
11 aprile 2018 dell'intervento di “artroprotesi anca dx”; della lettera di dimissioni ospedaliere del 4 maggio 2018, che dà atto del ricovero il 14 aprile 2018 presso l'unità operativa di medicina fisica e riabilitazione dell'Ospedale Civile Volta Mantovana per
“ciclo riabilitativo in ESITI di PROTESI ANCA DX in coxartrosi”; della lettera di dimissioni ospedaliere del 14 giugno 2018, che dà atto del ricovero in data 11 giugno 2018 presso l'unità operativa di ortopedia dell'Ospedale Civile Volta Mantovana per “sospetta infezione protesi anca”. Accertato, quindi, alla luce della documentazione esaminata, che le assenze dal 3 maggio 2018 al 17 agosto 2018 sono riferibili ad un unico episodio morboso, deve ritenersi che la mancanza di certificazione medica per i giorni di sabato 14 e domenica
15 luglio 2018 non valga ad interrompere la continuità della malattia, dovendosi presumere la continuità dell'episodio morboso anche nei giorni non lavorativi che ricadono tra due certificazioni mediche in sequenza, attestanti la malattia sino all'ultimo giorno lavorativo precedente il riposo settimanale e dal primo giorno lavorativo successivo.
pag. 8/10 Ciò alla luce dei condivisi arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la “presunzione di continuità opera sia per le festività ed i giorni non lavorativi che cadano nel periodo della certificazione, sia nella diversa ipotesi, che qui viene in rilievo, di certificati in sequenza di cui il primo attesti la malattia sino all'ultimo giorno lavorativo che precede il riposo domenicale (ossia fino al venerdì) ed il secondo la certifichi a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla domenica (ovvero dal lunedì)” (cfr. Cass., sez. lav., 24 novembre 2016 n. 24027).
Né vale ad escludere la continuità della malattia la circostanza che nel certificato medico del 17 luglio 2018 n. protocollo 212058612 sia barrata la casella
“inizio”, anziché “continuazione”: a fronte dell'oggettiva unicità dell'evento morboso che ha determinato le assenze - comprovata dalla medesima diagnosi riportata in tutti i certificati emessi dal 3 maggio 2018 al 17 agosto 2018 e dalla documentazione sanitaria sopra esaminata –, la selezione della dicitura “inizio” non può che ricondursi ad un errore materiale nella compilazione del certificato da parte del medico curante e non vale, pertanto, ad escludere il carattere unitario e continuativo dell'assenza per malattia nel periodo anzidetto. Ne deriva che, come dedotto dal ricorrente in riassunzione, nel triennio 3 maggio 2018/3 maggio 2021 sono intervenute due assenze continuative ultratrimestrali (dal 3 maggio 2018 al 17 agosto 2018 e dal 28 gennaio 2019 al 22 maggio 2019), sicché trova applicazione il comporto prolungato pari a 548 giorni di calendario.
Dal momento che è stato licenziato dopo 415 giorni di Parte_1 assenza per malattia, il licenziamento – intimato quando il periodo di comporto non era ancora esaurito – è illegittimo per violazione dell'art. 2110, comma 2, c.c. e trova pertanto applicazione l'art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300, richiamato dall'art. 18, comma 7, con riferimento al licenziamento “intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile”. Risultano con ciò assorbite le ulteriori censure avverso il recesso datoriale, formulate dal ricorrente in riassunzione.
Il licenziamento dev'essere, pertanto, annullato e va condannata a CP_1 reintegrare nel posto di lavoro e a corrispondergli un'indennità Parte_1 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura non superiore a dodici mensilità, sulla base dell'importo mensile, non contestato, di € 2.084,00, con interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali a favore del lavoratore per il medesimo periodo.
Considerato l'esito complessivo del giudizio e in applicazione del criterio della soccombenza, vanno poste a carico di le spese di lite di tutti i gradi di CP_1 giudizio, liquidate secondo gli importi indicati in dispositivo. Avuto riguardo al valore della controversia, al suo grado di complessità e pag. 9/10 all'attività processuale svolta (comprensiva nel presente grado anche della fase di istruttoria/trattazione), le spese vengono determinate in € 5.400,00 per il primo grado (comprensivo della fase sommaria) e in € 3.300,00 per il reclamo secondo i parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37; in € 2.800,00 per la fase di legittimità, secondo i parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, e in € 5.000,00 per il presente giudizio di rinvio, secondo i medesimi parametri da ultimo indicati (così per un totale di
€ 16.500,00), con distrazione in favore dei difensori del lavoratore ex art. 93 c.p.c.. Ciò in applicazione del principio secondo cui “il giudice che deve liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita (nella specie, con decisione nel merito), deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta, sicché, per l'attività conclusa nella vigenza del DM 127 del 2004, deve applicare le tariffe da questo previste e non i parametri sopravvenuti ai sensi dell'art. 41 del DM n. 140 del 2012” (così Cass., 11 febbraio 2016 n. 2748; in termini cfr. Cass., 4 luglio 2018 n. 17577; Cass., Sez. Un., 14 novembre 2022 n. 33482).
P.Q.M.
- decidendo in sede di rinvio, annulla il licenziamento intimato a Parte_1
in data 10 maggio 2021 e, per l'effetto, condanna a
[...] CP_1 reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura non superiore a dodici mensilità, sulla base dell'importo mensile di € 2.084,00, con interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali a favore del lavoratore per il medesimo periodo;
- condanna a rifondere a le spese di lite di ogni fase CP_1 Parte_1
e grado del giudizio, che liquida in complessivi € 16.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.. Milano, 2 ottobre 2025
Consigliera est. Presidente
IA OS AR IA MO
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