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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025, n. 4046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4046 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente e relatore dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere dr. Paolo Caliman Consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1539 del ruolo generale degli affari contenIOsi dell'anno 2020, assunta in decisione in data 21.5.2025, a seguito di trattaIOne scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Antonicelli (C.F.
) per procura in atti – APPELLANTE – C.F._2
e
(C.F. , Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Fata (C.F. ), C.F._4
(c.f. ), (c.f. Controparte_2 C.F._5 Controparte_3
, per procura in atti – APPELLATO – C.F._6
OGGETTO: AIOne di riduIOne
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha agito in giudiIO, quale figlio unico di e Controparte_1 Parte_2
, entrambi deceduti, nei confronti dello IO paterno, CP_4 Parte_1
deducendo le seguenti circostanze: che il padre era comproprietario con il EL di tre immobili, due dei quali Pt_1
venduti da quest'ultimo, anche quale procuratore del EL, dietro un corrispettivo di
€ 350.000,00, incassando l'intero prezzo, senza corrispondere la quota di spettanza del ricavato al EL comproprietario, prima del decesso, e, poi, al figlio, odierno attore, quale unico erede del padre;
che, dopo la morte del padre, aveva ceduto allo IO , in data 25.3.2014, la Pt_1
quota del 50% del terzo immobile;
che aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Velletri un decreto ingiuntivo di pagamento del 50% del prezzo ricavato dalla vendita degli altri due immobili e lo IO si era opposto, in forza di un testamento olografo, pubblicato in data 27.10.2014, con il quale aveva disposto di tutti i propri beni in favore della madre CP_4
peraltro, premorta in data 9/1/2011, e del EL , escludendo espressamente il Pt_1
figlio . CP_1
Ciò posto, riservando l'impugnaIOne del testamento, in altro giudiIO, ha convenuto in giudiIO lo IO , per sentir accertare la lesione della propria quota Pt_1
di legittima, con la conseguente riduIOne delle disposiIOni testamentarie, in misura tale da reintegrare la quota spettantegli, e la condanna del convenuto al pagamento di quanto dovuto.
Il giudiIO si è svolto in contumacia del convenuto ed, all'esito, il Tribunale di
Roma, con la sentenza n. 24500/2019, ha accertato la lesione della quota di legittima in danno di;
ha ridotto le disposiIOni testamentarie di Controparte_1 CP_4
in favore del EL , nella misura del 50%, e, per l'effetto, ha
[...] Pt_1 condannato al pagamento, in favore di , della Parte_1 Controparte_1
somma di € 83.500,00 oltre interessi legali dall'apertura della successione al saldo e spese processuali.
ha impugnato la decisione, proponendo un unico motivo di Parte_1
appello, articolato sotto diversi profili:
- la non corretta ricostruIOne del patrimonio del de cuius al momento della sua morte;
si sarebbe limitato a prospettare la mancata CP_1
restituIOne della quota dell'incasso della vendita dei due immobili, da ricondurre nella massa ereditaria, e senza nemmeno dare prova dell'incasso per intero da parte dello IO comproprietario;
- con specifico riferimento alla vendita dell'immobile di Roma, l'omessa valutaIOne del contenuto dell'atto notarile da cui non emergerebbe in alcun modo la intestaIOne degli assegni a anche per la quota parte Parte_1
del prezzo spettante al EL , rappresentato soltanto ai fini della CP_4
stipula dell' atto notarile;
in ogni caso, l'intrasferibilità degli assegni circolari non avrebbe mai consentito di procedere al loro incasso;
- per la vendita dell'altro immobile, l'assenza di prova della mancata restituIOne della quota spettante al EL;
CP_4
L'appello è infondato.
L'appellante lamenta la violaIOne degli artt. 2697 c.c. e 556 c.c, precisando che la ricostruIOne della massa ereditaria deve riguardare l'intero patrimonio del de cuius ma non indica quali altri beni sarebbero rimasti esclusi, pur essendo stato nominato erede universale testamentario,.
Contesta l'accertamento del mancato trasferimento al EL della quota CP_4
del corrispettivo di vendita dei due immobili in comproprietà: con particolare riferimento all'appartamento di Roma, sostiene di aver partecipato all'atto di compravendita, anche in rappresentanza del EL, solo ai fini della stipula, e che non vi è prova dell'incasso, da parte sua, dell'intero corrispettivo. A riprova, richiama, l'art. 4 dell'atto notarile ove manca qualsiasi indicaIOne riguardo alla intestaIOne degli assegni e dei vaglia postali con cui è stato pagato il corrispettivo. Dimentica però, che, tali titoli sono tutti in atti (doc. 12 fascicolo attore, in primo grado) e risultano a lui intestati per il pagamento dell'intero prezzo.
Quanto all'altro immobile, sito in Ardea, ammette di aver incassato l'intero prezzo, ma ribalta l'onere della prova, ponendolo a carico del nipote/creditore. In sostanza, sovverte i principi che regolano l'onere della prova del creditore tenuto a dimostrare solo la fonte del rapporto obbligatorio, mentre il debitore deve provare il proprio adempimento.
Solo in conclusionale, chiede la sospensione del giudiIO ex art. 295 cpc. La richiesta poggia su un precedente giudiIO di opposiIOne a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il pagamento della quota prezzo delle stesse vendite immobiliari, chiesto dall'erede legittimario nell'ignoranza dell'esistenza di un testamento olografo, che lo estrometteva dall'eredità paterna;
giudiIO, che sarebbe stato irritualmente sospeso, nonostante la decisione fosse pregiudiziale per la risoluIOne della presente controversia.
L'appellante sostiene che la richiesta di pagamento della medesima quota, pur nella diversa misura, in questo giudiIO, ove si tiene conto del testamento istituente erede altro soggetto e della violaIOne della quota di legittima spettante al figlio, pone le due cause in un rapporto di continenza ex art. 39 comma 2 c.p.c.. Contesta la mancata riunione davanti al giudice dell'opposiIOne (cui spettava la competenza quale competenza funIOnale ex art. 645 c.p.c., non avendo il forum hereditatis carattere di inderogabilità e essendo stato preventivamente adito il Tribunale di Velletri); nel contempo, dà atto che le cause, al momento, sono in gradi diversi e, dal momento che non può operare la riunione, chiede la sospensione di questo giudiIO ex art. 295 cpc, al fine di evitare un conflitto di giudicati, perché si sarebbe dovuto riunire questo giudiIO all'altro. La richiesta è infondata.
In linea generale, “La sospensione prevista dall'art. 295 c.p.c. presuppone la pendenza davanti allo stesso o ad altro giudice di una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali necessariamente diverse rispetto a quelle dibattute nel giudiIO da sospendere, mentre, ove si verta in ipotesi di identità di questioni in discussione innanzi al giudice del processo del quale si chiede la sospensione ed in altra, diversa sede, detto giudice conserva il potere di pronunciare sul "thema decidendum" devoluto alla sua cogniIOne, potendo soltanto configurarsi gli estremi per far luogo o alla riunione dei procedimenti o ad una declaratoria di litispendenza o di continenza di cause. (Nella specie, la S.C. ha disposto la prosecuIOne del giudiIO erroneamente sospeso sul rilievo dell'identità della domanda avanzata in altro procedimento preventivamente instaurato e sospeso in attesa della definiIOne di questione pregiudiziale pendente in cassaIOne). (Cass. Sez. 6, 31/08/2020, n. 18082, Rv. 658515
- 01)
Nella fattispecie, identico è il petitum, la somma richiesta, anche se può variare la misura;
diversa è la causa petendi, scaturendo la prima domanda da un inadempimento contrattuale, e la seconda dalla lesione della quota del legittimario;
quest'ultima si pone in un rapporto pregiudiziale, perchè l'accertamento della qualità di erede rileva anche ai fini della legittimaIOne, nell'altro giudiIO, ove il figlio, risultato pretermesso dall'eredità, ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto. Si tratta di una identità parziale che può configurare un'ipotesi di continenza, ma la decisione non muta. La continenza non può essere più dichiarata, trovandosi le cause in gradi diversi di giudiIO, e, dunque, per le ragioni esposte dalla Suprema Corte, si può procedere alla definiIOne di questa controversia, peraltro, anche precedente sul piano logico giuridico.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, applicando le tariffe previste dal d.m. 55/2014, come aggiornato, nella misura minima, in ragione della non particolare complessità della controversia
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 24500/2019 del Tribunale Ordinario di Roma, con la Pt_1
condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di controparte, che si liquidano in complessivi € 7160,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2012.
Così deciso in Roma il giorno 18.6.2025
Il Presidente relatore